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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/11/2025, n. 2360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2360 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO TO, all'esito dell'udienza del 19/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 115 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Russo
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indebito previdenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.1.2025, – premesso di essere stata Parte_1 iscritta, per gli anni 2010 e 2011, in qualità di O.T.D. negli elenchi anagrafici del Comune di CP_ Orta Nova e di aver percepito dall' a titolo di indennità di disoccupazione agricola, la somma di euro 1.678,92 per il periodo 1.1.2010-31.12.2010, nonché la somma di euro
1.745,02 per il periodo 1.1.2011-31.12.2011 – adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che, in seguito alla sopravvenuta cancellazione dai suddetti elenchi, ella aveva ottenuto sentenza n.
5316/2018, con la quale era stato dichiarato il proprio diritto ad essere nuovamente iscritta per un numero di giornate pari, rispettivamente, a 35 e 156 per ciascuna annualità, con condanna alla restituzione della somma di euro 480,80, quale trattenuta dall'Ente sull'indennità di disoccupazione agricola dell'anno 2016 (siccome “ingiustificatamente recuperata”); che detta sentenza non era stata impugnata ed era, pertanto, passata definitivamente in giudicato;
che, tuttavia, l'Istituto previdenziale, con due distinte missive datate 16.10.2023, le aveva comunicato l'indebita percezione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2010 e
2011; che era stata avviata l'azione di recupero mediante trattenute mensili dell'importo di euro 80,00 sulla sua pensione di inabilità cat. IO n. 15051908; che a nulla era valso il ricorso amministrativo esperito in data 5.2.2024.
Tanto esposto in fatto ed assumendo l'irripetibilità delle somme pretese in restituzione dall'Ente, in virtù del giudicato intervenuto sulla questione pregiudiziale inerente alla effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura alle dipendenze della ditta
LI AF, nonchè al mancato svolgimento di qualsivoglia attività di lavoro autonomo da parte di essa istante, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'indebito e del recupero contestato alla ricorrente, in virtù delle motivazioni indicate in narrativa e che ivi si abbiano per integralmente ripetute e trascritte e, per l'effetto, dichiarare l'irripetibilità assoluta delle somme chieste dall' e condannare CP_1
Cont l'Istituto alla restituzione delle somme eventualmente trattenute;
b) condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ut supra, al pagamento delle competenze di legge gravati di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, distraendoli in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, deducendo – in estrema CP_3 sintesi – che l'indebito era stato generato dall'avere la ricorrente prestato, per l'anno 2010, attività bracciantile per 77 giornate, nonché attività lavorativa non agricola per 8 settimane presso la società “S.R.L. ORTOVERDE” (dal 18.3.2010 al 31.5.2010), a fronte di 93 giornate da coltivatrice diretta, quali attribuitele d'ufficio in forza di verbale n. 3100000443694 del
21.11.2014 (relativo al periodo dall'1.6.2010 al 31.12.2011), e, per l'anno 2011, 102 giornate
(e non 156, come asserito in ricorso), a fronte di 156 giornate in qualità di CD, giusta iscrizione nella relative gestione e sempre in forza del verbale innanzi indicato.
Evidenziava che, all'esito dell'accertamento ispettivo, la predetta era risultata Pt_1 affittuaria dei terreni di proprietà di LI in virtù di apposito contratto dell'1.6.2010, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Cerignola il successivo 5.7.2010, aggiungendo che la ricorrente era stata iscritta nel registro delle imprese dal 13.7.2010 al 25.10.2010, quale titolare di azienda agricola, gestita sotto forma di impresa individuale per la coltivazione di cereali.
