Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/05/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 15.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 221/2021 R.G. vertente fra
,rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Antonio Parte_1 c.f. C.F. 1
Santangelo ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, via N. Sole 73, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
P.IVA_1 in persona del legale rapp.nte p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte 1 c.f.
Diego Pucillo e dall'avv. Vito Carella e domiciliato nel di loro studio in Muro Lucano via Fontanile
snc, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 2.2.2021 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver lavorato alle dipendenze della ditta CP_1 resistente presso la sede di Potenza, con mansioni di impiegato addetto alla reception per il noleggio liv C3
CCNL autonoleggio, dal 20.8.2019 al 6.7.2020, fino al 14,2,2020 aveva lavorato senza regolare assunzione, in seguito veniva assunto con contratto part time a 24 ore, pur prestando attività lavorativa sin dal 20.8.2019 per n. 47 ore. In particolare,
l'orario lavorativo era articolato nei giorni di lunedì mercoledì e sabato dalle ore 8,00 alle ore 13 e dalle ore 15,00 alle ore 19,30 nei giorni di martedi e giovedi lavorava solo mezza giornata e cioè o dalle 8,00 alle ore 13 o dalle ore 15,00 alle ore 19,30; deduceva l'accertamento della DTL di Potenza
e la mancata retribuzione effettiva e il mancato godimento di ferie come da conteggio che depositava.
Tanto premesso, Parte_1 adiva il Tribunale per condannare la CP_1 n persona del legale rapp.nte p.t., a pagare in proprio favore la somma di euro 19.364,01 oltre interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento del danno, o da determinarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e onorari di causa.
Con atto in data 2.7.2021 si costituiva la ditta convenuta in giudizio, contestando la ricostruzione fattuale della vicenda, in particolare eccependo l'improcedibilità del ricorso per mancata allegazione del CCNL di riferimento, avendo il ricorrente allegato solo un estratto;
rilevava che tra le parti era stato istaurato un rapporto di apprendistato professionalizzante;
smentiva la sussistenza di rapporto di lavoro in nero in quanto nel periodo indicato dal ricorrente questi risulta aver lavorato sempre con contratto di apprendistato presso altra azienda e in effetti la visita ispettiva sollecitata dal lavoratore si era conclusa senza alcun addebito alla ditta;
precisava che il rapporto di apprendistato si era articolato da febbraio a luglio del 2020 (da marzo a giugno 2020 in C.I.G.S. -Covid) e che in effetti il rapporto deve essere considerato solo nel periodo 20 giugno-6 luglio 2020, periodo nel corso del quale il ricorrente non si era più presentato al lavoro e dopo contestazione disciplinare veniva licenziato. Contestava il conteggio effettuato dal ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione documentale, e prova per testi e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito telematico come da disposizioni emergenziali vigenti.
2. La domanda non è fondata e quindi va rigettata.
Il lavoratore ha depositato agli atti: estratto del C.C.N.L. di categoria;
tabelle minime contrattuali, contratto di apprendistato, prospetti paga, lettera di licenziamento.
La parte resistente si è costituita in giudizio, producendo il contratto di apprendistato, la contestazione disciplinare, la lettera di licenziamento e il verbale di accesso ispettivo.
Orbene la documentazione versata in atti dalle parti, e la prova testimoniale, consentono di ritenere non provato l'an, nei termini esposti nel ricorso introduttivo;
va rigettata l'eccezione di improcedibilità/inammissibilità del ricorso per mancata allegazione del CCNL atteso che nel rito del lavoro il ricorso introduttivo del giudizio non è nullo per mancata allegazione del CCNL di riferimento in quanto grava sul lavoratore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento in particolare nella individuazione e descrizione puntuale in giudizio della declaratoria contrattuale corrispondente ai profili caratterizzanti il rapporto di lavoro e il livello di inquadramento formalmente posseduto e non solo di quello di cui si chiede il riconoscimento. Gli oneri di allegazioni e di deduzione, da intendersi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, non possono essere integrati né sostituiti dalla produzione di copia del CCNL sia per intero che per estratto, ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi.
Pertanto non è fondamentale né decisiva la produzione o meno del CCNL ai fini della procedibilità del ricorso.
Alla luce dell'istruttoria svolta è possibile quindi affermare che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non vi è prova del diverso svolgimento del rapporto di apprendistato rispetto a quanto sottoscritto in data 14.2.2020. premesso che il rapporto di apprendistato è un rapporto di lavoro speciale, a causa mista costituita dallo scambio tra lavoro retribuito e addestramento finalizzato ad acquisire professionalità, presuppone necessariamente la mancanza di capacità proprie per la qualifica e si distingue dal rapporto di lavoro ordinario non tanto per la diversità delle mansioni ma, piuttosto, per il modo in cui queste sono svolte, in quanto richiedenti la sorveglianza e l'assistenza del datore di lavoro o di incaricati in modo da consentire al lavoratore di acquisire la professionalità necessaria per la successiva assunzione come lavoratore qualificato. In tale ottica, la sussistenza del rapporto di lavoro di apprendistato non è esclusa per lo svolgimento da parte del dipendente delle mansioni proprie della qualifica di formazione alla quale aspira, in quanto è proprio attraverso lo svolgimento delle mansioni che si verifica il cd addestramento pratico.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, non è provato lo svolgimento di attività lavorativa
"a nero", risultando invece dagli atti di causa che il ricorrente nel periodo in questione risulta essere stato dipendente di altra azienda (la Tyché 3Srls) con contratto di apprendistato professionalizzante, circostanza peraltro confermata dal lavoratore all'ITL in corso di accertamenti, e in relazione alla quale non prende posizione in corso di causa.
Anzi, le successive dichiarazioni rese dal ricorrente all'ITL di Potenza in fasi diverse, rendono da sole incerto lo svolgimento dell'attività di apprendista per la resistente nell'indicazione dei periodi di riferimento.
I testi escussi lungi dall'offrire elementi di prova a quanto sostenuto e rivendicato dal ricorrente, innanzitutto per la loro attendibilità generale, la Pt_2 evidentemente soggetto “interessato" per via della causa personale in corso con la CP_1 per vicenda lavorativa nel corso della quale l'odierno ricorrente riveste il ruolo di teste della Pt_2, il Tes_1 per genericità e contraddittorietà del riferito.
In ogni caso il teste Tes_2 riferisce circostanze in netto contrasto con quanto affermato dalla Pt_2 e tutte le dichiarazioni dei testi del ricorrente risultano caratterizzati da genericità circa le date, gli orari e le mansioni.
La mancanza di prova sull'an esime dal motivare in merito alla questione dei conteggi, che tuttavia contrariamente a quanto affermato in ricorso, risultano contestati dalla resistente sin dalla costituzione in giudizio con specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la incongruità o, in radice, la non rispondenza al vero dei conteggi, circostanze che -per quanto sopra evidenziato- risultano sostenute da adeguato supporto probatorio.
Pertanto il ricorso va rigettato per infondatezza e la parte ricorrente per il principio di soccombenza va condannata al pagamento, in favore della resistente, della somma complessiva di € 1.886,50 per spese di lite, liquidate ex DM 37/2018 e DM147/2022 ridotte ex art. 4 co.4 (per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto) in ragione dell'oggetto, del valore e delle fasi di causa.
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato in data 2.2.2021, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente in p.l.r.p.t., che liquida complessivamente in € 1.886,50 oltre spese generali nella misura del 15% ed
IVA e CPA come per legge.
Potenza, lì 15 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla