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Sentenza 30 marzo 2023
Sentenza 30 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2023, n. 13493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13493 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RI AN, nata in [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 13 febbraio 2023 emessa dalla Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FF UL, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma ha disposto l'aggravamento della misura cautelare disposta nei confronti di AN RI, sostituendo la misura coercitiva degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico con la custodia cautelare in carcere. Penale Sent. Sez. 6 Num. 13493 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 29/03/2023 2. L'avvocato Antonio Gugliotta, difensore della RI, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 276 cod. proc. pen. Il difensore premette che la RI è stata richiesta in consegna in esecuzione di due mandati di arresto europei, emessi rispettivamente dall'autorità giudiziaria francese e tedesca per vari delitti contro il patrimonio, e che la Corte di appello di Roma, con ordinanza emessa in data 24 novembre 2022, dopo aver convalidato l'arresto della ricorrente, ha applicato nei confronti della medesima, in quanto madre convivente con quatto figli «in tenera età», la misura degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico. La Corte d'appello, tuttavia, in seguito alla comunicazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza "Casilino", relativa all'evasione dagli arresti domiciliari del compagno della RI, NY DI, cui era stata applicata la misura coercitiva in un procedimento parallelo, con l'ordinanza impugnata, ha ritenuto che anche la ricorrente potrebbe darsi alla latitanza e ha, dunque, aggravato la misura cautelare originariamente applicata, sostituendola con la custodia cautelare in carcere. Deduce, tuttavia, il difensore che, in tal modo, la Corte di appello avrebbe violato l'art. 27 Cost., i principi del sistema delle misure cautelari del codice di rito, «improntati al favor rei e favor libertatis». La RI, infatti, non si sarebbe resa responsabile di alcuna trasgressione, come richiesto dall'art. 276 cod. proc. pen. e, comunque, non avrebbe alcun interesse ad evadere, avendo ottenuto dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa in data 28 novembre 2022, di espiare le pene irrogate dai giudici italiani nei suoi confronti in regime di detenzione domiciliare. La Corte di appello di Roma, inoltre, non avrebbe considerato il divieto posto dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. di applicazione della misura della custodia in carcere in casi, come quello di specie, di madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, se non in caso di sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto fondato. 2. Con unico motivo, il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 276 cod. proc. pen., in quanto la 2 ricorrente non avrebbe posto in essere alcuna trasgressione agli obblighi imposti all'atto dell'applicazione degli arresti domiciliari, e dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di età inferiore con lei convivente, senza aver previamente verificato la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. 3. Il motivo è fondato. 4. L'art. 9, comma 5, della legge 22 aprile 2005, n. 69 sancisce che, in relazione alle misure cautelari adottate al fine di consentire l'esecuzione del mandato di arresto europeo, «si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi I, II, IV e VIII del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, 274, comma 1, lettere a) e c), 280, 275, comma 2 -bis, 278, 279, 297, nonché le disposizioni degli articoli 299 e 300 , comma 4, del codice di procedura penale e dell'articolo 19, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448». L'art. 276 cod. proc. pen., che disciplina i «provvedimenti in caso di trasgressioni alle prescrizioni imposte» è, dunque, applicabile nella procedura passiva di consegna prevista nella disciplina del mandato di arresto europeo. Parimenti è applicabile in tale ambito anche l'art. 299 cod. proc. pen. (e, dunque, le disposizioni riguardanti la revoca e la sostituzione della misura), in parziale deroga all'esclusione dell'applicabilità nella disciplina del mandato di arresto europeo delle disposizioni in tema di estinzione delle misure cautelari. 5. La Corte di appello, tuttavia, nel disporre, con l'ordinanza impugnata l'aggravamento della misura coercitiva originariamente disposta nei confronti della RI, non ha chiarito se abbia fatto applicazione dell'una o dell'altra disposizione astrattamente applicabili nel caso di specie (e, segnatamente, degli artt. 276, comma 1 -ter o dell'art. 299, comma 4, cod. proc. pen.). Entrambe le disposizioni costituiscono, infatti, applicazione del principio di adeguatezza, che impone di conformare la misura coercitiva in ragione della concreta situazione cautelare sussistente, anche nei casi in cui una violazione o un mutamento del quadro considerato nell'originaria diagnosi cautelare renda evidente l'inidoneità della misura coercitiva in esecuzione. La previsione di cui all'art. 276 cod. proc. pen. - nel prevedere la sostituzione o il cumulo della misura cautelare già disposta con altra più grave, nel caso di trasgressione alle prescrizioni imposte — attribuisce, tuttavia, al giudice un potere discrezionale che deve essere esercitato mediante la valutazione della gravità e 3 delle circostanze della violazione al fine di verificare se la trasgressione abbia reso manifesta l'inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari, mentre