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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/09/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 14/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 14/2019
TRA
C.F. ) – Avv. Massimo Raffaele Addamo Parte_1 P.IVA_1
opponente
E
(C.F. ) – Avv. Rosario Pace ed Controparte_1 C.F._1
Alessia Pace
opposto
Conclusioni di parte opponente:
- revocare e/o dichiarare la nullità, annullabilità e/o l'inefficacia del comunque del
Decreto Ingiuntivo n°651/2018, reso in data 2.11.2018 dal Tribunale di Patti
(R.G. n°1069/2018), e notificato a mezzo del servizio postale in data 3.12.2018, per i motivi esposti in narrativa;
- alla luce del comportamento processuale tenuto dall'odierna opposta, condannare ai sensi dell'art.96 cpc la al pagamento in favore CP_2 della della complessiva somma pari al triplo delle Parte_1 competenze legali liquidate per il presente giudizio;
Part
- condannare, la al pagamento, in favore della delle spese e CP_2 competenze del presente giudizio, con distrazione in favore dell'infrascritto difensore che si dichiara antistatario
Conclusioni di parte opposta:
1
1. confermare il decreto ingiuntivo n 651/2018 emesso dal Tribunale di Patti e per
Esso dalla Dott.ssa C Alaqua, in data 02.11.2018, concedendo la provvisoria esecuzione, sussistendone tutti i presupposti di legge;
2. condannare la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, ai sensi dell'art 96 comma 1, 2 e 3 cpc, da liquidarsi nella misura che
l'On giudice adito riterrà congrua, secondo il proprio prudente apprezzamento, stante la temerarietà della opposizione proposta anche alla luce del pregresso riconoscimento di rapporti commerciali con la , oggi CP_2 disconosciuti, della mancata contestazione della fattura n 160/17 per oltre tre mesi con la promessa dell'invio di un acconto e del mancato pagamento della stessa con richiesta, tardiva, di emissione di nota di credito della fattura n 160 e nuova intestazione di fattura alla Parte_3
3. Condannare, altresì, la società opponente al risarcimento dei danni ex art 1223
c.c. stante il grave, pretestuoso ritardo nel pagamento che sta comportando non poche difficoltà alla Anche in questo caso si chiede Controparte_3 che l'ammontare della condanna venga determinata in via equitativa dall'On.
Decidente;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio con distrazione in favore dei procuratori che rendono la dichiarazione di rito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 651/2018, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore dell'opposto della somma capitale di € 11.565,60 oltre accessori, per servizi di trasporto in conto terzi che sarebbero stati effettuati a seguito di accordo con la ditta “ . Parte_3
L'opponente deduceva di non aver mai commissionato detti servizi, e che tale
, che secondo il ricorso in monitorio avrebbe conferito l'incarico, Persona_1 non era suo dipendente e non era abilitato ad assumere obbligazioni per conto della
. Parte_1
L'opposto si costituiva contestando la ricostruzione avversaria e rilevando, in particolare, che , a mezzo della sig.ra , aveva inviato Controparte_4 Parte_4 una serie di mail alla dipendente della ditta , sig.ra (rectius, ) CP_2 Per_2 Per_3
, nelle quali aveva riconosciuto l'esistenza del debito e i rapporti intercorsi fra le Per_4 parti. In particolare, nella mail del 25/01/2018 la affermava che avrebbe inviato un Pt_3 acconto, scusandosi per il ritardo, e anche dopo l'emissione della fattura azionata (n.
2 160/2017) il debito non era mai stato contestato né nell'an, né nel quantum. Soltanto dopo tre mesi la , sempre a mezzo la sig.ra , aveva chiesto Parte_1 Parte_4 al di emettere “nota di credito della fattura n 160 e di intestarla alla CP_2 [...]
, società legata all'opponente per essere i due legali rappresentanti fra loro Parte_3 congiunti. Evidenziava infine che il nominativo del (rectius, non Parte_5 Per_1 compariva nel ricorso in monitorio ed era soggetto non conosciuto dall'opposto.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale, proponeva domanda di risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento ex art. 1223 c.c.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'opposizione è fondata.
