Sentenza breve 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 30/05/2025, n. 10571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10571 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10571/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04439/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4439 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino e Alessandro Vitali Casanuova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 5.2.2025, con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comunicato alla ricorrente la revoca del rating di legalità ai sensi degli articoli 2, comma 3, lett. a), 6 e 7 del Regolamento di cui alla delibera AGCM n. 28361 del 28.7.2020, e, per l’effetto, altresì ha vietato di presentare una nuova domanda prima che sia decorso un anno dalla cessazione del motivo ostativo;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 4.12.2024, recante “Comunicazione di avvio del procedimento di revoca ex artt. 2, comma 3, lett. 2 a), 6, commi 4 e 8, e 7, del Regolamento adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020”;
- delle risultanze delle Adunanze dell’AGCM del 3.12.2024 e del 4.2.2025 richiamate nelle predette note;
- nonché in parte qua, e solo ove occorrer possa, dell’art. 6 del Regolamento di cui alla delibera AGCM n. 28361 del 28.7.2020 ove interpretato nel senso di ritenere che possa essere disposta la revoca del rating in presenza di una informativa antimafia tempestivamente impugnata e, dunque, non definitiva, a maggior ragione ove i relativi effetti risultino sospesi con ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare prima della conclusione del procedimento avviato dall’Autorità;
- nonché in parte qua, e solo ove occorrer possa, dell’art. 7 del Regolamento di cui alla delibera AGCM n. 28361 del 28.7.2020, nella parte in cui: i) prescrive all’Autorità l’automatica revoca del rating laddove le imprese che ne sono in possesso non rispettino l’obbligo di comunicazione degli eventi di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), nel termine ivi indicato (“entro dieci giorni dal verificarsi degli stessi”), senza che l’AGCM possa valutare il caso concreto; ii) non prevede alcuna gradazione della sanzione in ragione delle specifiche condotte, prevedendo la sola, non modulabile, applicazione della revoca; iii) stabilisce oltre alla sanzione della revoca del rating anche quella, ulteriore, relativa alla preclusione di poter richiedere un nuovo rilascio per un anno dalla cessazione del motivo ostativo, se risulta omessa la comunicazione della causa ostativa entro dieci giorni dalla sua insorgenza; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla Società ricorrente, ove lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. – La presente controversia ha ad oggetto il provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha disposto la revoca del rating di legalità nei confronti della società odierna ricorrente, nonché il divieto per quest’ultima di presentare una nuova domanda prima di un anno dalla cessazione del motivo ostativo, ai sensi degli artt. 2, 6 e 7 del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (delibera AGCM n. 28361 del 28 luglio 2020).
2. – I fatti presupposti all’anzidetto provvedimento possono essere, così, sinteticamente riassunti:
i) la società ricorrente ha ottenuto il rating di legalità con un primo provvedimento nel 2019, poi rinnovato nel 2021 e nel 2023;
ii) in data 15 novembre 2024, la Prefettura di Napoli ha adottato nei confronti della società ricorrente un’informazione interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011;
iii) la società ricorrente non ha comunicato all’AGCM di aver ricevuto il predetto provvedimento interdittivo antimafia; lo ha fatto, invece, la Prefettura con nota in data 19 novembre 2024;
iv) la società ricorrente ha, però, impugnato avanti al Tar Campania – Napoli il predetto provvedimento interdittivo, formulando anche istanza di sospensione cautelare;
v) il Tar Campania – Napoli, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 23 dicembre 2024, ha accolto la richiesta di sospensione dell’efficacia dell’informazione antimafia, ritenendo fondata la censura in ordine alla mancata attivazione del contraddittorio procedimentale; per tale motivo, il Tar ha invitato la Prefettura ad operare, in contraddittorio, un riesame complessivo della vicenda sottesa all’informativa interdittiva impugnata;
vi) in esecuzione dell’ordinanza cautelare, la Prefettura di Napoli ha riavviato il procedimento e, in data 10 febbraio 2025, ha emesso un nuovo provvedimento con cui ha confermato l’interdittiva già emessa;
vii) l’AGCM, che medio tempore aveva avviato il procedimento per la revoca del rating di legalità nei confronti della società ricorrente, ha adottato in data 5 febbraio 2025 il provvedimento di revoca del rating (impugnato in questo giudizio), motivandolo sulla scorta di due autonome ragioni:
1) il carattere ostativo dell’interdittiva rispetto al mantenimento del rating (“ Il 15 novembre 2024 la Prefettura di Napoli ha adottato nei confronti di codesta Società un’informazione interdittiva ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011. Tale provvedimento interdittivo osta al mantenimento del rating di legalità ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Regolamento, in quanto l'articolo 2, comma 3, lett. a), del Regolamento, dispone che l’impresa non deve risultare destinataria di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di efficacia ”);
2) la violazione dell’obbligo di comunicare all’AGCM la sopravvenuta esistenza di un motivo ostativo al mantenimento del rating (“ Codesta Società ha omesso di comunicare all’Autorità l’esistenza di tale provvedimento prefettizio entro dieci giorni dalla relativa notifica, in violazione dell’art. 7 del Regolamento; tale omissione costituisce autonomo motivo ostativo al mantenimento del rating ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Regolamento, con applicazione al caso in esame del successivo comma 3, secondo il quale la mancata comunicazione all’Autorità del motivo ostativo comporta, in aggiunta alla revoca del rating, il divieto di presentazione di una nuova domanda prima di un anno dalla cessazione del predetto motivo ostativo ”).
Nel provvedimento di revoca l’Autorità ha, inoltre, affermato che “ Quanto all’elemento soggettivo, l’impresa ha avuto fin da subito conoscenza del provvedimento interdittivo antimafia, né può venire in rilievo la buona fede dalla stessa invocata ”.
L’Autorità ha, infine, indicato che “ Al caso di specie trova applicazione l’art. 7, comma 3, del Regolamento, secondo il quale codesta Società potrà presentare una nuova domanda decorso un anno dalla cessazione del motivo ostativo, come stabilito dallo stesso Regolamento ”.
3. – La società ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca, deducendo l’illegittimità del medesimo per i seguenti motivi:
- in primo luogo, perché al momento dell’adozione della revoca in data 5 febbraio 2025 la società risultava essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal Regolamento per il mantenimento del beneficio: l’art. 2, comma 3, lett. a), del Regolamento prevede, infatti, che il rating non possa essere rilasciato “ alle imprese destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive, salvo che ne sia sospesa la relativa efficacia ”; nel caso di specie, tuttavia, l’efficacia dell’informazione antimafia a carico della società è stata sospesa ex tunc dall’ordinanza cautelare del Tar Campania – Napoli in data 23 dicembre 2024, dunque prima dell’azione del provvedimento di revoca;
- in secondo luogo, perché sulla scorta dell’effetto retroattivo dell’ordinanza del Tar che ha sospeso l’informativa antimafia, non può ritenersi che sia venuto meno alcun requisito ostativo al mantenimento del rating e, conseguentemente, non può ritenersi che sia sorto alcun obbligo in capo alla società, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, di notiziare l’AGCM di una circostanza di fatto non verificatasi;
- in terzo luogo, perché sarebbero stati violati i principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento, in quanto il Regolamento, all’art. 6, prevedrebbe che, per fattispecie ben più gravi di quella che ha condotto alla revoca del rating alla società ricorrente, debba essere disposta, al più, la mera sospensione del rating ;
- in quarto luogo, perché il principio di proporzionalità sarebbe violato anche dal fatto che l’AGCM non abbia effettuato alcuna verifica in concreto della fattispecie esaminata e, quindi, non abbia valutato che la società non è stata mai coinvolta in alcun procedimento penale e che, comunque, la stessa ha agito in buona fede nel momento in cui non ha comunicato all’AGCM l’informazione antimafia emessa a suo carico, ritenendo che tale adempimento fosse stato già adempiuto dalla Prefettura;
- in quinto luogo, perché sarebbe stata illegittimamente applicata anche l’interdizione di cui all’art. 7, comma 3, del Regolamento che prevede che la mancata comunicazione di un evento che abbia comportato l’insorgere di un motivo ostativo all’attribuzione/mantenimento del rating comporta altresì il divieto di presentazione di una nuova domanda prima di un anno dalla cessazione di tale motivo ostativo.
3.1. – La società ha impugnato anche il Regolamento attuativo in materia di rating di legalità con riferimento alle seguenti previsioni:
- l’art. 6, ove interpretato nel senso di ritenere che possa essere disposta la revoca del rating in presenza di una informativa antimafia tempestivamente impugnata e, dunque, non definitiva, a maggior ragione ove i relativi effetti risultino sospesi con ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare prima della conclusione del procedimento avviato dall’Autorità;
- l’art. 7, nella parte in cui: i) prescrive all’Autorità l’automatica revoca del rating laddove le imprese che ne sono in possesso non rispettino l’obbligo di comunicazione degli eventi di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), nel termine ivi indicato (“entro dieci giorni dal verificarsi degli stessi”), senza che l’AGCM possa valutare il caso concreto; ii) non prevede alcuna gradazione della sanzione in ragione delle specifiche condotte, prevedendo la sola, non modulabile, applicazione della revoca; iii) stabilisce oltre alla sanzione della revoca del rating anche quella, ulteriore, relativa alla preclusione di poter richiedere un nuovo rilascio per un anno dalla cessazione del motivo ostativo, se risulta omessa la comunicazione della causa ostativa entro dieci giorni dalla sua insorgenza.
4. – Si è costituita in causa l’AGCM per chiedere il rigetto del ricorso.
5. – Alla camera di consiglio del 7 maggio 2025, fissata per la trattazione collegiale della domanda cautelare, il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. e ha trattenuto la causa per la decisione di merito, dandone avviso nel verbale di udienza.
6. – Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.
7. – Preliminarmente, deve precisarsi che il provvedimento di cui è causa è fondato su due autonome ragioni, entrambe idonee a giustificare la revoca del rating di legalità:
a) la prima rappresentata dal fatto che l’intervenuta adozione di un’informazione antimafia interdittiva è una circostanza ostativa alla conservazione del rating di legalità ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Regolamento, in quanto l’art. 2, comma 3, lett. a), del Regolamento dispone che l’impresa non deve risultare destinataria di comunicazioni o informazioni antimafia interdittiva, salvo che ne sia sospesa la relativa efficacia;
b) la seconda ragione è costituita, invece, dalla violazione dell’obbligo informativo imposto a carico della società ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, ossia l’obbligo di comunicare all’AGCM la predetta circostanza ostativa entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento.
8. – Il Collegio ritiene che questa seconda motivazione, sub b) , posta dall’AGCM a sostegno del provvedimento di revoca, resista alle censure sollevate in giudizio dalla società ricorrente e, di conseguenza, sia di per sé idonea a giustificare la legittimità del provvedimento impugnato in giudizio.
9. – Al riguardo si osserva che il rating di legalità costituisce un indicatore premiale del rispetto di determinati standard di legalità da parte delle imprese che lo richiedono (art. 5- ter d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con l. 24 marzo 2012, n. 27): esso si esprime in « stelle », secondo la procedura fissata nel Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (delibera n. 28361 del 28 luglio 2020).
Il citato Regolamento dispone che tra i requisiti necessari per l’ottenimento del rating di legalità vi sia anche l’assenza, a carico dell’impresa, di “ comunicazioni o informazioni antimafia interdittive, salvo che ne sia sospesa la relativa efficacia ” (art. 2, comma 3, lett. a).
L’eventuale sopravvenienza di una causa ostativa al rilascio del rating determina il dovere, per l’impresa, di comunicare la circostanza all’Autorità entro dieci giorni dal verificarsi degli stessi, se di conoscenza immediata, o dalla notifica dei relativi provvedimenti (art. 7, comma 1, lett. a), Regolamento).
Il mancato assolvimento dell’obbligo informativo da parte dell’impresa determina due conseguenze: (i) la revoca del rating di legalità e (ii) il divieto di presentazione di una nuova domanda prima di un anno dalla cessazione di tale motivo ostativo (art. 7, commi 2 e 3, del Regolamento).
10. – Nel caso di specie, la società ricorrente ha ricevuto il provvedimento interdittivo in data 15 novembre 2024 e non l’ha comunicato all’AGCM entro dieci giorni ai sensi dell’art. 7 del Regolamento.
La società ha, tuttavia, impugnato avanti al Tar Campania la predetta informativa antimafia, formulando anche istanza di tutela cautelare.
Tale istanza di tutela cautelare è stata accolta in data 23 dicembre 2024, ossia 38 giorni dopo l’emissione del provvedimento interdittivo.
11. – Per dare soluzione al caso di specie, si pone dunque il problema di individuare quale sia il momento esatto dal quale decorre il termine di dieci giorni, di cui all’art. 7 del Regolamento, entro il quale l’impresa ha l’obbligo di comunicare all’AGCM l’intervenuta emissione di una informazione antimafia a proprio carico, nell’ipotesi specifica in cui l’impresa impugni giudizialmente l’interdittiva.
Deve valutarsi, in particolare, se in questo caso il termine di dieci giorni decorre (a) dal momento in cui l’impresa riceve la notifica del relativo provvedimento, a prescindere dal fatto che essa lo impugni o meno, oppure (b) dal momento successivo in cui il giudice adito si pronuncia sull’istanza di tutela cautelare volta a chiederne la sospensione dell’efficacia del provvedimento interdittivo.
12. – Tale questione controversa è stata già affrontata da questa Sezione con la sentenza n. 13576 del 4 settembre 2023, pronunciata su una fattispecie concreta sostanzialmente sovrapponibile alla presente.
La Sezione ha osservato che l’attribuzione del rating di legalità è uno strumento premiale per le imprese e, “ di conseguenza, l’Autorità deve essere messa al corrente, prontamente e costantemente, di ogni vicenda che potenzialmente potrebbe compromettere l’onorabilità dell’operatore (e quindi il mantenimento del titolo premiale).
Ne deriva l’irrilevanza del procedimento giurisdizionale incardinato dalla ricorrente ed altresì l’irrilevanza della sospensione cautelare ottenuta, atteso che la revoca è dipesa dalla condotta non diligente dell’esponente, di per sé sufficiente a rimuovere, rebus sic stantibus, il rating.
Né può dirsi che l’articolo 7 del Regolamento “Rating” sia affetto da irragionevolezza ovvero da sproporzione.
La ratio della disposizione è proprio quella, basilare in un sistema di attribuzione di vantaggi premiali alle imprese, di garantire un controllo, da parte dell’Autorità, che sia puntuale, efficace e, per così dire, “in tempo reale” sulla permanenza dei requisiti di integrità e affidabilità degli operatori. E ciò per l’ovvia ragione, opportunamente ricordata dalla difesa erariale, che il possesso della certificazione di legalità consente agli operatori di ottenere sensibili vantaggi, segnatamente nella partecipazione alle commesse pubbliche.
Ne deriva che anche la previsione regolamentare sulla base della quale è stata adottata la revoca del rating è del tutto logica e va immune dai vizi denunciati in ricorso.
Lo stesso termine di 10 giorni, prescritto per effettuare la comunicazione del fatto potenzialmente rilevante all'Autorità, appare del tutto congruo.
Né può concepirsi un termine “mobile” che decorrerebbe, secondo l’istante, in modo elastico a seconda che l'interdittiva antimafia sia stata o meno impugnata da parte dell'impresa, giacché si introdurrebbe un’inammissibile cifra di aleatorietà, che consentirebbe all’operatore stesso di decidere se e quando effettuare la comunicazione di un dato che è invece fondamentale, proprio per la ridetta esigenza di consentire all’Autorità un pronto controllo sul mantenimento dei requisiti necessari per la concessione del beneficio premiale de quo ”.
13. – Questo Collegio condivide e fa propria la motivazione della predetta sentenza.
Applicando tali coordinate al caso di specie, si ricava che la società ricorrente avrebbe dovuto comunicare all’AGCM l’intervenuta adozione dell’informazione interdittiva nei suoi confronti entro dieci giorni dalla ricezione della notifica del relativo provvedimento, a nulla rilevando che tale provvedimento sia stato poi impugnato avanti al Tar Campania e che la sua efficacia sia stata poi sospesa in via cautelare.
