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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/11/2025, n. 3245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3245 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 776/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte d'Appello di Milano
Sezione V Civile composta dai magistrati
FA RE Presidente
NN RR Consigliere rel.
Federico Botta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da:
C.F. ), rappresentato e difeso - giusta Parte_1 C.F._1
procura agli atti - dall'avv. Sandro Cannalire, presso il cui studio, sito in Legnano via
Madonnina del Grappa 23 è elettivamente domiciliato
APPELLANTE PRINCIPALE E APPELLATO INCIDENTALE contro
(C.F. ), appresentata e difesa - giusta Controparte_1 C.F._2
procura agli atti - dall'avv. Roberta Purcaro, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, sito a Trezzano Sul Naviglio, via L. Da Vinci n. 16 e presso l'indirizzo pec:
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APPELLATA PRINCIPALE E APPELLANTE INCIDENTALE con l'intervento del Procuratore Generale che ha concluso per la conferma del provvedimento impugnato avente ad
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio 1 Provvedimento impugnato: sentenza n. 70/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata il 15.1.2025
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE/ APPELLATO INCIDENTALE
“…NEL MERITO: in parziale riforma dell'impugnata sentenza e previa conferma dei capi di sentenza non impugnati:
- disporre che il sig. versi alla sig. ra , a titolo di contributo al CP_2 Controparte_1
mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 700,00 (pari ad 350,00= mensili per ogni figlio), mediante bonifico bancario alle coordinate a lui già note entro il giorno 10 di ogni mese, con adeguamento della somma in base dell'indice Istat a partire dall'anno successivo a quello di presentazione del ricorso di primo grado;
- porre le spese di CTU di primo grado a carico di entrambe le parti al 50%;
- col favore di spese e compensi di giudizio o, quanto meno, con loro integrale compensazione”
PER L'APPELLATA/ APPELLANTE INCIDENTALE
“IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare inammissibile l'appello proposto dal signor avverso la sentenza del CP_2
Tribunale di Busto Arsizio n. 70/2025, pronunciata il 14/01/2025, pubblicata il 17/01/2025 e non notificata, relativa al procedimento RG n. 4004/2021
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare l'appello proposto dal signor avverso la sentenza del Tribunale di Busto CP_2
Arsizio n. 70/2025, pronunciata il 14/01/2025, pubblicata il 17/01/2025 e non notificata, relativa al procedimento RG n. 4004/2021 in quanto infondato in fatto ed in diritto
- Conseguentemente confermare i capi 5), 8) e 9) della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.
70/2025, pronunciata il 14/01/2025, pubblicata il 17/01/2025 e non notificata, relativa al procedimento RG n. 4004/2021 nelle parti oggetto di gravame principale
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
- a parziale modifica del capo 5) della sentenza n. 70/2025 - fermo restando l'ammontare del contributo al mantenimento dei figli minori da parte del padre nella misura di complessivi € 1.200,00 mensili come stabilito dal Tribunale di Busto Arsizio nell'impugnata decisione, ed ogni altra parte del capo stesso, di voler stabilire la decorrenza dell'assegno di mantenimento, così come adeguato dal Giudice
2 di primo grado, a far data dal deposito del ricorso per divorzio (11.08.2021) anziché dal 01.01.2023 con ogni conseguente provvedimento.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi di causa.”
FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
1. e contraevano matrimonio in Nosate il 04.09.2010 e CP_2 Controparte_1
dalla loro unione nascevano i figli (il 09.07.2011) e (il 14.01.2015). Per_1 Per_2
2. I coniugi si separavano consensualmente alle seguenti condizioni, omologate con decreto del 11.12.2018: affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare, proprietaria ed assegnataria della stessa;
obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo un assegno complessivo di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
attribuzione alla madre degli assegni familiari.
