Articolo 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 120
Articolo 2Articolo 4
Versione
4 maggio 1999
Art. 3. (Sottoscrizione dei gruppi di candidati e delle liste) 1. Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:
a) da almeno 200 e da non piu' di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;
b) da almeno 350 e da non piu' di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;
c) da almeno 500 e da non piu' di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;
d) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di un milione di abitanti".
2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 , e' sostituito dal seguente:
"1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:
a) da non meno di 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b) da non meno di 500 e da non piu' di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;
c) da non meno di 350 e da non piu' di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
d) da non meno di 200 e da non piu' di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
e) da non meno di 175 e da non piu' di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
f) da non meno di 100 e da non piu' di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
g) da non meno di 60 e da non piu' di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
h) da non meno di 30 e da non piu' di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
i) da non meno di 25 e da non piu' di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti".
Entrata in vigore il 4 maggio 1999
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