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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/11/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
n. 491/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE composto dai seguenti magistrati:
-dott. L. Spina Presidente
-dott. M. Morandini Giudice Relatore
-dott.ssa G. Segna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa DA Avv. nata a [...] il [...], ivi residente in [...] 104 (C.F. con l'avv. Antonio Angelini (C.F. ) con C.F._1 C.F._2 studio in Trento – Via Manzoni n. 16, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
ATTRICE / QUERELANTE CONTRO
nato a [...] il [...], ivi residente in [...] Controparte_1 (C.F. rappresentato e difeso, in forza di procura allegata all'atto di citazione C.F._3 dall'avv. Natale Callipari del Foro di Verona (C.F. ), con domicilio digitale C.F._4 eletto presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1 CONVENUTO E Zurich Insurance Pubblic Limited Company – Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del proprio Procuratore speciale, dott. , con sede legale in Milano – Via Benigno Crespi n. 2 CP_2 (C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Locatelli del Foro di Padova P.IVA_1 (C.F. ) procuratore, difensore e domiciliatario presso il proprio studio in Padova C.F._5
– Galleria A. De Gasperi n. 4, come da procura informatica sottoscritta con firma digitale dal Procuratore Speciale, dott. , in forza di atto Notaio , rep. 45505/racc. 14998 CP_2 Persona_1 del 13 ottobre 2021; congiunto alla comparsa di costituzione e risposta mediante strumento informatico;
TERZA CHIAMATA IN PUNTO: Querela di falso. CONCLUSIONI DELLA QUERELANTE 1)dichiarare la falsità del verbale dell'udienza del 14.04.2021 al procedimento avanti alla Corte dei Conti di Trento sub n. 4513 nelle parti in cui è scritto che:
pagina 1 di 7 a)”Secondo l'avvocato poi il dott. avrebbe in qualche modo “subito” la scelta del Pt_1 Per_2 sindaco di nominare il dott. atteso che secondo la normativa era sicuramente il soggetto più Per_3 titolato a ricoprire l'incarico de D.G., mentre il sindaco gli aveva chiesto, in sostanza, di “mettersi da parte”; e che b)”Il difensore evidenzia ancora come il dottor avrebbe avuto un interesse contrario alla Per_2 nomina del Dott. n quanto potenzialmente interessato a ricoprire proprio la carica di Direttore Per_3 Generale”; 2)spese e compensi del procedimento per querela di falso rifusi, oltre 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, CNPA ed IVA. In via istruttoria: si insiste, per scrupolo difensivo, nell'istanza di ammissione di prova per testi sulle circostanze, come dedotte a pp. 17,18 e 19 della comparsa di costituzione e risposta dd. 14.06.2023, di cui alle pagg.
5-6 delle note conclusive dd. 27.10.2023. Testi: dott. di Brentonico, avv. Flavio Maria Bonazza di Trento, dott. di Tes_1 Testimone_2 Trento, dott. di Lavis, dott. di San Lorenzo Dorsino. Persona_4 Persona_5 CONCLUSIONI DEL CONVENUTO in merito alla fondatezza della querela di falso presentata dall'avvv. si rimette alla decisione del Pt_1 nominato Collegio, con riserva di ulteriormente dedurre ed argomentare, all'esito, nel procedimento principale R.G. n. 491/2023 del Tribunale di Trento. CONCLUSIONI DELLA TERZA CHIAMATA Si rimette alla valutazione a cui perverrà Codesto Giudice delle risultanze dell'assunzione delle testimonianze rese in giudizio ai fini della declaratoria di fondatezza o meno della querela di falso. MOTIVI DELLA DECISIONE Vale premettere che con atto di citazione dd. 14.02.2023, ritualmente notificato, Controparte_1 conveniva in giudizio (n. 491/2023 R.G.) l'avv. , chiedendone la condanna, nella Parte_1 sussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 2043 e 2059 c.c. e 185 c.p., in relazione agli artt. 368 c.p., 9, 19 e 50 del Codice Deontologico Forense, e 88 cpc, a titolo di responsabilità extra contrattuale, al pagamento, in favore dell'ente benefico , della somma corrispondente a tutti i Controparte_3 danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dall'attore in conseguenza di quanto aveva affermato la convenuta, in qualità di legale del dott. Giuseppe Di Giorgio, all'udienza dd. 14.04.2021 nell'ambito del procedimento recante il n. 4513/2020 R.G. svoltasi avanti la Corte dei Conti di Trento;
in subordine, “anche tenendo conto del futuro esito del procedimento di impugnazione della sentenza n. 81/2021 emessa dalla Corte dei Conti di Trento, oggi pendente innanzi alla Sezione Centrale D'Appello della Corte dei Conti di Roma, R.G. n. 5922/2021 …”; spese di giudizio rifuse. Costituitasi con comparsa dd. 14.06.2023 la convenuta avv. , nel sostenere di non Parte_1 aver mai pronunciato la seguente frase, riportata nel verbale dell'udienza dd. 14.04.2021 nel giudizio avanti la Corte dei Conti, redatto dal segretario dott. e richiamata a pag. 90 della Persona_5 sentenza della Corte dei Conti n. 81/2021 – su cui si fondava la richiesta risarcitoria di controparte:
“Secondo l'avvocato poi il dott. avrebbe in qualche modo “subito” la scelta del Pt_1 Per_2 Sindaco di nominare il dott. atteso che secondo la normativa era sicuramente il soggetto più Per_3 titolato a ricoprire l'incarico di D.G., mentre il Sindaco gli aveva chiesto, in sostanza, di “mettersi da parte”, presentava querela di falso avverso il verbale dell'udienza dd. 14.04.2021, nelle parti sopra evidenziate, chiedendo che il Tribunale, in composizione collegiale “espletati gli incombenti istruttori ritenuti necessario, voglia dichiarare la falsità delle frasi sopra riportate ed attribuite all'avv.
[...]
, in quanto dalla stessa mai pronunciate”. Parte_1
pagina 2 di 7 In ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree, la convenuta chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in giudizio la propria compagnia assicuratrice Zurich Insurance PLC;
nel merito, respingere le domande attoree in quanto inammissibili e comunque infondate sia in fatto che in diritto;
in subordine, condannare la terza chiamata a manlevare e garantire a termini di polizza la convenuta da ogni conseguenza per la stessa pregiudizievole all'esito del giudizio;
spese di causa rifuse. Costituitasi con comparsa dd. 08.11.2023 la terza chiamata Zurich Insurance PLC chiedeva, in via preliminare, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità della domanda di condanna in favore del terzo formulata dall'attore; nel merito, in via principale, rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti della convenuta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
nel merito, in via subordinata, nell'ipotesi in cui si fosse accertata la responsabilità della convenuta, accertarsi e dichiararsi “la precisa misura dell'obbligazione di spettanza della stessa secondo criteri tecnici di prova rigorosi, comunque, ampiamente riducendosi le avverse pretese”; spese di giudizio rifuse. All'udienza di prima comparizione delle parti in data 29.11.2023 il procuratore attoreo dichiarava “di volersi avvalere del documento 1 (verb. ud. 14.04.2021 avanti la Corte dei Conti) e insiste per l'infondatezza della querela di falso proposta”. Concessi all'udienza dd. 29.11.2023 i termini di cui all'art. 183 cpc ed assunte le prove testimoniali dedotte dalla convenuta alle udienze svoltasi avanti il G.O.P. in data 29.07.2024 e 06.06.2024 – all'esito della quale il procuratore di parte convenuta ha insistito “per la querela di falso come dedotta a pagina da 16 a 19 della comparsa di costituzione e risposta” -, con provvedimento dd. 24.06.2025 il G.I. statuiva che in ordine alla querela di falso si sarebbe provveduto separatamente. Con provvedimento dd. 01.10.2025 il Tribunale, in composizione collegiale, dichiarava fondata la querela di falso proposta dalla convenuta, fissando udienza di precisazione delle conclusioni per il 05.11.2025, concedendo alle parti termine sino al 27.10.2025 per note conclusive. Ciò premesso, all'udienza dd. 29.07.2024 il teste , nel premettere di aver presenziato Tes_1 all'udienza dd. 14.04.2021 svoltasi avanti la Corte dei Conti in quanto “personalmente interessato al predetto procedimento (essendo parte)”, ha confermato che l'avv. ha svolto la difesa del proprio Pt_1 assistito dott. Giuseppe Di Giorgio con intervento “in un tempo considerevolmente lungo”, pur non ricordando con esattezza la durata;
che in detta intervento l'avv. in particolare, aveva eccepito la Pt_1 carenza di contraddittorio per assenza, tra i convenuti, del dott. quale Direttore CP_4 Generale, beneficiario delle somme oggetto dell'asserito danno erariale, dedotto in merito all'impegno dal 2016 del dott. presso il Comune di Isera soggetto a controllo della Corte dei Conti, Per_2 nonché in ordine all'accettazione da parte del dott. di essere membro e presidente della Per_2 Commissione di valutazione della procedura selettiva pubblica per l'assunzione con contratto a tempo determinato di un dirigente cui conferire l'incarico di direttore generale. Con riguardo all'udienza dd. 14.04.2021 il teste ha riferito, per quanto appreso dal proprio avvocato, che il verbale di detta udienza era stato redatto nei giorni successivi, rammentando che il verbalizzante prendeva appunti a mano ed escludendo “che vi fosse qualcuno che dettasse”, che sia stata data lettura di detto verbale e che nella sala d'udienza fosse in funzione un video onde consentire di visualizzare il verbale nel corso della sua stesura. Alla medesima udienza il teste , anch'egli di parte convenuta, impiegato presso la Corte Persona_4 dei Conti, ha confermato che il verbale dell'udienza dd. 14.04.2021 era stato redatto nei giorni successivi, “come da prassi. Il verbale d'udienza viene redatto successivamente alla udienza di discussione sulla base degli appunti presi dal verbalizzante / segretario del Collegio”, soggiungendo che “Non è previsto alcun video ripresa e audio – registrazione del verbale e/o dell'udienza”.
pagina 3 di 7 Sempre all'udienza dd. 29.07.2024 il teste anch'egli di parte convenuta, impiegato Persona_5 presso la Corte dei Conti, oltre a confermare che l'intervento dell'avv. “è stato comunque Pt_1 articolato”, pur non ricordando né la durata né il contenuto dello stesso, ha spiegato che “Il giorno dell'udienza il segretario d'udienza prende degli appunti riassuntivi in merito al contenuto delle argomentazioni prospettate dalle parti. Successivamente, nei giorni successivi, il segretario redige il verbale riassuntivo sulla base degli appunti dallo stesso presi e redige una barra al verbale riassuntivo la quale viene condivisa con il Presidente per eventuali modifiche da parte dello stesso. Una volta concordato il testo definitivo questo viene sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario. Dopo di che viene caricato telematicamente nel fascicolo (verosimilmente il fascicolo all'epoca non era ancora accessibile telematicamente, ma il verbale era telematico … Non sono sicuro se il Presidente prenda a sua volta, durante l'udienza, dei propri appunti puntuali per ogni procedimento”. Quanto al cap III (“Vero che l'avv. nel corso della discussione orale all'udienza Parte_1 del 14 aprile 2021 ha dichiarato che la nomina del dott. quale Direttore Generale da parte del Per_3 Sindaco era una sua prerogativa e scelta fiduciaria, per cui tutta la struttura amministrativa del Comune, compreso il dott. , non poteva che rispettare tale volontà”, il teste ha dichiarato testualmente: Per_2
“Non ricordo con esattezza queste parole. Preciso, tuttavia, che dal verbale d'udienza dichiarazioni espresse dell'avv. non risultano”. Pt_1 Analogamente, in relazione al cap. IV (“Vero che l'avv. nel corso della Parte_1 discussione ha dichiarato che il dott. non poteva avere responsabilità rispetto ad una scelta Per_2 (nomina del Direttore Generale) che l'art. 42 DP Reg. 2/1 2005 rimette al sindaco”) l' ha Per_5 affermato: “Dichiarazione così puntuale non la ricordo. Preciso che in generale quando un avvocato vuole che risulti espressamente a verbale una data dichiarazione ne fa espressa richiesta al Presidente, il quale dispone in conformità e della predetta dichiarazione risulta puntuale trascrizione nel verbale”: Nel confermare di aver redatto personalmente il verbale dell'udienza dd. 14.04.2021 nei giorni successivi alla stessa, il teste ha riferito che detto verbale non era stato dettato in udienza dal Presidente del Collegio, né dello stesso era stata data lettura al termine dell'udienza, né nella sala d'udienza “era presente un servizio di video ripresa né di audio ripresa”. Infine, in relazione al cap XII (“Dica il teste se l'avv. nel corso della discussione all'udienza del Pt_1 14 aprile 2021 ha chiesto al Presidente del Collegio di poter rendere dichiarazioni a verbale o se ha reso dichiarazioni a verbale”), il teste ha dichiarato testualmente: “L'avv. non ha chiesto di poter Pt_1 rendere dichiarazioni a verbale ne ha reso dichiarazioni a verbale – La prassi è che quando una parte vuole che risulti a verbale una dichiarazione fa istanza al Presidente il quale autorizza la trascrizione della dichiarazione, la quale viene trascritta negli appunti in modo integrale e poi riportata fedelmente nel successivo verbale “. All'udienza dd. 06.06.2025 il teste , anch'egli di parte convenuta, magistrato Testimone_2 contabile, nel premettere di essere stato presente all'udienza dd. 14.04.2021 in qualità di vice procuratore, ha confermato: 1) l'intervento dell'avv. a detta udienza, pur non ricordando con Pt_1 esattezza la durata;
2) in relazione al cap II, l'eccezione processuale di cui alla lett. b), “in quanto anch'io pensai alla stessa”; in ordine alla lettera c), “ricordo che venne eccepita la deduzione riguardante il dr. , ma non ricordo se relativa al Comune di Isera;
in ordine alla lettera d) Per_2 ricordo la predetta deduzione”; 3) quanto dichiarato dall'avv. sub capp III, IV e V, ed in Pt_1 particolare “che il dott. non era interessato all'incarico anche perché prossimo alla pensione Per_2 ed impegnato in un Comune (non ricordo se di Isera) soggetto a controlli da parte della Corte dei Conti. Il punto della difesa era che il dott. non avrebbe posto in essere alcuna attività illegittima Per_2 anche perché a conoscenza del fatto che il Comune era sottoposto a controllo da parte della Corte dei pagina 4 di 7 Conti…Ricordo con esattezza che le circostanze di cui ai precedenti capitoli sono state espressamente indicate dall'avv. e non da me conosciute per averle lette in precedenza negli atti processuali”. Pt_1 Ha soggiunto il teste che “il verbale non viene redatto immediatamente come nel processo civile, ma il segretario prende appunti per poi rielaborarlo in verbale e mandarlo a giudici. Per quello che ne so, se non va bene il verbale per come redatto i giudici apportano le necessarie modifiche e la rimandano al funzionario per le correzioni. In caso non vi siano correzioni da apportare si firma…Il giudice, per la mia esperienza, in genere prende appunti…Di prassi anche alla Procura vengono trasmessi i verbali a distanza di giorni (a volte anche di 10); a volte devono anche essere sollecitati. Anche nel caso di specie il verbale non è stato fatto, come da prassi, lo stesso giorno dell'udienza. Non ricordo la presenza di un PC del segretario, ma di certo il segretario non digita al computer durante l'udienza”. L'esponente ha negato che il verbale dell'udienza dd. 14.04.2021 fosse stato dettato in udienza dal Presidente del Collegio, che ne fosse stata data lettura al termine dell'udienza e che vi fosse un impianto di registrazione, precisando di non ricordare che nel corso dell'udienza l'avv. avesse Pt_1 chiesto al Presidente del Collegio di poter rendere delle dichiarazioni a verbale, facendo presente che
“se vi fosse stata in tal senso una richiesta dovrebbe esservi traccia nel verbale”. Orbene, alla luce dell'espletata istruttoria e, segnatamente, delle testimonianze rese e della documentazione prodotta dalla querelante, convenuta nel proc. n. 491/2023 R.G., è emerso: 1) che il verbale dell'udienza dd. 14.04.2021 svoltosi avanti la Corte dei Conti di Trento non è stato redatto nel corso della stessa, ma bensì il 26.04.2021, ovvero dopo 12 giorni, come si evince non solo dalla data di sottoscrizione digitale dello stesso (v. doc. 15) – 16) parte convenuta, depositato sub docc. B) – C), oltre ai documenti allegati al verbale di udienza sub doc. D)), ma anche da quanto riferito dai testi escussi in relazione al cap. 8), tra cui il verbalizzante dott. 2) che il verbale in Persona_5 questione non è stato dettato in udienza dal Presidente del Collegio;
3) che dello stesso non è stata data lettura al termine dell'udienza; 4) che all'udienza del 14.04.2021 non era stato attivato un impianto di audio / video registrazione. Sul punto vale richiamare quanto dichiarato dal teste secondo cui “Il giorno dell'udienza il Per_5 segretario d'udienza prende degli appunti riassuntivi in merito al contenuto delle argomentazioni prospettate dalle parti. Successivamente, nei giorni successivi, il segretario redige il verbale riassuntivo sulla base degli appunti dallo stesso presi e redige una bozza del verbale riassuntivo la quale viene condivisa con il Presidente per eventuali modifiche da parte dello stesso. Una volta concordato il testo definitivo questo viene sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario”. Tale prassi ha trovato puntuale conferma nella testimonianza resa all'udienza dd. 06.06.2025 da
, vice procuratore della Corte dei Conti presente all'udienza dd. 14.04.2021, il quale Testimone_2 ha dichiarato che “Il verbale non viene redatto immediatamente come nel processo civile, ma il segretario prende degli appunti per poi rielaborarli in verbale e mandarlo ai giudici. Per quello che ne so, se non va bene il verbale per come redatto i giudici apportano le necessarie modifiche e lo rimandano al funzionario per le correzioni. In caso non vi siano correzioni da apportare si firma”. Inoltre i testi, ne confermare che l'intervento dell'avv. è stato “articolato” ( e Pt_1 Per_5
“considerevolmente lungo” ( , hanno riferito: A) che la stessa ha eccepito la carenza di Per_6 contraddittorio per assenza tra i convenuti del dott. quale Direttore Generale, CP_4 beneficiario delle somme oggetto dell'asserito danno erariale ( ed;
B) che ha dedotto in Tes_1 Tes_2 merito all'impegno assorbente dal 2016 del dott. presso il Comune di Isera soggetto a Per_2 controllo della Corte dei Conti (testi ed , precisando il primo di aver predisposto la Tes_1 Tes_2 relativa convenzione tra il Comune di Rovereto ed il Comune di Isera, presso il quale il dott.
[...]
era considerevolmente impegnato…quantitativamente e qualitativamente…”; C) che ha Per_2
pagina 5 di 7 dedotto che il dott. , poiché convinto della correttezza della procedura, aveva accettato di Per_2 essere membro e presidente della Commissione di valutazione della procedura selettiva pubblica per l'assunzione con contratto a tempo determinato di un dirigente cui conferire l'incarico di Direttore Generale (Testi ed;
D) che ha dichiarato che la nomina del dott. quale Tes_1 Tes_2 Per_3 Direttore Generale era una prerogativa e scelta fiduciaria del Sindaco, per cui tutta la struttura amministrativa del Comune, compreso il dott. , non poteva che rispettare tale volontà ( Per_2 Tes_3 ed;
E) che ha dichiarato che il dott. non poteva avere responsabilità rispetto
[...] Tes_2 Per_2 ad una scelta, la nomina del Direttore Generale, che l'art. 42 DPR eg. Z/L 2005 rimette al Sindaco (testi ed;
F) che ha dichiarato che il dott. non aveva interesse alla carica di Tes_1 Tes_2 Per_2 Direttore Generale del , in quanto prossimo alla pensione ed impegnato dall'agosto Controparte_5 2016 quale Segretario presso il Comune di Isera (in gestione associata con il Comune di Rovereto), che, in stato di difficoltà finanziaria, era soggetto a verifiche da parte delle Sezioni controllo della Corte dei Conti di Trento (Testi ed , rammentando quest'ultimo che “Il punto della difesa era Tes_1 Tes_2 che il dott. non avrebbe posto in essere alcuna attività illegittima anche perché a conoscenza Per_2 del fatto che il Comune era sottoposto a controllo da parte della Corte dei Conti” e facendo presente che le circostanze anzidette “sono state espressamente indicate dall'avv. e non da me conosciute Pt_1 per averle lette in precedenza negli atti processuali”. Ebbene, nel verbale dell'udienza dd. 14.04.2021 non sono state riportate le articolate argomentazioni difensive dell'avv. mentre si attribuiscono alla stessa le seguenti frasi, palesemente contrarie alle Pt_1 stesse: A) “Secondo l'avvocato poi il dott. avrebbe in qualche modo “subito” la scelta Pt_1 Per_2 del Sindaco di nominare il dott. atteso che secondo la normativa era sicuramente il soggetto Per_3 più titolato a ricoprire l'incarico di D.G., mentre il Sindaco gli aveva chiesto, in sostanza, di “mettersi da parte”; B) Il difensore evidenziava ancora come il dottor avrebbe avuto un interesse Per_2 contrario alla nomina del dott. in quanto potenzialmente interessato a ricoprire proprio la Per_3 carica di Direttore Generale…” (v. pag. 6 verb.), in realtà mai pronunciate, né dichiarate a verbale dall'avv. Pt_1 Ed in effetti vale richiamare quanto dichiarato dal teste in relazione al cap. XII, secondo cui Per_5
“L'avv. non ha chiesto di poter rendere dichiarazioni a verbale ne ha reso dichiarazioni a verbale. Pt_1 La prassi è che quando una parte vuole che risulti a verbale una dichiarazione fa istanza al Presidente il quale autorizza la trascrizione della dichiarazione, la quale viene trascritta negli appunti in modo integrale e poi riportata fedelmente nel successivo verbale”. Ne consegue che quanto riportato nel verbale dell'udienza dd. 14.04.2021 svoltasi avanti la Corte dei Conti di Trento non corrisponde al vero, di talchè lo stesso è privo del valore di fede privilegiata. Nulla va disposto in punto spese del procedimento in quanto in ordine alla querela di falso proposta dall'avv. sia l'attore che la terza chiamata Zurich Insurance PLC si sono Pt_1 Controparte_1 rimesse alla valutazione del Tribunale (v. rispettivamente pag. 2 delle note conclusive e pag. 3 delle note conclusive).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, così provvede: dichiara la falsità del verbale dell'udienza dd. 14.04.2021 svoltasi avanti la Corte dei Conti di Trento (n. 4513/2021 R.G.) nelle seguenti parti: A) “Secondo l'avvocato poi il dott. avrebbe in qualche modo “subito” la scelta del Pt_1 Per_2 Sindaco di nominare il dott. atteso che secondo la normativa era sicuramente il soggetto più Per_3 titolato a ricoprire l'incarico di D.G., mentre il Sindaco gli aveva chiesto, in sostanza, di “mettersi da parte””;
pagina 6 di 7 B) “Il difensore evidenziava ancora come il dott. avrebbe avuto un interesse contrario alla Per_2 nomina del dott. in quanto potenzialmente interessato a ricoprire proprio la carica di Direttore Per_3 Generale”;
-nulla per le spese. Trento, 19.11.2025 Il Giudice Relatore Il Presidente Dott. Massimo Morandini Dott. Luciano Spina
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE composto dai seguenti magistrati:
-dott. L. Spina Presidente
-dott. M. Morandini Giudice Relatore
-dott.ssa G. Segna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa DA Avv. nata a [...] il [...], ivi residente in [...] 104 (C.F. con l'avv. Antonio Angelini (C.F. ) con C.F._1 C.F._2 studio in Trento – Via Manzoni n. 16, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
ATTRICE / QUERELANTE CONTRO
nato a [...] il [...], ivi residente in [...] Controparte_1 (C.F. rappresentato e difeso, in forza di procura allegata all'atto di citazione C.F._3 dall'avv. Natale Callipari del Foro di Verona (C.F. ), con domicilio digitale C.F._4 eletto presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1 CONVENUTO E Zurich Insurance Pubblic Limited Company – Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del proprio Procuratore speciale, dott. , con sede legale in Milano – Via Benigno Crespi n. 2 CP_2 (C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Locatelli del Foro di Padova P.IVA_1 (C.F. ) procuratore, difensore e domiciliatario presso il proprio studio in Padova C.F._5
– Galleria A. De Gasperi n. 4, come da procura informatica sottoscritta con firma digitale dal Procuratore Speciale, dott. , in forza di atto Notaio , rep. 45505/racc. 14998 CP_2 Persona_1 del 13 ottobre 2021; congiunto alla comparsa di costituzione e risposta mediante strumento informatico;
TERZA CHIAMATA IN PUNTO: Querela di falso. CONCLUSIONI DELLA QUERELANTE 1)dichiarare la falsità del verbale dell'udienza del 14.04.2021 al procedimento avanti alla Corte dei Conti di Trento sub n. 4513 nelle parti in cui è scritto che:
pagina 1 di 7 a)”Secondo l'avvocato poi il dott. avrebbe in qualche modo “subito” la scelta del Pt_1 Per_2 sindaco di nominare il dott. atteso che secondo la normativa era sicuramente il soggetto più Per_3 titolato a ricoprire l'incarico de D.G., mentre il sindaco gli aveva chiesto, in sostanza, di “mettersi da parte”; e che b)”Il difensore evidenzia ancora come il dottor avrebbe avuto un interesse contrario alla Per_2 nomina del Dott. n quanto potenzialmente interessato a ricoprire proprio la carica di Direttore Per_3 Generale”; 2)spese e compensi del procedimento per querela di falso rifusi, oltre 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, CNPA ed IVA. In via istruttoria: si insiste, per scrupolo difensivo, nell'istanza di ammissione di prova per testi sulle circostanze, come dedotte a pp. 17,18 e 19 della comparsa di costituzione e risposta dd. 14.06.2023, di cui alle pagg.
5-6 delle note conclusive dd. 27.10.2023. Testi: dott. di Brentonico, avv. Flavio Maria Bonazza di Trento, dott. di Tes_1 Testimone_2 Trento, dott. di Lavis, dott. di San Lorenzo Dorsino. Persona_4 Persona_5 CONCLUSIONI DEL CONVENUTO in merito alla fondatezza della querela di falso presentata dall'avvv. si rimette alla decisione del Pt_1 nominato Collegio, con riserva di ulteriormente dedurre ed argomentare, all'esito, nel procedimento principale R.G. n. 491/2023 del Tribunale di Trento. CONCLUSIONI DELLA TERZA CHIAMATA Si rimette alla valutazione a cui perverrà Codesto Giudice delle risultanze dell'assunzione delle testimonianze rese in giudizio ai fini della declaratoria di fondatezza o meno della querela di falso. MOTIVI DELLA DECISIONE Vale premettere che con atto di citazione dd. 14.02.2023, ritualmente notificato, Controparte_1 conveniva in giudizio (n. 491/2023 R.G.) l'avv. , chiedendone la condanna, nella Parte_1 sussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 2043 e 2059 c.c. e 185 c.p., in relazione agli artt. 368 c.p., 9, 19 e 50 del Codice Deontologico Forense, e 88 cpc, a titolo di responsabilità extra contrattuale, al pagamento, in favore dell'ente benefico , della somma corrispondente a tutti i Controparte_3 danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dall'attore in conseguenza di quanto aveva affermato la convenuta, in qualità di legale del dott. Giuseppe Di Giorgio, all'udienza dd. 14.04.2021 nell'ambito del procedimento recante il n. 4513/2020 R.G. svoltasi avanti la Corte dei Conti di Trento;
in subordine, “anche tenendo conto del futuro esito del procedimento di impugnazione della sentenza n. 81/2021 emessa dalla Corte dei Conti di Trento, oggi pendente innanzi alla Sezione Centrale D'Appello della Corte dei Conti di Roma, R.G. n. 5922/2021 …”; spese di giudizio rifuse. Costituitasi con comparsa dd. 14.06.2023 la convenuta avv. , nel sostenere di non Parte_1 aver mai pronunciato la seguente frase, riportata nel verbale dell'udienza dd. 14.04.2021 nel giudizio avanti la Corte dei Conti, redatto dal segretario dott. e richiamata a pag. 90 della Persona_5 sentenza della Corte dei Conti n. 81/2021 – su cui si fondava la richiesta risarcitoria di controparte:
“Secondo l'avvocato poi il dott. avrebbe in qualche modo “subito” la scelta del Pt_1 Per_2 Sindaco di nominare il dott. atteso che secondo la normativa era sicuramente il soggetto più Per_3 titolato a ricoprire l'incarico di D.G., mentre il Sindaco gli aveva chiesto, in sostanza, di “mettersi da parte”, presentava querela di falso avverso il verbale dell'udienza dd. 14.04.2021, nelle parti sopra evidenziate, chiedendo che il Tribunale, in composizione collegiale “espletati gli incombenti istruttori ritenuti necessario, voglia dichiarare la falsità delle frasi sopra riportate ed attribuite all'avv.
[...]
, in quanto dalla stessa mai pronunciate”. Parte_1
pagina 2 di 7 In ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree, la convenuta chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in giudizio la propria compagnia assicuratrice Zurich Insurance PLC;
nel merito, respingere le domande attoree in quanto inammissibili e comunque infondate sia in fatto che in diritto;
in subordine, condannare la terza chiamata a manlevare e garantire a termini di polizza la convenuta da ogni conseguenza per la stessa pregiudizievole all'esito del giudizio;
spese di causa rifuse. Costituitasi con comparsa dd. 08.11.2023 la terza chiamata Zurich Insurance PLC chiedeva, in via preliminare, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità della domanda di condanna in favore del terzo formulata dall'attore; nel merito, in via principale, rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti della convenuta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
nel merito, in via subordinata, nell'ipotesi in cui si fosse accertata la responsabilità della convenuta, accertarsi e dichiararsi “la precisa misura dell'obbligazione di spettanza della stessa secondo criteri tecnici di prova rigorosi, comunque, ampiamente riducendosi le avverse pretese”; spese di giudizio rifuse. All'udienza di prima comparizione delle parti in data 29.11.2023 il procuratore attoreo dichiarava “di volersi avvalere del documento 1 (verb. ud. 14.04.2021 avanti la Corte dei Conti) e insiste per l'infondatezza della querela di falso proposta”. Concessi all'udienza dd. 29.11.2023 i termini di cui all'art. 183 cpc ed assunte le prove testimoniali dedotte dalla convenuta alle udienze svoltasi avanti il G.O.P. in data 29.07.2024 e 06.06.2024 – all'esito della quale il procuratore di parte convenuta ha insistito “per la querela di falso come dedotta a pagina da 16 a 19 della comparsa di costituzione e risposta” -, con provvedimento dd. 24.06.2025 il G.I. statuiva che in ordine alla querela di falso si sarebbe provveduto separatamente. Con provvedimento dd. 01.10.2025 il Tribunale, in composizione collegiale, dichiarava fondata la querela di falso proposta dalla convenuta, fissando udienza di precisazione delle conclusioni per il 05.11.2025, concedendo alle parti termine sino al 27.10.2025 per note conclusive. Ciò premesso, all'udienza dd. 29.07.2024 il teste , nel premettere di aver presenziato Tes_1 all'udienza dd. 14.04.2021 svoltasi avanti la Corte dei Conti in quanto “personalmente interessato al predetto procedimento (essendo parte)”, ha confermato che l'avv. ha svolto la difesa del proprio Pt_1 assistito dott. Giuseppe Di Giorgio con intervento “in un tempo considerevolmente lungo”, pur non ricordando con esattezza la durata;
che in detta intervento l'avv. in particolare, aveva eccepito la Pt_1 carenza di contraddittorio per assenza, tra i convenuti, del dott. quale Direttore CP_4 Generale, beneficiario delle somme oggetto dell'asserito danno erariale, dedotto in merito all'impegno dal 2016 del dott. presso il Comune di Isera soggetto a controllo della Corte dei Conti, Per_2 nonché in ordine all'accettazione da parte del dott. di essere membro e presidente della Per_2 Commissione di valutazione della procedura selettiva pubblica per l'assunzione con contratto a tempo determinato di un dirigente cui conferire l'incarico di direttore generale. Con riguardo all'udienza dd. 14.04.2021 il teste ha riferito, per quanto appreso dal proprio avvocato, che il verbale di detta udienza era stato redatto nei giorni successivi, rammentando che il verbalizzante prendeva appunti a mano ed escludendo “che vi fosse qualcuno che dettasse”, che sia stata data lettura di detto verbale e che nella sala d'udienza fosse in funzione un video onde consentire di visualizzare il verbale nel corso della sua stesura. Alla medesima udienza il teste , anch'egli di parte convenuta, impiegato presso la Corte Persona_4 dei Conti, ha confermato che il verbale dell'udienza dd. 14.04.2021 era stato redatto nei giorni successivi, “come da prassi. Il verbale d'udienza viene redatto successivamente alla udienza di discussione sulla base degli appunti presi dal verbalizzante / segretario del Collegio”, soggiungendo che “Non è previsto alcun video ripresa e audio – registrazione del verbale e/o dell'udienza”.
pagina 3 di 7 Sempre all'udienza dd. 29.07.2024 il teste anch'egli di parte convenuta, impiegato Persona_5 presso la Corte dei Conti, oltre a confermare che l'intervento dell'avv. “è stato comunque Pt_1 articolato”, pur non ricordando né la durata né il contenuto dello stesso, ha spiegato che “Il giorno dell'udienza il segretario d'udienza prende degli appunti riassuntivi in merito al contenuto delle argomentazioni prospettate dalle parti. Successivamente, nei giorni successivi, il segretario redige il verbale riassuntivo sulla base degli appunti dallo stesso presi e redige una barra al verbale riassuntivo la quale viene condivisa con il Presidente per eventuali modifiche da parte dello stesso. Una volta concordato il testo definitivo questo viene sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario. Dopo di che viene caricato telematicamente nel fascicolo (verosimilmente il fascicolo all'epoca non era ancora accessibile telematicamente, ma il verbale era telematico … Non sono sicuro se il Presidente prenda a sua volta, durante l'udienza, dei propri appunti puntuali per ogni procedimento”. Quanto al cap III (“Vero che l'avv. nel corso della discussione orale all'udienza Parte_1 del 14 aprile 2021 ha dichiarato che la nomina del dott. quale Direttore Generale da parte del Per_3 Sindaco era una sua prerogativa e scelta fiduciaria, per cui tutta la struttura amministrativa del Comune, compreso il dott. , non poteva che rispettare tale volontà”, il teste ha dichiarato testualmente: Per_2
“Non ricordo con esattezza queste parole. Preciso, tuttavia, che dal verbale d'udienza dichiarazioni espresse dell'avv. non risultano”. Pt_1 Analogamente, in relazione al cap. IV (“Vero che l'avv. nel corso della Parte_1 discussione ha dichiarato che il dott. non poteva avere responsabilità rispetto ad una scelta Per_2 (nomina del Direttore Generale) che l'art. 42 DP Reg. 2/1 2005 rimette al sindaco”) l' ha Per_5 affermato: “Dichiarazione così puntuale non la ricordo. Preciso che in generale quando un avvocato vuole che risulti espressamente a verbale una data dichiarazione ne fa espressa richiesta al Presidente, il quale dispone in conformità e della predetta dichiarazione risulta puntuale trascrizione nel verbale”: Nel confermare di aver redatto personalmente il verbale dell'udienza dd. 14.04.2021 nei giorni successivi alla stessa, il teste ha riferito che detto verbale non era stato dettato in udienza dal Presidente del Collegio, né dello stesso era stata data lettura al termine dell'udienza, né nella sala d'udienza “era presente un servizio di video ripresa né di audio ripresa”. Infine, in relazione al cap XII (“Dica il teste se l'avv. nel corso della discussione all'udienza del Pt_1 14 aprile 2021 ha chiesto al Presidente del Collegio di poter rendere dichiarazioni a verbale o se ha reso dichiarazioni a verbale”), il teste ha dichiarato testualmente: “L'avv. non ha chiesto di poter Pt_1 rendere dichiarazioni a verbale ne ha reso dichiarazioni a verbale – La prassi è che quando una parte vuole che risulti a verbale una dichiarazione fa istanza al Presidente il quale autorizza la trascrizione della dichiarazione, la quale viene trascritta negli appunti in modo integrale e poi riportata fedelmente nel successivo verbale “. All'udienza dd. 06.06.2025 il teste , anch'egli di parte convenuta, magistrato Testimone_2 contabile, nel premettere di essere stato presente all'udienza dd. 14.04.2021 in qualità di vice procuratore, ha confermato: 1) l'intervento dell'avv. a detta udienza, pur non ricordando con Pt_1 esattezza la durata;
2) in relazione al cap II, l'eccezione processuale di cui alla lett. b), “in quanto anch'io pensai alla stessa”; in ordine alla lettera c), “ricordo che venne eccepita la deduzione riguardante il dr. , ma non ricordo se relativa al Comune di Isera;
in ordine alla lettera d) Per_2 ricordo la predetta deduzione”; 3) quanto dichiarato dall'avv. sub capp III, IV e V, ed in Pt_1 particolare “che il dott. non era interessato all'incarico anche perché prossimo alla pensione Per_2 ed impegnato in un Comune (non ricordo se di Isera) soggetto a controlli da parte della Corte dei Conti. Il punto della difesa era che il dott. non avrebbe posto in essere alcuna attività illegittima Per_2 anche perché a conoscenza del fatto che il Comune era sottoposto a controllo da parte della Corte dei pagina 4 di 7 Conti…Ricordo con esattezza che le circostanze di cui ai precedenti capitoli sono state espressamente indicate dall'avv. e non da me conosciute per averle lette in precedenza negli atti processuali”. Pt_1 Ha soggiunto il teste che “il verbale non viene redatto immediatamente come nel processo civile, ma il segretario prende appunti per poi rielaborarlo in verbale e mandarlo a giudici. Per quello che ne so, se non va bene il verbale per come redatto i giudici apportano le necessarie modifiche e la rimandano al funzionario per le correzioni. In caso non vi siano correzioni da apportare si firma…Il giudice, per la mia esperienza, in genere prende appunti…Di prassi anche alla Procura vengono trasmessi i verbali a distanza di giorni (a volte anche di 10); a volte devono anche essere sollecitati. Anche nel caso di specie il verbale non è stato fatto, come da prassi, lo stesso giorno dell'udienza. Non ricordo la presenza di un PC del segretario, ma di certo il segretario non digita al computer durante l'udienza”. L'esponente ha negato che il verbale dell'udienza dd. 14.04.2021 fosse stato dettato in udienza dal Presidente del Collegio, che ne fosse stata data lettura al termine dell'udienza e che vi fosse un impianto di registrazione, precisando di non ricordare che nel corso dell'udienza l'avv. avesse Pt_1 chiesto al Presidente del Collegio di poter rendere delle dichiarazioni a verbale, facendo presente che
“se vi fosse stata in tal senso una richiesta dovrebbe esservi traccia nel verbale”. Orbene, alla luce dell'espletata istruttoria e, segnatamente, delle testimonianze rese e della documentazione prodotta dalla querelante, convenuta nel proc. n. 491/2023 R.G., è emerso: 1) che il verbale dell'udienza dd. 14.04.2021 svoltosi avanti la Corte dei Conti di Trento non è stato redatto nel corso della stessa, ma bensì il 26.04.2021, ovvero dopo 12 giorni, come si evince non solo dalla data di sottoscrizione digitale dello stesso (v. doc. 15) – 16) parte convenuta, depositato sub docc. B) – C), oltre ai documenti allegati al verbale di udienza sub doc. D)), ma anche da quanto riferito dai testi escussi in relazione al cap. 8), tra cui il verbalizzante dott. 2) che il verbale in Persona_5 questione non è stato dettato in udienza dal Presidente del Collegio;
3) che dello stesso non è stata data lettura al termine dell'udienza; 4) che all'udienza del 14.04.2021 non era stato attivato un impianto di audio / video registrazione. Sul punto vale richiamare quanto dichiarato dal teste secondo cui “Il giorno dell'udienza il Per_5 segretario d'udienza prende degli appunti riassuntivi in merito al contenuto delle argomentazioni prospettate dalle parti. Successivamente, nei giorni successivi, il segretario redige il verbale riassuntivo sulla base degli appunti dallo stesso presi e redige una bozza del verbale riassuntivo la quale viene condivisa con il Presidente per eventuali modifiche da parte dello stesso. Una volta concordato il testo definitivo questo viene sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario”. Tale prassi ha trovato puntuale conferma nella testimonianza resa all'udienza dd. 06.06.2025 da
, vice procuratore della Corte dei Conti presente all'udienza dd. 14.04.2021, il quale Testimone_2 ha dichiarato che “Il verbale non viene redatto immediatamente come nel processo civile, ma il segretario prende degli appunti per poi rielaborarli in verbale e mandarlo ai giudici. Per quello che ne so, se non va bene il verbale per come redatto i giudici apportano le necessarie modifiche e lo rimandano al funzionario per le correzioni. In caso non vi siano correzioni da apportare si firma”. Inoltre i testi, ne confermare che l'intervento dell'avv. è stato “articolato” ( e Pt_1 Per_5
“considerevolmente lungo” ( , hanno riferito: A) che la stessa ha eccepito la carenza di Per_6 contraddittorio per assenza tra i convenuti del dott. quale Direttore Generale, CP_4 beneficiario delle somme oggetto dell'asserito danno erariale ( ed;
B) che ha dedotto in Tes_1 Tes_2 merito all'impegno assorbente dal 2016 del dott. presso il Comune di Isera soggetto a Per_2 controllo della Corte dei Conti (testi ed , precisando il primo di aver predisposto la Tes_1 Tes_2 relativa convenzione tra il Comune di Rovereto ed il Comune di Isera, presso il quale il dott.
[...]
era considerevolmente impegnato…quantitativamente e qualitativamente…”; C) che ha Per_2
pagina 5 di 7 dedotto che il dott. , poiché convinto della correttezza della procedura, aveva accettato di Per_2 essere membro e presidente della Commissione di valutazione della procedura selettiva pubblica per l'assunzione con contratto a tempo determinato di un dirigente cui conferire l'incarico di Direttore Generale (Testi ed;
D) che ha dichiarato che la nomina del dott. quale Tes_1 Tes_2 Per_3 Direttore Generale era una prerogativa e scelta fiduciaria del Sindaco, per cui tutta la struttura amministrativa del Comune, compreso il dott. , non poteva che rispettare tale volontà ( Per_2 Tes_3 ed;
E) che ha dichiarato che il dott. non poteva avere responsabilità rispetto
[...] Tes_2 Per_2 ad una scelta, la nomina del Direttore Generale, che l'art. 42 DPR eg. Z/L 2005 rimette al Sindaco (testi ed;
F) che ha dichiarato che il dott. non aveva interesse alla carica di Tes_1 Tes_2 Per_2 Direttore Generale del , in quanto prossimo alla pensione ed impegnato dall'agosto Controparte_5 2016 quale Segretario presso il Comune di Isera (in gestione associata con il Comune di Rovereto), che, in stato di difficoltà finanziaria, era soggetto a verifiche da parte delle Sezioni controllo della Corte dei Conti di Trento (Testi ed , rammentando quest'ultimo che “Il punto della difesa era Tes_1 Tes_2 che il dott. non avrebbe posto in essere alcuna attività illegittima anche perché a conoscenza Per_2 del fatto che il Comune era sottoposto a controllo da parte della Corte dei Conti” e facendo presente che le circostanze anzidette “sono state espressamente indicate dall'avv. e non da me conosciute Pt_1 per averle lette in precedenza negli atti processuali”. Ebbene, nel verbale dell'udienza dd. 14.04.2021 non sono state riportate le articolate argomentazioni difensive dell'avv. mentre si attribuiscono alla stessa le seguenti frasi, palesemente contrarie alle Pt_1 stesse: A) “Secondo l'avvocato poi il dott. avrebbe in qualche modo “subito” la scelta Pt_1 Per_2 del Sindaco di nominare il dott. atteso che secondo la normativa era sicuramente il soggetto Per_3 più titolato a ricoprire l'incarico di D.G., mentre il Sindaco gli aveva chiesto, in sostanza, di “mettersi da parte”; B) Il difensore evidenziava ancora come il dottor avrebbe avuto un interesse Per_2 contrario alla nomina del dott. in quanto potenzialmente interessato a ricoprire proprio la Per_3 carica di Direttore Generale…” (v. pag. 6 verb.), in realtà mai pronunciate, né dichiarate a verbale dall'avv. Pt_1 Ed in effetti vale richiamare quanto dichiarato dal teste in relazione al cap. XII, secondo cui Per_5
“L'avv. non ha chiesto di poter rendere dichiarazioni a verbale ne ha reso dichiarazioni a verbale. Pt_1 La prassi è che quando una parte vuole che risulti a verbale una dichiarazione fa istanza al Presidente il quale autorizza la trascrizione della dichiarazione, la quale viene trascritta negli appunti in modo integrale e poi riportata fedelmente nel successivo verbale”. Ne consegue che quanto riportato nel verbale dell'udienza dd. 14.04.2021 svoltasi avanti la Corte dei Conti di Trento non corrisponde al vero, di talchè lo stesso è privo del valore di fede privilegiata. Nulla va disposto in punto spese del procedimento in quanto in ordine alla querela di falso proposta dall'avv. sia l'attore che la terza chiamata Zurich Insurance PLC si sono Pt_1 Controparte_1 rimesse alla valutazione del Tribunale (v. rispettivamente pag. 2 delle note conclusive e pag. 3 delle note conclusive).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, così provvede: dichiara la falsità del verbale dell'udienza dd. 14.04.2021 svoltasi avanti la Corte dei Conti di Trento (n. 4513/2021 R.G.) nelle seguenti parti: A) “Secondo l'avvocato poi il dott. avrebbe in qualche modo “subito” la scelta del Pt_1 Per_2 Sindaco di nominare il dott. atteso che secondo la normativa era sicuramente il soggetto più Per_3 titolato a ricoprire l'incarico di D.G., mentre il Sindaco gli aveva chiesto, in sostanza, di “mettersi da parte””;
pagina 6 di 7 B) “Il difensore evidenziava ancora come il dott. avrebbe avuto un interesse contrario alla Per_2 nomina del dott. in quanto potenzialmente interessato a ricoprire proprio la carica di Direttore Per_3 Generale”;
-nulla per le spese. Trento, 19.11.2025 Il Giudice Relatore Il Presidente Dott. Massimo Morandini Dott. Luciano Spina
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