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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/11/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 181/2020 RGAC vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente alla via della Libertà in qualità di titolare e legale rappresentante della ditta individuale “ IC CE ” con sede legale in Soriano Calabro alla via della
Libertà, elettivamente domiciliato in Soriano Calabro alla via IV Novembre n. 24 presso lo studio dell'avv. Domenico Ioppolo (c.f. dal quale è rappresentato e C.F._2
difeso in virtù di procura speciale a margine dell'atto di citazione al Tribunale di Vibo
Valentia del 7.6.2011
APPELLANTE
E
(già ), P. VA , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
corrente in Bologna alla Via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore Dott. CP_3
(procura per Notar Dott. i Bologna, al n. Rep 84761, Racc. 8412
[...] Persona_1
del 16/12/2016), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cavallo del Foro di Paola (CS),
cod. fisc. giusta procura in calce allla comparsa di costituzione, CodiceFiscale_3
presso il cui studio, sito in Paola (CS), alla via Corso Roma n. 3, è elettivamente domiciliata
1
APPELLATA
Con provvedimento del 11.07.2025 emesso all'esito dell'udienza del 10.6.2025 la causa era trattenuta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante: << … Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello
ed in totale riforma della sentenza n. 1124/2019 del Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Civile del
6-9.12.2019 Giudice Unico Dott.ssa Mariachiara Sannino inter partes non notificata , rigettata ogni
avversa istanza, eccezione e difesa , accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, previo l'accertamento e la dichiarazione del titolo di proprietario, o in subordine di
locatario, di titolare di “IC CE” sull'escavatore cingolato Parte_1
con telaio JTG000749 e previo l'accertamento dell'obbligo in capo alla Compagnia CP_4
Assicurativa di tenere indenne nella spiegata qualità dall'evento illecito subito, Parte_1
dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta Compagnia assicurativa e,
per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento del danno subito dall'odierno attore appellante
ammontante in euro 50.000,00 così come previsto nel contratto e nelle condizioni di polizza
sottoscritti, oltre interessi e rivalutazione di legge. Con vittoria di spese e di competenze, oltre al
rimborso forfettario, iva e cap come per legge del doppio grado del giudizio. >>.
Per l'appellata: <insiste nel rigetto dell'odierno appello con conferma integrale della sentenza
impugnata.
Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio ex art. 92cpc, oltre accessori
di legge>>.
FATTI
Con atto di citazione del 7.6.2011 , nella sua qualità di titolare e legale Parte_1
rappresentante della ditta “ IC CE” conveniva in giudizio la Compagnia
Assicurativa in persona del legale rappresentante e chiedeva che il Controparte_2
Tribunale adito, previo accertamento dell'obbligo in capo alla predetta Compagnia di tenere indenne il signor IC dall'evento illecito subito ( il furto di un escavatore cingolato
2 ), dichiarasse l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta CP_4
Compagnia e per l'effetto condannasse questa al risarcimento del danno subito ammontante in euro 50.000,00 così come previsto nel relativo contratto e nelle relative condizioni di polizza a suo tempo sottoscritte. La richiesta del risarcimento era basata sul furto dell'escavatore Caterpillar con telaio numero JTG00749 avvenuto in data 4 agosto 2010
mentre si trovava parcheggiato e chiuso a chiave, unitamente ad altri veicoli, all'interno della cava sita in località “Caverre” del comune di Vazzano (VV). All'udienza del 24
novembre 2011, si costituiva la , insistendo per il rigetto della Controparte_2
domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine per la riduzione della somma richiesta a titolo di risarcimento dei danni che si assumevano patiti.
Integrato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., istruita la causa,
il precedente giudice istruttore rinviava la stessa per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.; con provvedimento dell'8 aprile 2019, il Presidente F.F. del Tribunale
di Vibo Valentia assegnava il presente fascicolo alla scrivente;
all'udienza del 28 ottobre 2019
le parti erano invitate alla discussione e la causa era trattenuta in decisione senza termini, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c..
Con sentenza n. 1124/2019, pubblicata in data 09/12/2019, il Tribunale di Vibo Valentia
rigettava la domanda e condannava parte attrice a rifondere in favore della società CP_2
le spese di lite.
[...]
