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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/02/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 13 febbraio
2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5223/2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Recale alla Via Savoia n.46, presso lo studio degli avv.ti Salvatore Raucci e Vincenzo Delle
Curti che la rappresentano e difendono, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in alla via Unità Italiana n.28 presso l'avv.to CP_1
Gemma Maresca che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.09.2021, l'odierna ricorrente in epigrafe indicata ha esposto di essere dipendente della dal 1993 con mansioni di infermiera presso il P.O. di Parte_2
CI, addetta al reparto di Pronto Soccorso;
di essere tenuta a indossare e dismettere la divisa di servizio, rispettivamente, prima dell'inizio e dopo il termine di ogni turno di lavoro e di non avere mai ricevuto alcuna retribuzione per il tempo impiegato per indossare e dismettere la stessa;
di avere, in data 20.12.2019, formalmente diffidato e costituito in mora la resistente al pagamento delle differenze retributive all'uopo maturate senza esito. Tanto premesso, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo: “IN VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare, l'eterodirezione (sia essa esplicita che implicita) del del datore circa l'obbligo
1 di vestizione e svestizione sul luogo del lavoro in capo al ricorrente, il diritto alle differenze retributive maturato dallo stesso, per il periodo dedotto in causa;
- accertare e dichiarare che al ricorrente, limitatamente al periodo compreso fra il dicembre
2014 ad oggi, in ragione delle operazioni di vestizione e svestizione e connessi obblighi, non Part è mai stato corrisposto dall' resistente alcun emolumento;
- accertare e quantificare, previa CTU contabile, gli emolumenti dovuti al ricorrente dalla resistente a titolo di differenze retributive;
Parte_2
- condannare, per l'effetto, la resistente , in pers. l.r.p.t., al pagamento delle Parte_2 differenze retributive nella misura dedotta dal CTU o, in via gradata, nella misura ritenuta congrua dal Giudicante;
IN SUBORDINE:
- accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale in capo alla Amministrazione resistente – così come imposto dal CCNL di categoria comparto sanità all'art. 27 – di retribuire il c.d. tempo tuta dall'entrata in vigore del CCNL (relativo al triennio 2016/2018) ad oggi essendo, comunque, lo stesso rimasto impagato;
”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'azienda sanitaria convenuta, eccependo l'intervenuta parziale prescrizione del credito azionato nonché
l'infondatezza della pretesa nel merito.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata rinviata per la discussione ed è decisa all'odierna udienza del 13.2.2025, all'esito della camera di consiglio, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
La domanda è infondata e non merita accoglimento, condividendo la scrivente le argomentazioni espresse da questo Tribunale in fattispecie analoghe che si richiamano integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. sentenze n. 736/2023, dott.ssa
, n. 1158/2021– dott. , e n. 1980/2022 – dott.ssa . Per_1 Per_2 Per_3
Occorre, in via preliminare, ricostruire il quadro giurisprudenziale e normativo di riferimento in ordine all'esistenza del diritto alla remunerazione per il tempo dedicato alla vestizione/svestizione partendo proprio dalla nozione di orario di lavoro.
Come è noto l'art. 1, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 66/03, che ha recepito le Direttive 93/104
e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
2 Nella lettura della giurisprudenza comunitaria il fattore determinante che qualifica l'orario di lavoro è stato ravvivato nell'obbligo per il lavoratore di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (v., in tal senso, sentenza
Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonché ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore,
C258/10, punto 63). Pertanto, affinché un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, egli deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo.
La giurisprudenza di legittimità, in relazione al diritto alla remunerazione del tempo impiegato per la vestizione/svestizione, ha ritenuto che ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indossare la divisa, l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita (Cass. n. 15734/03; Cass. n. 19273/06 secondo cui se il lavoratore può scegliere, oltre che il tempo, anche il luogo ove indossare la divisa - anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro - l'attività rientra negli atti di diligenza preparatoria e, come tale, non deve essere retribuita;
Cass. n. 9215/12).
