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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Massa Carrara, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Massa Carrara |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEDRONI MENCONI SILVANA, Presidente
LELLO MASSIMO, TO
AGOSTINI ERMINIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3/2023 depositato il 07/01/2023
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Massa - Via Massa Avenza 38d 54100 Massa MS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620220003431721000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 SRL ricorreva contro l'ADER Direzione Provinciale di Massa per una cartella di pagamento emessa in favore dell'AGE di Massa Carrrara relativa a crediti tributari iscritti al ruolo n.2022/000108.
Nel ricorso la Parte eccepiva diversi motivi ed in principal modo che non gli fossero stati notificati gli atti prodromici relativi alla cartella stessa.
Eccepiva altresi' la nullita' della cartella per notifica pec da un indirizzo non presente nei pubblici registri.
Si costituiva l'ADER che chiedeva il rigetto di tutte le tesi attoree con vittoria di spese di Giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria,ritualmente riunita in data 15/12/2025,dalla visione degli atti rileva che, nelle more del giudizio, la Parte ricorrente ha proposto istanza di adesione alla c.d. Rottamazione quater.
Come e' noto nell'istanza stessa ,viene prevista,per la parte Ricorrente, la rinuncia ad ogni contenzioso in essere.
Pertanto l'istanza definisce,in maniera definitiva ,la lite pendente.
Pertanto,questa Corte di Giustizia Tributaria,preso atto della volonta' della Parte Contribuente ,di porre fine al contenzioso in essere,dichiara la cessazione del procedimento per cessata materia del contendere.
La Corte ritiene altresi' che sussistano dei giusti motivi per procedere,ai sensi del secondo comma dell'art
92 c.p.c.,come richiamato dal secondo comma dell'art 1 del Decreto Legislativo del 31/12/1992 n.546,alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il Giudizio per cessata materia del contendere.Spese compensate.
Cosi' e' deciso.
Massa 15/12/2025
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEDRONI MENCONI SILVANA, Presidente
LELLO MASSIMO, TO
AGOSTINI ERMINIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3/2023 depositato il 07/01/2023
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Massa - Via Massa Avenza 38d 54100 Massa MS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620220003431721000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 SRL ricorreva contro l'ADER Direzione Provinciale di Massa per una cartella di pagamento emessa in favore dell'AGE di Massa Carrrara relativa a crediti tributari iscritti al ruolo n.2022/000108.
Nel ricorso la Parte eccepiva diversi motivi ed in principal modo che non gli fossero stati notificati gli atti prodromici relativi alla cartella stessa.
Eccepiva altresi' la nullita' della cartella per notifica pec da un indirizzo non presente nei pubblici registri.
Si costituiva l'ADER che chiedeva il rigetto di tutte le tesi attoree con vittoria di spese di Giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria,ritualmente riunita in data 15/12/2025,dalla visione degli atti rileva che, nelle more del giudizio, la Parte ricorrente ha proposto istanza di adesione alla c.d. Rottamazione quater.
Come e' noto nell'istanza stessa ,viene prevista,per la parte Ricorrente, la rinuncia ad ogni contenzioso in essere.
Pertanto l'istanza definisce,in maniera definitiva ,la lite pendente.
Pertanto,questa Corte di Giustizia Tributaria,preso atto della volonta' della Parte Contribuente ,di porre fine al contenzioso in essere,dichiara la cessazione del procedimento per cessata materia del contendere.
La Corte ritiene altresi' che sussistano dei giusti motivi per procedere,ai sensi del secondo comma dell'art
92 c.p.c.,come richiamato dal secondo comma dell'art 1 del Decreto Legislativo del 31/12/1992 n.546,alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il Giudizio per cessata materia del contendere.Spese compensate.
Cosi' e' deciso.
Massa 15/12/2025