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponevano appello Parte_1
avverso la predetta sentenza sostenendo, con unico motivo di impugnazione, di aver provato in primo grado la propria legittimazione attiva, ovvero di esser il proprietario dell'escavatore oggetto di causa e, dunque, di aver diritto all'indennizzo assicurativo ex polizza a copertura dell'evento furto, di fatto riproponendo quanto già illustrato negli scritti di primo grado e richiamando all'uopo la documentazione ivi depositata.
Si costituiva la contestando nel merito l'appello e chiedendone il Controparte_5
rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con provvedimento del 11.07.2025 emesso all'esito dell'udienza del 10.6.2025 la causa era trattenuta in decisione previa concessione dei termini
3 di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONE DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte l'appello proposto da infondato per le ragioni di Parte_1
seguito esposte.
Parte appellante deduce che “ , TITOLARE E LEGALE Parte_1
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA INDIVIDUALE PRESTANICOLA CALCESTRUZZI,
agisce in giudizio quale PROPRIETARIO DEL MEZZO OGGETTO DI UR ( EX AV
Caterpillar Mod.320/LN con telaio numero JTGOOO749). Ciò si evince già dall'atto introduttivo del
giudizio quando l'attore titolare dell'impresa di movimento terra denominata “ IC
CE”, - si ribadisce impresa individuale - deduce che la “ suddetta azienda consta di diversi
automezzi industriali ed agricoli tra cui escavatori, camion trasportatori, carrelli e ruspe”, che “ in
data 4.8.2010 ….veniva avvisato telefonicamente da alcuni suoi dipendenti del fatto che da una delle
cave di sua proprietà mancava uno dei suddetti veicoli industriali” e “ precisamente dalla cava sita
in località Caverre mancava l'escavatore cingolato Caterpillar con telaio num. JTG00749 del valore
di euro 50.000,00”.
Ritiene, poi che la qualità di titolare del mezzo si evincerebbe dalla denuncia di furto prodotta e presentata dal IC ai Carabinieri di Vazzano nonché dalla documentazione prodotta.
Orbene, il sig. IC con l'atto di impugnazione riferisce e ribadisce di essere il proprietario del mezzo meccanico in questione, tuttavia, ed a comprova della poco chiara vicenda nel suo complesso, occorre evidenziare che lo stesso ha sempre agito qualificandosi come locatario del bene.
Ed invero, con la formale richiesta di risarcimento danni del 05.8.2010 trasmessa a mezzo a/r dall'avv. Domenico Ioppolo alla compagnia assicurativa precisava che: “ Il IC
in data 03.08.2010…ha subito il furto dell' con matricola JTG00749 che lo Parte_2
stesso deteneva in qualità di locatario”, qualità in precedenza anche ribadita all'oggetto della missiva così riportata: “ locatario: IC CE” (cfr. doc. 3 all. fascicolo di primo grado).
Solo con le memorie istruttorie il IC si qualificava come proprietario senza nulla
4 chiarire sulla precedente qualifica e, a sostegno del nuovo titolo posto a fondamento dell'indennizzo assicurativo, depositava copiosa documentazione.
Ritiene questa Corte di concordare con il giudice di prime cure nel ritenere non provata la titolarità in capo all'odierno attore di un diritto reale sull'escavatore oggetto di furto.
Ed invero, il giudice di prime cure, ha con motivazione completa, esaustiva illustrato il percorso logico giuridico attraverso il quale è giunto alla predetta conclusione, esaminando tutta la documentazione in atti e sostenendo correttamente che “attrice allega:
- n. 2 fatture di pagamento;
una emesse dalla ditta IC CE in favore della società
, del valore di € 62.400,00; ed un'altra emessa dalla società in favore della Pt_3 Pt_3
ditta IC CE, del valore di € 174.000,00, in cui è indicata la matricola del mezzo
oggetto di furto.
- Documento intitolato “certificato di origine n. 04000414”, in cui sono indicati la società Pt_3
sotto la voce venditore e la IC CE sotto la voce di compratore;
l'oggetto
[...]
indicato nel documento richiamato è il mezzo oggetto di furto, con indicazioni inoltre, per vero poco
chiare, di due distinti prezzi, ovvero € 187.161,00, ed € 71.000,00, con indicazione poi di n. 58 rate
mensili da corrispondere dal 1.9.2004 al 1.6.2009, senza indicazione del titolo di acquisto, ed in ogni
caso priva di sottoscrizione dell'attore.
Con riferimento al secondo documento allegato, non può non evidenziarsi che il medesimo appare
compilato solo parzialmente, senza indicazione del titolo di trasferimento del bene, né della effettiva
somma corrisposta.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, l'assenza di sottoscrizione di entrambe le parti osta al
riconoscimento dello stesso quale valido contratto di compravendita ovvero di locazione.
Analogamente tutti gli ulteriori titoli cambiari, pure allegati alla memoria di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c., non sono riconducibili ad uno specifico contratto”.
Quanto dedotto da nell'atto di appello non è idoneo a superare le Parte_1
motivazioni del giudice di prime cure, risultando la documentazione allegata in sede di giudizio da parte dell'odierno attore, inidonea a dimostrare a che titolo il mezzo oggetto di furto fosse nella sua disponibilità.
A ciò deve aggiungersi, a confutazione di quanto sostenuto dall'appellante, che nella
5 denuncia presentata ai carabinieri il giorno dopo il furto il IC non ha indicato il diritto da questi vantato sull'escavatore.
Dunque, parte appellante ha depositato:
- il certificato ove il prezzo del veicolo ammonta ad € 187.161,00 di cui € 71.000 all'atto della stipulazione ed il restante da corrispondere in 58 rate mensili, privo di data;
- una fattura di € 62.400,00, afferente ad escavatore con altra matricola;
- una fattura afferente allo stesso mezzo ma di € 174.000,00, non corrispondente al certificato prodotto;
- un atto di permuta afferente ad altro veicolo;
- una serie di titoli cambiari a favore della di cui non v'è prova che siano stati Pt_3
incassati, né di chi sia il legale responsabile di quest'ultima e di chi sia la firma apposta su tale documento.
In definitiva, alla luce della documentazione richiamata, non risulta dunque comprovato né
il prezzo d'acquisto né il titolo di acquisto del bene e pertanto non è possibile desumere il diritto in base al quale il Sig. IC sarebbe titolare di un diritto di credito nei confronti dell'odierna appellata.
In definitiva, alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello e di conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13,
comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della , Parte_1 Controparte_5
avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 1124/2019, pubblicata in data
09/12/2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
6 1) rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese del presente grado giudizio Parte_1
in favore dell' la somma di euro 9.991,00 per compensi oltre Controparte_5
accessori come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
7
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 181/2020 RGAC vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente alla via della Libertà in qualità di titolare e legale rappresentante della ditta individuale “ IC CE ” con sede legale in Soriano Calabro alla via della
Libertà, elettivamente domiciliato in Soriano Calabro alla via IV Novembre n. 24 presso lo studio dell'avv. Domenico Ioppolo (c.f. dal quale è rappresentato e C.F._2
difeso in virtù di procura speciale a margine dell'atto di citazione al Tribunale di Vibo
Valentia del 7.6.2011
APPELLANTE
E
(già ), P. VA , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
corrente in Bologna alla Via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore Dott. CP_3
(procura per Notar Dott. i Bologna, al n. Rep 84761, Racc. 8412
[...] Persona_1
del 16/12/2016), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cavallo del Foro di Paola (CS),
cod. fisc. giusta procura in calce allla comparsa di costituzione, CodiceFiscale_3
presso il cui studio, sito in Paola (CS), alla via Corso Roma n. 3, è elettivamente domiciliata
1
APPELLATA
Con provvedimento del 11.07.2025 emesso all'esito dell'udienza del 10.6.2025 la causa era trattenuta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante: << … Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello
ed in totale riforma della sentenza n. 1124/2019 del Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Civile del
6-9.12.2019 Giudice Unico Dott.ssa Mariachiara Sannino inter partes non notificata , rigettata ogni
avversa istanza, eccezione e difesa , accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, previo l'accertamento e la dichiarazione del titolo di proprietario, o in subordine di
locatario, di titolare di “IC CE” sull'escavatore cingolato Parte_1
con telaio JTG000749 e previo l'accertamento dell'obbligo in capo alla Compagnia CP_4
Assicurativa di tenere indenne nella spiegata qualità dall'evento illecito subito, Parte_1
dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta Compagnia assicurativa e,
per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento del danno subito dall'odierno attore appellante
ammontante in euro 50.000,00 così come previsto nel contratto e nelle condizioni di polizza
sottoscritti, oltre interessi e rivalutazione di legge. Con vittoria di spese e di competenze, oltre al
rimborso forfettario, iva e cap come per legge del doppio grado del giudizio. >>.
