Articolo 2 della Legge 16 gennaio 2006, n. 18
Articolo 1Articolo 3
Versione
10 febbraio 2006
>
Versione
12 agosto 2006
Art. 2. Competenze 1. Il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, relativamente alle seguenti materie:
a) obiettivi della programmazione universitaria;
b) criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle universita';
c) criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, ai sensi dell' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ;
d) regolamenti didattici di ateneo;
e) settori scientifico-disciplinari;
f) decreti ministeriali di cui all'articolo 17, comma 96, della citata legge n. 127 del 1997 ;
g) ogni altra materia che il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ritenga di sottoporre al parere del CUN.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca richiede il parere del CUN sulla individuazione degli obiettivi della programmazione universitaria di cui al comma 1, lettera a), dopo l'acquisizione dei previsti pareri di altri organi.
3. Il termine per l'espressione del parere sui regolamenti didattici di ateneo delle universita' e delle universita' telematiche che richiedono l'accreditamento dei corsi a distanza e' di quarantacinque giorni e decorre dalla data di comunicazione degli altri pareri obbligatori previsti dal procedimento.
4. Il CUN esprime il parere di legittimita' sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori ((. . .)) . Il parere e' reso entro novanta giorni dalla richiesta. Una volta espresso il parere o, comunque, decorso il termine di cui al secondo periodo, l'universita' approva o non approva gli atti, motivando l'eventuale difformita' dal parere stesso.
5. In relazione a questioni di particolare complessita' o rilevanza il CUN, al fine di formulare i pareri e le proposte di sua competenza, previa approvazione di apposita delibera, puo' acquisire il parere dell'Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituzioni culturali e scientifiche di riconosciuta competenza a livello nazionale e internazionale.
6. Restano ferme le competenze attribuite al CUN da specifiche norme.
Entrata in vigore il 12 agosto 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente