TRIB
Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/11/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8074/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA ER SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa IU CC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 8074/2022, promossa da:
(p.iva ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Giovanelli ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del predetto difensore, in Reggio Emilia, viale Isonzo n. 52, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTRICE - OPPONENTE contro
(già Controparte_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (c.f. Controparte_1
; p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Petitto ed elettivamente P.IVA_2 P.IVA_3 domiciliata presso la persona e lo studio del predetto difensore, in Roma, via Antonio Bertoloni n. 44, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTA - OPPOSTA nonché
Controparte_2
CONVENUTA - OPPOSTA CONTUMACE
e con la chiamata in causa di
(c.f./p.iva ), in persona del Responsabile della Divisione Controparte_3 P.IVA_4 CP_4
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Carteni, Rossella Fusco ed elettivamente domiciliata
[...]
pagina 1 di 10 presso la persona e lo studio dei predetti difensori, in Milano, via Bigli n. 19, con indirizzi di posta elettronica certificata: - Email_3 Email_4
ER AT
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 12.6.2025. Per parte convenuta opposta: come da note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 2.7.2025. Per parte terza chiamata in causa: come da note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 3.7.2025.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, proponeva opposizione preventiva all'esecuzione avverso la cartella di pagamento n. 07020210012970019000 e relativo ruolo esattoriale n. 2021/001474, reso esecutivo il 10.05.2021, notificatole da , in data 13.10.2022, per l'importo di euro Controparte_2
128.536,72 asseritamente dovuto a saldo del debito, dalla medesima, vantato nei confronti della Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A. A fondamento della promossa opposizione, parte attrice deduceva: (i) l'avvenuta estinzione del debito per effetto dell'accordo transattivo concluso, in data 23.4.2020, dalla con la società Parte_1 CP_5
nella sua veste di procuratrice di (già e, dalla
[...] Controparte_3 Controparte_6 stessa, onorato integralmente mediante il versamento, in data 7.4.2021, delle ultime quattordici rate concordate per un importo complessivo, a saldo e stralcio di ogni avere, pari a €. 50.000,00 in luogo delle maggiori somme dovute (pari a €. 150.573,53 alla data del 27.11.2019); (ii) l'assenza di un valido titolo esecutivo per essere il ruolo esattoriale inidoneo ad assolvere tale funzione nell'ambito di entrate, quale quella in esame, aventi natura privatistica, per le quali l'ente creditore sarebbe onerato dell'obbligo di pre- munirsi di un titolo esecutivo prima di procedere all'iscrizione a ruolo delle relative poste;
(iii) la non debenza delle somme intimate in pagamento in ragione dell'applicazione, da parte di di un Controparte_3 tasso d'interesse più alto rispetto a quello contrattualizzato, con conseguente violazione dei principi ex art. 117, comma 6, Tub e operatività delle diverse previsioni di cui al successivo comma 7 dell'art. cit.; (iv) l'indeterminatezza ex art. 1346 c.c. della pattuizione relativa agli interessi, per non aver, la Banca mutuante, esplicitato il metodo di ammortamento del capitale applicato al finanziamento erogato;
(v) l'eccessività della somma oggetto di riscossione in quanto, anche a non voler ritenere il debito estinto, in ogni caso il credito residuo di ammonterebbe al minore importo di €. 82.278,12, così ricalcolato al netto delle somme CP_3 versate dalla in esecuzione dell'accordo transattivo concluso (€. 50.000,00) e della differenza Parte_1 fra i maggiori interessi calcolati dalla banca e quelli, inferiori, dovuti al tasso BOT pro tempore rilevato ex art. 117, co. 7, Tub (€. 8.295,41).
pagina 2 di 10 Stanti le suesposte premesse, la società opponente concludeva, dunque, chiedendo, in via preliminare, la sospensione, anche immediata e inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del ruolo esattoriale sotteso alla cartella di pagamento impugnata e, nel merito, accertarsi e dichiararsi la non debenza delle somme oggetto di intimazione per tutti i motivi esposti in narrativa, con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa ovvero, in via subordinata, con condanna della al pagamento delle somme effettivamente dovute al netto Parte_1 di quanto, dalla stessa, già corrisposto, oltre interessi legali dal 27.11.2019 al saldo;
il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 4.4.2023, si costituiva, nell'intestato giudizio, la creditrice (ora Controparte_7 Controparte_7 Contr
- di seguito anche solo “ ) al fine di contestare le avverse domande in Controparte_1 quanto infondate e, comunque, inidonee a precludere il soddisfacimento del credito azionato alla luce dell'incontestata escussione della garanzia prestata, da parte di per effetto Controparte_3 dell'inadempimento di parte opponente. Inoltre, a suo dire, la riscossione mediante ruolo sarebbe utilizzabile anche per il recupero delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla legge n. 662/1996 nei confronti sia del beneficiario finale, che dei terzi prestatori di garanzie, per espressa disposizione dell'art. 8-bis del D.L. n. 3/2015, come convertito nella Legge n. 33/2015. Infatti, la garanzia in esame avrebbe natura pubblicistica alla luce dei finanziamenti pubblici concessi dal e gestiti da Pt_2
. Invero, a parere della convenuta, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del CP_1
Fondo di garanzia per le PMI ex legge 662/1996, occorrerebbe tenere distinto il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria, fondato sul contratto di finanziamento da quello (pubblicistico) riguardante - in qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Controparte_1
PMI – e l'impresa beneficiaria, fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla l. 662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore dui cui all'art. 2, comma 4, D.M. 20.6.2005, n. 18456. Da ultimo, poi, la stessa evidenziava l'inopponibilità, nei suoi confronti, ai fini dell'attività di riscossione posta in essere, tanto dell'accordo transattivo richiamato da parte opponente quanto delle eventuali problematiche riguardanti il rapporto di debito/credito sussistente tra la e l'Istituto di credito mutuante. Parte_1
In definitiva, dunque, la stessa, insisteva per il rigetto dell'opposizione, previa chiamata in causa, ai fini del relativo contraddittorio, di da condannarsi, eventualmente, in via subordinata, in caso Controparte_3 di accoglimento delle domande attoree, alla restituzione in favore di Controparte_1 delle somme percepite a seguito dell'escussione della relativa garanzia;
il tutto, con
[...] vittoria di spese e onorari di causa.
1.3 – Con ordinanza del 18.5.2023, il giudice, precedente assegnatario del fascicolo, confermava la sospensione già disposta inaudita altera parte e autorizzava la chiamata in causa del terzo, chiesta da parte convenuta.
1.4 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.10.2023, si costituiva CP_3
contestando e impugnando gli assunti avversari in quanto interamente destituiti di fondamento in
[...] fatto e in diritto. In particolare, la stessa, rappresentava che la somma di €. 50.000,00 concordata con la Contr aveva riguardato, unicamente, quella parte del credito non coperta dalla garanzia di Parte_1 pari a €. 62.557,06. Altrettanto inconferenti sarebbero, poi, le ulteriori contestazioni mosse dall'opponente pagina 3 di 10 con riguardo al tasso d'interesse applicato al rapporto di finanziamento, conforme a quello pattuito e, comunque, sempre contenuto entro i limiti del tasso - soglia usurario.