3. Con ricorso depositato il 10.08.2021 adiva il Tribunale di Busto Controparte_1
Arsizio, chiedendo l'emissione della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la previsione di un regime di collocamento dei figli e frequentazione del genitore non collocatario, anche all'esito di consulenza tecnica d'ufficio sulle capacità genitoriali del coniuge;
altresì chiedeva di determinare la misura del contributo del padre al mantenimento dei figli in un importo non inferiore a € 500,00 mensili, somma concordata dalle parti in sede di separazione personale;
infine, chiedeva di confermare la ripartizione paritaria delle spese straordinarie e l'attribuzione alla madre degli assegni familiari.
4. Con comparsa depositata in data 1.10.2021 si costituiva in giudizio CP_3
aderendo alla domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo disporsi l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con domiciliazione alternata degli stessi presso entrambi i genitori, mantenimento diretto da parte dei genitori nei periodi di rispettiva permanenza e ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
3 5. Su concorde richiesta delle parti, veniva svolta CTU sull'idoneità genitoriale degli stessi;
nell'elaborato finale, depositato in data 2.6.2022, il CTU concludeva per un affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre e proponeva una regolamentazione della frequentazione padre/figli.
6. In data 03.11.2024 rassegnava le proprie conclusioni, chiedendo, in CP_3
via principale, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento alternato fra i genitori su base settimanale, con una regolamentazione dei periodi di vacanza, e disporre il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore nei periodi di relativa spettanza, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
in via subordinata, chiedeva l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente degli stessi presso la casa materna e di contribuire al loro mantenimento corrispondendo l'importo mensile complessivo di € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
7. Con note depositate in data 4.11.2024 precisava le proprie Controparte_1
conclusioni, chiedendo di confermare l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di sé secondo il calendario proposto dal CTU e già applicato dalle parti e di disporre che il signor CP_2
corrispondesse a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, a partire dalla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, la somma mensile di € 1.300,00
o, in subordine, la somma ritenuta di giustizia, comunque in misura non inferiore ad
€ 500,00 (con rivalutazione ISTAT pari ad € 587,50), importo concordato dalle parti in sede di separazione consensuale, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno unico integralmente alla madre.
8. Con la sentenza emessa il 14.1.2025 e pubblicata il 15.1.2025, in questa sede impugnata, il Tribunale di Busto Arsizio così provvedeva: “1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 04.09.2010, tra i sig.ri e CP_1
in Nosate (MI), matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Nosate CP_2
(Anno 2010, Parte II, Serie A, n. 9);
4 2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 n.
1238 e successive modifiche;
3) DISPONE l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dei minori presso la madre;
4) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola, fino alla domenica sera alle 21,30, quando il genitore avrà cura di riaccompagnare i figli presso la casa materna. Due volte durante la settimana nei giorni di lunedì e martedì nelle settimane in cui i figli trascorreranno il fine settimana con il padre e nei giorni di lunedì e giovedì, nelle settimane in cui i ragazzi trascorreranno il fine settimana con la mamma, dall'uscita da scuola e sino alle 21,30, quando il padre riaccompagnerà e presso la casa materna. Il Per_2 Per_1
calendario della frequentazione padre-figli nel corso della settimana potrà subire variazioni di giorni ed orari per accordo tra i genitori in relazione ai turni di lavoro/riposo del sig. a tal fine il sig. CP_2
continuerà a trasmettere all'inizio di ciascun mese via e-mail o whatsapp alla signora CP_2 CP_1
il calendario dei turni.
Durante le vacanze estive, e potranno trascorrere fino a 15 giorni anche non consecutivi con Per_2 Per_1
ciascuno dei genitori. I giorni saranno comunicati da ciascun genitore all'altro entro il 30 maggio di ogni anno.
