Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1240/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, c.f.: ; Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato del distretto di Palermo;
appellante
CONTRO
, nato a [...] il giorno 07/10/1970, c.f.: ; CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Borgetto e Valeria Marilena Granvillano;
appellato
In fatto e in diritto
1. Il ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo Parte_1
del 10.2.2022, n. 613, con cui, in accoglimento della domanda proposta da , CP_1
l'Amministrazione era stata condannata al pagamento della somma di euro 392.831,00 oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno da emotrasfusione infetta, nonché alle spese di lite e di c.t.u..
L'appellato, costituitosi, ha dedotto l'inamissibilità e comunque l'infondatezza del gravame.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dal 26.2.2025.
2. Le censure mosse dall'appellante riguardano l'an e il quantum del diritto al risarcimento, deducendosi sia l'insussistenza del nesso di causalità tra l'asserita omissione dell'Amministrazione e la patologia denunciata dall'attore, sia il difetto dell'elemento soggettivo dell'illecito, sia l'inosservanza del termine prescrizionale previsto dal primo comma dell'art. 2947 c.c.; e lamentandosi che nella liquidazione del danno non sia stato scomputato l'importo dell'indennizzo riconosciuto ai sensi della legge 210/1992.
I due profili sono da esaminare separatamente, svolgendo le argomentazioni sulla sussistenza del diritto al risarcimento secondo l'ordine logico delle questioni.
3.1 L'appellante “contesta la decisione del Tribunale di Palermo nella parte in cui ha statuito che la contrazione del virus sarebbe ragionevolmente derivata da una delle emotrasfusioni avvenute nel 1971” (pag. 14 dell'atto di appello). Si sostiene in particolare che “appare una palese forzatura l'affermazione secondo cui l'odierno appellato avrebbe contratto la malattia nel 1971, senza poi rendersene conto negli anni successivi […], senza dimenticare che quello trasfusionale non rappresenta l'unico fattore di rischio in grado di causare l'infezione da
HCV; si pensi, ad esempio, ai trattamenti odontoiatrici, all'uso di siringhe ed aghi non a perdere, alla manicure, al piercing, ai tatuaggi, nonché alle esposizioni inapparenti a materiale biologico infetto per via muco-cutanea”. Di guisa che il nesso causale tra l'evento trasfusionale e il contagio da HCV si configurebbe come una mera possibilità, non qualificata dal “rilevante grado di probabilità” che la criteriologia medico-legale e la giurisprudenza più recente pretendono in materia di risarcimento del danno.
La critica è da disattendere anzitutto perché, a fronte dei dati fattuali certi (e delle presunzioni gravi che su di essi si fondano) costituiti dalle due trasfusioni con emoderivati di origine paterna subìte dall'attore nell'anno 1971 e dal riscontro di positività del di lui padre al test
HCV, non può riconoscersi rilevanza prevalente all'astratta possibilità che il contagio sia stato determinato da fattori extratrasfusionali (sulla possibile durata pluridecennale del periodo di latenza della malattia si vedano le fattispecie esaminate da Cass. 5119/2023 e 25887/2022), e poi anche perché, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass.
16780/2024), nel giudizio risarcitorio promosso per i danni derivanti dalla trasfusione di 3
sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992 (intervenuto, in accoglimento del ricorso di
[...]
, in data 12.11.2019, v. prod. attore del 16.12.2020) costituisce un elemento grave e CP_1
preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, salvo il caso, qui non ravvisabile, di allegazione di specifici elementi fattuali non potuti apprezzare in sede di attribuzione dell'indennizzo o di sopravvenute acquisizioni della scienza medica idonee a privare la detta prova presuntiva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano (Cass. S.U. 19129/2023).
3.2 Quanto all'elemento soggettivo del fatto illecito, la mancanza, nell'anno 1971, di test specifici per l'HCV non è circostanza decisiva secondo un'ormai consolidata giurisprudenza.
La prima fonte normativa a regolare la materia della somministrazione degli emoderivati è stata la legge n. 592 del 14.7.1967, che ha attribuito al Ministero della Sanità il compito di emanare le direttive tecniche per la organizzazione, il funzionamento e il coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale nonché alla preparazione dei suoi derivati, e di esercitare la vigilanza
(art. 1).
Dall'entrata in vigore di detta legge, dunque, può ipotizzarsi la violazione delle regole cautelari nel settore delle emotrasfusioni, e perciò la componente colposa dell'illecito. È al riguardo da condividere l'avviso della Suprema Corte secondo cui, in caso di patologie conseguenti a infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del anche Parte_1 per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978,
1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni sessanta era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul e sulle strutture sanitarie territoriali l'obbligo di controllare che il Parte_1 sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non 4
presentassero alterazione della transaminasi (v. Cass. 21695/2022, 14748/2022, 8495/2020,
1566/2019).
