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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 30/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Antonia Schiattarella, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 165/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: risarcimento del danno per occupazione sine titulo;
TRA
(C.F.: ), elett.te dom.ta in Forio alla via G. Parte_1 C.F._1
Mazzella n. 36, presso lo studio dell'avv. Brunella Baggio (C.F.:
), in virtù di procura in calce al ricorso, C.F._2
PARTE RICORRENTE
E
(C.F.: ), rapp.ta e difesa dall'avv. Luca Controparte_1 C.F._3
Regine (C.F.: ), ed elett.te dom.to in Forio alla Via S. C.F._4
Francesco n. 15, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
PARTE RESISTENTE
E
(C.F.: ), residente in [...] C.F._5
Monterone n. 40;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
DECISIONE conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli - sezione Parte_1
distaccata di Ischia le germane e per sentire Controparte_1 Controparte_2
accogliere le seguenti conclusioni:
- “Voglia l'adito Tribunale accertare e dichiarare che (C.F. Controparte_2
) ha occupato senza titolo dal 13/01/2017 al C.F._5
19/10/2017 l'appartamento di proprietà di al primo piano Parte_1
del fabbricato in via Monterone, composto da tre vani ed accessori, confinante con restanti beni, beni , beni Persona_1 Per_2
in catasto al folio 21 P.lla 30/4 Via Monterone P.1 Int.3 ZC 1 CTG
[...]
A/3 V.
4.5 R.C.E. 890,89;
- condannare al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
dell'indennità di occupazione per il predetto periodo di mesi 9 per un importo di €.5.400,00, pari ai canoni di locazione, che la medesima, avrebbe percepito qualora l'immobile fosse stato rilasciato alla scadenza pattuita, oltre interessi e svalutazione monetaria, anche all'esito di c.t.u. finalizzata all'accertamento del valore di mercato locatizio dell'immobile occupato;
- accertare e dichiarare, in via gradata, che (C.F. Controparte_1
), in virtù di una diversa interpretazione della scrittura C.F._3
privata del 26/10/2006, avrebbe dovuto continuare a corrispondere a la metà dei canoni percepiti dalla locazione dei propri Parte_1
immobili fino alla data di liberazione dell'immobile di da Parte_1
parte della germana per l'effetto condannarla al pagamento di CP_2
€.2.700,00 oltre interessi.
- con vittoria di spese e compensi di causa.
A sostegno della domanda, la premetteva che: Parte_1
- con atto donazione per notaio del 26/10/2006 (repertorio Persona_3
83392- raccolta n.32814) il sig. (nato a [...] il Persona_4
04.05.1936) donava all'esponente la piena proprietà dell'appartamento al primo piano del fabbricato in via Monterone, composto da tre vani ed accessori, confinante con restanti beni, beni , beni;
in catasto al folio 21 Persona_1 Persona_5
P.lla 30/4 Via Monterone P.1 Int.3 ZC 1 CTG A/3 V.5 R.C.E. 890,89;
- donava, altresì, alla figlia la piena proprietà di altro Persona_6
appartamento al piano terra del medesimo fabbricato, composto da due vani ed accessori e locale deposito fronti stante;
in catasto al foglio 21 P.lla 30/2 Via
Monterone P.T. Int. 1 ZC 1 CTG A/3 Cl.2 V.3 R.C. € 458,61- P.lla30/3 Via
Monterone P.T. int.2 ZC 1 Ctg C/2 Cl. 7 mq 47 r.c. euro 407.79;
- donava alla figlia l'appartamento al secondo piano del Controparte_2
medesimo fabbricato, composto da tre vani ed accessori;
in catasto al foglio 21 P.lla
30/5 Via Monterone P.2 Int.4 ZC 1 CTG A/3 CL 3 v.5 R.C. € 890,89;
- con scrittura privata di pari data, sottoscritta da , Persona_4
e Persona_7 Parte_1 Controparte_1 Persona_1
, ad integrazione del suddetto atto per notaio di Forio, si Controparte_2 Per_3
conveniva che “Tutti i sottoscritti danno atto che l'appartamento donato a è CP_2
occupato dai genitori e pertanto, resta stabilito che essi continueranno ad abitarlo vita natural durante, a titolo gratuito. Analogamente l'appartamento donato ad è Pt_1
abitato attualmente dalla sorella e dalla sua famiglia e, pertanto, resta stabilito CP_2
che essi potranno continuare ad abitarlo, a titolo gratuito fino ad un anno dopo la dipartita dell'ultimo dei genitori, per consentire alla stessa di ristrutturare CP_2
l'appartamento a lei donato. Per tale periodo, e cioè finché non avrà eseguito i CP_2
lavori di ristrutturazione entrando nel suo appartamento, resta convenuto che verserà alla sorella la metà degli affitti ricavati dai due piccoli CP_1 Pt_1
appartamenti attribuitile.”
- in data 14/01/2016 decedeva l'ultimo dei genitori e, pertanto, in virtù dell'impegno assunto con la già menzionata scrittura, avrebbe Controparte_2
dovuto restituire ad l'appartamento fino ad allora detenuto, libero da persone e Pt_1
cose entro il 13/01/2017. Dal canto suo l'altra germana , a partire Controparte_1
dalla suindicata data, cessava di corrispondere all'esponente €.300,00 mensili, pari alla metà degli affitti ricavati dai due piccoli appartamenti attribuitile;
- alla germana non avendo liberato l'immobile alla data del 13.01.2017, CP_2
fu richiesto di liberare l'immobile e che corrispondesse l'indennità di occupazione fino al rilascio, con racc. a.r. n. 145525424731 del 21-01-2017 e, quindi, con atto di costituzione in mora del 11.05.2017;
- la effettiva liberazione dell'immobile avveniva solamente in data 19/10/2017, giusto verbale di rilascio sottoscritto in pari data. Anche in tale occasione la rifiutava la corresponsione dell'indennità per l'occupazione Controparte_2
dell'immobile;
- durante il periodo di occupazione abusiva la ricorrente riceveva numerose richieste di locazione dell'immobile in questione per un importo mensile di €.600,00, purtroppo rifiutate per la protratta occupazione da parte della germana CP_2
- l'esponente ha diritto alla liquidazione del danno da mancato utilizzo dell'immobile per il periodo corrente dal 13/01/2017 al 19/10/2017 (data effettiva del rilascio), quindi per mesi 9;
- in data 16/02/2018 veniva espletato con esito negativo il procedimento di mediazione promosso dalla ricorrente con istanza del 23/01/2019, per mancata adesione della . Controparte_2
Si costituiva , la quale affermava che la propria condotta Controparte_1
era stata rispettosa di quanto convenuto con la scrittura privata stipulata contestualmente all'atto di donazione del 26/10/2006 avendo tenuto fede a quanto ivi pattuito, avendo puntualmente corrisposto alla sorella la metà dei canoni che Pt_1
ricavava dalla locazione dell'immobile a lei donato e ciò avendo continuato a fare fino alla scadenza del termine convenuto ossia fino al 13.01.2017.
Eccepiva l'inammissibilità della domanda spiegata dalla ricorrente e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge con attribuzione al procuratore quale antistatario.
Non si costituiva, benché regolarmente citata, , della quale va Controparte_2
dichiarata la contumacia .
Istruita la causa a mezzo prove orali le parti, all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 429 c.p.c. del 15.01.2025, concludevano come da note di trattazione scritta .
Ciò premesso va detto che nel merito la domanda di parte ricorrente nei confronti di è fondata e merita di essere accolta. Controparte_2
La ricorrente ha fornito prova del titolo della propria pretesa creditoria allegando la scrittura privata e la visura immobiliare relativa alla proprietà sul bene in contestazione.
Dall'esame del titolo allegato risulta che le parti avevano costituito un diritto di abitazione a titolo gratuito sull'immobile donato dal comune genitore all'odierna parte attrice ed a favore dei , diritto di abitazione collegato Controparte_2
temporalmente ad un anno dopo la dipartita dell'ultimo dei genitori. La parte attrice allega e prova che in data 14/01/2016 decedeva l'ultimo dei genitori (cfr. certificato di morte di allegato agli atti). Persona_4
Ciò vuol dire che a far data dal 14.01.2016 l'occupazione dell'immobile per cui
è causa da parte di è avvenuta sine titulo e ciò fino alla data del Controparte_2
19.10.2017 (cfr. verbale di rilascio dell'immobile allegato dalla parte attrice.