1.5 – Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ratione temporis vigente, la causa veniva trattenuta in decisione dallo scrivente Giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento, all'esito dell'udienza cartolare del 3.7.2025, previa revoca della prova per testi disposta dal precedente Giudice in ragione della natura documentale della vertenza, con concessione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., ratione temporis vigente, per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Contr Preliminare a qualsiasi contestazione afferente all'attività di riscossione intrapresa da è la verifica in ordine alla persistente esposizione debitoria della società opponente. Assume, al riguardo, parte attrice di aver già estinto il proprio debito per effetto del pagamento della somma di €. 50.000,00, pattuita con a saldo e stralcio di ogni ulteriore avere. CP_3
Per converso, sostiene che tale accordo transattivo era da intendersi riferito al solo residuo del CP_3 Contr credito non liquidato da con l'escussione della relativa garanzia. Sul punto, appare doveroso richiamare la transazione in questione di cui alla “proposta di definizione a saldo e stralcio del 17.4.2020” (doc. 5 attrice) e, segnatamente, le previsioni di seguito riprodotte: “Ad avvenuto integrale pagamento della somma complessiva di €. 50.000,00, provvederemo a rilasciare quietanza liberatoria per ogni effetto di legge del credito vantato da nei Vostri confronti in dipendenza dei rapporti indicati in premessa (…) tale Controparte_3 accettazione, come sopra autorizzata, non costituisce novazione del debito originario e resta condizionata risolutivamente all'utile e puntuale rispetto dei termini sopra indicati, da considerarsi perentori e improrogabili (…) L'intervenuta definizione comporterà la reciproca rinuncia ad ogni qualsivoglia eccezione comunque nascente dai rapporti che si verranno a comporre (…)”.
Sebbene il tenore letterale del documento avalli la tesi di parte opponente, tuttavia, tale argomentazione difensiva è smentita per tabulas: (i) dalla quietanza liberatoria del 12.05.2021 (cfr. doc. 15 terza chiamata), con cui , a fronte del versamento del saldo dell'importo convenuto, dichiarava inequivocabilmente CP_3 che: “… la liberazione concerne esclusivamente le obbligazioni residue della a seguito del pagamento ricevuto Parte_1 dalla direttamente dal Consorzio di Garanzia Medio Credito Centrale e non concerne certo l'importo liquidato dal CP_1 consorzio ed oggetto di surroga che non è più di titolarità della Banca”; (ii) dalla comunicazione dello stesso legale della del 17.04.2020 (cfr. doc. 5 terza chiamata), recante la definizione dell'esposizione Parte_1 debitoria maturata alle seguenti condizioni: “Versamento della complessiva somma di € 50.000,00 a saldo e stralcio, omnicomprensiva, quale sorte capitale dovuta al netto di quanto già versato dal Medio Credito Centrale in surroga alla
in n. 24 rate costanti, da accreditare entro la fine di ciascun mese (…). Parte_1
Tale documentazione non è stata specificamente contestata da parte attrice opponente, la quale si è limitata a ribadire la propria narrazione dei fatti. Tale contegno processuale, unitamente alle evenienze documentali, come sopra illustrate, valgono, per ciò solo, ad avallare gli assunti di con conseguente permanenza, in senso alla Controparte_3 Parte_1 Contr
del debito eccedente le somme corrisposte e saldate da
[...]
Del resto, è inverosimile – per non dire, surreale - ritenere che la quietanza rilasciata abbia riguardato differenti intese delle parti, non formalizzate nell'accordo transattivo concluso e che con la predetta pagina 4 di 10 Contr transazione, , dopo aver escusso la garanzia rilasciata da abbia vincolato anche il credito di CP_3 quest'ultima, precludendole l'esercizio del diritto di surroga, contemplato a livello normativo.
2.1 – Tanto chiarito, preme ulteriormente rilevarsi che sono fatti pacifici, oltre che documentalmente provati:
- che, in data 28.2.2017, la otteneva dalla - in seguito fusasi Parte_1 Controparte_6 per incorporazione in (doc.
8 - terza chiamata) - un finanziamento chirografario per Controparte_3
l'importo di €. 350.000,00 (doc.
2 -attrice; doc.
1-terza chiamata); Contr
- che il mutuo in questione era assistito da garanzia come attestato dal “Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale” del 15.11.2016, sottoscritto dalla (doc. 2 terza chiamata); Parte_1
- che, a seguito di tale richiesta, il Consiglio di gestione del Fondo, con delibera del 20.01.2017 (doc. 3 convenuta), concedeva la relativa garanzia per un importo pari all'80% della somma erogata;
- che la si rendeva inadempiente, sicché in data 27.11.2019, inviava alla società Parte_1 CP_3 debitrice comunicazione di: (i) formale risoluzione del mutuo;
(ii) recesso immediato (anche) dal contratto di apertura di credito;
iii) richiesta di immediato rimborso di tutto quanto dovuto in forza dei predetti rapporti, per un totale scaduto di €. 180.087,90, di cui €. 150.573,53, riferibile al rapporto di mutuo ed €. 29.514,37, riconducibile all'apertura di credito, il tutto oltre interessi maturanti e maturandi (doc. 4 attrice;
doc. 5 convenuta);
- che, a causa dell'insolvenza dell'impresa debitrice, la Banca finanziatrice provvedeva ad escutere la Contr garanzia prestata da con richiesta di attivazione del Fondo di Garanzia del 3.12.2019 (doc. 6 convenuta);
- che il Consiglio di gestione del Fondo in data 15.01.2020 deliberava il provvedimento di liquidazione della perdita per l'importo di €. 124.754,76 (doc. 7 convenuta), che provvedeva ad erogare in favore della con valuta 30.01.2020 (doc. 8 convenuta;
doc. 3 terza chiamata); CP_3
- che il debito residuo ad esclusivo carico della veniva, quindi, a ridursi a €. 62.557,06 e, in Parte_1 seguito alla transazione conclusa, veniva estinto per il minore importo di €. 50.000,00 (doc. 6 attrice).