3.3 Per quanto attiene al rigetto dell'eccezione di prescrizione, al netto delle argomentazioni, non influenti ai fini del giudizio, spese dall'appellante per dimostrare la diversa logica che sottende la valutazione di tempestività dell'istanza di indennizzo ex lege 210/1992 e della domanda giudiziale di risarcimento del danno da fatto illecito, reputa la Corte che non possa essere condivisa la tesi secondo cui , una volta venuto a conoscenza nell'anno CP_1
2001 della positività al test della moglie, o almeno una volta scoperta nell'anno 2005 la propria positività, essendo cosciente della trasfusione subìta alla nascita, già in quegli anni avrebbe potuto e dovuto avere percezione del nesso causale tra la trasfusione di sangue paterno nell'anno 1971 e la contrazione della malattia epatica.
L'ordinaria diligenza richiesta per la conoscibilità dell'evento dannoso ai fini della individuazione dell'“exordium praescriptionis” (Cass. 10190/2022) è quella dell'uomo medio
(Cass. 29859/2023) e con riferimento a tale standard non poteva esigersi dall'attore, che era in possesso di una plausibile spiegazione dell'origine della propria patologia fondata su fatti recenti e convalidata da un consulente medico, il compimento di un'indagine diretta a controllare l'attendibilità delle informazioni trasmessegli in ambito familiare e conservate tra i propri ricordi sull'identità del donatore in una trasfusione ricevuta nei primi mesi di vita. A ben riflettere, le ragioni che oggi inducono il a considerare, comprensibilmente ma Parte_1 infondatamente, “una palese forzatura” la riconduzione della patologia del Palermo al fatto trasfusionale del 1971 sono le stesse che avrebbero indotto qualunque persona di ordinaria diligenza cui un esperto avesse in modo convincente illustrato la verosimile eziologia della sua infermità, a non spingersi alla ricerca di ipotetiche cause remote alternative.
4. Con l'ultimo motivo di appello si critica la decisione del Tribunale che ha respinto la richiesta del di depurare il risarcimento della parte di esso che, sovrapponendosi al Parte_1 beneficio del conseguimento dell'indennizzo ex lege 210/1992, realizzerebbe, se attribuita, il vantaggio di un incremento netto del patrimonio del danneggiato, ossia un effetto ulteriore e ingiustificato rispetto alla ratio del risarcimento, che è quella della semplice reintegrazione della situazione patrimoniale incisa dall'evento dannoso. 5
Le argomentazioni dell'appellante si richiamano alla giurisprudenza che considera quella della compensatio lucri cum damno un'eccezione in senso lato, siccome inerente al dovere del giudice di procedere alla liquidazione del danno sulla base di tutti gli elementi acquisiti al processo. La tesi è contrastata dall'appellato sul rilievo del mancato assolvimento dell'onere del convenuto di provare l'esistenza e l'entità del fatto produttivo del lucro di cui ha chiesto lo scomputo, sul presupposto che, sebbene quel fatto sia oggetto di eccezione in senso lato e rilevabile dal giudice anche d'ufficio, la prova di esso è, secondo l'opinione tradizionale, pur sempre rimessa a un'iniziativa di parte da compiersi nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge del processo, nel caso specifico inosservate.
Reputa la Corte che la questione possa essere esaminata sulla premessa che alla pluralità dei soggetti operanti in campo sanitario corrispondono la comunanza delle finalità, la convergenza delle attività e una commistione delle risorse finanziarie che consentono di individuare – sul piano sostanziale – un'unica “parte pubblica”, pur variamente articolata sul piano delle strutture e delle soggettività giuridiche, che è chiamata a rapportarsi con chi sia stato danneggiato da emotrasfusioni, provvedendo all'erogazione dell'indennizzo e all'eventuale risarcimento del danno (Cass. 4415/2024).
La compensatio lucri cum damno, ammissibile in ragione dell'unicità del fatto generatore dei diritti al risarcimento e all'indennizzo e della comune funzione dei due istituti di garantire al soggetto leso un ristoro del pregiudizio patito in conseguenza dell'emotrasfusione, risulta dalla somma algebrica tra la posta di segno negativo costituita dall'ammontare del danno risarcibile e la posta di segno positivo costituita dall'ammontare dell'assegno una tantum o vitalizio in cui l'indennizzo consiste. L'effetto equilibratore della compensatio è in astratto realizzabile operando su ciascuno dei due addendi, ossia mediante la detrazione dal risarcimento di quanto ricevuto (o da ricevere) a titolo di indennizzo oppure, quando possibile
(e richiesto o comunque consentito dal danneggiato, che è titolare di un diritto soggettivo al pagamento integrale dell'indennizzo), mediante la sospensione e assorbimento dell'indennizzo fino a concorrenza di quanto riconosciuto a titolo di risarcimento.
In generale, la praticabilità dell'una o dell'altra tecnica nel giudizio di risarcimento del danno
è condizionata dalla forma e dai tempi di attribuzione del beneficio e dalle richieste delle 6
parti. L'impedimento di ordine processuale che può immaginarsi derivante dall'assenza, nel giudizio promosso contro l'autore dell'illecito, del diverso soggetto tenuto all'erogazione del beneficio, appare superabile in considerazione della sostanziale unicità della “parte pubblica”
e della commistione delle risorse finanziarie destinate al ristoro del danneggiato, in ragione delle quali deve escludersi che per effetto del diffalco si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile (v. Cass. 4415/2024 cit.).
L'attuabilità della compensatio mediante intervento sulla posta di somma algebrica relativa al pagamento dell'indennizzo rende superfluo, nel caso in cui questo debba essere ancora corrisposto in tutto o in parte al tempo della liquidazione del risarcimento, il previo accertamento del suo importo, potendo il giudice, dopo aver liquidato il danno nella sua integralità e condannato nella stessa misura l'autore dell'illecito, dichiarare non dovuto o, meglio, assorbito il pagamento dell'indennizzo ex lege 210/1992 fino a concorrenza di quanto corrisposto dalla medesima “parte pubblica” a titolo di risarcimento del danno. L'aggravio operazionale che ne deriva quando l'indennizzo sia da corrispondere con assegno periodico vitalizio, stante l'esigenza di scomputare una posta dall'altra dinamicamente e in un arco temporale più o meno lungo, è bilanciata dal vantaggio di sottrarre la compensatio all'incertezza della capitalizzazione anticipata delle rate d'indennizzo future, incertezza gravante su entrambe le parti del rapporto obbligatorio e duplice perché correlata all'imprevedibilità sia della durata della corresponsione dell'indennizzo (dipendente dall'incognita della durata della vita residua dell'avente diritto) sia del tasso di sconto da applicare per l'attualizzazione (dipendente da variabili economiche e finanziarie non preventivabili).
Quanto si è appena finito di dire consente, da un lato, di ritenere ammissibile la produzione documentale dell'appellante, oltretutto fonte di conoscenza di dati che, secondo una recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cass. 2840/2024, 16808/2023), il giudice avrebbe potuto e dovuto raccogliere anche d'ufficio, e d'altro lato, di recepire la domanda subordinata dell'appellato di ritenere assorbite le rate future dell'indennizzo fino alla concorrenza dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno. Con una precisazione tuttavia: dovendosi assorbire nel risarcimento attuale importi pecuniari da corrispondere in futuro, 7
l'imputazione delle rate d'indennizzo dovrà avvenire previo ragguaglio delle stesse al valore monetario odierno, ossia devalutando l'assegno nel caso in cui il potere di acquisto della moneta si sia medio tempore ridotto, o rivalutandolo nel meno probabile caso in cui nel medesimo periodo il potere di acquisto della moneta si sia accresciuto.
5. Conclusivamente, la sentenza del Tribunale dev'essere parzialmente riformata nel senso (a) della detrazione dall'importo di euro 392.831,00, liquidato a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 76.946,67, in parte corrisposta e in parte in via di corresponsione nel corrente anno a titolo di indennizzo ex lege 210/1992, e (b) dell'assorbimento nell'importo di euro 315.884,33 così calcolato, degli assegni periodici dovuti a far tempo dal 1.1.2026 a titolo di indennizzo ex lege 210/1992, previo ragguaglio degli stessi secondo le variazioni di valore reale della moneta dalla maturazione delle singole rate alla data della presente decisione.
6. Avuto riguardo all'esito globale della controversia, il deve essere condannato al Parte_1
pagamento anche delle spese di appello, che si liquidano in complessivi euro 10.060,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione in favore degli
Avv.ti Giorgio Borgetto e Valeria Marilena Granvillano, difensori antistatari.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo in data 10.2.2022, n. 613, appellata dal , condanna l'Amministrazione appellante al pagamento, in Parte_1
favore di , della somma di euro 315.884,33, oltre interessi dalla decisione al CP_1
saldo; dichiara assorbito nel predetto importo di euro 315.884,33 e fino a concorrenza di esso,
l'ammontare degli assegni periodici dovuti come indennizzo ex lege 210/1992 a
[...]
a far tempo dal 1.1.2026, previo ragguaglio degli stessi, secondo le percentuali di CP_1
variazione del valore reale della moneta, dalla data di rispettiva maturazione a quella della presente decisione;
conferma nel resto la sentenza appellata;
condanna il a rifondere a le spese di appello, che liquida Parte_1 CP_1
in complessivi euro 10.060,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e 8
all'i.v.a., con distrazione in favore degli Avv.ti Giorgio Borgetto e Valeria Marilena
Granvillano, difensori antistatari.
Così deciso in Palermo il giorno 5 giugno 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo