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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/06/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Rovigo
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Sofia Gancitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1438/2023 R.G. promossa da
(p. iva ), E_ P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Sant'Elena (PD), via
Olivetani 2, e da (c.f. ), entrambi rappresentati e Parte_2 C.F._1 difesi dall'Avv. Giulia Mantovan (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._2
in Taglio di Po (RO), via Romea, n. 203
ATTRICI contro
(c.f. , in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede in IA PO (RO), Riviera Miani n.730, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Bonazzi (C.F. , elettivamente domiciliato in IA C.F._3
PO (RO), Piazza Vittorio Emanuele n.177
CONVENUTO con l'intervento di
AVV. (c.f. ), in qualità di curatore speciale del CP_2 C.F._4
(c.f. , con sede in IA PO (RO), Riv. Miani Controparte_1 P.IVA_2
n.730, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Bonazzi (C.F. , C.F._3
elettivamente domiciliata in IA PO (RO), P.zza Vittorio Emanuele n.177;
INTERVENUTA
Oggetto: Condominio, impugnazione delibere assembleari – spese condominiali
Conclusioni delle parti:
Per gli attori: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, previa rimessione in istruttoria della causa:
1. In via preliminare, respingere le
1 eccezioni preliminari di cui ai numeri 1, 2 e 3 della comparsa di costituzione del CP_1
;
2. Nel merito, accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia di tutte le
[...] delibere delle assemblee del dal 2006 al 2023 in quanto Controparte_1 [...] non è mai stata regolarmente convocata a parteciparvi;
3. Sempre nel E_ merito, accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia di tutti i verbali di assemblea dal 2006 al 2023, di tutte le delibere e i bilanci ivi approvati e relative ripartizioni per estraneità delle unità censite Fg. 7, part. 532, sub 63, cat. A/2. cl. 1, 2 vani e Fg. 7, part. 532, sub 64, cat.
A/2. cl. 1, 2 vani, al e, per l'effetto, accertare e dichiarare che Controparte_1 nulla deve al E_ CP_1
per le citate due unità abitative per gli anni dal 2006 al 15.6.2021 quanto al sub
[...]
63 e dal 2006 al 28.7.2021 quanto al sub 64 (date dei trasferimenti degli immobili a
[...]
);
4. Sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia della Pt_2 delibera di approvazione del bilancio consuntivo 2020/2021 e approvazione bilancio preventivo 2021/2022 e relativeripartizioni e la nullità/annullabilità/inefficacia della delibera di approvazione del bilancio consuntivo 2021/2022 e approvazione bilancio preventivo
2022/2023 e relative ripartizioni di spesa in capo a per E_ violazione dell'art. 69 disp. att. c.c. e, per l'effetto, accertare e dichiarare che
[...] nulla deve al per l'unità censita al E_ Controparte_1
Fg. 7, part. 161, sub 18, cat. C/2. cl. 1; 5. Sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia della delibera di approvazione del bilancio consuntivo
2021/2022 e approvazione bilancio preventivo 2022/2023 e relative ripartizioni di spese in capo a per violazione dell'art. 69 disp. att. c.c. con conseguente ri-calcolo in modo Parte_2 proporzionale delle quote millesimali acquistate da a seguito dell'es. imm. 82/2019 Parte_2
RG Trib. RO e ulteriore conseguente ri-calcolo dei riparti di spesa ad ella imputabili dal 2021 ad oggi.
6. Con vittoria di spese e competenze di causa. In via istruttoria Richiesta di rimessione in istruttoria della causa per l'espletamento di CTU volta: • ad accertare l'estraneità delle unità censite Fg. 7, part. 532, sub 63, cat. A/2. cl. 1, 2 vani e Fg. 7, part. 532, sub 64, cat. A/2. cl. 1, 2 vani (ex sub 42), al;
• a calcolare in modo proporzionale le Controparte_1 quote millesimali acquistate da a seguito dell'es. imm. 82/2019 RG Trib. RO, con Parte_2 conseguente ri-calcolo dei riparti di spesa ad ella imputabili.”.
