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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 3944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3944 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4702/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese ONsigliere
Dott.ssa Maria Casaregola ONsigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4702/2018 R.G. promossa da
P. IVA: ), con sede legale in Milano al Piazzale Durante n. Parte_1 P.IVA_1
11, in persona del l.r.p.t. dott. rappresentata e difesa dall'Avv. ONtroparte_1
Davide ONtini (C.F.: ) e dall'Avv. Massimo Casaretti (C.F.: C.F._1
) per procura allegata alla comparsa di costituzione di primo grado C.F._2
- APPELLANTE IN VIA PRINCIPALE -
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. ONtroparte_2 C.F._3
Massimiliano Cicoria (C.F.: ) per procura allegata alla comparsa di C.F._4
costituzione in appello
- APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE - - GENERALE (P. IVA: ONtroparte_3 CP_4 CP_5
, già , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2 ONtroparte_6
Marco Ferraro (C.F.: ) e dall'Avv. Stefano Giove (C.F.: C.F._5
per procura allegata all'atto di citazione di primo grado C.F._6
- APPELLATA -
ONtroparte_7
(P. IVA: ), con sede in Napoli alla Via Fiorelli n. 14, in persona del socio P.IVA_3
accomandatario e l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Tortoriello ONtroparte_7
(C.F.: ) e dall'Avv. Francesca Guardascione (C.F.: ) C.F._7 C.F._8
per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA -
(C.F.: ), ONtroparte_8 C.F._9 ONtroparte_9
(C.F.: ) E (C.F.: ) C.F._10 ONtroparte_10 C.F._11
- APPELLATI -
P. IVA: ), già ONtroparte_11 P.IVA_4 [...]
con sede in Marano di Napoli (NA) alla Via G. Puccini n. 46, in persona del ONtroparte_12
l.r.p.t.
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1842/2018 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
ON atto di citazione ritualmente notificato, conveniva ONtroparte_7 Pt_2
, e davanti al Tribunale di Napoli per
[...] ONtroparte_8 ONtroparte_9 ONtroparte_10
sentire dichiarare la nullità, ovvero, in subordine, l'annullabilità o l'inefficacia della procura speciale conferita con atto per notaio in data 3.12.2012 nonché dell'atto di ONtroparte_2 compravendita stipulato il 28.1.2013, a rogito del notaio (rep. 207 - racc. 113), Persona_1
aventi ad oggetto l'immobile sito in Napoli alla Via Partenope n. 1, interno n. 10, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio. Vinte le spese.
A sostegno della domanda, la società attrice deduceva che:
- con atto per notaio in data 3.12.2012 un individuo qualificatosi come ONtroparte_2 CP_7
socio accomandatario e l.r.p.t. di essa istante, usando un falso documento di identità ed una
[...]
falsa tessera sanitaria, aveva rilasciato a tale procura speciale affinché vendesse, in Parte_2
nome e per conto della società, l'immobile di proprietà di quest'ultima sito in Napoli alla Via
Partenope n. 1;
- con atto a rogito del notaio del 28.1.2013 il soggetto cui era stata conferita la Persona_1
procura, facendo uso di un falso documento d'identità intestato a ed agendo quale Parte_2
procuratore speciale di socio accomandatario di CP_7 ONtroparte_7
aveva trasferito l'usufrutto del suddetto immobile a e la nuda proprietà ai di lui ONtroparte_8
figli e incassandone il corrispettivo;
ONtroparte_9 ONtroparte_10
- in data 15.2.2013 essa attrice aveva sporto denuncia-querela, non avendo mai conferito alcun atto autorizzativo al sedicente procuratore speciale.
I convenuti ed costituendosi ONtroparte_9 ONtroparte_8 ONtroparte_10
tempestivamente, deducevano:
- di essere venuti a conoscenza della vendita dell'immobile per il prezzo di euro 1.000.000,00
tramite annuncio dell'agenzia ONtroparte_12
- di aver sottoscritto la proposta di acquisto, siccome interessati;
- di aver stipulato il contratto preliminare di compravendita, in cui la promittente venditrice era rappresentata da , in data 10.12.2012 con atto per notaio , il quale li Parte_2 Persona_1
aveva previamente rassicurati della regolarità della procura rilasciata da a CP_7 Pt_2
, avendo consultato, a tal fine, il notaio;
[...] CP_2 - di aver concluso l'atto definitivo di vendita con l'alienante, sempre rappresentata dal procuratore speciale , con atto per notaio del 28.1.2013. Parte_2 Per_1
Pertanto, assumendo di essere stati vittima di una truffa, i convenuti, ritenendo sussistenti le responsabilità del notaio e del mediatore chiedevano di essere CP_2 ONtroparte_12
autorizzati alla loro chiamata in causa affinché, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea,
essi fossero condannati in via riconvenzionale, in uno a , al risarcimento dei danni da Parte_2
loro patiti, pari ad euro 1.000.000,00, ovvero quantificati nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Autorizzata la chiamata in causa, all'udienza del 6.2.2014, previa rinunzia dell'attrice alla domanda nei confronti di (per l'inesistenza di una persona fisica avente le generalità indicate nei Parte_2
documenti di identità esibiti in sede di stipula), veniva dichiarata la contumacia di
[...]
e del notaio e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni ONtroparte_12 ONtroparte_2
in relazione alla sola domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità degli atti oggetto di impugnativa.
In data 24.2.2014 si costituiva il notaio , il quale, dopo aver eccepito la nullità ONtroparte_2
dell'atto di citazione a lui notificato per mancato rispetto dei termini a comparire, chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa,
deducendo, comunque, nel merito, l'assenza di responsabilità, avendo identificato CP_7
attraverso l'uso degli strumenti ordinari nonché mediante l'incrocio dei dati anagrafici coincidenti,
e concludendo affinché, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte convenuta,
fosse condannata a manlevarlo anche per le eventuali spese legali. CP_3
Precisate le conclusioni in relazione alla domanda di nullità degli atti impugnati, con sentenza n. 16450/2014, pubblicata il 15.12.2014, il Tribunale di Napoli dichiarava la nullità dell'atto di compravendita stipulato in data 28.1.2013 a rogito del notaio (rep. 207 - racc. Persona_1
113) e della procura speciale allegata all'atto di trasferimento conferita con atto per notaio CP_2
del 3.12.2012 e disponeva come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio per
[...] l'esame delle ulteriori domande.
