CA
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente rel./est.
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 337/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
20 maggio 2025, vertente
TRA
e , elettivamente domiciliati in CA Parte_1 Parte_2
(CS), Corso Garibaldi n. 333, presso lo studio dell'Avv. Marco Rosa, che li rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTI
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , elettivamente domiciliati in Firmo (CS) alla Via G. Pascoli
[...] Controparte_5
n. 30, presso lo studio degli Avv.ti Rossella Damis e Maria Damis, dai quali sono rappresentati e difesi in forza di procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATI
E
Controparte_6
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento del presente gravame, così provvedere:
1 - in riforma dell'impugnata sentenza n. 612/2019 emessa n data 02.08.2019 dal Tribunale di
CA in composizione monocratica, pubblicata in data 19.08.2019, accertata la tolleranza nell'utilizzo del sottotetto per cui è causa e, dunque, l'assenza in capo agli appellati di un possesso giuridicamente tutelato sulla medesima res, rigettare la domanda di reintegrazione nel possesso avanzata dagli appellati nel primo grado di giudizio ed accogliere la domanda avanzata da Pt_1
e in ordine ricorrenza della situazione di tolleranza;
[...] Parte_2
- in ogni caso, condannare parti appellate alla rifusione in favore degli appellanti delle spese e dei compensi legali del doppio grado di giudizio, oltre iva, cap e rimborso forfettario come per legge”.
Per gli appellati:
“Rigettare l'appello così come formulato da e poiché Parte_1 Parte_2
infondato sia in fatto che in diritto, oltre che inammissibile e/o improcedibile, confermando integralmente la sentenza di primo grado n. 612/2019 emessa dal Tribunale di CA. Con vittoria delle spese e competenze tutte del presente grado del giudizio da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è così compendiato nella sentenza impugnata:
“Con ricorso del 21.07.2015 ex art. 302 c.p.c. e Parte_1 Parte_2
chiedevano la prosecuzione del giudizio di merito n. 2483/2009 sub 1, dichiarando che i coniugi
e con ricorso del 14.12.2009 chiedevano di essere reintegrati Controparte_6 Controparte_7
nel possesso del vano sottotetto ed il ripristino della preesistente situazione in ordine alla questione luce, vano scale e citofono, poiché assumevano di essere proprietari di un appartamento sito al piano inferiore rispetto a quello dei coniugi e di avere il compossesso di detto vano CP_8
sottotetto. Assumevano che era stato inibito ai coniugi e Controparte_6 Controparte_7
l'accesso al vano sottotetto mediante l'apposizione di un lucchetto a chiusura della botola di accesso al vano 'de quo' a cura dei resistenti e e che questi ultimi Parte_1 Controparte_9
avevano, altresì, distaccato i fili elettrici del citofono e chiuso gli interruttori della luce del vano scale mediante apposizione di chiavi codificate di accensione e spegnimento.
Il Giudice, previa escussione degli informatori, accoglieva il ricorso di reintegrazione, ordinando in favore dei ricorrenti, e , la reintegrazione nel possesso del vano Controparte_6 Controparte_7 sottotetto, nonché il ripristino dello 'status quo ante' degli interruttori della luce del vano scale
(comune) e dell'uso del citofono.
Di seguito i coniugi proponevano ricorso per l'instaurazione del giudizio di merito, CP_8 chiedendo l'infondatezza della domanda ed in via riconvenzionale la condanna al pagamento
2 proporzionale delle spese per l'energia elettrica codificata dell'edificio a suo tempo affrontate da
, con vittoria delle spese e competenze. Parte_1
Assumevano ancora di aver acquistato con atto di compravendita del 8.4.1986 un appartamento ubicato al piano sottotetto e che il vano sottotetto era pertinenza esclusiva del predetto appartamento, servendo a difenderlo dal caldo dal freddo e quindi per mera tolleranza avevano consentito ai coniugi
di depositare nel vano sottotetto alcuni oggetti. L'impianto delle luci del vano scale CP_10
invece era stato realizzato dai resistenti e collegato al loro contatore.
All'udienza del 5.05.2015 veniva accertato il decesso di e la causa veniva interrotta Controparte_7
e riassunta dagli eredi legittimi, odierni resistenti.
Instaurato il contraddittorio si costituivano in giudizio gli eredi di i quali si Controparte_7
riportavano a tutti gli atti depositati impugnando e contestando recisamente tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto, eccepito, prodotto e concluso poiché totalmente infondato sia in fatto che in diritto.
Ribadivano di aver utilizzato il vano sottotetto - pacificamente e liberamente, come soffitta e deposito di materiali dal 1993, data di acquisto dell'appartamento posto al primo piano ubicato in
Acquaformosa (CS) alla via Pantano n. 13, collocandovi anche una cisterna di acqua per uso sanitario, di proprietà degli stessi, che veniva utilizzata come serbatoio di alimentazione della caldaia del termocamino esistente nel loro appartamento.
