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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 20/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 799/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 799/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gina Parte_1 C.F._1
Capuano, presso il cui studio in Termoli (CB), alla traversa Via Madonna delle Grazie n. 58, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro CP_1 C.F._2
Giuseppe Sciarretta, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Giappone n. 16, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, il dott. Rinaldo D'Alonzo, in funzione di Giudice Istruttore, ha rimesso la causa al collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte.
pagina 1 di 8
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.09.2023, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
rito civile in Termoli (CB) il 20.06.2018 con - trascritto presso l'Ufficio dello Stato CP_1
Civile del Comune di Termoli al N.10, Parte I del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018 - e che dalla loro unione matrimoniale non sono nati figli, ha chiesto a questo Tribunale di: “1.
Pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi e , con Parte_1 CP_1
dichiarazione di addebito a carico del marito, per la grave violazione degli obblighi discendenti dal matrimonio che hanno causato la crisi coniugale, autorizzando gli stessi a vivere separati;
2. Stabilire
a carico del SI. un assegno mensile per il mantenimento della moglie, da versare entro la CP_1 prima decade di ogni mese, nella misura di € 500,00, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso;
3. Condannare il al risarcimento CP_1
del danno subito dalla SI.ra , nella misura che sarà ritenuta in via equitativo di Parte_1
giustizia, a seguito dei comportamenti illeciti del marito, in quanto palesemente incompatibili con il sano e normale andamento della vita di coppia;
4. Con vittoria di spese di lite”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio chiedendo a questo Tribunale, CP_1
“in via principale: 1) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma terzo, lett.
b, della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Termoli in 20 Giugno 2018 con la SI.ra Parte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Termoli dell'anno 2018, atto n. 10, parte
I, conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Termoli di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396 e successive modificazioni;
2) disporre il rigetto della richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla SI.ra ; 3) disporre in via esclusiva, al SI. Parte_1
l'assegnazione della casa familiare, sita in Termoli (CB) alla Via Arno n. 167; 4) CP_1
Condannare la SI.ra al risarcimento del danno subito dal SI. Parte_1 CP_1
per l'abbandono della casa familiare da parte della ricorrente nonché di tutti quelli derivati
[...]
dai comportamenti illeciti ed illegittimi della SI.ra 5) in ogni caso: con Parte_1
vittoria di spese, competenze del presente giudizio, comprese quella della fase monitoria, oltre IVA e
CPA come per legge, incluso rimborso spese forfettario come per legge da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario”.
All'udienza di comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente del 14.02.2024, questi ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “trasformazione del rito da giudiziale in
pagina 2 di 8 consensuale, con versamento, da parte del in favore della della somma di €. CP_1 Parte_1
200,00 mensili a titolo di mantenimento”. Non essendo stata accettata dalle parti la proposta, il
Presidente, su richiesta delle stesse al fine di valutare la possibilità di trasformare il rito, ha rinviato la causa. All'udienza del 29.05.2024, la ricorrente ha dichiarato la propria disponibilità alla trasformazione del rito a condizione che il le versi mensilmente, a titolo di mantenimento, la CP_1 somma di € 200,00. Il resistente invece non ha accettato la proposta conciliativa. A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, con ordinanza del 11.06.2024, il Presidente del collegio ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto e ponendo provvisoriamente a carico del l'obbligo di versare in CP_1 favore della moglie un assegno mensile di mantenimento pari ad € 200,00, con decorrenza dal mese di giugno 2024, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e delle rispettive allegazioni difensive, senza la necessità di procedere all'attività istruttoria indicata dalle parti, il giudice ha fissato l'udienza del 12.11.2024 per la precisazione delle conclusioni e conseguente discussione. In quella sede il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte.
Va preliminarmente osservato l'errore in cui è incorso il resistente nel chiedere, nel presente giudizio avente a oggetto la separazione personale dei coniugi, in via principale, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: scioglimento del matrimonio) contratto dalle parti in
Termoli.
Tutto ciò premesso, la domanda della ricorrente di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, comma 1 cc, desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e non potendo più essere ricostituito l'affectio coniugalis.
Non merita invece accoglimento la domanda di addebito della separazione, avanzata dalla Parte_1
per le motivazioni che seguono.
Deve innanzitutto evidenziarsi che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art.143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. civ., n. 16691/2020).
La dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile in via pagina 3 di 8 esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza. Cosicchè, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (ex plurimis Cass. civ., n. 19502/2023; Cass. civ., n. 40795/2021).
In altre parole, la pronuncia di addebito della separazione richiede la prova rigorosa non solo del comportamento oggettivamente riprovevole, ma anche dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole e della sua efficacia causale sul fallimento della vita matrimoniale nell'ambito della complessiva valutazione delle condotte dei coniugi.
Nel caso di specie la a fondamento della propria richiesta, afferma che l'unione Parte_1
matrimoniale è naufragata in quanto il nel dicembre 2022, aveva manifestato un forte CP_1
interesse sentimentale nei confronti della figlia della ricorrente - la quale, insieme ai due figli minori, aveva vissuto nell'abitazione coniugale con la coppia per un anno - e alla quale aveva rivolto delle esplicite avances. La pertanto, informata dall'accaduto e venuto meno il rapporto di fiducia CP_2
con il coniuge, aveva così deciso di lasciare il marito e la casa familiare. Inoltre, la ricorrente ha affermato di aver subito dal una serie di condotte persecutorie, consistenti in pedinamenti, CP_1
appostamenti nonché telefonate e messaggi minatori, nei suoi confronti e anche della di lei figlia, tanto che entrambe sono state costrette a sporgere denunce-querele nonché a mutare le proprie abitudini di vita e città. In definitiva, ha ravvisato in quello assunto dal marito, un comportamento difforme agli obblighi scaturenti dal matrimonio e, dunque, la causa della crisi da cui è scaturita la necessità di separarsi.
Il dal suo canto, nel chiedere il rigetto della richiesta della moglie di addebito della CP_1
separazione allo stesso, ha contestato i fatti ex adverso dedotti, affermando di non aver mai voluto separarsi dalla moglie, di aver sempre assunto un comportamento irreprensibile nel rispetto dei doveri matrimoniali, di essersi sempre impegnato ad offrire alla figlia della ricorrente e ai suoi due figli minori tutto l'aiuto possibile, ospitandoli presso l'abitazione e assumendo anche il compito di garante fiduciario nella procedura amministrativa per l'ottenimento del permesso di soggiorno avanzata dalla figlia della ricorrente per lei e i suoi due figli minori.
Nella fattispecie in esame la ricorrente non ha fornito la prova che l'irreparabile crisi coniugale sia stata, in via esclusiva, originata dalle motivazioni addotte né le prove articolate sarebbero state idonee a tal fine. Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, la domanda della di addebito Parte_1
pagina 4 di 8 della separazione al marito non va accolta.
Per quanto attiene alla domanda della di corresponsione, da parte del marito, di un Parte_1
assegno mensile per il proprio mantenimento, questa non può trovare accoglimento per le motivazioni che si vanno ad esporre.
L'art. 156 c.c. prevede che il giudice possa stabilire a favore del coniuge, al quale non sia addebitata la separazione, un contributo al mantenimento posto a carico dell'altro coniuge. Il richiamo al concetto di mantenimento comporta la necessità di far riferimento, nella valutazione dei presupposti del contributo economico al coniuge richiedente, non già ad una situazione di bisogno, bensì alla mancanza di redditi sufficienti ad assicurare al coniuge stesso il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e alla sussistenza di una disparità economica tra i coniugi (ex multis Cass. civ.,
n.17544/2023; Cass. civ., n.14343/2023; Cass. civ., n.5762/1997; Cass. civ., n.21097/2007; Trib.
Lecce, n. 2382/2023).
La prova dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno e, dunque, la dimostrazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, della sua attuale condizione patrimoniale e anche della capacità economica del coniuge obbligato compete al coniuge richiedente l'assegno.
La ricorrente ha dichiarato, all'udienza presidenziale, di non svolgere alcuna attività lavorativa, e in atti, di essere una casalinga e che, negli anni di matrimonio, in accordo con il marito, aveva deciso di non lavorare per dedicarsi alla cura della casa, essendo lo stipendio del marito, dipendente pubblico, sufficiente al mantenimento del nucleo familiare. Già nell'ordinanza del 11.06.2024, il giudice, pur prevedendo provvisoriamente a favore della ricorrente e a carico del marito un assegno mensile di €
200,00, ha ritenuto la ricorrente stessa, in ragione dell'età e del percorso di studi compiuto (laurea in architettura), in grado di reperire una stabile occupazione in tempi ragionevoli. Ha in altre parole ravvisato un'attitudine della ricorrente allo svolgimento di un lavoro proficuo, quale potenziale capacità di guadagno.
Il resistente, dal canto suo, ha invece affermato che la moglie non è disoccupata, avendo ella sempre lavorato, seppur “in nero”, come estetista e massaggiatrice e che non corrisponde al vero l'affermazione della ricorrente secondo la quale lui le avrebbe impedito di svolgere attività lavorativa durante il matrimonio.
Nel caso in esame, la ricorrente (54 anni) si è limitata a chiedere il riconoscimento in suo favore e a carico del marito (46 anni) di un assegno di mantenimento nella misura di € 500,00 mensili, ma non ha fornito alcuna prova circa l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'emolumento e, dunque, di non disporre di mezzi adeguati per conservare un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio.
pagina 5 di 8 Dunque l'assegno mensile, originariamente giustificato dalla necessità di consentire alla di Parte_1
poter contare su un supporto economico all'indomani della cessazione della convivenza in attesa di reperire una occupazione, oggi non ha più ragion d'essere.
Va poi dichiarata inammissibile in questa sede la domanda della di condanna del Parte_1 CP_1
al risarcimento del danno subito dalla stessa per i comportamenti illeciti del marito.
La domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei doveri matrimoniali sanciti dall'art.143 c.c., proposta dalla parte ricorrente nei confronti del coniuge, pone il problema dell'ammissibilità di un simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi: quello camerale, per l'azione di separazione;
quello ordinario, per la domanda di risarcimento dei danni.
Giova preliminarmente evidenziare che non qualsiasi violazione dei doveri familiari può giustificare il risarcimento del danno non patrimoniale. Affinché tale danno sia risarcibile non è sufficiente che il fatto che lo ha cagionato sia ingiusto, ma è necessario che il fatto stesso incida gravemente su un diritto costituzionalmente protetto. Inoltre, l'eventuale pronuncia di addebito in capo ad un coniuge - che nel nostro caso peraltro manca - non legittima di per sé alcuna forma risarcitoria nei confronti dell'altro, in quanto la domanda per il risarcimento del danno non patrimoniale da violazione di obblighi coniugali non trova fondamento nell'art. 151 c.c. Pronuncia di addebito e risarcimento del danno hanno quindi presupposti radicalmente differenti. Tanto che la giurisprudenza è ormai orientata nel senso che la mancanza di addebito in sede di separazione non è preclusiva dell'azione di risarcimento relativa a detti danni (Cass. civ., n.18853/2011).
La prevalente giurisprudenza ritiene che l'art. 40 c.p.c. consenta nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32,
34, 35, 36), qualificabili come connessione per subordinazione o connessione forte. E' innanzitutto necessario che vi sia un vincolo di accessorietà tra due pretese giudiziali, ex art. 31 c.p.c., tale da giustificarne il cumulo e la trattazione congiunta ai sensi dell'art. 40 comma 3 c.p.c., che sussiste solo allorché l'una risulti obiettivamente in posizione di subordinazione o dipendenza rispetto all'altra, nel senso che il petitum e il titolo della causa accessoria, pur mantenendo la loro autonomia, non possano concepirsi se non come storicamente e ontologicamente fondati su quelli della causa principale. Una tale situazione processuale non si verifica per la domanda di risarcimento del danno rispetto al giudizio di separazione, nemmeno quando al suo interno sia formulata domanda di addebito (App. Perugia, n.
156/2022; Trib.Pavia, n. 627/2022; Trib.Roma, n. 4187/2017; Cass. civ., n. 4470/2018).
Conseguentemente, l'azione di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione di diritti coniugali deve essere promossa in separata sede, con rito ordinario.
Per tali ragioni è da ritenersi inammissibile nel presente giudizio camerale di separazione dei coniugi pagina 6 di 8 la domanda della ricorrente.
Parimenti va ritenuta inammissibile in questa sede, per le stesse motivazioni, la domanda del CP_1 volta a ottenere la condanna della al risarcimento del danno da lui subito per l'abbandono Parte_1
della casa familiare da parte della moglie, nonché di tutti i danni derivati dai comportamenti illeciti ed illegittimi della ricorrente.
Nulla si dispone, infine, in merito alla richiesta del resistente di assegnazione in via esclusiva allo stesso della casa familiare - concessa in locazione a dallo I.A.C.P. nel 2015, CP_1
anteriormente al matrimonio, per subentro al genitore defunto -, in mancanza di Persona_1
prole. Infatti, il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti e risponde all'unica eSIenza di garantire ad essi una continuità e una stabilità abitativa e, dunque, di conservare l'habitat domestico in cui essi sono cresciuti, al fine di evitare loro ulteriori traumi oltre a quello conseguente alla disgregazione del nucleo familiare.
Per quanto attiene alle spese processuali si ravvisano, in relazione alle ragioni della decisione e all'esito del procedimento, le condizioni per operarne la compensazione integrale fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 25.09.2023 da , nata a [...] il [...], contro Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...] con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o
[...]
eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2) rigetta la domanda di di addebito della separazione a e di Parte_1 CP_1
condanna del al pagamento di un assegno di mantenimento;
CP_1
3) dichiara inammissibile la domanda di volta alla condanna di Parte_1 CP_1
al risarcimento del danno subito dalla stessa per i comportamenti illeciti del marito;
[...]
4) dichiara inammissibile la domanda di volta alla condanna della al CP_1 Parte_1 risarcimento del danno da lui subito per l'abbandono della casa familiare da parte della moglie, nonché di tutti i danni derivati dai comportamenti illeciti ed illegittimi della ricorrente;
5) nulla dispone in merito all'assegnazione della casa familiare, in mancanza di prole;
6) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
pagina 7 di 8 7) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in camera di conSIlio, il 16.01.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 799/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gina Parte_1 C.F._1
Capuano, presso il cui studio in Termoli (CB), alla traversa Via Madonna delle Grazie n. 58, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro CP_1 C.F._2
Giuseppe Sciarretta, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Giappone n. 16, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, il dott. Rinaldo D'Alonzo, in funzione di Giudice Istruttore, ha rimesso la causa al collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte.
pagina 1 di 8
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.09.2023, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
rito civile in Termoli (CB) il 20.06.2018 con - trascritto presso l'Ufficio dello Stato CP_1
Civile del Comune di Termoli al N.10, Parte I del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018 - e che dalla loro unione matrimoniale non sono nati figli, ha chiesto a questo Tribunale di: “1.
Pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi e , con Parte_1 CP_1
dichiarazione di addebito a carico del marito, per la grave violazione degli obblighi discendenti dal matrimonio che hanno causato la crisi coniugale, autorizzando gli stessi a vivere separati;
2. Stabilire
a carico del SI. un assegno mensile per il mantenimento della moglie, da versare entro la CP_1 prima decade di ogni mese, nella misura di € 500,00, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso;
3. Condannare il al risarcimento CP_1
del danno subito dalla SI.ra , nella misura che sarà ritenuta in via equitativo di Parte_1
giustizia, a seguito dei comportamenti illeciti del marito, in quanto palesemente incompatibili con il sano e normale andamento della vita di coppia;
4. Con vittoria di spese di lite”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio chiedendo a questo Tribunale, CP_1
“in via principale: 1) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma terzo, lett.
b, della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Termoli in 20 Giugno 2018 con la SI.ra Parte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Termoli dell'anno 2018, atto n. 10, parte
I, conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Termoli di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396 e successive modificazioni;
2) disporre il rigetto della richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla SI.ra ; 3) disporre in via esclusiva, al SI. Parte_1
l'assegnazione della casa familiare, sita in Termoli (CB) alla Via Arno n. 167; 4) CP_1
Condannare la SI.ra al risarcimento del danno subito dal SI. Parte_1 CP_1
per l'abbandono della casa familiare da parte della ricorrente nonché di tutti quelli derivati
[...]
dai comportamenti illeciti ed illegittimi della SI.ra 5) in ogni caso: con Parte_1
vittoria di spese, competenze del presente giudizio, comprese quella della fase monitoria, oltre IVA e
CPA come per legge, incluso rimborso spese forfettario come per legge da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario”.