Per quanto attiene la domanda di parte ricorrente diretta ad ottenere la condanna della , resistente contumace, al pagamento della indennità Controparte_2
di occupazione, va detto che “ In tema di configurabilità di un danno “in re ipsa” nel caso di occupazione sine titulo di bene immobile da parte di un terzo, le Sezioni
Unite Civili, con sentenza n. 33645 del 15 novembre 2022, hanno affermato:
- In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.
- In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
- In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione
a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.
Nel corso del giudizio è stata sentita una teste della parte attrice (cfr. dichiarazione della teste sentita alla udienza del Testimone_1
15.03.2023) la quale ha dichiarato di aver chiesto all'attrice medesima di fittare l'appartamento per cui è causa ad una sua amica che però non aveva potuto visionarlo perché lo stesso era occupato dalla sorella della medesima attrice;
che il canone concordato era di 600,00 euro mensili.
La parte attrice ha inoltre allegato contratto di locazione dell'immobile per cui è causa ad un canone di euro 600,00 mensili, contratto intervenuto nel maggio del 2018.
Pertanto, alla luce di quanto esposto la ricorrente ha diritto al pagamento dell'indennità per occupazione “sine titulo” del cespite immobiliare di sua proprietà, avendo dato ampia prova del danno subito.
Quanto alla quantificazione del danno esso si può fissare equitativamente euro
450,00 mensili considerato che la somma di euro 600,00 DI CUI AL contratto di locazione allegato si riferisce all'immobile ammobiliato.
Considerata la scadenza del diritto di abitazione pattuito (14.01.2017), e la data del rilascio (19.10.2017) si ottiene l'importo di euro 4.125,00 (= [(450/30*16)+
(450/30*19) + (450*8)]).
Trattandosi di una somma dovuta a titolo risarcitorio la stessa va attualizzata considerata a una data media che si può fissare nel 31.05.2017 per cui si ottine l'importo di euro 4.904,63.
Essendo stata espressa la somma di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, dovrà dunque Controparte_2
corrispondere alla parte attrice gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo prima individuato di euro 4.125,00, quindi, anno per anno, a partire dalla data media del 31.05.2017 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quella sopra precisata.
pertanto dovrà corrispondere la somma di euro 4.904,63 , Controparte_2
oltre interessi sulla somma di euro di 4.125,00 di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI, dalla data media del 31.05.2017 a quella di pubblicazione della presente sentenza.
Quanto alla domanda nei confronti di la parte attrice Controparte_1
chiede, come detto, di accertare e dichiarare, in via gradata, che CP_1
(C.F. ), in virtù di una diversa interpretazione
[...] C.F._3
della scrittura privata del 26/10/2006, avrebbe dovuto continuare a corrispondere a la metà dei canoni percepiti dalla locazione dei propri immobili Parte_1
fino alla data di liberazione dell'immobile di da parte della Parte_1
germana per l'effetto condannarla al pagamento di €.2.700,00 oltre CP_2
interessi.
La domanda nei confronti di è infondata perché nella Controparte_1
scrittura privata intercorsa tra le parti è chiaro CHE l'obbligo di CP_1
era limitato al periodo in cui era concesso il diritto di abitazione a
[...]
favore di e non al periodo successivo, oggetto di causa. Controparte_2
La domanda va pertanto rigettata. Le spese nei rapporti tra la parte attrice e e tra la parte attrice Controparte_2
e seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo Controparte_1
ai sensi del D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del
02.04.2014 (come successivamente modificato), (cfr. Cassazione S.U. n. 17405 e
17406 del 12 ottobre 2012 in relazione al D.M. 20 luglio 2012 n.140).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda di parte ricorrente nei confronti di CP_2
condanna la medesima parte resistente , al pagamento
[...] Controparte_2
della somma di euro 4.904,63 , oltre interessi sulla somma di euro di 4.125,00 di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI, dalla data media del
31.05.2017 a quella di pubblicazione della presente sentenza;
2) rigetta la domanda della parte attrice nei confronti di;
Controparte_1
3) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte Controparte_2
ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 277,00 per esborsi ed euro
2.252,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
4) condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente CP_1
delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 per compensi
[...]
professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Ischia in data 30.01.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Antonia Schiattarella)