Per il convenuto e l'intervenuta: “1) in via preliminare si eccepisce l'esistenza di giudicato esterno in relazione alle domande n.1 e 2 di nullità/annullabilità/inefficacia delle delibere delle assemblee condominiali dal 2006 al 2017, per tutti i motivi esposti in narrativa;
2) in via preliminare si eccepisce l'esistenza di giudicato esterno in relazione alla domanda n.2 di
2 nullità/annullabilità/inefficacia di tutte le delibere e dei bilanci approvati i verbali di assemblea dal 2006 al 2023 per estraneità delle unità sub 63 e sub 64 al , per tutti Controparte_1
i motivi esposti in narrativa;
3) in via preliminare, si eccepisce la nullità della citazione ai sensi dell'art.164 IV comma c.p.c. per la mancanza o quantomeno l' assoluta incertezza del petitum
e della causa petendi, per i motivi esposti in narrativa;
4) nel merito rigettarsi tutte le domande proposte dagli attori, perché infondate in fatto e in diritto e comunque inammissibili perché tardive, per tutti i motivi esposti in narrativa;
5) accertarsi e dichiararsi che gli attori hanno agito in giudizio con colpa grave o mala fede, per tutti i motivi esposti in narrativa, e conseguentemente condannarli al pagamento in favore del della Controparte_1 somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art.96 I° comma
c.p.c. 6) con rifusione di spese e onorari di causa e di spese di CTU”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e depositato il 10.07.2023, e Parte_2
hanno convenuto in giudizio dinanzi E_ E_ all'intestato Tribunale il , chiedendo che fosse dichiarata la nullità, Controparte_1
l'annullabilità o comunque l'inefficacia: (i) di tutte le delibere delle assemblee del condominio dal 2006 al 2023 in quanto non era mai stata regolarmente E_ convocata;
(ii) di tutte le suddette delibere e bilanci ivi approvati e relative ripartizioni per estraneità al condominio delle unità censite Fg.7 part.532, sub.63, cat. A/2, cl 1, 2 vani e Fg.7, part.532, sub 64, cat. A/2, cl.1, 2 vani e per l'effetto la declaratoria di accertamento che nulla deve al per le citate due E_ Controparte_1 unità abitative per gli anni dal 2006 al 15.06.2021 quanto al sub 63, e dal 2006 al 27.97.2021 quanto al sub.64 (date dei trasferimenti degli immobili a ); (iii) della delibera di Parte_2 approvazione del bilancio consuntivo 2020/2021 e approvazione bilancio preventivo 2021/2022
e relative ripartizioni;
(iv) della delibera di approvazione del bilancio consuntivo 2021/2022 e approvazione bilancio preventivo 2022/2023 e relative ripartizioni di spesa in capo a per violazione dell'art. 69 disp. att. c.c. e per l'effetto la E_ declaratoria che nulla deve al per E_ Controparte_1
l'unità censita al Fg.7, part.161, sub 18, cat. C/2 cl.1; (v) della delibera di approvazione del bilancio consuntivo 2021/2022 e approvazione bilancio preventivo 2022/2023 e relative ripartizioni di spesa in capo a per violazione dell'art. 69 disp. att. c.c., con Parte_2 conseguente ricalcolo in modo proporzionale delle quote millesimali acquistate da Parte_2 nell'esecuzione immobiliare 82/2019 Trib. Rovigo e ulteriore ricalcolo dei riparti di spesa ad ella imputabili dal 2021 al momento della domanda giudiziale.
3 Le attrici a tal fine hanno dedotto che:
- di aveva acquistato nel 2003 n. 139,620 E_ E_ millesimi di proprietà al piano primo del (subb 43-44-45-46-47-48-49- Controparte_1
63-64) e nel 2009 aveva acquistato altresì la proprietà di n. 32,080 millesimi al piano sesto del citato condominio (sub 65-66);
- nel 2019 il aveva incardinato avanti il Tribunale di Rovigo Controparte_1
l'esecuzione immobiliare n.r.g. 82/2019 es. imm. contro E_ sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 986/2018 del 5.11.2018 e del decreto ingiuntivo n. 34/2007 del 22.1.2007;
- il pignoramento immobiliare era ricaduto sui beni di proprietà di E_ così individuati al catasto fabbricati del Comune di IA PO (RO): Fg. 7,
[...] part. 532, sub 43, cat. A/2. cl. 1, 2 vani Fg. 7, part. 532, sub 44, cat. A/2. cl. 1, 2 vani Fg. 7, part. 532, sub 45, cat. A/2. cl. 1, 2 vani Fg. 7, part. 532, sub 46, cat. A/2. cl. 1, 2 vani Fg. 7, part. 532, sub 47, cat. A/2. cl. 1, 2 vani Fg. 7, part. 532, sub 48, cat. A/2. cl. 1, 2 vani Fg. 7, part. 532, sub
49, cat. A/2. cl. 1, 2 vani Fg. 7, part. 532, sub 63, cat. A/2. cl. 1, 2 vani Fg. 7, part. 532, sub 64, cat. A/2. cl. 1, 2 vani Fg. 7, part. 532, sub 65, cat. A/2. cl. 3, 2 vani Fg. 7, part. 532, sub 66, cat.