Detto vano, utilizzato come vano condominiale, è stato destinato all'uso comune delle uniche due famiglie dimoranti nell'immobile 'de quo', tant'è che vi si accede mediante una botola con scala in ferro estraibile comunicante direttamente ed esclusivamente con il vano scale comuni.
Osservavano, altresì, che nonostante l'ordinanza del 10.06.2010 – dott.ssa – con cui si Per_1
disponeva la reintegra nel possesso del vano sottotetto in favore dei ricorrenti ed il ripristino degli interruttori di accensione luci vano scale comuni, i coniugi non hanno inteso dare CP_8
spontanea e volontaria esecuzione al suddetto provvedimento giudiziario, costringendo i coniugi
a depositare in data 8.10.2010 ricorso ex art. 669-duodecies c.p.c. per l'attuazione CP_10
coattiva del provvedimento interdittale e in data 22.12.2010 i coniugi provvedevano CP_8
a consegnare ai ricorrenti la chiave del lucchetto della botola di accesso al vano sottotetto.
Concludevano, pertanto, invocando l'integrale rigetto della domanda, con il favore delle spese e competenze di lite.
Nel coso della successiva fase di merito venivano assunte ulteriori prove orali.
All'udienza del 15.02.2019, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.”.
3 Con sentenza n. 612/2019 resa il 2 agosto 2019 e pubblicata il 5 agosto 2019, il Tribunale di
CA ha così provveduto:
“1) Rigetta la domanda proposta da e;
Parte_1 Parte_2
2) Conferma il provvedimento di reintegra del Tribunale di CA – dott.ssa B. Magarò – del
10.06.2010;
3) Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 1226 c.c. avanzata dai resistenti;
4) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dai ricorrenti;
5) Condanna i ricorrenti a rifondere, in solido tra loro ed in favore delle parti resistenti, le spese del presente giudizio, che vengono liquidate on complessivi € 2.400,00 oltre accessori come per legge e se dovuti”.
§ 2. L'appello
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello e con Parte_1 Parte_2
citazione notificata il 18 febbraio 2020, per i motivi che si esamineranno
, , , e , si sono Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
costituiti in giudizio con comparsa depositata, telematicamente, il 5 ottobre 2020, concludendo per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 14 ottobre 2020, la Corte ha dichiarato l'integrità del contraddittorio, escludendo la sussistenza dei presupposti per dichiarare l'interruzione del processo per il decesso di CP_6
tenuto conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di ultrattività del
[...]
mandato difensivo e della circostanza che il procuratore di non ne ha inteso Controparte_6
dichiarare il decesso nelle forme di legge, ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1° febbraio 2022.
All'udienza del 1° febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione. Indi, è stata rimessa sul ruolo per l'udienza del 7 maggio 2024, con ordinanza del 29 marzo 2024, per la incompatibilità della
Dott.ssa nel presente procedimento avendo la medesima pronunciato provvedimento Per_1
possessorio in primo grado. Quindi, nuovamente trattenuta in decisione e, successivamente, con ordinanza del 13-15 gennaio 2025, rimessa sul ruolo per l'udienza del 20 maggio 2025 per essere assunta in decisione dal collegio in diversa composizione essendo stata la Giudice ausiliaria relatrice avv. Giuseppa Leo Scordino revocata dall'incarico con delibera del CSM del 20 novembre 2024.
L'udienza del 20 maggio 2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta che le parti hanno provveduto a depositare, e la Corte, con ordinanza del 29 maggio 2025, ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione del suddetto provvedimento, avvenuta il 5 giugno 2025.
§ 3. Le valutazioni della Corte
4 Con un unico articolato motivo di appello, così rubricato: “Errata ed omessa valutazione delle prove testimoniali e pedissequa errata ricostruzione di tutti i fatti rilevanti ai fini della corretta decisione della controversia”, i signori adducono che il Tribunale ha mal ricostruito “i CP_8
principali fatti rilevanti ai fini del decidere poiché, in via illogica, ha fatto affidamento sulle sole deposizioni testimoniali di alcuni testi indicati dagli appellati che, viceversa, dovevano essere ritenuti totalmente inattendibili e/o inconferenti” (cfr. citazione in appello, pag. 3). Adducono, inoltre, che il
Tribunale ha omesso di tenere nella dovuta considerazione “le fondamentali deposizioni testimoniali di chiaro ed inequivocabile segno contrario al proprio errato convincimento, le quali sono state ingiustificatamente ignorate del tutto” (cfr. citazione in appello, pag. 3). Ove correttamente valorizzate le risultanze istruttorie acquisite nel corso del primo grado, al Tribunale non sarebbe potuto sfuggire che:
“È stata fornita ampia prova in ordine ad una prevalente tolleranza da parte dei proprietari all'utilizzo sporadico del vano sottotetto da parte di e ” (cfr. Controparte_6 Controparte_7
citazione in appello, pag. 5).
