Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00623/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01470/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1470 del 2025, proposto da
Ma.Va. s.n.c. di NI ER e De AN AL, in persona della legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B86E67913D, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Savatteri e AN Alosi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Quaregna Cerreto, non costituito in giudizio;
nei confronti
Società Cooperativa Sociale Oltre il Giardino Impresa Sociale Ets, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della determinazione del Comune di Quaregna - Servizio Tecnico del 23/05/2025 n. 51 (prot. 3517 27/05/2025), avente ad oggetto « Annullamento in autotutela, ex art. 21-nonies L. 241/1990 della Determina di aggiudicazione provvisoria n. 43 del 15/04/2025 afferente la procedura di aggiudicazione provvisoria alla ditta MA.VA. SNC di NI ER e De AN AL per l’assegnazione in locazione dello stabile di Via Avogadro n. 13 con vincolo di Destinazione a micro nido », pubblicato all’albo pretorio digitale in data 27/05/2025;
- della determinazione del Comune di Quaregna - Servizio Tecnico del 23/06/2025 n. 53, avente ad oggetto « Aggiudicazione definitiva alla Società Cooperativa Sociale Oltreilgiardino Impresa Sociale ETS dello stabile di Via Amedeo Avogadro n. 13 con vincolo di Destinazione a micro nido », pubblicato all’albo pretorio digitale in data 25/06/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 34, co. 5 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. NI AN LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con ricorso notificato in data 26/06/2025, la società ricorrente è insorta avverso le determinazioni, meglio individuate in epigrafe, a mezzo delle quali il Comune di Quaregna Cerreto, previo annullamento in autotutela della precedente aggiudicazione, ha aggiudicato in favore della Società Cooperativa controinteressata la procedura competitiva per l’affidamento del servizio di “micro nido” comunale per il biennio 01/09/2025 - 31/08/2027;
Considerato che, all’esito della celebrazione dell’udienza camerale, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente e ha conseguente sospeso gli effetti esecutivi delle determinazioni impugnate (TAR Piemonte, Sez. I, ord. 24/07/2025 n. 317);
Rilevato che nelle more del giudizio il Comune convenuto, pur non ritualmente costituito, ha disposto l’annullamento in autotutela delle determinazioni impugnate e, riaperta l’istruttoria, ha aggiudicato il servizio in favore della società ricorrente (determinazione dirigenziale del 18/08/2025 n. 73, doc. 1 della nota del 03/02/2026) e sottoscritto con quest’ultima il contratto di gestione del “micro nido” comunale (contratto del 14/10/2025 n. 110, doc. 2 della nota del 03/02/2026)
Ritenuto che per effetto della determinazione sopravvenuta sia venuta a cessare la materia del contendere, giacché l’aggiudicazione del servizio di micro-nido in favore della società ricorrente ha indubbiamente soddisfatto l’interesse dedotto in giudizio e determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti (cfr. ex plurimis Cons. Stato., Sez. V, 07/05/2018, n. 2687; Id., Sez. III, 22/02/2018, n. 1135; Id., Sez IV, 22/01/2018, n. 383);
Ritenuto infine che, a fronte dell’obiettiva peculiarità della vicenda controversa e della mancata costituzione dell’Amministrazione resistente, nulla debba disporsi in punto di spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere ex art. 34, co. 5 c.p.a.;
- dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla società ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
FA ER, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
NI AN LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI AN LO | FA ER |
IL SEGRETARIO