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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 406 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A rappresentato e difeso dall'Avv.to Emanuele Randazzo, presso il Parte_1 i (PA) in Corso Umberto I n.55, è elettivamente domiciliato appellante CONTRO rappresentato e difeso dagli Avv.ti Bernocchi Marco Di Gloria, elettivamente CP_1
o in Palermo via Laurana n.59 appellato all'udienza di discussione del 20 novembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso, depositato il 12.02.2021 innanzi il Tribunale G.L. di Palermo, chiese accertarsi l'illegittimità della richiesta, formulata dall' di Parte_1 CP_1 restituzione della somma di euro 2.308,45 indebitamente percepita su pensione cat. AS n. 04039835 per il periodo dal 1° maggio 2015 al 31 dicembre 2016 per superamento dei limiti reddituali. A sostegno dell'incoata azione, eccepì l'irripetibilità dell'importo richiesto da controparte, all'uopo invocando, trattandosi di indebito previdenziale e in assenza di dolo, la disciplina di cui agli artt. 52 co. 2 della L.n.88/1989 e 13 co.1 della L.n.412/1991. Rilevò, di avere “sempre presentato regolare dichiarazione dei redditi e, in particolare, quella relativa all'anno 2018, sicché l' era perfettamente in grado di accedere ai relativi dati, senza CP_1 poter pretendere alcun altro adem o da parte dello stesso”. Instaurato il contraddittorio, l' rilevò che l'indebito era stato determinato CP_1 dalla percezione di redditi da lavoro d te prodotti da (coniuge Persona_1 del ), ossia redditi che non erano stati comunicati dal . Pt_1 Pt_1
, inoltre, che di essere venuto a conoscenza d ento dei limiti reddituali a seguito della domanda di ricostituzione formulata dall'odierno appellante nel 2019. Ritenne, conseguentemente, che controparte, da un lato, non avesse provato in alcun modo il proprio diritto a trattenere la somma oggetto di causa, dall'altro, non potesse invocare un legittimo affidamento. Il Giudice adito, istruita la causa con l'audizione del funzionario con CP_1 sentenza n. 4012/2022, emessa in data 14.02.2022, rigettò il ricorso.
Pag.1 Applicata la normativa sull'indebito previdenziale, il Tribunale ritenne legittima l'azione di recupero intrapresa dall' essendo emerso che il non aveva CP_1 Pt_1 dichiarato i redditi da lavoro dipend cepiti dalla coniuge per 5 e 2016. Aggiunse che non era stato “provato il diritto del ricorrente all'ammontare della prestazione già ricevuta” e che, in realtà, l' non era incorso in alcun errore avendo “provveduto al CP_1 Part pagamento in prima istanza sulla scorta dei redditi indicati nella domanda di liquidazione dell' . Conseguentemente, ritenne che al caso di specie andava applicato l'art. 13, ma 1, della legge n.412/1991 secondo cui “L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'Ente competente, consente la ripetibilità delle somme percepite”; Precisò, inoltre, che “l'entità dei redditi da lavoro dipendente del coniuge del ricorrente fossero tali da ben poter fare ritenere allo stesso il venir meno dei vigenti requisiti reddituali, con conseguente insussistenza anche dell'affermato affidamento”. Avverso tale decisione ha interposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 18.05.2023, chiedendone la riforma. Con il primo motivo, deduce il grave errore di percezione in cui sarebbe incorso il primo Giudice nel valutare le “dichiarazioni rese dal funzionario dell' con nota del CP_1
24.5.2022”. Rileva che il primo Giudice avrebbe travisato le dichiarazioni del suddetto funzionario il quale, per altro, aveva fatto riferimento ad un atto notificato il 24.11.2018 mentre il provvedimento impugnato era datato 9.6.2020. Con il secondo motivo, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato il dolo del percipiente. Sostiene, al riguardo di aver comunicato i dati reddituali propri e del coniuge e che, pertanto, “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A. … ed essi fossero perciò conoscibili dall' . CP_1
L' si è costituito in giudizio con memoria del 05.05. chiedendo il CP_1 rigetto del gravame. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello è infondato. L'odierna controversia riguarda l'accertamento della legittimità della richiesta di ripetizione da parte dell' della somma di euro 2.308,45, determinata dal CP_1 superamento dei limiti redd evisti dalla legge per il godimento dell'assegno sociale, ossia una prestazione pacificamente avente di natura assistenziale (e non previdenziale come erroneamente ritenuto in primo grado dal e avallato dal Giudice di prime Pt_1 cure). Com'è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha, per lungo tempo, ritenuto che all'assegno sociale andasse applicata la disciplina propria dell'indebito previdenziale di cui all'art. 13 della legge n.412/91, secondo cui “le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi previsti opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore , salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Alla luce di tale orientamento, la Suprema Corte sosteneva, infatti, che “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o
Pag.2 l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma CP_1 rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da CP_2 parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica an ella persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (Cassazione Civile, sezione VI, 31.5.2019 n.15039). A partire dalla sentenza n. 18820/2021 del 02.07.2021 la Corte di Cassazione ha modificato sostanzialmente il proprio orientamento, chiarendo che “sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: benchè infatti attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie”. Secondo i giudici di legittimità “una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale L. n. 153 del 1969, ex art. 26, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art. 14 preleggi)”. Che, peraltro, “mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione della L. n. 88 del 1989, art. 52, stante che la pensione sociale istituita dalla L. n. 153 del 1969, art. 26, costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull' CP_1 restando le altre a carico del Ministero dell'Interno, affatto differente è la situazione normativa odierna, che vede l' soggetto obbligato non soltanto delle prestazioni previdenziali, ma altresì di quelle CP_1 assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale alla L. n. 88 del 1989, art. 52, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute”. Di talché, secondo la Cassazione, anche per l'assegno sociale come generalmente stabilito per le altre prestazioni assistenziali, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)”. Tanto premesso, nel caso di specie, per come dedotto dall' (e confermato CP_1 dalla dott.ssa all'udienza del 23.9.2022 – cfr. verbale fascicolo d'ufficio di primo CP_3 grado), la ri zione dell'assegno sociale in godimento ha tratto origine dalla richiesta di ricostituzione presentata dal l'8.05.2019. Pt_1
In tale occasione, infatti, l'Istitu o modo di accertare che la coniuge del
( aveva percepito redditi da lavoro dipendente per gli anni Pt_1 Persona_1
Pag.3 2015 e 2016 “che non erano stati dichiarati in domanda”; tali redditi ammontavano ad
“€8.460,52 per l'anno 2015 e €8.707,22 per l'anno 2016” con conseguente conguaglio, a debito, pari ad euro 2.308.45 (cfr. dich. ud. 23.9.2022). CP_3 Quanto sopra esposto trova ulteriore conferma nella domanda di assegno sociale presentata telematicamente dal il 9.2.2015 (cfr. doc. fascicolo di parte , Pt_1 CP_1 in cui, nella parte relativa ai “Redditi” del coniuge ( è dato leggersi: Persona_1
“Non posseggo altri redditi, rilevanti ai fini della prestazi eventuali pensioni indicate in precedenza”. Infine, dalle dichiarazioni reddituali versate in atti dal (anno 2017 per il Pt_1 2016 e anno 2016 per il 2015 – cfr. doc. fasc. di parte), è appena il caso di osservare che esse risultano riferite solo ai redditi prodotti dal predetto, non rinvenendosi traccia alcuna dei redditi da lavoro dipendente percepiti dalla coniuge, di cui l' ha, invece, CP_1 fornito prova (cfr. doc. fasc. di parte dich. ud. 23.9 CP_1 CP_3 Dovendosi, dunque, ritenere, dalla rilevata eccedenza reddituale non conosciuta dall' la consapevolezza in capo al titolare della mancanza di una causa CP_1 giustificativa della prestazione in godimento, nella misura erogata nel periodo per cui è causa, l'appello, per le ragioni fin qui esposte, va disatteso con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
3) Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. parte appellante non è tenuta al pagamento delle spese di questo grado in favore dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.4012/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara che parte appellante non è tenuta al pagamento delle spese processuali di questo grado in favore dell' CP_1
Palermo, 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Michele De Maria
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