Durante le vacanze scolastiche nel corso dell'anno (Natale, Epifania, Carnevale e Pasqua) e Per_2
potranno trascorrere fino a metà del periodo di vacanza con ciascun genitore. In difetto varranno le Per_1
regole ordinarie per la settimana ed il fine settimana.
e trascorreranno il 25 dicembre, il 26 dicembre, il 8 dicembre, ultimo giorno dell'anno e Per_2 Per_1
primo giorno dell'anno nuovo, Epifania, Carnevale, Pasqua e Pasquetta ecc, con il padre o con la madre secondo il principio dell'alternanza delle Feste e degli anni;
5) PONE A CARICO del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, a far data da gennaio 2023, un assegno mensile di €
600,00 per figlio, annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita. Dal deposito del ricorso a dicembre
2022 conferma il contributo nella misura stabilita all'udienza presidenziale;
6) DISPONE che le spese straordinarie, regolate come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di
Milano, siano ripartite al 50% fra i genitori;
5 7) DISPONE che la madre percepisca integralmente l'assegno unico;
8) PONE le spese di CTU definitivamente a carico del resistente nella misura di due terzi e della ricorrente nella misura di un terzo;
9) ND il resistente al pagamento delle spese di lite della ricorrente che liquida in € 98,00 per spese ed in € 6.000, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, per compensi.”
Più in dettaglio, il Tribunale quantificava l'assegno dovuto dal padre per il mantenimento dei figli nella misura di € 600,00 per ciascuno, a far data dal gennaio 2023 (momento in cui vi è prova dell'aumento del reddito del padre), rilevando la profonda differenza tra i redditi dei genitori e il miglioramento della situazione patrimoniale del sig. CP_2
rispetto al tempo della separazione, nonché la circostanza che entrambi i genitori provvedevano anche al mantenimento diretto dei figli e che le esigenze dei minori erano accresciute rispetto al tempo della separazione. Quanto alle situazioni economiche delle parti, il Tribunale rilevava, infatti, che:
- la sig.ra è assunta con contratto a tempo indeterminato e part- time, CP_1
percepisce uno stipendio netto di circa € 900/1.000 (calcolato su tredici mensilità)
e percepisce integralmente l'assegno unico per i figli pari a €400,00, non sostiene costi di locazione né mutui per l'immobile in cui vive, donatole dai genitori, e ha da poco avuto una terza figlia con un nuovo compagno;
- il sig. lavora presso percependo uno stipendio di CP_2 Controparte_4
€1.800/1.900 netti, oltre alla tredicesima mensilità, e svolge l'attività di libero professionista, dalla quale ricavava nel 2023 un reddito netto di € 31.160, nella sua ultima dichiarazione risulta un reddito netto complessivo di almeno € 52.884,00, corrispondente ad € 4.400 per tredici mensilità, vive insieme alla propria madre nell'abitazione di proprietà di quest'ultima e dai suoi estratti conto risultano alcuni esborsi per mutuo o finanziamenti, della cui esistenza e ragione il non CP_2
ha dato alcun conto in giudizio.
Le spese di lite venivano poste a carico del in ragione della sua prevalente CP_2
soccombenza e le spese di CTU venivano poste a suo carico nella misura di due terzi ed a carico della nella misura di un terzo, considerato che l'iniziale conflittualità CP_1
6 rilevata dalla CTU era imputabile ad entrambe le parti e che la CTU aveva evidenziato la necessità di un sostegno per entrambi i genitori.
9. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello parziale in data 14.03.2025 chiedendo la riforma del capo 5 (relativo al contributo al CP_3
mantenimento dei figli), del capo 8 (relativo alla ripartizione delle spese di CTU) e del capo 9 (relativo alla condanna alle spese di lite), per i seguenti motivi:
I. sul capo 5 relativo all'ingiustificabile e sproporzionato aumento del contributo nel mantenimento dei figli a carico dell'appellante: l'appellante ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 143 comma 3 e 316 c.c., i quali sanciscono l'obbligo per ogni genitore di contribuire al mantenimento dei figli in proporzione delle proprie sostanze. L'appellante evidenzia, infatti, che il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che le condizioni economiche del sig. sono migliorate a partire dal mese di gennaio 2023; pertanto, secondo CP_2
l'appellante, per verificare l'effettiva entità di tale incremento, bisognerebbe raffrontare i redditi lordi prodotti dal sig. nel 2020 (ossia quelli presi a CP_2
riferimento per l'emanazione dei provvedimenti provvisori del 7.10.2021) con quelli prodotti nel 2023: i primi ammontano a € 44.421,00 (v. dichiarazione dei redditi 2021 allegata alla comparsa di costituzione), mentre i secondi a € 66.295,00
(v. dichiarazione dei redditi 2024 allegata alla nota di deposito 2.11.2024); dal suddetto raffronto emergerebbe quindi che il reddito del sig. ha subito CP_2
un incremento pari al 33%. Secondo l'appellante, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto proporzionalmente incrementare l'assegno di mantenimento per ogni figlio del 33%, determinandone l'aumento da € 250,00 ad € 332,50 (come lo stesso aveva chiesto, offrendosi di corrispondere un assegno di CP_2
complessivi €700), mentre la previsione di un contributo pari a € 600,00 per figlio rappresenta un aumento del 120% rispetto al contributo precedentemente previsto, del tutto immotivato e sproporzionato. Peraltro, aggiunge l'appellante che non risultano particolari incrementi di spese che giustifichino la quantificazione dell'assegno imposta al per ogni figlio;
CP_2
7 II. sul capo 8 relativo all'errata ripartizione delle spese di c.t.u. nella misura di
2/3 a carico dell'appellante e di 1/3 a carico dell'appellata: a parere dell'appellante le spese della CTU dovrebbero essere ripartite al 50% tra le parti, sia perché la CTU era stata richiesta concordemente da entrambe le parti all'udienza del 7.10.2021 sia perché anche rispetto alla la CTU ha CP_1
riscontrato la necessità di interventi a sostegno della genitorialità; la statuizione sarebbe, inoltre, immotivatamente distonica rispetto alla ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori;
III. sul capo 9: errata condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite dell'appellata: da ultimo, il difensore ha rilevato l'erroneità della condanna del al pagamento integrale delle spese di lite, evidenziando, in primo CP_2
luogo, che non sarebbe ravvisabile una soccombenza in capo a quest'ultimo, posto che lo stesso non si è opposto alla corresponsione di un assegno per il mantenimento dei figli ma ha chiesto, in via principale, che ogni genitore vi provvedesse direttamente in collocamento alternato ovvero, in via subordinata, che il contributo a suo carico venisse incrementato da complessivi € 500 mensili a complessivi € 700,00 mensili, proporzionalmente al suo incremento patrimoniale;
in secondo luogo, l'appellante ha evidenziato che, in ogni caso, il Tribunale ha dichiarato la sua “prevalente soccombenza”, per cui la condanna al pagamento integrale, e non parziale, delle spese di lite sarebbe comunque ingiustificata.
10. Con comparsa depositata in data 30.5.2025 si è costituita in giudizio Controparte_1
eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito dell'appello e proponendo, a sua volta, appello incidentale.
Preliminarmente, l'appellata ha infatti dedotto l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 473 bis 30 c.p.c. (mediante rinvio ai requisiti dell'art. 342 c.p.c.), rilevando l'assenza nell'atto di appello di specifiche censure ai presupposti di fatto della motivazione, al ragionamento giuridico del giudice di primo grado o a possibili errori nell'applicazione di norme.
8 Nel merito, l'appellata ha rilevato, quanto al primo motivo di appello, che il giudice di primo grado ha rispettato il principio di proporzionalità del contributo di ciascun genitore al mantenimento dei figli, avendo correttamente valutato:
a) il reddito e le risorse economiche dei genitori, prendendo in considerazione i redditi netti (come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità) e non i redditi lordi
(richiamati dal nel proprio atto di appello) degli stessi, e, in particolare, il CP_2
progressivo aumento reddituale del sig. che, specifica l'appellata, è iniziato già CP_2
dal 2019, anno successivo alla separazione, da quando il non essendo CP_2
collocatario prevalente dei figli, ha potuto dedicare maggiore tempo al lavoro;
b) le aumentate esigenze dei figli dal tempo della separazione (2018) alla data di deposito della sentenza di divorzio (2025);
c) i compiti domestici assunti da ciascun genitore, svolti prevalentemente dalla sig.ra CP_1
d) i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, anche questi in prevalenza presso la sig.ra anche considerato che la regolamentazione proposta CP_1
dal CTU e recepita nella sentenza impugnata viene spesso modificata d'accordo tra i genitori in relazione agli impegni lavorativi del sig. nonché nel rispetto della CP_2
volontà e delle esigenze dei figli.