Per l'appellata: <insiste nel rigetto dell'odierno appello con conferma integrale della sentenza
impugnata.
Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio ex art. 92cpc, oltre accessori
di legge>>.
FATTI
Con atto di citazione del 7.6.2011 , nella sua qualità di titolare e legale Parte_1
rappresentante della ditta “ IC CE” conveniva in giudizio la Compagnia
Assicurativa in persona del legale rappresentante e chiedeva che il Controparte_2
Tribunale adito, previo accertamento dell'obbligo in capo alla predetta Compagnia di tenere indenne il signor IC dall'evento illecito subito ( il furto di un escavatore cingolato
2 ), dichiarasse l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta CP_4
Compagnia e per l'effetto condannasse questa al risarcimento del danno subito ammontante in euro 50.000,00 così come previsto nel relativo contratto e nelle relative condizioni di polizza a suo tempo sottoscritte. La richiesta del risarcimento era basata sul furto dell'escavatore Caterpillar con telaio numero JTG00749 avvenuto in data 4 agosto 2010
mentre si trovava parcheggiato e chiuso a chiave, unitamente ad altri veicoli, all'interno della cava sita in località “Caverre” del comune di Vazzano (VV). All'udienza del 24
novembre 2011, si costituiva la , insistendo per il rigetto della Controparte_2
domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine per la riduzione della somma richiesta a titolo di risarcimento dei danni che si assumevano patiti.
Integrato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., istruita la causa,
il precedente giudice istruttore rinviava la stessa per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.; con provvedimento dell'8 aprile 2019, il Presidente F.F. del Tribunale
di Vibo Valentia assegnava il presente fascicolo alla scrivente;
all'udienza del 28 ottobre 2019
le parti erano invitate alla discussione e la causa era trattenuta in decisione senza termini, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c..
Con sentenza n. 1124/2019, pubblicata in data 09/12/2019, il Tribunale di Vibo Valentia
rigettava la domanda e condannava parte attrice a rifondere in favore della società CP_2
le spese di lite.
[...]
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponevano appello Parte_1
avverso la predetta sentenza sostenendo, con unico motivo di impugnazione, di aver provato in primo grado la propria legittimazione attiva, ovvero di esser il proprietario dell'escavatore oggetto di causa e, dunque, di aver diritto all'indennizzo assicurativo ex polizza a copertura dell'evento furto, di fatto riproponendo quanto già illustrato negli scritti di primo grado e richiamando all'uopo la documentazione ivi depositata.
Si costituiva la contestando nel merito l'appello e chiedendone il Controparte_5
rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con provvedimento del 11.07.2025 emesso all'esito dell'udienza del 10.6.2025 la causa era trattenuta in decisione previa concessione dei termini
3 di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONE DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte l'appello proposto da infondato per le ragioni di Parte_1
seguito esposte.
Parte appellante deduce che “ , TITOLARE E LEGALE Parte_1
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA INDIVIDUALE PRESTANICOLA CALCESTRUZZI,
agisce in giudizio quale PROPRIETARIO DEL MEZZO OGGETTO DI UR ( EX AV
Caterpillar Mod.320/LN con telaio numero JTGOOO749). Ciò si evince già dall'atto introduttivo del
giudizio quando l'attore titolare dell'impresa di movimento terra denominata “ IC
CE”, - si ribadisce impresa individuale - deduce che la “ suddetta azienda consta di diversi
automezzi industriali ed agricoli tra cui escavatori, camion trasportatori, carrelli e ruspe”, che “ in
data 4.8.2010 ….veniva avvisato telefonicamente da alcuni suoi dipendenti del fatto che da una delle
cave di sua proprietà mancava uno dei suddetti veicoli industriali” e “ precisamente dalla cava sita
in località Caverre mancava l'escavatore cingolato Caterpillar con telaio num. JTG00749 del valore
di euro 50.000,00”.
Ritiene, poi che la qualità di titolare del mezzo si evincerebbe dalla denuncia di furto prodotta e presentata dal IC ai Carabinieri di Vazzano nonché dalla documentazione prodotta.
Orbene, il sig. IC con l'atto di impugnazione riferisce e ribadisce di essere il proprietario del mezzo meccanico in questione, tuttavia, ed a comprova della poco chiara vicenda nel suo complesso, occorre evidenziare che lo stesso ha sempre agito qualificandosi come locatario del bene.
