CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1172/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: PICONE LUCIA, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3577/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15262/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
16 e pubblicata il 21/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20103T0007980000012017006 REGISTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 735/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 15262/2023, pronunciata il 1.12.2023 e depositata il 21.12.2023, la CGT di 1° grado di
Roma, ha rigettato, con condanna alle spese, il ricorso proposto dalla Società
Ricorrente 1 Spa contro l'AE Direzione Provinciale 2 di Roma avverso l'AVVISO DI
LIQUIDAZIONE n. 20103T0007980000012017006 REGISTRO 2017 notificato in data 29 aprile 2022, avente ad oggetto la richiesta di euro 173,95 a titolo di imposta di registro, interessi e sanzioni per l'anno
2017 in relazione al contratto di locazione dell'anno 2010, serie 3T, n. 000798.
Avverso la suddetta sentenza - che, richiamato l'art 17 del DPR n. 131/86 che stabilisce i modi e termini per il pagamento dell'imposta di registro riguardo ai contratti di locazione ed affitto di immobili, ha statuito che, avendo la società contribuente provveduto, in ritardo, al pagamento di una somma inferiore a quella dovuta, equivalente a quanto previsto per la cessazione della locazione, avrebbe dovuto dimostrare con data certa la dedotta risoluzione del contratto di locazione. In assenza di detta prova, niente affatto fornita dalla parte, il ricorso non poteva che essere respinto senza esame della determinazione della misura dell'imposta in quanto inammissibile stante la sua tardività - ha interposto appello la Società Ricorrente_1 chiedendone la riforma, affidandosi ai seguenti motivi:
1- ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER NON AVER RILEVATO LA CARENZA DEL
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO IN RAGIONE DELLA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI
LOCAZIONE E DEL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA. Afferma la ricorrente che la sentenza di primo grado merita di essere censurata atteso che ha, di fatto, ritenuto dirimente il mancato rispetto del termine di trenta giorni per il pagamento dell'imposta nonostante avesse preso atto che detto pagamento era avvenuto, quand'anche in ritardo, con il Mod. F24 attestante la risoluzione del contratto di locazione
2 - ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER NON AVER CENSURATO L'OPERATO
DELL'UFFICIO LADDOVE CON LA PROPRIA CONDOTTA HA VIOLATO LA DISCIPLINA CHE REGOLA
L'ONERE DELLA PROVA. Assume la parte che la sentenza di primo grado non fa buon governo dei principi che regolano l'onere della prova avendolo posto unicamente e interamente in capo alla contribuente in palese violazione dell'art. 2697 c.c. oltre che del comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. 546/92, prova, peraltro, offerta attraverso il deposito della ricevuta di pagamento con l'indicazione dell'anno della risoluzione contrattuale (2016).
Così esposte le proprie ragioni, ha concluso per l'annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato, vinte le spese del doppio grado.
Ha resistito l'AE DP2 Roma che ha ribadito la legittimità del proprio operato chiedendo la conferma della decisione gravata, scevra da vizi e congruamente motivata.
Nelle more del giudizio l'appellante ha depositato memorie illustrative e sentenze a sé favorevoli riguardanti i medesimi fatti, richiamando, altresì l'atto costitutivo del diritto di abitazione a titolo oneroso rogato dal Notaio Nominativo_2 in data 22.12.2016, Rep. n. 4455 - Racc. n. 3097, a favore della precedente conduttrice a conferma che il contratto di locazione oggetto di accertamento era stato risolto anticipatamente.
Instauratosi il contraddittorio, la causa è stata chiamata all'udienza dell'11 febbraio 2026 e, dopo ampia discussione, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
La società appellante eccepisce l'erroneità della sentenza per non aver rilevato la carenza del presupposto impositivo in ragione della risoluzione anticipata del contratto di locazione e del versamento dell'imposta di registro in misura fissa. La doglianza è fondata. In tema di risoluzione anticipata del contratto di locazione l'art. 17, c.1 del TUIR n. 131/1986 prevede il versamento dell'imposta fissa pari a
€ 67,00 entro il termine di 30 giorni dalla risoluzione, nonché, nel medesimo termine, la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso. Il comma 1 bis disciplina le ipotesi di omesso, insufficiente e ritardato versamento relativo alle cessioni risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti, prevedendo l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 13 del DLgs n. 471/1997.
L'ipotesi con cui oggi ci confrontiamo è, alla luce della documentazione versata in atti, proprio quella esplicitata dall'art. 17, commi 1 e 1bis del TUIR, come innanzi enunciati, in applicazione dei quali la contestazione dell'AE, di molto successiva all'invio del Mod. F24, recante i riferimenti del contratto nonché la data di cessazione dello stesso, con cui, seppur in ritardo, era stato assolto l'onere fiscale del versamento dell'imposta in misura fissa, si sarebbe dovuta limitare all'applicazione della sanzione, mancando, per l'anno d'imposta contestato, il presupposto per l'esazione dell'imposta progressiva.
Dal che l'accoglimento dell'appello ed il conseguente annullamento dell'avviso di liquidazione n.
20103T0007980000012017006 Registro 2017. Ogni altra questione assorbita.
Le spese, annullata ogni diversa disposizione emessa in prime cure, seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio in € 1.850,00, di cui € 800,00 per il primo grado ed € 1.050,00 per il presente grado, oltre spese indeducibili, ed accessori tutti come per legge
P.Q.M.
La CGT di 2^ grado del Lazio, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello della contribuente e, previo annullamento di ogni disposizione relativa alle spese liquidate in primo grado, condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, come specificate nella parte motiva. Così deciso in Roma l'11.2.2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: PICONE LUCIA, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3577/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15262/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
16 e pubblicata il 21/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20103T0007980000012017006 REGISTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 735/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 15262/2023, pronunciata il 1.12.2023 e depositata il 21.12.2023, la CGT di 1° grado di
Roma, ha rigettato, con condanna alle spese, il ricorso proposto dalla Società
Ricorrente 1 Spa contro l'AE Direzione Provinciale 2 di Roma avverso l'AVVISO DI
LIQUIDAZIONE n. 20103T0007980000012017006 REGISTRO 2017 notificato in data 29 aprile 2022, avente ad oggetto la richiesta di euro 173,95 a titolo di imposta di registro, interessi e sanzioni per l'anno
2017 in relazione al contratto di locazione dell'anno 2010, serie 3T, n. 000798.
Avverso la suddetta sentenza - che, richiamato l'art 17 del DPR n. 131/86 che stabilisce i modi e termini per il pagamento dell'imposta di registro riguardo ai contratti di locazione ed affitto di immobili, ha statuito che, avendo la società contribuente provveduto, in ritardo, al pagamento di una somma inferiore a quella dovuta, equivalente a quanto previsto per la cessazione della locazione, avrebbe dovuto dimostrare con data certa la dedotta risoluzione del contratto di locazione. In assenza di detta prova, niente affatto fornita dalla parte, il ricorso non poteva che essere respinto senza esame della determinazione della misura dell'imposta in quanto inammissibile stante la sua tardività - ha interposto appello la Società Ricorrente_1 chiedendone la riforma, affidandosi ai seguenti motivi:
1- ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER NON AVER RILEVATO LA CARENZA DEL
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO IN RAGIONE DELLA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI
LOCAZIONE E DEL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA. Afferma la ricorrente che la sentenza di primo grado merita di essere censurata atteso che ha, di fatto, ritenuto dirimente il mancato rispetto del termine di trenta giorni per il pagamento dell'imposta nonostante avesse preso atto che detto pagamento era avvenuto, quand'anche in ritardo, con il Mod. F24 attestante la risoluzione del contratto di locazione
2 - ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER NON AVER CENSURATO L'OPERATO
DELL'UFFICIO LADDOVE CON LA PROPRIA CONDOTTA HA VIOLATO LA DISCIPLINA CHE REGOLA
L'ONERE DELLA PROVA. Assume la parte che la sentenza di primo grado non fa buon governo dei principi che regolano l'onere della prova avendolo posto unicamente e interamente in capo alla contribuente in palese violazione dell'art. 2697 c.c. oltre che del comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. 546/92, prova, peraltro, offerta attraverso il deposito della ricevuta di pagamento con l'indicazione dell'anno della risoluzione contrattuale (2016).
Così esposte le proprie ragioni, ha concluso per l'annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato, vinte le spese del doppio grado.
Ha resistito l'AE DP2 Roma che ha ribadito la legittimità del proprio operato chiedendo la conferma della decisione gravata, scevra da vizi e congruamente motivata.
Nelle more del giudizio l'appellante ha depositato memorie illustrative e sentenze a sé favorevoli riguardanti i medesimi fatti, richiamando, altresì l'atto costitutivo del diritto di abitazione a titolo oneroso rogato dal Notaio Nominativo_2 in data 22.12.2016, Rep. n. 4455 - Racc. n. 3097, a favore della precedente conduttrice a conferma che il contratto di locazione oggetto di accertamento era stato risolto anticipatamente.
Instauratosi il contraddittorio, la causa è stata chiamata all'udienza dell'11 febbraio 2026 e, dopo ampia discussione, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
La società appellante eccepisce l'erroneità della sentenza per non aver rilevato la carenza del presupposto impositivo in ragione della risoluzione anticipata del contratto di locazione e del versamento dell'imposta di registro in misura fissa. La doglianza è fondata. In tema di risoluzione anticipata del contratto di locazione l'art. 17, c.1 del TUIR n. 131/1986 prevede il versamento dell'imposta fissa pari a
€ 67,00 entro il termine di 30 giorni dalla risoluzione, nonché, nel medesimo termine, la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso. Il comma 1 bis disciplina le ipotesi di omesso, insufficiente e ritardato versamento relativo alle cessioni risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti, prevedendo l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 13 del DLgs n. 471/1997.
L'ipotesi con cui oggi ci confrontiamo è, alla luce della documentazione versata in atti, proprio quella esplicitata dall'art. 17, commi 1 e 1bis del TUIR, come innanzi enunciati, in applicazione dei quali la contestazione dell'AE, di molto successiva all'invio del Mod. F24, recante i riferimenti del contratto nonché la data di cessazione dello stesso, con cui, seppur in ritardo, era stato assolto l'onere fiscale del versamento dell'imposta in misura fissa, si sarebbe dovuta limitare all'applicazione della sanzione, mancando, per l'anno d'imposta contestato, il presupposto per l'esazione dell'imposta progressiva.
Dal che l'accoglimento dell'appello ed il conseguente annullamento dell'avviso di liquidazione n.
20103T0007980000012017006 Registro 2017. Ogni altra questione assorbita.
Le spese, annullata ogni diversa disposizione emessa in prime cure, seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio in € 1.850,00, di cui € 800,00 per il primo grado ed € 1.050,00 per il presente grado, oltre spese indeducibili, ed accessori tutti come per legge
P.Q.M.
La CGT di 2^ grado del Lazio, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello della contribuente e, previo annullamento di ogni disposizione relativa alle spese liquidate in primo grado, condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, come specificate nella parte motiva. Così deciso in Roma l'11.2.2026