Trib. Rovigo, sentenza 09/06/2025, n. 465
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Sentenza 9 giugno 2025

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Il Tribunale ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da due soggetti, qualificati come attori, nei confronti di un condominio, convenuto, e con l'intervento di un curatore speciale nominato per il condominio stesso. Gli attori hanno impugnato una serie di delibere assembleari condominiali, risalenti dal 2006 al 2023, deducendo la loro nullità, annullabilità o inefficacia per plurime ragioni. In particolare, hanno lamentato la mancata regolare convocazione del condominio alle assemblee, l'estraneità di alcune unità immobiliari (sub 63 e 64) al condominio e, conseguentemente, la loro non debenza di spese per tali unità in determinati periodi. Hanno altresì contestato la nullità/annullabilità/inefficacia di specifiche delibere di approvazione di bilanci consuntivi e preventivi per violazione dell'art. 69 disp. att. c.c., chiedendo il ricalcolo proporzionale delle quote millesimali e dei riparti di spesa. Le attrici hanno inoltre richiesto la rimessione in istruttoria per l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU). Il condominio convenuto, costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'esistenza di un giudicato esterno in relazione ad alcune delle domande attoree, la nullità della citazione per incertezza del petitum e della causa petendi, e nel merito ha chiesto il rigetto delle domande attoree, ritenendole infondate, inammissibili e tardive, chiedendo altresì la condanna delle attrici per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Il Tribunale ha rigettato integralmente le domande proposte dagli attori. In ordine alla regolare convocazione alle assemblee, ha ritenuto provata l'invio delle comunicazioni agli indirizzi pubblici risultanti dalle visure camerali e dai certificati anagrafici, applicando la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. e ritenendo perfezionate le notifiche anche in caso di "compiuta giacenza" o "irreperibilità" quando altri invii allo stesso indirizzo erano andati a buon fine. Ha altresì rilevato la tardività delle impugnazioni, considerando la conoscenza che le attrici dovevano avere delle delibere, anche in virtù dell'esecuzione immobiliare promossa dal condominio e della loro partecipazione a tale procedura, nonché sulla base di una CTU grafologica che ha accertato la paternità della sottoscrizione di una ricevuta di consegna di documentazione condominiale. Riguardo all'estraneità delle unità sub 63 e 64, il Tribunale ha rilevato la formazione di un giudicato esterno, derivante da una precedente sentenza di questo Tribunale divenuta definitiva, che aveva accertato l'inclusione di tali unità nel condominio e l'obbligo di partecipazione alle spese. Quanto alle ulteriori domande relative ai criteri di ripartizione delle spese, il Giudice ha richiamato la medesima sentenza, distinguendo tra contestazione dei criteri di ripartizione e contestazione del concreto riparto, e ritenendo che le attrici avessero impugnato l'ultima delibera di approvazione di bilancio senza contestare l'atto a monte che aveva adottato i criteri di attribuzione delle spese. Infine, il Tribunale ha condannato le attrici, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore del curatore speciale del condominio, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., quantificato in € 2.000,00 per il primo comma e € 2.540,00 per il terzo comma, oltre interessi, e ha posto definitivamente a loro carico le spese di CTU.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Rovigo, sentenza 09/06/2025, n. 465
    Giurisdizione : Trib. Rovigo
    Numero : 465
    Data del deposito : 9 giugno 2025

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