La fattura allegata in monitorio, intestata alla , indica la dicitura Parte_1
“RESPONSABILE: ”, soggetto di cui non è stato Persona_1 dimostrato il legame con la società opponente.
La corrispondenza via mail allegata non configura un riconoscimento del debito, ma dimostra semmai l'esistenza di un equivoco;
la dipendente della riteneva Parte_1 infatti, in un primo momento, di dover dare seguito alle sollecitazioni del , salvo CP_2 poi, appena pochi giorni dopo, esporre di aver effettuato un controllo sulla fattura in questione e di aver rilevato l'estraneità della al rapporto. Parte_1
La successiva replica del , il quale afferma che l'indicazione per CP_2
l'intestazione della fattura era stata data dalla stessa , è rimasta sfornita Parte_1 di prova. Peraltro, nel corpo del ricorso in monitorio lo stesso ricorrente afferma, viceversa, che la fattura era stata “intestata su richiesta della Parte_6
; non si evince, pertanto chi sarebbe il soggetto che avrebbe richiesto Parte_1 tale intestazione (tale ), né se la richiesta, ove proveniente dalla Per_1 [...]
fosse stata accettata o meno dalla , inizialmente estranea Parte_3 Parte_1 all'accordo per la stessa prospettazione offerta dal ricorrente in monitorio.
Non vi sono pertanto elementi per ritenere che la prestazione sia stata effettuata per conto di , e non della per cui, nonostante la non Parte_1 Parte_3 univocità della documentazione prodotta, nonché del ritardo della Parte_1 nell'effettuare i controlli sulla fattura ricevuta, la prova del credito non può ritenersi raggiunta.
3 La condotta dell'opponente, che ha inizialmente tenuto una condotta inerte a fronte di una fattura a lei intestata, ingenerando nella controparte il convincimento della sua legittimazione passiva, giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 14/2019 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 651/2018;
2) compensa interamente le spese di giudizio.
Patti, 03/09/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 14/2019
TRA
C.F. ) – Avv. Massimo Raffaele Addamo Parte_1 P.IVA_1
opponente
E
(C.F. ) – Avv. Rosario Pace ed Controparte_1 C.F._1
Alessia Pace
opposto
Conclusioni di parte opponente:
- revocare e/o dichiarare la nullità, annullabilità e/o l'inefficacia del comunque del
Decreto Ingiuntivo n°651/2018, reso in data 2.11.2018 dal Tribunale di Patti
(R.G. n°1069/2018), e notificato a mezzo del servizio postale in data 3.12.2018, per i motivi esposti in narrativa;
- alla luce del comportamento processuale tenuto dall'odierna opposta, condannare ai sensi dell'art.96 cpc la al pagamento in favore CP_2 della della complessiva somma pari al triplo delle Parte_1 competenze legali liquidate per il presente giudizio;
Part
- condannare, la al pagamento, in favore della delle spese e CP_2 competenze del presente giudizio, con distrazione in favore dell'infrascritto difensore che si dichiara antistatario
Conclusioni di parte opposta:
1
1. confermare il decreto ingiuntivo n 651/2018 emesso dal Tribunale di Patti e per
Esso dalla Dott.ssa C Alaqua, in data 02.11.2018, concedendo la provvisoria esecuzione, sussistendone tutti i presupposti di legge;
2. condannare la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, ai sensi dell'art 96 comma 1, 2 e 3 cpc, da liquidarsi nella misura che
l'On giudice adito riterrà congrua, secondo il proprio prudente apprezzamento, stante la temerarietà della opposizione proposta anche alla luce del pregresso riconoscimento di rapporti commerciali con la , oggi CP_2 disconosciuti, della mancata contestazione della fattura n 160/17 per oltre tre mesi con la promessa dell'invio di un acconto e del mancato pagamento della stessa con richiesta, tardiva, di emissione di nota di credito della fattura n 160 e nuova intestazione di fattura alla Parte_3
3. Condannare, altresì, la società opponente al risarcimento dei danni ex art 1223
c.c. stante il grave, pretestuoso ritardo nel pagamento che sta comportando non poche difficoltà alla Anche in questo caso si chiede Controparte_3 che l'ammontare della condanna venga determinata in via equitativa dall'On.