Quanto al secondo ed al terzo motivo di appello, l'appellata ha ribadito che, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale e della Suprema Corte a SS.UU., la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. è una facoltà riservata al giudice in casi eccezionali e rimessa alla sua discrezionalità; facoltà che il Tribunale ha motivatamente ritenuto di esercitare rispetto alla ripartizione delle spese di CTU e non anche rispetto alle spese di lite.
La ha spiegato appello incidentale con cui ha inteso censurare la statuizione CP_1
contenuta al capo 5) della sentenza impugnata, nella parte in cui ha disposto la decorrenza dell'aumento del contributo del padre al mantenimento dei figli a partire da gennaio 2023 anziché dalla data del deposito del ricorso per divorzio: il difensore ha, infatti, evidenziato che la documentazione a disposizione del Tribunale dimostra un progressivo aumento del reddito del sig. a partire dall'anno 2019 (anno CP_2
9 successivo a quello della separazione) e che il Tribunale avrebbe commesso un errore nell'omettere l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi delle parti relative al periodo intercorso tra la data di deposito del ricorso e la decisione della causa, in particolare quelle degli anni 2020-2022, in cui il sig. infermiere di professione, ha CP_2
lavorato molto di più a causa dell'emergenza COVID-19, così incrementando ulteriormente i propri redditi. A parere della pertanto, non trova adeguata CP_1
giustificazione la deroga operata dal giudice di primo grado al principio generale, secondo cui l'efficacia della sentenza che modifica il contributo del genitore al mantenimento dei figli decorre dal momento della domanda (Cass. 23/06/2023 n.
18089).
11. Con note scritte ex art.127ter c.p.c. depositate in data 27 giugno 2025, le parti insistevano nelle formulate conclusioni.
12. All'odierna udienza, tenutasi in modalità cartolare ai sensi degli artt.127bis ss. c.p.c., la
Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
La decisione della Corte di Appello di Milano
La sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata, in parziale accoglimento dell'appello principale spiegato da mentre l'appello incidentale spiegato CP_2
da non merita accoglimento;
si vanno ad esporre le ragioni della Controparte_1
decisione.
Osservazioni preliminari
L'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata è CP_1
infondata.
L'appello risulta formulato nel rispetto dei canoni di specificità prescritti dal codice di rito, ossia in modo tale da consentire una chiara individuazione delle parti della sentenza e della ratio decidendi che l'appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi formulati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel merito
10 Sul primo motivo di appello principale e sull'appello incidentale
Il primo motivo di appello principale va parzialmente accolto: la Corte ridetermina il quantum del contributo al mantenimento dei figli posto a carico di da euro CP_2
600,00 a figlio (importo così determinato con la sentenza impugnata) ad euro 450,00 a figlio.
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità -da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi- in tema di determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori di età o maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, ha statuito che la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei minori e del tenore di vita da essi goduto durante la convivenza dei genitori, sicché, la Corte territoriale nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento della prole deve tenere conto anche delle esigenze attuali dei figli (cfr. Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 32466 del 22/11/2023). Chiarisce, inoltre, la Suprema Corte che la crescita dei figli comporta notoriamente un aumento delle esigenze economiche di questi ultimi e non necessita di specifica dimostrazione, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022 (Rv. 664764 – 01).
