Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1172
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Erroneità della sentenza di primo grado per non aver rilevato la carenza del presupposto impositivo in ragione della risoluzione anticipata del contratto di locazione e del versamento dell'imposta di registro in misura fissa

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza, affermando che, in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione, l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto limitarsi all'applicazione della sanzione per il ritardo nel versamento dell'imposta fissa, non essendovi il presupposto per l'esazione dell'imposta progressiva.

  • Accolto
    Erroneità della sentenza di primo grado per non aver censurato l'operato dell'Ufficio laddove con la propria condotta ha violato la disciplina che regola l'onere della prova

    La Corte ha accolto l'appello, ritenendo fondata la doglianza relativa alla carenza del presupposto impositivo a causa della risoluzione anticipata del contratto di locazione e del versamento dell'imposta di registro in misura fissa. Di conseguenza, l'avviso di liquidazione è stato annullato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1172
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1172
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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