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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3828/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. I, c.p.c., iscritto al n. r.g. 3828/2024, promosso da:
(c.f./p.iva ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Francesca Giovanetti
ATTRICE - OPPONENTE contro
(p.iva ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Chiara Gallo CONVENUTA - OPPOSTA
Il Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, vista la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio in epigrafe, depositata dal procuratore di parte attrice opponente;
vista la contestuale dichiarazione di accettazione resa dal procuratore di parte convenuta opposta;
verificatane la relativa regolarità; preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti in punto di regolamentazione delle spese di lite;
visto l'art. 306 c.p.c.,
DICHIARA
l'estinzione del processo.
Spese di lite, integralmente, compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione, alle parti, della presente ordinanza e l'archiviazione del fascicolo.
Modena, 24/3/2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Lucchi
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TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. I, c.p.c., iscritto al n. r.g. 3828/2024, promosso da:
(c.f./p.iva ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Francesca Giovanetti
ATTRICE - OPPONENTE contro
(p.iva ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Chiara Gallo CONVENUTA - OPPOSTA
Il Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, vista la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio in epigrafe, depositata dal procuratore di parte attrice opponente;
vista la contestuale dichiarazione di accettazione resa dal procuratore di parte convenuta opposta;
verificatane la relativa regolarità; preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti in punto di regolamentazione delle spese di lite;
visto l'art. 306 c.p.c.,
DICHIARA
l'estinzione del processo.
Spese di lite, integralmente, compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione, alle parti, della presente ordinanza e l'archiviazione del fascicolo.
Modena, 24/3/2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Lucchi
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