A/2. cl. 3, 2 vani Fg. 7, part. 161, sub 18, cat. C/2. cl. 1;
- a seguito della citata esecuzione immobiliare, gli immobili sopra elencati erano stati aggiudicati in favore dei seguenti soggetti: Fg. 7, part. 532, sub 43, cat. A/2. cl. Persona_1
1, 2 vani;
Fg. 7, part. 532, sub 44, cat. A/2. cl. 1, 2 vani;
Fg. 7, part. 532, sub Parte_3
48, cat. A/2. cl. 1, 2 vani;
Fg. 7, part. 532, sub 66, cat. A/2. cl. 3, 2 vani;
Parte_4 [...]
Fg. 7, part. 532, sub 45, cat. A/2. cl. 1, 2 vani;
Fg. 7, part. 532, sub 46, cat. A/2. cl. 1, 2 Pt_2 vani;
Fg. 7, part. 532, sub 47, cat. A/2. cl. 1, 2 vani;
Fg. 7, part. 532, sub 49, cat. A/2. cl. 1, 2 vani;
Fg. 7, part. 532, sub 63, cat. A/2. cl. 1, 2 vani;
Fg. 7, part. 532, sub 64, cat. A/2. cl. 1, 2 vani;
Fg. 7, part. 532, sub 65, cat. A/2. cl. 3, 2 vani;
- in data 15.02.2023 si era tenuta l'assemblea ordinaria del nel corso Controparte_1 della quale erano stati approvati il bilancio consuntivo 2021/2022 e il bilancio preventivo
2022/2023;
- a tale assemblea non era stata convocata, mentre E_ [...]
, pur essendo stata convocata, non aveva partecipato ed il relativo verbale le era stato Pt_2 comunicato in data 4.03.2023;
- in data 4.03.2023, e avevano infatti effettuato E_ Parte_2 un accesso presso l'ufficio dell'allora amministratrice del Controparte_3
al fine di verificare tutti i registri ed i bilanci condominiali;
[...]
4 - a seguito del predetto accesso, in data 03.04.2023 e E_ [...]
avevano proposto domanda di mediazione avanti l'Organismo di Mediazione Pt_2 dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo nei confronti del al fine di Controparte_1 eccepire le ragioni esposte nella domanda giudiziale e la procedura di mediazione iscritta al n.
51/2023 si concludeva con la mancata adesione della parte convenuta.
1.1. Si è costituito in giudizio il in persona dell'allora amministratore Controparte_1 rag. chiedendo il rigetto delle domande attoree. In particolare, la convenuta ha CP_3 eccepito:
- l'esistenza di giudicato esterno in relazione alle domande di nullità/annullabilità/inefficacia delle delibere delle assemblee condominiali dal 2006 al 2017, posto che gli oneri condominiali ivi approvati, non versati da erano stati oggetto di diversi E_ decreti ingiuntivi emessi nei confronti di alcuni opposti, E_ con opposizione rigettata e altri divenuti esecutivi per mancata opposizione e fondanti l'esecuzione immobiliare n.r.g. 82/2019 es. imm.;
- l'esistenza di giudicato esterno in relazione alla domanda di nullità di tutte le delibere e dei bilanci approvati con verbali di assemblea dal 2006 al 2023 per estraneità delle unità sub 63 e sub 64 al , in quanto sia il Tribunale di Rovigo (con la sentenza Controparte_1
n.526/2011, confermata dalla Corte d'Appello di Venezia) sia il Giudice di Pace di Rovigo, con sentenza confermata da questo Tribunale in funzione di giudice d'appello con sentenza del
16.10.2024, avevano accertato la loro inclusione nel;
CP_1
-la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. per la mancanza o quantomeno per l'assoluta incertezza del petitum e della causa petendi;
-la tardività delle impugnazioni delle delibere;
La convenuta ha chiesto infine la condanna delle attrici ai sensi dell'art. 96, primo comma,
c.p.c.
1.2. La causa è stata istruita documentalmente e tramite CTU grafologica volta ad accertare la paternità della sottoscrizione di , legale rappresentante di E_ E_
apposta sul documento n.19 di parte convenuta, ossia la ricevuta di consegna
[...]
a mani da parte del alle attrici del verbale e della delibera dell'assemblea del CP_1
18.12.2017 e relativi bilanci e riparti. Successivamente, all'udienza del 05.03.2025, Parte_2 ha comunicato di essere stata nominata amministratore del Controparte_1 proponendo, in qualità di attrice, di rinunciare alle domande nei confronti del condominio e di proseguire come legale rappresentante dello stesso. Il Giudice, interrogando liberamente la Tuta
e accertando, dopo risposte contrastanti di quest'ultima, che la stessa fosse legata da una
5 relazione sentimentale col sig. (legale rappresentante di Pt_1 E_
dalla quale sono nati due figli, ritenuta l'esistenza di un conflitto di interessi in capo a
[...]
, ha nominato l'Avv. curatore speciale del Condominio convenuto. Il Parte_2 CP_2
si è costituito pertanto in giudizio in persona del curatore speciale, Controparte_1 depositando la comparsa con cui chiedeva l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
All'udienza del 14.05.2025 le parti hanno discusso la causa e il Giudice ha trattenuto la stessa in decisione ai sensi dell'art 281sexies comma 3 c.p.c.
2. La domanda non è fondata e deve pertanto essere rigettata.
Giova anzitutto premettere che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non
è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto -
"rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Inoltre, devono essere in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni
(cfr. verbale di udienza del 14.05.2025).
2.1. In ordine alla regolare convocazione di alle assemblee E_ condominiali si richiama il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, con sentenza n.
14916 del 20.07.2016 (per distinguere le categorie della nullità e dell'inesistenza della notificazione) secondo cui si ha nullità di notifica quando il luogo della notificazione è privo di astratto collegamento con il destinatario. In particolare, oltre alle specifiche ipotesi di nullità ex art. 160 c.p.c., alle notificazioni si applica il principio di strumentalità della forma di ciascun atto al proprio scopo, delineato dagli artt. 156 e 157 c.p.c.; pertanto, qualsiasi difformità dal modello legale determina un vizio di nullità della notificazione, salva l'applicazione dell'art. 156 c.p.c., ove lo scopo della notificazione consiste nella certezza legale che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Anche in tema di convocazione delle assemblee condominiali, per quanto concerne il contenuto dell'avviso, trova applicazione la disposizione contenuta nell'art. 1335 c.c. che prevede una presunzione di conoscenza degli atti recettizi in forma scritta pervenuti all'indirizzo del destinatario, che opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla
6 norma, salva la prova del destinatario medesimo dell'impossibilità di acquisire in concreto l'anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà.
Ciò premesso, si rileva quanto segue.
Il ha fornito prova adeguata di aver inviato le comunicazioni e le convocazioni CP_1 agli indirizzi pubblici risultanti dalla visura camerale e dai certificati anagrafici. Dalla documentazione prodotta sub docc.18 e 18 bis allegata alla comparsa di risposta, risulta che: - la raccomanda del 21.11.2018 inviata alla sede legale non è recapitata per “irreperibilità”; la medesima inviata alla residenza non è recapitata per “compiuta giacenza”; - la raccomandata del 29.11.2019 inviata alla sede legale non è recapitata per “irreperibilità”; la medesima inviata alla residenza non è recapitata per “compiuta giacenza”; - la raccomandata del 19.12.2019 inviata alla sede legale e alla residenza è stata qui recapitata;
- la raccomandata del 18.02.2020 inviata alla sede legale e alla residenza è stata qui recapitata;
- la raccomandata del 25.10.2021
è stata recapitata alla residenza;
- la raccomandata del 14.04.2022 inviata sia alla sede legale sia alla residenza non è stata recapitata per “indirizzo sconosciuto”; - la raccomandata del
29.06.2022 inviata alla residenza non è stata recapitata per “compiuta giacenza”; - la raccomandata 01.09.2022 è stata recapitata alla residenza;
- la raccomandata del 09.05.2023 è stata inviata alla sede legale e alla residenza è stata qui recapitata.