Contr 2.3 – Ferme le suesposte premesse, quanto al credito azionato in questa sede da preme ora interrogarsi, alla luce della contestazione mossa da parte attrice opponente, se il ruolo esattoriale possa effettivamente costituire un valido titolo esecutivo per la riscossione coattiva delle somme dovute. Invero, sostiene la società attrice che dalla lettura combinata degli artt. 17 e 21 del D. Lgs. 46/1999 emergerebbe che sono suscettibili di riscossione coattiva mediante gli appositi istituti dell'ingiunzione fiscale e dell'iscrizione al ruolo le sole entrate pubblicistiche mentre le entrate patrimoniali, che traggono origine da rapporti privatistici – quale quello in esame - per poter essere riscosse mediante gli strumenti in questione, necessiterebbero di un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo. Ciò comporta che l'Istituto bancario si sarebbe dovuto premunire di un valido titolo esecutivo, prima di procedere ad esecuzione sulla base dell'art. 17 D.lgs. n. 46/1999, in considerazione del fatto che il credito riscosso era originato da un rapporto privato, ovvero da un finanziamento intercorso tra questi e l'odierna società opponente. In definitiva, secondo parte attrice, i crediti riscossi mediante ruolo sono tutti di natura pubblica, ma l'art. 21 cit. tenderebbe a differenziarli con riferimento al momento della loro origine, non al momento della loro pagina 5 di 10 esecuzione, imponendo quanto alla riscossione di entrate di natura privatistica la precostituzione di un titolo esecutivo. Tale argomentazione, per quanto, formalmente, sorretta dal dato normativo, non può dirsi, tuttavia, condivisibile. In punto di fatto, preme evidenziarsi come l'attività di riscossione, qui, in esame, sia stata proposta a seguito di intervenuta surrogazione nel credito originario [ovvero quello fra Controparte_6
(ora e la società ai sensi dell'art. 2, comma 100, l. 23 dicembre 1996 n. Controparte_3 Parte_1
662. In particolare, secondo quanto affermato da Cass. n. 9657/2024 (ribaditi anche da Cass. n. 32148/2024):
- «In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente»;
- «Il privilegio previsto, dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei
“finanziamenti” erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento» Nel solco delle suddette pronunce va, qui, precisato che l'intervenuta surrogazione nel credito originario, oltre a conferire al credito il privilegio già menzionato, incide sulla natura e sulle caratteristiche stesse del credito, rendendolo di natura pubblica e, pertanto, recuperabile attraverso la procedura esattoriale di cui all'art. 17 del d. lg. 26 febbraio 1999 n. 46. A seguito di tale surrogazione, infatti, si determina un mutamento della “causa” del credito, ora volto a riacquisire risorse -di natura pubblica- alla disponibilità del Fondo pubblico ex l. 662/1996. D'altronde, le norme di cui al d. lg. 123/1998, ivi compreso l'art. 9, regolano ogni fattispecie nella quale vi siano capitali pubblici adoperati per il sostegno all'economia nelle forme indicate (cfr. art. 7 d. lg. 123/1998, fra cui rientrano anche le concessioni di garanzie) e l'art. 9 (con connessa applicazione di procedura esattoriale e attribuzione del privilegio) trova applicazione anche laddove l'azione recuperatoria non sorga dalla verifica ex post dell'assenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, ma sorga da difetti funzionali della causa del negozio di diritto privato attraverso il quale si è materialmente estrinsecato l'aiuto pubblico. Ne consegue che il Fondo pubblico è tenuto a recuperare il proprio credito per via esattoriale e senza necessità di pre-costituirsi un titolo esecutivo giudiziario, trattandosi di azione che ha per oggetto un credito di natura pubblicistica (in tale senso, si vedano, da ultimo, Cass., ord. n. 5786 del 4.3.2025; Cass., ord. n. 9678 del 13.4.2025). In definitiva, va disattesa la doglianza dell'opponente avente ad oggetto la presunta insussistenza del Contr diritto dell'opposta quale gestore del fondo pubblico di garanzia ex L. n. 662 del 1996, di procedere in executivis a mezzo di ruolo esattoriale. pagina 6 di 10 2.4 – Quanto alle censure mosse dalla società attrice in ordine alla presunta nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del contratto di finanziamento chirografario, sotteso all'attività di riscossione intrapresa da Contr
è doveroso rammentare che, in riferimento ai titoli stragiudiziali, la giurisprudenza maggioritaria è nel senso di ritenere che l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione è sia processuale che sostanziale. Infatti, nell'opposizione suddetta, ciò che si accerta è che: a) il creditore procedente ha/non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata;
b) il diritto risultante dal titolo sussiste/non sussiste. In altri termini, in virtù dell'utilizzo della locuzione "Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata" (cfr. art. 615, comma 1, c.p.c.), tanto generica da risultare omnicomprensiva, rientrano nella categoria dell'opposizione all'esecuzione tutte le questioni inerenti all'esercizio dell'azione esecutiva, dalla negazione della esistenza originaria del titolo esecutivo alla affermazione della sua successiva caducazione, dalla negazione della perdurante esistenza del diritto di credito che trova evidenza nel titolo, alla contestazione della legittimità dell'esercizio della azione nella direzione (oggettiva o soggettiva) in cui esso è avvenuto. Va da sé che, indipendentemente dal motivo su cui si fonda la deduzione della illegittimità dell'esecuzione, l'opposizione regolata dall'art. 615 c.p.c. presuppone che la domanda abbia un contenuto minimo costituito dall'accertamento "della insussistenza attuale (non importa se originaria o sopravvenuta) del diritto di procedere sul fondamento di quel determinato titolo e con la direzione oggettiva o soggettiva" prescelta e determinata, nella fase di preannuncio con il precetto e, successivamente, con il primo atto esecutivo. In definitiva, possono essere elaborate quattro macrocategorie cui ricondurre i motivi in cui può articolarsi la contestazione del diritto ad agire esecutivamente, ovvero del "se" dell'esecuzione. Tali motivi, che costituiscono le ragioni (o la causa petendi) della domanda, ove considerati nel loro complesso, delimitano il perimetro del potere di cognizione del giudice investito dell'opposizione all'esecuzione. Stando a tale classificazione, l'opposizione prevista dallo schema delineato dall'art. 615 c.p.c. può fondarsi, in relazione ad un titolo esecutivo stragiudiziale, tanto sulla negazione della "esistenza" originaria di quest'ultimo (quando si assuma la sua inesistenza per vizio genetico oppure si affermi che il documento che incorpora il diritto non ha valenza esecutiva ai sensi dell'art. 474 c.p.c.. Il titolo esecutivo, peraltro, può mancare anche solo in senso relativo e ciò accade quando l'azione esecutiva, pur formalmente perfetta, si rivela illegittima per le modalità concrete in cui è stata esercitata, come si verifica quando si intenda dare attuazione ad un diritto diverso da quello azionabile esecutivamente in forza del titolo utilizzato, quando si profili un difetto di legittimazione attiva o passiva delle parti che si affermano titolari del rapporto sostanziale o, infine, quando si lamenti l'eccessività delle somme richieste con il precetto), quanto sulla affermazione della sua "caducazione" per fatto successivo (tale evenienza può verificarsi, ad esempio, quando, nel corso del processo di esecuzione, sia stata accolta la domanda di nullità, annullamento, simulazione, rescissione o risoluzione del negozio stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata ed azionato quale titolo esecutivo, ricordandosi, in proposito, che, in ossequio al principio secondo cui nulla executio sine titulo, ai fini della legittimità dell'esecuzione forzata occorre che il titolo esecutivo sussista non solo nel momento in cui l'esecuzione è minacciata o intrapresa, ma durante tutto il suo svolgimento). L'opposizione all'esecuzione, inoltre, può essere proposta per negare non l'esistenza del titolo esecutivo, ma quella del diritto di credito in esso incorporato nei casi in cui si assuma la sua estinzione, totale o parziale, per vicenda sopravvenuta.
