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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/06/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 4843/ 2022
TRA
nato a [...] il Parte_1
10/12/1963 rappresentata e difesa dall'avv. MADAIO MICHELE presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv.to GUARIGLIA NICOLA con il quale elettivamente domicilia in C/O AVV.SPERANZA VIA NAZIONALE,562 80059 TORRE DEL GRECO Resistente
NONCHE'
, Controparte_2 in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvana Mariotti, e S. Sica, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale della sede di CP_3
Castellammare di Stabia in via Savorito, n. 8. Resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. Oggetto della presente controversia è un credito indicato in alcuni avvisi di addebito, poi oggetto di un'intimazione di pagamento, impugnata in questa sede relativamente ai predetti avvisi. Essendo impugnata una intimazione di pagamento, non si pone un problema di inammissibilità dell'azione di impugnazione degli estratti di ruolo. Inoltre, poiché non appare previsto uno specifico termine di decadenza per l'impugnazione (istituto che, come è noto, non può essere esteso in via analogica) nemmeno sotto questo profilo si pone un problema di inammissibilità. I resistenti indicati in epigrafe si sono ritualmente costituiti chiedendo il rigetto del ricorso. Appare opportuno rilevare che, in base ad un interpretazione complessiva dell'atto introduttivo, in questa sede l'intimazione di pagamento viene impugnata limitatamente ai crediti previdenziali con riferimento ai quali sussiste la competenza e la giurisdizione del presente giudice. Ancora in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. In particolare risultano sufficientemente individuati gli atti impugnati. Ancora in via pregiudiziale si deve osservare che, poiché si contesta sia la sussistenza del credito, oggetto degli avvisi di addebito, che degli asseriti vizi della intimazione di pagamento impugnata, deve
2 affermarsi sia la legittimazione passiva dell che del CP_3
Commissario Governativo (cfr. anche Cass. 3242/07). Appare opportuno premettere che la Corte di legittimità ha elaborato al riguardo uno "schema" di tutela e di rimedi esperibili che può essere utilizzato anche nella materia che si sta esaminando, come per l'appunto si desume anche dalla sentenza n. 21863/2004, anche se quest' ultima ha specificatamente trattato solo l'aspetto dell'opposizione agli atti esecutivi. I rimedi esperibili sono: a) l' opposizione per motivi inerenti il merito della pretesa o per vizi di formazione del ruolo ex art. 24, commi 5° e 6° d.leg.vo n.46/99, da proporsi entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell' avviso;
b) l' opposizione ex art.29, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., per omessa o inesistente notifica dell'avviso o per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, che può essere proposta in ogni tempo fino all'espropriazione e può riguardare anche la prescrizione;
c) l'opposizione ex art.29, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., per dedurre vizi di notifica o di regolarità formale della cartella, da proporsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della cartella esattoriale stessa. Poiché l'opposizione è stata presentata oltre il termine dei 20 giorni, non possono essere esaminati in questa sede tutti i vizi formali del titolo opposto, quali i vizi relativi alla mancata eventuale notifica degli atti presupposti (avvisi di addebito). Sempre in via preliminare si deve rilevare che la sussistenza del credito non viene specificamente contestata nel merito, salve le eccezioni sollevate e segnatamente l'eccezione di prescrizione. L'opposizione é, viceversa, tempestiva in relazione all'eccezione di prescrizione che si esamina infra, non potendo essere esaminate le altre eccezioni per le motivazioni sopra esposte. Nel presente giudizio, quindi, non deve essere considerata la decadenza per decorso del termine di impugnazione degli atti presupposti, poiché appunto, si ripete ancora, oggetto di esame non è solo l'impugnazione dei predetti atti presupposti, ma anche la dichiarazione di prescrizione del credito in essi accertato e gli atti conseguenti. Nessuna tardività dell'impugnazione può quindi essere riscontrata, nel caso in esame, sotto questo profilo. Tanto premesso è superfluo rilevare che anche quando un credito è stato accertato da un titolo giudiziale, eventualmente passato in giudicato, lo stesso può ovviamente ugualmente prescriversi come si evince dal disposto dell'art. 2953 c.c. A fortiori tale principio deve affermarsi quando non si sia in presenza di un titolo esecutivo giudiziale.
3 Sussiste quindi un interesse ad agire per ottenere la dichiarazione di prescrizione del credito. Al riguardo non trattandosi di un titolo esecutivo giudiziale non può trovare applicazione l'art. 2953 c.c. secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce, in base al quale :” Poiche' la "ratio" dell'art. 2953 cod. civ. si fonda sull'autonomia del titolo giudiziale che, formatosi, vive di vita propria e autonoma, non e' possibile operare modificazioni al regime prescrizionale a diritti non riconducibili al titolo giudiziale;
pertanto non e' applicabile la prescrizione decennale ma quella breve annuale (vigente per il diritto alla sorte capitale ex art. 6 legge 11 gennai 1943 n. 138) ove si richieda la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla indennita' di maternita' che era stata riconosciuta con un precedente giudicato.” (cfr. Cass. 5710/99). La durata quinquennale della prescrizione è stata da ultimo affermata dalla sentenza della Cassazione 12715/16.
Questo giudice è consapevole dei contrasti giurisprudenziali verificatisi sul punto ma ritiene condivisibili le argomentazioni della giurisprudenza appena citata (cfr. anche Tribunale Torino, sez. lav.,
01/07/2014, n. 1494). Deve, quindi, trovare applicazione l'art.3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335 il quale prevede: “Le contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art.9 bis, comma
2, del decreto legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni , dalla L.
1.giugno 1991 n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore e dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.”.
Al comma 10 la norma in parola prevede: ” I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'art.2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con, modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e e le
4 procedure in corso.”. Orbene la intimazione di pagamento è stata notificata il 29.07.2022, e quindi risultano prescritti gli atti presupposti n° 371 2014 0001821360 000, n° 371 2014 0008461358 000 e n° 371 2014 0015124408 000. Infatti anche considerando valida la notifica dei medesimi e considerando il periodo di sospensione della prescrizione, per il c.d. periodo di emergenza
COVID, le somme ivi indicate risulterebbero comunque prescritte. Al riguardo, non sembra prodotta in atti un' idonea prova di una completa e valida notifica della intimazione di pagamento del 2018. Analogamente non è stata prodotta un'idonea prova di un'istanza di rateizzazione riguardante i crediti prescritti. In relazione agli altri avvisi di addebito, considerando i periodi a cui si riferiscono, gli atti interruttivi prodotti e la sospensione della prescrizione per il c.d. periodo COVID non appare essere maturata la prescrizione. Sempre secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce:” Il credito per le sanzioni civili costituisce una conseguenza automatica e legalmente predeterminata dell'inadempimento o del ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali, pertanto, nella sua accessorietà, ha la stessa natura giuridica dell'obbligazione principale, con la conseguenza che ad esso si applica lo stesso regime prescrizionale di quest'ultima” (cfr. Cass. 20585/2015). Ogni altra argomentazione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. La soccombenza reciproca ed i mutamenti di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede, accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto:
1) revoca l'intimazione di pagamento n° 071/2022/90147126/35/000 limitatamente agli avvisi di addebito n° 371 2014 0001821360 000, n° 371 2014 0008461358 000 n° 371 2014 0015124408 000, rigettando per il resto il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
5 3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata, 11/06/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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