Notificato l'atto di citazione ex art. 106 c.p.c. ad , previa rimessione in termini ONtroparte_6
del notaio ai fini della chiamata in garanzia, si costituiva la suddetta compagnia ONtroparte_2
assicuratrice chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa Parte_1
che doveva ritenersi responsabile nella vicenda in esame per aver consentito al sedicente
[...]
l'apertura del conto corrente, così agevolando l'esecuzione della truffa ed il Parte_2
trafugamento delle somme ivi versate dagli acquirenti;
nel merito, deduceva l'assenza di responsabilità del notaio il quale aveva accertato l'identità delle parti sulla base di un CP_2
diligente vaglio dei documenti d'identità a lui esibiti, in osservanza dei doveri di cui all'art. 49
Legge notarile;
infine, con riferimento alla copertura assicurativa, eccepiva l'inoperatività delle polizze sottoscritte dal notaio in caso di accertamento di dolo nei suoi confronti nonché i limiti di tale garanzia per la franchigia, pari ad euro 5.000,00.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva eccependo, in via preliminare, la Parte_1
nullità dell'atto di chiamata per violazione dell'art. 164, comma 4, c.p.c. e, nel merito, la propria estraneità alla vicenda, la carenza di legittimazione passiva e l'assenza di responsabilità, non avendo fornito un contributo causale alla truffa perpetrata da . A tale riguardo, Parte_2
deduceva di aver identificato il cliente attraverso l'acquisizione del documento di identità, di aver recuperato informazioni inerenti alla natura dei rapporti e delle operazioni attuate e di averlo segnalato, il 16.1.2013, all' AN d'Italia per operazioni ritenute sospette ex artt. 40-41 CP_13
D. Lgs. 231/2007, in considerazione del versamento di numerosi assegni, dell'eccessivo utilizzo di prelievi di contante tramite ATM e dei numerosi bonifici in uscita effettuati in tempi brevi e domiciliati su Cartalis Imel S.p.A.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita in via documentale, precisate le conclusioni, con sentenza n. 1842/2018, pubblicata il 21.2.2018, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di ONtroparte_7 ONtroparte_8 ONtroparte_9 ed e dichiarava improcedibili la domanda risarcitoria proposta in via ONtroparte_10
riconvenzionale dai medesimi convenuti nei confronti di , la domanda di manleva ONtroparte_2
da questi formulata nei confronti di e la consequenziale domanda di ONtroparte_6
quest'ultima verso . Quanto alle spese: Parte_1
A) condannava:
a) i convenuti al pagamento di quelle sostenute da CP_8 ONtroparte_7
liquidandole in euro 500,00 per esborsi ed in euro 32.080,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a.;
b) e in solido tra loro, al pagamento di quelle sostenute ONtroparte_2 ONtroparte_12
da e liquidate in euro 120,00 per esborsi ed ONtroparte_8 ONtroparte_10 ONtroparte_9
in euro 32.080,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. ed i.v.a.;
c) al pagamento di quelle sostenute da , liquidate in euro ONtroparte_6 ONtroparte_2
28.015,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a.;
B) le compensava nel rapporto processuale tra il notaio e . CP_2 Parte_1
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che:
- costituiva res iudicata la sentenza n. 16450/2014, con cui era stata dichiarata la nullità sia della procura speciale a rogito del notaio che dell'atto di compravendita rogato il ONtroparte_2
28.1.2013 dal notaio;
Persona_1
- la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti nei confronti del notaio , quella di CP_2
manleva proposta da quest'ultimo nei confronti di e quella della suddetta ONtroparte_6
compagnia assicuratrice nei confronti di erano state proposte in altro giudizio pendente Parte_1
tra le stesse parti davanti al Tribunale di Napoli e definito con la sentenza n. 3207/2017, con cui era stata accertata la responsabilità del notaio per l'autentica della procura speciale allegata CP_2 all'atto di compravendita a rogito del notaio , con conseguente condanna del primo, in Per_1
solido con al risarcimento dei danni sofferti dai pari ad euro ONtroparte_12 CP_8
1.200.000,00, e di a manlevare l'assicurato, mentre era stata rigettata la ONtroparte_6
domanda di manleva proposta da quest'ultima nei confronti di , ritenuta totalmente Parte_1
estranea ai fatti di causa;
- conseguentemente, doveva essere dichiarata l'improcedibilità sopravvenuta di dette domande;
- la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni formulata da ONtroparte_7
nei confronti dei convenuti andava rigettata, in quanto questi erano stati le
[...] CP_8
principali vittime della truffa perpetrata dal sedicente , avendo riposto affidamento nella Parte_2
validità della procura autenticata dal notaio e nell'attività dell'agenzia immobiliare (che CP_2
erano stati solidalmente condannati a risarcirli della somma versata al falso procuratore e da questi fatta rapidamente sparire su conti esteri in paradisi fiscali), sicché non potevano essere ritenuti responsabili dei danni patiti dalla società proprietaria dell'immobile, che non aveva esteso la domanda risarcitoria nei confronti dei chiamati in causa, riconosciuti responsabili;
in particolare,
come si leggeva nella motivazione della sentenza n. 3207/2017, il notaio avrebbe dovuto CP_2
raggiungere la certezza dell'identità personale delle parti secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale, non potendo considerarsi sufficiente la sola esibizione di una carta di identità
o di un documento equipollente;
- le spese del giudizio dovevano essere regolate secondo il principio della prevalente soccombenza,
per cui la società attrice risultava vittoriosa in relazione alla domanda principale volta ad ottenere la nullità dell'atto di compravendita ed il rilascio dell'immobile, con conseguente condanna dei convenuti alla rifusione, in suo favore, delle spese di lite, ed i convenuti doveva considerarsi vittoriosi (quantomeno sotto il profilo della soccombenza virtuale) nei confronti del notaio CP_2
e di con conseguente condanna di questi ultimi al rimborso delle spese di ONtroparte_12
lite; in ragione della soccombenza virtuale, doveva essere condannata al ONtroparte_6 rimborso delle spese di lite sostenute dal notaio , mentre quest'ultimo doveva ONtroparte_2
pagare quelle sostenute da;
Parte_1
- la relativa liquidazione era operata come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
presentava istanza di correzione del decisum in punto di spese, che veniva disattesa dal Parte_1
primo giudice con ordinanza del 25.6.2018, in cui si rilevava che la sentenza contenente una corretta statuizione sulle spese di lite in parte motiva e, tuttavia, mancante della liquidazione nel dispositivo non poteva essere emendata con la procedura di correzione dell'errore materiale, atteso che, ai fini della liquidazione delle spese di lite, era necessaria l'applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, la quale, risolvendosi nell'esercizio della giurisdizione, non poteva avere luogo se non attraverso la proposizione del gravame.
§ 2. Il giudizio d'appello.
ON atto di appello notificato in data 21.9.2018 ed iscritto a ruolo l'1.10.2018, Parte_1
impugnava la suddetta sentenza limitatamente al capo relativo alle spese di lite, lamentando il
“duplice errore commesso dal primo giudice, rappresentato: a) da una contraddizione tra parte
motiva e dispositivo della Sentenza in punto di spese legali;
b) dalla individuazione del soggetto
ON sbagliato (i.e. notaio , in luogo di , che ha chiamato in causa la AN), su cui incombe CP_2
l'obbligo di rifondere le spese di lite in favore dell'esponente”.
L'appellante rimarcava che i suddetti errori erano ancora più evidenti se si considerava che nella motivazione della sentenza era stato correttamente stigmatizzato il comportamento processuale di
ON
, la quale aveva chiamato in causa , svolgendo contro di essa una domanda di Parte_1
manleva del tutto infondata e nella piena consapevolezza della circostanza che la domanda di risarcimento danni proposta dai convenuti nei confronti del notaio nonché quella di CP_2
ON garanzia svolta da quest'ultimo nei confronti di erano già state introdotte nel giudizio iscritto al n. 408/2014 R.G. dello stesso Tribunale, definito con la sentenza n. 3207/2017, con la quale era
ON stata accertata e dichiarata la responsabilità professionale del notaio condannata a CP_2 tenere indenne l'assicurato notaio e rigettata la domanda svolta dai nei confronti CP_2 CP_8
di , stante la totale estraneità di quest'ultima rispetto ai fatti di causa. Parte_1
Quindi, il primo giudice aveva errato, in primo luogo, per non aver correttamente applicato il
ON criterio della soccombenza virtuale, che avrebbe dovuto condurre ad individuare in (e non nel notaio la parte tenuta alla rifusione delle spese legali in favore della AN per averla CP_2
ingiustamente chiamata in causa, e, in secondo luogo, per avere dichiarato, nel dispositivo della sentenza, la compensazione delle spese di lite tra la AN ed il notaio , anziché condannare CP_2
ON
alla rifusione delle spese di lite in favore di essa . Parte_1
Pertanto, concludeva chiedendo di accertare il diritto di essa ad ottenere la Parte_1
rifusione delle spese legali relative al giudizio di primo grado da , con ONtroparte_6
conseguente condanna di quest'ultima al pagamento delle stesse, da determinarsi in misura non inferiore ad euro 32.000,00, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge. Vinte le spese del grado.
, costituendosi tempestivamente, aderiva all'appello principale argomentando che ONtroparte_2
egli aveva chiamato in causa soltanto la propria compagnia assicuratrice per la responsabilità
professionale e non aveva proposto nessuna domanda nei confronti di , chiamata in Parte_1
ON causa da , per cui non poteva essere condannato a pagare le spese di un rapporto processuale di cui non era parte. A sua volta, spiegava appello incidentale, deducendo il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di manleva anche per le spese legali, formulata nei confronti della compagnia
ON assicurativa , non avendo il primo giudice condannato quest'ultima a manlevarlo, ex art. 5 della polizza, per le spese che egli era stato condannato a pagare in favore dei convenuti CP_8
malgrado non fosse stato riconosciuto il dolo nella propria condotta.
Pertanto, concludeva chiedendo che, oltre all'appello principale, fosse accolto anche quello incidentale, modificando la sentenza appellata anche per quanto riguarda l'omessa manleva, a
ON carico di , delle spese legali. Vinte le spese del grado. , costituendosi, resisteva all'impugnazione principale ed a quella incidentale, ONtroparte_6
deducendo, in relazione alla prima, che il Tribunale non aveva analizzato la domanda di manleva da essa formulata nei confronti di , per cui reiterava ex art. 346 c.p.c. le eccezioni, richieste Parte_1
e difese non scrutinate, insistendo per il rigetto del gravame, e, quanto all'appello incidentale, che esso non poteva essere accolto, in quanto il giudice di primo grado aveva correttamente compensato le spese tra la AN ed il notaio , stante la concorrente responsabilità di quest'ultimo con CP_2
l'istituto di credito;
infine, in relazione alla manleva, deduceva che il giudice di primo grado non aveva disposto, siccome non aveva vagliato la domanda di garanzia formulata dal notaio.
ONcludeva, pertanto, per il rigetto di entrambi gli appelli, con vittoria delle spese processuali.
di costituendosi, eccepiva ONtroparte_7 ONtroparte_7
l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità dell'impugnazione nei suoi confronti,
siccome non erano state formulate domande nei suoi riguardi, per cui chiedeva l'estromissione dal giudizio, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 30.5.2019, la causa veniva rinviata al 19.3.2020 per l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Dopo vari rinvii, il fascicolo veniva trasmesso alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della Corte in data 30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
All'udienza del 5.3.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per le note di replica.
Il fascicolo cartaceo è stato rimesso al ONsigliere relatore per la decisione in data 6.5.2025.
§ 3. Questione preliminare.