La medesima Corte di Cassazione ha però anche chiarito che “nel rapporto di lavoro deve distinguersi una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, e una fase preparatoria, relativa a prestazioni o attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa ex art. 2104 c.c., comma 2 e autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria;
di conseguenza al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva” (v. Cass. n. 19358/2010); in tali ipotesi l'operazione risulta eterodiretta dal datore di lavoro che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione per cui, rientrando nel tempo di lavoro, il periodo necessario a compierla deve, invece, essere retribuito (cfr., tra le altre, Cass. n. 9215/2012).
Recentemente, inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il tempo per la vestizione e svestizione debba essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione
“esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali. In particolare, con riferimento alla divisa
3 degli infermieri, si è affermato che le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi CP_1 implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
per il lavoro all'interno delle CP_1 strutture sanitarie, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (cfr. Cass. n. 3901/19, Cass. n.
12935/18).
Le citate pronunce rappresentano, infatti, uno sviluppo del precedente indirizzo secondo cui l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti - quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento - o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto
(Cass. n. 16604/19).
Pur con definizioni non sempre coincidenti, essendosi fatto riferimento, in alcuni casi al concetto di “eterodirezione implicita”, in altri all'obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, discendente dall'interesse all'igiene pubblica, in altri ancora all'esistenza di “autorizzazione implicita”, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità
è, dunque, saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno (Cass. n. 16604/19).
Orbene, tanto premesso in termini generali, venendo al caso di specie, la domanda deve essere respinta per carenza di allegazione e, quindi, di prova.
Benché nell'ambito della struttura ospedaliera convenuta, in considerazione del profilo professionale sanitario della prestazione svolta dal ricorrente, la divisa indossata risponde alla finalità pubblicistica di igiene e sicurezza sanitaria e quindi l'esistenza di tale obbligo sia rimasta incontestata tra le parti, così come incontestata sia la circostanza della necessità di compiere le operazioni di vestizione e svestizione sul luogo di lavoro, negli apposti spogliatoi messi a disposizioni dei dipendenti, deve rilevarsi che in nessuna parte del ricorso
4 l'istante ha allegato le modalità di realizzazione delle suddette attività di vestizione e svestizione.
Segnatamente, difetta nell'atto introduttivo ogni deduzione in ordine all'ubicazione di cartellini marcatempo, badge o di equipollenti sistemi di rilevazione dell'orario di inizio e fine dei turni di lavoro, né è stato allegato che le operazioni di vestizione e svestizione siano, rispettivamente, precedenti o successive alla registrazione delle presenze.
Piuttosto il ricorrente si è limitato ad allegare, in maniera del tutto generica, che le operazioni avvengono “immediatamente prima dell'inizio del turno di lavoro e subito dopo la sua fine, secondo termini, tempi e luoghi stabiliti”, senza null'altro aggiungere. A quali termini e a quali luoghi stabiliti non è fatto cenno alcuno nel ricorso e tale difetto di allegazione, unitamente agli altri rilevati, ridonda nell'impossibilità di fornire la prova dei fatti contestati.
In tal senso giova rammentare che incombe sulla parte che rivendica il riconoscimento e la soddisfazione di un diritto l'onere ex art. 2967 c.c. di dimostrare - e, prima ancora, di allegare
- i fatti costitutivi della pretesa, ossia, nel caso di specie, la ricorrenza degli elementi di fatto necessari per la riconducibilità delle operazioni di vestizione e svestizione nel novero delle attività remunerabili dal datore di lavoro in quanto assimilabili alla prestazione lavorativa.
In tal senso assumono rilievo dirimente, oltre che l'ubicazione degli spogliatoi, in particolare, l'esistenza e l'ubicazione degli orologi marcatempo o di equipollenti strumenti di rilevazione della presenza in servizio e la necessità di registrare la propria presenza al netto delle predette operazioni.
Alla luce delle considerazioni esposte la domanda deve essere integralmente respinta, assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione della sussistenza di orientamenti difformi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 13.2.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 13 febbraio
2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5223/2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Recale alla Via Savoia n.46, presso lo studio degli avv.ti Salvatore Raucci e Vincenzo Delle
Curti che la rappresentano e difendono, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in alla via Unità Italiana n.28 presso l'avv.to CP_1
Gemma Maresca che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.09.2021, l'odierna ricorrente in epigrafe indicata ha esposto di essere dipendente della dal 1993 con mansioni di infermiera presso il P.O. di Parte_2
CI, addetta al reparto di Pronto Soccorso;
di essere tenuta a indossare e dismettere la divisa di servizio, rispettivamente, prima dell'inizio e dopo il termine di ogni turno di lavoro e di non avere mai ricevuto alcuna retribuzione per il tempo impiegato per indossare e dismettere la stessa;
di avere, in data 20.12.2019, formalmente diffidato e costituito in mora la resistente al pagamento delle differenze retributive all'uopo maturate senza esito. Tanto premesso, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo: “IN VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare, l'eterodirezione (sia essa esplicita che implicita) del del datore circa l'obbligo
1 di vestizione e svestizione sul luogo del lavoro in capo al ricorrente, il diritto alle differenze retributive maturato dallo stesso, per il periodo dedotto in causa;
- accertare e dichiarare che al ricorrente, limitatamente al periodo compreso fra il dicembre
2014 ad oggi, in ragione delle operazioni di vestizione e svestizione e connessi obblighi, non Part è mai stato corrisposto dall' resistente alcun emolumento;
- accertare e quantificare, previa CTU contabile, gli emolumenti dovuti al ricorrente dalla resistente a titolo di differenze retributive;
Parte_2
- condannare, per l'effetto, la resistente , in pers. l.r.p.t., al pagamento delle Parte_2 differenze retributive nella misura dedotta dal CTU o, in via gradata, nella misura ritenuta congrua dal Giudicante;
IN SUBORDINE:
- accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale in capo alla Amministrazione resistente – così come imposto dal CCNL di categoria comparto sanità all'art. 27 – di retribuire il c.d. tempo tuta dall'entrata in vigore del CCNL (relativo al triennio 2016/2018) ad oggi essendo, comunque, lo stesso rimasto impagato;
”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'azienda sanitaria convenuta, eccependo l'intervenuta parziale prescrizione del credito azionato nonché
l'infondatezza della pretesa nel merito.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata rinviata per la discussione ed è decisa all'odierna udienza del 13.2.2025, all'esito della camera di consiglio, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
La domanda è infondata e non merita accoglimento, condividendo la scrivente le argomentazioni espresse da questo Tribunale in fattispecie analoghe che si richiamano integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. sentenze n. 736/2023, dott.ssa
, n. 1158/2021– dott. , e n. 1980/2022 – dott.ssa . Per_1 Per_2 Per_3
Occorre, in via preliminare, ricostruire il quadro giurisprudenziale e normativo di riferimento in ordine all'esistenza del diritto alla remunerazione per il tempo dedicato alla vestizione/svestizione partendo proprio dalla nozione di orario di lavoro.
Come è noto l'art. 1, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 66/03, che ha recepito le Direttive 93/104
e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
2 Nella lettura della giurisprudenza comunitaria il fattore determinante che qualifica l'orario di lavoro è stato ravvivato nell'obbligo per il lavoratore di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (v., in tal senso, sentenza
Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonché ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore,
C258/10, punto 63). Pertanto, affinché un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, egli deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo.
La giurisprudenza di legittimità, in relazione al diritto alla remunerazione del tempo impiegato per la vestizione/svestizione, ha ritenuto che ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indossare la divisa, l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita (Cass. n. 15734/03; Cass. n. 19273/06 secondo cui se il lavoratore può scegliere, oltre che il tempo, anche il luogo ove indossare la divisa - anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro - l'attività rientra negli atti di diligenza preparatoria e, come tale, non deve essere retribuita;
Cass. n. 9215/12).