Il teste – più volte citato nelle motivazioni sottese alla pronuncia del Tribunale di Controparte_1
CA – “non poteva essere in modo alcuno ritenuto credibile, giacché non indifferente e, dunque, palesemente interessato alla causa, tanto che, in corso di giudizio, ha assunto la veste di parte processuale a seguito della riassunzione avvenuta nel 2015” (cfr. citazione in appello, pag. 6).
Le dichiarazioni del teste escusso all'udienza del 2 maggio 2016, “vertono Tes_1
esclusivamente sulla manutenzione del serbatoio dell'acqua (attività oggetto di precisa tolleranza) che, dunque, sono inconferenti alle ragioni degli istanti all'epoca agenti in reintegrazione” (cfr. citazione in appello, pag. 6).
Le dichiarazioni del teste , rese all'udienza del 15 ottobre 2013, confermavano Testimone_2
l'esclusiva proprietà del vano sottotetto che sovrasta tutto l'appartamento dei coniugi CP_8
come ubicato al secondo piano del fabbricato, nel quale gli altri inquilini erano i coniugi CP_11
con il loro appartamento posto al primo piano.
[...]
Il teste , escusso all'udienza del 14 aprile 2014, è stato esaminato su un unico Testimone_3 episodio occorso nell'estate del lontano 2007. Però, “trattasi soltanto di un isolato e singolo episodio, come tale inidoneo a dare prova dell'asserito possesso del vano sottotetto, oltretutto, nel quale è stata effettuata la sola riparazione del galleggiante dl serbatoio di acqua (installazione e manutenzione sempre tollerata dai proprietari del sottotetto e Parte_1 Parte_2
)” (cfr. citazione in appello, pag. 7-8).
[...]
I testi , , , , Testimone_4 Tes_5 Testimone_6 Tes_1 Testimone_7 Tes_8
e hanno tutti reso dichiarazioni che, se rettamente intese, confortano gli
[...] Testimone_9
5 assunti difensivi delle parti appellanti circa la mera tolleranza. I coniugi , in CP_8 particolare, “nell'osservanza del rispetto del rapporto di comparaggio con i e Controparte_6
, hanno acconsentito, con mera tolleranza, ad una installazione di una cisterna di Controparte_7 acqua all'interno del vano sottotetto di loro esclusiva proprietà ed al deposito, tal volta, di esiguo materiale” (cfr. citazione in appello, pag. 12). Tolleranza che è venuta meno in occasione del completo rifacimento del sottotetto e del tetto nel lontano agosto 2008, “lavori che hanno visto lo smantellamento della cisterna di acqua (conseguentemente spostata da e Controparte_6 [...]
in altra proprietà, segnatamente, quella di ), nonché l'eliminazione di CP_7 Testimone_4
quei pochi materiali che erano stati poggiati, sempre su autorizzazione e tolleranza di Parte_1
e . Dunque, successivamente al venir meno della situazione da sempre Parte_2
tollerata, gli appellanti, a seguito della revoca del permesso concesso in passato (revoca sia implicita quanto espressa e di cui alla formale diffida del 30.12.2008 agli atti processuali), hanno apposto il lucchetto alla botola di accesso al vano sottotetto di loro proprietà, essendo venuta meno anche qualsiasi ragione ed utilità da parte degli appellati di usufruire ancora del vano sottotetto” (cfr. citazione in appello, pag. 13).
L'appello è infondato e va rigettato.
È indubbio che il giudice “deve fondare il proprio convincimento sull'esame e la valutazione di tutte le risultanze istruttorie comunque acquisite al giudizio, dando conto in motivazione di aver valutato tutti gli elementi decisivi ed enunciando le ragioni della preferenza accordata all'uno piuttosto che all'altro” (cfr. Cass. civ., 18 ottobre 1991, n. 11041). La valutazione complessiva delle prove – dirette e indirette, positive e negative, convergenti e divergenti – comporta che il giudizio su un medesimo fatto non possa che essere l'esito della valutazione che includa tutte le prove che lo riguardano.
Il punto di partenza del procedimento di valutazione delle prove consiste nello stabilire se la prova acquisita merita di essere considerata come possibile fonte di conoscenza dei fatti di causa. A questo scopo è finalizzata la valutazione di credibilità della prova, vale a dire l'idoneità del mezzo di prova di fornire una rappresentazione del fatto, attendibile, non erronea e non viziata. Va poi rammentato che, in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia delle prove stesse, nel senso che (fuori dai casi di prova legale), esse, anche se a carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento (v., ex multis, Cass. civ., 26 luglio 2021,
n. 21356; Cass. civ., 12 settembre 2011, n. 18644; Cass. civ., 18 aprile 2007, n. 9245).
Orbene, nel caso in ispecie, a giudizio di questa Corte, il Tribunale di CA ha correttamente proceduto ad una valutazione globale delle risultanze processuali (dichiarazioni rese dai numerosi informatori e testi escussi nel corso del giudizio), nel quadro di una indagine unitaria e globale, e,
6 trovandosi in presenza di prove contrastanti, ha scelto la versione del fatto che ha ritenuto sorretta da un grado di probabilità più elevato, secondo una valutazione corretta, che si sottrae alle censure degli appellanti.
In primo luogo, va qui certamente condivisa la scelta del Tribunale di non valorizzare – ai fini della valutazione della azione di reintegrazione nel possesso del vano sottotetto – il titolo di proprietà del vano medesimo, dacché il possessore è tutelato da spogli e molestie indipendentemente dal suo eventuale carattere lesivo di diritti altrui, i quali, pertanto, non possono essere utilmente opposti all'attore in reintegrazione o manutenzione, essendo consentito al convenuto farli valere solo dopo l'esaurimento del giudizio possessorio e l'esecuzione del provvedimento che lo ha concluso (salva l'ipotesi di un pregiudizio irreparabile che ne possa derivare, qui, però, neanche prospettato dal convenuto). Ed anzi, l'esistenza dell' “animus spoliandi” “non è esclusa dalla presenza di un, presunto, titolo astrattamente idoneo a legittimare le ragioni accampate dall'autore del fatto di spoglio, perché tale titolo non è, di per sé, suscettibile di far venire meno l'intenzione di attentare al possesso altrui, essendo evidente che il titolare del, preteso, diritto non può farsi giustizia da sé e privare il possessore della materiale disponibilità dell'oggetto della sua signoria, posto che, così operando, egli finirebbe per realizzare proprio quel comportamento che può essere represso con
l'azione di cui all'art. 1168 cod. civ.” (cfr. Cass. civ., 10 giugno 1998, n. 5714).
Da qui la palese inconsistenza della censura degli appellanti in ordine alla non adeguata valutazione delle dichiarazioni rese dal teste in ordine alla esclusiva proprietà, in capo ai Testimone_2
, del vano sottotetto che sovrasta tutto l'appartamento dei coniugi originari resistenti. CP_8
Il Tribunale ha, invece, opportunamente valorizzato gli esiti della prova testimoniale, e ne ha tratto la conclusione – avversata dalle parti appellanti – che i coniugi - hanno avuto sempre CP_6 CP_7 la disponibilità del sottotetto, corrispondente “al durevole, volontario e consapevole utilizzo dello stesso, manifestatosi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, accompagnata dall'animus rem sibi habendi, incompatibile con gli atti di tolleranza invocati dai resistenti” (cfr. sentenza, pag. 9).
Si tratta di conclusione corretta in iure e conforme alle risultanze istruttorie, che non merita censure.
Non è superfluo rammentare che, ai sensi dell'art. 1144 c.c., “Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso”.
Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza traggono origine dall'altrui spirito di condiscendenza o da rapporti di familiarità, amicizia o buon vicinato e consistono in un godimento di portata modesta e tale da incidere molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore.
In base al principio fissato dall'art. 2697 c.c., una volta dimostrata la sussistenza del possesso, spetta a coloro che contestano il fatto del possesso l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza i
7 quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato ed implicano una previsione di saltuarietà e di transitorietà (ex multis, Cass. civ., 23 luglio 2009, n.
17339; Cass. civ., 30 gennaio 2019, n. 2706).
È poi radicato insegnamento della giurisprudenza di legittimità che, nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e quindi sia inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo (cfr. Cass. civ., 18 giugno
2001, n. 8194; Cass. civ., 20 febbraio 2008, n. 4327; Cass. civ., 3 agosto 1995, n. 8498).
È, allora, necessario esaminare gli esiti della prova orale al fine di accertare se il Tribunale abbia, correttamente, ritenuto la sussistenza del possesso in capo ai e, viceversa, non CP_10
adeguatamente dimostrato, dai , che esso derivi da atti di tolleranza. CP_8
La risposta al primo quesito non può che essere affermativa.
L'utilizzo del sottotetto da parte dei , sin dal 1993, allorquando gli stessi acquistarono CP_10
l'immobile posto al primo piano dello stabile, è circostanza che ha trovato puntuale riscontro, in primo luogo, nelle dichiarazioni rese dagli informatori , , . Testimone_4 Tes_1 Testimone_3
, indifferente, esaminato all'udienza del 9 marzo 2010, ha confermato la Testimone_4
circostanza che i ricorrenti utilizzassero il vano sottotetto avendovi installato una CP_10 cisterna di acqua. L'informatore ha, infatti, riferito: “Sono a conoscenza dei fatti di causa poiché ho venduto i rispettivi appartamenti alle parti e mi reco spesso poiché ho altri appartamenti. Posso precisare che ho visto gli istanti che avevano un deposito di acqua nel vano sottotetto e tanto mi consta in quanto l'ho visto personalmente […] In questo vano sottotetto c'era un deposito di acqua che serviva ad alimentare l'impianto di riscaldamento degli istanti e fungeva anche da riserva di acqua. Preciso che gli istanti utilizzavano questo deposito sin dalla data di acquisto, nel '93-94 […]”.
