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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 680/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 680/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. QUADRI LAURA ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. COLLERONE FLORIANA VALERIA MARIA resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente notificato ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale allegando di avere depositato domanda di intervento al
Fondo di Garanzia in data 11.5.2021 per il TFR maturato presso NTM CP_2
Pag. 1 di 8 143 c.p.c.”, decisione confermata anche a seguito di ricorso amministrativo;
ha dedotto di avere in seguito provveduto alla notifica ex art. 143 c.p.c. e al deposito di istanza di fallimento e di essere stato ammesso al passivo, reso esecutivo. Ha allegato di avere inoltrato nuova domanda di intervento del Fondo, cui è seguito ulteriore provvedimento di rigetto ai sensi dell'art. 47 DPR 639/1970, confermato anche a seguito di ricorso amministrativo. Ha lamentato l'erroneità del contegno dell'istituto, non essendo intervenuta alcuna decadenza poiché non si dovrebbe tenere conto dell'originaria domanda del 11.5.2021, bensì della successiva, essendo la seconda domanda nuova rispetto alla precedente e fondata su diversi presupposti;
ha osservato che, in un caso del tutto analogo poiché attinente ad un collega di lavoro, l' di Cremona ha accolto la domanda di CP_2
intervento del Fondo senza richiedere il fallimento della datrice di lavoro, ritenuta sufficiente la prova dell'irreperibilità della società. Ha quindi concluso chiedendo la condanna di al pagamento del TFR e alla rifusione delle spese CP_2
legali, comprensive di quelle sostenute per il giudizio fallimentare.
Si è ritualmente costituita in giudizio , che ha ribadito l'inammissibilità del CP_2
ricorso essendo intervenuta decadenza dell'azione ex art. 47 DPR 639/1970; ha precisato che la prima domanda al Fondo è stata inoltrata il 11.5.2021 e che l'azione giudiziaria avrebbe dovuto essere proposta entro il 1.12.2022 (ossia entro un anno dalla fine dell'iter amministrativo, conclusosi il 1.12.2021 con il rigetto del ricorso amministrativo) o al più tardi entro il 7.3.2022 (ossia entro un anno e 300 giorni dall'inoltro della domanda). Ha osservato che le due domande inoltrate dal ricorrente sono identiche poiché riferite alla stessa prestazione
(TFR) e allo stesso importo, non rilevando la diversità della documentazione allegata nelle due domande;
il termine deve quindi decorrere dalla domanda originaria e non invero dalla seconda domanda inoltrata;
nel merito ha evidenziato la correttezza del provvedimento di reiezione in quanto la domanda era carente dei documenti e dei presupposti previsti per il suo accoglimento. Ha quindi concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il suo rigetto.
Pag. 2 di 8 La causa, istruita solo documentalmente, è stata discussa e decisa all'udienza del
14/1/2025 dando lettura del dispositivo.
2.- Il ricorso è inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639.
2.1.- Come noto, in caso di insolvenza del datore di lavoro, per garantire ai lavoratori una tutela minima l'art. 2 della Legge 29 maggio 1982 n. 297 ha istituito, presso l , un Fondo di Garanzia che si sostituisce al datore di CP_2
lavoro insolvente per il pagamento del TFR e dei crediti maturati negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro aventi natura di retribuzione.
Oltre alla necessaria cessazione del rapporto di lavoro (indipendentemente dalla causa), i requisiti per accedere alle prestazioni del Fondo, a mente del citato art. 2 della legge 297/1982, sono diversi a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle disposizioni dettate in materia di crisi d'impresa e segnatamente: nel primo caso, l'apertura di una procedura concorsuale e la sussistenza di un credito rimasto insoluto, ammesso nello stato passivo reso esecutivo;
nel secondo caso, la prova dell'esistenza del credito, che deve essere stato accertato in giudizio, oltre che l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata.
In caso di controversia relativa ai trattamenti erogati dal Fondo, rileva poi quanto disposto dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 369, secondo cui “
1. Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
2. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_1
predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
3. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
Pag. 3 di 8 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.”
È pacifico che la decadenza annuale si applichi anche alle prestazioni erogate dal
Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto le stesse rientrano nella “gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui al richiamato art. 24 legge 88/1989 (C. App. Brescia sent. 91/2022, che richiama
Cass. SS.UU. n. 1992 del 2009).
Alla luce della disciplina sopra riportata, quindi, l'azione giudiziaria avente ad oggetto le prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia deve essere proposta “a pena di decadenza” entro il termine di un anno, decorrente alternativamente da tre possibili date, ossia:
- nel caso in cui sia stato proposto ricorso amministrativo e l'organo competente abbia adottato la conseguente decisione, dalla data di comunicazione di tale decisione;
- nel caso in cui stato proposto il ricorso amministrativo, ma l'organo competente non abbia adottato alcuna decisione, dalla scadenza del termine massimo stabilito per la pronunzia su tale ricorso (ossia 90 giorni dalla presentazione del ricorso, ai sensi dell'art. 46, comma 6 l. 88/1989);
- nel caso in cui non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo, dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (per un totale di 300 giorni dalla data di presentazione della domanda, termine così ricavato: 120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto ex art. 7 legge 533/1973, 90 giorni per la presentazione del ricorso al Comitato Provinciale ex art. 46, comma 5 l. 88/1989, ulteriori
90 giorni per la formazione del silenzio rigetto ex art. 46, comma 6 l.
88/1989).
Vi è poi da evidenziare che l'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991 n. 166, norma con dichiarata efficacia retroattiva, ha chiarito che i sopra menzionati termini “sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza
Pag. 4 di 8 determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali
e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei”.
