CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 7316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7316 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. EL DI presidente dott.ssa GI NI consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3166/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2025 e vertente
TRA
p.i. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Arturo Iannelli, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
, p.i. ONroparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Klajdi Selenica, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLATA
pagina 1 di 17
MOTIVI DELLA DECISIONE
ON (di seguito conveniva in giudizio, ONroparte_1
Parte innanzi al Tribunale di Roma, (di seguito ) deducendo che: Parte_1
Parte
- con lettera del 12.6.2015, ordinava a il veicolo MAN TGA 18.440, targato
DE699CS, Trattore 4x2, al prezzo di € 25.000,00, esclusi IVA e passaggio di proprietà;
Parte
- in data 19.6.2015, ritirava il predetto autocarro presso il concessionario e, al momento, non evidenziava alcun difetto;
- poco tempo dopo riscontrava il malfunzionamento del veicolo, e nello specifico temperatura dell'acqua elevata, consumi elevati e resa del mezzo scarsa;
pertanto, ne informava immediatamente l'alienante nella persona dei signori e , i Per_1 Per_2
ONr quali suggerivano di prendere contatti con l'officina per fare un controllo e accertare eventuali vizi;
ONr
- l'officina riscontrava il malfunzionamento della pompa dell'acqua, degli iniettori e altro;
- il 7.8.2015 il mezzo veniva ritirato e, su indicazione del venditore, veniva portato presso il di Colleferro per la sostituzione della pompa dell'acqua e ONroparte_3
ON degli iniettori, che veniva interamente pagata da per € 1.256,60;
Parte
- il trattore continuava a non funzionare e quindi, su indicazione di , in data
12.10.2015 veniva portato presso l'officina CA S.r.l. di Malagrotta (di seguito CA), ONr appartenente alla rete ufficiale la quale provvedeva, su indicazione del venditore, a smontare il motore e accertava la rottura di alcuni ingranaggi;
ON Parte
- e la stessa CA, invitavano a verificare i vizi e le parti danneggiate presso l'officina, ma nessuno si presentava;
ON
- corrispondeva, quindi, alla CA il corrispettivo per la riparazione del trattore, pari a € 16.286,43, e la CA riconsegnava il trattore riparato solo a metà novembre 2015;
ON
- nel periodo di fermo del trattore, si era trovata nell'impossibilità di effettuare le consegne, con conseguente perdita di guadagni;
pagina 2 di 17 Parte
- , con lettera A/R del 30.10.2015, ricevuta in data 5.11.2015, veniva diffidata all'immediata riparazione del mezzo ovvero al pagamento della somma necessaria alla riparazione, senza alcun esito;
- quindi, con raccomandata A/R del 14.4.2016, ricevuta in data 22.4.2016, la stessa veniva invitata alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 d.l. n. 132/2014, rimasta di nuovo senza esito;
- il consulente tecnico di parte, ing. accertava che la causa all'origine del Persona_3 malfunzionamento del motore del trattore consisteva nell'uso prolungato della sola acqua, magari di pozzo, al posto di soluzioni glicole per il circuito di raffreddamento e che il funzionamento anomalo era dovuto all'occlusione delle superfici di scambio del radiatore, alla rottura dei denti degli ingranaggi di distribuzione che comandano il circolatore del liquido di raffreddamento e alla inefficiente lubrificazione;
Chiedeva quindi di accertare l'inadempimento contrattuale della convenuta, essendo il mezzo risultato affetto da vizi occulti tempestivamente denunciati, e di condannarla alla riduzione del prezzo di acquisto nella misura di € 16.286,43 (o altra somma da accertarsi in giudizio), nonché al pagamento di ulteriori € 10.000,00 a titolo di risarcimento per fermo tecnico, spese di riparazione e danno emergente, oltre interessi e rivalutazione;
in via subordinata, chiedeva comunque di dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta e di condannarla al pagamento di € 26.000,00, a titolo di risarcimento danni e lucro cessante, con interessi e rivalutazione.
*** Parte Si costituiva , eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva e la carenza di valida procura in favore dell'avv.to IN AR, in quanto rilasciata da Parte_2 nella spesa qualità di legale rappresentante della società, mentre, come emergeva dalla visura camerale, il legale rappresentante era Parte_3
Nel merito, deduceva che al momento dell'acquisto l'attrice si era avvalsa della facoltà di sottoporre il veicolo a prova/collaudo, senza che lo stesso evidenziasse alcun problema o difetto e che aveva, quindi, sottoscritto il contratto di vendita accettando il veicolo
“incondizionatamente, come visto e piaciuto”, ai sensi dell'art. 10 delle condizioni generali di vendita.
Inoltre, sosteneva che l'attrice aveva violato l'art. 7 delle stesse condizioni, avendo effettuato interventi di manutenzione e sostituzione presso officine non autorizzate, prima di quello pagina 3 di 17 effettuato dalla CA (officina autorizzata), e in modo non conforme alle istruzioni della casa costruttrice, con conseguente decadenza da ogni garanzia e rinuncia all'azione di risarcimento.
ONestava la missiva sub doc. 6 e la consulenza di parte, priva di data e non firmata, che comunque confermava gli interventi da parte di officine non autorizzate.
Eccepiva, altresì, la decadenza e la prescrizione dei diritti dell'attrice, poiché nessun vizio era stato denunciato nei termini di legge, ma solo con la missiva del 18.4.2016.
***
Il Tribunale, con sentenza n. 8518/2020, R.G. n. 53103/2016, pubblicata in data 10.6.2020, disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, accoglieva la domanda e condannava la convenuta a restituire all'attrice la somma di € 16.286,43 oltre “interessi codicistici dall'esborso al soddisfo effettivo”, ponendo a carico della prima le spese di lite e quelle di c.t.u.
Richiamata la giurisprudenza in punto di distribuzione degli oneri di allegazione e di prova e di garanzia per i vizi della cosa venduta, anche con riguardo all'ipotesi di vendita di beni usati, il giudice così motivava:
«…Alla luce dei principi giurisprudenziali appena menzionati, appare di tutta evidenza la bontà della domanda dell'istante.
L'attore ha puntualmente dedotto nella premessa in fatto i vari difetti e gli interventi effettuati sull'autoveicolo compravenduto in conseguenza dei vizi emersi.
La documentazione versata in atti e le risultanze delle prove per testi hanno poi confermato che l'autoveicolo acquistato dall'attore successivamente al suo acquisto ha presentato problemi agli organi meccanici riconducibili al mal funzionamento del radiatore per utilizzo nel tempo errato di acqua di raffreddamento da pozzo e non demineralizzata (come peraltro emerso dalla CTU espletata) mal funzionamneto che ha danneggiato anche altri elementi dall'autoveicolo e che lo stesso CTU non ritiene compatibili con i soli km percorsi al momento della compravendita.
Risulta poi per tabulas che le riparazione effettuate ed costi sono stati tutti anticipati dall'attore sono tutte causalmente connesse con i vizi del bene e finalizzate alla loro rimozione.
Sempre dall'istruttoria e dalla documentazione versata in atti emerge che i vizi dedotti sono stati tempestivamente denunciati dall'attore sia verbalmente che a mezzo racc. a.r. e peraltro riconosciuti nella loro esistenza dalla stessa convenuta che indicava la officina di fiducia per le riparazioni di cui poi rifiutava di pagare il corrispettivo.
Anche la eccezione di prescrizione della azione intrapresa da parte attrice va disattesa avendo l'istante tempestivamente introdotto il procedimento di mediazione – il quale interrompe i termini prescrizionali – nonché successivamente il giudizio di merito.
pagina 4 di 17 Né la convenuto può invocare l'esonero dalla responsabilità per vizi asseritamente previsto in contratto in difetto di espressa e specifica sottoscrizione delle relative clausole aventi natura vessatoria delle quali non è stata provata la specifica pattuizione ma apparendo le stesse unilateralmente predisposte dalla società venditrice.
Alla luce delle precedenti considerazioni, la domanda attrice va accolto ed il prezzo del bene proporzionalmente ridotto ad euro 14..213,87 con condanna della convenuta a restituire all'attore l'importo di euro 16.286,43 oltre interessi - nella misura di legge – dall'esborso al soddisfo effettivo
Quanto alla domanda di risarcimento del danno per fermo tecnico – come osservato dallo stesso CTU – non è stata fornita dall'attore alcun elemento per provare lo stesso e consentire una valutazione anche equitativa pertanto La domanda attorea sotto tale profilo va pertanto respinta».
*** Parte Ha proposto appello , chiedendo alla Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza a verbale n. 8518/2020, del 10 giugno 2020, non notificata, resa dal Tribunale Civile di Roma, sez. XVI^ civile, nella persona del GOT Dott.ssa VI BR, all'esito del Giudizio iscritto al RGN 53103/2016 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“Preliminarmente
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva nonché la carenza di valida procura in favore dell'Avv.
IN AR in quanto rilasciata da tale “ ”, soggetto sfornito di qualsivoglia potere societario;
Parte_2
- Accertare e dichiarare che la è decaduta da ogni diritto per il mancato rispetto del termine di cui CP_1 all'art. 1495, comma 1, c.c. e, comunque, prescritta.
In via ulteriormente subordinata
- rigettare ogni domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto e diritto;
In via ulteriormente subordinata:
- limitare la responsabilità della convenuta al danno prevedibile ex art. 1225 c.c., nella misura ritenuta equa e/o di giustizia e tenuto conto del fatto colposo dell'attrice;
In ogni caso:
Nel caso si spontaneo adempimento alla sentenza di primo grado (che verrà provato incorso di causa) condannare la alla restituzione delle somme che, medio tempore, le venissero corrisposte, con spirito CP_1 di rivalsa.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
- Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto».
*** ON Si è costituita, in data 29.12.2020, formulando le seguenti conclusioni:
«Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione:
pagina 5 di 17 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nelle premesse del presente atto, previa conferma della sentenza appellata n. 8518/2020, del 10 giugno 2020, non notificata, resa dal Tribunale Civile di Roma, sez. XVI^ civile, nella persona del GOT Dott.ssa
VI BR, all'esito del Giudizio iscritto al RGN 53103/2016;
2) SEMPRE IN VIA PRINCIPALE, rigettare tutte le eccezioni preliminari ex adverso sollevate siccome infondate, pretestuose e non provate, per i motivi dedotti, previa conferma della sentenza appellata.
3) Nella denegata ipotesi di accoglimento seppure parziale della domanda, ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento e/o vizi del bene a quella minor somma ritenuta provata e/o di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio».
***
All'udienza del 7.1.2021, l'appellante, dando atto che la propria assistita aveva provvisoriamente eseguito la sentenza di primo grado, ha formulato domanda di restituzione delle somme versate, in caso di accoglimento dell'appello.
La Corte ha, quindi, rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni
***
Dopo una serie di rinvii d'ufficio, è stata disposta la sostituzione del consigliere relatore con il consigliere ausiliario avv.to Girolamo Porcelli ed è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 4.7.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La Corte ha quindi riservato di depositare la sentenza nel termine di legge dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
***
A seguito del decesso, in data 8.10.2025, del giudice onorario cui la causa era stata assegnata, con decreto del 22.10.2025, riassegnata la causa, è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del
4.12.2025.
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Orbene, l'appellante, dopo aver premesso che la decisione, oltre ad essere il frutto evidente di fretta e disattenzione del giudice (nel dispositivo compare il nome di altro giudice), fonda su pagina 6 di 17 motivazioni del tutto erronee ed è viziata da evidente difetto di motivazione sulle numerose Parte eccezioni proposte da , si duole, innanzitutto, del fatto che il Tribunale non abbia colto il senso della contestazione riguardante la procura alle liti, sottoscritta da soggetto privo di ON poteri. aveva giustificato l'errore nella procura come semplice “errore di battitura”, sostenendo che la firma era comunque quella dell'amministratore Tuttavia, la Parte_3 successiva ratifica evidenzierebbe chiaramente la differenza tra le firme di e Pt_2 [...]
e, inoltre, anche la (vera) missiva del 30.10.2015 (e non quella falsificata, versata in Parte_3 atti dall'attrice) risulterebbe redatta nell'interesse di Pertanto, la procura alle Parte_2 liti deve considerarsi sottoscritta da soggetto privo di poteri e quindi inesistente e, anche ove si volesse ritenere intervenuta una ratifica da parte del vero amministratore, essa sarebbe comunque irrilevante ai fini del giudizio. L'art. 182 c.p.c., infatti, va combinato con l'art. 125, comma 2, c.p.c. il quale dispone che “la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata
(o ratificata, aggiungiamo) in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”, sicché il potere del giudice di disporre la sanatoria ex art. 182 c.p.c. (peraltro in questo caso neppure esercitato, in quanto la presunta ratifica è frutto di un autonoma iniziativa dell'attrice e non è stata disposta o autorizzata dal giudice) “è subordinato all'intervenuta decadenza costituita dall'avvenuta costituzione in giudizio”.
***
Il motivo deve essere disatteso.
Nonostante nella parte dattiloscritta della procura si facesse riferimento al nominativo di la procura apposta in calce all'atto di citazione risulta sottoscritta da Parte_2 [...]
ON
quale legale rappresentante pro tempore di come si evince dalla firma. Parte_3
Pertanto, l'indicazione di deve essere qualificata come mero errore Parte_2 materiale, privo di incidenza sulla validità dell'atto.
In ogni caso, secondo l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità, cui questa
Corte aderisce, il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza esserne abilitata, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator, dovendosi distinguere la questione della validità della procura ad litem, sotto il profilo dello ius postulandi del procuratore (al quale si pagina 7 di 17 riferisce la disciplina dell'art. 125 c.p.c.), da quella della capacità processuale, cui fa riferimento l'art. 182 c.p.c. (Cass. n. 34775/2021 del 16 novembre 2021).
Inoltre, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso (Cass. n.
29244/2021 del 20 ottobre 2021).
Nel caso di specie, alla prima udienza di comparizione è stata depositata procura speciale alle liti con dichiarazione di ratifica da parte di Parte_3
Tale circostanza ha sanato definitivamente ogni eventuale vizio della procura.
Ne consegue che l'errore materiale contenuto nella procura, tempestivamente sanato, non può incidere sulla validità degli atti processuali compiuti.
***
Gli altri motivi attengono al merito.
***
In primo luogo, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia ignorato la validità della clausola contrattuale, regolarmente approvata per iscritto ex art. 1341 c.c., con cui le parti, nell'esercizio della loro autonomia, hanno escluso la garanzia per vizi ai sensi dell'art. 1490, comma 2, c.c. Tale clausola comportava l'accettazione del bene senza riserve e la rinuncia totale alla garanzia. A tal proposito, ribadisce che l'acquisto era stato concluso (come ON richiesto da previa “prova del veicolo”, superata brillantemente, sicché neppure sarebbe ipotizzabile il ricorso alla categoria giuridica del vizio occulto. Il bene è stato acquistato da un
“professionista”, il quale lo ha fatto esaminare e provare da un proprio incaricato e ha accettato il bene con la massima soddisfazione, tanto da aver sottoscritto (il 26.6.2015) il documento di presa in carico, con il quale ha attestato di aver ritirato il veicolo oggetto di causa e di averlo trovato “completo in ogni sua parte, provato ed accettato nello stato in cui si trova al momento dell'acquisto …. trovato tutto di mia piena soddisfazione ..”.
***
In secondo luogo, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha affermato che i vizi erano stati riconosciuti, nella loro esistenza, dalla venditrice e ha ritenuto provata l'esistenza dei detti vizi senza che vi fosse alcuna denuncia tempestiva né prova concreta,
pagina 8 di 17 ON evidenziando che non ha mai né precisato quali vizi avesse riscontrato né quando li avesse riscontrati né, ancora, le cause di tali presunti vizi. Parte Deduce che non ha mai ricevuto segnalazioni nei termini di legge e che il doc. 6 di parte attrice, disconosciuto e difforme dall'originale (e quindi inutilizzabile ai fini del decidere), è un Parte evidente falso materiale, inviato a nome di ”; dunque, ha ricevuto solo Parte_2 la missiva del 18.4.2016 (allegata dall'attrice sub. 12), con la quale si è avviata la procedura di negoziazione assistita, sicché solo a seguito dell'avvio dell'azione giudiziaria aveva potuto prendere visione della documentazione, venendo a conoscenza della circostanza che l'acquirente in data 10.7.2015 e 13.8.2015 si era rivolta a officine non autorizzate, in violazione dell'art. 7 delle condizioni generali di vendita, mentre si era rivolta alla CA
(officina autorizzata) solo nell'ottobre 2015.
Pertanto, conclude, le problematiche emerse a distanza di quattro mesi sono riconducibili a interventi effettuati presso officine non autorizzate e non possono essere imputate alla venditrice;
né vi è certezza che i pezzi esaminati dal CTU fossero quelli originari, essendo stati sostituiti più volte in officine non autorizzate.
Evidenzia, altresì, che la presunta denuncia sarebbe comunque tardiva, poiché i problemi si sarebbero manifestati già al primo utilizzo del veicolo (giugno 2015), mentre la prima Parte comunicazione risale a novembre 2015 e la missiva ufficiale a è del 18.4.2016, e censura la sentenza anche per avere erroneamente quantificato il danno in € 16.286,43, includendo spese non imputabili alla venditrice, quando la sola fattura rilevante (quella emessa da CA) ammontava a € 10.286,43.
***
Lamenta, ancora, che il Tribunale (tra l'altro affermando che era stato introdotto il procedimento di mediazione) ha erroneamente ritenuto che l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, ricevuto il 22.4.2016, potesse interrompere i termini di prescrizione e decadenza, attribuendogli gli stessi effetti della domanda giudiziale.
L'invito alla negoziazione assistita, infatti, non ha alcun effetto interruttivo o sospensivo della prescrizione: in primo luogo, tale effetto è collegato ai procedimenti per i quali la mediazione o la negoziazione assistita assurge a condizione di procedibilità e quello per cui è causa non vi rientra;
in secondo luogo, l'effetto si produrrebbe solo se la convenzione fosse stata effettivamente sottoscritta e, comunque, con l'obbligo di introdurre la causa entro 30 giorni dal rifiuto o dalla mancata accettazione.
pagina 9 di 17 Nel caso concreto, la citazione è stata notificata il 9.7.2016, ben oltre il termine del 22.5.2016 pari a 30 giorni successivi al ricevimento dell'invito, con conseguente decadenza del diritto di azione.
***
Deduce, poi, che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che mancasse la specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie, senza però indicare quali clausole fossero da considerarsi tali e senza spiegare perché la firma apposta dopo la formula di accettazione non fosse sufficiente.
Evidenzia che la scrittura privata prodotta in giudizio – e cioè il contratto di vendita depositato ON dalla stessa – deve considerarsi riconosciuta ed efficace tra le parti.
Detto contratto è un documento unitario e reca in modo chiaro, sulla prima pagina e in caratteri evidenziati, la formula secondo cui l'acquirente accetta integralmente le condizioni generali di vendita riportate sul retro.
Immediatamente sotto tale formula compare il timbro e la firma del legale rappresentante di ON
che ne sancisce l'accettazione. ON Inoltre, l'approvazione delle condizioni generali risulterebbe provata dal fatto che ha preteso di inserire una clausola aggiuntiva, scritta a mano, secondo cui “il contratto sarà valido dopo che il cliente avrà fatto provare il veicolo”. Tale pattuizione confermerebbe che le parti hanno negoziato e condiviso la disciplina contrattuale e che l'acquirente ha accettato il bene a seguito di collaudo, in linea con quanto previsto dall'art. 10.
In ogni caso, le clausole n. 7 e 10 non introducono alcuno squilibrio tra le parti, ma disciplinano aspetti tipici della compravendita: l'esclusione della garanzia se il bene viene alterato da interventi non autorizzati (art. 7) e l'accettazione definitiva del veicolo “come visto e piaciuto” dopo il collaudo (art. 10).
Non si tratterebbe quindi di clausole vessatorie.
***
Spiega, infine, le ragioni per le quali la relazione peritale, oltre che tecnicamente errata e superficiale, non contribuirebbe minimamente ad accertare la reale situazione tecnica del veicolo, l'effettiva esistenza dei vizi lamentati e, in ipotesi, le cause degli stessi, il che avrebbe Parte imposto al Tribunale di valutare la domanda di relativa al danno prevedibile e al concorso nel fatto dannoso del creditore, prima di esaminare il quantum.
***
Le doglianze, da trattarsi congiuntamente, non meritano accoglimento. pagina 10 di 17 ***
In primo luogo, dall'esame dei documenti emerge chiaramente che le clausole vessatorie non sono state sottoscritte dall'acquirente.
È vero che nella lettera di ordinazione, in caratteri evidenziati e immediatamente prima dello spazio destinato alla firma, compare la dicitura “in caso di accettazione da parte della Direzione della Part il contratto sarà regolato dalle condizioni generali di vendita riportate sul retro che si dichiarano espressamente ed integralmente accettate”, con in calce il timbro e la firma del legale ON rappresentante di
Tuttavia, tale sottoscrizione deve intendersi riferita all'accettazione delle condizioni generali di contratto nel loro complesso, e non già alla specifica approvazione delle clausole vessatorie.
Infatti, immediatamente dopo le condizioni generali è presente un campo distinto e separato, predisposto per la sottoscrizione specifica delle clausole considerate vessatorie, recante la dicitura “Si approvano espressamente le clausole riportate agli articoli… n. 7 (garanzia) … Letto, approvato e sottoscritto”.
Tale spazio risulta privo di sottoscrizione, circostanza che conferma la mancata approvazione espressa delle clausole in questione.
Non può certo ritenersi, alla luce della sola clausola aggiunta richiamata dall'appellante, che il contratto sia stato oggetto di trattativa, essendo le condizioni generali predisposte dalla venditrice.
Ciò detto, si rileva che l'articolo 7 delle dette condizioni prevede che la garanzia non opera qualora le merci vengano utilizzate in modo non conforme alle indicazioni della casa costruttrice, ovvero siano modificate, riparate o smontate, anche in parte, al di fuori delle Parte officine o di quelle preventivamente autorizzate dalla casa costruttrice.
È evidente che una simile previsione, comportando una significativa limitazione della garanzia dovuta dal venditore ai sensi dell'art. 1490 c.c., rientra tra le clausole vessatorie e, come tale, richiede una specifica sottoscrizione da parte dell'acquirente ai sensi dell'art. 1341 c.c. (cfr.
Cass. n. 12759 del 23/12/1993).
Come si è visto, tale sottoscrizione non è stata apposta, sicché la clausola limitativa della garanzia non può ritenersi validamente approvata.
***
Si osserva, inoltre, che l'art. 10 delle condizioni generali di contratto, rubricato “collaudo”, prevede espressamente che “Il sottoscrittore l'ordine di acquisto ha diritto, prima del ritiro della merce ed ove lo richieda per iscritto, ad una prova di collaudo da effettuarsi in sua presenza od in presenza di un suo pagina 11 di 17 incaricato da un collaudatore delegato dalla I risultati del collaudo che risulteranno da una Pt_1 dichiarazione rilasciata dalla controfirmata dal collaudatore, sono vincolanti e definitivi per il Pt_1 sottoscrittore l'ordine di acquisto. Qualora il sottoscrittore l'ordine di acquisto ritiri la merce senza avvalersi del diritto di collaudo, la merce stessa si considera incondizionatamente accettata come vista e piaciuta”.
Nel caso di specie, il collaudo è stato effettivamente eseguito, come allegato da entrambe le parti, e quindi i risultati sono vincolanti per l'acquirente, ma ciò non riguarda i vizi occulti.
La giurisprudenza di legittimità, sulla portata della clausola “vista e piaciuta” (che comunque opera nella diversa ipotesi in cui l'acquirente rinunci al collaudo), ha infatti affermato che essa esonera il venditore dalla garanzia solo per i vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, ma non può riferirsi ai vizi occulti emersi successivamente all'acquisto
(Cass. n. 19061/2024 e n. 21204/2016).
Inoltre, è stato precisato che l'esclusione della garanzia per i vizi facilmente riconoscibili costituisce applicazione del principio di autoresponsabilità del compratore, il quale è tenuto a rilevare i difetti di immediata percezione, ma non può essere gravato dall'onere di ricorrere a indagini tecniche approfondite o all'opera di esperti (Cass. n. 2756/2020).
Nel caso concreto, al momento della consegna non è stato riscontrato alcun malfunzionamento del motore. Il vizio lamentato si è manifestato solo successivamente, durante l'utilizzo del mezzo a pieno carico, e non poteva dirsi riconoscibile con l'ordinaria diligenza. Pertanto, anche a voler ritenere applicabile la clausola “vista e piaciuta”, essa non avrebbe comunque potuto operare, trattandosi di vizio occulto non rilevabile al momento della consegna.
***
Una volta ritenuta operante la garanzia per vizi della cosa compravenduta, occorre verificare se i dedotti vizi siano stati tempestivamente denunciati ai sensi dell'art. 1495 c.c.
In linea generale, si osserva che, qualora il venditore eccepisca la tardività della denuncia, incombe sull'acquirente l'onere di provare di aver denunciato i vizi entro il termine di legge, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione (Cass. n. 24348/2019).
Il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta (Cass. n. 11046 del 27/05/2016; Cass.
n. 40814 del 20/12/2021).
pagina 12 di 17 L'acquirente, al fine di conservare il diritto alla garanzia, a norma dell'art. 1495 c.c., non è tenuto a fare nel termine stabilito una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, ma può validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati (Cass. n. 27488 del 28/10/2019; Cass. n. 25027 dell'11/12/2015).
La denuncia può essere fatta, in difetto di una espressa previsione di forma, con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati e, quindi, anche con una telefonata (Cass. n. 5142 del 03/04/2003). ON Alla luce di tali principi, ritiene la Corte che abbia fornito prova della tempestiva denuncia dei vizi.
E infatti se è vero che la predetta, riscontrando consumi elevati, surriscaldamento del motore e una resa del mezzo scarsa, ha portato il mezzo in altre officine, la scoperta effettiva deve individuarsi nel momento in cui il mezzo è stato portato nell'officina autorizzata CA.
In particolare, titolare dell'officina CA, escusso in qualità di teste, ha Testimone_1 confermato le circostanze di cui ai capitoli di prova da 10 a 17 articolati dall'attrice e ha riferito Parte che nell'autunno 2015 aveva visionato il veicolo e che era stata a prendere appuntamento;
la stessa era stata poi informata telefonicamente delle problematiche riscontrate e dell'eventuale costo della riparazione come da preventivo, ma non aveva dato alcuna risposta.
Il teste ha inoltre confermato di aver verificato i vizi descritti al cap. 16 (il radiatore era intasato di calcare e non raffreddava, vi erano ingranaggi rotti e senza denti e all'interno della coppa dell'olio vi erano residui ferrosi e pezzi metallici).
Tale testimonianza, dunque, non solo corrobora la versione dell'attrice circa la tempestiva Parte denuncia dei vizi, una volta scoperti e accertati, ma dimostra anche che era stata resa ON edotta delle problematiche e aveva indirizzato presso l'officina CA per l'accertamento del guasto. ON Ne consegue che non è incorsa nella denunciata decadenza.
Quanto alla prescrizione, occorre rammentare che l'azione di garanzia prevista dall'art. 1495
c.c. è soggetta, in ogni caso, al termine di un anno dalla consegna del bene, termine che decorre indipendentemente dal momento in cui il vizio venga scoperto (Cass. n. 11037/2017;
Cass. n. 3926/2023).
pagina 13 di 17 Nel caso concreto, la consegna del veicolo è avvenuta il 26.6.2015 (come emerge dal relativo verbale) e, pertanto, il termine annuale di prescrizione andava a scadere il 26.6.2016. ON Parte Tuttavia, ha provveduto, prima della scadenza, a notificare a un invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.l. n. 132/2014.
Ora, ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto, la comunicazione dell'invito produce gli stessi effetti della domanda giudiziale, determinando l'interruzione della prescrizione.
La norma richiamata riproduce l'analoga disposizione dettata in tema di mediazione obbligatoria, secondo cui la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta (d.lgs. n. 28/2010).
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. n. 19596/2020), sia pure nel decidere quale fosse il soggetto gravato dall'onere di promuovere la procedura di mediazione nel caso in cui il giudizio venga introdotto con richiesta di decreto ingiuntivo, hanno collegato l'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 28 del 2010, il quale dispone che «dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale», con gli artt.
2943 e 2945 cod. civ., i quali regolano gli effetti della domanda giudiziale sull'interruzione della prescrizione.
Tale principio, stante l'identità di ratio che accomuna gli istituti della mediazione e della negoziazione assistita, deve ritenersi applicabile anche a quest'ultima.
A tanto si aggiunga che, sempre secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'art. 1495, comma 3, c.c., ove dispone che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive
“in ogni caso” in un anno dalla consegna, intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 e ss. c.c. (Cass. n. 16766/2019). ON Ne consegue che, con l'invito alla negoziazione assistita spedito da il 21.4.2016, è stato interrotto il termine di prescrizione di un anno, dovendosi rilevare che l'obbligo di introdurre la causa entro 30 giorni dal rifiuto o dalla mancata accettazione dell'invito, a cui fa riferimento l'appellante, trova applicazione solo nel caso di diritti soggetti al termine di decadenza (quali,
a titolo esemplificativo, il diritto di impugnare la delibera assunta dall'assemblea di condominio). Infatti, l'art. 8 del d.l. n. 132/2014 prevede espressamente che dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita è impedita, per una sola volta, la decadenza, tuttavia, se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di trenta giorni dalla ricezione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.
pagina 14 di 17 Pertanto, siffatta previsione non si applica al caso di specie e il termine annuale, già interrotto per effetto dell'invito, non era spirato, essendo l'atto di citazione stato notificato il 9.7.2016.
***
Accertata la tempestività dell'azione, occorre ora verificare se sia stata raggiunta la prova dei vizi allegati dall'attrice in primo grado.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9960/2022), l'obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, dell'actio quanti minoris o dell'actio redhibitoria;
ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno.
Nel caso di specie, il CTU ha confermato la presenza di difetti, pur rilevando l'impossibilità di stabilire con assoluta certezza se i pezzi esaminati fossero quelli originariamente presenti sul veicolo venduto, vista l'assenza di numeri identificativi. Ha tuttavia precisato che i pezzi erano certamente riferibili al modello in questione e che, secondo quanto dichiarato dal meccanico
(che ha partecipato al sopralluogo), titolare della CA, l'officina che aveva Testimone_1 eseguito la riparazione, si trattava proprio dei componenti da lui smontati e sostituiti sul mezzo oggetto di causa. Rispondendo ai quesiti, il CTU ha inoltre affermato che le problematiche denunciate dall'attrice – rumorosità del propulsore, surriscaldamento del liquido di raffreddamento e consumo eccessivo di carburante – erano da imputarsi principalmente all'occlusione del radiatore, riscontrata in sede di sopralluogo, che era diffusa e che aveva comportato una serie di altre problematiche. Ha precisato che tali difetti non potevano essersi manifestati nei pochi mesi di utilizzo successivi all'acquisto, ma erano da ricondurre a una manutenzione scorretta protratta nel tempo, con probabile utilizzo di acqua di pozzo in luogo delle soluzioni glicole raccomandate dalla casa madre.
La testimonianza di ha ulteriormente rafforzato tali conclusioni, avendo questi Testimone_1 confermato le circostanze di cui al cap. 16 della memoria istruttoria di CLT e avendo precisato che “il radiatore è stato pesato quanto è nuovo ha un peso e quando intasato uno maggiore”
(cfr. verbale di udienza del 24.1.2018). pagina 15 di 17 È significativo rilevare che i difetti descritti dal teste coincidono con quelli accertati dal Tes_1
CTU in sede di sopralluogo, il che rafforza la conclusione che l'indagine tecnica sia stata effettivamente condotta sui pezzi originari del veicolo.
Pertanto, anche se il CTU ha evidenziato l'impossibilità di attribuire con assoluta certezza i pezzi esaminati al veicolo oggetto di causa, l'insieme delle risultanze istruttorie – testimonianze, documentazione fotografica, preventivi – consente di ritenere raggiunta la prova del vizio dedotto dall'attrice, dovendosi escludere che i vizi possano essere ricondotti ad un vizio originario del bene o a un normale stato di usura del mezzo.
***
Infine, in ordine alla quantificazione del danno, deve ritenersi corretta la statuizione del primo giudice nella parte in cui ha riconosciuto l'importo di € 16.286,43.
Innanzitutto, non può essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui, nella quantificazione del danno, si sarebbe dovuto considerare esclusivamente il danno prevedibile e il concorso del creditore nella causazione dello stesso. Va precisato, infatti, che il pregiudizio riscontrato, alla luce di quanto accertato dal C.T.U., non può certo ritenersi un danno imprevedibile.
Quanto al presunto concorso colposo del creditore, si osserva che il trattore era stato provato Parte presso il parcheggio di senza evidenziare anomalie. L'acquirente, peraltro, lo ha immediatamente sottoposto a verifiche, come dimostrano i numerosi interventi effettuati in diverse officine, per la sostituzione di filtri (abitacolo, olio, carburante) e degli iniettori. Solo successivamente, durante i primi viaggi con carico, il mezzo ha iniziato a manifestare segni di malfunzionamento. In tale frangente, l'acquirente ha prontamente fermato il trattore e Parte informato che ha fissato un appuntamento per la verifica presso la CA.
In secondo luogo, il CTU ha ritenuto congruo il costo delle lavorazioni eseguite per la riparazione del veicolo, quantificandolo in € 16.286,43 e ha determinato il minor valore del bene oggetto di causa in € 14.213,57.
Peraltro, l'importo liquidato dal Tribunale corrisponde esattamente alle spese documentate ON dalle fatture, prodotte in atti, rilasciate da CA a e da quest'ultima pagate: la n. 2248 del
22.10.2015, dell'importo di € 6.000,00, e la n. 2413 del 12.11.2015, dell'importo di €
10.286,43. Tali fatture, per un totale di € 16.286,43, confermano la correttezza della quantificazione operata dal primo giudice.
***
pagina 16 di 17 In definitiva, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado, così integrata nella motivazione, deve essere confermata.
***
Ogni altra questione, deduzione o istanza (ivi compresa quella di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza) rimane assorbita.
***
L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma, sentenza n. 8518/2020, R.G. n. 53103/2016, pubblicata in data
10.6.2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 ONroparte_1
, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
[...]
4.888,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 4.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI NI EL DI
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. EL DI presidente dott.ssa GI NI consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3166/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2025 e vertente
TRA
p.i. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Arturo Iannelli, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
, p.i. ONroparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Klajdi Selenica, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLATA
pagina 1 di 17
MOTIVI DELLA DECISIONE
ON (di seguito conveniva in giudizio, ONroparte_1
Parte innanzi al Tribunale di Roma, (di seguito ) deducendo che: Parte_1
Parte
- con lettera del 12.6.2015, ordinava a il veicolo MAN TGA 18.440, targato
DE699CS, Trattore 4x2, al prezzo di € 25.000,00, esclusi IVA e passaggio di proprietà;
Parte
- in data 19.6.2015, ritirava il predetto autocarro presso il concessionario e, al momento, non evidenziava alcun difetto;
- poco tempo dopo riscontrava il malfunzionamento del veicolo, e nello specifico temperatura dell'acqua elevata, consumi elevati e resa del mezzo scarsa;
pertanto, ne informava immediatamente l'alienante nella persona dei signori e , i Per_1 Per_2
ONr quali suggerivano di prendere contatti con l'officina per fare un controllo e accertare eventuali vizi;
ONr
- l'officina riscontrava il malfunzionamento della pompa dell'acqua, degli iniettori e altro;
- il 7.8.2015 il mezzo veniva ritirato e, su indicazione del venditore, veniva portato presso il di Colleferro per la sostituzione della pompa dell'acqua e ONroparte_3
ON degli iniettori, che veniva interamente pagata da per € 1.256,60;
Parte
- il trattore continuava a non funzionare e quindi, su indicazione di , in data
12.10.2015 veniva portato presso l'officina CA S.r.l. di Malagrotta (di seguito CA), ONr appartenente alla rete ufficiale la quale provvedeva, su indicazione del venditore, a smontare il motore e accertava la rottura di alcuni ingranaggi;
ON Parte
- e la stessa CA, invitavano a verificare i vizi e le parti danneggiate presso l'officina, ma nessuno si presentava;
ON
- corrispondeva, quindi, alla CA il corrispettivo per la riparazione del trattore, pari a € 16.286,43, e la CA riconsegnava il trattore riparato solo a metà novembre 2015;
ON
- nel periodo di fermo del trattore, si era trovata nell'impossibilità di effettuare le consegne, con conseguente perdita di guadagni;
pagina 2 di 17 Parte
- , con lettera A/R del 30.10.2015, ricevuta in data 5.11.2015, veniva diffidata all'immediata riparazione del mezzo ovvero al pagamento della somma necessaria alla riparazione, senza alcun esito;
- quindi, con raccomandata A/R del 14.4.2016, ricevuta in data 22.4.2016, la stessa veniva invitata alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 d.l. n. 132/2014, rimasta di nuovo senza esito;
- il consulente tecnico di parte, ing. accertava che la causa all'origine del Persona_3 malfunzionamento del motore del trattore consisteva nell'uso prolungato della sola acqua, magari di pozzo, al posto di soluzioni glicole per il circuito di raffreddamento e che il funzionamento anomalo era dovuto all'occlusione delle superfici di scambio del radiatore, alla rottura dei denti degli ingranaggi di distribuzione che comandano il circolatore del liquido di raffreddamento e alla inefficiente lubrificazione;
Chiedeva quindi di accertare l'inadempimento contrattuale della convenuta, essendo il mezzo risultato affetto da vizi occulti tempestivamente denunciati, e di condannarla alla riduzione del prezzo di acquisto nella misura di € 16.286,43 (o altra somma da accertarsi in giudizio), nonché al pagamento di ulteriori € 10.000,00 a titolo di risarcimento per fermo tecnico, spese di riparazione e danno emergente, oltre interessi e rivalutazione;
in via subordinata, chiedeva comunque di dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta e di condannarla al pagamento di € 26.000,00, a titolo di risarcimento danni e lucro cessante, con interessi e rivalutazione.
*** Parte Si costituiva , eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva e la carenza di valida procura in favore dell'avv.to IN AR, in quanto rilasciata da Parte_2 nella spesa qualità di legale rappresentante della società, mentre, come emergeva dalla visura camerale, il legale rappresentante era Parte_3
Nel merito, deduceva che al momento dell'acquisto l'attrice si era avvalsa della facoltà di sottoporre il veicolo a prova/collaudo, senza che lo stesso evidenziasse alcun problema o difetto e che aveva, quindi, sottoscritto il contratto di vendita accettando il veicolo
“incondizionatamente, come visto e piaciuto”, ai sensi dell'art. 10 delle condizioni generali di vendita.
Inoltre, sosteneva che l'attrice aveva violato l'art. 7 delle stesse condizioni, avendo effettuato interventi di manutenzione e sostituzione presso officine non autorizzate, prima di quello pagina 3 di 17 effettuato dalla CA (officina autorizzata), e in modo non conforme alle istruzioni della casa costruttrice, con conseguente decadenza da ogni garanzia e rinuncia all'azione di risarcimento.
ONestava la missiva sub doc. 6 e la consulenza di parte, priva di data e non firmata, che comunque confermava gli interventi da parte di officine non autorizzate.
Eccepiva, altresì, la decadenza e la prescrizione dei diritti dell'attrice, poiché nessun vizio era stato denunciato nei termini di legge, ma solo con la missiva del 18.4.2016.
***
Il Tribunale, con sentenza n. 8518/2020, R.G. n. 53103/2016, pubblicata in data 10.6.2020, disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, accoglieva la domanda e condannava la convenuta a restituire all'attrice la somma di € 16.286,43 oltre “interessi codicistici dall'esborso al soddisfo effettivo”, ponendo a carico della prima le spese di lite e quelle di c.t.u.
Richiamata la giurisprudenza in punto di distribuzione degli oneri di allegazione e di prova e di garanzia per i vizi della cosa venduta, anche con riguardo all'ipotesi di vendita di beni usati, il giudice così motivava:
«…Alla luce dei principi giurisprudenziali appena menzionati, appare di tutta evidenza la bontà della domanda dell'istante.
L'attore ha puntualmente dedotto nella premessa in fatto i vari difetti e gli interventi effettuati sull'autoveicolo compravenduto in conseguenza dei vizi emersi.
La documentazione versata in atti e le risultanze delle prove per testi hanno poi confermato che l'autoveicolo acquistato dall'attore successivamente al suo acquisto ha presentato problemi agli organi meccanici riconducibili al mal funzionamento del radiatore per utilizzo nel tempo errato di acqua di raffreddamento da pozzo e non demineralizzata (come peraltro emerso dalla CTU espletata) mal funzionamneto che ha danneggiato anche altri elementi dall'autoveicolo e che lo stesso CTU non ritiene compatibili con i soli km percorsi al momento della compravendita.
Risulta poi per tabulas che le riparazione effettuate ed costi sono stati tutti anticipati dall'attore sono tutte causalmente connesse con i vizi del bene e finalizzate alla loro rimozione.
Sempre dall'istruttoria e dalla documentazione versata in atti emerge che i vizi dedotti sono stati tempestivamente denunciati dall'attore sia verbalmente che a mezzo racc. a.r. e peraltro riconosciuti nella loro esistenza dalla stessa convenuta che indicava la officina di fiducia per le riparazioni di cui poi rifiutava di pagare il corrispettivo.
Anche la eccezione di prescrizione della azione intrapresa da parte attrice va disattesa avendo l'istante tempestivamente introdotto il procedimento di mediazione – il quale interrompe i termini prescrizionali – nonché successivamente il giudizio di merito.
pagina 4 di 17 Né la convenuto può invocare l'esonero dalla responsabilità per vizi asseritamente previsto in contratto in difetto di espressa e specifica sottoscrizione delle relative clausole aventi natura vessatoria delle quali non è stata provata la specifica pattuizione ma apparendo le stesse unilateralmente predisposte dalla società venditrice.
Alla luce delle precedenti considerazioni, la domanda attrice va accolto ed il prezzo del bene proporzionalmente ridotto ad euro 14..213,87 con condanna della convenuta a restituire all'attore l'importo di euro 16.286,43 oltre interessi - nella misura di legge – dall'esborso al soddisfo effettivo
Quanto alla domanda di risarcimento del danno per fermo tecnico – come osservato dallo stesso CTU – non è stata fornita dall'attore alcun elemento per provare lo stesso e consentire una valutazione anche equitativa pertanto La domanda attorea sotto tale profilo va pertanto respinta».
*** Parte Ha proposto appello , chiedendo alla Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza a verbale n. 8518/2020, del 10 giugno 2020, non notificata, resa dal Tribunale Civile di Roma, sez. XVI^ civile, nella persona del GOT Dott.ssa VI BR, all'esito del Giudizio iscritto al RGN 53103/2016 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“Preliminarmente
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva nonché la carenza di valida procura in favore dell'Avv.
IN AR in quanto rilasciata da tale “ ”, soggetto sfornito di qualsivoglia potere societario;
Parte_2
- Accertare e dichiarare che la è decaduta da ogni diritto per il mancato rispetto del termine di cui CP_1 all'art. 1495, comma 1, c.c. e, comunque, prescritta.
In via ulteriormente subordinata
- rigettare ogni domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto e diritto;
In via ulteriormente subordinata:
- limitare la responsabilità della convenuta al danno prevedibile ex art. 1225 c.c., nella misura ritenuta equa e/o di giustizia e tenuto conto del fatto colposo dell'attrice;
In ogni caso:
Nel caso si spontaneo adempimento alla sentenza di primo grado (che verrà provato incorso di causa) condannare la alla restituzione delle somme che, medio tempore, le venissero corrisposte, con spirito CP_1 di rivalsa.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
- Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto».
*** ON Si è costituita, in data 29.12.2020, formulando le seguenti conclusioni:
«Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione:
pagina 5 di 17 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nelle premesse del presente atto, previa conferma della sentenza appellata n. 8518/2020, del 10 giugno 2020, non notificata, resa dal Tribunale Civile di Roma, sez. XVI^ civile, nella persona del GOT Dott.ssa
VI BR, all'esito del Giudizio iscritto al RGN 53103/2016;
2) SEMPRE IN VIA PRINCIPALE, rigettare tutte le eccezioni preliminari ex adverso sollevate siccome infondate, pretestuose e non provate, per i motivi dedotti, previa conferma della sentenza appellata.
3) Nella denegata ipotesi di accoglimento seppure parziale della domanda, ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento e/o vizi del bene a quella minor somma ritenuta provata e/o di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio».
***
All'udienza del 7.1.2021, l'appellante, dando atto che la propria assistita aveva provvisoriamente eseguito la sentenza di primo grado, ha formulato domanda di restituzione delle somme versate, in caso di accoglimento dell'appello.
La Corte ha, quindi, rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni
***
Dopo una serie di rinvii d'ufficio, è stata disposta la sostituzione del consigliere relatore con il consigliere ausiliario avv.to Girolamo Porcelli ed è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 4.7.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La Corte ha quindi riservato di depositare la sentenza nel termine di legge dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
***
A seguito del decesso, in data 8.10.2025, del giudice onorario cui la causa era stata assegnata, con decreto del 22.10.2025, riassegnata la causa, è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del
4.12.2025.
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Orbene, l'appellante, dopo aver premesso che la decisione, oltre ad essere il frutto evidente di fretta e disattenzione del giudice (nel dispositivo compare il nome di altro giudice), fonda su pagina 6 di 17 motivazioni del tutto erronee ed è viziata da evidente difetto di motivazione sulle numerose Parte eccezioni proposte da , si duole, innanzitutto, del fatto che il Tribunale non abbia colto il senso della contestazione riguardante la procura alle liti, sottoscritta da soggetto privo di ON poteri. aveva giustificato l'errore nella procura come semplice “errore di battitura”, sostenendo che la firma era comunque quella dell'amministratore Tuttavia, la Parte_3 successiva ratifica evidenzierebbe chiaramente la differenza tra le firme di e Pt_2 [...]
e, inoltre, anche la (vera) missiva del 30.10.2015 (e non quella falsificata, versata in Parte_3 atti dall'attrice) risulterebbe redatta nell'interesse di Pertanto, la procura alle Parte_2 liti deve considerarsi sottoscritta da soggetto privo di poteri e quindi inesistente e, anche ove si volesse ritenere intervenuta una ratifica da parte del vero amministratore, essa sarebbe comunque irrilevante ai fini del giudizio. L'art. 182 c.p.c., infatti, va combinato con l'art. 125, comma 2, c.p.c. il quale dispone che “la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata
(o ratificata, aggiungiamo) in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”, sicché il potere del giudice di disporre la sanatoria ex art. 182 c.p.c. (peraltro in questo caso neppure esercitato, in quanto la presunta ratifica è frutto di un autonoma iniziativa dell'attrice e non è stata disposta o autorizzata dal giudice) “è subordinato all'intervenuta decadenza costituita dall'avvenuta costituzione in giudizio”.
***
Il motivo deve essere disatteso.
Nonostante nella parte dattiloscritta della procura si facesse riferimento al nominativo di la procura apposta in calce all'atto di citazione risulta sottoscritta da Parte_2 [...]
ON
quale legale rappresentante pro tempore di come si evince dalla firma. Parte_3
Pertanto, l'indicazione di deve essere qualificata come mero errore Parte_2 materiale, privo di incidenza sulla validità dell'atto.
In ogni caso, secondo l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità, cui questa
Corte aderisce, il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza esserne abilitata, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator, dovendosi distinguere la questione della validità della procura ad litem, sotto il profilo dello ius postulandi del procuratore (al quale si pagina 7 di 17 riferisce la disciplina dell'art. 125 c.p.c.), da quella della capacità processuale, cui fa riferimento l'art. 182 c.p.c. (Cass. n. 34775/2021 del 16 novembre 2021).
Inoltre, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso (Cass. n.
29244/2021 del 20 ottobre 2021).
Nel caso di specie, alla prima udienza di comparizione è stata depositata procura speciale alle liti con dichiarazione di ratifica da parte di Parte_3
Tale circostanza ha sanato definitivamente ogni eventuale vizio della procura.
Ne consegue che l'errore materiale contenuto nella procura, tempestivamente sanato, non può incidere sulla validità degli atti processuali compiuti.
***
Gli altri motivi attengono al merito.
***
In primo luogo, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia ignorato la validità della clausola contrattuale, regolarmente approvata per iscritto ex art. 1341 c.c., con cui le parti, nell'esercizio della loro autonomia, hanno escluso la garanzia per vizi ai sensi dell'art. 1490, comma 2, c.c. Tale clausola comportava l'accettazione del bene senza riserve e la rinuncia totale alla garanzia. A tal proposito, ribadisce che l'acquisto era stato concluso (come ON richiesto da previa “prova del veicolo”, superata brillantemente, sicché neppure sarebbe ipotizzabile il ricorso alla categoria giuridica del vizio occulto. Il bene è stato acquistato da un
“professionista”, il quale lo ha fatto esaminare e provare da un proprio incaricato e ha accettato il bene con la massima soddisfazione, tanto da aver sottoscritto (il 26.6.2015) il documento di presa in carico, con il quale ha attestato di aver ritirato il veicolo oggetto di causa e di averlo trovato “completo in ogni sua parte, provato ed accettato nello stato in cui si trova al momento dell'acquisto …. trovato tutto di mia piena soddisfazione ..”.
***
In secondo luogo, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha affermato che i vizi erano stati riconosciuti, nella loro esistenza, dalla venditrice e ha ritenuto provata l'esistenza dei detti vizi senza che vi fosse alcuna denuncia tempestiva né prova concreta,
pagina 8 di 17 ON evidenziando che non ha mai né precisato quali vizi avesse riscontrato né quando li avesse riscontrati né, ancora, le cause di tali presunti vizi. Parte Deduce che non ha mai ricevuto segnalazioni nei termini di legge e che il doc. 6 di parte attrice, disconosciuto e difforme dall'originale (e quindi inutilizzabile ai fini del decidere), è un Parte evidente falso materiale, inviato a nome di ”; dunque, ha ricevuto solo Parte_2 la missiva del 18.4.2016 (allegata dall'attrice sub. 12), con la quale si è avviata la procedura di negoziazione assistita, sicché solo a seguito dell'avvio dell'azione giudiziaria aveva potuto prendere visione della documentazione, venendo a conoscenza della circostanza che l'acquirente in data 10.7.2015 e 13.8.2015 si era rivolta a officine non autorizzate, in violazione dell'art. 7 delle condizioni generali di vendita, mentre si era rivolta alla CA
(officina autorizzata) solo nell'ottobre 2015.
Pertanto, conclude, le problematiche emerse a distanza di quattro mesi sono riconducibili a interventi effettuati presso officine non autorizzate e non possono essere imputate alla venditrice;
né vi è certezza che i pezzi esaminati dal CTU fossero quelli originari, essendo stati sostituiti più volte in officine non autorizzate.
Evidenzia, altresì, che la presunta denuncia sarebbe comunque tardiva, poiché i problemi si sarebbero manifestati già al primo utilizzo del veicolo (giugno 2015), mentre la prima Parte comunicazione risale a novembre 2015 e la missiva ufficiale a è del 18.4.2016, e censura la sentenza anche per avere erroneamente quantificato il danno in € 16.286,43, includendo spese non imputabili alla venditrice, quando la sola fattura rilevante (quella emessa da CA) ammontava a € 10.286,43.
***
Lamenta, ancora, che il Tribunale (tra l'altro affermando che era stato introdotto il procedimento di mediazione) ha erroneamente ritenuto che l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, ricevuto il 22.4.2016, potesse interrompere i termini di prescrizione e decadenza, attribuendogli gli stessi effetti della domanda giudiziale.
L'invito alla negoziazione assistita, infatti, non ha alcun effetto interruttivo o sospensivo della prescrizione: in primo luogo, tale effetto è collegato ai procedimenti per i quali la mediazione o la negoziazione assistita assurge a condizione di procedibilità e quello per cui è causa non vi rientra;
in secondo luogo, l'effetto si produrrebbe solo se la convenzione fosse stata effettivamente sottoscritta e, comunque, con l'obbligo di introdurre la causa entro 30 giorni dal rifiuto o dalla mancata accettazione.
pagina 9 di 17 Nel caso concreto, la citazione è stata notificata il 9.7.2016, ben oltre il termine del 22.5.2016 pari a 30 giorni successivi al ricevimento dell'invito, con conseguente decadenza del diritto di azione.
***
Deduce, poi, che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che mancasse la specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie, senza però indicare quali clausole fossero da considerarsi tali e senza spiegare perché la firma apposta dopo la formula di accettazione non fosse sufficiente.
Evidenzia che la scrittura privata prodotta in giudizio – e cioè il contratto di vendita depositato ON dalla stessa – deve considerarsi riconosciuta ed efficace tra le parti.
Detto contratto è un documento unitario e reca in modo chiaro, sulla prima pagina e in caratteri evidenziati, la formula secondo cui l'acquirente accetta integralmente le condizioni generali di vendita riportate sul retro.
Immediatamente sotto tale formula compare il timbro e la firma del legale rappresentante di ON
che ne sancisce l'accettazione. ON Inoltre, l'approvazione delle condizioni generali risulterebbe provata dal fatto che ha preteso di inserire una clausola aggiuntiva, scritta a mano, secondo cui “il contratto sarà valido dopo che il cliente avrà fatto provare il veicolo”. Tale pattuizione confermerebbe che le parti hanno negoziato e condiviso la disciplina contrattuale e che l'acquirente ha accettato il bene a seguito di collaudo, in linea con quanto previsto dall'art. 10.
In ogni caso, le clausole n. 7 e 10 non introducono alcuno squilibrio tra le parti, ma disciplinano aspetti tipici della compravendita: l'esclusione della garanzia se il bene viene alterato da interventi non autorizzati (art. 7) e l'accettazione definitiva del veicolo “come visto e piaciuto” dopo il collaudo (art. 10).
Non si tratterebbe quindi di clausole vessatorie.
***
Spiega, infine, le ragioni per le quali la relazione peritale, oltre che tecnicamente errata e superficiale, non contribuirebbe minimamente ad accertare la reale situazione tecnica del veicolo, l'effettiva esistenza dei vizi lamentati e, in ipotesi, le cause degli stessi, il che avrebbe Parte imposto al Tribunale di valutare la domanda di relativa al danno prevedibile e al concorso nel fatto dannoso del creditore, prima di esaminare il quantum.
***
Le doglianze, da trattarsi congiuntamente, non meritano accoglimento. pagina 10 di 17 ***
In primo luogo, dall'esame dei documenti emerge chiaramente che le clausole vessatorie non sono state sottoscritte dall'acquirente.
È vero che nella lettera di ordinazione, in caratteri evidenziati e immediatamente prima dello spazio destinato alla firma, compare la dicitura “in caso di accettazione da parte della Direzione della Part il contratto sarà regolato dalle condizioni generali di vendita riportate sul retro che si dichiarano espressamente ed integralmente accettate”, con in calce il timbro e la firma del legale ON rappresentante di
Tuttavia, tale sottoscrizione deve intendersi riferita all'accettazione delle condizioni generali di contratto nel loro complesso, e non già alla specifica approvazione delle clausole vessatorie.
Infatti, immediatamente dopo le condizioni generali è presente un campo distinto e separato, predisposto per la sottoscrizione specifica delle clausole considerate vessatorie, recante la dicitura “Si approvano espressamente le clausole riportate agli articoli… n. 7 (garanzia) … Letto, approvato e sottoscritto”.
Tale spazio risulta privo di sottoscrizione, circostanza che conferma la mancata approvazione espressa delle clausole in questione.
Non può certo ritenersi, alla luce della sola clausola aggiunta richiamata dall'appellante, che il contratto sia stato oggetto di trattativa, essendo le condizioni generali predisposte dalla venditrice.
Ciò detto, si rileva che l'articolo 7 delle dette condizioni prevede che la garanzia non opera qualora le merci vengano utilizzate in modo non conforme alle indicazioni della casa costruttrice, ovvero siano modificate, riparate o smontate, anche in parte, al di fuori delle Parte officine o di quelle preventivamente autorizzate dalla casa costruttrice.
È evidente che una simile previsione, comportando una significativa limitazione della garanzia dovuta dal venditore ai sensi dell'art. 1490 c.c., rientra tra le clausole vessatorie e, come tale, richiede una specifica sottoscrizione da parte dell'acquirente ai sensi dell'art. 1341 c.c. (cfr.
Cass. n. 12759 del 23/12/1993).
Come si è visto, tale sottoscrizione non è stata apposta, sicché la clausola limitativa della garanzia non può ritenersi validamente approvata.
***
Si osserva, inoltre, che l'art. 10 delle condizioni generali di contratto, rubricato “collaudo”, prevede espressamente che “Il sottoscrittore l'ordine di acquisto ha diritto, prima del ritiro della merce ed ove lo richieda per iscritto, ad una prova di collaudo da effettuarsi in sua presenza od in presenza di un suo pagina 11 di 17 incaricato da un collaudatore delegato dalla I risultati del collaudo che risulteranno da una Pt_1 dichiarazione rilasciata dalla controfirmata dal collaudatore, sono vincolanti e definitivi per il Pt_1 sottoscrittore l'ordine di acquisto. Qualora il sottoscrittore l'ordine di acquisto ritiri la merce senza avvalersi del diritto di collaudo, la merce stessa si considera incondizionatamente accettata come vista e piaciuta”.
Nel caso di specie, il collaudo è stato effettivamente eseguito, come allegato da entrambe le parti, e quindi i risultati sono vincolanti per l'acquirente, ma ciò non riguarda i vizi occulti.
La giurisprudenza di legittimità, sulla portata della clausola “vista e piaciuta” (che comunque opera nella diversa ipotesi in cui l'acquirente rinunci al collaudo), ha infatti affermato che essa esonera il venditore dalla garanzia solo per i vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, ma non può riferirsi ai vizi occulti emersi successivamente all'acquisto
(Cass. n. 19061/2024 e n. 21204/2016).
Inoltre, è stato precisato che l'esclusione della garanzia per i vizi facilmente riconoscibili costituisce applicazione del principio di autoresponsabilità del compratore, il quale è tenuto a rilevare i difetti di immediata percezione, ma non può essere gravato dall'onere di ricorrere a indagini tecniche approfondite o all'opera di esperti (Cass. n. 2756/2020).
Nel caso concreto, al momento della consegna non è stato riscontrato alcun malfunzionamento del motore. Il vizio lamentato si è manifestato solo successivamente, durante l'utilizzo del mezzo a pieno carico, e non poteva dirsi riconoscibile con l'ordinaria diligenza. Pertanto, anche a voler ritenere applicabile la clausola “vista e piaciuta”, essa non avrebbe comunque potuto operare, trattandosi di vizio occulto non rilevabile al momento della consegna.
***
Una volta ritenuta operante la garanzia per vizi della cosa compravenduta, occorre verificare se i dedotti vizi siano stati tempestivamente denunciati ai sensi dell'art. 1495 c.c.
In linea generale, si osserva che, qualora il venditore eccepisca la tardività della denuncia, incombe sull'acquirente l'onere di provare di aver denunciato i vizi entro il termine di legge, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione (Cass. n. 24348/2019).
Il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta (Cass. n. 11046 del 27/05/2016; Cass.
n. 40814 del 20/12/2021).
pagina 12 di 17 L'acquirente, al fine di conservare il diritto alla garanzia, a norma dell'art. 1495 c.c., non è tenuto a fare nel termine stabilito una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, ma può validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati (Cass. n. 27488 del 28/10/2019; Cass. n. 25027 dell'11/12/2015).
La denuncia può essere fatta, in difetto di una espressa previsione di forma, con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati e, quindi, anche con una telefonata (Cass. n. 5142 del 03/04/2003). ON Alla luce di tali principi, ritiene la Corte che abbia fornito prova della tempestiva denuncia dei vizi.
E infatti se è vero che la predetta, riscontrando consumi elevati, surriscaldamento del motore e una resa del mezzo scarsa, ha portato il mezzo in altre officine, la scoperta effettiva deve individuarsi nel momento in cui il mezzo è stato portato nell'officina autorizzata CA.
In particolare, titolare dell'officina CA, escusso in qualità di teste, ha Testimone_1 confermato le circostanze di cui ai capitoli di prova da 10 a 17 articolati dall'attrice e ha riferito Parte che nell'autunno 2015 aveva visionato il veicolo e che era stata a prendere appuntamento;
la stessa era stata poi informata telefonicamente delle problematiche riscontrate e dell'eventuale costo della riparazione come da preventivo, ma non aveva dato alcuna risposta.
Il teste ha inoltre confermato di aver verificato i vizi descritti al cap. 16 (il radiatore era intasato di calcare e non raffreddava, vi erano ingranaggi rotti e senza denti e all'interno della coppa dell'olio vi erano residui ferrosi e pezzi metallici).
Tale testimonianza, dunque, non solo corrobora la versione dell'attrice circa la tempestiva Parte denuncia dei vizi, una volta scoperti e accertati, ma dimostra anche che era stata resa ON edotta delle problematiche e aveva indirizzato presso l'officina CA per l'accertamento del guasto. ON Ne consegue che non è incorsa nella denunciata decadenza.
Quanto alla prescrizione, occorre rammentare che l'azione di garanzia prevista dall'art. 1495
c.c. è soggetta, in ogni caso, al termine di un anno dalla consegna del bene, termine che decorre indipendentemente dal momento in cui il vizio venga scoperto (Cass. n. 11037/2017;
Cass. n. 3926/2023).
pagina 13 di 17 Nel caso concreto, la consegna del veicolo è avvenuta il 26.6.2015 (come emerge dal relativo verbale) e, pertanto, il termine annuale di prescrizione andava a scadere il 26.6.2016. ON Parte Tuttavia, ha provveduto, prima della scadenza, a notificare a un invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.l. n. 132/2014.
Ora, ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto, la comunicazione dell'invito produce gli stessi effetti della domanda giudiziale, determinando l'interruzione della prescrizione.
La norma richiamata riproduce l'analoga disposizione dettata in tema di mediazione obbligatoria, secondo cui la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta (d.lgs. n. 28/2010).
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. n. 19596/2020), sia pure nel decidere quale fosse il soggetto gravato dall'onere di promuovere la procedura di mediazione nel caso in cui il giudizio venga introdotto con richiesta di decreto ingiuntivo, hanno collegato l'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 28 del 2010, il quale dispone che «dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale», con gli artt.
2943 e 2945 cod. civ., i quali regolano gli effetti della domanda giudiziale sull'interruzione della prescrizione.
Tale principio, stante l'identità di ratio che accomuna gli istituti della mediazione e della negoziazione assistita, deve ritenersi applicabile anche a quest'ultima.
A tanto si aggiunga che, sempre secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'art. 1495, comma 3, c.c., ove dispone che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive
“in ogni caso” in un anno dalla consegna, intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 e ss. c.c. (Cass. n. 16766/2019). ON Ne consegue che, con l'invito alla negoziazione assistita spedito da il 21.4.2016, è stato interrotto il termine di prescrizione di un anno, dovendosi rilevare che l'obbligo di introdurre la causa entro 30 giorni dal rifiuto o dalla mancata accettazione dell'invito, a cui fa riferimento l'appellante, trova applicazione solo nel caso di diritti soggetti al termine di decadenza (quali,
a titolo esemplificativo, il diritto di impugnare la delibera assunta dall'assemblea di condominio). Infatti, l'art. 8 del d.l. n. 132/2014 prevede espressamente che dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita è impedita, per una sola volta, la decadenza, tuttavia, se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di trenta giorni dalla ricezione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.
pagina 14 di 17 Pertanto, siffatta previsione non si applica al caso di specie e il termine annuale, già interrotto per effetto dell'invito, non era spirato, essendo l'atto di citazione stato notificato il 9.7.2016.
***
Accertata la tempestività dell'azione, occorre ora verificare se sia stata raggiunta la prova dei vizi allegati dall'attrice in primo grado.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9960/2022), l'obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, dell'actio quanti minoris o dell'actio redhibitoria;
ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno.
Nel caso di specie, il CTU ha confermato la presenza di difetti, pur rilevando l'impossibilità di stabilire con assoluta certezza se i pezzi esaminati fossero quelli originariamente presenti sul veicolo venduto, vista l'assenza di numeri identificativi. Ha tuttavia precisato che i pezzi erano certamente riferibili al modello in questione e che, secondo quanto dichiarato dal meccanico
(che ha partecipato al sopralluogo), titolare della CA, l'officina che aveva Testimone_1 eseguito la riparazione, si trattava proprio dei componenti da lui smontati e sostituiti sul mezzo oggetto di causa. Rispondendo ai quesiti, il CTU ha inoltre affermato che le problematiche denunciate dall'attrice – rumorosità del propulsore, surriscaldamento del liquido di raffreddamento e consumo eccessivo di carburante – erano da imputarsi principalmente all'occlusione del radiatore, riscontrata in sede di sopralluogo, che era diffusa e che aveva comportato una serie di altre problematiche. Ha precisato che tali difetti non potevano essersi manifestati nei pochi mesi di utilizzo successivi all'acquisto, ma erano da ricondurre a una manutenzione scorretta protratta nel tempo, con probabile utilizzo di acqua di pozzo in luogo delle soluzioni glicole raccomandate dalla casa madre.
La testimonianza di ha ulteriormente rafforzato tali conclusioni, avendo questi Testimone_1 confermato le circostanze di cui al cap. 16 della memoria istruttoria di CLT e avendo precisato che “il radiatore è stato pesato quanto è nuovo ha un peso e quando intasato uno maggiore”
(cfr. verbale di udienza del 24.1.2018). pagina 15 di 17 È significativo rilevare che i difetti descritti dal teste coincidono con quelli accertati dal Tes_1
CTU in sede di sopralluogo, il che rafforza la conclusione che l'indagine tecnica sia stata effettivamente condotta sui pezzi originari del veicolo.
Pertanto, anche se il CTU ha evidenziato l'impossibilità di attribuire con assoluta certezza i pezzi esaminati al veicolo oggetto di causa, l'insieme delle risultanze istruttorie – testimonianze, documentazione fotografica, preventivi – consente di ritenere raggiunta la prova del vizio dedotto dall'attrice, dovendosi escludere che i vizi possano essere ricondotti ad un vizio originario del bene o a un normale stato di usura del mezzo.
***
Infine, in ordine alla quantificazione del danno, deve ritenersi corretta la statuizione del primo giudice nella parte in cui ha riconosciuto l'importo di € 16.286,43.
Innanzitutto, non può essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui, nella quantificazione del danno, si sarebbe dovuto considerare esclusivamente il danno prevedibile e il concorso del creditore nella causazione dello stesso. Va precisato, infatti, che il pregiudizio riscontrato, alla luce di quanto accertato dal C.T.U., non può certo ritenersi un danno imprevedibile.
Quanto al presunto concorso colposo del creditore, si osserva che il trattore era stato provato Parte presso il parcheggio di senza evidenziare anomalie. L'acquirente, peraltro, lo ha immediatamente sottoposto a verifiche, come dimostrano i numerosi interventi effettuati in diverse officine, per la sostituzione di filtri (abitacolo, olio, carburante) e degli iniettori. Solo successivamente, durante i primi viaggi con carico, il mezzo ha iniziato a manifestare segni di malfunzionamento. In tale frangente, l'acquirente ha prontamente fermato il trattore e Parte informato che ha fissato un appuntamento per la verifica presso la CA.
In secondo luogo, il CTU ha ritenuto congruo il costo delle lavorazioni eseguite per la riparazione del veicolo, quantificandolo in € 16.286,43 e ha determinato il minor valore del bene oggetto di causa in € 14.213,57.
Peraltro, l'importo liquidato dal Tribunale corrisponde esattamente alle spese documentate ON dalle fatture, prodotte in atti, rilasciate da CA a e da quest'ultima pagate: la n. 2248 del
22.10.2015, dell'importo di € 6.000,00, e la n. 2413 del 12.11.2015, dell'importo di €
10.286,43. Tali fatture, per un totale di € 16.286,43, confermano la correttezza della quantificazione operata dal primo giudice.
***
pagina 16 di 17 In definitiva, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado, così integrata nella motivazione, deve essere confermata.
***
Ogni altra questione, deduzione o istanza (ivi compresa quella di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza) rimane assorbita.
***
L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma, sentenza n. 8518/2020, R.G. n. 53103/2016, pubblicata in data
10.6.2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 ONroparte_1
, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
[...]
4.888,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 4.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI NI EL DI
pagina 17 di 17