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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 30/06/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Civile – Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Michela Grillo presidente,
dott.ssa Sara Lanzetta giudice,
dott. Lorenzo Sandulli giudice delegato-relatore,
esaminati gli atti del procedimento unitario n. 32/2025, iscritto a ruolo in data 19.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso promosso dalla società ricorrente, (P.I. in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., finalizzato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società resistente (c.f. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del l.r.p.t., con sede legale in Cassino (Fr), via del Foro n. 19; esaminati gli atti, ed udita la relazione del giudice relatore;
all'esito dell'udienza monocratica del 4.6.2025, tenutasi davanti al giudice relatore;
verificata la rituale instaurazione del contraddittorio;
rilevato che la società resistente secondo la visura camerale in atti ha la propria sede legale nel comune di Cassino, con competenza territoriale del Tribunale intestato e svolge attività di gestione di call center, promozione e marketing telefonico;
considerato che
, in assenza di diverse emergenze probatorie, il debitore deve ritenersi soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, svolgendo attività di impresa di carattere commerciale, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei requisiti per essere considerato impresa c.d. minore. Incombe, infatti, sul debitore, in quanto gravato dal relativo onere probatorio, porre a disposizione del giudice i documenti necessari a fornire prova della ricorrenza in concreto dei presupposti per essere qualificato come titolare di impresa minore, ed essere quindi esentato da liquidazione giudiziale. rilevato che la società ricorrente ha provato la propria legittimazione ad agire, avendo dimostrato di vantare un credito nei confronti della resistente per euro 11.264,26 oltre interessi moratori ex d. Lgs. 231/2002, portato da decreto ingiuntivo n. 1209/2024 reso in data 22.01.2024 dal Tribunale di Milano nel procedimento monitorio rgn. 41867\2023, non opposto e dichiarato esecutivo il 13.03.2024; rilevato, quanto allo stato di insolvenza, che quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice circa la sussistenza dello stato di insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e, quindi, di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. civ., n. 21834/2009); ritenuto che, nel caso di specie, tale valutazione comparata alla data odierna sia di fatto impossibile, atteso che la società resistente, non costituendosi, non ha depositato gli ultimi tre bilanci e che tale mancato deposito se non può andare a discapito, nemmeno può giovare alla resistente contumace;
ritenuto, ad ogni modo, che la resistente versi effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere alle obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: i) il protratto inadempimento del credito vantato dalla ricorrente;
ii) il mancato rinvenimento di beni e/o liquidità della società nonostante le ricerche espletate dal creditore;
iii) gli ulteriori debiti tributari emersi nel corso dell'istruttoria, immediatamente esigibili nei confronti della debitrice resistente (i debiti tributari comunicati dall'Agenzia delle
Entrate e già cristallizzati in cartelle esattoriali tutte notificate negli ultimi tre anni sono pari ad euro 49.741,51 comprensivo di imposte, sanzioni ed interessi, cfr. nota informativa
Agenzia delle Entrate 10.04.2025); iv) il mancato deposito di bilanci di esercizio, tenuto conto che secondo le risultanze emerse dalla Camera di Commercio territorialmente competente,
l'unico bilancio depositato nel corso dell'attività societaria è relativo all'anno 2022, senza che si abbia contezza della situazione patrimoniale e finanziaria della società negli ultimi tre anni;
rilevato che l'ammontare complessivo dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] P.IVA_2 sede legale in Via del Foro n. 19, 03043, Cassino (FR), indirizzo pec:
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nomina
Giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale il Dott. Lorenzo Sandulli;
nomina
Curatore la Dott.ssa con studio in Cassino, pec Persona_1 Email_2 in considerazione dell'art. 358 CCI, che indica i requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure, in particolare del comma 3, a tenore del quale il curatore è nominato dall'autorità giudiziaria considerato tenuto conto: delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico – che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina a parte resistente sottoposta a liquidazione giudiziale e, se trattasi di società, al suo legale rappresentante, di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 29.10.2025, ore 13.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della impresa posta in liquidazione giudiziale;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga pubblicata, nonché comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Cassino, il 26.6.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Lorenzo Sandulli Dott.ssa Michela Grillo