Dalle risultanze istruttorie è emerso che l'indirizzo della sede legale della società a cui venivano inviate le convocazioni tramite lettera raccomandata è quello risultante dalle visure camerali aggiornate, ossia Via Olivetani n. 2 in Sant'Elena (PD), pure indicato in atto di citazione da
Pertanto, sussiste quel collegamento col destinatario tale E_ da ritenere conoscibile l'atto.
Non è superfluo rammentare che riguardo all'invio di una raccomandata a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi,
a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd.
CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. civ. ord. 8895 del 18.03.2022).
7 Nessun pregio hanno le difese attoree con riferimento alla dicitura “irreperibile” contenuta in alcune ricevute, posto che alcuni invii sono andati a buon fine al medesimo indirizzo.
Premesso quanto sopra in termini di regolarità delle comunicazioni, si rileva – di conseguenza
– la tardività dell'impugnazione.
Alla presunzione di conoscenza, inoltre, si affianca la circostanza che l'esecuzione immobiliare n.r.g. 82/2019 es. imm. attivata da si fondava su una serie di titoli Controparte_1 esecutivi (sentenza del Tribunale di Rovigo n. 526/2011 confermata dalla Corte d'Appello di
Venezia e passata in giudicato e decreto ingiuntivo n. 986/2018 non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo) tutti emessi in virtù dei crediti condominiali sorti per effetto del mancato pagamento degli oneri fino all'anno 2017 di cui il ha avuto conoscenza (almeno) Pt_1
a partire dal momento in cui tale procedimento è stato incardinato, vista altresì la sua costituzione (cfr. doc. 27 convenuto).
In ogni caso , legale rappresentante di è E_ E_ anche comproprietario con l'attrice dell'unità immobiliare sub 34 e pertanto, è Parte_2 possibile affermare con sufficiente grado di certezza che egli era notiziato delle convocazioni delle assemblee e delle delibere anche attraverso le raccomandate ricevute dalla dunque, Pt_2 il termine ex art. 1137 c.c. per impugnare tali delibere è ampiamente decorso, vieppiù se si considera che all'esito della CTU, considerata da questo giudicante esaustiva e scevra da vizi logici, disposta la fine di verificare la riferibilità della sottoscrizione al della ricevuta di Pt_1 consegna a mani di parte della documentazione sopra elencata, è emerso che “La firma apposta sul documento 19 di parte convenuta è riferibile alla mano di nel massimo E_ grado di confidenza tecnica (certezza)”, precisando che ciò significa che “sulla base dell'evidenza analitica non ci sono riserve che le manoscritture a confronto abbiano la medesima origine”. L' accertamento della paternità della firma di apposta sul E_ doc.19 di parte convenuta rileva ai fini del giudizio perché costituisce un'ulteriore prova di fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione di alcune delle delibere assembleari dal 2006 fino a tale data, perché tardiva ai sensi dell'art.1137 c.c.. Infatti, il documento 19 costituisce la prova della consegna da parte dell'Amministratore a e Parte_2
a del verbale di assemblea del 18.12.2017, del bilancio consuntivo 2016/17 e E_ relativa ripartizione, del bilancio preventivo 2017/18 e relativa ripartizione.
2.2. Con riferimento alla dedotta estraneità delle unità sub 63 e sub 64 al CP_1
occorre evidenziare che la questione è stata già oggetto di giudizio nella sentenza
[...]
n.748 del 16.10.2024 di questo Tribunale, divenuta medio tempore definitiva, nella quale, sulla scorta della perizia disposta nel procedimento, si evince che i sub 63-64 sono appartamenti
8 “facenti parte del , entrambi al primo piano, entrambi con accessorio Controparte_1 pertinenziale ad uso cantina sito nel seminterrato, non classato. Non si vede dunque come gli appartamenti al piano e le relative pertinenze possano non essere inclusi e far parte del
e pertanto anche partecipare alle relative spese”. Sul punto si è quindi formato un CP_1 giudicato esterno in merito appartenenza dei sub 63 e 64 al e Controparte_1 sull'obbligo di partecipazione alle spese, la cui rilevanza nel processo civile costituisce espressione delle esigenze di "certezza" proprie del giudicato e sarebbe contrario ai criteri di logicità ed economia dei giudizi imporre al Giudice di non tenere conto di un giudicato di cui abbia contezza (Cass. civ., Sez. Unite, 16/06/2006, n. 13916).
