Articolo 1 della Legge 25 giugno 1952, n. 748
Articolo 2
Versione
25 luglio 1952
Art. 1.
I contributi da erogarsi a favore dell'Ente autonomo denominato "La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte", sono stabiliti come segue:
1) per le spese generali dell'Ente, da imputarsi al primo capitolo previsto dall' art. 21 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517 :
a) contributo dello Stato nella somma annua di lire 14.400.000 per gli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54, da stanziarsi, per meta' nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e per meta' nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizi stampa e spettacolo)
b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 2.400.000;
2) per la "Esposizione internazionale di arte figurativa" da imputarsi al secondo capitolo previsto dall' art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517 :
a) contributo dello Stato da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nella somma annua di lire 20.000.000 per gli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54;
b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 18.000.000;
c) contributo dell'Amministrazione provinciale di Venezia nella somma annua di lire 2.000.000;
3) per la "Mostra internazionale d'arte cinematografica" da imputarsi al terzo capitolo previsto dall' art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517 :
a) contributo dello Stato nella somma annua di lire 16.500.000 per gli esercizi 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54, di cui lire 11.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizi stampa e spettacolo) e lire 5.500.000 da prelevarsi dallo speciale fondo a disposizione della Direzione generale dello spettacolo per sovvenzioni a favore di manifestazioni inerenti allo sviluppo del cinema;
b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 400.000;
4) per le e "Manifestazioni d'arte drammatica e musicale", da imputarsi al quarto capitolo previsto dall' art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517 :
a) contributo dello Stato da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizi stampa e spettacolo) nella somma annua di lire 22.000.000 per gli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54;
b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 12.000.000 da prelevarsi sui proventi derivanti dall'applicazione degli speciali provvedimenti autorizzati in virtu' del regio decreto-legge 16 luglio 1930, n. 1404 , convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 62 .
Entrata in vigore il 25 luglio 1952