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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/04/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1749/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1749/2024 promossa in grado d'appello da
C.F.: . IVA: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MEREU CLAUDIO e dell'avv. AMBROSETTI STEFANO
APPELLANTE contro
(C.F./P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. PAGANI RICCARDO e dell'avv. CASTORO
ADALBERTO
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 624/2024, pubblicata il
13.05.2024; materia: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 17 “- In via pregiudiziale: ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, disporre il rinvio della presente causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per quanto riguarda
l'interpretazione degli artt. artt. 27(3) e 30(1) del Regolamento REACH nonché 4(1) del Regolamento di Esecuzione 2016/9.
- In via principale:
o Rigettare l'appello incidentale depositato da perché infondato in fatto ed in diritto. CP_1
o Accertare che a possa essere richiesto esclusivamente il pagamento di € 991 pari al costo Pt_1 degli studi effettivamente utilizzati per registrare le sostanze di suo interesse e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata n. 624/2024.
- In via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie formulate da per i medesimi motivi di cui CP_1 agli atti del giudizio di primo grado.
- In ogni caso: con vittoria di spese di lite (incluse quelle di primo grado)”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, rejectis contrariis, A. in via principale, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
1. in via incidentale, in parziale riforma della sentenza 624/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, condannare a pagare a la somma di euro 122.146,40 (IVA Parte_1 Controparte_1
Inclusa) oltre interessi di mora ovvero quella diversa somma che dovesse risultare dovuta nel corso del giudizio anche secondo equità;
2. condannare, altresì, la convenuta, nel modo appena sopra detto, al risarcimento della svalutazione monetaria sulle somme capitali e al pagamento degli interessi nella misura prevista dal combinato disposto D.L. 12/09/2014 n. 212 convertito in L. 10/11/2014 n.261, e art. 1284 c.c. comma 4, richiamante il D.Lgs. 231/2002; per entrambe le voci, con riferimento al periodo intercorrente fra la notifica della domanda e la pronuncia della sentenza. In via istruttoria, chiede l'ammissione di interrogatorio formale e prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1. ha fatturato alla convenuta il diritto di accesso dagli studi concesso da ECHA alla CP_1 convenuta come da documenti che mi vengono rammostrati rammostrato (da doc. 12 a doc. 16);
2. ai fini della fatturazione, ha utilizzato il listino Fleischer che riporta valori degli studi CP_1 del 2004 (doc. 17);
3. i documenti che mi vengono rammostrati (doc. 18, 19 e 20) rappresentano preventivi attuali richiesti per alcuni studi relativi al colorante Direct Black 80;
4. le differenze di costo degli studi rispetto alla Fleischer List sono riportate nel documento 21 che mi viene rammostrato;
5. le metodologie di valorizzazione degli studi e di riparto dei costi sono le medesime utilizzate per tutti i co-registranti per quantificazione della lettera di accesso ai dossier;
6. le formule di riparto dei costi tengono conto del numero dei soggetti che li hanno pagati tramite lettere di accesso ai dossier e del tonnellaggio di registrazione della sostanza richiesta;
7. il livello di affidabilità ai vari studi è attribuito da illustri esperti (chimici, tossicologi, eco- tossicologi) di grandi multinazionali del settore operanti per conto di “precedenti registranti” che hanno agito da nella preparazione dei dossier lead che contengono i dati da Parte_2 presentare congiuntamente per conto di tutti i co-registranti delle diverse sostanze;
8. i valori Klimish degli studi sono stati accettati da tutti i co-registranti che pertanto hanno contribuito alla condivisione dei costi su tali basi;
pagina 2 di 17
9. il modello di SIEF Agreement predisposto da CE che mi viene rammostrato (doc. 23) è stato un punto di riferimento per tutti gli operatori che hanno svolto attività nell'ambito delle registrazioni delle sostanze ai sensi del regolamento REACH. Si indicano in qualità di testi i signori indicati nella memoria ex art. 183, vi comma n. 2 di primo grado.
Ove ritenuta necessaria, non ci si oppone a una eventuale CTU volta a evidenziare le metodologia di calcolo e riparto dei costi operata da e la compatibilità con i principi del Regolamento CP_1
REACH con costi a carico della parte richiedente e tutela della confidenzialità e dei principi di anti- trust di tutte le informazioni sensibili presenti nei rapporti completi di studio.
In ogni caso, con vittoria di compensi professionali, spese - anche generali 15%- ex D.M. 55/2014, C.U., e oneri accessori di legge del doppio grado di giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 624/2024 pubblicata in data 13 maggio 2024, il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei Controparte_1
confronti di per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento di € Parte_1
122.146,40 (IVA inclusa) oltre interessi di mora, a titolo di compenso ex art. 30 Regolamento UE n.
1907/2006, ovvero in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c., condannava a Parte_1 corrispondere a la minor somma di € 76.936,00, oltre IVA ed Controparte_1
interessi di legge dalla data della domanda al saldo, nonché a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite, liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 9.142,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA (se dovuta) e CPA come per legge.
2. Il giudizio di primo grado
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
(d'ora in avanti, per brevità, ) conveniva in giudizio Controparte_1 CP_1 Parte_1
affinché, previo accertamento del diritto di parte attrice a ottenere il compenso ex art. 30 del
Regolamento UE n. 1907/2006, ovvero in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c., parte convenuta venisse condannata al pagamento, in suo favore, della somma pari a € 122.146,40 (IVA inclusa) ovvero della diversa somma risultante dovuta nel corso del giudizio, anche secondo equità, il tutto oltre interessi moratori e rivalutazione.
A sostegno delle proprie pretese parte attrice esponeva che:
- ai sensi del Regolamento UE n. 1907/2006 (regolamento REACH), svolgeva attività di CP_1
Segretariat e Consortium Manager per alcuni consorzi di soggetti interessati alla registrazione di pagina 3 di 17 sostanze chimiche presso la competente Agenzia europea (ECHA), ai fini della successiva produzione e importazione nel territorio dell'Unione europea;
- tra il 2017 e il 2018, Centro Reach s.r.l., anche in nome della società convenuta, aveva iniziato a negoziare con l'accesso ai dati di circa 200 coloranti, sulla scorta di quanto prescritto dal CP_1
Regolamento REACH, che prevede un sistema volto a evitare la duplicazione degli studi sui vertebrati tramite la loro obbligatoria condivisione da parte di chi li ha generati con i potenziali registranti, a fronte del pagamento di un determinato prezzo;
- tuttavia, poiché i potenziali registranti omettevano di fornire una serie di informazioni essenziali,
si trovava impossibilitata a fornire loro il dettaglio e la rendicontazione dei costi per CP_1
l'accesso ai dati richiesti;
- a quel punto, la convenuta, unitamente ad altre società potenziali registranti, si rivolgeva all'Agenzia ECHA, la quale, con decisione del 18.12.2018, rigettava la domanda di accesso, statuendo che le società ricorrenti non avevano intrapreso le negoziazioni in buona fede;
- tale pronuncia era stata poi impugnata dinanzi alla Commissione di ricorso, la quale, con decisione del 15.12.2020, aveva ritenuto che i potenziali registranti vantassero il diritto di accesso ai dati delle sostanze in questione;
- in sede di rinvio, ECHA, con decisione del 3.11.2021, autorizzava dunque le società ricorrenti ad accedere ai dati sui coloranti oggetto di causa, identificando negli allegati, per ciascuna delle 75 sostanze elencate, quale società dovesse essere qualificata come potenziale dichiarante ai sensi del
Regolamento REACH, fornendo direttamente a ciascuna l'elenco degli studi pertinenti per ogni sostanza, insieme alle relative sintesi;
- tale decisione sanciva altresì il diritto di ad essere debitamente compensata, in nome dei CP_1
membri del consorzio, in relazione a tutti gli studi che la convenuta aveva ricevuto e che, pertanto, con mail del 27.1.2022, la società attrice aveva inviato alla convenuta, senza tuttavia ottenerne il pagamento, la fattura di € 122.146,40, con il dettaglio delle sue pretese, nel rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento REACH e dal Regolamento di esecuzione n. 2016/9, atteso che i criteri con cui erano stati calcolati i costi di tale accesso erano equi, trasparenti e non discriminatori;
- le pretese attoree trovavano specifico fondamento nell'art. 30 del Regolamento REACH, che obbliga il soggetto a cui viene dato accesso a uno studio a remunerare il proprietario dello studio e i precedenti registranti, ma che, in subordine, poteva comunque farsi riferimento all'art. 2041 c.c., atteso che la convenuta si sarebbe arricchita, avendo ottenuto da ECHA il diritto di accesso a tutti pagina 4 di 17 gli studi pagati dai proprietari e dai precedenti registranti per la registrazione delle sostanze, con conseguente danno per questi ultimi.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato e Parte_1
chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, la rideterminazione di quanto eventualmente dovuto sulla base dei soli dati effettivamente utilizzati ai fini della registrazione delle sostanze chimiche presso l'ECHA.
Il Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto fondata nell'an la pretesa creditoria azionata in giudizio da
, essenzialmente rilevando che l'obbligazione di partecipare ai costi sostenuti dai precedenti CP_1 registranti discenderebbe in via automatica, quale obbligazione ex lege, dall'accesso ai dati, richiesto e ottenuto coattivamente da con il ricorso a ECHA. Pt_1
Con riferimento al quantum, invece, il primo Giudice ha ritenuto che l'attrice avesse determinato in maniera trasparente, equa e non discriminatoria i compensi richiesti, fatta eccezione per il profilo relativo alla valorizzazione in diminuzione compiuta nella misura del 35%, anziché del 50%. Sul punto, il Tribunale, ritenuto pacifico che non avesse fornito il rapporto completo, né concesso la CP_1
comproprietà dello studio, ma unicamente il diritto a fare riferimento agli studi, ha invero giudicato appropriata un'allocazione ridotta del 50%, in conformità a quanto suggerito da ECHA negli
Orientamenti sulla condivisione dei dati.
Conseguentemente, procedendo a una revisione dei costi indicati da parte attrice, unicamente con riferimento alla valorizzazione per ciascuno studio, da calcolare al 50% anziché al 65%, il Giudice di prime cure ha riconosciuto a il diritto a un compenso complessivo pari a € 76.936,00, oltre CP_1
IVA, condannando al pagamento del medesimo importo, oltre interessi al tasso di legge dalla Pt_1
data della domanda al saldo, non ritenendo invece dovuta alcuna rivalutazione, trattandosi di debito di valuta e non di valore.
3. Il giudizio di appello
Avverso la summenzionata sentenza ha interposto gravame la quale – domandando, Parte_1 preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, nonché, pregiudizialmente, il rinvio ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per quanto riguarda l'interpretazione degli artt. 27.3 e 30.1 Regolamento REACH e dell'art.
4.1 Regolamento di Esecuzione
2016/9 – ha affidato il proprio appello a due distinti motivi.
pagina 5 di 17 1) Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il primo Giudice confuso la decisione di ECHA con la sentenza della Commissione di ricorso, consentendo alla prima di derogare illegittimamente alla seconda, nonché alle disposizioni del Regolamento REACH
e del relativo Regolamento di esecuzione.
Invero, con la decisione datata 3.11.2021, ECHA avrebbe illegittimamente disatteso i principi enunciati nella precedente sentenza della Commissione di ricorso, la quale aveva statuito che “i registranti possono non essere certi, all'inizio delle negoziazioni, se un determinato colorante verrà
o meno registrato in quanto questa decisione dipende anche dal costo per l'accesso ai dati”, sicché, in sede di attuazione di tale sentenza, ECHA avrebbe errato nel riconoscere a il diritto al CP_1
compenso per tutti gli studi individuati negli atti della causa avanti la Commissione di Ricorso, senza discernere quelli rivelatisi poi necessari a per la registrazione delle sostanze di suo Pt_1
interesse e limitatamente ai quali la società attrice avrebbe maturato il diritto a percepire il corrispettivo.
Da ciò sarebbe derivato l'errore del primo Giudice, il quale, valorizzando la – a dire dell'appellante
– illegittima statuizione di ECHA, sarebbe erroneamente giunto ad affermare che, a partire dal momento in cui aveva deciso di proporre ricorso per ottenere l'accesso forzoso agli studi, Pt_1
fosse dato presumersi che la stessa avesse già valutato la necessarietà della registrazione dei coloranti cui gli studi richiesti si riferivano, omettendo tuttavia di considerare che la società odierna appellante si era rivolta agli organi dell'Agenzia proprio in quanto aveva rifiutato di CP_1 comunicarle il prezzo per l'accesso agli studi necessari per registrare i coloranti di suo interesse.
2) Con il secondo motivo, l'appellante denuncia l'erronea interpretazione e applicazione degli artt. artt. 27.3 e 30.1 del Regolamento REACH, nonché dell'art.
4.1 del Regolamento di esecuzione
2016/9, atteso che il primo Giudice, omettendo di considerare il sistema di eccezioni al deposito di studi per ogni fascia di tonnellaggio previsto dalla disciplina eurounitaria, avrebbe erroneamente statuito che ciascun dichiarante è tenuto a depositare tutti gli studi di cui alle prescrizioni in materia di informazioni, sostenendo i relativi costi, in palese contrasto con le disposizioni regolamentari, dalle quali sarebbe dato evincersi, all'opposto, l'obbligo per il dichiarante di pagare per i soli studi necessari alla propria registrazione.
Si è costituita, anche nel presente grado di giudizio, , domandando il rigetto del gravame CP_1
avversario e svolgendo a sua volta appello incidentale, affidato a un unico motivo, con il quale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto incongrua la valorizzazione in pagina 6 di 17 diminuzione compiuta dall'attrice nella misura del 35%, anziché del 50%, nonostante questa tenga conto, a dire dell'appellante incidentale, di tutti i fattori di correzione idonei a giustificare, in base agli
Orientamenti sulla condivisione dei dati elaborati da ECHA, un aumento o una riduzione del valore di uno studio.
Con ordinanza dell'11.07.2024, la Corte rigettava l'istanza di sospensiva in via cautelare urgente formulata da Parte_1
All'udienza del 14.11.2024, il Consigliere istruttore, ritenuta sufficientemente chiara la normativa europea applicabile al caso di specie e ritenuto pertanto non necessario l'invocato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, fissava l'udienza del 13.03.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Detta udienza si svolgeva con le modalità della trattazione scritta e la causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 19.3.2025.
4. Decisione
Le doglianze formulate con l'appello principale e con l'appello incidentale sono infondate e non meritano pertanto accoglimento per le ragioni che seguono.
4.1. È anzitutto infondato l'appello principale proposto da i cui motivi, appuntandosi Pt_1 ambedue sull'asserita erroneità dell'interpretazione riservata dal primo Giudice al Regolamento
REACH, si prestano a essere trattati congiuntamente.
Va premesso che, come del resto rilevato da entrambe le parti, seppur con soluzioni ermeneutiche di segno opposto, il quadro normativo rilevante ai fini della presente controversia riposa essenzialmente sugli artt. 27.3 (“Il dichiarante precedente e il dichiarante o i dichiaranti potenziali compiono ogni sforzo per garantire che i costi inerenti alla condivisione delle informazioni siano determinati in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio. Un aiuto in tal senso può essere fornito da orientamenti in materia di condivisione dei costi, basati su tali principi, adottati dall'Agenzia a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera
g). I dichiaranti sono tenuti unicamente a condividere i costi delle informazioni che devono presentare per soddisfare le prescrizioni in materia di registrazione”) e 30.1 (“[…] Entro un mese dalla richiesta, il proprietario dello studio fornisce la prova delle spese che ha sostenuto al partecipante o ai partecipanti che ne fanno domanda. Il partecipante o i partecipanti e il proprietario compiono ogni sforzo per garantire che i costi inerenti alla condivisione delle informazioni siano determinati in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio. Un aiuto in tal senso può essere fornito da orientamenti in materia di condivisione dei costi, basati su tali principi, adottati dall'Agenzia a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera g). In caso di mancato
pagina 7 di 17 accordo, i costi sono suddivisi in parti uguali. Il proprietario autorizza il rinvio al rapporto completo di studio ai fini della registrazione, entro due settimane dalla ricezione del pagamento. I dichiaranti sono tenuti unicamente a condividere i costi delle informazioni che devono presentare per soddisfare le prescrizioni in materia di registrazione”) del Regolamento REACH, il cui tenore è ripreso pedissequamente dall'art.
4.1 del Regolamento di esecuzione 2016/9 (“Ai sensi degli articoli 27, paragrafo 3, e 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, ogni dichiarante di una sostanza deve condividere unicamente i costi delle informazioni che è tenuto a trasmettere all'Agenzia per soddisfare le prescrizioni in materia di registrazione, a norma di tale regolamento. Lo stesso vale anche per i costi amministrativi”).
Ciò detto, mentre ritiene che il potenziale registrante che abbia chiesto ed ottenuto le CP_1
informazioni richieste debba provvedere al rimborso dei costi di tutte le informazioni cui ha avuto accesso, sostiene – valorizzando l'espressione, contenuta nei predetti artt. 27.1. e 30.1., Pt_1 secondo cui “I dichiaranti sono tenuti unicamente a condividere i costi delle informazioni che devono presentare per soddisfare le prescrizioni in materia di registrazione” - che il potenziale registrante sia tenuto a rimborsare, tra tutti i costi delle informazioni cui ha avuto accesso a seguito della decisione dell'ECHA, solamente i costi delle informazioni di cui infine abbia deciso di servirsi per la registrazione delle sostanze.
con l'appello proposto, contesta la fondatezza della soluzione ermeneutica adottata sul punto Pt_1 dal giudice di primo grado, ovvero che l'espressione in parola farebbe “chiaramente riferimento alle informazioni che il richiedente è tenuto a presentare in funzione delle fasce di tonnellaggio e non già alle informazioni che il richiedente decida o meno di utilizzare, come si desume chiaramente anche dalla lettura complessiva del sistema delineato dal Regolamento.” (così la sentenza impugnata, a pag.
6).
Ora, la Corte osserva anzi tutto che la normativa in esame, così come emerge chiaramente dalla decisione del 15.12.2020 della Commissione di ricorso (doc. 5 e dalla successiva decisione Pt_1
di ECHA del 3.11.2021 (doc. 6 , oltre che dal tenore complessivo delle norme del Pt_1
Regolamento REACH, non può che essere interpretata nel senso espresso dal giudice di primo grado.
Se è vero, infatti, che – come afferma la Commissione di ricorso- all'inizio delle trattative tra il rappresentante dei precedenti registranti (in questo caso ) e il rappresentante dei potenziali CP_1
registranti (in questo caso Centro Reach s.r.l.), il primo non poteva legittimamente e in buona fede condizionare l'indicazione dei dati degli studi e dei loro costi, richiesta dal secondo, alla comunicazione precisa, da parte dei registranti potenziali, di quale o quali sostanze ciascun dichiarante potenziale intendeva registrare (cfr. paragrafi 45 e 46 della decisione della Commissione di ricorso: pagina 8 di 17 doc. 5 cit.), è però altrettanto vero che sapere quale tra gli interessati intendeva registrare quale delle sostanze costituiva uno degli elementi essenziali di un accordo sulla condivisione dei dati e dei costi, tanto che la conclusione di un tale accordo sarebbe stata impossibile senza la divulgazione di queste informazioni (“Knowing which of the Appellants intended to register which of the Substances – for example by means of the information requested by the Intervener (see the previous paragraph) – is part of the essential elements of a data and cost-sharing agreement. Therefore, the conclusion of such an agreement is impossible without this information being disclosed”: così il paragr. 40 della decisione della Commissione di ricorso), e tanto che, in mancanza di tale accordo, per l'Agenzia ECHA (ovvero per la Commissione di ricorso, qualora avesse avuto a disposizione gli elementi necessari) non sarebbe stato possibile autorizzare coloro i quali ne avevano fatto richiesta a far riferimento agli studi sui vertebrati contenuti nei fascicoli dei precedenti dichiaranti, senza poter verificare che ciascun appellante fosse, al momento della presentazione delle domande di autorizzazione, un dichiarante potenziale per le sostanze interessate ai sensi degli articoli 28 e 29 del Regolamento REACH
(“Furthermore, before granting each Appellant permission to refer in accordance with Article 30(3) of the REACH Regulation, it is necessary to verify that each Appellant was, at the time of filing of the applications for permission to refer, a potential registrant for the relevant substances within the meaning of Articles 28 and 29 of the REACH Regulation. This information is also not available to the
Board of Appeal. The present case must therefore be remitted to the competent body of the Agency for further action”: così i paragrafi 57 e 58 della decisione della Commissione di ricorso, doc. 5 cit.).
Infatti, una volta rimessa, da parte della Commissione di ricorso, la questione all'Agenzia ECHA perché la stessa provvedesse – previa individuazione dei singoli dichiaranti potenziali di ciascuna sostanza- a concedere l'autorizzazione a far riferimento agli studi contenuti nei dossier dei precedenti registranti, ECHA ha provveduto, utilizzando le fonti di informazione emerse durante le negoziazioni e durante il procedimento di “appello”, a i) identificare i potenziali dichiaranti aventi diritto a beneficiare di un'autorizzazione al riferimento e a ii) verificare lo status di potenziale dichiarante di tali soggetti al momento della presentazione della domanda di autorizzazione al riferimento.
Invero, come ribadito dalla stessa ECHA nella decisione del 3.11.2021 (doc. 6 cit.), l'articolo 27, paragrafo 6, del Regolamento REACH riconosce ai precedenti dichiaranti un diritto di rivalsa su ciascun beneficiario dell'autorizzazione al riferimento, per una quota proporzionale dei costi da essi sostenuti. Tuttavia, il calcolo di tale quota proporzionale non è possibile se non si conosce il numero dei beneficiari e le informazioni precise cui ciascuno intende fare riferimento nel proprio fascicolo.
pagina 9 di 17 Queste informazioni dipendono dalla fascia di tonnellaggio per la quale si intende presentare un fascicolo e la decisione sulla condivisione dei dati deve fornire tali informazioni ai precedenti dichiaranti (“Article 27(6) of the REACH Regulation grants the previous registrants a claim on any beneficiary of the permission to refer for a proportionate share of the cost incurred by them. However, the calculation of a proportionate share is not possible if it cannot take account of the number of beneficiaries and the precise information they will respectively refer to in their respective dossier. This information depends on the tonnage band for which they intend to submit a dossier. The data sharing decision must provide this information to the previous registrants”: doc. 6 cit., pag. 3).
Ora, coloro (tra i quali anche avevano richiesto all'Agenzia ECHA l'autorizzazione a far Pt_1
riferimento ai dati contenuti nei dossier dei precedenti registranti (dei quali era CP_1
rappresentante) non avevano inizialmente specificato i beneficiari effettivi delle singole informazioni richieste. Essi però avevano fornito tali indicazioni in seguito, durante il procedimento di “appello” su esplicita richiesta della Commissione di ricorso, producendo un elenco con l'indicazione specifica di
“quale appellante intende registrare quali sostanze” (così la decisione ECHA del 3.11.2021, pag. 4).
ECHA si è dunque basata su tale elenco, individuando, nell'allegato I alla decisione, 75 sostanze per le quali i relativi potenziali dichiaranti avevano dichiarato l'intenzione di procedere alla registrazione e, per ciascuna sostanza, la fascia di tonnellaggio per la quale ogni rispettivo potenziale dichiarante aveva dichiarato l'intenzione di registrare;
ciò in quanto “the previous registrant [must] have legal certainty not only with regard to the beneficiaries of the permissions to refer, but also to the scope of the data covered by the permissionsto refer” (ovvero: i precedenti dichiaranti devono avere certezza non solo riguardo ai beneficiari delle autorizzazioni al riferimento, ma anche riguardo all'ambito dei dati coperti da tali autorizzazioni), posto che la decisione sulla condivisione dei dati deve garantire ai precedenti dichiaranti la certezza giuridica necessaria per esercitare il proprio diritto a una quota proporzionale dei costi e il diritto di agire in giudizio davanti a un tribunale nazionale (“the data sharing decision must provide the previous registrants with the legal certainty enabling them to exercise their rights of a claim of a proportionate share and their right of action before a national court”: decisione ECHA
3.11.2021, pag. 4).
Dal quadro sopra delineato, mediante il richiamo testuale delle decisioni rese inter partes dalle due
Autorità (ECHA e Commissione di ricorso) cui il Regolamento REACH ha affidato la propria esecuzione nei casi di conflitto tra precedenti registranti e registranti potenziali, si evince dunque che:
pagina 10 di 17 ✓ nell'ambito di trattative condotte secondo buona fede, il rappresentante dei precedenti registranti ( ) avrebbe dovuto - a seguito dell'esplicita richiesta del rappresentante CP_1
delle imprese (tra le quali anche interessate a registrare le sostanze per le quali si Pt_1
rendevano necessarie informazioni relative a studi (già eseguiti e pagati dai precedenti registranti) su vertebrati– stilare una specifica dei dati e dei costi relativi a detti studi, in modo tale che ciascuna impresa interessata potesse valutare, sebbene sommariamente (posto che senza il numero preciso dei dichiaranti potenziali la valutazione non può che essere sommaria),
i costi che avrebbe potuto comportare la decisione di importare/produrre un certo quantitativo di sostanze soggette ad obbligo di registrazione;
✓ una volta formulata, da parte delle imprese interessate, l'espressa richiesta all'Agenzia ECHA, ai sensi dell'art. 27, sesto comma, ovvero dell'art. 30, terzo comma Reg. REACH, di essere autorizzate (in mancanza del raggiungimento di un accordo con i precedenti registranti) a far riferimento allo studio o agli studi necessari, e comunque, come nel caso di specie, una volta specificata nell'ambito del procedimento d'appello dinanzi alla Commissione di ricorso l'intenzione di ciascuna impresa di registrare determinate sostanze per determinati tonnellaggi,
è sorto automaticamente ex lege (cfr. art. 27, comma 6 e art. 30, comma 3, cit. ) il diritto dei precedenti registranti che sostennero i costi degli studi ad ottenere dai potenziali registranti una parte di detti costi;
parte che deve essere calcolata in modo proporzionale con l'ausilio degli orientamenti adottati dall'Agenzia e che può essere pretesa in parti uguali nel caso in cui i precedenti dichiaranti mettano a disposizione “il rapporto completo di studio”. Tale diritto, come detto, sorge automaticamente per effetto della richiesta, formulata dal potenziale o dai potenziali dichiaranti, di poter fare riferimento agli studi necessari, tanto che l'art. 27, comma
6, espressamente condiziona l'autorizzazione dell'Agenzia, in favore del dichiarante potenziale, “a far riferimento alle informazioni da lui richieste”, alla “prova di aver pagato al precedente o ai precedenti dichiaranti, per tale informazione, una parte dei costi sostenuti”; detto diritto – come pure precisa il comma 6 dell'art. 27 nonché il comma 3 dell'art. 30 - può essere fatto valere “dinanzi ai giudici nazionali”.
Nell'ambito del quadro sopra delineato, appare evidente che la locuzione “I dichiaranti sono tenuti unicamente a condividere i costi delle informazioni che devono presentare per soddisfare le prescrizione in materia di registrazione” contenuta nel comma 3 dell'art. 27 e nel comma 1 dell'art. 30 del Reg. REACH, presuppone che sia già stato chiarito tra le parti (i precedenti registranti e i registranti pagina 11 di 17 potenziali) quali sostanze e per quale fascia di tonnellaggio il dichiarante potenziale intende registrare,
e si limita a chiarire che i costi delle informazioni che il dichiarante potenziale deve condividere con il precedente registrante sono solo quelli specificamente prescritti per la fascia di tonnellaggio di riferimento, tenuto conto altresì delle eccezioni di cui agli Allegati VII-IX e XI del Regolamento
REACH.
Del resto, l'accoglimento della tesi qui sostenuta da - secondo cui il potenziale registrante, Pt_1
anche una volta ottenuta l'autorizzazione ad avvalersi dei sommari degli studi, potrebbe decidere di non utilizzarli non registrando le sostanze, e pretendere di non pagare la propria quota dei costi degli studi cui ha avuto accesso- determinerebbe la frustrazione del diritto – chiaramente sancito dal
Regolamento REACH- del dichiarante precedente di vedersi adeguatamente “compensato” il fatto di mettere a disposizione del richiedente gli studi dallo stesso a suo tempo pagati, diritto che, come si è visto, sorge per effetto della semplice richiesta rivolta all'ECHA dal potenziale dichiarante e della corrispondente autorizzazione ad avvalersi di tali studi, e non può certo essere condizionato dalla decisione discrezionale del potenziale registrante di provvedere o non provvedere (o provvedere magari soltanto in futuro) a registrare concretamente la sostanza o le sostanze cui gli studi si riferiscono.
4.2. Peraltro, quand'anche si potesse in ipotesi ritenere che il potenziale registrante ha diritto ad una riduzione del compenso da pagare al precedente dichiarante per effetto della decisione di non registrare alcune delle sostanze alle cui informazioni aveva chiesto di poter avere accesso, anche in tal caso la pretesa di non avrebbe potuto e non può essere accolta. Pt_1
Premesso, infatti che, come si è visto, il Regolamento REACH (cfr. artt. 27, co. 6 e 30 co. 3 cit.) àncora il diritto del precedente dichiarante di ottenere dal dichiarante potenziale la compartecipazione dei costi a suo tempo sostenuti per le informazioni necessarie alla registrazione, alla mera richiesta del dichiarante potenziale di far riferimento a dette informazioni (tanto che l'Agenzia “autorizza il dichiarante potenziale a far riferimento alle informazioni da lui richieste nel fascicolo di registrazione, purché il dichiarante potenziale fornisca, su richiesta dell'Agenzia, la prova di aver pagato al precedente o ai precedenti dichiaranti, per tale informazioni, una parte dei costi sostenuti”), il diritto al compenso sorge, in capo al precedente dichiarante, in relazione a tutte le sostanze e per tutte le fasce di tonnellaggio per cui sono state richieste la informazioni necessarie, con la conseguenza che sarebbe (in tesi) onere del dichiarante potenziale, che decida in seguito di non procedere alla registrazione di parte delle sostanze e/o dei tonnellaggi, dedurre e dimostrare di aver registrato soltanto le restanti sostanze/tonnellaggi, chiedendo che la somma calcolata sulla scorta della sua precedente richiesta pagina 12 di 17 venga conseguentemente ridotta, detraendo le somme corrispondenti alle sostanze/tonnellaggi non registrati.
