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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/05/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2063/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2063/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Pagano Maria) Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Raguccia Teresa Controparte_1
Alba)
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI - DIVORZIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02/10/2024, Parte_1 premettendo di avere contratto, in data 25/02/2017, matrimonio civile con CP_1
dalla cui unione erano nati due figli, ancora minorenni (di 8 e 5 anni)
[...] chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del convenuto, che a suo dire avrebbe provocato la crisi matrimoniale abbandonando il tetto coniugale e violando i doveri coniugali di coabitazione e di assistenza morale e materiale;
chiedeva altresì l'affidamento esclusivo dei figli e, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla domanda Controparte_1 di separazione e divorzio, ma resisteva alla domanda di addebito e affido esclusivo.
All'udienza del 9.04.2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il
Giudice adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e, in assenza di attività istruttoria, poneva la causa in decisione all'udienza del 29.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Va, invece, rigettata la domanda di addebito formulata dalla ricorrente perché rimasta allo sterile stato delle asserzioni.
, a sostegno di tale domanda, ha dedotto che il marito avrebbe Parte_1 abbandonato la casa coniugale e di avere scoperto, tempo dopo, che lo stesso aveva intrapreso una relazione extraconiugale.
Tuttavia, per provare tali circostanze, ha formulato una prova per testi inammissibile – e per questo non ammessa- perché mancante della specifica indicazione dei capitoli di prova.
Quanto all'affidamento dei figli minori, non sono emerse ragioni per accogliere la richiesta di affido esclusivo formulata dalla madre e fondata sull'asserito disinteresse del convenuto.
E infatti, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza di comparizione, è emerso che il padre continua a vedere i figli, mentre il fatto che gli incontri non siano regolari non può di certo giustificare una deroga al regime ordinario.
Pertanto, i figli minori vanno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati stabilmente presso il domicilio materno. Il padre potrà incontrare i figli liberamente, concordando con la madre tempi e modalità delle frequentazioni che dovranno conciliare gli impegni di lavoro del padre e quelli scolastici della prole. Solo in caso di disaccordo, i minori trascorreranno con il padre il pomeriggio di due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i coniugi, e un intera giornata (dalle ore 10,00 alle ore 20,00) a scelta tra il sabato e la domenica nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che i figli possano possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di tre giorni in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali e di trenta giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi.
I provvedimenti urgenti meritano conferma anche riguardo alle statuizioni di carattere patrimoniale, tenuto conto che la ricorrente percepisce interamente l'assegno unico spettante per i figli e della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro ( , allo stato in gravidanza non lavora, mentre Parte_1 prima svolgeva l'attività di domestica per privati;
ha dichiarato di svolgere CP_1
l'attività di meccanico, ma in modo saltuario).
Pertanto, verserà a a titolo di concorso Controparte_1 Parte_1 nel mantenimento dei due figli, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro
200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti.
Va previsto inoltre, in accoglimento della domanda attorea, che sia la ricorrente a percepire interamente l'assegno unico.
Deve invece essere rigettata la domanda della ricorrente volta a ottenere un assegno per il suo mantenimento, avendo questa capacità lavorativa ed essendo legata a un altro uomo dal quale sta per avere un figlio. Va ora rilevato che, con il ricorso introduttivo, la ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio civile, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c.
Ora, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
24/08/1998 e nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio il 25/02/2017 a Aragona (AG), trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Aragona al n. 1, parte I, dell'anno 2017;
rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
affida i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di , l'obbligo di pagare a a Controparte_1 Parte_1 titolo di concorso nel mantenimento dei figli, entro il giorno 10 di ogni mese,
l'assegno di euro 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
dispone che l'assegno unico sia percepito interamente dalla ricorrente;
provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese al definitivo Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 15.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)