Ed invero, con la formale richiesta di risarcimento danni del 05.8.2010 trasmessa a mezzo a/r dall'avv. Domenico Ioppolo alla compagnia assicurativa precisava che: “ Il IC
in data 03.08.2010…ha subito il furto dell' con matricola JTG00749 che lo Parte_2
stesso deteneva in qualità di locatario”, qualità in precedenza anche ribadita all'oggetto della missiva così riportata: “ locatario: IC CE” (cfr. doc. 3 all. fascicolo di primo grado).
Solo con le memorie istruttorie il IC si qualificava come proprietario senza nulla
4 chiarire sulla precedente qualifica e, a sostegno del nuovo titolo posto a fondamento dell'indennizzo assicurativo, depositava copiosa documentazione.
Ritiene questa Corte di concordare con il giudice di prime cure nel ritenere non provata la titolarità in capo all'odierno attore di un diritto reale sull'escavatore oggetto di furto.
Ed invero, il giudice di prime cure, ha con motivazione completa, esaustiva illustrato il percorso logico giuridico attraverso il quale è giunto alla predetta conclusione, esaminando tutta la documentazione in atti e sostenendo correttamente che “attrice allega:
- n. 2 fatture di pagamento;
una emesse dalla ditta IC CE in favore della società
, del valore di € 62.400,00; ed un'altra emessa dalla società in favore della Pt_3 Pt_3
ditta IC CE, del valore di € 174.000,00, in cui è indicata la matricola del mezzo
oggetto di furto.
- Documento intitolato “certificato di origine n. 04000414”, in cui sono indicati la società Pt_3
sotto la voce venditore e la IC CE sotto la voce di compratore;
l'oggetto
[...]
indicato nel documento richiamato è il mezzo oggetto di furto, con indicazioni inoltre, per vero poco
chiare, di due distinti prezzi, ovvero € 187.161,00, ed € 71.000,00, con indicazione poi di n. 58 rate
mensili da corrispondere dal 1.9.2004 al 1.6.2009, senza indicazione del titolo di acquisto, ed in ogni
caso priva di sottoscrizione dell'attore.
Con riferimento al secondo documento allegato, non può non evidenziarsi che il medesimo appare
compilato solo parzialmente, senza indicazione del titolo di trasferimento del bene, né della effettiva
somma corrisposta.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, l'assenza di sottoscrizione di entrambe le parti osta al
riconoscimento dello stesso quale valido contratto di compravendita ovvero di locazione.
Analogamente tutti gli ulteriori titoli cambiari, pure allegati alla memoria di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c., non sono riconducibili ad uno specifico contratto”.
Quanto dedotto da nell'atto di appello non è idoneo a superare le Parte_1
motivazioni del giudice di prime cure, risultando la documentazione allegata in sede di giudizio da parte dell'odierno attore, inidonea a dimostrare a che titolo il mezzo oggetto di furto fosse nella sua disponibilità.
A ciò deve aggiungersi, a confutazione di quanto sostenuto dall'appellante, che nella
5 denuncia presentata ai carabinieri il giorno dopo il furto il IC non ha indicato il diritto da questi vantato sull'escavatore.
Dunque, parte appellante ha depositato:
- il certificato ove il prezzo del veicolo ammonta ad € 187.161,00 di cui € 71.000 all'atto della stipulazione ed il restante da corrispondere in 58 rate mensili, privo di data;
- una fattura di € 62.400,00, afferente ad escavatore con altra matricola;
- una fattura afferente allo stesso mezzo ma di € 174.000,00, non corrispondente al certificato prodotto;
- un atto di permuta afferente ad altro veicolo;
- una serie di titoli cambiari a favore della di cui non v'è prova che siano stati Pt_3
incassati, né di chi sia il legale responsabile di quest'ultima e di chi sia la firma apposta su tale documento.
In definitiva, alla luce della documentazione richiamata, non risulta dunque comprovato né
il prezzo d'acquisto né il titolo di acquisto del bene e pertanto non è possibile desumere il diritto in base al quale il Sig. IC sarebbe titolare di un diritto di credito nei confronti dell'odierna appellata.
In definitiva, alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello e di conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13,
comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della , Parte_1 Controparte_5
avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 1124/2019, pubblicata in data
09/12/2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
6 1) rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese del presente grado giudizio Parte_1
in favore dell' la somma di euro 9.991,00 per compensi oltre Controparte_5
accessori come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
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