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione è chiaro nell'affermare che la decadenza di cui all'art. 47 cit. ha natura “sostanziale”
(determina la perdita del diritto e della possibilità di proporre l'azione, la cui domanda diventa inammissibile) ed è di ordine pubblico in quanto annoverabile fra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici. La decadenza è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato;
il suo termine è inderogabile e indifferibile e una volta che inizia a decorrere non è suscettibile di essere interrotto o sospeso (artt.
2964 e 2966 c.c.). Ne consegue che deve essere esclusa la possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto (Cass. Civ. SS.UU sent. n. 12718 del
29.5.2009), oppure di derogare negozialmente alla disciplina legale o di impedire il decorso del suddetto termine (Cass. Civ. SS. UU. Sent. 4 luglio 1989 n. 3197).
È stato oltretutto precisato che, in considerazione della indicata natura pubblicistica, la decadenza deve trovare applicazione a prescindere dal comportamento delle parti, sicché sul decorso dei termini non può incidere né il privato (ad esempio, con un ricorso amministrativo tardivo) né l'amministrazione
(con l'adozione di un provvedimento amministrativo, con una decisione tardiva,
o con eventuali atti interlocutori, che potrebbero tutt'al più determinare una responsabilità risarcitoria, sussistendone i presupposti), sicché la soglia di trecento giorni è la massima “oltre la quale non è consentito lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale” non essendo possibile configurare una doppia decadenza o uno slittamento della stessa rispetto alle scadenze legislativamente previste (Cass. Civ. sez. Lav. sent.
n. 15531 del 8.7.2014).
Pag. 5 di 8 Coerentemente con i principi sopra riassunti, è stato ulteriormente precisato che la riproposizione, dopo la maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti (Cass. Civ. sez. Lav. ord. n. 21039 del
23.8.2018): difatti, domande successive non valgono ad eludere la decadenza di cui trattasi, che è di ordine pubblico;
il richiedente non può quindi essere rimesso in termini con la proposizione di una nuova domanda per l'accesso alla medesima prestazione previdenziale, si fondi questa sugli stessi o su altri presupposti di fatto, e qualunque sia la ragione che lo abbia indotto ad abbondonare la prima domanda amministrativa (Corte d'Appello di Brescia, sent.
91/2022).
2.2.- Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente abbia presentato una prima domanda di intervento del Fondo di Garanzia in data 11.5.2021 per la liquidazione del TFR, domanda respinta in data 8.7.2021. Il termine di decadenza per la proposizione dell'azione pertanto è innegabilmente scaduto il 7.3.2023
(ossia un anno e trecento giorni dopo il 11.5.2021), mentre il presente giudizio è stato introdotto il 18.3.2024, a termine ampiamente spirato.
La riproposizione di una seconda domanda il 11.4.2023 (a termine peraltro già scaduto) non vale a posporre il dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale, come invece vorrebbe la parte ricorrente.
In primo luogo, entrambe domande hanno ad oggetto la stessa identica prestazione (ossia, il pagamento del TFR maturato presso la NTM 2000 S.r.l.), per il medesimo importo (€ 23.354,92) e periodo di riferimento, a nulla rilevando che la documentazione allegata a loro supporto sia differente, per cui non vi è stato alcun mutamento di presupposti tra la prima e la seconda domanda.
Peraltro, già alla data della prima domanda il presupposto del diritto del ricorrente era quello dell'ammissione del credito allo stato passivo reso esecutivo, essendo l'ex datore di lavoro assoggettabile a procedura concorsuale: il ricorrente ha quindi errato nell'aver corredato la prima domanda con la documentazione (peraltro incompleta) inerente all'infruttuoso esperimento
Pag. 6 di 8 dell'esecuzione individuale. La circostanza che, in fattispecie analoga, l' di CP_2
Como abbia invece ritenuto sufficiente tali documenti è del tutto irrilevante, essendo il disposto di cui all'art. 2 della Legge 297/1982 n. 297 chiaro e inequivocabile.
In secondo luogo, una volta presentata la domanda amministrativa nel maggio
2021, il termine di un anno e trecento giorni di cui all'art. 47 ha iniziato inesorabilmente a decorrere e la relativa decadenza poteva essere impedita esclusivamente dal tempestivo esercizio dell'azione giudiziaria, non essendo il termine suscettibile di essere interrotto o sospeso, né potendo il richiedente essere rimesso in termini semplicemente grazie al deposito di una seconda domanda amministrativa. Come già osservato nella sentenza della Corte Appello di Brescia n. 91/2022 citata, i cui principi si condividono pienamente, “è vero che, una volta respinta in sede amministrativa la prima domanda presentata, era nella facoltà dell'appellante provvedere alla integrazione della documentazione mancante in seno allo stesso procedimento amministrativo avviato con detta domanda o presentare una seconda domanda, corredata da tutta la documentazione occorrente (…) ma l'esercizio di questa facoltà sarebbe stato a suo rischio e pericolo poiché, come esposto, il termine per l'esercizio dell'azione giudiziaria sarebbe comunque decorso e questo termine avrebbe potuto essere impedito unicamente ed esclusivamente dall'azione giudiziaria, non essendo suscettibile di essere interrotto o sospeso”.
In definitiva, il ricorrente è decaduto dall'azione ai sensi dell'art. 47 d.P.R.
639/1970 e di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.- Si ritiene vi siano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite alla luce della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Pag. 7 di 8 Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, lì 14/01/2025
Il Giudice
Francesca Possenti
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2000 s.r.l. di € 23.354,92 e di averla integrata con i documenti a richiesta dell'istituto; ha allegato che in data 21.7.2021 ha rigettato la domanda per CP_2
il “mancato esperimento della procedura fallimentare e/o della notifica ex art.