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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/02/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1745/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Ludovico ROSSI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1745/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FABRIS Parte_1 C.F._1
ANNA MARIA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAROLLO SILVIA e CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
CONVENUTO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
In punto: separazione.
Conclusioni delle parti: come da note conformi depositate per la udienza cartolare del giorno 6 febbraio 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, in accoglimento dell'istanza congiunta delle parti, così disporre:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati;
- Il signor riconosce a favore della signora un assegno mensile CP_1 Parte_1
pagina 1 di 3 di mantenimento pari a € 200,00 (duecento/00) da versarsi entro il 20 di ogni mese a partire dal mese di gennaio 2025, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
- dare atto che le parti rinunciano entrambe alla domanda di addebito della separazione;
- spese di lite compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude in data 10.2.2025 per l'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.4.2024 da , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in Velo D'Astico il 5.7.2014; che dalla unione non erano nati CP_1 figli;
che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito, alle condizioni ivi indicate.
Con comparsa depositata in data 15.11.2024, si costituiva in giudizio chiedendo CP_1
l'accoglimento di conclusioni diverse da quelle ex adverso indicate.
Alla udienza del 17 dicembre 2024 le parti raggiungevano una intesa e chiedevano termine per depositare note conclusive conformi.
Alla udienza cartolare del giorno 6 febbraio 2025 le parti depositavano conclusioni congiunte e la decisione veniva rimessa al Collegio.
* * *
Le conclusioni rassegnate concordemente dalle parti debbono trovare pieno recepimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti alle condizioni da loro stesse precisate, a seguito della assunta natura consensuale della controversia.
Nulla osta, in effetti, alla conferma dell'assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili previsto a favore dell'attrice, che il Collegio reputa congruo e conforme a diritto.
Infine, le spese di lite vanno conseguentemente integralmente compensate tra le parti, come richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 uniti in matrimonio in Velo D'Astico (VI) in data 5.7.2014, con atto trascritto presso l'Ufficio dello
Stato Civile nel Comune di Velo D'Astico (VI), parte I, serie Ufficio 1, n. 1, anno 2014, alle condizioni in epigrafe riportate.
2. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Velo D'Astico (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello pagina 2 di 3 scioglimento della comunione legale, ove esistente.
3. DICHIARA la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 11.2.2025.
Il Giudice Estensore
Francesca Grassi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Ludovico ROSSI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1745/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FABRIS Parte_1 C.F._1
ANNA MARIA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAROLLO SILVIA e CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
CONVENUTO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
In punto: separazione.
Conclusioni delle parti: come da note conformi depositate per la udienza cartolare del giorno 6 febbraio 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, in accoglimento dell'istanza congiunta delle parti, così disporre:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati;
- Il signor riconosce a favore della signora un assegno mensile CP_1 Parte_1
pagina 1 di 3 di mantenimento pari a € 200,00 (duecento/00) da versarsi entro il 20 di ogni mese a partire dal mese di gennaio 2025, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
- dare atto che le parti rinunciano entrambe alla domanda di addebito della separazione;
- spese di lite compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude in data 10.2.2025 per l'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.4.2024 da , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in Velo D'Astico il 5.7.2014; che dalla unione non erano nati CP_1 figli;
che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito, alle condizioni ivi indicate.
Con comparsa depositata in data 15.11.2024, si costituiva in giudizio chiedendo CP_1
l'accoglimento di conclusioni diverse da quelle ex adverso indicate.
Alla udienza del 17 dicembre 2024 le parti raggiungevano una intesa e chiedevano termine per depositare note conclusive conformi.
Alla udienza cartolare del giorno 6 febbraio 2025 le parti depositavano conclusioni congiunte e la decisione veniva rimessa al Collegio.
* * *
Le conclusioni rassegnate concordemente dalle parti debbono trovare pieno recepimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti alle condizioni da loro stesse precisate, a seguito della assunta natura consensuale della controversia.
Nulla osta, in effetti, alla conferma dell'assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili previsto a favore dell'attrice, che il Collegio reputa congruo e conforme a diritto.
Infine, le spese di lite vanno conseguentemente integralmente compensate tra le parti, come richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 uniti in matrimonio in Velo D'Astico (VI) in data 5.7.2014, con atto trascritto presso l'Ufficio dello
Stato Civile nel Comune di Velo D'Astico (VI), parte I, serie Ufficio 1, n. 1, anno 2014, alle condizioni in epigrafe riportate.
2. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Velo D'Astico (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello pagina 2 di 3 scioglimento della comunione legale, ove esistente.
3. DICHIARA la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 11.2.2025.
Il Giudice Estensore
Francesca Grassi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 3 di 3