Va dichiarata la contumacia di e e di ONtroparte_9 ONtroparte_8 ONtroparte_10 [...]
che, sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio. ONtroparte_12 § 4. Analisi dell'appello principale.
Il gravame principale - che si articola in due profili di doglianza: il primo attinente alla contraddizione tra motivazione e dispositivo e, il secondo, all'erronea individuazione del soggetto condannato alla rifusione - è fondato.
Invero, nella motivazione della pronuncia appellata il primo giudice ha affermato che, in ragione della soccombenza virtuale, doveva essere condannata al rimborso delle spese di lite CP_3
sostenute dal notaio , mentre quest'ultimo doveva pagare quelle sopportate da ONtroparte_2
; nondimeno, nel dispositivo ha disposto l'integrale compensazione delle spese nel Parte_1
rapporto processuale tra il e , in evidente contraddizione con la motivazione. In CP_2 Parte_1
ogni caso, quest'ultima non è condivisibile laddove individua nel notaio il soggetto tenuto CP_2
a pagare le spese a favore di , dovendo esse essere poste a carico della compagnia Parte_1
assicurativa.
Invero, posto che la condanna alle spese può avere per presupposto o la soccombenza, o la causalità
(v., al riguardo, in motivazione, Cass. civ., sez. III, ord. 16.2.2024, n. 4275), nel caso di specie, nel rapporto processuale tra il e la non ricorreva né l'uno, né l'altro presupposto. CP_2 Parte_1
Invero, tra il notaio e la AN non poteva esservi soccombenza in senso tecnico, non avendo il primo né crediti, né azioni nei confronti della seconda, e nemmeno poteva dirsi che vi fosse causalità tra la domanda di garanzia proposta dal notaio e la necessità per di costituirsi Parte_1
in giudizio, perché la domanda di manleva era stata proposta nei confronti della compagnia
[...]
che assicurava il per la responsabilità professionale, mentre la necessità per CP_3 CP_2
di costituirsi in giudizio era sorta per effetto della chiamata in causa da parte di Parte_1 [...]
che aveva proposto nei suoi confronti un'azione di responsabilità extracontrattuale. CP_3
Quindi, poiché il primo giudice ha errato nel porre a carico del notaio le spese processuali CP_2
sopportate da , malgrado dovessero essere poste a carico di in Parte_1 CP_3
accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza di primo grado in parte qua, la compagnia assicuratrice va condannata a pagare le spese di lite in favore di , con Parte_1
liquidazione operata come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, dovendosi applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello (v. Cass. civ., sez. III, ord.
13.7.2021, n. 19989).
§ 5. Analisi dell'appello incidentale.
Il notaio ha censurato la sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di manleva ONtroparte_2
proposta nei confronti di ai sensi dell'art. 5 delle condizioni di cui alla polizza CP_3
assicurativa in atti, anche con riferimento alle eventuali spese di lite nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte convenuta. Invero, il primo giudice aveva condannato la compagnia assicuratrice al pagamento delle spese processuali sostenute da esso notaio per la propria difesa processuale, mentre non aveva statuito sulla domanda di manleva per le spese processuali che egli era stato condannato a pagare a favore dei CP_8
La doglianza è fondata.
L'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito:
a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa;
questo credito scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.;
b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè, quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè, quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c. I tre crediti, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, debbono costituire oggetto di altrettante domande, chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa
petendi (v. Cass. civ., sez. III, ord. 4275/2024, cit.).
Ebbene, poiché il costituendosi, ha chiesto, nel caso di accoglimento della pretesa CP_2
azionata nei suoi confronti dai di essere manlevato dalla propria compagnia assicuratrice CP_8
anche per le spese legali, egli ha diritto ad essere tenuto indenne anche delle spese di soccombenza,
ai sensi dell'art. 1917, comma 1, c.c., non sussistendo elementi per affermare la sussistenza del dolo, atteso che, come evidenziato dallo stesso appellante incidentale e non specificamente contestato da siffatto elemento soggettivo è stato escluso dalla sentenza n. 3207/2017 CP_3
del Tribunale partenopeo.
Ne deriva che, in accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza di primo grado va riformata condannando a manlevare anche per le spese processuali di CP_3 ONtroparte_2
soccombenza, liquidate in euro 120,00 per esborsi ed in euro 32.080,00 per compensi professionali,
oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a.
§ 6. Le spese di lite del presente grado di giudizio.
Nulla va liquidato, a titolo di spese processuali, a favore di ONtroparte_7
che si è costituita nel presente giudizio malgrado avesse ricevuto la notifica
[...]
dell'atto di appello soltanto in funzione di litis denuntiatio, non essendo stata attinta alcuna statuizione della sentenza di primo grado che la riguardava.
Ciò posto, le spese processuali sostenute dagli appellanti in via principale ed incidentale vanno poste a carico di secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91, comma 1, CP_3
c.p.c. e liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause rientranti nello scaglione di valore (riferito alle spese del primo grado di cui qui si discute)
compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, tranne che per la fase di trattazione/istruzione, per la quale si ritengono congrui i parametri minimi atteso che l'udienza ex art. 350 c.p.c. si è risolta in un mero rinvio per l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di e di ONtroparte_8 ONtroparte_9 ONtroparte_10 [...]