La medesima Corte di Cassazione ha però anche chiarito che “nel rapporto di lavoro deve distinguersi una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, e una fase preparatoria, relativa a prestazioni o attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa ex art. 2104 c.c., comma 2 e autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria;
di conseguenza al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva” (v. Cass. n. 19358/2010); in tali ipotesi l'operazione risulta eterodiretta dal datore di lavoro che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione per cui, rientrando nel tempo di lavoro, il periodo necessario a compierla deve, invece, essere retribuito (cfr., tra le altre, Cass. n. 9215/2012).
Recentemente, inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il tempo per la vestizione e svestizione debba essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione
“esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali. In particolare, con riferimento alla divisa
3 degli infermieri, si è affermato che le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi CP_1 implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
per il lavoro all'interno delle CP_1 strutture sanitarie, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (cfr. Cass. n. 3901/19, Cass. n.
12935/18).
Le citate pronunce rappresentano, infatti, uno sviluppo del precedente indirizzo secondo cui l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti - quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento - o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto
(Cass. n. 16604/19).
Pur con definizioni non sempre coincidenti, essendosi fatto riferimento, in alcuni casi al concetto di “eterodirezione implicita”, in altri all'obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, discendente dall'interesse all'igiene pubblica, in altri ancora all'esistenza di “autorizzazione implicita”, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità
è, dunque, saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno (Cass. n. 16604/19).
Orbene, tanto premesso in termini generali, venendo al caso di specie, la domanda deve essere respinta per carenza di allegazione e, quindi, di prova.
Benché nell'ambito della struttura ospedaliera convenuta, in considerazione del profilo professionale sanitario della prestazione svolta dal ricorrente, la divisa indossata risponde alla finalità pubblicistica di igiene e sicurezza sanitaria e quindi l'esistenza di tale obbligo sia rimasta incontestata tra le parti, così come incontestata sia la circostanza della necessità di compiere le operazioni di vestizione e svestizione sul luogo di lavoro, negli apposti spogliatoi messi a disposizioni dei dipendenti, deve rilevarsi che in nessuna parte del ricorso
4 l'istante ha allegato le modalità di realizzazione delle suddette attività di vestizione e svestizione.
Segnatamente, difetta nell'atto introduttivo ogni deduzione in ordine all'ubicazione di cartellini marcatempo, badge o di equipollenti sistemi di rilevazione dell'orario di inizio e fine dei turni di lavoro, né è stato allegato che le operazioni di vestizione e svestizione siano, rispettivamente, precedenti o successive alla registrazione delle presenze.
Piuttosto il ricorrente si è limitato ad allegare, in maniera del tutto generica, che le operazioni avvengono “immediatamente prima dell'inizio del turno di lavoro e subito dopo la sua fine, secondo termini, tempi e luoghi stabiliti”, senza null'altro aggiungere. A quali termini e a quali luoghi stabiliti non è fatto cenno alcuno nel ricorso e tale difetto di allegazione, unitamente agli altri rilevati, ridonda nell'impossibilità di fornire la prova dei fatti contestati.
In tal senso giova rammentare che incombe sulla parte che rivendica il riconoscimento e la soddisfazione di un diritto l'onere ex art. 2967 c.c. di dimostrare - e, prima ancora, di allegare
- i fatti costitutivi della pretesa, ossia, nel caso di specie, la ricorrenza degli elementi di fatto necessari per la riconducibilità delle operazioni di vestizione e svestizione nel novero delle attività remunerabili dal datore di lavoro in quanto assimilabili alla prestazione lavorativa.
In tal senso assumono rilievo dirimente, oltre che l'ubicazione degli spogliatoi, in particolare, l'esistenza e l'ubicazione degli orologi marcatempo o di equipollenti strumenti di rilevazione della presenza in servizio e la necessità di registrare la propria presenza al netto delle predette operazioni.
Alla luce delle considerazioni esposte la domanda deve essere integralmente respinta, assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione della sussistenza di orientamenti difformi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 13.2.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
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