Versione
4 maggio 1999
4 maggio 1999
Art. 3. (Sottoscrizione dei gruppi di candidati e delle liste) 1. Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:
a) da almeno 200 e da non piu' di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;
b) da almeno 350 e da non piu' di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;
c) da almeno 500 e da non piu' di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;
d) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di un milione di abitanti".
2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 , e' sostituito dal seguente:
"1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:
a) da non meno di 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b) da non meno di 500 e da non piu' di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;
c) da non meno di 350 e da non piu' di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
d) da non meno di 200 e da non piu' di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
e) da non meno di 175 e da non piu' di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
f) da non meno di 100 e da non piu' di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
g) da non meno di 60 e da non piu' di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
h) da non meno di 30 e da non piu' di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
i) da non meno di 25 e da non piu' di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti".
"La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:
a) da almeno 200 e da non piu' di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;
b) da almeno 350 e da non piu' di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;
c) da almeno 500 e da non piu' di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;
d) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di un milione di abitanti".
2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 , e' sostituito dal seguente:
"1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:
a) da non meno di 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b) da non meno di 500 e da non piu' di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;
c) da non meno di 350 e da non piu' di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
d) da non meno di 200 e da non piu' di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
e) da non meno di 175 e da non piu' di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
f) da non meno di 100 e da non piu' di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
g) da non meno di 60 e da non piu' di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
h) da non meno di 30 e da non piu' di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
i) da non meno di 25 e da non piu' di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti".
Giurisprudenza • 10
- 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25/05/2017, n. 2473Provvedimento: […] 2. L'esclusione è stata determinata dal fatto che i presentatori, dopo aver utilizzato il modulo “atto principale” corredato da trenta sottoscrizioni, hanno raccolto su un “atto separato” altre trentadue firme, giungendo così ad un numero totale di sessantadue, che eccede quello massimo (sessanta) previsto per i Comuni con popolazione compresa tra i 2.001 e 5.000 abitanti dall'art. 3, comma 1, lett. h, della legge 81/1993 (come sostituito dall'art. 3 della legge 30 aprile 120/1999).Leggi di più...
- art. 3 legge 81/1993·
- ragionevolezza e proporzionalità·
- irregolarità delle sottoscrizioni·
- ricusazione lista elettorale·
- competenza della commissione elettorale·
- ruolo del segretario comunale·
- principio del favor partecipationis·
- difetto di istruttoria·
- numero massimo di sottoscrizioni·
- tutela dell'affidamento