2.3. Quanto alle ulteriori domande è necessario richiamare ancora una volta l'appena citata sentenza di questo Tribunale, che ha affermato sul punto: “va differenziato il caso in cui si contestino i criteri di ripartizione delle spese da quello in cui si contesti l'attribuzione delle spese concretamente attribuite al singolo condomino sulla base di quei criteri (...) Il condomino che intenda impugnare il concreto riparto delle spese a lui attribuite, lamentando un errore di calcolo sulla scorta dei millesimi a lui attribuiti nelle tabelle millesimali, deve impugnare la specifica delibera di approvazione di bilancio e far rilevare l'errore, entro trenta giorni dalla stessa o dalla sua conoscenza;
se invece il intenda contestare non già lo specifico CP_1 riparto, ma il riparto in quanto frutto di criteri di attribuzione delle spese ritenuti erronei, allora deve impugnare la delibera che quei criteri abbia adottato, non l'ultima delibera di approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo, in quanto è l'atto a monte che è viziato
e la delibera ultima lo è solo in via derivata. Ne consegue che la delibera approvata il giorno
08.11.2021 è legittima, avendo fatto corretta applicazione di un criterio di riparto delle spese risalente ad altra fonte che, finché non contestato e non dichiarato illegittimo, mediante impugnazione di quella fonte,quindi finché esistente, deve essere applicato, ancorché asseritamente erroneo”. In buona sostanza le attrici contestano i bilanci e i relativi riparti delle spese non per errori di calcolo sulla scorta dei millesimi a loro attribuiti nelle tabelle millesimali
(nel qual caso correttamente avrebbero potuto impugnare le relative delibere), ma per asseriti errori nell'attribuzione dei millesimi a ciascuna proprietà.
Ne consegue il rigetto delle domande attoree.
3. Il presupposto per la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., chiesta dal convenuto, secondo quanto chiarito dalle SS.UU della Corte di Cassazione, con la sentenza Cass. SS.UU.
16601/2017, non è esclusivamente il previo accertamento “del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo”, come aver agito o resistito “nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione”. I Giudici di
9 legittimità hanno chiarito che la “sanzionabilità dell'abuso dello strumento giudiziario” ex art. 96 c.p.c. è giustificata dall'esigenza di “evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione
(..) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria”.
Nel caso di specie le attrici hanno promosso il presente giudizio per impugnare le delibere assembleari dall'anno 2006 all'anno 2023, non solo tardivamente, ma anche in presenza di un giudicato formale, quantomeno relativo alle delibere dal 2006 al 2018. Che gli attori ne fossero perfettamente a conoscenza non si ricava solo dalla documentazione prodotta, ma soprattutto da quanto dedotto dagli stessi in atto di citazione (si veda la documentazione relativa all'esecuzione immobiliare n.82/2019 Es Imm., nella quale l' E_
è regolarmente costituita – cfr. doc. 27 convenuto).
[...]
Inoltre, il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul doc.19 di parte convenuta da parte del deve essere valutata come ulteriore condotta processuale a fondamento della domanda Pt_1 di condanna ex art. 96 c.p.c. La pretestuosità del disconoscimento della sottoscrizione, che invece è stata accertata come autografa, si può evincere sia dalla mancanza di prove fornite dal circa la non paternità della stessa, sia dalla assenza di osservazioni o contestazioni mosse Pt_1 alle conclusioni del CTU. In ogni caso, il disconoscimento della firma in realtà autografa esprime non solo un oggettivo connotato di mala fede da parte dell'autore del disconoscimento, ma anche un ingiustificato addebito di mala fede a carico della controparte che si avvale di un documento disconosciuto.
Posto che il processo temerario è ingiusto dall'atto introduttivo al deposito della sentenza, e perciò non solamente per il lasso temporale eccedente la ragionevole durata ex legge n. 89/2001, ai fini della liquidazione del danno da lite temeraria può farsi applicazione dei parametri Cedu che fissano la misura del risarcimento nell'intervallo tra € 1.000,00 ed € 1.500,00 per ogni anno di processo eccedente la ragionevole durata.
Nel caso che ci occupa, stante la condanna d'ufficio altresì al risarcimento del danno di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., come da paragrafo seguente, si ritiene di contenere la somma del risarcimento in € 1.000,00 per ogni anno. Pertanto, ne consegue la condanna delle attrici al pagamento ex art 96, comma 1, c.p.c. di una somma pari ad € 2.000,00 (durata complessiva di quasi due anni).
3.1. Stante la cumulabilità delle condanne di cui al comma 1 e al comma 3 dell'art. 96 c.p.c.
(cfr. Tribunale Rovigo, Sentenza, 13/01/2022, n. 39), facendo applicazione dell'art. 96, comma
3, c.p.c., questo Giudice ritiene di dover condannare al pagamento di una somma Parte_2 equitativamente determinata, a causa del contegno tenuto all'udienza del 05.03.2025, in violazione del dovere di lealtà sancito dall'art. 88 c.p.c.. Infatti, come sopra riportato, ella –
10 divenuta amministratrice del convenuto – aveva proposto di proseguire il giudizio CP_1 in tale ultima qualità (con rinuncia delle sue domande) nei confronti dell'altra attrice, in palese conflitto di interessi, essendo legata sentimentalmente al sig. , legale rappresentante di Pt_1
con il quale ha due figli, circostanza che ha in prima E_ battuta omesso pur a fronte di specifica domanda del Giudice e, solo in un secondo momento, ammesso (cfr. verbale udienza 05.03.2025).
In punto di liquidazione dell'importo, la giurisprudenza di legittimità, premettendo che la stessa
“deve solo osservare il criterio equitativo…con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass. civ.,
n. 21570/2012. In senso analogo Cass. civ., n. 17902/2019 e Cass. civ., n. 26435/2020) ha, anche di recente, rinviato al criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi. La somma prevista da tale disposizione può essere, quindi, rapportata “sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia” (cfr. Cass. civ., n.
26435/2020, in senso analogo Cass. civ., n. 17902/2019 ove, in massima, si legge che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può “essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite”). Tale criterio deve ritenersi coerente ed omogeneo rispetto sia a quello originariamente previsto dall'art. 385, comma 4, c.p.c. - che contemplava il limite del doppio dei massimi tariffari - sia a quello attualmente stabilito dall'art. 26, comma 1, c.p.a. - che allo stesso modo prevede il limite del doppio delle spese di lite liquidate secondo le tariffe professionali - (cfr., sul punto, Corte Cost. n. 139/2019). Si ritiene dunque, anche considerando la condanna di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c., di contenere tale somma in un terzo delle spese di lite, arrotondata per eccesso.
3.2. Le spese seguono la soccombenza delle attrici e sono liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014 così come modificato dal d.m. 147/2022, per lo scaglione di valore della controversia (indeterminabile - complessità bassa). Le spese di CTU, così come liquidate nel decreto del 11.12.2024, sono poste definitivamente a carico delle attrici, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta le domande formulate da E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e da;
[...] Parte_2
2. Condanna , in persona del legale E_ rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, a rifondere le spese Parte_2
11 processuali al , in persona del curatore speciale, che liquida in Controparte_1
€ 7.616,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
3. Condanna , in persona del legale E_ rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, al pagamento ex art. 96 Parte_2 comma 1 c.p.c. della somma di euro 2.000,00 in favore del , in Controparte_1 persona del curatore speciale, oltre interessi dal deposito della sentenza al saldo;
4. Condanna al pagamento ex art. 96 comma 3 c.p.c. della somma di euro Parte_2
2.540,00 in favore del , in persona del curatore speciale, oltre Controparte_1 interessi dal deposito della sentenza al saldo;
5. Pone definitivamente a carico di E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e di , in solido
[...] Parte_2 tra loro, le spese di CTU così come liquidate nel decreto del 11.12.2024.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di competenza.
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Rovigo, il 09.06.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
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