L'informatore , indifferente, esaminato all'udienza del 13 aprile 2010, ha riferito: Tes_1
“Nell'agosto 2008 mi sono recato nel vano sottotetto in oggetto ed ho smontato la cisterna di acqua
e i tubi per conto dei ricorrenti senza che nessuno mi ha manifestato alcuna opposizione. […] Anche precedentemente al 2008 mi sono recato nel vano sottotetto per la manutenzione della cisterna più o meno una volta all'anno […] Ricordo che nel sottotetto c'erano anche delle mattonelle, precisamente due cassette, appartenenti al Sig. . Tanto mi consta in quanto ne ho preso due per eseguire CP_6
i lavori nel bagno del Sig. ”. CP_6
8 L'informatore , indifferente, ha riferito: “Mi sono recato sui luoghi di causa su Testimone_3
richiesta delle parti ricorrenti per dei lavori relativi all'impianto elettrico. Mi sono recato in quell'occasione nel vano sottotetto con il sig. , circa nel 2007, dopo l'estate, e poi nel CP_6
gennaio 2009 senza opposizione. Ho notato la presenza nel vano sottotetto di due cassette di mattonelle e alta roba, ho notato la presenza di una cisterna nel 2007, ma non nel 2009. L'accesso al vano sottotetto era libero” (cfr. verbale di udienza dell'11 maggio 2010).
L'utilizzo del vano sottotetto da parte dei coniugi ha trovato ulteriore preciso CP_10
riscontro nelle deposizioni rese dai testimoni escussi.
Il teste ha sostanzialmente confermato quanto già in precedenza dichiarato: “Mi Testimone_3 consta che i coniugi , quando sono stato da loro nell'estate 2007, per la prima volta, CP_10
hanno utilizzato il vano sottotetto come deposito di materiale e questo perché ho avuto accesso all'interno dello stesso, notando che vi erano poste scatole di vario tipo ed una cisterna accumulo di acqua. Il tutto in quanto ho dovuto riparare il galleggiante del serbatoio. Per poter fare il mio lavoro ho chiesto al Sig. di spostare gli scatoloni che impedivano il lavoro ed i Sig. m ha CP_6 CP_6
autorizzato a spostarli dicendo che erano i suoi. Ricordo che all'interno del sottotetto c'erano, oltre che agli scatoloni, dei pacchi di mattonelle ed indumenti” (cfr. verbale di udienza del 14 aprile 2014).
Il teste , figlio di e di ha confermato l'utilizzo del Controparte_1 CP_6 Controparte_7 sottotetto da parte dei propri familiari: “… io o qualcuno dei miei cinque fratelli salivamo su per depositare e/o prelevare dal sottotetto;
solitamente questi oggetti erano indumenti da montagna, attrezzature da cacciatore perché i miei fratelli esercitano lo sport della caccia ed anche mio padre,
e poi c'era del materiale di finitura dell'appartamento di papà, acquistato intorno al 1993 […] Mi consta che i coniugi dal 1993 al 2008 hanno utilizzato il vano sottotetto come CP_10
deposito di acqua perché al suo interno è situata una cisterna di approvvigionamento;
preciso che la cisterna serviva per uso sanitario” (cfr. verbale di udienza del 14 aprile 2014). Il teste ha confermato la chiusura della botola di entrata nel vano sottotetto mediante apposizione di un lucchetto nel 2009 (capitolo 13) nonché la circostanza che in data 21 febbraio 2008 e Parte_1 [...]
hanno staccato i fili elettrici del citofono dei coniugi e sostituito tutti Parte_2 CP_10
gli interruttori di accensione-spegnimento delle unità luce del vano scale comuni con delle chiavi codificate di cui erano gli unici detentori (capitolo 17 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dei ) e che, dal dicembre 2008, il citofono dell'appartamento dei coniugi medesimi CP_10
non ha più funzionato in quanto i coniugi hanno tagliato i relativi fili elettrici di CP_8
collegamento (cap. 18 stessa memoria). Il teste ha riferito che, a causa della manomissione dell'impianto elettrico “… i coniugi erano completamente isolati dall'esterno perché CP_10 erano costretti ad essere avvisati dall'esterno e scendere per aprire il portone d'ingresso”.