pagina 7 di 10 Infine, può essere qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. anche la contestazione che abbia ad oggetto l'illegittimità dell'azione esecutiva nella direzione concreta in cui essa è stata esercitata
2.5 - Alla luce delle osservazioni che precedono, dunque, può affermarsi che: (i) benché il giudizio instaurato ai sensi dell'art. 615 c.p.c. abbia un oggetto sostanzialmente predefinito, perché modulabile solo attraverso il contenuto della contestazione sul diritto del creditore procedente, va evidenziato, tuttavia, che la giurisprudenza, in più occasioni, ha ammesso l'estensione dell'oggetto dell'opposizione prevista dalla citata norma, ad istanza sia dell'opposto che dell'opponente, ed ha riconosciuto al giudice investito della decisione un potere di rilievo officioso negli stessi casi in cui un potere di contenuto analogo viene riconosciuto al giudice dell'esecuzione; (ii) la giurisprudenza di legittimità ha ammesso che il creditore opposto (convenuto in giudizio) possa proporre una domanda riconvenzionale, senza che rilevi il fatto che l'opposizione all'esecuzione sia stata proposta in via preventiva o successiva (deve essere chiarito, però, che non vi è una domanda riconvenzionale se il creditore opposto chieda l'accertamento dei fatti negati dall'opponente e diretti a dimostrare la validità del titolo esecutivo in forza del quale ha esercitato l'azione, ma solamente se il creditore opposto chieda la condanna del debitore opponente per un titolo diverso che si aggiunga al primo e consenta di proseguire l'esecuzione già intrapresa anche per la soddisfazione di altro credito, o per un titolo diverso che si sostituisca a quello già azionato e ritenuto inidoneo, sì da poter intraprendere un'esecuzione diversa da quella originariamente avviata); (iii) è possibile ritenere che l'opponente abbia la facoltà di proporre un'opposizione all'esecuzione ed altra domanda a questa connessa ovvero più domande, in applicazione del criterio del cumulo sancito dall'art. 104 c.p.c., salva, in quest'ultimo caso, la possibilità, per il giudice, di disporre la separazione delle cause se lo svolgimento contestuale di esse renda concreto il pericolo di ritardare la definizione dell'opposizione all'esecuzione; (iv) riguardo ai titoli stragiudiziali, il giudice dell'opposizione all'esecuzione ha una cognizione piena sull'accertamento circa il rapporto sostanziale e la perdurante esistenza del diritto, atteso che, in questa ipotesi, il giudizio oppositivo assume la portata di un processo a cognizione piena sul diritto soggettivo controverso. In buona sostanza, cioè, il debitore può giustificare la sua azione con tutti quei fatti in base ai quali egli avrebbe potuto resistere alla domanda del creditore se questi avesse promosso un processo di condanna anziché iniziare direttamente l'esecuzione. È possibile, pertanto, che colui che intenda contrastare la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore deduca in ogni momento l'estinzione del credito ovvero l'invalidità della fattispecie negoziale in cui consiste il titolo. Detto altrimenti, per i titoli stragiudiziali, non opera quella "astrazione" tra l'accertamento contenuto nel titolo e la conseguente azione esecutiva che, invece, normalmente caratterizza i titoli di formazione giudiziale. Infatti, stante l'assenza di un qualsiasi controllo giudiziale che abbia preceduto la formazione del titolo, il giudizio di opposizione all'esecuzione è più incisivo e penetrante, perché può contestarsi - ed eventualmente travolgersi - il rapporto sottostante esistente tra debitore e creditore. In sostanza, in questo caso, il giudizio di opposizione all'esecuzione non è altro che un processo di cognizione instaurato in modo anomalo. Ciò non significa che nel giudizio l'opponente non incontri limiti di sorta, perché, in realtà, egli può far valere solo le contestazioni che sarebbero state ammesse nel caso in cui il titolo esecutivo fosse stato utilizzato dal debitore quale prova dell'esistenza del suo diritto in un processo ordinario di cognizione. Se così stanno le cose, se, cioè, nell'opposizione per motivi di merito non vi sono limiti - salvo quelli previsti dalla legge per il singolo titolo esecutivo - alla possibilità di far valere l'inesistenza di fatti costitutivi e l'esistenza dei fatti modificativi, estintivi o impeditivi del diritto di credito rappresentato nel titolo, pagina 8 di 10 l'accertamento che il giudice dell'opposizione all'esecuzione è chiamato a fare sull'esistenza, o meno, di tale diritto deve ritenersi di natura principale, non incidenter tantum (in tale senso, si veda di recente Cass., sent. 4.3.2025, n. 5719).
2.6 - Tanto premesso, si osserva, nella specie, come le contestazioni sollevate da parte opponente vertano essenzialmente: (i) su una presunta capitalizzazione composta nel calcolo e nella riscossione degli interessi;
(ii) sull'aver, la omesso di indicare il metodo di ammortamento che avrebbe adottato;
(iii) CP_1 sull'asserito inesatto conteggio degli interessi dovuti utilizzando l'anno solare anziché l'anno commerciale contrattualmente pattuito. In sintesi, la società attrice si duole della mancata trasparenza del contratto di finanziamento sottoscritto. Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella recente pronuncia n. 15340 del 29.5.2024, hanno, espressamente, escluso che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi e delle modalità di ammortamento “alla francese” comporti indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, allorché “il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale, cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”. Non porta ad una diversa conclusione la tesi della presenza di un costo occulto, che renderebbe il prestito maggiormente oneroso rispetto ad altri piani. Infatti, tale questione “non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto”. In secondo luogo, la Suprema Corte ha escluso che la mancata indicazione del tipo di ammortamento incida sulla trasparenza delle condizioni contrattuali, determinando un prezzo occulto e ulteriore che renderebbe il tasso di interessi effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati in contratto, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale. Invero, il maggior carico di interessi non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico, ma è il normale effetto della scelta di un piano di rimborso che prevede il pagamento di una rata costante, con interessi iniziali più elevati. Ne discende che, stante l'assenza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, l'ammortamento
“alla francese” non incide sul TAN, né sul TAEG indicati nel contratto. In conclusione, nei mutui bancari la finalità della trasparenza è raggiunta con il piano di ammortamento allegato, che esplicita la periodicità e composizione delle rate, soddisfacendo così la possibilità per il mutuatario di conoscere facilmente l'importo totale del rimborso e di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze. Peraltro, né la normativa primaria, né quella secondaria richiedono l'esplicitazione nel contratto del regime di ammortamento utilizzato. Nella fattispecie in esame, il contratto, accluso agli atti, reca, nel documento di sintesi, l'enunciazione delle condizioni economiche applicate al rapporto di finanziamento dedotto. Segnatamente: tasso corrispettivo iniziale: 3,75%; successivamente pari all'Euribor 3 mesi (alla stipula: meno 0.30%) maggiorato dello spread del 3.75%; con la seguente precisazione “tasso floor: pari allo spread contrattualmente convenuto”; un tasso di mora pari al tasso corrispettivo maggiorato dello spread del 4% (pari al 7,75%); spese di istruttoria pari a €. 5.250,00; spese di incasso rata pari a €. 2,50; ISC/TAEG pari al 4,75%. Inoltre, lo stesso, risulta munito, in allegato, del relativo piano di ammortamento, con l'elencazione delle rate da corrispondersi. In particolare, dalla sua disamina è evidente il riferimento al piano di ammortamento pagina 9 di 10 alla francese, altrimenti detto 'a rata costante', essendo tutte le rate previste pari (nel loro importo totale) a
€. 9.100,95, con la quota interessi decrescente e la quota capitale crescente nel tempo. Da ultimo, poi, si rileva che, come evidenziato dalla difesa della terza chiamata, tutti i tassi – convenzionali e di mora – applicati fino all'ultima rata pagata dalla società attrice (28.2.2019) sono sempre stati nei limiti del tasso soglia anti-usura di cui alla legge n. 10/1996. In definitiva, le considerazioni che precedono valgono a rendere incensurabile, ai fini che qui interessano, il contratto di finanziamento stipulato. In conclusione, l'opposizione va rigettata.
3.
