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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/05/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto:
nella causa civile iscritta al n.4926/24 del ruolo civile contenzioso, promossa
Opposizione ex da art.615 1° co c.p.c.
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata Parte_1
e difesa daIl'avv. Stefano Paladini mandato in atti
Attrice Opponente
Nonché
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
rappresentata e difesa daIl'avv. Stefano Paladini mandato in atti
Attrice Opponente
contro
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Valente Controparte_2
mandato in atti
Convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art.615 cpc. con espressa
Part richiesta di sospensione del 18.07.2024 la Pt_2 Controparte_1
citavano in giudizio la sig.ra per sentir accogliere nei Controparte_2
suoi confronti le seguenti conclusioni: dichiarar e nullo il precetto opposto previa sospensione dell'azione esecutiva intrapresa e dell'efficacia esecutiva del precetto stesso;
2) Con vittoria delle spese di lite. 2
Asserivano sostanzialmente gli opponenti la carenza della legittimazione passiva della società La l'invalidità dell'atto di precetto per CP_1
consegna di beni mobili ( in quanto non idoneo a consentire la “ reintegrazione
del compossesso della strada”);l'inopponibilità della servitù di passaggio ( al terzo acquirente del fondo servente per carenza di trascrizione dell'atto di trascrizione dell'atto costitutivo del diritto reale e per mancata di tale diritto nell'atto traslativo della proprietà; la natura meramente obbligatoria del diritto di passaggio per carenza di trascrizione, determinatezza, oltre che del requisito imprescindibile dell' utilitas.
Con comparsa di risposta si costitutiva in giudizio la sig.ra Controparte_2
la quale chiedeva il rigetto della della opposizione perché infondata in
[...]
fatto ed in diritto. In subordine chiedeva in accoglimento della domanda riconvenzionale dichiarare dell'opposta titolare del diritto di passaggio per come descritto nell'atto per Notar del 1991…. Gradatamente Per_1
dichiarare l'opposta titolare del diritto di passaggio per intervenuta usucapione per decorso ultraventennale dell'esercizio del diritto di pasaggio….
Istruita la causa con sola produzione documentale ,sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la stessa veniva rinviata l'udienza del 28.05.2025 ed a seguito di discussione, veniva decisa con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Ed invero nella specie è stato portato ad esecuzione un titolo giudiziale reso in epilogo ad un procedimento giurisdizionale e come tale non può essere messo in discussione, con l'opposizione a precetto, all'evidenza diretta a paralizzare o a rendere privo di effetti la pronuncia giurisdizionale della cui esecuzione trattasi. 3
I motivi della opposizione oltre a palesarsi inammissibili sono caratterizzati d assoluta inconsistenza.
Da ultimo è appena il caso evidenziare che anche con riferimento alla ragione sociale non vi è stato alcun mutamento del soggetto giuridico,
legittimato passivo, nel presente giudizio.
Quanto alle spese, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.T.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
1)rigetta l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma l'atto di precetto notificato via pec il 05.07.2024.
2)Condanna parti Opponenti in solido, pagamento delle spese di lite, in favore della parte Opposta che si liquidano in complessivi €. 1.300,00 (Euro
Milletrecento/00) di cui 100,00 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge, con distrazione al procuratore costituito.
Lecce.28.05.2025
Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto:
nella causa civile iscritta al n.4926/24 del ruolo civile contenzioso, promossa
Opposizione ex da art.615 1° co c.p.c.
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata Parte_1
e difesa daIl'avv. Stefano Paladini mandato in atti
Attrice Opponente
Nonché
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
rappresentata e difesa daIl'avv. Stefano Paladini mandato in atti
Attrice Opponente
contro
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Valente Controparte_2
mandato in atti
Convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art.615 cpc. con espressa
Part richiesta di sospensione del 18.07.2024 la Pt_2 Controparte_1
citavano in giudizio la sig.ra per sentir accogliere nei Controparte_2
suoi confronti le seguenti conclusioni: dichiarar e nullo il precetto opposto previa sospensione dell'azione esecutiva intrapresa e dell'efficacia esecutiva del precetto stesso;
2) Con vittoria delle spese di lite. 2
Asserivano sostanzialmente gli opponenti la carenza della legittimazione passiva della società La l'invalidità dell'atto di precetto per CP_1
consegna di beni mobili ( in quanto non idoneo a consentire la “ reintegrazione
del compossesso della strada”);l'inopponibilità della servitù di passaggio ( al terzo acquirente del fondo servente per carenza di trascrizione dell'atto di trascrizione dell'atto costitutivo del diritto reale e per mancata di tale diritto nell'atto traslativo della proprietà; la natura meramente obbligatoria del diritto di passaggio per carenza di trascrizione, determinatezza, oltre che del requisito imprescindibile dell' utilitas.
Con comparsa di risposta si costitutiva in giudizio la sig.ra Controparte_2
la quale chiedeva il rigetto della della opposizione perché infondata in
[...]
fatto ed in diritto. In subordine chiedeva in accoglimento della domanda riconvenzionale dichiarare dell'opposta titolare del diritto di passaggio per come descritto nell'atto per Notar del 1991…. Gradatamente Per_1
dichiarare l'opposta titolare del diritto di passaggio per intervenuta usucapione per decorso ultraventennale dell'esercizio del diritto di pasaggio….
Istruita la causa con sola produzione documentale ,sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la stessa veniva rinviata l'udienza del 28.05.2025 ed a seguito di discussione, veniva decisa con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Ed invero nella specie è stato portato ad esecuzione un titolo giudiziale reso in epilogo ad un procedimento giurisdizionale e come tale non può essere messo in discussione, con l'opposizione a precetto, all'evidenza diretta a paralizzare o a rendere privo di effetti la pronuncia giurisdizionale della cui esecuzione trattasi. 3
I motivi della opposizione oltre a palesarsi inammissibili sono caratterizzati d assoluta inconsistenza.
Da ultimo è appena il caso evidenziare che anche con riferimento alla ragione sociale non vi è stato alcun mutamento del soggetto giuridico,
legittimato passivo, nel presente giudizio.
Quanto alle spese, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.T.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
1)rigetta l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma l'atto di precetto notificato via pec il 05.07.2024.
2)Condanna parti Opponenti in solido, pagamento delle spese di lite, in favore della parte Opposta che si liquidano in complessivi €. 1.300,00 (Euro
Milletrecento/00) di cui 100,00 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge, con distrazione al procuratore costituito.
Lecce.28.05.2025
Il G.O. Marilena Caroppo