TAR
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01884/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00019 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01884/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2025, proposto dai sigg.ri OS
AR, EP AR, EL AR e TA AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosa Salvago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Agenzia entrate-riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Di Maggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio sull'istanza ostensiva di parte ricorrente del 5 agosto 2025; nonché per l'accertamento N. 01884/2025 REG.RIC.
del diritto di parte ricorrente all'ostensione della documentazione richiesta; nonché per la condanna dell'intimata amministrazione al risarcimento dei danni asseritamente patiti dai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata Agenzia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Fabrizio
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti hanno esposto in fatto, per quanto qui rileva, che:
- il 29 luglio 2025 l'amministrazione intimata ha loro comunicato il diniego a una prima richiesta di accesso, inerente all'ostensione delle note di iscrizione di una serie di ipoteche inerenti a beni di loro proprietà, in quanto la relativa documentazione non sarebbe stata ostensibile per difetto di interesse diretto, concreto e attuale;
- il 5 agosto 2025 hanno reiterato, a mezzo di un legale di fiducia, l'anzidetta richiesta di ostensione;
- con pec del 5 settembre 2025 l'intimata amministrazione si sarebbe limitata ad affermare l'impossibilità di restringere l'ipoteca, senza tuttavia riscontrare l'istanza ostensiva dei ricorrenti.
1.1. Parte ricorrente, sulla scorta di quattro motivi di ricorso (I. Violazione degli artt.
22 e seguenti della l. 241/1990 - illegittimo diniego tacito del diritto di accesso; II.
Violazione dell'art. 97 della costituzione e dei principi di buona amministrazione; III.
Violazione dell'art. 26 del d.p.r. 602/1973 - diritto specifico di accesso alla documentazione tributaria; IV. Violazione del diritto di difesa e dell'accesso N. 01884/2025 REG.RIC.
difensivo) ha chiesto, previa adozione di idonee misure cautelari, di disporre l'ostensione della documentazione richiesta, oltre alla condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti. Il tutto con distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
2. Con ordinanza n. 615 del 4 novembre 2025: (i) è stata respinta l'istanza cautelare di parte ricorrente; (ii) sono stati disposti taluni incombenti istruttori.
3. Con memoria del 21 novembre 2025, in adempimento al superiore ordine istruttorio, parte ricorrente ha comunicato che le precedenti istanze ostensive, di analogo tenore rispetto a quella già prodotta agli atti di causa, sono state inviate: (i) il 18.6.2025 (sig.ra
TA AR); (ii) il 21.6.2025 (sig.ra OS AR e sig. EL
AR). Al diniego reso su tali istanze ha fatto quindi seguito l'ulteriore istanza ostensiva alla base dell'odierno ricorso. Quanto alla nota dell'intimata amministrazione di "riscontro" a tale istanza ostensiva, ha invece rappresentato la sua incongruenza rispetto all'istanza in parola.
4. In prossimità dell'udienza di discussione i ricorrenti hanno comunicato che l'intimata amministrazione ha infine riscontrato l'istanza ostensiva, riservandosi tuttavia di valutare gli atti prodotti.
5. Il 14.12.2025 si è costituita la resistente amministrazione, che ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla base dell'intervenuto riscontro all'istanza ostensiva, istando altresì per la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore ivi dichiaratosi antistatario.
6. All'udienza camerale indicata in epigrafe:
(i) parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse ed ha insistito per il favore delle spese;
(ii) è stato dato avviso alle parti in ordine alla possibile inammissibilità del ricorso, posto che l'istanza per cui è causa avrebbe reiterato precedenti dinieghi già consolidati; N. 01884/2025 REG.RIC.
(iii) la causa è stata infine trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In ossequio al principio della ragione più liquida (Cons. St., sez. VI, 27 gennaio
2023, n. 951) il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto delle sopravvenienze concordemente rappresentate dalle parti, nonché di quanto dichiarato in udienza dalla ricorrente medesima, la quale peraltro nulla ha specificato in merito all'eventuale permanenza dell'interesse risarcitorio fatto valere con il ricorso.
Il che impone di considerare venuto meno tout court l'intero interesse alla decisione nel merito del ricorso.
Costituisce, com'è noto, jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso (Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2023,
n. 6612 e giurisprudenza ivi citata).
2. Le spese possono trovare compensazione tra le parti, tenuto conto della più che dubbia ammissibilità del ricorso, già evidenziata in sede di udienza, discendente dalle seguenti considerazioni: N. 01884/2025 REG.RIC.
(i) i ricorrenti avevano già infruttuosamente presentato analoghe istanze ostensive nel giugno 2025, tutte negativamente riscontrate dall'amministrazione nel luglio 2025;
(ii) questi ultimi, il 5 agosto 2025, hanno sostanzialmente riproposto le medesime istanze. Ciò, peraltro, è avvenuto nella dichiarata consapevolezza della prossima scadenza del termine per proporre ricorso avverso il precedente rigetto delle istanze ostensive del giugno 2025 (cfr. la pec del 5.8.2025 di parte ricorrente).
3. Stante quanto precede il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL EN, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio RD, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 01884/2025 REG.RIC.
Fabrizio RD
AL EN
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00019 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01884/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2025, proposto dai sigg.ri OS
AR, EP AR, EL AR e TA AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosa Salvago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Agenzia entrate-riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Di Maggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio sull'istanza ostensiva di parte ricorrente del 5 agosto 2025; nonché per l'accertamento N. 01884/2025 REG.RIC.
del diritto di parte ricorrente all'ostensione della documentazione richiesta; nonché per la condanna dell'intimata amministrazione al risarcimento dei danni asseritamente patiti dai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata Agenzia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Fabrizio
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti hanno esposto in fatto, per quanto qui rileva, che:
- il 29 luglio 2025 l'amministrazione intimata ha loro comunicato il diniego a una prima richiesta di accesso, inerente all'ostensione delle note di iscrizione di una serie di ipoteche inerenti a beni di loro proprietà, in quanto la relativa documentazione non sarebbe stata ostensibile per difetto di interesse diretto, concreto e attuale;
- il 5 agosto 2025 hanno reiterato, a mezzo di un legale di fiducia, l'anzidetta richiesta di ostensione;
- con pec del 5 settembre 2025 l'intimata amministrazione si sarebbe limitata ad affermare l'impossibilità di restringere l'ipoteca, senza tuttavia riscontrare l'istanza ostensiva dei ricorrenti.
1.1. Parte ricorrente, sulla scorta di quattro motivi di ricorso (I. Violazione degli artt.
22 e seguenti della l. 241/1990 - illegittimo diniego tacito del diritto di accesso; II.
Violazione dell'art. 97 della costituzione e dei principi di buona amministrazione; III.
Violazione dell'art. 26 del d.p.r. 602/1973 - diritto specifico di accesso alla documentazione tributaria; IV. Violazione del diritto di difesa e dell'accesso N. 01884/2025 REG.RIC.
difensivo) ha chiesto, previa adozione di idonee misure cautelari, di disporre l'ostensione della documentazione richiesta, oltre alla condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti. Il tutto con distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
2. Con ordinanza n. 615 del 4 novembre 2025: (i) è stata respinta l'istanza cautelare di parte ricorrente; (ii) sono stati disposti taluni incombenti istruttori.
3. Con memoria del 21 novembre 2025, in adempimento al superiore ordine istruttorio, parte ricorrente ha comunicato che le precedenti istanze ostensive, di analogo tenore rispetto a quella già prodotta agli atti di causa, sono state inviate: (i) il 18.6.2025 (sig.ra
TA AR); (ii) il 21.6.2025 (sig.ra OS AR e sig. EL
AR). Al diniego reso su tali istanze ha fatto quindi seguito l'ulteriore istanza ostensiva alla base dell'odierno ricorso. Quanto alla nota dell'intimata amministrazione di "riscontro" a tale istanza ostensiva, ha invece rappresentato la sua incongruenza rispetto all'istanza in parola.
4. In prossimità dell'udienza di discussione i ricorrenti hanno comunicato che l'intimata amministrazione ha infine riscontrato l'istanza ostensiva, riservandosi tuttavia di valutare gli atti prodotti.
5. Il 14.12.2025 si è costituita la resistente amministrazione, che ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla base dell'intervenuto riscontro all'istanza ostensiva, istando altresì per la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore ivi dichiaratosi antistatario.
6. All'udienza camerale indicata in epigrafe:
(i) parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse ed ha insistito per il favore delle spese;
(ii) è stato dato avviso alle parti in ordine alla possibile inammissibilità del ricorso, posto che l'istanza per cui è causa avrebbe reiterato precedenti dinieghi già consolidati; N. 01884/2025 REG.RIC.
(iii) la causa è stata infine trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In ossequio al principio della ragione più liquida (Cons. St., sez. VI, 27 gennaio
2023, n. 951) il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto delle sopravvenienze concordemente rappresentate dalle parti, nonché di quanto dichiarato in udienza dalla ricorrente medesima, la quale peraltro nulla ha specificato in merito all'eventuale permanenza dell'interesse risarcitorio fatto valere con il ricorso.
Il che impone di considerare venuto meno tout court l'intero interesse alla decisione nel merito del ricorso.
Costituisce, com'è noto, jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso (Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2023,
n. 6612 e giurisprudenza ivi citata).
2. Le spese possono trovare compensazione tra le parti, tenuto conto della più che dubbia ammissibilità del ricorso, già evidenziata in sede di udienza, discendente dalle seguenti considerazioni: N. 01884/2025 REG.RIC.
(i) i ricorrenti avevano già infruttuosamente presentato analoghe istanze ostensive nel giugno 2025, tutte negativamente riscontrate dall'amministrazione nel luglio 2025;
(ii) questi ultimi, il 5 agosto 2025, hanno sostanzialmente riproposto le medesime istanze. Ciò, peraltro, è avvenuto nella dichiarata consapevolezza della prossima scadenza del termine per proporre ricorso avverso il precedente rigetto delle istanze ostensive del giugno 2025 (cfr. la pec del 5.8.2025 di parte ricorrente).
3. Stante quanto precede il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL EN, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio RD, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 01884/2025 REG.RIC.
Fabrizio RD
AL EN
IL SEGRETARIO