Orbene, non ha mai tempestivamente dedotto – né tanto meno dimostrato – quali sostanze, tra Pt_1
quelle presenti nella sua richiesta di autorizzazione, siano state effettivamente registrate.
In altri termini, anche a voler ritenere, come fa parte appellante, che il potenziale dichiarante sia tenuto a rimborsare al precedente dichiarante, tra tutti i costi delle informazioni cui ha pacificamente avuto accesso, solo i costi delle specifiche informazioni di cui ha poi deciso di avvalersi per la registrazione delle sostanze presso ECHA, risulta dirimente, nel caso in esame, il fatto che il potenziale dichiarante non ha mai tempestivamente neppure allegato (tanto meno ha mai provato) quali sostanze Pt_1
abbia infine deciso di registrare e di quali informazioni si sia effettivamente avvalsa al fine della registrazione.
Contrariamente a quanto affermato dall'odierna appellante, infatti, l'onere di allegare e poi provare quali sostanze avesse registrato e quali informazioni avesse utilizzato gravava evidentemente su e non su , che ha pacificamente consentito a – dietro sua espressa richiesta Pt_1 CP_1 Pt_1
come specificata nel prospetto prodotto in sede di giudizio d'appello - l'accesso a tutte le informazioni di cui alla specifica allegata alla fattura azionata, e nella cui sfera di conoscenza e controllo non rientrava certo la decisione finale del soggetto -al quale, lo si ripete, aveva incontestatamente fornito le informazioni richieste- dei limiti entro quali avvalersi di dette informazioni.
Invero, sin dal proprio atto di citazione nel giudizio di prime cure, ha adempiuto al proprio CP_1
onere probatorio, quantificando la propria pretesa creditoria attraverso la fattura rimasta insoluta e il dettaglio di tutti gli studi (cfr. docc. 9 e 10 fascicolo I grado ) a cui in conseguenza CP_1 Pt_1
della decisione di ECHA del 3.11.2021 (cfr. doc. 7 fascicolo I grado ), ha incontestatamente CP_1
avuto accesso, chiedendo che la convenuta venisse pertanto condannata a rifondere i costi relativi a ciascuno di essi, quantificati, secondo le modalità prescritte dal Regolamento REACH, in complessivi €
122.146,40.
Diversamente, nel costituirsi in giudizio contestava la pretesa avversaria, sostenendo di essere Pt_1
tenuta a condividere, tra tutti quelli ex adverso indicati, unicamente i costi degli studi utilizzati per la registrazione delle sostanze presso ECHA, senza tuttavia premurarsi nemmeno di allegare quali sarebbero questi studi, né tantomeno di quantificare i relativi costi, provando invero ad assolvere a l'onere di allegazione (ma non quello di prova) solo con la memoria conclusionale di replica depositata in primo grado e, dunque, tardivamente.
pagina 13 di 17 Più precisamente, nei propri atti difensivi non ha mai contestato nell'an la pretesa di Pt_1
, né ha mai contestato di aver effettivamente avuto accesso, a seguito della decisione di ECHA CP_1
appositamente interpellata in assenza di accordo tra le parti, a tutte le informazioni di cui al prospetto allegato alla fattura azionata (doc. 10 ), limitandosi a sostenere di essere tenuta CP_1
“esclusivamente al pagamento di € 991 pari al costo degli studi effettivamente utilizzati per registrare le sostanze di suo interesse” (cfr. conclusioni in appello di e, dunque, di essere debitrice di Pt_1
per una somma sensibilmente inferiore a quella richiesta da quest'ultima, avendo utilizzato CP_1
solo una minima parte di dette informazioni.
Tuttavia, l'odierna appellante principale ha fornito elementi allegativi utili a identificare le sostanze che avrebbe registrato, e le informazioni che avrebbe utilizzato, per la prima volta solo in sede di memoria conclusionale di replica in primo grado, producendo a sostegno unicamente un file Excel unilateralmente predisposto, salvo poi produrre ulteriore documentazione a supporto solo con l'atto di citazione in appello (doc. C: attestazioni ECHA relative alla registrazione delle sostanze nn. 222-111-5,
235-628-6, 278-145-6 e 232-380-0) e con la comparsa conclusionale depositata nella presente sede di gravame (doc. F: foglio excel unilateralmente predisposto, in cui sono elencate le sostanze che sarebbero state registrate e le informazioni utilizzate con i relativi costi;
doc. G: foglio redatto da
OL con l'indicazione delle sostanze importate negli anni 2015-2021, delle relative fasce di tonnellaggio e della relativa eventuale registrazione;
docc. H, I, Je K: indicazione degli studi utilizzati per alcune sostanze registrate).
Tutto ciò premesso, la condotta processuale dell'odierna appellante principale – la quale, tanto in primo grado quanto nel giudizio di appello, ha tentato di assolvere al proprio onere di allegazione e di prova solo a mezzo dei propri atti conclusivi e, dunque, tardivamente – merita pertanto di essere censurata, poiché posta in essere in spregio alle preclusioni di rito, preposte, come noto, a garanzia del principio del contraddittorio, con conseguente e inevitabile inammissibilità della relativa produzione documentale.
È peraltro appena il caso di precisare che, nella vicenda de qua, la tardività nell'assolvimento dell'onere allegatorio e probatorio di non può essere giustificata dalla successiva Pt_1
sopravvenienza della documentazione versata in atti, atteso che le ricevute di registrazione dalla stessa tardivamente prodotte dimostrano che aveva provveduto a registrare le sostanze di proprio Pt_1
interesse in epoca addirittura antecedente (luglio-settembre 2022) alla propria costituzione nel giudizio di primo grado, sicché già in sede di comparsa di costituzione avanti al Tribunale (datata 15 novembre pagina 14 di 17 2022) essa avrebbe potuto allegare e provare quei fatti modificativi, ex art. 2697 c.c., del diritto azionato da con la propria domanda giudiziale (cfr. doc. 9 fascicolo I grado e doc. CP_1 Pt_1
C fascicolo appello . Pt_1
In ogni caso, ferma la tardività e dunque l'inammissibilità della medesima, la documentazione prodotta dall'odierna appellante principale appare insufficiente a dimostrare la pretesa riduzione della sua partecipazione ai costi sostenuti da : la ricevuta di avvenuta registrazione di alcune sostanze CP_1
(cfr. doc. 9 fascicolo I grado e docc. C, H, I, J, K, fascicolo appello non esclude Pt_1 Pt_1
invero che ne abbia registrate di ulteriori, così avvalendosi di altri tra gli studi messi a Pt_1
disposizione dal consorzio rappresentato da . In questo senso, parte appellante principale CP_1
avrebbe potuto formulare un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolta a ECHA per ottenere un'attestazione relativa a tutte le sostanze che risultano essere state registrate da Pt_1
In definitiva, quand'anche fosse possibile accedere alla tesi sostenuta da (ovvero che il Pt_1
dichiarante potenziale abbia il diritto di corrispondere al dichiarante precedente soltanto i costi – pro quota- delle informazioni relative alle sostanze e alle fasce di tonnellaggio che decide in definitiva di registrare) – tesi, come detto, non compatibile con il sistema del Regolamento REACH sopra delineato- in ogni caso la tardività delle allegazioni e la tardività e l'insufficienza della produzione documentale offerta da a sostegno di detta tesi ne avrebbero impedito e ne impediscono l'accoglimento. Pt_1
4.3. Parimenti infondato è l'appello incidentale spiegato da . CP_1
Invero, con riferimento alla congruità della valorizzazione degli studi, la Corte ritiene di poter aderire alla valutazione operata dal primo Giudice, il quale correttamente ha ritenuto appropriata un'allocazione ridotta del 50% e non già, come vorrebbe parte appellante incidentale, del 35%.
È infatti pacifico che non abbia fornito a il rapporto completo, né concesso la CP_1 Pt_1
comproprietà degli studi, ma unicamente il diritto a fare riferimento a essi, ipotesi che gli CP_2
sulla condivisione dei dati elaborati da ECHA riconducono al novero dei fattori che riducono il valore dello studio e per la quale suggeriscono una riduzione del 50% (cfr. doc. 11 fascicolo I grado , CP_1
p. 140 e p. 164).
È certamente vero, che i medesimi contemplano, tra i fattori suscettibili di aumentare il CP_2 valore dello studio, anche l'inflazione; tuttavia, non si è premurata di fornire alcun elemento CP_1 idoneo a comprendere come, nel caso concreto, l'inflazione avrebbe determinato un aumento dei costi sostenuti, né in quale specifica misura.
pagina 15 di 17 Le argomentazioni relative all'inidonea considerazione, da parte del primo Giudice, dell'incidenza della rivalutazione si attestano invero su un piano meramente astratto, completamente disancorato dalla fattispecie de qua e privo, peraltro, di qualsivoglia indicazione circa l'indice di rivalutazione applicato da nel proprio, per sua stessa ammissione del tutto ipotetico, calcolo. CP_1
Del pari, come del resto già rilevato dal primo Giudice, nulla è nemmeno dedotto o allegato da con riferimento a eventuali attività supplementari dalla stessa condotte e idonee a giustificare CP_1
una riduzione dei costi nella diversa e inferiore misura del 35%.
Alla luce delle considerazioni suesposte, anche l'appello incidentale proposto da . CP_1
5. Conclusioni
In definitiva, entrambi gli appelli – principale ed incidentale- devono essere respinti, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado d'appello, stante la prevalente soccombenza di dovranno essere Pt_1 sostenute da quest'ultima nella misura di due terzi, dovendosi compensare tra le parti la restante quota di un terzo.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le parti, a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Busto Arsizio n. 624/2024, pubblicata in data 13.05.2024, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così dispone:
1. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto:
2. conferma integralmente la sentenza impugnata;
3. condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado Parte_1 Controparte_1
nella misura di 2/3, che liquida in € 6.660,00 per compensi professionali oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso forfettario spese generali al 15%; compensato il residuo;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228. pagina 16 di 17 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 19.03.2025
Il Cons. rel. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1749/2024 promossa in grado d'appello da
C.F.: . IVA: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MEREU CLAUDIO e dell'avv. AMBROSETTI STEFANO
APPELLANTE contro
(C.F./P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. PAGANI RICCARDO e dell'avv. CASTORO
ADALBERTO
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 624/2024, pubblicata il
13.05.2024; materia: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 17 “- In via pregiudiziale: ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, disporre il rinvio della presente causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per quanto riguarda
l'interpretazione degli artt. artt. 27(3) e 30(1) del Regolamento REACH nonché 4(1) del Regolamento di Esecuzione 2016/9.
- In via principale:
o Rigettare l'appello incidentale depositato da perché infondato in fatto ed in diritto. CP_1
o Accertare che a possa essere richiesto esclusivamente il pagamento di € 991 pari al costo Pt_1 degli studi effettivamente utilizzati per registrare le sostanze di suo interesse e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata n. 624/2024.
- In via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie formulate da per i medesimi motivi di cui CP_1 agli atti del giudizio di primo grado.
- In ogni caso: con vittoria di spese di lite (incluse quelle di primo grado)”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, rejectis contrariis, A. in via principale, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
1. in via incidentale, in parziale riforma della sentenza 624/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, condannare a pagare a la somma di euro 122.146,40 (IVA Parte_1 Controparte_1
Inclusa) oltre interessi di mora ovvero quella diversa somma che dovesse risultare dovuta nel corso del giudizio anche secondo equità;
2. condannare, altresì, la convenuta, nel modo appena sopra detto, al risarcimento della svalutazione monetaria sulle somme capitali e al pagamento degli interessi nella misura prevista dal combinato disposto D.L. 12/09/2014 n. 212 convertito in L. 10/11/2014 n.261, e art. 1284 c.c. comma 4, richiamante il D.Lgs. 231/2002; per entrambe le voci, con riferimento al periodo intercorrente fra la notifica della domanda e la pronuncia della sentenza. In via istruttoria, chiede l'ammissione di interrogatorio formale e prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1. ha fatturato alla convenuta il diritto di accesso dagli studi concesso da ECHA alla CP_1 convenuta come da documenti che mi vengono rammostrati rammostrato (da doc. 12 a doc. 16);
2. ai fini della fatturazione, ha utilizzato il listino Fleischer che riporta valori degli studi CP_1 del 2004 (doc. 17);
3. i documenti che mi vengono rammostrati (doc. 18, 19 e 20) rappresentano preventivi attuali richiesti per alcuni studi relativi al colorante Direct Black 80;
4. le differenze di costo degli studi rispetto alla Fleischer List sono riportate nel documento 21 che mi viene rammostrato;
5. le metodologie di valorizzazione degli studi e di riparto dei costi sono le medesime utilizzate per tutti i co-registranti per quantificazione della lettera di accesso ai dossier;
6. le formule di riparto dei costi tengono conto del numero dei soggetti che li hanno pagati tramite lettere di accesso ai dossier e del tonnellaggio di registrazione della sostanza richiesta;
7. il livello di affidabilità ai vari studi è attribuito da illustri esperti (chimici, tossicologi, eco- tossicologi) di grandi multinazionali del settore operanti per conto di “precedenti registranti” che hanno agito da nella preparazione dei dossier lead che contengono i dati da Parte_2 presentare congiuntamente per conto di tutti i co-registranti delle diverse sostanze;
8. i valori Klimish degli studi sono stati accettati da tutti i co-registranti che pertanto hanno contribuito alla condivisione dei costi su tali basi;
pagina 2 di 17
9. il modello di SIEF Agreement predisposto da CE che mi viene rammostrato (doc. 23) è stato un punto di riferimento per tutti gli operatori che hanno svolto attività nell'ambito delle registrazioni delle sostanze ai sensi del regolamento REACH. Si indicano in qualità di testi i signori indicati nella memoria ex art. 183, vi comma n. 2 di primo grado.
Ove ritenuta necessaria, non ci si oppone a una eventuale CTU volta a evidenziare le metodologia di calcolo e riparto dei costi operata da e la compatibilità con i principi del Regolamento CP_1
REACH con costi a carico della parte richiedente e tutela della confidenzialità e dei principi di anti- trust di tutte le informazioni sensibili presenti nei rapporti completi di studio.
In ogni caso, con vittoria di compensi professionali, spese - anche generali 15%- ex D.M. 55/2014, C.U., e oneri accessori di legge del doppio grado di giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 624/2024 pubblicata in data 13 maggio 2024, il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei Controparte_1
confronti di per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento di € Parte_1
122.146,40 (IVA inclusa) oltre interessi di mora, a titolo di compenso ex art. 30 Regolamento UE n.
1907/2006, ovvero in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c., condannava a Parte_1 corrispondere a la minor somma di € 76.936,00, oltre IVA ed Controparte_1
interessi di legge dalla data della domanda al saldo, nonché a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite, liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 9.142,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA (se dovuta) e CPA come per legge.
2. Il giudizio di primo grado
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
(d'ora in avanti, per brevità, ) conveniva in giudizio Controparte_1 CP_1 Parte_1
affinché, previo accertamento del diritto di parte attrice a ottenere il compenso ex art. 30 del
Regolamento UE n. 1907/2006, ovvero in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c., parte convenuta venisse condannata al pagamento, in suo favore, della somma pari a € 122.146,40 (IVA inclusa) ovvero della diversa somma risultante dovuta nel corso del giudizio, anche secondo equità, il tutto oltre interessi moratori e rivalutazione.
A sostegno delle proprie pretese parte attrice esponeva che:
- ai sensi del Regolamento UE n. 1907/2006 (regolamento REACH), svolgeva attività di CP_1
Segretariat e Consortium Manager per alcuni consorzi di soggetti interessati alla registrazione di pagina 3 di 17 sostanze chimiche presso la competente Agenzia europea (ECHA), ai fini della successiva produzione e importazione nel territorio dell'Unione europea;
- tra il 2017 e il 2018, Centro Reach s.r.l., anche in nome della società convenuta, aveva iniziato a negoziare con l'accesso ai dati di circa 200 coloranti, sulla scorta di quanto prescritto dal CP_1
Regolamento REACH, che prevede un sistema volto a evitare la duplicazione degli studi sui vertebrati tramite la loro obbligatoria condivisione da parte di chi li ha generati con i potenziali registranti, a fronte del pagamento di un determinato prezzo;
- tuttavia, poiché i potenziali registranti omettevano di fornire una serie di informazioni essenziali,
si trovava impossibilitata a fornire loro il dettaglio e la rendicontazione dei costi per CP_1
l'accesso ai dati richiesti;
- a quel punto, la convenuta, unitamente ad altre società potenziali registranti, si rivolgeva all'Agenzia ECHA, la quale, con decisione del 18.12.2018, rigettava la domanda di accesso, statuendo che le società ricorrenti non avevano intrapreso le negoziazioni in buona fede;
- tale pronuncia era stata poi impugnata dinanzi alla Commissione di ricorso, la quale, con decisione del 15.12.2020, aveva ritenuto che i potenziali registranti vantassero il diritto di accesso ai dati delle sostanze in questione;
- in sede di rinvio, ECHA, con decisione del 3.11.2021, autorizzava dunque le società ricorrenti ad accedere ai dati sui coloranti oggetto di causa, identificando negli allegati, per ciascuna delle 75 sostanze elencate, quale società dovesse essere qualificata come potenziale dichiarante ai sensi del
Regolamento REACH, fornendo direttamente a ciascuna l'elenco degli studi pertinenti per ogni sostanza, insieme alle relative sintesi;
- tale decisione sanciva altresì il diritto di ad essere debitamente compensata, in nome dei CP_1
membri del consorzio, in relazione a tutti gli studi che la convenuta aveva ricevuto e che, pertanto, con mail del 27.1.2022, la società attrice aveva inviato alla convenuta, senza tuttavia ottenerne il pagamento, la fattura di € 122.146,40, con il dettaglio delle sue pretese, nel rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento REACH e dal Regolamento di esecuzione n. 2016/9, atteso che i criteri con cui erano stati calcolati i costi di tale accesso erano equi, trasparenti e non discriminatori;
- le pretese attoree trovavano specifico fondamento nell'art. 30 del Regolamento REACH, che obbliga il soggetto a cui viene dato accesso a uno studio a remunerare il proprietario dello studio e i precedenti registranti, ma che, in subordine, poteva comunque farsi riferimento all'art. 2041 c.c., atteso che la convenuta si sarebbe arricchita, avendo ottenuto da ECHA il diritto di accesso a tutti pagina 4 di 17 gli studi pagati dai proprietari e dai precedenti registranti per la registrazione delle sostanze, con conseguente danno per questi ultimi.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato e Parte_1
chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, la rideterminazione di quanto eventualmente dovuto sulla base dei soli dati effettivamente utilizzati ai fini della registrazione delle sostanze chimiche presso l'ECHA.
Il Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto fondata nell'an la pretesa creditoria azionata in giudizio da
, essenzialmente rilevando che l'obbligazione di partecipare ai costi sostenuti dai precedenti CP_1 registranti discenderebbe in via automatica, quale obbligazione ex lege, dall'accesso ai dati, richiesto e ottenuto coattivamente da con il ricorso a ECHA. Pt_1
Con riferimento al quantum, invece, il primo Giudice ha ritenuto che l'attrice avesse determinato in maniera trasparente, equa e non discriminatoria i compensi richiesti, fatta eccezione per il profilo relativo alla valorizzazione in diminuzione compiuta nella misura del 35%, anziché del 50%. Sul punto, il Tribunale, ritenuto pacifico che non avesse fornito il rapporto completo, né concesso la CP_1
comproprietà dello studio, ma unicamente il diritto a fare riferimento agli studi, ha invero giudicato appropriata un'allocazione ridotta del 50%, in conformità a quanto suggerito da ECHA negli
Orientamenti sulla condivisione dei dati.
Conseguentemente, procedendo a una revisione dei costi indicati da parte attrice, unicamente con riferimento alla valorizzazione per ciascuno studio, da calcolare al 50% anziché al 65%, il Giudice di prime cure ha riconosciuto a il diritto a un compenso complessivo pari a € 76.936,00, oltre CP_1
IVA, condannando al pagamento del medesimo importo, oltre interessi al tasso di legge dalla Pt_1
data della domanda al saldo, non ritenendo invece dovuta alcuna rivalutazione, trattandosi di debito di valuta e non di valore.
3. Il giudizio di appello
Avverso la summenzionata sentenza ha interposto gravame la quale – domandando, Parte_1 preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, nonché, pregiudizialmente, il rinvio ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per quanto riguarda l'interpretazione degli artt. 27.3 e 30.1 Regolamento REACH e dell'art.
4.1 Regolamento di Esecuzione
2016/9 – ha affidato il proprio appello a due distinti motivi.
pagina 5 di 17 1) Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il primo Giudice confuso la decisione di ECHA con la sentenza della Commissione di ricorso, consentendo alla prima di derogare illegittimamente alla seconda, nonché alle disposizioni del Regolamento REACH
e del relativo Regolamento di esecuzione.
Invero, con la decisione datata 3.11.2021, ECHA avrebbe illegittimamente disatteso i principi enunciati nella precedente sentenza della Commissione di ricorso, la quale aveva statuito che “i registranti possono non essere certi, all'inizio delle negoziazioni, se un determinato colorante verrà
o meno registrato in quanto questa decisione dipende anche dal costo per l'accesso ai dati”, sicché, in sede di attuazione di tale sentenza, ECHA avrebbe errato nel riconoscere a il diritto al CP_1
compenso per tutti gli studi individuati negli atti della causa avanti la Commissione di Ricorso, senza discernere quelli rivelatisi poi necessari a per la registrazione delle sostanze di suo Pt_1
interesse e limitatamente ai quali la società attrice avrebbe maturato il diritto a percepire il corrispettivo.
Da ciò sarebbe derivato l'errore del primo Giudice, il quale, valorizzando la – a dire dell'appellante
– illegittima statuizione di ECHA, sarebbe erroneamente giunto ad affermare che, a partire dal momento in cui aveva deciso di proporre ricorso per ottenere l'accesso forzoso agli studi, Pt_1
fosse dato presumersi che la stessa avesse già valutato la necessarietà della registrazione dei coloranti cui gli studi richiesti si riferivano, omettendo tuttavia di considerare che la società odierna appellante si era rivolta agli organi dell'Agenzia proprio in quanto aveva rifiutato di CP_1 comunicarle il prezzo per l'accesso agli studi necessari per registrare i coloranti di suo interesse.
2) Con il secondo motivo, l'appellante denuncia l'erronea interpretazione e applicazione degli artt. artt. 27.3 e 30.1 del Regolamento REACH, nonché dell'art.
4.1 del Regolamento di esecuzione
2016/9, atteso che il primo Giudice, omettendo di considerare il sistema di eccezioni al deposito di studi per ogni fascia di tonnellaggio previsto dalla disciplina eurounitaria, avrebbe erroneamente statuito che ciascun dichiarante è tenuto a depositare tutti gli studi di cui alle prescrizioni in materia di informazioni, sostenendo i relativi costi, in palese contrasto con le disposizioni regolamentari, dalle quali sarebbe dato evincersi, all'opposto, l'obbligo per il dichiarante di pagare per i soli studi necessari alla propria registrazione.
Si è costituita, anche nel presente grado di giudizio, , domandando il rigetto del gravame CP_1
avversario e svolgendo a sua volta appello incidentale, affidato a un unico motivo, con il quale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto incongrua la valorizzazione in pagina 6 di 17 diminuzione compiuta dall'attrice nella misura del 35%, anziché del 50%, nonostante questa tenga conto, a dire dell'appellante incidentale, di tutti i fattori di correzione idonei a giustificare, in base agli
Orientamenti sulla condivisione dei dati elaborati da ECHA, un aumento o una riduzione del valore di uno studio.
Con ordinanza dell'11.07.2024, la Corte rigettava l'istanza di sospensiva in via cautelare urgente formulata da Parte_1
All'udienza del 14.11.2024, il Consigliere istruttore, ritenuta sufficientemente chiara la normativa europea applicabile al caso di specie e ritenuto pertanto non necessario l'invocato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, fissava l'udienza del 13.03.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Detta udienza si svolgeva con le modalità della trattazione scritta e la causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 19.3.2025.
4. Decisione
Le doglianze formulate con l'appello principale e con l'appello incidentale sono infondate e non meritano pertanto accoglimento per le ragioni che seguono.
4.1. È anzitutto infondato l'appello principale proposto da i cui motivi, appuntandosi Pt_1 ambedue sull'asserita erroneità dell'interpretazione riservata dal primo Giudice al Regolamento
REACH, si prestano a essere trattati congiuntamente.
Va premesso che, come del resto rilevato da entrambe le parti, seppur con soluzioni ermeneutiche di segno opposto, il quadro normativo rilevante ai fini della presente controversia riposa essenzialmente sugli artt. 27.3 (“Il dichiarante precedente e il dichiarante o i dichiaranti potenziali compiono ogni sforzo per garantire che i costi inerenti alla condivisione delle informazioni siano determinati in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio. Un aiuto in tal senso può essere fornito da orientamenti in materia di condivisione dei costi, basati su tali principi, adottati dall'Agenzia a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera
g). I dichiaranti sono tenuti unicamente a condividere i costi delle informazioni che devono presentare per soddisfare le prescrizioni in materia di registrazione”) e 30.1 (“[…] Entro un mese dalla richiesta, il proprietario dello studio fornisce la prova delle spese che ha sostenuto al partecipante o ai partecipanti che ne fanno domanda. Il partecipante o i partecipanti e il proprietario compiono ogni sforzo per garantire che i costi inerenti alla condivisione delle informazioni siano determinati in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio. Un aiuto in tal senso può essere fornito da orientamenti in materia di condivisione dei costi, basati su tali principi, adottati dall'Agenzia a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera g). In caso di mancato
pagina 7 di 17 accordo, i costi sono suddivisi in parti uguali. Il proprietario autorizza il rinvio al rapporto completo di studio ai fini della registrazione, entro due settimane dalla ricezione del pagamento. I dichiaranti sono tenuti unicamente a condividere i costi delle informazioni che devono presentare per soddisfare le prescrizioni in materia di registrazione”) del Regolamento REACH, il cui tenore è ripreso pedissequamente dall'art.
4.1 del Regolamento di esecuzione 2016/9 (“Ai sensi degli articoli 27, paragrafo 3, e 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, ogni dichiarante di una sostanza deve condividere unicamente i costi delle informazioni che è tenuto a trasmettere all'Agenzia per soddisfare le prescrizioni in materia di registrazione, a norma di tale regolamento. Lo stesso vale anche per i costi amministrativi”).
Ciò detto, mentre ritiene che il potenziale registrante che abbia chiesto ed ottenuto le CP_1
informazioni richieste debba provvedere al rimborso dei costi di tutte le informazioni cui ha avuto accesso, sostiene – valorizzando l'espressione, contenuta nei predetti artt. 27.1. e 30.1., Pt_1 secondo cui “I dichiaranti sono tenuti unicamente a condividere i costi delle informazioni che devono presentare per soddisfare le prescrizioni in materia di registrazione” - che il potenziale registrante sia tenuto a rimborsare, tra tutti i costi delle informazioni cui ha avuto accesso a seguito della decisione dell'ECHA, solamente i costi delle informazioni di cui infine abbia deciso di servirsi per la registrazione delle sostanze.
con l'appello proposto, contesta la fondatezza della soluzione ermeneutica adottata sul punto Pt_1 dal giudice di primo grado, ovvero che l'espressione in parola farebbe “chiaramente riferimento alle informazioni che il richiedente è tenuto a presentare in funzione delle fasce di tonnellaggio e non già alle informazioni che il richiedente decida o meno di utilizzare, come si desume chiaramente anche dalla lettura complessiva del sistema delineato dal Regolamento.” (così la sentenza impugnata, a pag.
6).
Ora, la Corte osserva anzi tutto che la normativa in esame, così come emerge chiaramente dalla decisione del 15.12.2020 della Commissione di ricorso (doc. 5 e dalla successiva decisione Pt_1
di ECHA del 3.11.2021 (doc. 6 , oltre che dal tenore complessivo delle norme del Pt_1
Regolamento REACH, non può che essere interpretata nel senso espresso dal giudice di primo grado.
Se è vero, infatti, che – come afferma la Commissione di ricorso- all'inizio delle trattative tra il rappresentante dei precedenti registranti (in questo caso ) e il rappresentante dei potenziali CP_1
registranti (in questo caso Centro Reach s.r.l.), il primo non poteva legittimamente e in buona fede condizionare l'indicazione dei dati degli studi e dei loro costi, richiesta dal secondo, alla comunicazione precisa, da parte dei registranti potenziali, di quale o quali sostanze ciascun dichiarante potenziale intendeva registrare (cfr. paragrafi 45 e 46 della decisione della Commissione di ricorso: pagina 8 di 17 doc. 5 cit.), è però altrettanto vero che sapere quale tra gli interessati intendeva registrare quale delle sostanze costituiva uno degli elementi essenziali di un accordo sulla condivisione dei dati e dei costi, tanto che la conclusione di un tale accordo sarebbe stata impossibile senza la divulgazione di queste informazioni (“Knowing which of the Appellants intended to register which of the Substances – for example by means of the information requested by the Intervener (see the previous paragraph) – is part of the essential elements of a data and cost-sharing agreement. Therefore, the conclusion of such an agreement is impossible without this information being disclosed”: così il paragr. 40 della decisione della Commissione di ricorso), e tanto che, in mancanza di tale accordo, per l'Agenzia ECHA (ovvero per la Commissione di ricorso, qualora avesse avuto a disposizione gli elementi necessari) non sarebbe stato possibile autorizzare coloro i quali ne avevano fatto richiesta a far riferimento agli studi sui vertebrati contenuti nei fascicoli dei precedenti dichiaranti, senza poter verificare che ciascun appellante fosse, al momento della presentazione delle domande di autorizzazione, un dichiarante potenziale per le sostanze interessate ai sensi degli articoli 28 e 29 del Regolamento REACH
(“Furthermore, before granting each Appellant permission to refer in accordance with Article 30(3) of the REACH Regulation, it is necessary to verify that each Appellant was, at the time of filing of the applications for permission to refer, a potential registrant for the relevant substances within the meaning of Articles 28 and 29 of the REACH Regulation. This information is also not available to the
Board of Appeal. The present case must therefore be remitted to the competent body of the Agency for further action”: così i paragrafi 57 e 58 della decisione della Commissione di ricorso, doc. 5 cit.).
