Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/1975, n. 2811
CASS
Sentenza 16 luglio 1975

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Qualora la prestazione dell'acquirente di un bene consista in parte nel pagamento di una somma di denaro ed in parte nel trasferimento di un altro bene, al fine di determinare il contenuto effettivo del contratto e, conseguentemente, le norme che debbono disciplinarlo, si deve far riferimento al criterio della prevalenza, nel senso che il contratto e qualificabile come vendita o come permuta a secondo che maggiore sia la somma di denaro od il valore della res corrisposta; tale criterio va parimenti seguito nel caso in cui le parti abbiano pattuito un prezzo in moneta, con facolta per l'acquirente di soddisfarlo parzialmente mediante la dazione di una cosa determinata. (nella specie, era stata prevista la regolamentazione di circa un quarto del prezzo di un autocarro nuovo con la consegna, da parte dell'acquirente, di un autocarro usato. La suprema Corte, enunciando il principio di cui sopra, ha ritenuto correttamente affermata dai giudici di merito l'assoggettabilita del contratto alle norme della compravendita e, in particolare, la applicabilita di quelle sul pagamento del prezzo). ( V 789/71, mass n 350621; 2795/67, mass n 330359).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/1975, n. 2811
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2811
    Data del deposito : 16 luglio 1975

    Testo completo