Le spese, in ragione delle questioni di diritto affrontate, contraddistinte, all'epoca della proposizione della presente opposizione, da contrasti giurisprudenziali, risolti solo di recente, meritano di essere compensate parzialmente, nella misura del 40% mentre per la residua quota seguono la soccombenza. La liquidazione è compiuta, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00) di cui al D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerate le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c. promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
con la chiamata in causa di Controparte_1 CP_3
ogni altra istanza, eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara dovuto l'importo di cui alla cartella di pagamento n. 07020210012970019000 e relativo ruolo esattoriale n. 2021/001474, reso esecutivo il 10.05.2021, per le ragioni esposte in motivazione;
2. condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta e della terza chiamata, delle spese del presente giudizio nella quota del 60%, compensando quella residua del 40%; spese che si liquidano, per ciascuna e nell'intero (100%), in euro 14.100,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Modena, 2 novembre 2025
Il Giudice
IU CC
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA ER SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa IU CC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 8074/2022, promossa da:
(p.iva ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Giovanelli ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del predetto difensore, in Reggio Emilia, viale Isonzo n. 52, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTRICE - OPPONENTE contro
(già Controparte_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (c.f. Controparte_1
; p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Petitto ed elettivamente P.IVA_2 P.IVA_3 domiciliata presso la persona e lo studio del predetto difensore, in Roma, via Antonio Bertoloni n. 44, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTA - OPPOSTA nonché
Controparte_2
CONVENUTA - OPPOSTA CONTUMACE
e con la chiamata in causa di
(c.f./p.iva ), in persona del Responsabile della Divisione Controparte_3 P.IVA_4 CP_4
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Carteni, Rossella Fusco ed elettivamente domiciliata
[...]
pagina 1 di 10 presso la persona e lo studio dei predetti difensori, in Milano, via Bigli n. 19, con indirizzi di posta elettronica certificata: - Email_3 Email_4
ER AT
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 12.6.2025. Per parte convenuta opposta: come da note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 2.7.2025. Per parte terza chiamata in causa: come da note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 3.7.2025.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, proponeva opposizione preventiva all'esecuzione avverso la cartella di pagamento n. 07020210012970019000 e relativo ruolo esattoriale n. 2021/001474, reso esecutivo il 10.05.2021, notificatole da , in data 13.10.2022, per l'importo di euro Controparte_2
128.536,72 asseritamente dovuto a saldo del debito, dalla medesima, vantato nei confronti della Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A. A fondamento della promossa opposizione, parte attrice deduceva: (i) l'avvenuta estinzione del debito per effetto dell'accordo transattivo concluso, in data 23.4.2020, dalla con la società Parte_1 CP_5
nella sua veste di procuratrice di (già e, dalla
[...] Controparte_3 Controparte_6 stessa, onorato integralmente mediante il versamento, in data 7.4.2021, delle ultime quattordici rate concordate per un importo complessivo, a saldo e stralcio di ogni avere, pari a €. 50.000,00 in luogo delle maggiori somme dovute (pari a €. 150.573,53 alla data del 27.11.2019); (ii) l'assenza di un valido titolo esecutivo per essere il ruolo esattoriale inidoneo ad assolvere tale funzione nell'ambito di entrate, quale quella in esame, aventi natura privatistica, per le quali l'ente creditore sarebbe onerato dell'obbligo di pre- munirsi di un titolo esecutivo prima di procedere all'iscrizione a ruolo delle relative poste;
(iii) la non debenza delle somme intimate in pagamento in ragione dell'applicazione, da parte di di un Controparte_3 tasso d'interesse più alto rispetto a quello contrattualizzato, con conseguente violazione dei principi ex art. 117, comma 6, Tub e operatività delle diverse previsioni di cui al successivo comma 7 dell'art. cit.; (iv) l'indeterminatezza ex art. 1346 c.c. della pattuizione relativa agli interessi, per non aver, la Banca mutuante, esplicitato il metodo di ammortamento del capitale applicato al finanziamento erogato;
(v) l'eccessività della somma oggetto di riscossione in quanto, anche a non voler ritenere il debito estinto, in ogni caso il credito residuo di ammonterebbe al minore importo di €. 82.278,12, così ricalcolato al netto delle somme CP_3 versate dalla in esecuzione dell'accordo transattivo concluso (€. 50.000,00) e della differenza Parte_1 fra i maggiori interessi calcolati dalla banca e quelli, inferiori, dovuti al tasso BOT pro tempore rilevato ex art. 117, co. 7, Tub (€. 8.295,41).
pagina 2 di 10 Stanti le suesposte premesse, la società opponente concludeva, dunque, chiedendo, in via preliminare, la sospensione, anche immediata e inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del ruolo esattoriale sotteso alla cartella di pagamento impugnata e, nel merito, accertarsi e dichiararsi la non debenza delle somme oggetto di intimazione per tutti i motivi esposti in narrativa, con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa ovvero, in via subordinata, con condanna della al pagamento delle somme effettivamente dovute al netto Parte_1 di quanto, dalla stessa, già corrisposto, oltre interessi legali dal 27.11.2019 al saldo;
il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 4.4.2023, si costituiva, nell'intestato giudizio, la creditrice (ora Controparte_7 Controparte_7 Contr
- di seguito anche solo “ ) al fine di contestare le avverse domande in Controparte_1 quanto infondate e, comunque, inidonee a precludere il soddisfacimento del credito azionato alla luce dell'incontestata escussione della garanzia prestata, da parte di per effetto Controparte_3 dell'inadempimento di parte opponente. Inoltre, a suo dire, la riscossione mediante ruolo sarebbe utilizzabile anche per il recupero delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla legge n. 662/1996 nei confronti sia del beneficiario finale, che dei terzi prestatori di garanzie, per espressa disposizione dell'art. 8-bis del D.L. n. 3/2015, come convertito nella Legge n. 33/2015. Infatti, la garanzia in esame avrebbe natura pubblicistica alla luce dei finanziamenti pubblici concessi dal e gestiti da Pt_2
. Invero, a parere della convenuta, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del CP_1
Fondo di garanzia per le PMI ex legge 662/1996, occorrerebbe tenere distinto il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria, fondato sul contratto di finanziamento da quello (pubblicistico) riguardante - in qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Controparte_1
PMI – e l'impresa beneficiaria, fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla l. 662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore dui cui all'art. 2, comma 4, D.M. 20.6.2005, n. 18456. Da ultimo, poi, la stessa evidenziava l'inopponibilità, nei suoi confronti, ai fini dell'attività di riscossione posta in essere, tanto dell'accordo transattivo richiamato da parte opponente quanto delle eventuali problematiche riguardanti il rapporto di debito/credito sussistente tra la e l'Istituto di credito mutuante. Parte_1
In definitiva, dunque, la stessa, insisteva per il rigetto dell'opposizione, previa chiamata in causa, ai fini del relativo contraddittorio, di da condannarsi, eventualmente, in via subordinata, in caso Controparte_3 di accoglimento delle domande attoree, alla restituzione in favore di Controparte_1 delle somme percepite a seguito dell'escussione della relativa garanzia;
il tutto, con
[...] vittoria di spese e onorari di causa.
1.3 – Con ordinanza del 18.5.2023, il giudice, precedente assegnatario del fascicolo, confermava la sospensione già disposta inaudita altera parte e autorizzava la chiamata in causa del terzo, chiesta da parte convenuta.
1.4 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.10.2023, si costituiva CP_3
contestando e impugnando gli assunti avversari in quanto interamente destituiti di fondamento in
[...] fatto e in diritto. In particolare, la stessa, rappresentava che la somma di €. 50.000,00 concordata con la Contr aveva riguardato, unicamente, quella parte del credito non coperta dalla garanzia di Parte_1 pari a €. 62.557,06. Altrettanto inconferenti sarebbero, poi, le ulteriori contestazioni mosse dall'opponente pagina 3 di 10 con riguardo al tasso d'interesse applicato al rapporto di finanziamento, conforme a quello pattuito e, comunque, sempre contenuto entro i limiti del tasso - soglia usurario.
1.5 – Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ratione temporis vigente, la causa veniva trattenuta in decisione dallo scrivente Giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento, all'esito dell'udienza cartolare del 3.7.2025, previa revoca della prova per testi disposta dal precedente Giudice in ragione della natura documentale della vertenza, con concessione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., ratione temporis vigente, per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Contr Preliminare a qualsiasi contestazione afferente all'attività di riscossione intrapresa da è la verifica in ordine alla persistente esposizione debitoria della società opponente. Assume, al riguardo, parte attrice di aver già estinto il proprio debito per effetto del pagamento della somma di €. 50.000,00, pattuita con a saldo e stralcio di ogni ulteriore avere. CP_3
Per converso, sostiene che tale accordo transattivo era da intendersi riferito al solo residuo del CP_3 Contr credito non liquidato da con l'escussione della relativa garanzia. Sul punto, appare doveroso richiamare la transazione in questione di cui alla “proposta di definizione a saldo e stralcio del 17.4.2020” (doc. 5 attrice) e, segnatamente, le previsioni di seguito riprodotte: “Ad avvenuto integrale pagamento della somma complessiva di €. 50.000,00, provvederemo a rilasciare quietanza liberatoria per ogni effetto di legge del credito vantato da nei Vostri confronti in dipendenza dei rapporti indicati in premessa (…) tale Controparte_3 accettazione, come sopra autorizzata, non costituisce novazione del debito originario e resta condizionata risolutivamente all'utile e puntuale rispetto dei termini sopra indicati, da considerarsi perentori e improrogabili (…) L'intervenuta definizione comporterà la reciproca rinuncia ad ogni qualsivoglia eccezione comunque nascente dai rapporti che si verranno a comporre (…)”.
Sebbene il tenore letterale del documento avalli la tesi di parte opponente, tuttavia, tale argomentazione difensiva è smentita per tabulas: (i) dalla quietanza liberatoria del 12.05.2021 (cfr. doc. 15 terza chiamata), con cui , a fronte del versamento del saldo dell'importo convenuto, dichiarava inequivocabilmente CP_3 che: “… la liberazione concerne esclusivamente le obbligazioni residue della a seguito del pagamento ricevuto Parte_1 dalla direttamente dal Consorzio di Garanzia Medio Credito Centrale e non concerne certo l'importo liquidato dal CP_1 consorzio ed oggetto di surroga che non è più di titolarità della Banca”; (ii) dalla comunicazione dello stesso legale della del 17.04.2020 (cfr. doc. 5 terza chiamata), recante la definizione dell'esposizione Parte_1 debitoria maturata alle seguenti condizioni: “Versamento della complessiva somma di € 50.000,00 a saldo e stralcio, omnicomprensiva, quale sorte capitale dovuta al netto di quanto già versato dal Medio Credito Centrale in surroga alla
in n. 24 rate costanti, da accreditare entro la fine di ciascun mese (…). Parte_1
Tale documentazione non è stata specificamente contestata da parte attrice opponente, la quale si è limitata a ribadire la propria narrazione dei fatti. Tale contegno processuale, unitamente alle evenienze documentali, come sopra illustrate, valgono, per ciò solo, ad avallare gli assunti di con conseguente permanenza, in senso alla Controparte_3 Parte_1 Contr
del debito eccedente le somme corrisposte e saldate da
[...]
Del resto, è inverosimile – per non dire, surreale - ritenere che la quietanza rilasciata abbia riguardato differenti intese delle parti, non formalizzate nell'accordo transattivo concluso e che con la predetta pagina 4 di 10 Contr transazione, , dopo aver escusso la garanzia rilasciata da abbia vincolato anche il credito di CP_3 quest'ultima, precludendole l'esercizio del diritto di surroga, contemplato a livello normativo.
2.1 – Tanto chiarito, preme ulteriormente rilevarsi che sono fatti pacifici, oltre che documentalmente provati:
- che, in data 28.2.2017, la otteneva dalla - in seguito fusasi Parte_1 Controparte_6 per incorporazione in (doc.
8 - terza chiamata) - un finanziamento chirografario per Controparte_3
l'importo di €. 350.000,00 (doc.
2 -attrice; doc.
1-terza chiamata); Contr
- che il mutuo in questione era assistito da garanzia come attestato dal “Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale” del 15.11.2016, sottoscritto dalla (doc. 2 terza chiamata); Parte_1
- che, a seguito di tale richiesta, il Consiglio di gestione del Fondo, con delibera del 20.01.2017 (doc. 3 convenuta), concedeva la relativa garanzia per un importo pari all'80% della somma erogata;
- che la si rendeva inadempiente, sicché in data 27.11.2019, inviava alla società Parte_1 CP_3 debitrice comunicazione di: (i) formale risoluzione del mutuo;
(ii) recesso immediato (anche) dal contratto di apertura di credito;
iii) richiesta di immediato rimborso di tutto quanto dovuto in forza dei predetti rapporti, per un totale scaduto di €. 180.087,90, di cui €. 150.573,53, riferibile al rapporto di mutuo ed €. 29.514,37, riconducibile all'apertura di credito, il tutto oltre interessi maturanti e maturandi (doc. 4 attrice;
doc. 5 convenuta);
- che, a causa dell'insolvenza dell'impresa debitrice, la Banca finanziatrice provvedeva ad escutere la Contr garanzia prestata da con richiesta di attivazione del Fondo di Garanzia del 3.12.2019 (doc. 6 convenuta);
- che il Consiglio di gestione del Fondo in data 15.01.2020 deliberava il provvedimento di liquidazione della perdita per l'importo di €. 124.754,76 (doc. 7 convenuta), che provvedeva ad erogare in favore della con valuta 30.01.2020 (doc. 8 convenuta;
doc. 3 terza chiamata); CP_3
- che il debito residuo ad esclusivo carico della veniva, quindi, a ridursi a €. 62.557,06 e, in Parte_1 seguito alla transazione conclusa, veniva estinto per il minore importo di €. 50.000,00 (doc. 6 attrice).
Contr 2.3 – Ferme le suesposte premesse, quanto al credito azionato in questa sede da preme ora interrogarsi, alla luce della contestazione mossa da parte attrice opponente, se il ruolo esattoriale possa effettivamente costituire un valido titolo esecutivo per la riscossione coattiva delle somme dovute. Invero, sostiene la società attrice che dalla lettura combinata degli artt. 17 e 21 del D. Lgs. 46/1999 emergerebbe che sono suscettibili di riscossione coattiva mediante gli appositi istituti dell'ingiunzione fiscale e dell'iscrizione al ruolo le sole entrate pubblicistiche mentre le entrate patrimoniali, che traggono origine da rapporti privatistici – quale quello in esame - per poter essere riscosse mediante gli strumenti in questione, necessiterebbero di un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo. Ciò comporta che l'Istituto bancario si sarebbe dovuto premunire di un valido titolo esecutivo, prima di procedere ad esecuzione sulla base dell'art. 17 D.lgs. n. 46/1999, in considerazione del fatto che il credito riscosso era originato da un rapporto privato, ovvero da un finanziamento intercorso tra questi e l'odierna società opponente. In definitiva, secondo parte attrice, i crediti riscossi mediante ruolo sono tutti di natura pubblica, ma l'art. 21 cit. tenderebbe a differenziarli con riferimento al momento della loro origine, non al momento della loro pagina 5 di 10 esecuzione, imponendo quanto alla riscossione di entrate di natura privatistica la precostituzione di un titolo esecutivo. Tale argomentazione, per quanto, formalmente, sorretta dal dato normativo, non può dirsi, tuttavia, condivisibile. In punto di fatto, preme evidenziarsi come l'attività di riscossione, qui, in esame, sia stata proposta a seguito di intervenuta surrogazione nel credito originario [ovvero quello fra Controparte_6
(ora e la società ai sensi dell'art. 2, comma 100, l. 23 dicembre 1996 n. Controparte_3 Parte_1
662. In particolare, secondo quanto affermato da Cass. n. 9657/2024 (ribaditi anche da Cass. n. 32148/2024):
- «In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente»;
- «Il privilegio previsto, dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei
“finanziamenti” erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento» Nel solco delle suddette pronunce va, qui, precisato che l'intervenuta surrogazione nel credito originario, oltre a conferire al credito il privilegio già menzionato, incide sulla natura e sulle caratteristiche stesse del credito, rendendolo di natura pubblica e, pertanto, recuperabile attraverso la procedura esattoriale di cui all'art. 17 del d. lg. 26 febbraio 1999 n. 46. A seguito di tale surrogazione, infatti, si determina un mutamento della “causa” del credito, ora volto a riacquisire risorse -di natura pubblica- alla disponibilità del Fondo pubblico ex l. 662/1996. D'altronde, le norme di cui al d. lg. 123/1998, ivi compreso l'art. 9, regolano ogni fattispecie nella quale vi siano capitali pubblici adoperati per il sostegno all'economia nelle forme indicate (cfr. art. 7 d. lg. 123/1998, fra cui rientrano anche le concessioni di garanzie) e l'art. 9 (con connessa applicazione di procedura esattoriale e attribuzione del privilegio) trova applicazione anche laddove l'azione recuperatoria non sorga dalla verifica ex post dell'assenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, ma sorga da difetti funzionali della causa del negozio di diritto privato attraverso il quale si è materialmente estrinsecato l'aiuto pubblico. Ne consegue che il Fondo pubblico è tenuto a recuperare il proprio credito per via esattoriale e senza necessità di pre-costituirsi un titolo esecutivo giudiziario, trattandosi di azione che ha per oggetto un credito di natura pubblicistica (in tale senso, si vedano, da ultimo, Cass., ord. n. 5786 del 4.3.2025; Cass., ord. n. 9678 del 13.4.2025). In definitiva, va disattesa la doglianza dell'opponente avente ad oggetto la presunta insussistenza del Contr diritto dell'opposta quale gestore del fondo pubblico di garanzia ex L. n. 662 del 1996, di procedere in executivis a mezzo di ruolo esattoriale. pagina 6 di 10 2.4 – Quanto alle censure mosse dalla società attrice in ordine alla presunta nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del contratto di finanziamento chirografario, sotteso all'attività di riscossione intrapresa da Contr
è doveroso rammentare che, in riferimento ai titoli stragiudiziali, la giurisprudenza maggioritaria è nel senso di ritenere che l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione è sia processuale che sostanziale. Infatti, nell'opposizione suddetta, ciò che si accerta è che: a) il creditore procedente ha/non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata;
b) il diritto risultante dal titolo sussiste/non sussiste. In altri termini, in virtù dell'utilizzo della locuzione "Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata" (cfr. art. 615, comma 1, c.p.c.), tanto generica da risultare omnicomprensiva, rientrano nella categoria dell'opposizione all'esecuzione tutte le questioni inerenti all'esercizio dell'azione esecutiva, dalla negazione della esistenza originaria del titolo esecutivo alla affermazione della sua successiva caducazione, dalla negazione della perdurante esistenza del diritto di credito che trova evidenza nel titolo, alla contestazione della legittimità dell'esercizio della azione nella direzione (oggettiva o soggettiva) in cui esso è avvenuto. Va da sé che, indipendentemente dal motivo su cui si fonda la deduzione della illegittimità dell'esecuzione, l'opposizione regolata dall'art. 615 c.p.c. presuppone che la domanda abbia un contenuto minimo costituito dall'accertamento "della insussistenza attuale (non importa se originaria o sopravvenuta) del diritto di procedere sul fondamento di quel determinato titolo e con la direzione oggettiva o soggettiva" prescelta e determinata, nella fase di preannuncio con il precetto e, successivamente, con il primo atto esecutivo. In definitiva, possono essere elaborate quattro macrocategorie cui ricondurre i motivi in cui può articolarsi la contestazione del diritto ad agire esecutivamente, ovvero del "se" dell'esecuzione. Tali motivi, che costituiscono le ragioni (o la causa petendi) della domanda, ove considerati nel loro complesso, delimitano il perimetro del potere di cognizione del giudice investito dell'opposizione all'esecuzione. Stando a tale classificazione, l'opposizione prevista dallo schema delineato dall'art. 615 c.p.c. può fondarsi, in relazione ad un titolo esecutivo stragiudiziale, tanto sulla negazione della "esistenza" originaria di quest'ultimo (quando si assuma la sua inesistenza per vizio genetico oppure si affermi che il documento che incorpora il diritto non ha valenza esecutiva ai sensi dell'art. 474 c.p.c.. Il titolo esecutivo, peraltro, può mancare anche solo in senso relativo e ciò accade quando l'azione esecutiva, pur formalmente perfetta, si rivela illegittima per le modalità concrete in cui è stata esercitata, come si verifica quando si intenda dare attuazione ad un diritto diverso da quello azionabile esecutivamente in forza del titolo utilizzato, quando si profili un difetto di legittimazione attiva o passiva delle parti che si affermano titolari del rapporto sostanziale o, infine, quando si lamenti l'eccessività delle somme richieste con il precetto), quanto sulla affermazione della sua "caducazione" per fatto successivo (tale evenienza può verificarsi, ad esempio, quando, nel corso del processo di esecuzione, sia stata accolta la domanda di nullità, annullamento, simulazione, rescissione o risoluzione del negozio stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata ed azionato quale titolo esecutivo, ricordandosi, in proposito, che, in ossequio al principio secondo cui nulla executio sine titulo, ai fini della legittimità dell'esecuzione forzata occorre che il titolo esecutivo sussista non solo nel momento in cui l'esecuzione è minacciata o intrapresa, ma durante tutto il suo svolgimento). L'opposizione all'esecuzione, inoltre, può essere proposta per negare non l'esistenza del titolo esecutivo, ma quella del diritto di credito in esso incorporato nei casi in cui si assuma la sua estinzione, totale o parziale, per vicenda sopravvenuta.
pagina 7 di 10 Infine, può essere qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. anche la contestazione che abbia ad oggetto l'illegittimità dell'azione esecutiva nella direzione concreta in cui essa è stata esercitata
2.5 - Alla luce delle osservazioni che precedono, dunque, può affermarsi che: (i) benché il giudizio instaurato ai sensi dell'art. 615 c.p.c. abbia un oggetto sostanzialmente predefinito, perché modulabile solo attraverso il contenuto della contestazione sul diritto del creditore procedente, va evidenziato, tuttavia, che la giurisprudenza, in più occasioni, ha ammesso l'estensione dell'oggetto dell'opposizione prevista dalla citata norma, ad istanza sia dell'opposto che dell'opponente, ed ha riconosciuto al giudice investito della decisione un potere di rilievo officioso negli stessi casi in cui un potere di contenuto analogo viene riconosciuto al giudice dell'esecuzione; (ii) la giurisprudenza di legittimità ha ammesso che il creditore opposto (convenuto in giudizio) possa proporre una domanda riconvenzionale, senza che rilevi il fatto che l'opposizione all'esecuzione sia stata proposta in via preventiva o successiva (deve essere chiarito, però, che non vi è una domanda riconvenzionale se il creditore opposto chieda l'accertamento dei fatti negati dall'opponente e diretti a dimostrare la validità del titolo esecutivo in forza del quale ha esercitato l'azione, ma solamente se il creditore opposto chieda la condanna del debitore opponente per un titolo diverso che si aggiunga al primo e consenta di proseguire l'esecuzione già intrapresa anche per la soddisfazione di altro credito, o per un titolo diverso che si sostituisca a quello già azionato e ritenuto inidoneo, sì da poter intraprendere un'esecuzione diversa da quella originariamente avviata); (iii) è possibile ritenere che l'opponente abbia la facoltà di proporre un'opposizione all'esecuzione ed altra domanda a questa connessa ovvero più domande, in applicazione del criterio del cumulo sancito dall'art. 104 c.p.c., salva, in quest'ultimo caso, la possibilità, per il giudice, di disporre la separazione delle cause se lo svolgimento contestuale di esse renda concreto il pericolo di ritardare la definizione dell'opposizione all'esecuzione; (iv) riguardo ai titoli stragiudiziali, il giudice dell'opposizione all'esecuzione ha una cognizione piena sull'accertamento circa il rapporto sostanziale e la perdurante esistenza del diritto, atteso che, in questa ipotesi, il giudizio oppositivo assume la portata di un processo a cognizione piena sul diritto soggettivo controverso. In buona sostanza, cioè, il debitore può giustificare la sua azione con tutti quei fatti in base ai quali egli avrebbe potuto resistere alla domanda del creditore se questi avesse promosso un processo di condanna anziché iniziare direttamente l'esecuzione. È possibile, pertanto, che colui che intenda contrastare la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore deduca in ogni momento l'estinzione del credito ovvero l'invalidità della fattispecie negoziale in cui consiste il titolo. Detto altrimenti, per i titoli stragiudiziali, non opera quella "astrazione" tra l'accertamento contenuto nel titolo e la conseguente azione esecutiva che, invece, normalmente caratterizza i titoli di formazione giudiziale. Infatti, stante l'assenza di un qualsiasi controllo giudiziale che abbia preceduto la formazione del titolo, il giudizio di opposizione all'esecuzione è più incisivo e penetrante, perché può contestarsi - ed eventualmente travolgersi - il rapporto sottostante esistente tra debitore e creditore. In sostanza, in questo caso, il giudizio di opposizione all'esecuzione non è altro che un processo di cognizione instaurato in modo anomalo. Ciò non significa che nel giudizio l'opponente non incontri limiti di sorta, perché, in realtà, egli può far valere solo le contestazioni che sarebbero state ammesse nel caso in cui il titolo esecutivo fosse stato utilizzato dal debitore quale prova dell'esistenza del suo diritto in un processo ordinario di cognizione. Se così stanno le cose, se, cioè, nell'opposizione per motivi di merito non vi sono limiti - salvo quelli previsti dalla legge per il singolo titolo esecutivo - alla possibilità di far valere l'inesistenza di fatti costitutivi e l'esistenza dei fatti modificativi, estintivi o impeditivi del diritto di credito rappresentato nel titolo, pagina 8 di 10 l'accertamento che il giudice dell'opposizione all'esecuzione è chiamato a fare sull'esistenza, o meno, di tale diritto deve ritenersi di natura principale, non incidenter tantum (in tale senso, si veda di recente Cass., sent. 4.3.2025, n. 5719).
2.6 - Tanto premesso, si osserva, nella specie, come le contestazioni sollevate da parte opponente vertano essenzialmente: (i) su una presunta capitalizzazione composta nel calcolo e nella riscossione degli interessi;
(ii) sull'aver, la omesso di indicare il metodo di ammortamento che avrebbe adottato;
(iii) CP_1 sull'asserito inesatto conteggio degli interessi dovuti utilizzando l'anno solare anziché l'anno commerciale contrattualmente pattuito. In sintesi, la società attrice si duole della mancata trasparenza del contratto di finanziamento sottoscritto. Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella recente pronuncia n. 15340 del 29.5.2024, hanno, espressamente, escluso che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi e delle modalità di ammortamento “alla francese” comporti indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, allorché “il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale, cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”. Non porta ad una diversa conclusione la tesi della presenza di un costo occulto, che renderebbe il prestito maggiormente oneroso rispetto ad altri piani. Infatti, tale questione “non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto”. In secondo luogo, la Suprema Corte ha escluso che la mancata indicazione del tipo di ammortamento incida sulla trasparenza delle condizioni contrattuali, determinando un prezzo occulto e ulteriore che renderebbe il tasso di interessi effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati in contratto, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale. Invero, il maggior carico di interessi non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico, ma è il normale effetto della scelta di un piano di rimborso che prevede il pagamento di una rata costante, con interessi iniziali più elevati. Ne discende che, stante l'assenza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, l'ammortamento
“alla francese” non incide sul TAN, né sul TAEG indicati nel contratto. In conclusione, nei mutui bancari la finalità della trasparenza è raggiunta con il piano di ammortamento allegato, che esplicita la periodicità e composizione delle rate, soddisfacendo così la possibilità per il mutuatario di conoscere facilmente l'importo totale del rimborso e di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze. Peraltro, né la normativa primaria, né quella secondaria richiedono l'esplicitazione nel contratto del regime di ammortamento utilizzato. Nella fattispecie in esame, il contratto, accluso agli atti, reca, nel documento di sintesi, l'enunciazione delle condizioni economiche applicate al rapporto di finanziamento dedotto. Segnatamente: tasso corrispettivo iniziale: 3,75%; successivamente pari all'Euribor 3 mesi (alla stipula: meno 0.30%) maggiorato dello spread del 3.75%; con la seguente precisazione “tasso floor: pari allo spread contrattualmente convenuto”; un tasso di mora pari al tasso corrispettivo maggiorato dello spread del 4% (pari al 7,75%); spese di istruttoria pari a €. 5.250,00; spese di incasso rata pari a €. 2,50; ISC/TAEG pari al 4,75%. Inoltre, lo stesso, risulta munito, in allegato, del relativo piano di ammortamento, con l'elencazione delle rate da corrispondersi. In particolare, dalla sua disamina è evidente il riferimento al piano di ammortamento pagina 9 di 10 alla francese, altrimenti detto 'a rata costante', essendo tutte le rate previste pari (nel loro importo totale) a
€. 9.100,95, con la quota interessi decrescente e la quota capitale crescente nel tempo. Da ultimo, poi, si rileva che, come evidenziato dalla difesa della terza chiamata, tutti i tassi – convenzionali e di mora – applicati fino all'ultima rata pagata dalla società attrice (28.2.2019) sono sempre stati nei limiti del tasso soglia anti-usura di cui alla legge n. 10/1996. In definitiva, le considerazioni che precedono valgono a rendere incensurabile, ai fini che qui interessano, il contratto di finanziamento stipulato. In conclusione, l'opposizione va rigettata.
3.
Le spese, in ragione delle questioni di diritto affrontate, contraddistinte, all'epoca della proposizione della presente opposizione, da contrasti giurisprudenziali, risolti solo di recente, meritano di essere compensate parzialmente, nella misura del 40% mentre per la residua quota seguono la soccombenza. La liquidazione è compiuta, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00) di cui al D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerate le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c. promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
con la chiamata in causa di Controparte_1 CP_3
ogni altra istanza, eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara dovuto l'importo di cui alla cartella di pagamento n. 07020210012970019000 e relativo ruolo esattoriale n. 2021/001474, reso esecutivo il 10.05.2021, per le ragioni esposte in motivazione;
2. condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta e della terza chiamata, delle spese del presente giudizio nella quota del 60%, compensando quella residua del 40%; spese che si liquidano, per ciascuna e nell'intero (100%), in euro 14.100,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Modena, 2 novembre 2025
Il Giudice
IU CC
pagina 10 di 10