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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11196 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. II CIVILE, nella persona del Giudice Unico dott.
OV ED ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3149 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello titoli di credito
TRA
( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Brunella Bottacchi
APPELLANTE
E
( ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
( ), rappresentate e difese dall'avv. Feliciano Rispo C.F._2
APPELLATE
CONCLUSIONI: le parti costituite si riportavano alle difese in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato e va accolto per le ragioni che la Parte_1
motivazione che segue chiarirà.
Il gravame può essere deciso per la ragione più “liquida” dovendosi ritenere fondata – contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice – l'eccezione di prescrizione sollevata dalla originaria parte convenuta allorchè non ha “pagato” gli importi portati nei titoli e reiterata nel giudizio di primo grado. Tale eccezione deve ritenersi fondata – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice – non solo con riferimento ai due buoni emessi il 29-01-2000 ma anche con riferimento ai due buoni emessi in data 25-03-
2000. Con riferimento ai suddetti due buoni emessi in data 25-03-2000 il primo giudice ha ritenuto di rigettare l'eccezione di prescrizione in applicazione della normativa emergenziale anticovid che prorogava il termine fino a due mesi successivi alla fine dello stato di emergenza. Invero è incontestato tra le parti che i buoni postali di cui si discute (che sono quelli emessi in data 25-03-2000 atteso che per i buoni emessi in data 29-01-2000 il primo giudice ha già rigettato la domanda proposta dalle originarie parti istanti che non hanno proposto gravame incidentale) potevano essere liquidati in linea di capitale ed interessi al termine del decimo anno successivo alla data di sottoscrizione (nella specie 25-03-2010). E' pure incontestato tra le parti che il termine di prescrizione (all'esito di disposizioni normative succedutesi nel tempo) è quello decennale.
Invero va rilevato come l'art. 8 del decreto ministeriale del 19-12-2000 (per espressa previsione per altro applicabile anche ai buoni emessi anteriormente) ha innovato in toto la disciplina della prescrizione dei buoni postali fruttiferi non solo allungando da 5 a dieci anni il termine ma anche modificando la decorrenza della prescrizione espressamente facendo riferimento non già al 1 gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità ma alla data di scadenza del titolo.
La nuova disciplina – certamente più favorevole ai titolari dei buoni – doveva considerarsi del tutto sostitutiva rispetto a quella precedente e quindi anche con riferimento alla decorrenza della prescrizione.
Il diritto azionato dalla originaria parte attrice in primo grado deve perciò astrattamente ritenersi prescritto alla data del 25-03-2020 e cioè ben prima del momento in cui la originaria parte attrice ha chiesto il pagamento del buono (3-02-2022).
Deve sottolinearsi che i termini di scadenza e di prescrizione sono stabiliti dalla legge e pubblicati in G.U. e che nessuna prova ha fornito la originaria parte istante che nell'Ufficio postale dove è stato acquistato il buono non esistesse avviso sulle condizioni praticate (ai sensi dell'art. 6 del citato D.M. del 19-12-2000).
Per altro sul buono in oggetto sono riportati data di emissione e serie di appartenenza cosicchè deve ritenersi irrilevante la eventuale lamentata consegna del foglio analitico informativo e ciò anche alla luce del recente orientamento della Suprema Corte (Cass.
S.U. n. 3963/2019) che ha ritenuto inapplicabile per i titoli in esame la disciplina della tutela del consumatore.
In effetti la Suprema Corte ha più volte affermato (cfr. Cass. n. 27809/2005; Cass. n.
24527/2021; Cass. S.U. n. 3963/29019; Cass. n. 4384/2022) che i buoni postali fruttiferi sono meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 cc e come tali privi dei requisiti della letteralità ed astrattezza. Ne consegue che sono certamente possibili anche variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti a modificare il contenuto del documento attraverso un meccanismo di integrazione automatica quel è previsto dall'art. 1339 cc.. In sintesi i buoni postali sono documenti che servono a identificare l'avente diritto alla prestazione e come tali non sono soggetti – a norma dell'art. 2002 cc – alle norme dettate per i titoli di credito. Ad essi restano estranei i principi di autonomia causale, incorporazione e letteralità. Per essi è operante il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 d.p.r. n. 156/1973 (cfr.
Cass. n. 22619/2023) – e dall'art. 1374 cc - che ha per presupposto proprio l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti (cfr. Cass. n. 6747/2014).
In effetti la normativa di riferimento per il decorso del temine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o rinvenuto dalle informazioni fornite o meno all'investitore (cfr. Cass. n. 23006/2023).
In particolare la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponde certamente ad interessi generali e la conoscenza del complessivo contenuto del documento – così come integrato dai D.M. relativi alla loro emissione – è affidata essenzialmente dal legislatore alla pubblicazione sulla G.U. senza che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato (cfr. Cass. S.U. n. 3963/2019; e da ultimo Cass. ord. n. 33631/2024 del 20-12-
2024).
Il mancato esercizio tempestivo del diritto è ascrivibile esclusivamente ad ignoranza inescusabile (correlata alla assenza di una pur minima diligenza) del titolare del buono – che si pone come causa unica di tale mancato esercizio del diritto - e non già ad un comportamento colpevole di . Parte_1
In effetti l'unica questione ormai in contestazione tra le parti è l'applicabilità del regime di proroga dei termini stabilito dalla disciplina emergenziale anticovid.
Sul punto deve rilevarsi come in virtù di quanto stabilito dall'art. 34 comma 3 del D.L.
19 maggio 2020 n. 34 e successive proroghe i buoni postali fruttiferi il cui termine di prescrizione cadeva nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31-01-2020 erano esigibili entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza. In conseguenza i buoni che – come quelli in oggetto – si prescrivevano nel periodo 1 febbraio 2020 / 31 luglio 2021 sono stati esigibili fino al 30 settembre 2021.
In effetti il periodo emergenziale è stato più volte prorogato ma la mancata inclusione dell'art. 34 citato nel D.L. 221/2021 di ultima proroga dell'emergenza non può che essere intesa come esplicita volontà del Legislatore di escludere l'applicabilità del richiamato comma 3 dell'art. 34 citato al periodo successivo al 31-07-2021. In particolare va evidenziato che contrariamente a quanto espressamente previsto dalle precedenti proroghe l'art. 34 citato non è incluso tra i termini prorogati dall'art. 16 del
DL 221/2021. Tale mancata inclusione non è certo frutto di dimenticanza ma di una scelta precisa del legislatore che ha evidentemente inteso tener conto del progressivo allentamento delle precedenti rigorose misure anticovid (che sostanzialmente impedivano la libera circolazione delle persone).
In conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta dalla originaria parte attrice va integralmente rigettata.
La natura della controversia e la difficoltà delle questioni interpretative ad essa connesse costituiscono gravi motivi per compensare tra tutte le parti le spese sia del primo grado di giudizio (per questa parte confermandosi la sentenza impugnata) che del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza n.
1680/2024 del Giudice di Pace di Napoli, rigetta la domanda proposta dalle originariw parti attrici con compensazione delle spese del primo grado di giudizio;
2) compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio
Così deciso in Napoli lì 1-12-2025
Il G.U.
dott. OV ED
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. II CIVILE, nella persona del Giudice Unico dott.
OV ED ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3149 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello titoli di credito
TRA
( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Brunella Bottacchi
APPELLANTE
E
( ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
( ), rappresentate e difese dall'avv. Feliciano Rispo C.F._2
APPELLATE
CONCLUSIONI: le parti costituite si riportavano alle difese in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato e va accolto per le ragioni che la Parte_1
motivazione che segue chiarirà.
Il gravame può essere deciso per la ragione più “liquida” dovendosi ritenere fondata – contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice – l'eccezione di prescrizione sollevata dalla originaria parte convenuta allorchè non ha “pagato” gli importi portati nei titoli e reiterata nel giudizio di primo grado. Tale eccezione deve ritenersi fondata – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice – non solo con riferimento ai due buoni emessi il 29-01-2000 ma anche con riferimento ai due buoni emessi in data 25-03-
2000. Con riferimento ai suddetti due buoni emessi in data 25-03-2000 il primo giudice ha ritenuto di rigettare l'eccezione di prescrizione in applicazione della normativa emergenziale anticovid che prorogava il termine fino a due mesi successivi alla fine dello stato di emergenza. Invero è incontestato tra le parti che i buoni postali di cui si discute (che sono quelli emessi in data 25-03-2000 atteso che per i buoni emessi in data 29-01-2000 il primo giudice ha già rigettato la domanda proposta dalle originarie parti istanti che non hanno proposto gravame incidentale) potevano essere liquidati in linea di capitale ed interessi al termine del decimo anno successivo alla data di sottoscrizione (nella specie 25-03-2010). E' pure incontestato tra le parti che il termine di prescrizione (all'esito di disposizioni normative succedutesi nel tempo) è quello decennale.
Invero va rilevato come l'art. 8 del decreto ministeriale del 19-12-2000 (per espressa previsione per altro applicabile anche ai buoni emessi anteriormente) ha innovato in toto la disciplina della prescrizione dei buoni postali fruttiferi non solo allungando da 5 a dieci anni il termine ma anche modificando la decorrenza della prescrizione espressamente facendo riferimento non già al 1 gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità ma alla data di scadenza del titolo.
La nuova disciplina – certamente più favorevole ai titolari dei buoni – doveva considerarsi del tutto sostitutiva rispetto a quella precedente e quindi anche con riferimento alla decorrenza della prescrizione.
Il diritto azionato dalla originaria parte attrice in primo grado deve perciò astrattamente ritenersi prescritto alla data del 25-03-2020 e cioè ben prima del momento in cui la originaria parte attrice ha chiesto il pagamento del buono (3-02-2022).
Deve sottolinearsi che i termini di scadenza e di prescrizione sono stabiliti dalla legge e pubblicati in G.U. e che nessuna prova ha fornito la originaria parte istante che nell'Ufficio postale dove è stato acquistato il buono non esistesse avviso sulle condizioni praticate (ai sensi dell'art. 6 del citato D.M. del 19-12-2000).
Per altro sul buono in oggetto sono riportati data di emissione e serie di appartenenza cosicchè deve ritenersi irrilevante la eventuale lamentata consegna del foglio analitico informativo e ciò anche alla luce del recente orientamento della Suprema Corte (Cass.
S.U. n. 3963/2019) che ha ritenuto inapplicabile per i titoli in esame la disciplina della tutela del consumatore.
In effetti la Suprema Corte ha più volte affermato (cfr. Cass. n. 27809/2005; Cass. n.
24527/2021; Cass. S.U. n. 3963/29019; Cass. n. 4384/2022) che i buoni postali fruttiferi sono meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 cc e come tali privi dei requisiti della letteralità ed astrattezza. Ne consegue che sono certamente possibili anche variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti a modificare il contenuto del documento attraverso un meccanismo di integrazione automatica quel è previsto dall'art. 1339 cc.. In sintesi i buoni postali sono documenti che servono a identificare l'avente diritto alla prestazione e come tali non sono soggetti – a norma dell'art. 2002 cc – alle norme dettate per i titoli di credito. Ad essi restano estranei i principi di autonomia causale, incorporazione e letteralità. Per essi è operante il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 d.p.r. n. 156/1973 (cfr.
Cass. n. 22619/2023) – e dall'art. 1374 cc - che ha per presupposto proprio l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti (cfr. Cass. n. 6747/2014).
In effetti la normativa di riferimento per il decorso del temine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o rinvenuto dalle informazioni fornite o meno all'investitore (cfr. Cass. n. 23006/2023).
In particolare la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponde certamente ad interessi generali e la conoscenza del complessivo contenuto del documento – così come integrato dai D.M. relativi alla loro emissione – è affidata essenzialmente dal legislatore alla pubblicazione sulla G.U. senza che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato (cfr. Cass. S.U. n. 3963/2019; e da ultimo Cass. ord. n. 33631/2024 del 20-12-
2024).
Il mancato esercizio tempestivo del diritto è ascrivibile esclusivamente ad ignoranza inescusabile (correlata alla assenza di una pur minima diligenza) del titolare del buono – che si pone come causa unica di tale mancato esercizio del diritto - e non già ad un comportamento colpevole di . Parte_1
In effetti l'unica questione ormai in contestazione tra le parti è l'applicabilità del regime di proroga dei termini stabilito dalla disciplina emergenziale anticovid.
Sul punto deve rilevarsi come in virtù di quanto stabilito dall'art. 34 comma 3 del D.L.
19 maggio 2020 n. 34 e successive proroghe i buoni postali fruttiferi il cui termine di prescrizione cadeva nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31-01-2020 erano esigibili entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza. In conseguenza i buoni che – come quelli in oggetto – si prescrivevano nel periodo 1 febbraio 2020 / 31 luglio 2021 sono stati esigibili fino al 30 settembre 2021.
In effetti il periodo emergenziale è stato più volte prorogato ma la mancata inclusione dell'art. 34 citato nel D.L. 221/2021 di ultima proroga dell'emergenza non può che essere intesa come esplicita volontà del Legislatore di escludere l'applicabilità del richiamato comma 3 dell'art. 34 citato al periodo successivo al 31-07-2021. In particolare va evidenziato che contrariamente a quanto espressamente previsto dalle precedenti proroghe l'art. 34 citato non è incluso tra i termini prorogati dall'art. 16 del
DL 221/2021. Tale mancata inclusione non è certo frutto di dimenticanza ma di una scelta precisa del legislatore che ha evidentemente inteso tener conto del progressivo allentamento delle precedenti rigorose misure anticovid (che sostanzialmente impedivano la libera circolazione delle persone).
In conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta dalla originaria parte attrice va integralmente rigettata.
La natura della controversia e la difficoltà delle questioni interpretative ad essa connesse costituiscono gravi motivi per compensare tra tutte le parti le spese sia del primo grado di giudizio (per questa parte confermandosi la sentenza impugnata) che del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza n.
1680/2024 del Giudice di Pace di Napoli, rigetta la domanda proposta dalle originariw parti attrici con compensazione delle spese del primo grado di giudizio;
2) compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio
Così deciso in Napoli lì 1-12-2025
Il G.U.
dott. OV ED