9 L'utilizzo del sottotetto è stato confermato ancora una volta da , cognato di Tes_1 CP_3
, il quale, esaminato all'udienza del 2 maggio 2016, ha confermato il capitolo n. 2 della
[...] memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dei (“2) Vero che i coniugi CP_10 CP_10
nel corso degli anni hanno utilizzato il vano sottotetto come deposito di materiali”). Più in dettaglio, il teste ha riferito: “Confermo interamente il contenuto del capitolo 2, in quanto, nella mia qualità di idraulico, sin dalla fine degli anni 90 avevo avuto ripetute occasioni di recarsi nel vano sottotetto dell'immobile di cui è causa, per la manutenzione della cisterna”. Il teste ha, altresì, integralmente confermato il capitolo n. 5 (“Vero che i coniugi e dal 1993 sino Controparte_6 Controparte_7 all'agosto del 2008 hanno utilizzato liberamente il vano sottotetto come deposito di acqua, avendovi collocato una cisterna di acqua che serviva ad alimentare l'impianto di riscaldamento esistente nel loro appartamento”), e n. 6 (“Vero che i coniugi e nel 1994 Controparte_6 Controparte_7 hanno anche installato nel vano sottotetto dei tubi che partendo dalla cisterna portano l'acqua al termocamino esistente nel loro appartamento per essere la stessa utilizzata per uso sanitario”), ed ha precisato, relativamente al capitolo n. 6 che “… nel corso delle varie manutenzione da me operate, ho avuto modo di constatare che erano ben visibili dei tubi … sul pavimento”. Ha confermato, altresì, il capitolo n. 7 (“Vero che i coniugi e hanno utilizzato il vano Controparte_6 Controparte_7
sottotetto come deposito di materiale collocandovi mattonelle, tubi ed altro materiale edilizio di risulta ed anche capi di vestiario”).
Il teste , esaminato all'udienza del 2 maggio 2016, ha riferito che all'epoca della Testimone_4 vendita dell'immobile ai coniugi e “successiva al 1993, ho avuto modo di constatare CP_6 CP_7 che i coniugi in parola hanno utilizzato liberamente il vano sottotetto come deposito d'acqua; preciso che ne sono a conoscenza perché i lavori hanno interessato parte del nostro appartamento […]”.
Va ancora evidenziato che, di vero, la circostanza della installazione nel vano sottotetto di una cisterna d'acqua a servizio dell'appartamento di proprietà , ha trovato preciso riscontro anche CP_10
nelle deposizioni degli informatori e dei testi addotti dai coniugi . CP_8
Più in dettaglio, l'informatore , fratello di , ha riferito: “… Mio fratello a titolo di Tes_5 Pt_1 cortesia aveva fatto mettere una cisterna di acqua ai coniugi , rimossa nell'agosto del 2008” CP_6
(cfr. verbale di udienza del 9 marzo 2010).
La teste indifferente, ha riferito: “Ricordo che i coniugi hanno Testimone_9 CP_10
chiesto ai coniugi di utilizzare il sottotetto per installarvi un serbatoio d'acqua. CP_8
Questo perché doveva servire alla Sig.ra . Mi ricordo che la Sig.ra chiedeva Parte_3 CP_7 alla Sig.ra di mettere un serbatoio d'acqua nel sottotetto;
i Signori e Parte_4 Pt_2 Pt_1
per non sentire più sentire lamentarsi la mamma , hanno acconsentito alla allocazione Parte_4 del serbatoio d'acqua nel sottotetto” (cfr. verbale di udienza del 14 aprile 2014).
10 Il teste , fratello di , parte appellante, ha confermato che Testimone_8 Parte_2
“ i coniugi hanno chiesto la cortesia ai coniugi di installare un CP_10 CP_12 serbatoio di acqua nel sottotetto […] i coniugi hanno acquistato l'appartamento CP_10
intorno al 1995, la richiesta di collocare i serbatoi d'acqua è stata fatta successivamente ma non ricordo l'anno, tanto sa perché si è trovato presente ad un colloquio tra i coniugi e CP_10
la propria matrigna (madre di ) che riguardava questa richiesta di Parte_4 Parte_2 collocazione del serbatoio” (cfr. verbale di udienza del 22 novembre 2013).
Il teste , fratello di esaminato all'udienza del 22 novembre 2013 ha Tes_5 Parte_1 confermato che “… dopo molte insistenze dei convenuti, anche tramite la suocera dell'attore, alla fine gli attori hanno acconsentito a far installare il serbatoio d'acqua nel sottotetto. […] posso dire che tali discussioni e richieste avvenivano spesso, dopo l'acquisto dell'appartamento da parte dei
; non so precisare gli anni in cui avvenivano queste richieste, ma sicuramente dopo CP_10
l'acquisto dell'appartamento da parte dei convenuti. Tanto so perché spesso ero presente alle discussioni e posso dire che i convenuti influenzavano la suocera dell'attore per il rapporto di comparaggio che c'era tra di loro”.
Gli informatori e i testimoni hanno confermato la circostanza dello spoglio, ovvero che, nell'agosto
2009, l'accesso al vano sottotetto venne preclusa ai dai mediante CP_10 CP_8
l'apposizione di un lucchetto.
In tal senso, è sufficiente rammentare che il teste ha confermato il capitolo n. 13 della Controparte_1 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dei , così articolato: “Vero che nell'agosto CP_10
2009 i coniugi e non hanno potuto più accedere nel vano Controparte_6 Controparte_7 sottotetto perché la botola di entrata dello stesso era stata chiusa con un lucchetto”. La circostanza
è stata confermata altresì da , fratello di che ha dichiarato: Testimone_8 Parte_2
“Confermo che i coniugi hanno chiuso con un lucchetto la botola di accesso al vano CP_8
sottotetto. Ciò è avvenuto, ritengo, perché i coniugi volevano evitare che i CP_8
prendessero possesso del sottotetto come stavano facendo”. CP_10
Analogamente, è pacificamente emersa la prova circa il distacco dei fili elettrici del citofono e la sostituzione di tutti gli interruttori di accensione e chiusura dell'unità luce, esistenti sul vano scale comune, con delle chiavi codificate di accensione ad esclusivo uso dei . L'informatore CP_8
, figlio dei ricorrenti, ha riferito: “Posso precisare che dal 21 dicembre 2008 i Controparte_5 resistenti hanno manomesso l'impianto delle luci del vano scale impedendoci l'illuminazione e il citofono. […]” (cfr. verbale di udienza del 9 marzo 2010). ha confermato la Controparte_1
circostanza che in data 21 febbraio 2008 e hanno staccato i Parte_1 Parte_2
fili elettrici del citofono dei coniugi e sostituito tutti gli interruttori di accensione- CP_10
11 spegnimento delle unità luce del vano scale comuni con delle chiavi codificate di cui erano gli unici detentori (capitolo 17 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dei ) e che, dal CP_10
dicembre 2008, il citofono dell'appartamento dei coniugi medesimi non ha più funzionato in quanto i coniugi hanno tagliato i relativi fili elettrici di collegamento (cap. 18 stessa CP_8 memoria). Il teste ha riferito che, a causa della manomissione dell'impianto elettrico “… i coniugi
erano completamente isolati dall'esterno perché erano costretti ad essere avvisati CP_10 dall'esterno e scendere per aprire il portone d'ingresso”.
Orbene, alla luce del narrato dei numerosi testi e degli informatori, può dirsi accertato che:
I coniugi e sono proprietari di un appartamento – sito al primo Controparte_6 Controparte_7
piano – ubicato in Acquaformosa (CS) ed acquistato nel 1993;
Subito dopo l'acquisto, essi hanno ottenuto dai coniugi e Parte_1 Parte_2
proprietari dell'immobile posto al secondo piano e del sovrastante vano sottotetto, di poter utilizzare il vano sottotetto per installarvi una cisterna d'acqua nonché come deposito di materiale edile e di capi di abbigliamento;
L'accesso al predetto vano sottotetto da parte dei signori e e dei loro figli è sempre CP_6 CP_7
stato libero;
La disponibilità del vano sottotetto si è protratta, ininterrottamente, dal 1993/1994 fino all'agosto
2009, allorquando i hanno chiuso con un lucchetto la botola di accesso al sottotetto, CP_8 così impedendone l'accesso ai;
CP_10
I coniugi hanno, altresì, interrotto l'utilizzo dei citofoni da parte degli originari CP_8 ricorrenti e l'accensione della luce nel vano scala, attraverso il distacco dei fili elettrici.
Gli originari ricorrenti hanno dunque ampiamente dimostrato la sussistenza degli elementi costitutivi del possesso, i.e. il potere di fatto sulla cosa (corpus possessionis) e la volontà di esercitare su di essa una signoria corrispondente alla proprietà o altro diritto reale (animus possidendi).
Queste conclusioni non vengono scalfite dalle obiezioni degli appellanti in ordine alla circostanza che il teste , “non poteva essere in modo alcuno ritenuto credibile, giacché non Controparte_1
indifferente e, dunque, palesemente interessato alla causa, tanto che, in corso di giudizio, ha assunto la veste di parte processuale a seguito della riassunzione avvenuta nel 2015” (cfr. citazione in appello, pag. 6).
In merito giova osservare che, di vero, la Suprema Corte (ex multis, Cass. n. 25358/2015 con i richiami ivi effettuati a Cass. n. 1109/2006; conf. Cass. n. 12365/2006 e Cass, n. 4202/2011; cfr. anche Cass. n. 25549/2007) ha costantemente enunciato il principio di diritto secondo cui “In, materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti (…) l'attendibilità del teste, legato da uno
12 dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità”.
Anche di recente si è affermato - in materia di prova testimoniale – che l'insussistenza, per effetto della decisione della Corte cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c., non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito – la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata – ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (Cass. n. 98/2019).
Dunque, “il giudice di merito non può limitarsi a ritenere “automaticamente” inattendibile una deposizione testimoniale solo perché proveniente da un soggetto legato da vincoli di natura familiare con una delle parti, ma deve indicare ulteriori elementi da cui emerga la mancanza di credibilità del teste, tanto più che una testimonianza diretta non necessità, a differenza di quella de relato, di riscontri esterni per affermare la sua piena valenza probatoria” (cfr. Cass. civ., 28 febbraio 2023, n.
6001).
Ebbene, in continuità con l'insegnamento della Suprema Corte, reputa il Collegio che, la sola circostanza per la quale è figlio dei coniugi , non è sufficiente per Controparte_1 CP_10
ritenere inattendibile la deposizione che, peraltro, ha trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni degli altri testi ex latere actoris.
Allo stesso modo, il suo narrato non è inficiato dal fatto che, a seguito dell'interruzione del processo per il sopravvenuto decesso di si sia costituito in qualità di erede Controparte_7 Controparte_1
legittimo della madre nel processo riassunto dai signori e con istanza del 21 luglio Pt_1 Pt_2
2015.
Invero, la Suprema Corte reiteratamente affermato che “il giudizio sulla capacità del teste deve essere effettuato con riferimento al momento in cui la deposizione viene resa, restando irrilevante che successivamente il teste stesso sia divenuto parte per successione “mortis causa” alla parte originaria (Cass. 26.2.1983 n. 1496; Cass. 20.7.1999 n. 7740” (cfr. Cass. civ., 2 settembre 2008, n.
22030), così che anche il narrato testimoniale del concorre, con tutti gli ulteriori elementi CP_6 raccolti nel corso dell'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado, a corroborare gli assunti difensivi degli originari ricorrenti e Controparte_6 Controparte_7
In ogni caso, a ben vedere, l'utilizzo del vano sottotetto da parte dei è circostanza CP_10
neppure contestata dai i quali, costituendosi nel procedimento possessorio CP_8
incardinato da e al fine di essere reintegrati nel possesso del Controparte_6 Controparte_7
vano sottotetto medesimo, si sono difesi non già contestando la disponibilità del vano da parte dei
13 ricorrenti, ovvero la circostanza della chiusura con apposizione di un lucchetto, ma obiettando che,
“il fatto stesso che la situazione prospettata in ricorso si sia prolungata nel tempo, per oltre sedici anni, sempre alla stessa maniera, denota chiaramente, proprio per l'oggetto specifico della vicenda, che il tutto trovava e trova il fondamento nella tolleranza, maggiormente ravvisabile in quella dei
[…]. La tolleranza, creatasi con la reciproca amicizia e rafforzata nel tempo, con i CP_8
rapporti di ottimo vicinato e di intervenuto comparaggio, di recente, inopinatamente è venuta a crollare” (cfr. memoria di costituzione, pag. 3-4). Allo stesso modo, i resistenti hanno ricondotto nel novero degli atti di tolleranza l'utilizzazione dell'impianto elettrico da essi realizzato da parte dei ricorrenti.
Ebbene, reputa la Corte che, siccome esattamente ritenuto dal Tribunale, deve escludersi che il fatto del compossesso sia derivato da atti di tolleranza, difettando, evidentemente, la saltuarietà e la transitorietà in una situazione quale quella narrata dai testimoni e dagli informatori che si è protratta ininterrottamente per oltre 15 anni col consenso dei proprietari, tanto più che tra le parti non intercorrono rapporti di parentela che, come sopradetto, potrebbero far presumere una situazione di tolleranza.
Nel descritto contesto, va dunque escluso che il compossesso di e Controparte_6 CP_7
– esercitato per oltre quindici anni – sia stato frutto di mera tolleranza, dacché il
[...] comportamento come sopra delineato, l'estensione delle modalità di esercizio del possesso e la sua durata dimostrano inequivocabilmente un compossesso uti dominus, meritevole di tutela con l'azione di reintegrazione di cui agli art. 1168 e ss. c.c., siccome correttamente statuito dal Tribunale.
L'appello è dunque rigettato.
§ 4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 (considerato il valore della causa indicato in atti) per tutte le fasi, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Stante le ragioni della decisione, deve darsi atto che ricorrono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002 introdotto dalla legge 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_6
, , , ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , e avverso la sentenza del Tribunale di CA Controparte_4 Controparte_5
n. 612/2019 resa il 2 agosto 2019 e pubblicata il 5 agosto 2019, non notificata, così provvede:
a. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
14 b. condanna e in solido, al pagamento delle spese processuali Parte_1 Parte_2
in favore degli appellati, che liquida in € 2.915,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
c. dà atto che ricorrono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R.
115/2002 introdotto dalla legge 228 del 2012.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Appello di
Catanzaro del 20 novembre 2025
Il Presidente dott.ssa Anna Maria Raschellà
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