Ciò in quanto, come detto supra , il termine di comunicazione all’AGCM dell’evento potenzialmente ostativo al mantenimento del rating non può essere concepito come modulabile da parte dell’impresa e, in particolare, non può essere rimesso alle sue scelte processuali, che potrebbero peraltro garantirle il mantenimento del beneficio anche per un lasso temporale significativo pur in assenza dei relativi requisiti ( cfr ., per un caso in parte analogo, Tar Lazio – Roma, Sez. I, 16 gennaio 2023, n. 676).
In ogni caso, come osservato dalla difesa erariale, l’interdittiva antimafia, nel momento in cui è stata notificata alla società e per tutti i dieci giorni successivi, era pienamente efficace e, dunque, doveva essere comunicata all’AGCM nel rispetto della previsione di cui all’art. 7 del Regolamento.
Nel caso di specie, dunque, deve ritenersi che la società ricorrente abbia violato il predetto obbligo di comunicazione imposto dall’art. 7, comma 1, del Regolamento, così come rilevato dall’AGCM.
14. – Non può ritenersi, inoltre, che la società ricorrente abbia agito in buona fede, confidando nel fatto che l’adempimento informativo di cui all’art. 7 del Regolamento fosse stato già assolto dalla Prefettura e che ciò la esonerasse dal comunicare anch’essa l’evento ostativo all’AGCM.
L’art. 7, comma 1, del Regolamento è univoco nell’imporre direttamente all’impresa l’obbligo di comunicare all’AGCM la sopravvenienza di un motivo ostativo.
E appare ragionevole che, a fronte del carattere premiale dell’attribuzione del rating , vi sia un puntuale obbligo di cooperazione proprio in capo all’impresa beneficiata (così Tar Lazio n. 676/2023 cit .).
Peraltro l’obbligo comunicativo non richiede alcuna formalità, né appare particolarmente gravoso, dunque l’inerzia della società non appare in alcun modo giustificabile nel caso di specie.
Il Collegio ritiene, così, corretto il provvedimento impugnato nella parte in cui ha osservato “ quanto all’elemento soggettivo, [che] l’impresa ha avuto fin da subito conoscenza del provvedimento interdittivo antimafia, né può venire in rilievo la buona fede dalla stessa invocata ”.
15. – Appare, inoltre, conforme alle previsioni del Regolamento che l’AGCM, a fronte della mancata comunicazione dell’interdittiva, non abbia sospeso il rating in analogia a quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento, ma abbia disposto la revoca del medesimo.
L’invocato art. 6 del Regolamento trova, infatti, applicazione solamente nei casi di tempestiva comunicazione del motivo ostativo.
Nell’ipotesi in esame, invece, la ragione della revoca è rinvenibile nella violazione dell’art. 7 del Regolamento, ossia nell’omessa comunicazione del motivo ostativo.
In quest’ultimo caso, l’art. 7, ai commi 2 e 3, prevede la revoca del rating .
Inoltre, laddove la violazione degli obblighi comunicativi sia più rilevante, riguardando un motivo ostativo all’attribuzione/mantenimento del rating , è altresì prevista la sanzione del divieto di presentazione di una nuova domanda per un certo periodo di tempo, così come avvenuto nel caso di specie ( cfr . Cons. Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 11).
Né può ritenersi sproporzionata l’applicazione della revoca in un caso come quello in esame, posto che la differenza di disciplina tra la sospensione e la revoca è determinata proprio dalla differente condotta tenuta “a monte” dall’impresa, ossia se la stessa ha comunicato, o meno, all’Autorità la sopravvenienza di un elemento interferente con il rating già concesso.
16. – Non è suscettibile di favorevole accoglimento nemmeno la domanda di annullamento, in parte qua , del Regolamento.
16.1. – Infondate sono, anzitutto, le censure relative all’art. 7 del Regolamento nella parte in cui prescrive all’Autorità l’automatica revoca del rating laddove le imprese che ne sono in possesso non rispettino l’obbligo di comunicazione degli eventi di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), senza che l’AGCM possa valutare il caso concreto.
La giurisprudenza amministrativa ha già osservato, in proposito, come non possa considerarsi illegittima la previsione che rende sostanzialmente vincolata la revoca del rating in caso di mancata comunicazione dell’evento ostativo, in quanto la natura premiale dell’attribuzione determina un corrispondente obbligo di cooperazione in capo all’impresa, la cui violazione – logicamente – determina l’impossibilità di riconoscere i benefici premiali (così Tar Lazio, n. 676/2023).