Decidente;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio con distrazione in favore dei procuratori che rendono la dichiarazione di rito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 651/2018, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore dell'opposto della somma capitale di € 11.565,60 oltre accessori, per servizi di trasporto in conto terzi che sarebbero stati effettuati a seguito di accordo con la ditta “ . Parte_3
L'opponente deduceva di non aver mai commissionato detti servizi, e che tale
, che secondo il ricorso in monitorio avrebbe conferito l'incarico, Persona_1 non era suo dipendente e non era abilitato ad assumere obbligazioni per conto della
. Parte_1
L'opposto si costituiva contestando la ricostruzione avversaria e rilevando, in particolare, che , a mezzo della sig.ra , aveva inviato Controparte_4 Parte_4 una serie di mail alla dipendente della ditta , sig.ra (rectius, ) CP_2 Per_2 Per_3
, nelle quali aveva riconosciuto l'esistenza del debito e i rapporti intercorsi fra le Per_4 parti. In particolare, nella mail del 25/01/2018 la affermava che avrebbe inviato un Pt_3 acconto, scusandosi per il ritardo, e anche dopo l'emissione della fattura azionata (n.
2 160/2017) il debito non era mai stato contestato né nell'an, né nel quantum. Soltanto dopo tre mesi la , sempre a mezzo la sig.ra , aveva chiesto Parte_1 Parte_4 al di emettere “nota di credito della fattura n 160 e di intestarla alla CP_2 [...]
, società legata all'opponente per essere i due legali rappresentanti fra loro Parte_3 congiunti. Evidenziava infine che il nominativo del (rectius, non Parte_5 Per_1 compariva nel ricorso in monitorio ed era soggetto non conosciuto dall'opposto.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale, proponeva domanda di risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento ex art. 1223 c.c.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'opposizione è fondata.
La fattura allegata in monitorio, intestata alla , indica la dicitura Parte_1
“RESPONSABILE: ”, soggetto di cui non è stato Persona_1 dimostrato il legame con la società opponente.
La corrispondenza via mail allegata non configura un riconoscimento del debito, ma dimostra semmai l'esistenza di un equivoco;
la dipendente della riteneva Parte_1 infatti, in un primo momento, di dover dare seguito alle sollecitazioni del , salvo CP_2 poi, appena pochi giorni dopo, esporre di aver effettuato un controllo sulla fattura in questione e di aver rilevato l'estraneità della al rapporto. Parte_1
La successiva replica del , il quale afferma che l'indicazione per CP_2
l'intestazione della fattura era stata data dalla stessa , è rimasta sfornita Parte_1 di prova. Peraltro, nel corpo del ricorso in monitorio lo stesso ricorrente afferma, viceversa, che la fattura era stata “intestata su richiesta della Parte_6
; non si evince, pertanto chi sarebbe il soggetto che avrebbe richiesto Parte_1 tale intestazione (tale ), né se la richiesta, ove proveniente dalla Per_1 [...]
fosse stata accettata o meno dalla , inizialmente estranea Parte_3 Parte_1 all'accordo per la stessa prospettazione offerta dal ricorrente in monitorio.
Non vi sono pertanto elementi per ritenere che la prestazione sia stata effettuata per conto di , e non della per cui, nonostante la non Parte_1 Parte_3 univocità della documentazione prodotta, nonché del ritardo della Parte_1 nell'effettuare i controlli sulla fattura ricevuta, la prova del credito non può ritenersi raggiunta.
3 La condotta dell'opponente, che ha inizialmente tenuto una condotta inerte a fronte di una fattura a lei intestata, ingenerando nella controparte il convincimento della sua legittimazione passiva, giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 14/2019 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 651/2018;
2) compensa interamente le spese di giudizio.
Patti, 03/09/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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