Infatti, una volta rimessa, da parte della Commissione di ricorso, la questione all'Agenzia ECHA perché la stessa provvedesse – previa individuazione dei singoli dichiaranti potenziali di ciascuna sostanza- a concedere l'autorizzazione a far riferimento agli studi contenuti nei dossier dei precedenti registranti, ECHA ha provveduto, utilizzando le fonti di informazione emerse durante le negoziazioni e durante il procedimento di “appello”, a i) identificare i potenziali dichiaranti aventi diritto a beneficiare di un'autorizzazione al riferimento e a ii) verificare lo status di potenziale dichiarante di tali soggetti al momento della presentazione della domanda di autorizzazione al riferimento.
Invero, come ribadito dalla stessa ECHA nella decisione del 3.11.2021 (doc. 6 cit.), l'articolo 27, paragrafo 6, del Regolamento REACH riconosce ai precedenti dichiaranti un diritto di rivalsa su ciascun beneficiario dell'autorizzazione al riferimento, per una quota proporzionale dei costi da essi sostenuti. Tuttavia, il calcolo di tale quota proporzionale non è possibile se non si conosce il numero dei beneficiari e le informazioni precise cui ciascuno intende fare riferimento nel proprio fascicolo.
pagina 9 di 17 Queste informazioni dipendono dalla fascia di tonnellaggio per la quale si intende presentare un fascicolo e la decisione sulla condivisione dei dati deve fornire tali informazioni ai precedenti dichiaranti (“Article 27(6) of the REACH Regulation grants the previous registrants a claim on any beneficiary of the permission to refer for a proportionate share of the cost incurred by them. However, the calculation of a proportionate share is not possible if it cannot take account of the number of beneficiaries and the precise information they will respectively refer to in their respective dossier. This information depends on the tonnage band for which they intend to submit a dossier. The data sharing decision must provide this information to the previous registrants”: doc. 6 cit., pag. 3).
Ora, coloro (tra i quali anche avevano richiesto all'Agenzia ECHA l'autorizzazione a far Pt_1
riferimento ai dati contenuti nei dossier dei precedenti registranti (dei quali era CP_1
rappresentante) non avevano inizialmente specificato i beneficiari effettivi delle singole informazioni richieste. Essi però avevano fornito tali indicazioni in seguito, durante il procedimento di “appello” su esplicita richiesta della Commissione di ricorso, producendo un elenco con l'indicazione specifica di
“quale appellante intende registrare quali sostanze” (così la decisione ECHA del 3.11.2021, pag. 4).
ECHA si è dunque basata su tale elenco, individuando, nell'allegato I alla decisione, 75 sostanze per le quali i relativi potenziali dichiaranti avevano dichiarato l'intenzione di procedere alla registrazione e, per ciascuna sostanza, la fascia di tonnellaggio per la quale ogni rispettivo potenziale dichiarante aveva dichiarato l'intenzione di registrare;
ciò in quanto “the previous registrant [must] have legal certainty not only with regard to the beneficiaries of the permissions to refer, but also to the scope of the data covered by the permissionsto refer” (ovvero: i precedenti dichiaranti devono avere certezza non solo riguardo ai beneficiari delle autorizzazioni al riferimento, ma anche riguardo all'ambito dei dati coperti da tali autorizzazioni), posto che la decisione sulla condivisione dei dati deve garantire ai precedenti dichiaranti la certezza giuridica necessaria per esercitare il proprio diritto a una quota proporzionale dei costi e il diritto di agire in giudizio davanti a un tribunale nazionale (“the data sharing decision must provide the previous registrants with the legal certainty enabling them to exercise their rights of a claim of a proportionate share and their right of action before a national court”: decisione ECHA
3.11.2021, pag. 4).
Dal quadro sopra delineato, mediante il richiamo testuale delle decisioni rese inter partes dalle due
Autorità (ECHA e Commissione di ricorso) cui il Regolamento REACH ha affidato la propria esecuzione nei casi di conflitto tra precedenti registranti e registranti potenziali, si evince dunque che:
pagina 10 di 17 ✓ nell'ambito di trattative condotte secondo buona fede, il rappresentante dei precedenti registranti ( ) avrebbe dovuto - a seguito dell'esplicita richiesta del rappresentante CP_1
delle imprese (tra le quali anche interessate a registrare le sostanze per le quali si Pt_1
rendevano necessarie informazioni relative a studi (già eseguiti e pagati dai precedenti registranti) su vertebrati– stilare una specifica dei dati e dei costi relativi a detti studi, in modo tale che ciascuna impresa interessata potesse valutare, sebbene sommariamente (posto che senza il numero preciso dei dichiaranti potenziali la valutazione non può che essere sommaria),
i costi che avrebbe potuto comportare la decisione di importare/produrre un certo quantitativo di sostanze soggette ad obbligo di registrazione;
✓ una volta formulata, da parte delle imprese interessate, l'espressa richiesta all'Agenzia ECHA, ai sensi dell'art. 27, sesto comma, ovvero dell'art. 30, terzo comma Reg. REACH, di essere autorizzate (in mancanza del raggiungimento di un accordo con i precedenti registranti) a far riferimento allo studio o agli studi necessari, e comunque, come nel caso di specie, una volta specificata nell'ambito del procedimento d'appello dinanzi alla Commissione di ricorso l'intenzione di ciascuna impresa di registrare determinate sostanze per determinati tonnellaggi,
è sorto automaticamente ex lege (cfr. art. 27, comma 6 e art. 30, comma 3, cit. ) il diritto dei precedenti registranti che sostennero i costi degli studi ad ottenere dai potenziali registranti una parte di detti costi;
parte che deve essere calcolata in modo proporzionale con l'ausilio degli orientamenti adottati dall'Agenzia e che può essere pretesa in parti uguali nel caso in cui i precedenti dichiaranti mettano a disposizione “il rapporto completo di studio”. Tale diritto, come detto, sorge automaticamente per effetto della richiesta, formulata dal potenziale o dai potenziali dichiaranti, di poter fare riferimento agli studi necessari, tanto che l'art. 27, comma
6, espressamente condiziona l'autorizzazione dell'Agenzia, in favore del dichiarante potenziale, “a far riferimento alle informazioni da lui richieste”, alla “prova di aver pagato al precedente o ai precedenti dichiaranti, per tale informazione, una parte dei costi sostenuti”; detto diritto – come pure precisa il comma 6 dell'art. 27 nonché il comma 3 dell'art. 30 - può essere fatto valere “dinanzi ai giudici nazionali”.
Nell'ambito del quadro sopra delineato, appare evidente che la locuzione “I dichiaranti sono tenuti unicamente a condividere i costi delle informazioni che devono presentare per soddisfare le prescrizione in materia di registrazione” contenuta nel comma 3 dell'art. 27 e nel comma 1 dell'art. 30 del Reg. REACH, presuppone che sia già stato chiarito tra le parti (i precedenti registranti e i registranti pagina 11 di 17 potenziali) quali sostanze e per quale fascia di tonnellaggio il dichiarante potenziale intende registrare,
e si limita a chiarire che i costi delle informazioni che il dichiarante potenziale deve condividere con il precedente registrante sono solo quelli specificamente prescritti per la fascia di tonnellaggio di riferimento, tenuto conto altresì delle eccezioni di cui agli Allegati VII-IX e XI del Regolamento
REACH.
Del resto, l'accoglimento della tesi qui sostenuta da - secondo cui il potenziale registrante, Pt_1
anche una volta ottenuta l'autorizzazione ad avvalersi dei sommari degli studi, potrebbe decidere di non utilizzarli non registrando le sostanze, e pretendere di non pagare la propria quota dei costi degli studi cui ha avuto accesso- determinerebbe la frustrazione del diritto – chiaramente sancito dal
Regolamento REACH- del dichiarante precedente di vedersi adeguatamente “compensato” il fatto di mettere a disposizione del richiedente gli studi dallo stesso a suo tempo pagati, diritto che, come si è visto, sorge per effetto della semplice richiesta rivolta all'ECHA dal potenziale dichiarante e della corrispondente autorizzazione ad avvalersi di tali studi, e non può certo essere condizionato dalla decisione discrezionale del potenziale registrante di provvedere o non provvedere (o provvedere magari soltanto in futuro) a registrare concretamente la sostanza o le sostanze cui gli studi si riferiscono.
4.2. Peraltro, quand'anche si potesse in ipotesi ritenere che il potenziale registrante ha diritto ad una riduzione del compenso da pagare al precedente dichiarante per effetto della decisione di non registrare alcune delle sostanze alle cui informazioni aveva chiesto di poter avere accesso, anche in tal caso la pretesa di non avrebbe potuto e non può essere accolta. Pt_1
Premesso, infatti che, come si è visto, il Regolamento REACH (cfr. artt. 27, co. 6 e 30 co. 3 cit.) àncora il diritto del precedente dichiarante di ottenere dal dichiarante potenziale la compartecipazione dei costi a suo tempo sostenuti per le informazioni necessarie alla registrazione, alla mera richiesta del dichiarante potenziale di far riferimento a dette informazioni (tanto che l'Agenzia “autorizza il dichiarante potenziale a far riferimento alle informazioni da lui richieste nel fascicolo di registrazione, purché il dichiarante potenziale fornisca, su richiesta dell'Agenzia, la prova di aver pagato al precedente o ai precedenti dichiaranti, per tale informazioni, una parte dei costi sostenuti”), il diritto al compenso sorge, in capo al precedente dichiarante, in relazione a tutte le sostanze e per tutte le fasce di tonnellaggio per cui sono state richieste la informazioni necessarie, con la conseguenza che sarebbe (in tesi) onere del dichiarante potenziale, che decida in seguito di non procedere alla registrazione di parte delle sostanze e/o dei tonnellaggi, dedurre e dimostrare di aver registrato soltanto le restanti sostanze/tonnellaggi, chiedendo che la somma calcolata sulla scorta della sua precedente richiesta pagina 12 di 17 venga conseguentemente ridotta, detraendo le somme corrispondenti alle sostanze/tonnellaggi non registrati.
Orbene, non ha mai tempestivamente dedotto – né tanto meno dimostrato – quali sostanze, tra Pt_1
quelle presenti nella sua richiesta di autorizzazione, siano state effettivamente registrate.
In altri termini, anche a voler ritenere, come fa parte appellante, che il potenziale dichiarante sia tenuto a rimborsare al precedente dichiarante, tra tutti i costi delle informazioni cui ha pacificamente avuto accesso, solo i costi delle specifiche informazioni di cui ha poi deciso di avvalersi per la registrazione delle sostanze presso ECHA, risulta dirimente, nel caso in esame, il fatto che il potenziale dichiarante non ha mai tempestivamente neppure allegato (tanto meno ha mai provato) quali sostanze Pt_1
abbia infine deciso di registrare e di quali informazioni si sia effettivamente avvalsa al fine della registrazione.
Contrariamente a quanto affermato dall'odierna appellante, infatti, l'onere di allegare e poi provare quali sostanze avesse registrato e quali informazioni avesse utilizzato gravava evidentemente su e non su , che ha pacificamente consentito a – dietro sua espressa richiesta Pt_1 CP_1 Pt_1
come specificata nel prospetto prodotto in sede di giudizio d'appello - l'accesso a tutte le informazioni di cui alla specifica allegata alla fattura azionata, e nella cui sfera di conoscenza e controllo non rientrava certo la decisione finale del soggetto -al quale, lo si ripete, aveva incontestatamente fornito le informazioni richieste- dei limiti entro quali avvalersi di dette informazioni.
Invero, sin dal proprio atto di citazione nel giudizio di prime cure, ha adempiuto al proprio CP_1
onere probatorio, quantificando la propria pretesa creditoria attraverso la fattura rimasta insoluta e il dettaglio di tutti gli studi (cfr. docc. 9 e 10 fascicolo I grado ) a cui in conseguenza CP_1 Pt_1
della decisione di ECHA del 3.11.2021 (cfr. doc. 7 fascicolo I grado ), ha incontestatamente CP_1
avuto accesso, chiedendo che la convenuta venisse pertanto condannata a rifondere i costi relativi a ciascuno di essi, quantificati, secondo le modalità prescritte dal Regolamento REACH, in complessivi €
122.146,40.
Diversamente, nel costituirsi in giudizio contestava la pretesa avversaria, sostenendo di essere Pt_1
tenuta a condividere, tra tutti quelli ex adverso indicati, unicamente i costi degli studi utilizzati per la registrazione delle sostanze presso ECHA, senza tuttavia premurarsi nemmeno di allegare quali sarebbero questi studi, né tantomeno di quantificare i relativi costi, provando invero ad assolvere a l'onere di allegazione (ma non quello di prova) solo con la memoria conclusionale di replica depositata in primo grado e, dunque, tardivamente.
pagina 13 di 17 Più precisamente, nei propri atti difensivi non ha mai contestato nell'an la pretesa di Pt_1
, né ha mai contestato di aver effettivamente avuto accesso, a seguito della decisione di ECHA CP_1
appositamente interpellata in assenza di accordo tra le parti, a tutte le informazioni di cui al prospetto allegato alla fattura azionata (doc. 10 ), limitandosi a sostenere di essere tenuta CP_1
“esclusivamente al pagamento di € 991 pari al costo degli studi effettivamente utilizzati per registrare le sostanze di suo interesse” (cfr. conclusioni in appello di e, dunque, di essere debitrice di Pt_1
per una somma sensibilmente inferiore a quella richiesta da quest'ultima, avendo utilizzato CP_1
solo una minima parte di dette informazioni.
Tuttavia, l'odierna appellante principale ha fornito elementi allegativi utili a identificare le sostanze che avrebbe registrato, e le informazioni che avrebbe utilizzato, per la prima volta solo in sede di memoria conclusionale di replica in primo grado, producendo a sostegno unicamente un file Excel unilateralmente predisposto, salvo poi produrre ulteriore documentazione a supporto solo con l'atto di citazione in appello (doc. C: attestazioni ECHA relative alla registrazione delle sostanze nn. 222-111-5,
235-628-6, 278-145-6 e 232-380-0) e con la comparsa conclusionale depositata nella presente sede di gravame (doc. F: foglio excel unilateralmente predisposto, in cui sono elencate le sostanze che sarebbero state registrate e le informazioni utilizzate con i relativi costi;
doc. G: foglio redatto da
OL con l'indicazione delle sostanze importate negli anni 2015-2021, delle relative fasce di tonnellaggio e della relativa eventuale registrazione;
docc. H, I, Je K: indicazione degli studi utilizzati per alcune sostanze registrate).
Tutto ciò premesso, la condotta processuale dell'odierna appellante principale – la quale, tanto in primo grado quanto nel giudizio di appello, ha tentato di assolvere al proprio onere di allegazione e di prova solo a mezzo dei propri atti conclusivi e, dunque, tardivamente – merita pertanto di essere censurata, poiché posta in essere in spregio alle preclusioni di rito, preposte, come noto, a garanzia del principio del contraddittorio, con conseguente e inevitabile inammissibilità della relativa produzione documentale.
È peraltro appena il caso di precisare che, nella vicenda de qua, la tardività nell'assolvimento dell'onere allegatorio e probatorio di non può essere giustificata dalla successiva Pt_1
sopravvenienza della documentazione versata in atti, atteso che le ricevute di registrazione dalla stessa tardivamente prodotte dimostrano che aveva provveduto a registrare le sostanze di proprio Pt_1
interesse in epoca addirittura antecedente (luglio-settembre 2022) alla propria costituzione nel giudizio di primo grado, sicché già in sede di comparsa di costituzione avanti al Tribunale (datata 15 novembre pagina 14 di 17 2022) essa avrebbe potuto allegare e provare quei fatti modificativi, ex art. 2697 c.c., del diritto azionato da con la propria domanda giudiziale (cfr. doc. 9 fascicolo I grado e doc. CP_1 Pt_1
C fascicolo appello . Pt_1
In ogni caso, ferma la tardività e dunque l'inammissibilità della medesima, la documentazione prodotta dall'odierna appellante principale appare insufficiente a dimostrare la pretesa riduzione della sua partecipazione ai costi sostenuti da : la ricevuta di avvenuta registrazione di alcune sostanze CP_1
(cfr. doc. 9 fascicolo I grado e docc. C, H, I, J, K, fascicolo appello non esclude Pt_1 Pt_1
invero che ne abbia registrate di ulteriori, così avvalendosi di altri tra gli studi messi a Pt_1
disposizione dal consorzio rappresentato da . In questo senso, parte appellante principale CP_1
avrebbe potuto formulare un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolta a ECHA per ottenere un'attestazione relativa a tutte le sostanze che risultano essere state registrate da Pt_1
In definitiva, quand'anche fosse possibile accedere alla tesi sostenuta da (ovvero che il Pt_1
dichiarante potenziale abbia il diritto di corrispondere al dichiarante precedente soltanto i costi – pro quota- delle informazioni relative alle sostanze e alle fasce di tonnellaggio che decide in definitiva di registrare) – tesi, come detto, non compatibile con il sistema del Regolamento REACH sopra delineato- in ogni caso la tardività delle allegazioni e la tardività e l'insufficienza della produzione documentale offerta da a sostegno di detta tesi ne avrebbero impedito e ne impediscono l'accoglimento. Pt_1
4.3. Parimenti infondato è l'appello incidentale spiegato da . CP_1
Invero, con riferimento alla congruità della valorizzazione degli studi, la Corte ritiene di poter aderire alla valutazione operata dal primo Giudice, il quale correttamente ha ritenuto appropriata un'allocazione ridotta del 50% e non già, come vorrebbe parte appellante incidentale, del 35%.
È infatti pacifico che non abbia fornito a il rapporto completo, né concesso la CP_1 Pt_1
comproprietà degli studi, ma unicamente il diritto a fare riferimento a essi, ipotesi che gli CP_2
sulla condivisione dei dati elaborati da ECHA riconducono al novero dei fattori che riducono il valore dello studio e per la quale suggeriscono una riduzione del 50% (cfr. doc. 11 fascicolo I grado , CP_1
p. 140 e p. 164).
È certamente vero, che i medesimi contemplano, tra i fattori suscettibili di aumentare il CP_2 valore dello studio, anche l'inflazione; tuttavia, non si è premurata di fornire alcun elemento CP_1 idoneo a comprendere come, nel caso concreto, l'inflazione avrebbe determinato un aumento dei costi sostenuti, né in quale specifica misura.
pagina 15 di 17 Le argomentazioni relative all'inidonea considerazione, da parte del primo Giudice, dell'incidenza della rivalutazione si attestano invero su un piano meramente astratto, completamente disancorato dalla fattispecie de qua e privo, peraltro, di qualsivoglia indicazione circa l'indice di rivalutazione applicato da nel proprio, per sua stessa ammissione del tutto ipotetico, calcolo. CP_1
Del pari, come del resto già rilevato dal primo Giudice, nulla è nemmeno dedotto o allegato da con riferimento a eventuali attività supplementari dalla stessa condotte e idonee a giustificare CP_1
una riduzione dei costi nella diversa e inferiore misura del 35%.
Alla luce delle considerazioni suesposte, anche l'appello incidentale proposto da . CP_1
5. Conclusioni
In definitiva, entrambi gli appelli – principale ed incidentale- devono essere respinti, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado d'appello, stante la prevalente soccombenza di dovranno essere Pt_1 sostenute da quest'ultima nella misura di due terzi, dovendosi compensare tra le parti la restante quota di un terzo.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le parti, a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Busto Arsizio n. 624/2024, pubblicata in data 13.05.2024, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così dispone:
1. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto:
2. conferma integralmente la sentenza impugnata;
3. condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado Parte_1 Controparte_1
nella misura di 2/3, che liquida in € 6.660,00 per compensi professionali oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso forfettario spese generali al 15%; compensato il residuo;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228. pagina 16 di 17 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 19.03.2025
Il Cons. rel. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
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