Richiamate, pertanto, le fonti di convincimento dei Funzionari e, segnatamente, le dichiarazioni spontanee rilasciate dalla e dal di lei coniuge, nonché quelle rese da Pt_1
LI AF, e rimarcate le incongruenze registrate in fase ispettiva (avendo la ricorrente,
2 con autocertificazione del 6.10.2011 presentata all'Inps-Sede di Cerignola, dichiarato di aver preso in fitto ha 2,00 di terreno che avrebbe dovuto coltivare a carciofo e di non aver poi esercitato, per non meglio precisate “questioni atmosferiche”, alcuna attività sul suddetto fondo ed avendo il LI, dal canto suo, restituito nell'agosto del 2010 il canone già percepito contestualmente alla sottoscrizione del contratto di fitto, sul presupposto – ritenuto inverosimile dagli Ispettori in ragione della natura e della durata della coltura – che l'affittuaria non fosse stata in grado di coltivare il fondo), l' concludeva per il rigetto CP_3 del ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 19.11.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, nei limiti di seguito esposti.
2.1. Com'è noto, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006,
Cass. 14775/2004).
2.2. Nella specie, l' ha espressamente dedotto (e documentato), nelle note di trattazione CP_3 scritta depositate in data 5.9.2025, che “Con Disposizione n° 310001-25-0086 del 20/05/2025,
l' ha emesso "Provvedimento di annullamento in Autotutela del provvedimento, CP_1 notificato in data 13/12/2021, in materia di "Prestazioni a sostegno del reddito -
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA" Annullamento indebito n. 16614449 e indebito n.
16615439"”, aggiungendo che “i due indebiti sono stati abbandonati ed è stata restituita alla ricorrente la somma di € 160,00 trattenuta a parziale recupero dell'indebito 16615439”.
Com'è evidente, gli indebiti oggetto di causa hanno formato oggetto di esplicito abbandono da parte dell'Ente, il quale ha pure provveduto a restituire, in favore della la somma Pt_1 di euro 160,00, quale trattenuta a parziale recupero dell'indebito 16615439 (ovvero quello attinente all'indennità di disoccupazione corrisposta per l'anno 2011).
Nei limiti innanzi esposti deve, dunque, ritenersi che sia venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia, nel merito, sul diritto fatto valere.
3 2.3. Dal canto suo, la parte ricorrente, pur prendendo atto dell'abbandono degli indebiti contestati, ha evidenziato che l'Ente “ha restituito € 160,00 a fronte di € 1.820,00 somma trattenuta fino a giugno 2025 come da cedolini depositati con ricorso introduttivo e a quelli successivi al deposito che si allegano” ed ha, pertanto, invocato la condanna dell'Istituto al pagamento della somma differenziale di euro 1.660,00 (cfr., in tal senso, le note di trattazione scritta depositate il 17.11.2025). CP_ Siffatta circostanza non è stata contestata dall' e risulta, in ogni caso, documentalmente provata (si vedano i cedolini di pensione allegati alle predette note).
Ne consegue la condanna dell'Istituto alla restituzione, in favore di Parte_1 della somma di euro 1.660,00, quale trattenuta in virtù del recupero degli indebiti poi abbandonati e maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91 e con decorrenza dal giorno della notifica del ricorso introduttivo del giudizio. CP_
3. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell' quanto alla domanda principale, stante l'implicito riconoscimento della fondatezza della domanda attorea, quale evincibile dal sopravvenuto abbandono degli indebiti da parte dell'Ente.
La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al D.M.
n. 147/2022 (causa di valore pari ad euro 3.423,94), con l'aumento del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni
Russo, dichiaratosi antistatario.
Non sussistono, viceversa, i presupposti per la configurabilità della responsabilità processuale aggravata, pure evocata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi in concreto la mala fede o colpa grave della parte resistente (da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo: cfr., in termini, Cass. n. 36591/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO TO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 115/2025 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere, limitatamente alla domanda di accertamento dell'irripetibilità degli indebiti contestati con note del 16.10.2023;
4 CP_ b) condanna l' alla restituzione, in favore di della somma di euro Parte_1
1.660,00, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91 e con decorrenza dal giorno della notifica del ricorso introduttivo del giudizio;
c) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.443,20, oltre i.v.a., CP_3
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Russo, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/11/2025
Il Giudice
NO TO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO TO, all'esito dell'udienza del 19/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 115 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Russo
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indebito previdenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.1.2025, – premesso di essere stata Parte_1 iscritta, per gli anni 2010 e 2011, in qualità di O.T.D. negli elenchi anagrafici del Comune di CP_ Orta Nova e di aver percepito dall' a titolo di indennità di disoccupazione agricola, la somma di euro 1.678,92 per il periodo 1.1.2010-31.12.2010, nonché la somma di euro
1.745,02 per il periodo 1.1.2011-31.12.2011 – adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che, in seguito alla sopravvenuta cancellazione dai suddetti elenchi, ella aveva ottenuto sentenza n.
5316/2018, con la quale era stato dichiarato il proprio diritto ad essere nuovamente iscritta per un numero di giornate pari, rispettivamente, a 35 e 156 per ciascuna annualità, con condanna alla restituzione della somma di euro 480,80, quale trattenuta dall'Ente sull'indennità di disoccupazione agricola dell'anno 2016 (siccome “ingiustificatamente recuperata”); che detta sentenza non era stata impugnata ed era, pertanto, passata definitivamente in giudicato;
che, tuttavia, l'Istituto previdenziale, con due distinte missive datate 16.10.2023, le aveva comunicato l'indebita percezione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2010 e
2011; che era stata avviata l'azione di recupero mediante trattenute mensili dell'importo di euro 80,00 sulla sua pensione di inabilità cat. IO n. 15051908; che a nulla era valso il ricorso amministrativo esperito in data 5.2.2024.
Tanto esposto in fatto ed assumendo l'irripetibilità delle somme pretese in restituzione dall'Ente, in virtù del giudicato intervenuto sulla questione pregiudiziale inerente alla effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura alle dipendenze della ditta
LI AF, nonchè al mancato svolgimento di qualsivoglia attività di lavoro autonomo da parte di essa istante, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'indebito e del recupero contestato alla ricorrente, in virtù delle motivazioni indicate in narrativa e che ivi si abbiano per integralmente ripetute e trascritte e, per l'effetto, dichiarare l'irripetibilità assoluta delle somme chieste dall' e condannare CP_1
Cont l'Istituto alla restituzione delle somme eventualmente trattenute;
b) condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ut supra, al pagamento delle competenze di legge gravati di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, distraendoli in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, deducendo – in estrema CP_3 sintesi – che l'indebito era stato generato dall'avere la ricorrente prestato, per l'anno 2010, attività bracciantile per 77 giornate, nonché attività lavorativa non agricola per 8 settimane presso la società “S.R.L. ORTOVERDE” (dal 18.3.2010 al 31.5.2010), a fronte di 93 giornate da coltivatrice diretta, quali attribuitele d'ufficio in forza di verbale n. 3100000443694 del
21.11.2014 (relativo al periodo dall'1.6.2010 al 31.12.2011), e, per l'anno 2011, 102 giornate
(e non 156, come asserito in ricorso), a fronte di 156 giornate in qualità di CD, giusta iscrizione nella relative gestione e sempre in forza del verbale innanzi indicato.
Evidenziava che, all'esito dell'accertamento ispettivo, la predetta era risultata Pt_1 affittuaria dei terreni di proprietà di LI in virtù di apposito contratto dell'1.6.2010, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Cerignola il successivo 5.7.2010, aggiungendo che la ricorrente era stata iscritta nel registro delle imprese dal 13.7.2010 al 25.10.2010, quale titolare di azienda agricola, gestita sotto forma di impresa individuale per la coltivazione di cereali.
Richiamate, pertanto, le fonti di convincimento dei Funzionari e, segnatamente, le dichiarazioni spontanee rilasciate dalla e dal di lei coniuge, nonché quelle rese da Pt_1
LI AF, e rimarcate le incongruenze registrate in fase ispettiva (avendo la ricorrente,
2 con autocertificazione del 6.10.2011 presentata all'Inps-Sede di Cerignola, dichiarato di aver preso in fitto ha 2,00 di terreno che avrebbe dovuto coltivare a carciofo e di non aver poi esercitato, per non meglio precisate “questioni atmosferiche”, alcuna attività sul suddetto fondo ed avendo il LI, dal canto suo, restituito nell'agosto del 2010 il canone già percepito contestualmente alla sottoscrizione del contratto di fitto, sul presupposto – ritenuto inverosimile dagli Ispettori in ragione della natura e della durata della coltura – che l'affittuaria non fosse stata in grado di coltivare il fondo), l' concludeva per il rigetto CP_3 del ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 19.11.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, nei limiti di seguito esposti.
2.1. Com'è noto, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006,
Cass. 14775/2004).
2.2. Nella specie, l' ha espressamente dedotto (e documentato), nelle note di trattazione CP_3 scritta depositate in data 5.9.2025, che “Con Disposizione n° 310001-25-0086 del 20/05/2025,
l' ha emesso "Provvedimento di annullamento in Autotutela del provvedimento, CP_1 notificato in data 13/12/2021, in materia di "Prestazioni a sostegno del reddito -
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA" Annullamento indebito n. 16614449 e indebito n.
16615439"”, aggiungendo che “i due indebiti sono stati abbandonati ed è stata restituita alla ricorrente la somma di € 160,00 trattenuta a parziale recupero dell'indebito 16615439”.
Com'è evidente, gli indebiti oggetto di causa hanno formato oggetto di esplicito abbandono da parte dell'Ente, il quale ha pure provveduto a restituire, in favore della la somma Pt_1 di euro 160,00, quale trattenuta a parziale recupero dell'indebito 16615439 (ovvero quello attinente all'indennità di disoccupazione corrisposta per l'anno 2011).
Nei limiti innanzi esposti deve, dunque, ritenersi che sia venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia, nel merito, sul diritto fatto valere.
3 2.3. Dal canto suo, la parte ricorrente, pur prendendo atto dell'abbandono degli indebiti contestati, ha evidenziato che l'Ente “ha restituito € 160,00 a fronte di € 1.820,00 somma trattenuta fino a giugno 2025 come da cedolini depositati con ricorso introduttivo e a quelli successivi al deposito che si allegano” ed ha, pertanto, invocato la condanna dell'Istituto al pagamento della somma differenziale di euro 1.660,00 (cfr., in tal senso, le note di trattazione scritta depositate il 17.11.2025). CP_ Siffatta circostanza non è stata contestata dall' e risulta, in ogni caso, documentalmente provata (si vedano i cedolini di pensione allegati alle predette note).
Ne consegue la condanna dell'Istituto alla restituzione, in favore di Parte_1 della somma di euro 1.660,00, quale trattenuta in virtù del recupero degli indebiti poi abbandonati e maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91 e con decorrenza dal giorno della notifica del ricorso introduttivo del giudizio. CP_
3. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell' quanto alla domanda principale, stante l'implicito riconoscimento della fondatezza della domanda attorea, quale evincibile dal sopravvenuto abbandono degli indebiti da parte dell'Ente.
La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al D.M.
n. 147/2022 (causa di valore pari ad euro 3.423,94), con l'aumento del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni
Russo, dichiaratosi antistatario.
Non sussistono, viceversa, i presupposti per la configurabilità della responsabilità processuale aggravata, pure evocata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi in concreto la mala fede o colpa grave della parte resistente (da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo: cfr., in termini, Cass. n. 36591/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO TO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 115/2025 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere, limitatamente alla domanda di accertamento dell'irripetibilità degli indebiti contestati con note del 16.10.2023;
4 CP_ b) condanna l' alla restituzione, in favore di della somma di euro Parte_1
1.660,00, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91 e con decorrenza dal giorno della notifica del ricorso introduttivo del giudizio;
c) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.443,20, oltre i.v.a., CP_3
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Russo, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/11/2025
Il Giudice
NO TO
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