Legge 23 ottobre 1985, n. 595

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  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

    (Alla ricerca di una chiave ermeneutica tra bioetica laica e religiosa) Sommario: 1. Il diritto alla salute nella Costituzione. 1.1 Il coordinamento tra l'art. 2 e 32 co. 2 Cost. 2. Il diritto alla salute come libertà di scelta della cura. 2.1 Il caso del c.d. multitrattamento Di Bella e il principio della “ragionevolezza scientifica”. 2.2 Il principio personalista, in contrapposizione al principio pluralista. 3. La multidimensionalità del bene salute in relazione alla sua nozione e al dettato costituzionale. 4. Cure palliative, terapia del dolore e fine vita: Alla ricerca di una chiave ermeneutica che rispetti la vita comunque intesa. 5. Qualità della vita tra bioetica religiosa, …

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  • 2Blog ilCaso.it
    https://www.ilcaso.it/

    (Alla ricerca di una chiave ermeneutica tra bioetica laica e religiosa) Sommario: 1. Il diritto alla salute nella Costituzione. 1.1 Il coordinamento tra l'art. 2 e 32 co. 2 Cost. 2. Il diritto alla salute come libertà di scelta della cura. 2.1 Il caso del c.d. multitrattamento Di Bella e il principio della “ragionevolezza scientifica”. 2.2 Il principio personalista, in contrapposizione al principio pluralista. 3. La multidimensionalità del bene salute in relazione alla sua nozione e al dettato costituzionale. 4. Cure palliative, terapia del dolore e fine vita: Alla ricerca di una chiave ermeneutica che rispetti la vita comunque intesa. 5. Qualità della vita tra bioetica religiosa, …

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  • 3Spese day hospital detraibili nel 730/2024: ecco perché e come funziona
    Antonio Barbato · https://www.lexplain.it/diritto/ · 31 marzo 2024

  • 4Tempi d'attesa eccessivi per visite mediche pubbliche: cure private al costo del ticket e rimborso pubblico Gianluca Sicchiero
    Lorenzo Saviane · https://www.gianlucasicchiero.it/articoli-e-sentenze/ · 16 agosto 2023

    I livelli minimi di prestazioni sanitarie In Italia il sistema sanitario è disciplinato da leggi sia statali sia regionali. In particolare, il S.S.N. istituito con la legge n. 833 del 1978 prevede i livelli di prestazione minimi che lo Stato deve garantire. Lo Stato li stabilisce di norma su base triennale adottando un piano sanitario nazionale, come prevede l'art. 1 della l. 595 del 1985. Al successivo art. 3 poi le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie: in forma pubblica (cd. diretta) o privata dagli enti convenzionati (cd. indiretta). E' con il successivo d.lgs. 124 del 1998 che lo Stato ha stabilito che fosse compito delle Regioni indicare i tempi massimi per …

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  • 5Rimborso spese sanitarie all’estero: quando e come
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 dicembre 2020
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Giurisprudenza329

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  • 1Trib. Marsala, sentenza 20/11/2024, n. 892
    Provvedimento: TRIBUNALE DI MARSALA Sezione Lavoro 894 /2024 R.G. All'udienza del 20 novembre 2024 alle ore 09.40, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi: l'Avv. RUCCIONE FRANCESCO per parte ricorrente Parte_1 Con l'Avv. RALLO in sostituzione dell'Avv. LO CASCIO per parte resistente . Nessuno è comparso per parte resistente Controparte_2 entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi e riportandosi alle note conclusive. Con L'Avv. Rallo insiste nell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' , con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite. L'Avv. Ruccione contesta la superiore eccezione e …
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    • rimborso spese sanitarie·
    • urgenza medica·
    • rigetto ricorso·
    • spese di lite·
    • patrocinio a spese dello Stato·
    • art. 1 legge regionale 20/86·
    • documentazione probatoria·
    • legittimazione passiva·
    • tardività istanza·
    • Commissione Sanitaria Regionale

  • 2Trib. Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 4115
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato la presente SENTENZA (redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al R.G. n.3993 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: altre questioni di diritto amministrativo (rimborso spese sanitarie sostenute in Germania) vertente TRA (C.F. ) rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Mascia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Duomo …
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    • rimborso spese sanitarie·
    • diritto soggettivo perfetto·
    • urgenza e necessità·
    • DPR 31.07.1980 n. 618·
    • assistenza sanitaria indiretta·
    • D.M. 3 novembre 1989·
    • art. 32 Costituzione·
    • compensazione spese di lite

  • 3TAR Latina, sez. I, sentenza breve 19/06/2025, n. 551
    Provvedimento: Pubblicato il 19/06/2025 N. 00551/2025 REG.PROV.COLL. N. 00407/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di NA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 407 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Giorgia Rulli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Algaloja 22 e domicilio digitale eletto presso l'indirizzo p.e.c. giorgiarulli@ordineavvocatiroma.org; contro ASL di -OMISSIS-, in persona del …
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    • Convenzione ONU diritti persone con disabilità·
    • rimborso spese sanitarie·
    • giurisdizione esclusiva giudice amministrativo·
    • discrezionalità tecnica amministrazione sanitaria·
    • oscuramento dati personali·
    • diritto soggettivo alla terapia ABA·
    • livelli essenziali di assistenza·
    • art. 32 Cost.

  • 4TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 01/07/2024, n. 13211
    Provvedimento: Pubblicato il 01/07/2024 N. 13211/2024 REG.PROV.COLL. N. 06534/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6534 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgia Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmen Di Carlo, Simona Consani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di …
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    • diritto alla salute·
    • giurisdizione amministrativa·
    • consulenza tecnica d'ufficio·
    • terapia ABA·
    • legittimazione passiva·
    • compensazione spese di lite·
    • spese di CTU·
    • art. 25 Convenzione ONU·
    • disabilità infantile·
    • livelli essenziali di assistenza·
    • valutazione multidisciplinare·
    • art. 32 Cost.

  • 5Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/07/2024, n. 6008
    Provvedimento: Pubblicato il 08/07/2024 N. 06008/2024REG.PROV.COLL. N. 08589/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8589 del 2023, proposto dalla Azienda U.S.L. Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Dell'Orso, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura interna dell'ente, in Roma, Via Filippo Meda, n. 35 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro i signori -OMISSIS-, in qualità di eredi del signor -OMISSIS- …
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    • giurisdizione amministrativa·
    • art. 3, comma 5, legge 595/1985·
    • rimborso spese mediche all'estero·
    • errore scusabile·
    • interesse legittimo·
    • appello incidentale improcedibile·
    • decadenza dal diritto al rimborso·
    • art. 7 d.m. 3 novembre 1989·
    • principio di correttezza e buona fede·
    • inesigibilità condotta alternativa
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Versioni del testo

  • Titolo I : Programmazione sanitaria e finanziaria
  • Art. 1. Principi generali 1. I primi quattro commi dell' articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , modificati dall' articolo 20 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , sono sostituiti dai seguenti:
    "Le linee generali di indirizzo e le modalita' di svolgimento delle attivita' istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano sanitario nazionale in conformita' agli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni meridionali.
    Il piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
    Il piano sanitario nazionale e' sottoposto dal Governo al Parlamento ai fini della sua approvazione con atto non legislativo.
    Contestualmente alla trasmissione da parte del Governo al Parlamento del piano sanitario nazionale, il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge contenente sia le disposizioni precettive ai fini della applicazione del piano sanitario nazionale, sia le norme per il finanziamento pluriennale del servizio sanitario nazionale, rapportate alla durata del piano stesso, con specifica indicazione degli importi da assegnare al fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 51 della presente legge e dei criteri di ripartizione alle regioni.
    Il Parlamento esamina ed approva contestualmente il piano sanitario nazionale, le norme precettive di applicazione e le norme di finanziamento pluriennale.
    Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale, il cui parere si intende positivo se non espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.
    Il piano sanitario nazionale ha di norma durata triennale e puo' essere modificato nel corso del triennio con il rispetto delle modalita' di cui al presente articolo.
    Il piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive e le norme finanziarie pluriennali di cui al precedente quinto comma sono approvati e trasmessi dal Governo al Parlamento nel corso dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, in tempo utile per consentirne l'approvazione entro il 1 settembre dell'anno stesso.
    Le regioni predispongono e approvano i propri piani sanitari regionali entro il successivo mese di novembre".
    2. E' abrogata la lettera b) del quinto comma dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
    3. Nel primo comma dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , le parole: "con la legge di approvazione del bilancio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "con la legge di cui al successivo articolo 53".
    4. In caso di mancata adozione del piano sanitario nazionale per il periodo successivo a quello del piano in vigore, conservano la propria validita' l'ultimo piano approvato dal Parlamento e le relative disposizioni precettive. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale resta, parimenti, confermato nella misura della ultima annualita' del triennio precedente.
    NOTE

