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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/12/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00455/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 16/12/2025
N. 01150 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00455/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 455 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Mele, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via
S. Caterina, 6; N. 00455/2023 REG.RIC.
per l'annullamento
del provvedimento del Prefetto della Provincia di Bergamo prot. n. -OMISSIS- con il quale veniva rigettata la domanda del ricorrente finalizzata ad ottenere la modifica del proprio cognome
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Bergamo e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa BE IZ
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Il sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso per l'annullamento del provvedimento del
Prefetto di Mantova del 24.01.2023 avente ad oggetto il rigetto dell'istanza per la modifica del cognome.
2.- Rappresenta l'interessato di essere da sempre fatto oggetto di discriminazioni in ragione del proprio cognome straniero, in quanto associato ai membri di una famiglia rom le cui azioni criminose, recentemente all'attenzione delle cronache giudiziarie, avrebbero ingenerato una sfiducia nella sua persona, considerato che tale -OMISSIS-
, “quasi suo omonimo”, si sarebbe reso responsabile di svariati reati di furto, lesioni e rapina, reati da cui lo stesso “si dissocia completamente”. Per tali ragioni avrebbe espresso il desiderio di modificare il proprio cognome in quello di -OMISSIS-, nome della compagna a madre dei suoi cinque figli, “ancorchè dallo stesso non riconosciuti”. N. 00455/2023 REG.RIC.
3.- L'Amministrazione, con nota del 4.1.2023, ha comunicato al ricorrente il preavviso di rigetto assegnando termine per le controdeduzioni, avendo rilevato elementi ostativi
“attinenti a vicende penali”.
4.- Al preavviso ha fatto seguito la presentazione di osservazioni dell'interessato.
5.- Nel costituirsi, le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto della domanda.
6.- All'udienza pubblica del 3 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
7.- Con il ricorso la parte ricorrente ha proposto tre motivi di censura, articolando doglianze sintetizzabili come segue:
(i) l'impugnato provvedimento sarebbe privo delle ragioni idonee a giustificare il rigetto dell'istanza tenuto conto che, nel valutare l'istanza in esame, la Prefettura avrebbe dovuto correttamente bilanciare l'esigenza pubblicistica dell'attribuzione dello status rispetto al diritto all'identità personale. L'Amministrazione avrebbe errato nel porre a fondamento del rigetto l'esistenza di un unico precedente penale per furto
(peraltro ritenuto frutto di una condanna ingiusta, per la quale è in corso il procedimento di affidamento in prova), circostanza non sufficiente ad impedire la modifica del cognome, la quale è considerata non eccezionale alla luce dell'attuale contesto ordinamentale;
(ii) l'esistenza di precedenti penali non potrebbe costituire un ostacolo all'accoglimento della richiesta di cambio, considerato che il sistema prevede strumenti idonei a consentire agli uffici della Procura della Repubblica di associare il nuovo cognome al precedente (art. 111 del D.M. 6 ottobre 1931 emanato in attuazione degli artt. 39 e 40 del R.D. 18 giugno 1931, n. 77). Ne conseguirebbe che, “il mutamento del cognome non consente ad una persona con precedenti penali di
“cancellare” l'intera storia personale: lo stesso continuerà ad essere gravato dai medesimi precedenti penali e sarà cura dell'amministrazione competente far presente che il casellario giudiziale, ad esempio, di -OMISSIS- debba rimandare necessariamente a quello di -OMISSIS-”. N. 00455/2023 REG.RIC.
(iii) il diniego comporta gravi disagi ai 5 figli e alla compagna, anch'essi oggetto di continue discriminazioni.
8.- Preliminarmente è utile richiamare le disposizioni normative ed i princìpi che regolano la fattispecie in esame.
In tema di elementi identificativi della persona, la possibilità di mutare il proprio nome e cognome riveste carattere eccezionale ed è ammissibile soltanto in presenza di particolari situazioni collegate ad interessi meritevoli di tutela.
L'art.89, comma 1, del d.P.R. n.396 del 2000 indica alcune fattispecie tipiche nelle quali l'interesse del singolo a cambiare nome e cognome è considerato prevalente: nomi ridicoli, vergognosi o rivelatori dell'origine naturale. Per il resto, il cambio è ammesso solo sulla base di una valutazione caso per caso che confronti l'interesse del singolo con l'interesse pubblico consistente, essenzialmente, nella stabilità dell'identificazione e della riconoscibilità sociale dell'individuo.
La disposizione in esame, in ordine alla possibilità di cambiare il proprio cognome, configura un potere di natura discrezionale che deve essere esercitata bilanciando l'interesse dell'istante (da circostanziare esprimendo le ragioni a fondamento della richiesta) con l'interesse pubblico alla stabilità e alla certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale. (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 27 maggio 2025, n. 4578).
Al riguardo la giurisprudenza ha evidenziato che “il Prefetto - come ha correttamente evidenziato la circolare del 2001 - deve tener conto della natura eccezionale del proprio potere di disporre la modifica dei dati riguardanti l'identità personale”, sottolineando che “Vi è infatti un rilevante interesse pubblico alla stabile identificazione delle persone nel corso del tempo” (cfr. TAR Brescia, Sez. I, 25 maggio 2021 n. 482; Cons. Stato, Sez. III, 15 ottobre 2013, n. 5021; Sez. IV, 26 aprile
2006, n. 2320; Sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2752). È stato dunque affermato che “l'art.
89 non consente al richiedente di 'scegliere' il proprio nome: altrimenti opinando, vi N. 00455/2023 REG.RIC.
sarebbe un serio vulnus a tale interesse pubblico, che riguarda tutti gli aspetti della vita degli individui, nei loro molteplici rapporti (anche informatici) con i soggetti pubblici e privati” (così, T.A.R. Brescia, sez. I, n. 632/2023, T.A.R. Firenze, sez. II,
20 giugno 2020, n. 778, Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2019, n. 6462; Cons. Stato, sez. III, 15 ottobre 2013, n. 5021; Cons. Stato, Sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2320).
9.- È evidente dunque che l'interesse pubblico alla tendenziale stabilità del nome e l'interesse del privato alla sua modifica si pongono in un rapporto di regola-eccezione,
e ciò contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il quale sembra pretendere che l'interesse al cambio debba configurarsi quale effetto tendenzialmente automatico della richiesta dell'interessato, conclusione che però è contraddetta da quanto sin qui esposto con riferimento al quadro normativo e alla costante giurisprudenza in materia.
10.- Nel caso di specie, il cambiamento del cognome - come emerge dalla istanza - è motivato dalla avvertita esigenza di non subire discriminazioni per l'associazione del proprio cognome a quello di famiglie rom responsabili di diverse azioni criminali.
11.- Nel provvedimento impugnato, a seguito dell'interlocuzione con l'interessato, la
Prefettura ha confermato il diniego al cambiamento del cognome in ragione del fatto che l'istruttoria aveva evidenziato che “le generalità del richiedente ne consentono
l'identificazione in relazione a vicende penali”, ed evidenziando che “allo stato attuale le sue generalità ne consentono l'identificazione in relazione ad alcune segnalazioni agli atti delle Forze di Polizia”.
11.1.- In effetti, esaminando gli atti istruttori posti alla base del diniego, si evince che con la nota del 28.12.2022 il Comando Carabinieri di Bergamo aveva comunicato che il sig. -OMISSIS-, oltre che gravato di un precedente penale iscritto nel casellario giudiziale, risulta imputato in svariati procedimenti penali iscritti nel certificato dei carichi pendenti – alcuni dei quali definiti con sentenze non definitive- per truffe plurime, simulazione di reato, furto, minaccia, reati di cui all'art. 495 c.p. (falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità personale), artt. 477 e 482 c.p. N. 00455/2023 REG.RIC.
(contraffazione in certificati), art. 116 co. 15 d.lgs. 285/1992 (guida senza patente commesso da recidivo), oltre che coinvolto in “vicende di polizia per reati contro il patrimonio nonché ai danni dell'erario” e “controllato più volte in compagnia di soggetti gravati da pregiudizi”.
11.2.- Trattasi di circostanze, confermate dalle certificazioni in atti, che del tutto ragionevolmente sono state ritenute cause ostative di interesse pubblico a carattere prevalente sull'interesse privato del soggetto al cambiamento del proprio cognome: è evidente infatti che la modifica finirebbe per creare una nuova identità, ostacolando l'immediata identificazione del ricorrente rispetto ai numerosi procedimenti pendenti a suo carico, e non solo a quelli già iscritti nel registro dei carichi pendenti ma anche a quelli che, stante le segnalazioni nei suoi confronti e le frequentazioni con altri soggetti gravati da pregiudizi di polizia, potrebbero sfociare in altrettanti procedimenti penali.
11.3.- D'altra parte, a conferma di quanto sopra, depone il deposito documentale dell'Amministrazione del 17.12.2024, inerente all'aggiornamento del certificato dei carichi pendenti, dal quale risulta iscritto a carico del ricorrente un nuovo procedimento penale per il reato di rapina aggravata commesso in data 15.6.2023.
12.- Da quanto precede risulta pertanto infondato l'argomento valorizzato nel ricorso, secondo cui la Prefettura avrebbe basato il proprio diniego su un unico precedente, posto che, viceversa, l'amministrazione ha valorizzato le numerose pendenze penali a carico dell'interessato, ritenendo preponderante l'esigenza pubblicistica di agevole e corretta identificazione del soggetto rispetto a quella del ricorrente, all'evidenza immeritevole di tutela, al mutamento del cognome.
13.- Non è poi condivisibile l'argomentazione difensiva fondata sull'art. 111 del D.M.
6 ottobre 1931, emanato in attuazione degli artt. 39 e 40 del R.D. 18 giugno 1931, n.
77: a prescindere dal rilievo che tale disposizione risulta abrogata, è evidente che l'eventuale aggiornamento del cognome dell'interessato nel casellario giudiziale, non N. 00455/2023 REG.RIC.
seguìto dal contestuale aggiornamento delle banche dati di polizia, non renderebbe meno difficoltosa la sua identificazione, con grave vulnus per le esigenze di accertamento dei reati e, in definitiva, di certezza delle situazioni giuridiche.
14.- Ugualmente infondate, se non pretestuose, sono poi le considerazioni imperniate sull'asserito pregiudizio arrecato dal diniego alla posizione della compagna e dei figli del ricorrente, i quali, oltre a non essere parte del giudizio, non sono stati dal medesimo neppure riconosciuti e verosimilmente non ne portano dunque il cognome.
15.- Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato e va respinto.
16.- Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza, e stante la palese insostenibilità della domanda, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere alle amministrazioni resistenti le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente, oscurando altresì il cognome “-OMISSIS-”.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00455/2023 REG.RIC.
GE RI, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
BE IZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE IZ GE RI
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 16/12/2025
N. 01150 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00455/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 455 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Mele, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via
S. Caterina, 6; N. 00455/2023 REG.RIC.
per l'annullamento
del provvedimento del Prefetto della Provincia di Bergamo prot. n. -OMISSIS- con il quale veniva rigettata la domanda del ricorrente finalizzata ad ottenere la modifica del proprio cognome
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Bergamo e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa BE IZ
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Il sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso per l'annullamento del provvedimento del
Prefetto di Mantova del 24.01.2023 avente ad oggetto il rigetto dell'istanza per la modifica del cognome.
2.- Rappresenta l'interessato di essere da sempre fatto oggetto di discriminazioni in ragione del proprio cognome straniero, in quanto associato ai membri di una famiglia rom le cui azioni criminose, recentemente all'attenzione delle cronache giudiziarie, avrebbero ingenerato una sfiducia nella sua persona, considerato che tale -OMISSIS-
, “quasi suo omonimo”, si sarebbe reso responsabile di svariati reati di furto, lesioni e rapina, reati da cui lo stesso “si dissocia completamente”. Per tali ragioni avrebbe espresso il desiderio di modificare il proprio cognome in quello di -OMISSIS-, nome della compagna a madre dei suoi cinque figli, “ancorchè dallo stesso non riconosciuti”. N. 00455/2023 REG.RIC.
3.- L'Amministrazione, con nota del 4.1.2023, ha comunicato al ricorrente il preavviso di rigetto assegnando termine per le controdeduzioni, avendo rilevato elementi ostativi
“attinenti a vicende penali”.
4.- Al preavviso ha fatto seguito la presentazione di osservazioni dell'interessato.
5.- Nel costituirsi, le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto della domanda.
6.- All'udienza pubblica del 3 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
7.- Con il ricorso la parte ricorrente ha proposto tre motivi di censura, articolando doglianze sintetizzabili come segue:
(i) l'impugnato provvedimento sarebbe privo delle ragioni idonee a giustificare il rigetto dell'istanza tenuto conto che, nel valutare l'istanza in esame, la Prefettura avrebbe dovuto correttamente bilanciare l'esigenza pubblicistica dell'attribuzione dello status rispetto al diritto all'identità personale. L'Amministrazione avrebbe errato nel porre a fondamento del rigetto l'esistenza di un unico precedente penale per furto
(peraltro ritenuto frutto di una condanna ingiusta, per la quale è in corso il procedimento di affidamento in prova), circostanza non sufficiente ad impedire la modifica del cognome, la quale è considerata non eccezionale alla luce dell'attuale contesto ordinamentale;
(ii) l'esistenza di precedenti penali non potrebbe costituire un ostacolo all'accoglimento della richiesta di cambio, considerato che il sistema prevede strumenti idonei a consentire agli uffici della Procura della Repubblica di associare il nuovo cognome al precedente (art. 111 del D.M. 6 ottobre 1931 emanato in attuazione degli artt. 39 e 40 del R.D. 18 giugno 1931, n. 77). Ne conseguirebbe che, “il mutamento del cognome non consente ad una persona con precedenti penali di
“cancellare” l'intera storia personale: lo stesso continuerà ad essere gravato dai medesimi precedenti penali e sarà cura dell'amministrazione competente far presente che il casellario giudiziale, ad esempio, di -OMISSIS- debba rimandare necessariamente a quello di -OMISSIS-”. N. 00455/2023 REG.RIC.
(iii) il diniego comporta gravi disagi ai 5 figli e alla compagna, anch'essi oggetto di continue discriminazioni.
8.- Preliminarmente è utile richiamare le disposizioni normative ed i princìpi che regolano la fattispecie in esame.
In tema di elementi identificativi della persona, la possibilità di mutare il proprio nome e cognome riveste carattere eccezionale ed è ammissibile soltanto in presenza di particolari situazioni collegate ad interessi meritevoli di tutela.
L'art.89, comma 1, del d.P.R. n.396 del 2000 indica alcune fattispecie tipiche nelle quali l'interesse del singolo a cambiare nome e cognome è considerato prevalente: nomi ridicoli, vergognosi o rivelatori dell'origine naturale. Per il resto, il cambio è ammesso solo sulla base di una valutazione caso per caso che confronti l'interesse del singolo con l'interesse pubblico consistente, essenzialmente, nella stabilità dell'identificazione e della riconoscibilità sociale dell'individuo.
La disposizione in esame, in ordine alla possibilità di cambiare il proprio cognome, configura un potere di natura discrezionale che deve essere esercitata bilanciando l'interesse dell'istante (da circostanziare esprimendo le ragioni a fondamento della richiesta) con l'interesse pubblico alla stabilità e alla certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale. (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 27 maggio 2025, n. 4578).
Al riguardo la giurisprudenza ha evidenziato che “il Prefetto - come ha correttamente evidenziato la circolare del 2001 - deve tener conto della natura eccezionale del proprio potere di disporre la modifica dei dati riguardanti l'identità personale”, sottolineando che “Vi è infatti un rilevante interesse pubblico alla stabile identificazione delle persone nel corso del tempo” (cfr. TAR Brescia, Sez. I, 25 maggio 2021 n. 482; Cons. Stato, Sez. III, 15 ottobre 2013, n. 5021; Sez. IV, 26 aprile
2006, n. 2320; Sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2752). È stato dunque affermato che “l'art.
89 non consente al richiedente di 'scegliere' il proprio nome: altrimenti opinando, vi N. 00455/2023 REG.RIC.
sarebbe un serio vulnus a tale interesse pubblico, che riguarda tutti gli aspetti della vita degli individui, nei loro molteplici rapporti (anche informatici) con i soggetti pubblici e privati” (così, T.A.R. Brescia, sez. I, n. 632/2023, T.A.R. Firenze, sez. II,
20 giugno 2020, n. 778, Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2019, n. 6462; Cons. Stato, sez. III, 15 ottobre 2013, n. 5021; Cons. Stato, Sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2320).
9.- È evidente dunque che l'interesse pubblico alla tendenziale stabilità del nome e l'interesse del privato alla sua modifica si pongono in un rapporto di regola-eccezione,
e ciò contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il quale sembra pretendere che l'interesse al cambio debba configurarsi quale effetto tendenzialmente automatico della richiesta dell'interessato, conclusione che però è contraddetta da quanto sin qui esposto con riferimento al quadro normativo e alla costante giurisprudenza in materia.
10.- Nel caso di specie, il cambiamento del cognome - come emerge dalla istanza - è motivato dalla avvertita esigenza di non subire discriminazioni per l'associazione del proprio cognome a quello di famiglie rom responsabili di diverse azioni criminali.
11.- Nel provvedimento impugnato, a seguito dell'interlocuzione con l'interessato, la
Prefettura ha confermato il diniego al cambiamento del cognome in ragione del fatto che l'istruttoria aveva evidenziato che “le generalità del richiedente ne consentono
l'identificazione in relazione a vicende penali”, ed evidenziando che “allo stato attuale le sue generalità ne consentono l'identificazione in relazione ad alcune segnalazioni agli atti delle Forze di Polizia”.
11.1.- In effetti, esaminando gli atti istruttori posti alla base del diniego, si evince che con la nota del 28.12.2022 il Comando Carabinieri di Bergamo aveva comunicato che il sig. -OMISSIS-, oltre che gravato di un precedente penale iscritto nel casellario giudiziale, risulta imputato in svariati procedimenti penali iscritti nel certificato dei carichi pendenti – alcuni dei quali definiti con sentenze non definitive- per truffe plurime, simulazione di reato, furto, minaccia, reati di cui all'art. 495 c.p. (falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità personale), artt. 477 e 482 c.p. N. 00455/2023 REG.RIC.
(contraffazione in certificati), art. 116 co. 15 d.lgs. 285/1992 (guida senza patente commesso da recidivo), oltre che coinvolto in “vicende di polizia per reati contro il patrimonio nonché ai danni dell'erario” e “controllato più volte in compagnia di soggetti gravati da pregiudizi”.
11.2.- Trattasi di circostanze, confermate dalle certificazioni in atti, che del tutto ragionevolmente sono state ritenute cause ostative di interesse pubblico a carattere prevalente sull'interesse privato del soggetto al cambiamento del proprio cognome: è evidente infatti che la modifica finirebbe per creare una nuova identità, ostacolando l'immediata identificazione del ricorrente rispetto ai numerosi procedimenti pendenti a suo carico, e non solo a quelli già iscritti nel registro dei carichi pendenti ma anche a quelli che, stante le segnalazioni nei suoi confronti e le frequentazioni con altri soggetti gravati da pregiudizi di polizia, potrebbero sfociare in altrettanti procedimenti penali.
11.3.- D'altra parte, a conferma di quanto sopra, depone il deposito documentale dell'Amministrazione del 17.12.2024, inerente all'aggiornamento del certificato dei carichi pendenti, dal quale risulta iscritto a carico del ricorrente un nuovo procedimento penale per il reato di rapina aggravata commesso in data 15.6.2023.
12.- Da quanto precede risulta pertanto infondato l'argomento valorizzato nel ricorso, secondo cui la Prefettura avrebbe basato il proprio diniego su un unico precedente, posto che, viceversa, l'amministrazione ha valorizzato le numerose pendenze penali a carico dell'interessato, ritenendo preponderante l'esigenza pubblicistica di agevole e corretta identificazione del soggetto rispetto a quella del ricorrente, all'evidenza immeritevole di tutela, al mutamento del cognome.
13.- Non è poi condivisibile l'argomentazione difensiva fondata sull'art. 111 del D.M.
6 ottobre 1931, emanato in attuazione degli artt. 39 e 40 del R.D. 18 giugno 1931, n.
77: a prescindere dal rilievo che tale disposizione risulta abrogata, è evidente che l'eventuale aggiornamento del cognome dell'interessato nel casellario giudiziale, non N. 00455/2023 REG.RIC.
seguìto dal contestuale aggiornamento delle banche dati di polizia, non renderebbe meno difficoltosa la sua identificazione, con grave vulnus per le esigenze di accertamento dei reati e, in definitiva, di certezza delle situazioni giuridiche.
14.- Ugualmente infondate, se non pretestuose, sono poi le considerazioni imperniate sull'asserito pregiudizio arrecato dal diniego alla posizione della compagna e dei figli del ricorrente, i quali, oltre a non essere parte del giudizio, non sono stati dal medesimo neppure riconosciuti e verosimilmente non ne portano dunque il cognome.
15.- Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato e va respinto.
16.- Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza, e stante la palese insostenibilità della domanda, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere alle amministrazioni resistenti le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente, oscurando altresì il cognome “-OMISSIS-”.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00455/2023 REG.RIC.
GE RI, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
BE IZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE IZ GE RI
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.