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9 ottobre 2010
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23 giugno 2023
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Art. 40. (( (Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti). )) (( 1. Il Direttore nazionale degli armamenti e' scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, se il Segretario generale della difesa e' un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. E' nominato ai sensi dell' articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.
2. Il Direttore nazionale degli armamenti dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni tecnico-operative connesse all'efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica e' sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti.
3. Le ulteriori attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti sono disciplinate dal regolamento. ))
2. Il Direttore nazionale degli armamenti dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni tecnico-operative connesse all'efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica e' sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti.
3. Le ulteriori attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti sono disciplinate dal regolamento. ))
Commentari • 98
- 1. Sanzioni amministrativehttps://www.brocardi.it/ · 1
1. Salvo che il fatto non costituisca reato o configuri una fattispecie di illecito amministrativo sanzionato con legge delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero una pratica commerciale scorretta sanzionata dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il professionista, l'organizzatore o il venditore che contravviene: a) alle disposizioni di cui agli articoli 34, 35, comma 2, 36, 38, comma 3, 39, comma 4, 40, comma 4, 41, comma 7, terzo periodo, e 49, commi 2 e 3, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro; b) alle disposizioni di cui agli articoli 37, comma 2, 42, commi …
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Giurisprudenza • 13
- 1. TAR Milano, sez. IV, sentenza 07/07/2026, n. 3562Provvedimento: Pubblicato il 07/07/2026 N. 03562/2026 REG.PROV.COLL. N. 02323/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2323 del 2025, proposto da Monza Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, piazza Eleonora Duse n.4; contro Comune di Monza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati RI Assunta Banza, Giancosimo …Leggi di più...
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