Articolo 40 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 39Articolo 41
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9 ottobre 2010
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23 giugno 2023
Art. 40. (( (Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti). )) (( 1. Il Direttore nazionale degli armamenti e' scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, se il Segretario generale della difesa e' un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. E' nominato ai sensi dell' articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.
2. Il Direttore nazionale degli armamenti dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni tecnico-operative connesse all'efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica e' sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti.
3. Le ulteriori attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti sono disciplinate dal regolamento. ))
Entrata in vigore il 23 giugno 2023
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