ONtroparte_11
b) in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della sentenza Parte_1
impugnata, condanna al pagamento, in favore di delle spese del CP_6 Parte_1
giudizio di primo grado, liquidate in euro 29.193,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al
15%, c.p.a. ed i.v.a., come per legge;
c) in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della sentenza ONtroparte_2
impugnata, condanna a manlevare delle spese di soccombenza a CP_6 ONtroparte_2
favore dei convenuti ed già liquidate in euro ONtroparte_9 ONtroparte_8 ONtroparte_10
120,00 per esborsi ed in euro 32.080,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a.;
d) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate a favore di CP_6
in euro 804,00 per esborsi ed in euro 8.469,00 per compensi, oltre rimborso Parte_1
spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a., come per legge, e a favore di in euro ONtroparte_2
8.469,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a., come per legge;
e) nulla per le spese di lite per ONtroparte_7
Napoli, 23.7.2025
Il ONsigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese ONsigliere
Dott.ssa Maria Casaregola ONsigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4702/2018 R.G. promossa da
P. IVA: ), con sede legale in Milano al Piazzale Durante n. Parte_1 P.IVA_1
11, in persona del l.r.p.t. dott. rappresentata e difesa dall'Avv. ONtroparte_1
Davide ONtini (C.F.: ) e dall'Avv. Massimo Casaretti (C.F.: C.F._1
) per procura allegata alla comparsa di costituzione di primo grado C.F._2
- APPELLANTE IN VIA PRINCIPALE -
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. ONtroparte_2 C.F._3
Massimiliano Cicoria (C.F.: ) per procura allegata alla comparsa di C.F._4
costituzione in appello
- APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE - - GENERALE (P. IVA: ONtroparte_3 CP_4 CP_5
, già , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2 ONtroparte_6
Marco Ferraro (C.F.: ) e dall'Avv. Stefano Giove (C.F.: C.F._5
per procura allegata all'atto di citazione di primo grado C.F._6
- APPELLATA -
ONtroparte_7
(P. IVA: ), con sede in Napoli alla Via Fiorelli n. 14, in persona del socio P.IVA_3
accomandatario e l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Tortoriello ONtroparte_7
(C.F.: ) e dall'Avv. Francesca Guardascione (C.F.: ) C.F._7 C.F._8
per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA -
(C.F.: ), ONtroparte_8 C.F._9 ONtroparte_9
(C.F.: ) E (C.F.: ) C.F._10 ONtroparte_10 C.F._11
- APPELLATI -
P. IVA: ), già ONtroparte_11 P.IVA_4 [...]
con sede in Marano di Napoli (NA) alla Via G. Puccini n. 46, in persona del ONtroparte_12
l.r.p.t.
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1842/2018 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
ON atto di citazione ritualmente notificato, conveniva ONtroparte_7 Pt_2
, e davanti al Tribunale di Napoli per
[...] ONtroparte_8 ONtroparte_9 ONtroparte_10
sentire dichiarare la nullità, ovvero, in subordine, l'annullabilità o l'inefficacia della procura speciale conferita con atto per notaio in data 3.12.2012 nonché dell'atto di ONtroparte_2 compravendita stipulato il 28.1.2013, a rogito del notaio (rep. 207 - racc. 113), Persona_1
aventi ad oggetto l'immobile sito in Napoli alla Via Partenope n. 1, interno n. 10, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio. Vinte le spese.
A sostegno della domanda, la società attrice deduceva che:
- con atto per notaio in data 3.12.2012 un individuo qualificatosi come ONtroparte_2 CP_7
socio accomandatario e l.r.p.t. di essa istante, usando un falso documento di identità ed una
[...]
falsa tessera sanitaria, aveva rilasciato a tale procura speciale affinché vendesse, in Parte_2
nome e per conto della società, l'immobile di proprietà di quest'ultima sito in Napoli alla Via
Partenope n. 1;
- con atto a rogito del notaio del 28.1.2013 il soggetto cui era stata conferita la Persona_1
procura, facendo uso di un falso documento d'identità intestato a ed agendo quale Parte_2
procuratore speciale di socio accomandatario di CP_7 ONtroparte_7
aveva trasferito l'usufrutto del suddetto immobile a e la nuda proprietà ai di lui ONtroparte_8
figli e incassandone il corrispettivo;
ONtroparte_9 ONtroparte_10
- in data 15.2.2013 essa attrice aveva sporto denuncia-querela, non avendo mai conferito alcun atto autorizzativo al sedicente procuratore speciale.
I convenuti ed costituendosi ONtroparte_9 ONtroparte_8 ONtroparte_10
tempestivamente, deducevano:
- di essere venuti a conoscenza della vendita dell'immobile per il prezzo di euro 1.000.000,00
tramite annuncio dell'agenzia ONtroparte_12
- di aver sottoscritto la proposta di acquisto, siccome interessati;
- di aver stipulato il contratto preliminare di compravendita, in cui la promittente venditrice era rappresentata da , in data 10.12.2012 con atto per notaio , il quale li Parte_2 Persona_1
aveva previamente rassicurati della regolarità della procura rilasciata da a CP_7 Pt_2
, avendo consultato, a tal fine, il notaio;
[...] CP_2 - di aver concluso l'atto definitivo di vendita con l'alienante, sempre rappresentata dal procuratore speciale , con atto per notaio del 28.1.2013. Parte_2 Per_1
Pertanto, assumendo di essere stati vittima di una truffa, i convenuti, ritenendo sussistenti le responsabilità del notaio e del mediatore chiedevano di essere CP_2 ONtroparte_12
autorizzati alla loro chiamata in causa affinché, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea,
essi fossero condannati in via riconvenzionale, in uno a , al risarcimento dei danni da Parte_2
loro patiti, pari ad euro 1.000.000,00, ovvero quantificati nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Autorizzata la chiamata in causa, all'udienza del 6.2.2014, previa rinunzia dell'attrice alla domanda nei confronti di (per l'inesistenza di una persona fisica avente le generalità indicate nei Parte_2
documenti di identità esibiti in sede di stipula), veniva dichiarata la contumacia di
[...]
e del notaio e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni ONtroparte_12 ONtroparte_2
in relazione alla sola domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità degli atti oggetto di impugnativa.
In data 24.2.2014 si costituiva il notaio , il quale, dopo aver eccepito la nullità ONtroparte_2
dell'atto di citazione a lui notificato per mancato rispetto dei termini a comparire, chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa,
deducendo, comunque, nel merito, l'assenza di responsabilità, avendo identificato CP_7
attraverso l'uso degli strumenti ordinari nonché mediante l'incrocio dei dati anagrafici coincidenti,
e concludendo affinché, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte convenuta,
fosse condannata a manlevarlo anche per le eventuali spese legali. CP_3
Precisate le conclusioni in relazione alla domanda di nullità degli atti impugnati, con sentenza n. 16450/2014, pubblicata il 15.12.2014, il Tribunale di Napoli dichiarava la nullità dell'atto di compravendita stipulato in data 28.1.2013 a rogito del notaio (rep. 207 - racc. Persona_1
113) e della procura speciale allegata all'atto di trasferimento conferita con atto per notaio CP_2
del 3.12.2012 e disponeva come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio per
[...] l'esame delle ulteriori domande.
Notificato l'atto di citazione ex art. 106 c.p.c. ad , previa rimessione in termini ONtroparte_6
del notaio ai fini della chiamata in garanzia, si costituiva la suddetta compagnia ONtroparte_2
assicuratrice chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa Parte_1
che doveva ritenersi responsabile nella vicenda in esame per aver consentito al sedicente
[...]
l'apertura del conto corrente, così agevolando l'esecuzione della truffa ed il Parte_2
trafugamento delle somme ivi versate dagli acquirenti;
nel merito, deduceva l'assenza di responsabilità del notaio il quale aveva accertato l'identità delle parti sulla base di un CP_2
diligente vaglio dei documenti d'identità a lui esibiti, in osservanza dei doveri di cui all'art. 49
Legge notarile;
infine, con riferimento alla copertura assicurativa, eccepiva l'inoperatività delle polizze sottoscritte dal notaio in caso di accertamento di dolo nei suoi confronti nonché i limiti di tale garanzia per la franchigia, pari ad euro 5.000,00.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva eccependo, in via preliminare, la Parte_1
nullità dell'atto di chiamata per violazione dell'art. 164, comma 4, c.p.c. e, nel merito, la propria estraneità alla vicenda, la carenza di legittimazione passiva e l'assenza di responsabilità, non avendo fornito un contributo causale alla truffa perpetrata da . A tale riguardo, Parte_2
deduceva di aver identificato il cliente attraverso l'acquisizione del documento di identità, di aver recuperato informazioni inerenti alla natura dei rapporti e delle operazioni attuate e di averlo segnalato, il 16.1.2013, all' AN d'Italia per operazioni ritenute sospette ex artt. 40-41 CP_13
D. Lgs. 231/2007, in considerazione del versamento di numerosi assegni, dell'eccessivo utilizzo di prelievi di contante tramite ATM e dei numerosi bonifici in uscita effettuati in tempi brevi e domiciliati su Cartalis Imel S.p.A.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita in via documentale, precisate le conclusioni, con sentenza n. 1842/2018, pubblicata il 21.2.2018, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di ONtroparte_7 ONtroparte_8 ONtroparte_9 ed e dichiarava improcedibili la domanda risarcitoria proposta in via ONtroparte_10
riconvenzionale dai medesimi convenuti nei confronti di , la domanda di manleva ONtroparte_2
da questi formulata nei confronti di e la consequenziale domanda di ONtroparte_6
quest'ultima verso . Quanto alle spese: Parte_1
A) condannava:
a) i convenuti al pagamento di quelle sostenute da CP_8 ONtroparte_7
liquidandole in euro 500,00 per esborsi ed in euro 32.080,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a.;
b) e in solido tra loro, al pagamento di quelle sostenute ONtroparte_2 ONtroparte_12
da e liquidate in euro 120,00 per esborsi ed ONtroparte_8 ONtroparte_10 ONtroparte_9
in euro 32.080,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. ed i.v.a.;
c) al pagamento di quelle sostenute da , liquidate in euro ONtroparte_6 ONtroparte_2
28.015,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a.;
B) le compensava nel rapporto processuale tra il notaio e . CP_2 Parte_1
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che:
- costituiva res iudicata la sentenza n. 16450/2014, con cui era stata dichiarata la nullità sia della procura speciale a rogito del notaio che dell'atto di compravendita rogato il ONtroparte_2
28.1.2013 dal notaio;
Persona_1
- la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti nei confronti del notaio , quella di CP_2
manleva proposta da quest'ultimo nei confronti di e quella della suddetta ONtroparte_6
compagnia assicuratrice nei confronti di erano state proposte in altro giudizio pendente Parte_1
tra le stesse parti davanti al Tribunale di Napoli e definito con la sentenza n. 3207/2017, con cui era stata accertata la responsabilità del notaio per l'autentica della procura speciale allegata CP_2 all'atto di compravendita a rogito del notaio , con conseguente condanna del primo, in Per_1
solido con al risarcimento dei danni sofferti dai pari ad euro ONtroparte_12 CP_8
1.200.000,00, e di a manlevare l'assicurato, mentre era stata rigettata la ONtroparte_6
domanda di manleva proposta da quest'ultima nei confronti di , ritenuta totalmente Parte_1
estranea ai fatti di causa;
- conseguentemente, doveva essere dichiarata l'improcedibilità sopravvenuta di dette domande;
- la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni formulata da ONtroparte_7
nei confronti dei convenuti andava rigettata, in quanto questi erano stati le
[...] CP_8
principali vittime della truffa perpetrata dal sedicente , avendo riposto affidamento nella Parte_2
validità della procura autenticata dal notaio e nell'attività dell'agenzia immobiliare (che CP_2
erano stati solidalmente condannati a risarcirli della somma versata al falso procuratore e da questi fatta rapidamente sparire su conti esteri in paradisi fiscali), sicché non potevano essere ritenuti responsabili dei danni patiti dalla società proprietaria dell'immobile, che non aveva esteso la domanda risarcitoria nei confronti dei chiamati in causa, riconosciuti responsabili;
in particolare,
come si leggeva nella motivazione della sentenza n. 3207/2017, il notaio avrebbe dovuto CP_2
raggiungere la certezza dell'identità personale delle parti secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale, non potendo considerarsi sufficiente la sola esibizione di una carta di identità
o di un documento equipollente;
- le spese del giudizio dovevano essere regolate secondo il principio della prevalente soccombenza,
per cui la società attrice risultava vittoriosa in relazione alla domanda principale volta ad ottenere la nullità dell'atto di compravendita ed il rilascio dell'immobile, con conseguente condanna dei convenuti alla rifusione, in suo favore, delle spese di lite, ed i convenuti doveva considerarsi vittoriosi (quantomeno sotto il profilo della soccombenza virtuale) nei confronti del notaio CP_2
e di con conseguente condanna di questi ultimi al rimborso delle spese di ONtroparte_12
lite; in ragione della soccombenza virtuale, doveva essere condannata al ONtroparte_6 rimborso delle spese di lite sostenute dal notaio , mentre quest'ultimo doveva ONtroparte_2
pagare quelle sostenute da;
Parte_1
- la relativa liquidazione era operata come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
presentava istanza di correzione del decisum in punto di spese, che veniva disattesa dal Parte_1
primo giudice con ordinanza del 25.6.2018, in cui si rilevava che la sentenza contenente una corretta statuizione sulle spese di lite in parte motiva e, tuttavia, mancante della liquidazione nel dispositivo non poteva essere emendata con la procedura di correzione dell'errore materiale, atteso che, ai fini della liquidazione delle spese di lite, era necessaria l'applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, la quale, risolvendosi nell'esercizio della giurisdizione, non poteva avere luogo se non attraverso la proposizione del gravame.
§ 2. Il giudizio d'appello.
ON atto di appello notificato in data 21.9.2018 ed iscritto a ruolo l'1.10.2018, Parte_1
impugnava la suddetta sentenza limitatamente al capo relativo alle spese di lite, lamentando il
“duplice errore commesso dal primo giudice, rappresentato: a) da una contraddizione tra parte
motiva e dispositivo della Sentenza in punto di spese legali;
b) dalla individuazione del soggetto
ON sbagliato (i.e. notaio , in luogo di , che ha chiamato in causa la AN), su cui incombe CP_2
l'obbligo di rifondere le spese di lite in favore dell'esponente”.
L'appellante rimarcava che i suddetti errori erano ancora più evidenti se si considerava che nella motivazione della sentenza era stato correttamente stigmatizzato il comportamento processuale di
ON
, la quale aveva chiamato in causa , svolgendo contro di essa una domanda di Parte_1
manleva del tutto infondata e nella piena consapevolezza della circostanza che la domanda di risarcimento danni proposta dai convenuti nei confronti del notaio nonché quella di CP_2
ON garanzia svolta da quest'ultimo nei confronti di erano già state introdotte nel giudizio iscritto al n. 408/2014 R.G. dello stesso Tribunale, definito con la sentenza n. 3207/2017, con la quale era
ON stata accertata e dichiarata la responsabilità professionale del notaio condannata a CP_2 tenere indenne l'assicurato notaio e rigettata la domanda svolta dai nei confronti CP_2 CP_8
di , stante la totale estraneità di quest'ultima rispetto ai fatti di causa. Parte_1
Quindi, il primo giudice aveva errato, in primo luogo, per non aver correttamente applicato il
ON criterio della soccombenza virtuale, che avrebbe dovuto condurre ad individuare in (e non nel notaio la parte tenuta alla rifusione delle spese legali in favore della AN per averla CP_2
ingiustamente chiamata in causa, e, in secondo luogo, per avere dichiarato, nel dispositivo della sentenza, la compensazione delle spese di lite tra la AN ed il notaio , anziché condannare CP_2
ON
alla rifusione delle spese di lite in favore di essa . Parte_1
Pertanto, concludeva chiedendo di accertare il diritto di essa ad ottenere la Parte_1
rifusione delle spese legali relative al giudizio di primo grado da , con ONtroparte_6
conseguente condanna di quest'ultima al pagamento delle stesse, da determinarsi in misura non inferiore ad euro 32.000,00, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge. Vinte le spese del grado.
, costituendosi tempestivamente, aderiva all'appello principale argomentando che ONtroparte_2
egli aveva chiamato in causa soltanto la propria compagnia assicuratrice per la responsabilità
professionale e non aveva proposto nessuna domanda nei confronti di , chiamata in Parte_1
ON causa da , per cui non poteva essere condannato a pagare le spese di un rapporto processuale di cui non era parte. A sua volta, spiegava appello incidentale, deducendo il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di manleva anche per le spese legali, formulata nei confronti della compagnia
ON assicurativa , non avendo il primo giudice condannato quest'ultima a manlevarlo, ex art. 5 della polizza, per le spese che egli era stato condannato a pagare in favore dei convenuti CP_8
malgrado non fosse stato riconosciuto il dolo nella propria condotta.
Pertanto, concludeva chiedendo che, oltre all'appello principale, fosse accolto anche quello incidentale, modificando la sentenza appellata anche per quanto riguarda l'omessa manleva, a
ON carico di , delle spese legali. Vinte le spese del grado. , costituendosi, resisteva all'impugnazione principale ed a quella incidentale, ONtroparte_6
deducendo, in relazione alla prima, che il Tribunale non aveva analizzato la domanda di manleva da essa formulata nei confronti di , per cui reiterava ex art. 346 c.p.c. le eccezioni, richieste Parte_1
e difese non scrutinate, insistendo per il rigetto del gravame, e, quanto all'appello incidentale, che esso non poteva essere accolto, in quanto il giudice di primo grado aveva correttamente compensato le spese tra la AN ed il notaio , stante la concorrente responsabilità di quest'ultimo con CP_2
l'istituto di credito;
infine, in relazione alla manleva, deduceva che il giudice di primo grado non aveva disposto, siccome non aveva vagliato la domanda di garanzia formulata dal notaio.
ONcludeva, pertanto, per il rigetto di entrambi gli appelli, con vittoria delle spese processuali.
di costituendosi, eccepiva ONtroparte_7 ONtroparte_7
l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità dell'impugnazione nei suoi confronti,
siccome non erano state formulate domande nei suoi riguardi, per cui chiedeva l'estromissione dal giudizio, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 30.5.2019, la causa veniva rinviata al 19.3.2020 per l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Dopo vari rinvii, il fascicolo veniva trasmesso alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della Corte in data 30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
All'udienza del 5.3.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per le note di replica.
Il fascicolo cartaceo è stato rimesso al ONsigliere relatore per la decisione in data 6.5.2025.
§ 3. Questione preliminare.
Va dichiarata la contumacia di e e di ONtroparte_9 ONtroparte_8 ONtroparte_10 [...]
che, sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio. ONtroparte_12 § 4. Analisi dell'appello principale.
Il gravame principale - che si articola in due profili di doglianza: il primo attinente alla contraddizione tra motivazione e dispositivo e, il secondo, all'erronea individuazione del soggetto condannato alla rifusione - è fondato.
Invero, nella motivazione della pronuncia appellata il primo giudice ha affermato che, in ragione della soccombenza virtuale, doveva essere condannata al rimborso delle spese di lite CP_3
sostenute dal notaio , mentre quest'ultimo doveva pagare quelle sopportate da ONtroparte_2
; nondimeno, nel dispositivo ha disposto l'integrale compensazione delle spese nel Parte_1
rapporto processuale tra il e , in evidente contraddizione con la motivazione. In CP_2 Parte_1
ogni caso, quest'ultima non è condivisibile laddove individua nel notaio il soggetto tenuto CP_2
a pagare le spese a favore di , dovendo esse essere poste a carico della compagnia Parte_1
assicurativa.
Invero, posto che la condanna alle spese può avere per presupposto o la soccombenza, o la causalità
(v., al riguardo, in motivazione, Cass. civ., sez. III, ord. 16.2.2024, n. 4275), nel caso di specie, nel rapporto processuale tra il e la non ricorreva né l'uno, né l'altro presupposto. CP_2 Parte_1
Invero, tra il notaio e la AN non poteva esservi soccombenza in senso tecnico, non avendo il primo né crediti, né azioni nei confronti della seconda, e nemmeno poteva dirsi che vi fosse causalità tra la domanda di garanzia proposta dal notaio e la necessità per di costituirsi Parte_1
in giudizio, perché la domanda di manleva era stata proposta nei confronti della compagnia
[...]
che assicurava il per la responsabilità professionale, mentre la necessità per CP_3 CP_2
di costituirsi in giudizio era sorta per effetto della chiamata in causa da parte di Parte_1 [...]
che aveva proposto nei suoi confronti un'azione di responsabilità extracontrattuale. CP_3
Quindi, poiché il primo giudice ha errato nel porre a carico del notaio le spese processuali CP_2
sopportate da , malgrado dovessero essere poste a carico di in Parte_1 CP_3
accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza di primo grado in parte qua, la compagnia assicuratrice va condannata a pagare le spese di lite in favore di , con Parte_1
liquidazione operata come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, dovendosi applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello (v. Cass. civ., sez. III, ord.
13.7.2021, n. 19989).
§ 5. Analisi dell'appello incidentale.
Il notaio ha censurato la sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di manleva ONtroparte_2
proposta nei confronti di ai sensi dell'art. 5 delle condizioni di cui alla polizza CP_3
assicurativa in atti, anche con riferimento alle eventuali spese di lite nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte convenuta. Invero, il primo giudice aveva condannato la compagnia assicuratrice al pagamento delle spese processuali sostenute da esso notaio per la propria difesa processuale, mentre non aveva statuito sulla domanda di manleva per le spese processuali che egli era stato condannato a pagare a favore dei CP_8
La doglianza è fondata.
L'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito:
a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa;
questo credito scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.;
b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè, quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè, quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c. I tre crediti, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, debbono costituire oggetto di altrettante domande, chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa
petendi (v. Cass. civ., sez. III, ord. 4275/2024, cit.).
Ebbene, poiché il costituendosi, ha chiesto, nel caso di accoglimento della pretesa CP_2
azionata nei suoi confronti dai di essere manlevato dalla propria compagnia assicuratrice CP_8
anche per le spese legali, egli ha diritto ad essere tenuto indenne anche delle spese di soccombenza,
ai sensi dell'art. 1917, comma 1, c.c., non sussistendo elementi per affermare la sussistenza del dolo, atteso che, come evidenziato dallo stesso appellante incidentale e non specificamente contestato da siffatto elemento soggettivo è stato escluso dalla sentenza n. 3207/2017 CP_3
del Tribunale partenopeo.
Ne deriva che, in accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza di primo grado va riformata condannando a manlevare anche per le spese processuali di CP_3 ONtroparte_2
soccombenza, liquidate in euro 120,00 per esborsi ed in euro 32.080,00 per compensi professionali,
oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a.
§ 6. Le spese di lite del presente grado di giudizio.
Nulla va liquidato, a titolo di spese processuali, a favore di ONtroparte_7
che si è costituita nel presente giudizio malgrado avesse ricevuto la notifica
[...]
dell'atto di appello soltanto in funzione di litis denuntiatio, non essendo stata attinta alcuna statuizione della sentenza di primo grado che la riguardava.
Ciò posto, le spese processuali sostenute dagli appellanti in via principale ed incidentale vanno poste a carico di secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91, comma 1, CP_3
c.p.c. e liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause rientranti nello scaglione di valore (riferito alle spese del primo grado di cui qui si discute)
compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, tranne che per la fase di trattazione/istruzione, per la quale si ritengono congrui i parametri minimi atteso che l'udienza ex art. 350 c.p.c. si è risolta in un mero rinvio per l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di e di ONtroparte_8 ONtroparte_9 ONtroparte_10 [...]
ONtroparte_11
b) in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della sentenza Parte_1
impugnata, condanna al pagamento, in favore di delle spese del CP_6 Parte_1
giudizio di primo grado, liquidate in euro 29.193,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al
15%, c.p.a. ed i.v.a., come per legge;
c) in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della sentenza ONtroparte_2
impugnata, condanna a manlevare delle spese di soccombenza a CP_6 ONtroparte_2
favore dei convenuti ed già liquidate in euro ONtroparte_9 ONtroparte_8 ONtroparte_10
120,00 per esborsi ed in euro 32.080,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a.;
d) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate a favore di CP_6
in euro 804,00 per esborsi ed in euro 8.469,00 per compensi, oltre rimborso Parte_1
spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a., come per legge, e a favore di in euro ONtroparte_2
8.469,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a., come per legge;
e) nulla per le spese di lite per ONtroparte_7
Napoli, 23.7.2025
Il ONsigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi