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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/12/2025, n. 5598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5598 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice, Dott.ssa OS LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 16131/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
residente in [...], ai fini del C.F._1
presente atto elettivamente domiciliata in questo Largo Primavera n. 14, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Carbonaro che la rappresenta e difende per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Raia
Resistente
Oggetto: Assegno mensile di assistenza
MEDIANTE DEPOSITO, ALL'ESITO DELLA TRATTAZIONE SCRITTA
EX ART. 127 TER CPC DEL 21.11.2025, DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso e dichiara che ha diritto all'assegno mensile Parte_1
di assistenza a decorrere dal 03.09.2022;
CP_ condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Giuseppe Carbonaro, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, le spese della ctu medico-legale di entrambe le fasi del giudizio, così come liquidate con separati decreti.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.11.2024, parte ricorrente, dopo avere esperito l'accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis cpc ed avere contestato nei termini le conclusioni del CTU, conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo il riconoscimento dell'invalidità civile in misura non inferiore al 74% onde beneficiare dell'assegno mensile di assistenza.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto che chiedeva il CP_2
rigetto della domanda.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una ctu medico-legale affidata al Dott. che depositava nel termine assegnato la relazione peritale. Persona_1
All'esito, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, parte ricorrente depositava note insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La causa, matura per la decisione, viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il consulente, dopo avere sottoposto a visita la ricorrente ed avere esaminato la documentazione sanitaria a corredo del ricorso, ha concluso riconoscendo che le patologie che affliggono la periziata comportano un grado di invalidità civile del
75%.
Ed infatti ritenuta la ricorrente affetta da numerose patologie il CTU, in applicazione delle tabelle di cui al DM 5.2.92, ha attribuito a ciascuna di esse i codici come appresso indicati: “Sindrome depressiva, di tipo reattivo, di grave entità (cod. 2206). Artrosi, a discreta incidenza funzionale, a carico del rachide lombo-sacrale, in soggetto affetto da protrusioni discali a livello L3-L4, L4-L5 ed
L5-S1 (patologia non codificata). Pregresso (nel 2017 in età non fertile) intervento chirurgico di salpingectomia bilaterale per cisti ovariche, complicato da una peritonite stercoracea, trattata con intervento di colostomia terminale e successiva ricanalizzazione (cod. 8203 per analogia). Incontinenza urinaria stabilizzata di tipo misto di grado severo (codice 6203 per analogia). Pregresso
(in età non fertile) intervento di isterectomia totale per fibromatosi uterina
(patologia non codificata). NI UI sinistra (patologia non codificata)”.
All'esito, procedendo alla valutazione complessiva ed applicando il calcolo riduzionistico ha ritenuto che la ricorrente “in atto presenta, una percentuale di riduzione della sua capacità lavorativa, nella misura del 75% e, pertanto ha diritto, all'assegno d'invalidità”, facendo decorrere il relativo diritto dalla data della domanda amministrativa del 03.09.2022.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente vengono condivise da questo giudice, apparendo le stesse puntuali, correttamente motivate e coerenti con gli accertamenti clinici come documentati, né risulta che le parti abbiano avanzato osservazioni alla relazione peritale.
*
Conclusivamente parte ricorrente ha i requisiti per essere riconosciuta invalida civile nella misura del 75% e conseguentemente ha diritto a beneficiare dell'assegno mensile di assistenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo i criteri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. ed intr., come in dispositivo e con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si pongono, definitivamente, a carico dell' , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, così come liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta del 21.11.2025
Il Giudice onorario
OS LL
Firmato digitalmente