All'udienza di comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente del 14.02.2024, questi ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “trasformazione del rito da giudiziale in
pagina 2 di 8 consensuale, con versamento, da parte del in favore della della somma di €. CP_1 Parte_1
200,00 mensili a titolo di mantenimento”. Non essendo stata accettata dalle parti la proposta, il
Presidente, su richiesta delle stesse al fine di valutare la possibilità di trasformare il rito, ha rinviato la causa. All'udienza del 29.05.2024, la ricorrente ha dichiarato la propria disponibilità alla trasformazione del rito a condizione che il le versi mensilmente, a titolo di mantenimento, la CP_1 somma di € 200,00. Il resistente invece non ha accettato la proposta conciliativa. A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, con ordinanza del 11.06.2024, il Presidente del collegio ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto e ponendo provvisoriamente a carico del l'obbligo di versare in CP_1 favore della moglie un assegno mensile di mantenimento pari ad € 200,00, con decorrenza dal mese di giugno 2024, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e delle rispettive allegazioni difensive, senza la necessità di procedere all'attività istruttoria indicata dalle parti, il giudice ha fissato l'udienza del 12.11.2024 per la precisazione delle conclusioni e conseguente discussione. In quella sede il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte.
Va preliminarmente osservato l'errore in cui è incorso il resistente nel chiedere, nel presente giudizio avente a oggetto la separazione personale dei coniugi, in via principale, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: scioglimento del matrimonio) contratto dalle parti in
Termoli.
Tutto ciò premesso, la domanda della ricorrente di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, comma 1 cc, desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e non potendo più essere ricostituito l'affectio coniugalis.
Non merita invece accoglimento la domanda di addebito della separazione, avanzata dalla Parte_1
per le motivazioni che seguono.
Deve innanzitutto evidenziarsi che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art.143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. civ., n. 16691/2020).
La dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile in via pagina 3 di 8 esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza. Cosicchè, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (ex plurimis Cass. civ., n. 19502/2023; Cass. civ., n. 40795/2021).
In altre parole, la pronuncia di addebito della separazione richiede la prova rigorosa non solo del comportamento oggettivamente riprovevole, ma anche dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole e della sua efficacia causale sul fallimento della vita matrimoniale nell'ambito della complessiva valutazione delle condotte dei coniugi.
Nel caso di specie la a fondamento della propria richiesta, afferma che l'unione Parte_1
matrimoniale è naufragata in quanto il nel dicembre 2022, aveva manifestato un forte CP_1
interesse sentimentale nei confronti della figlia della ricorrente - la quale, insieme ai due figli minori, aveva vissuto nell'abitazione coniugale con la coppia per un anno - e alla quale aveva rivolto delle esplicite avances. La pertanto, informata dall'accaduto e venuto meno il rapporto di fiducia CP_2
con il coniuge, aveva così deciso di lasciare il marito e la casa familiare. Inoltre, la ricorrente ha affermato di aver subito dal una serie di condotte persecutorie, consistenti in pedinamenti, CP_1
appostamenti nonché telefonate e messaggi minatori, nei suoi confronti e anche della di lei figlia, tanto che entrambe sono state costrette a sporgere denunce-querele nonché a mutare le proprie abitudini di vita e città. In definitiva, ha ravvisato in quello assunto dal marito, un comportamento difforme agli obblighi scaturenti dal matrimonio e, dunque, la causa della crisi da cui è scaturita la necessità di separarsi.
Il dal suo canto, nel chiedere il rigetto della richiesta della moglie di addebito della CP_1
separazione allo stesso, ha contestato i fatti ex adverso dedotti, affermando di non aver mai voluto separarsi dalla moglie, di aver sempre assunto un comportamento irreprensibile nel rispetto dei doveri matrimoniali, di essersi sempre impegnato ad offrire alla figlia della ricorrente e ai suoi due figli minori tutto l'aiuto possibile, ospitandoli presso l'abitazione e assumendo anche il compito di garante fiduciario nella procedura amministrativa per l'ottenimento del permesso di soggiorno avanzata dalla figlia della ricorrente per lei e i suoi due figli minori.
Nella fattispecie in esame la ricorrente non ha fornito la prova che l'irreparabile crisi coniugale sia stata, in via esclusiva, originata dalle motivazioni addotte né le prove articolate sarebbero state idonee a tal fine. Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, la domanda della di addebito Parte_1
pagina 4 di 8 della separazione al marito non va accolta.
Per quanto attiene alla domanda della di corresponsione, da parte del marito, di un Parte_1
assegno mensile per il proprio mantenimento, questa non può trovare accoglimento per le motivazioni che si vanno ad esporre.
L'art. 156 c.c. prevede che il giudice possa stabilire a favore del coniuge, al quale non sia addebitata la separazione, un contributo al mantenimento posto a carico dell'altro coniuge. Il richiamo al concetto di mantenimento comporta la necessità di far riferimento, nella valutazione dei presupposti del contributo economico al coniuge richiedente, non già ad una situazione di bisogno, bensì alla mancanza di redditi sufficienti ad assicurare al coniuge stesso il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e alla sussistenza di una disparità economica tra i coniugi (ex multis Cass. civ.,
n.17544/2023; Cass. civ., n.14343/2023; Cass. civ., n.5762/1997; Cass. civ., n.21097/2007; Trib.
Lecce, n. 2382/2023).
La prova dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno e, dunque, la dimostrazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, della sua attuale condizione patrimoniale e anche della capacità economica del coniuge obbligato compete al coniuge richiedente l'assegno.
La ricorrente ha dichiarato, all'udienza presidenziale, di non svolgere alcuna attività lavorativa, e in atti, di essere una casalinga e che, negli anni di matrimonio, in accordo con il marito, aveva deciso di non lavorare per dedicarsi alla cura della casa, essendo lo stipendio del marito, dipendente pubblico, sufficiente al mantenimento del nucleo familiare. Già nell'ordinanza del 11.06.2024, il giudice, pur prevedendo provvisoriamente a favore della ricorrente e a carico del marito un assegno mensile di €
200,00, ha ritenuto la ricorrente stessa, in ragione dell'età e del percorso di studi compiuto (laurea in architettura), in grado di reperire una stabile occupazione in tempi ragionevoli. Ha in altre parole ravvisato un'attitudine della ricorrente allo svolgimento di un lavoro proficuo, quale potenziale capacità di guadagno.
Il resistente, dal canto suo, ha invece affermato che la moglie non è disoccupata, avendo ella sempre lavorato, seppur “in nero”, come estetista e massaggiatrice e che non corrisponde al vero l'affermazione della ricorrente secondo la quale lui le avrebbe impedito di svolgere attività lavorativa durante il matrimonio.
Nel caso in esame, la ricorrente (54 anni) si è limitata a chiedere il riconoscimento in suo favore e a carico del marito (46 anni) di un assegno di mantenimento nella misura di € 500,00 mensili, ma non ha fornito alcuna prova circa l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'emolumento e, dunque, di non disporre di mezzi adeguati per conservare un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio.
pagina 5 di 8 Dunque l'assegno mensile, originariamente giustificato dalla necessità di consentire alla di Parte_1
poter contare su un supporto economico all'indomani della cessazione della convivenza in attesa di reperire una occupazione, oggi non ha più ragion d'essere.
Va poi dichiarata inammissibile in questa sede la domanda della di condanna del Parte_1 CP_1
al risarcimento del danno subito dalla stessa per i comportamenti illeciti del marito.
La domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei doveri matrimoniali sanciti dall'art.143 c.c., proposta dalla parte ricorrente nei confronti del coniuge, pone il problema dell'ammissibilità di un simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi: quello camerale, per l'azione di separazione;
quello ordinario, per la domanda di risarcimento dei danni.
Giova preliminarmente evidenziare che non qualsiasi violazione dei doveri familiari può giustificare il risarcimento del danno non patrimoniale. Affinché tale danno sia risarcibile non è sufficiente che il fatto che lo ha cagionato sia ingiusto, ma è necessario che il fatto stesso incida gravemente su un diritto costituzionalmente protetto. Inoltre, l'eventuale pronuncia di addebito in capo ad un coniuge - che nel nostro caso peraltro manca - non legittima di per sé alcuna forma risarcitoria nei confronti dell'altro, in quanto la domanda per il risarcimento del danno non patrimoniale da violazione di obblighi coniugali non trova fondamento nell'art. 151 c.c. Pronuncia di addebito e risarcimento del danno hanno quindi presupposti radicalmente differenti. Tanto che la giurisprudenza è ormai orientata nel senso che la mancanza di addebito in sede di separazione non è preclusiva dell'azione di risarcimento relativa a detti danni (Cass. civ., n.18853/2011).
La prevalente giurisprudenza ritiene che l'art. 40 c.p.c. consenta nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32,
34, 35, 36), qualificabili come connessione per subordinazione o connessione forte. E' innanzitutto necessario che vi sia un vincolo di accessorietà tra due pretese giudiziali, ex art. 31 c.p.c., tale da giustificarne il cumulo e la trattazione congiunta ai sensi dell'art. 40 comma 3 c.p.c., che sussiste solo allorché l'una risulti obiettivamente in posizione di subordinazione o dipendenza rispetto all'altra, nel senso che il petitum e il titolo della causa accessoria, pur mantenendo la loro autonomia, non possano concepirsi se non come storicamente e ontologicamente fondati su quelli della causa principale. Una tale situazione processuale non si verifica per la domanda di risarcimento del danno rispetto al giudizio di separazione, nemmeno quando al suo interno sia formulata domanda di addebito (App. Perugia, n.
156/2022; Trib.Pavia, n. 627/2022; Trib.Roma, n. 4187/2017; Cass. civ., n. 4470/2018).
Conseguentemente, l'azione di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione di diritti coniugali deve essere promossa in separata sede, con rito ordinario.
Per tali ragioni è da ritenersi inammissibile nel presente giudizio camerale di separazione dei coniugi pagina 6 di 8 la domanda della ricorrente.
Parimenti va ritenuta inammissibile in questa sede, per le stesse motivazioni, la domanda del CP_1 volta a ottenere la condanna della al risarcimento del danno da lui subito per l'abbandono Parte_1
della casa familiare da parte della moglie, nonché di tutti i danni derivati dai comportamenti illeciti ed illegittimi della ricorrente.
Nulla si dispone, infine, in merito alla richiesta del resistente di assegnazione in via esclusiva allo stesso della casa familiare - concessa in locazione a dallo I.A.C.P. nel 2015, CP_1
anteriormente al matrimonio, per subentro al genitore defunto -, in mancanza di Persona_1
prole. Infatti, il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti e risponde all'unica eSIenza di garantire ad essi una continuità e una stabilità abitativa e, dunque, di conservare l'habitat domestico in cui essi sono cresciuti, al fine di evitare loro ulteriori traumi oltre a quello conseguente alla disgregazione del nucleo familiare.
Per quanto attiene alle spese processuali si ravvisano, in relazione alle ragioni della decisione e all'esito del procedimento, le condizioni per operarne la compensazione integrale fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 25.09.2023 da , nata a [...] il [...], contro Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...] con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o
[...]
eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2) rigetta la domanda di di addebito della separazione a e di Parte_1 CP_1
condanna del al pagamento di un assegno di mantenimento;
CP_1
3) dichiara inammissibile la domanda di volta alla condanna di Parte_1 CP_1
al risarcimento del danno subito dalla stessa per i comportamenti illeciti del marito;
[...]
4) dichiara inammissibile la domanda di volta alla condanna della al CP_1 Parte_1 risarcimento del danno da lui subito per l'abbandono della casa familiare da parte della moglie, nonché di tutti i danni derivati dai comportamenti illeciti ed illegittimi della ricorrente;
5) nulla dispone in merito all'assegnazione della casa familiare, in mancanza di prole;
6) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
pagina 7 di 8 7) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in camera di conSIlio, il 16.01.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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