    Nota all'art. 1, commi 1 e 2:
    Il testo dell' art. 53 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), gia' modificato dall' art. 20 del D.L. n. 463/1983 convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983 come modificato, da ultimo, dalla presente legge, e' il seguente:
    Art. 53 (Piano sanitario nazionale). - Le linee generali di indirizzo e le modalita' di svolgimento delle attivita' istituzionali del servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano sanitario nazionale in conformita' agli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle Regioni meridionali.
    Il piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
    Il piano sanitario nazionale e' sottoposto dal Governo al Parlamento ai fini della stia approvazione con atto non legislativo.
    Contestualmente alla trasmissione da parte del Governo al Parlamento del piano sanitario nazionale, il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge contenente sia le disposizioni precettive ai fini dell'applicazione del piano sanitario nazionale, sia le norme per il finanziamento pluriennale del servizio sanitario nazionale, rapportate alla durata del piano stesso, con specifica indicazione degli importi da assegnare al fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 51 della presente legge e dei criteri di ripartizione alle regioni.
    Il Parlamento esamina ed approva contestualmente il piano sanitario nazionale, le norme precettive di applicazione e le norme di finanziamento pluriennale.
    Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale, il Cui Parere si intende positivo se non espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.
    Il piano sanitario nazionale ha di norma durata triennale e puo' essere modificato nel corso del triennio con il rispetto delle modalita' di cui al presente articolo.
    Il piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive e le norme finanziarie pluriennali di cui al precedente quinto comma sono approvati e trasmessi dal Governo al Parlamento nel corso dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, in tempo utile per consentirne l'approvazione entro il 1 settembre dell'anno stesso.
    Le regioni predispongono e approvano i propri piani sanitari regionali entro il successivo mese di novembre.
    Il piano sanitario nazionale stabilisce per il periodo della sua durata:
    a) gli obiettivi da realizzare nel triennio con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2;
    b) lettera abrogata;
    c) gli indici e gli standards nazionali da assumere per la ripartizione del fondo sanitario nazionale tra le regioni, al fine di realizzare in tutto il territorio nazionale un'equilibrata organizzazione dei servizi, anche attraverso una destinazione delle risorse per settori fondamentali di intervento, con limiti differenziati per gruppi di spese correnti e per gli investimenti, prevedendo in particolare gli indici nazionale e regionali relativi ai posti letto e la ripartizione quantitativa degli stessi.
    Quanto agli investimenti il piano deve prevedere che essi siano destinati alle regioni nelle quali la dotazione di posti letto e gli altri presidi e strutture sanitarie risulti inferiore agli indici normali indicati dal piano stesso. Ai fini della valutazione della priorita' di investimento il piano tiene conto anche delle disponibilita', nelle varie regioni, di posti letto, presidi e strutture sanitarie di istituzioni convenzionate.
    Il piano prevede inoltre la sospensione di ogni investimento (se non per completamenti e ristrutturazioni dimostrate assolutamente urgenti ed indispensabili) nelle regioni la cui dotazione di posti letto e di altri presidi e strutture sanitarie raggiunge o supera i suddetti indici;
    d) gli indirizzi ai quali devono uniformarsi le regioni nella ripartizione dello quota regionale ad esse assegnata fra le unita' sanitarie locali;
    e) i criteri e gli indirizzi ai quali deve riferirsi la legislazione regionale per la organizzazione dei servizi fondamentali previsti dalla presente legge e per gli organici del personale addetto al servizio sanitario nazionale;
    f) le norme generali di erogazione delle prestazioni sanitarie nonche' le fasi o le modalita' della graduale unificazione delle stesse e del corrispondente adeguamento, salvo provvedimenti di fiscalizzazione dei contributi assicurativi;
    g) gli indirizzi ai quali devono riferirsi i piani regionali di cui al successivo articolo 55, ai fini di una coordinata e uniforme realizzazione dagli obiettivi di cui alla precedente lettera a);
    h) gli obiettivi fondamentali relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale addetto al servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alle funzioni tecnico-professionali, organizzative e gestionali e alle necessita' quantitative dello stesso;
    i) le procedure e le modalita' per verifiche periodiche dello stato di attuazione del piano e della sua idoneita' a perseguire gli obiettivi che sono stati previsti;
    l) le esigenze prioritarie del servizio sanitario nazionale in ordine alla ricerca biomedica e ad altri settori attinenti alla tutela della salute.
    Ai fini della programmazione sanitaria, il Ministro della sanita' e' autorizzato ad avvalersi di un gruppo di persone particolarmente competenti in materia economica e sanitaria, per la formulazione delle analisi tecniche, economiche e sanitarie necessarie alla predisposizione del piano sanitario nazionale.
    La remunerazione delle persone di cui al comma precedente e' stabilita dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, con il decreto di conferimento dell'incarico. Agli oneri finanziari relativi si fa fronte con apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.

    Nota all'art. 1, comma 3:
    Il testo dell' art. 51 della legge n. 833/1978 , gia' modificato dall' art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526 , come modificato, da ultimo, dalla presente legge, e' il seguente:
    "Art. 51 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale). - Il fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento del servizio sanitario nazionale e' annualmente determinato con la legge di cui al successivo articolo 53. Gli importi relativi devono risultare stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della parte in conto capitale da iscriversi, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
    Le somme stanziate a norma del precedente comma vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) tra tutte le regioni, com.
    prese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale. Tali indici e standards devono tendere a garantire i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 3 in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, eliminando progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni. Per la ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto dall'articolo 43 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , prorogato dall' articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 .
    All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate ai sensi del presente articolo.
    In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della sanita' e del tesoro, da parte della regione, dei dati di cui al terzo comma del precedente articolo 50, le quote di cui al precedente comma vengono trasferite alla regione in misura uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio precedente.
    Le regioni, sulla base di parametri numerici da determinarsi, sentiti i comuni, con legge regionale ed intesi ad unificare il livello delle prestazioni sanitarie, provvedono a ripartire tra le unita' sanitarie locali la quota loro assegnata per il finanziamento delle spese correnti, riservandone un'aliquota non superiore al 5 per cento per interventi imprevisti. Tali parametri devono garantire gradualmente livelli di prestazioni uniformi nell'intero territorio regionale. Per il riparto della quota loro assegnata per il finanziamento delle spese in conto capitale, le regioni provvedono sulla base delle indicazioni formulate dal piano sanitario nazionale.
    Con provvedimento regionale, all'inizio di ciascun trimestre, e' trasferita alle unita' sanitarie locali, tenendo conto dei presidi e servizi di cui all'articolo 18, la quota ad essi spettante secondo il piano sanitario regionale.
    Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione dell'unita' sanitaria locale sono responsabili in solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilita' accertati dagli organi sanitari della regione e finanziabili con la riserva di cui al quarto comma".
  • Art. 2. Obiettivi generali del piano sanitario nazionale 1. Sono obiettivi generali del piano sanitario nazionale la razionalizzazione, l'equilibrata distribuzione e l'incremento dell'efficienza dei servizi sanitari sul territorio nazionale.
    2. Sulla base delle risorse finanziarie all'uopo destinate in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale, gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti attraverso interventi diretti in via prioritaria:
    a) all'attivazione o al potenziamento dei servizi di prevenzione di utilita' collettiva riguardanti il controllo sanitario dell'ambiente di vita e di lavoro, la vigilanza igienica sugli alimenti, la lotta alle sofisticazioni alimentari;
    b) al potenziamento dei servizi territoriali di medicina di base, di igiene e sanita' pubblica nonche' dei servizi specialistici ambulatoriali intra ed extraospedalieri, anche per contenere i ricoveri nei limiti propri delle esigenze diagnostiche e curative;
    c) al potenziamento ed al coordinamento dei servizi di emergenza, con riguardo anche alle esigenze del servizio nazionale di protezione civile;
    d) alla tutela delle attivita' sportive, relativamente agli aspetti preventivi e terapeutici per la salvaguardia della salute dei giovani nell'eta' formativa;
    e) all'attivazione e al potenziamento dei servizi sanitari finalizzati alla realizzazione di azioni programmate e di progetti-obiettivo di cui ai commi successivi.
    3. Si definisce azione programmata un impegno operativo in uno specifico settore sanitario in cui debba confluire l'attivita' di piu' servizi sanitari le cui competenze sono da considerarsi interdipendenti rispetto al fine proposto.
    4. Alle azioni programmate sono riservate risorse a destinazione vincolata nell'ambito del fondo sanitario nazionale.
    5. Si definisce progetto-obiettivo un impegno operativo idoneo a fungere da polo di aggregazione di attivita' molteplici delle strutture sanitarie, integrate da servizi socio-assistenziali, al fine di perseguire la tutela socio-sanitaria dei soggetti destinatari del progetto.
    6. I progetti-obiettivo sono finanziati in parte con risorse vincolate del fondo sanitario nazionale, in parte con risorse aggiuntive di provenienza diversa da quelle del fondo anzidetto, incluse quelle di competenza delle regioni e degli enti locali.