l'applicazione dell'art. 299, comma 4 cod. proc. pen., che prevede, nel caso di aggravamento delle esigenze cautelari, la sostituzione in peius della misura applicata ovvero l'inasprimento delle modalità di applicazione può dipendere anche da fatti non direttamente collegati alla condotta attuale del soggetto nei confronti del quale la misura è applicata (Sez. 5, n. 3175 del 08/11/2018 (dep. 2019), Leonardi, Rv. 275260 - 01; Sez. 4, n. 25008 del 15/0112007, Granata, Rv. 237001-01). In tema di sostituzione e revoca delle misure cautelari coercitive, infatti, il presupposto per l'aggravamento della misura non è la violazione delle prescrizioni, bensì la necessità di adeguare lo status libertatis all'eventuale sopravvenienza di circostanze tali da far ritenere aggravata l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 3285 del 21/12/2015 (dep. 2016), Dzhangveladze, Rv. 265726 - 01). 6. Muovendo da tali consolidati principi, deve rilevarsi che, nel caso di specie, l'aggravamento della misura coercitiva originariamente disposta non sembra essere stato determinato sulla base all'art. 276 cod. proc. pen. Non risulta, infatti, che la ricorrente abbia tenuto alcun comportamento che possa integrare una violazione delle prescrizioni imposte con gli arresti domiciliari, in quanto la condotta di evasione è stata realizzata dal compagno e non dalla RI. Secondo la giurisprudenza di legittimità, del resto, la diagnosi relativa al pericolo di fuga deve essere fondata su elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, desumibili da circostanze concrete e non già meramente sul contegno mantenuto dal solo coindagato, senza individuare alcun elemento specifico riferito al comportamento del ricorrente (ex plurimis: Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain, Rv. 276449 - 02; Sez. 2, n. 6924 del 04/12/1997 (dep. 16/01/1998), Beatobe, Rv. 209594 - 01). La Corte di appello, nell'aggravare l'originaria misura coercitiva, non ha, tuttavia, fatto applicazione dell'art. 299, comma 4, cod. proc. pen., in quanto non ha motivato in ordine alla sopravvenienza di specifiche circostanze riferite alla ricorrente tali da far ritenere aggravata l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e, dunque, ormai superata l'originaria diagnosi cautelare. L'ordinanza impugnata, inoltre, non ha tenuto conto della previsione di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., disposizione applicabile anche nella disciplina del mandato di arresto europeo, in virtù del citato art. 9, comma 5, della legge n. 69 del 2005, che subordina l'applicazione della custodia cautelare in 4 carcere, «quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente...», alla ricorrenza di «esigenze cautelari di eccezionale rilevanza». 7. La motivazione posta dalla Corte di appello a fondamento dell'aggravamento della misura cautelare è, dunque, meramente apparente. Deve, dunque, essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. e 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così deciso il 29/03/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FF UL, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma ha disposto l'aggravamento della misura cautelare disposta nei confronti di AN RI, sostituendo la misura coercitiva degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico con la custodia cautelare in carcere. Penale Sent. Sez. 6 Num. 13493 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 29/03/2023 2. L'avvocato Antonio Gugliotta, difensore della RI, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 276 cod. proc. pen. Il difensore premette che la RI è stata richiesta in consegna in esecuzione di due mandati di arresto europei, emessi rispettivamente dall'autorità giudiziaria francese e tedesca per vari delitti contro il patrimonio, e che la Corte di appello di Roma, con ordinanza emessa in data 24 novembre 2022, dopo aver convalidato l'arresto della ricorrente, ha applicato nei confronti della medesima, in quanto madre convivente con quatto figli «in tenera età», la misura degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico. La Corte d'appello, tuttavia, in seguito alla comunicazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza "Casilino", relativa all'evasione dagli arresti domiciliari del compagno della RI, NY DI, cui era stata applicata la misura coercitiva in un procedimento parallelo, con l'ordinanza impugnata, ha ritenuto che anche la ricorrente potrebbe darsi alla latitanza e ha, dunque, aggravato la misura cautelare originariamente applicata, sostituendola con la custodia cautelare in carcere. Deduce, tuttavia, il difensore che, in tal modo, la Corte di appello avrebbe violato l'art. 27 Cost., i principi del sistema delle misure cautelari del codice di rito, «improntati al favor rei e favor libertatis». La RI, infatti, non si sarebbe resa responsabile di alcuna trasgressione, come richiesto dall'art. 276 cod. proc. pen. e, comunque, non avrebbe alcun interesse ad evadere, avendo ottenuto dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa in data 28 novembre 2022, di espiare le pene irrogate dai giudici italiani nei suoi confronti in regime di detenzione domiciliare. La Corte di appello di Roma, inoltre, non avrebbe considerato il divieto posto dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. di applicazione della misura della custodia in carcere in casi, come quello di specie, di madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, se non in caso di sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto fondato. 2. Con unico motivo, il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 276 cod. proc. pen., in quanto la 2 ricorrente non avrebbe posto in essere alcuna trasgressione agli obblighi imposti all'atto dell'applicazione degli arresti domiciliari, e dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di età inferiore con lei convivente, senza aver previamente verificato la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. 3. Il motivo è fondato. 4. L'art. 9, comma 5, della legge 22 aprile 2005, n. 69 sancisce che, in relazione alle misure cautelari adottate al fine di consentire l'esecuzione del mandato di arresto europeo, «si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi I, II, IV e VIII del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, 274, comma 1, lettere a) e c), 280, 275, comma 2 -bis, 278, 279, 297, nonché le disposizioni degli articoli 299 e 300 , comma 4, del codice di procedura penale e dell'articolo 19, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448». L'art. 276 cod. proc. pen., che disciplina i «provvedimenti in caso di trasgressioni alle prescrizioni imposte» è, dunque, applicabile nella procedura passiva di consegna prevista nella disciplina del mandato di arresto europeo. Parimenti è applicabile in tale ambito anche l'art. 299 cod. proc. pen. (e, dunque, le disposizioni riguardanti la revoca e la sostituzione della misura), in parziale deroga all'esclusione dell'applicabilità nella disciplina del mandato di arresto europeo delle disposizioni in tema di estinzione delle misure cautelari. 5. La Corte di appello, tuttavia, nel disporre, con l'ordinanza impugnata l'aggravamento della misura coercitiva originariamente disposta nei confronti della RI, non ha chiarito se abbia fatto applicazione dell'una o dell'altra disposizione astrattamente applicabili nel caso di specie (e, segnatamente, degli artt. 276, comma 1 -ter o dell'art. 299, comma 4, cod. proc. pen.). Entrambe le disposizioni costituiscono, infatti, applicazione del principio di adeguatezza, che impone di conformare la misura coercitiva in ragione della concreta situazione cautelare sussistente, anche nei casi in cui una violazione o un mutamento del quadro considerato nell'originaria diagnosi cautelare renda evidente l'inidoneità della misura coercitiva in esecuzione. La previsione di cui all'art. 276 cod. proc. pen. - nel prevedere la sostituzione o il cumulo della misura cautelare già disposta con altra più grave, nel caso di trasgressione alle prescrizioni imposte — attribuisce, tuttavia, al giudice un potere discrezionale che deve essere esercitato mediante la valutazione della gravità e 3 delle circostanze della violazione al fine di verificare se la trasgressione abbia reso manifesta l'inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari, mentre l'applicazione dell'art. 299, comma 4 cod. proc. pen., che prevede, nel caso di aggravamento delle esigenze cautelari, la sostituzione in peius della misura applicata ovvero l'inasprimento delle modalità di applicazione può dipendere anche da fatti non direttamente collegati alla condotta attuale del soggetto nei confronti del quale la misura è applicata (Sez. 5, n. 3175 del 08/11/2018 (dep. 2019), Leonardi, Rv. 275260 - 01; Sez. 4, n. 25008 del 15/0112007, Granata, Rv. 237001-01). In tema di sostituzione e revoca delle misure cautelari coercitive, infatti, il presupposto per l'aggravamento della misura non è la violazione delle prescrizioni, bensì la necessità di adeguare lo status libertatis all'eventuale sopravvenienza di circostanze tali da far ritenere aggravata l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 3285 del 21/12/2015 (dep. 2016), Dzhangveladze, Rv. 265726 - 01). 6. Muovendo da tali consolidati principi, deve rilevarsi che, nel caso di specie, l'aggravamento della misura coercitiva originariamente disposta non sembra essere stato determinato sulla base all'art. 276 cod. proc. pen. Non risulta, infatti, che la ricorrente abbia tenuto alcun comportamento che possa integrare una violazione delle prescrizioni imposte con gli arresti domiciliari, in quanto la condotta di evasione è stata realizzata dal compagno e non dalla RI. Secondo la giurisprudenza di legittimità, del resto, la diagnosi relativa al pericolo di fuga deve essere fondata su elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, desumibili da circostanze concrete e non già meramente sul contegno mantenuto dal solo coindagato, senza individuare alcun elemento specifico riferito al comportamento del ricorrente (ex plurimis: Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain, Rv. 276449 - 02; Sez. 2, n. 6924 del 04/12/1997 (dep. 16/01/1998), Beatobe, Rv. 209594 - 01). La Corte di appello, nell'aggravare l'originaria misura coercitiva, non ha, tuttavia, fatto applicazione dell'art. 299, comma 4, cod. proc. pen., in quanto non ha motivato in ordine alla sopravvenienza di specifiche circostanze riferite alla ricorrente tali da far ritenere aggravata l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e, dunque, ormai superata l'originaria diagnosi cautelare. L'ordinanza impugnata, inoltre, non ha tenuto conto della previsione di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., disposizione applicabile anche nella disciplina del mandato di arresto europeo, in virtù del citato art. 9, comma 5, della legge n. 69 del 2005, che subordina l'applicazione della custodia cautelare in 4 carcere, «quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente...», alla ricorrenza di «esigenze cautelari di eccezionale rilevanza». 7. La motivazione posta dalla Corte di appello a fondamento dell'aggravamento della misura cautelare è, dunque, meramente apparente. Deve, dunque, essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. e 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così deciso il 29/03/2023.