Più in particolare, è stato osservato che “ La sanzione della revoca, prevista dall’art. 7, comma 2, del Regolamento, non appare sproporzionata rispetto all’illecito amministrativo consistente nella omessa comunicazione di un evento riguardante, nel presente caso, i requisiti obbligatori previsti per la concessione iniziale e per il successivo mantenimento del rating di legalità.
L’obbligo di comunicazione imposto alle imprese è finalizzato a far sì che l’Autorità acquisisca tempestivamente conoscenza delle sopravvenienze che incidono sui requisiti in base ai quali il rating è stato rilasciato e possa quindi adottare i conseguenti provvedimenti. La violazione di tale obbligo di comunicazione potrebbe comportare la permanenza del rating in capo a società che hanno perso i relativi requisiti (ovvero la permanenza di un rating con un punteggio superiore a quello spettante), con conseguente possibile pregiudizio per gli interessi pubblici e per quelli dei privati controinteressati, considerato che il rating di legalità, tra l’altro, concorre alla valutazione della reputazione dell’impresa nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, ex artt. 109 e 222, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Si tratta di doveri di collaborazione gravanti sull’impresa e ai quali la stessa si è sottoposta chiedendo l’attribuzione del rating e che appaiono senz’altro ragionevoli, anche considerato che il rating di legalità costituisce un indicatore premiale del rispetto di determinati standard di legalità, anche più elevati rispetto a quelli ordinariamente imposti alle imprese ” (Cons. Stato, n. 11/2024 cit .).
16.2. – La giurisprudenza ha anche ritenuto ragionevole la previsione del Regolamento secondo cui, in caso di omessa comunicazione, l’impresa, oltre a vedersi revocato il rating , non possa più presentare domanda per un anno.
Tale conseguenza è giustificata alla luce della gravità dell’inadempimento di cui si è resa responsabile l’impresa, che ha omesso di comunicare una circostanza particolarmente rilevante che ha inciso sugli stessi requisiti obbligatori per il rilascio e il mantenimento del rating medesimo (Cons. Stato, n. 11/2024 cit .).
Né può affermarsi che tale previsione sia comunque irragionevole, perché non è prevista una graduazione proporzionata delle conseguenze imposte all’impresa in caso di violazione dell’obbligo informativo, atteso che – come chiarito dalla giurisprudenza – “ il Regolamento prevede una graduazione delle sanzioni, dal momento che il divieto di chiedere per un anno un nuovo rilascio del rating (ex art. 7, comma 3, del Regolamento) viene applicato solo nel caso in cui l’impresa ometta di comunicare tempestivamente un evento “che abbia comportato l’insorgere di un motivo ostativo all’attribuzione/mantenimento del rating”, ossia nel caso di violazioni di obblighi informativi di maggiore disvalore. Negli altri casi, ossia quando l’impresa omette di comunicare altri eventi indicati dall’art. 7, comma 1, lett. a), alla sanzione della revoca del rating non si accompagna anche il divieto di presentare fin da subito una domanda volta ad ottenere una nuova attribuzione del rating ” (Cons. Stato, n. 11/2024 cit .).
17. – In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, il Collegio ritiene che siano infondate le censure svolte dalla ricorrente nei confronti della seconda ragione addotta dall’AGCM a sostegno della revoca del rating, ossia quella connessa alla violazione dell’obbligo di informazione di cui all’art. 7 del Regolamento. Infondate sono anche le connesse censure rivolte nei confronti del Regolamento.
Da ciò consegue che, avendo il provvedimento impugnato carattere di atto plurimotivato, poiché appunto fondato su due motivazioni tra loro indipendenti, l’accertamento della legittimità di una delle due vale a sorreggere autonomamente il provvedimento, divenendo inammissibili per carenza di interesse le doglianze fatte valere avverso le restanti ragioni ( ex plurimis , Cons. Stato, Sez. V, 22 luglio 2017, n. 5473).
18. – Il ricorso è, quindi, infondato e deve essere respinto.
19. – Alla luce della peculiarità della fattispecie concreta, sottesa alla presente controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ugo | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.