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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 4013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4013 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 16168/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16168/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Francesco Parte_1
Gentile
RICORRENTE
E
- in Controparte_1 persona del p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura Controparte_2
dell' CP_1
RESISTENTE
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere la vedova di , Persona_1 esponeva: che il coniuge defunto ha lavorato dall'1.1.1974 al 31.5.1993 nello stabilimento dell' di BAGNOLI con mansioni di operaio gruista;
che a causa della suddetta attività CP_3 lavorativa egli era continuamente esposto all'amianto; che a causa di tale esposizione il contraeva patologia tumorale a causa della quale decedeva in data 25.9.2023; che, Per_1
pertanto, ella inoltrava la domanda amministrativa volta al riconoscimento della rendita ai superstiti , che non riceveva disposta. CP_1
Ella, dunque, chiedeva il riconoscimento ed il pagamento della rendita ai superstiti e CP_1 dell'assegno funerario con decorrenza dal giorno successivo al decesso del oltre Per_1
accessori. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in CP_1
fatto e in diritto;
spese vinte.
Veniva conferito incarico al consulente tecnico in materia medico-legale al fine di accertare il nesso di causalità tra la patologia che affliggeva il coniuge della ricorrente e l'attività lavorativa da egli svolta e veniva disposto il rinvio per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
E' opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le
2 menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al
16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall è strutturata in CP_1
termini di mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell è caratterizzato dall'automaticità CP_1
delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si CP_1
struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
Giova, altresì, precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro, ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate,
3 essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito.
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Per facilitare il compito dell'interprete, il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore, poiché non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della
Corte Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/1988, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al T.U. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell' l'onere di allegare e dimostrare che, nel caso concreto, la malattia ha una CP_1
origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto
4 eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023).
Invero, in presenza di una patologia a genesi multifattoriale , il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia, è pur sempre necessario che si tratti di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici) idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 9057 del 2004 e, più recentemente, Cass. n. 10097 del 2015; Cass. Ord. n. 13814 del 2017; Cass. Ord. n.
8773 del 2018).
Sul punto, la Cassazione ha, infatti, di recente ribadito che “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica” (Cassazione civile sez. lav., 14/05/2020, n.8947).
Tanto premesso, a seguito dell'esperita consulenza tecnica, è stato riscontrato che:
“
1. La patologia riscontrata al defunto Sig. per quanto è causa, era Persona_1
costituita da Carcinosi peritoneale da adenocarcinoma della colecisti;
2. Dalla documentazione disponibile non è stato possibile desumere se siano insorte
patologie “intermedie” antecedenti, correlabili all'esposizione ad amianto o altre sostanze
invocate;
3. Dalla documentazione processuale, sono stati riscontrati plausibili indicatori di
esposizione al rischio neoplastico professionale e non professionale;
5
4. Quanto sopra con le conoscenze epidemiologiche e mediche non consentono, allo stato
attuale, di mettere la patologia oncologica invocata in nesso di derivazione causale e/o
concausale determinante con l'esposizione all'amianto e/o tossici dedotta in giudizio;
5. L'assenza del nesso di causa assorbe i restanti riscontri”.
Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso asserendo che non sussiste il nesso di causalità tra la patologia da cui era affetto il e l'attività Per_1
lavorativa da egli svolta.
Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, precise e complete, quindi, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise. La consulenza, invero, si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni.
Per le già indicate considerazioni, la domanda, quindi, non può che essere respinta.
Le spese di lite non sono dovute in ragione della dichiarazione di esenzione.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e vengono liquidate come da separato CP_1
decreto.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla per le spese di lite;
c) Pone definitivamente in capo all' le spese di consulenza tecnica che liquida come CP_1
da separato decreto emesso in pari data.
6 Aversa, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16168/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Francesco Parte_1
Gentile
RICORRENTE
E
- in Controparte_1 persona del p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura Controparte_2
dell' CP_1
RESISTENTE
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere la vedova di , Persona_1 esponeva: che il coniuge defunto ha lavorato dall'1.1.1974 al 31.5.1993 nello stabilimento dell' di BAGNOLI con mansioni di operaio gruista;
che a causa della suddetta attività CP_3 lavorativa egli era continuamente esposto all'amianto; che a causa di tale esposizione il contraeva patologia tumorale a causa della quale decedeva in data 25.9.2023; che, Per_1
pertanto, ella inoltrava la domanda amministrativa volta al riconoscimento della rendita ai superstiti , che non riceveva disposta. CP_1
Ella, dunque, chiedeva il riconoscimento ed il pagamento della rendita ai superstiti e CP_1 dell'assegno funerario con decorrenza dal giorno successivo al decesso del oltre Per_1
accessori. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in CP_1
fatto e in diritto;
spese vinte.
Veniva conferito incarico al consulente tecnico in materia medico-legale al fine di accertare il nesso di causalità tra la patologia che affliggeva il coniuge della ricorrente e l'attività lavorativa da egli svolta e veniva disposto il rinvio per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
E' opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le
2 menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al
16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall è strutturata in CP_1
termini di mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell è caratterizzato dall'automaticità CP_1
delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si CP_1
struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
Giova, altresì, precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro, ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate,
3 essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito.
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Per facilitare il compito dell'interprete, il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore, poiché non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della
Corte Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/1988, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al T.U. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell' l'onere di allegare e dimostrare che, nel caso concreto, la malattia ha una CP_1
origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto
4 eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023).
Invero, in presenza di una patologia a genesi multifattoriale , il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia, è pur sempre necessario che si tratti di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici) idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 9057 del 2004 e, più recentemente, Cass. n. 10097 del 2015; Cass. Ord. n. 13814 del 2017; Cass. Ord. n.
8773 del 2018).
Sul punto, la Cassazione ha, infatti, di recente ribadito che “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica” (Cassazione civile sez. lav., 14/05/2020, n.8947).
Tanto premesso, a seguito dell'esperita consulenza tecnica, è stato riscontrato che:
“
1. La patologia riscontrata al defunto Sig. per quanto è causa, era Persona_1
costituita da Carcinosi peritoneale da adenocarcinoma della colecisti;
2. Dalla documentazione disponibile non è stato possibile desumere se siano insorte
patologie “intermedie” antecedenti, correlabili all'esposizione ad amianto o altre sostanze
invocate;
3. Dalla documentazione processuale, sono stati riscontrati plausibili indicatori di
esposizione al rischio neoplastico professionale e non professionale;
5
4. Quanto sopra con le conoscenze epidemiologiche e mediche non consentono, allo stato
attuale, di mettere la patologia oncologica invocata in nesso di derivazione causale e/o
concausale determinante con l'esposizione all'amianto e/o tossici dedotta in giudizio;
5. L'assenza del nesso di causa assorbe i restanti riscontri”.
Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso asserendo che non sussiste il nesso di causalità tra la patologia da cui era affetto il e l'attività Per_1
lavorativa da egli svolta.
Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, precise e complete, quindi, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise. La consulenza, invero, si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni.
Per le già indicate considerazioni, la domanda, quindi, non può che essere respinta.
Le spese di lite non sono dovute in ragione della dichiarazione di esenzione.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e vengono liquidate come da separato CP_1
decreto.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla per le spese di lite;
c) Pone definitivamente in capo all' le spese di consulenza tecnica che liquida come CP_1
da separato decreto emesso in pari data.
6 Aversa, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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