Applicando i suddetti principi al caso in esame, la Corte non può che dissentire dalle determinazioni del giudice di primo grado, posto che risulta dalla documentazione in atti, che gode dal 2023 di uno stipendio netto mensile che varia tra i € 1.800,00 e € CP_2
1.900 e che vive presso la madre. Quanto alla pur economicamente più debole CP_1
del è assegnataria della casa coniugale di sua proprietà e gode di uno stipendio CP_2
netto mensile variabile fra € 1.100, 00 e € 1.200,00.
Orbene, dalla comparazione delle rispettive situazioni patrimoniali1, reputa la Corte che l'importo di € 600,00 a figlio determinato in prime cure sia troppo elevato e debba essere 1 Controparte_5
Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto
11 d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
PF-2024
(redditi
€ 29.636,00 € 7.239,00 € 418,00 € 237,00 € 21.742,00 € 1.811,83 2023)
PF-2023
(redditi
€ 18.052,00 € 3.103,00 € 233,00 € 144,00 € 14.572,00 € 1.214,33 2022)
Nella dichiarazione PF 2022 è indicato solo il reddito complessivo: € 39.921
Buste paga allegate depositate il 15.10.2024:
2023 Stipendio netto
Settembre 1887
Ottobre 1.924
Novembre 1.836
Dicembre 1.644 + 1.379
2024 Stipendio netto
Gennaio 1.943€
Febbraio 1.889 €
Marzo 1.755 €
Aprile 1.831 €
Maggio 1.815 €
Giugno 1848 €
Luglio 2.127€
Agosto 1973€
Settembre 1841€
COGLIATI
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto
12 rimodulato al ribasso: reputa la Corte che l'importo vada rideterminato in € 450,00 a figlio (non il minore importo di € 350,00 a figlio richiesto dal . Ciò CP_2
soprattutto alla stregua dell'età dei figli ormai adolescenti (di 14 anni e 10 anni: età che comporta l'aumentare delle esigenze) e dei tempi di permanenza (prevalenti) di collocazione presso la madre. In base al principio generale, tale importo così diminuito decorre dal momento della domanda, ovverossia il mese di marzo 20252.
Appare logicamente opportuno, in quanto questione connessa, esaminare l'appello incidentale che va respinto.
Il Tribunale ha adeguatamente motivato la deroga al principio generale (secondo cui l'efficacia della sentenza che modifica il contributo del genitore al mantenimento dei figli decorre dal momento della domanda, cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 15481 del 16/10/2003, Rv. 567474 - 01) prevedendo la decorrenza del nuovo maggior importo del contributo soltanto dall'anno 2023: ciò in quanto da tale annualità è provato l'aumento del reddito del CP_2
d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile su
12 mensilità
730/2024
(redditi
€ 14.702,00 € 1.045,00 € 181,00 € 118,00 € 13.358,00 € 1.113,17 2023)
730/2023
€ 15.054,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.054,00 € 1.254,50 (redditi 2022)
730/2022
€ 14.387,00 € 848,00 € 177,00 € 115,00 € 13.247,00 € 1.103,92 (redditi 2021) 2 Quanto al periodo compreso fra la sentenza di primo grado e marzo 2025, opera quanto statuito da Sez. Un. Cass. Cassazione, 08/11/2022, n.32914 secondo cui: “Nel caso, invece, in cui si proceda sia ad una rivalutazione — sotto il profilo dell'an debeatur — con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione), sia ad una semplice rimodulazione al ribasso — sotto il profilo del quantum —, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, non opera la “condictio indebiti” e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile alla luce del principio di solidarietà post-coniugale e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica”. 13 Sul secondo motivo di appello principale
Il secondo motivo di appello principale merita accoglimento.
Invero, la consulenza tecnica psico diagnostica disposta in prime cure è stata richiesta da entrambe le parti ed svolta nell'interesse di entrambe le parti. Di talché, è giustificata la richiesta dell'appellante principale di ripartirne i relativi oneri nella misura del 50 % ciascuna, diversamente da come statuito in prime cure.
Sul terzo motivo di appello principale
Anche il terzo motivo di appello principale, con cui ha lamentato l'erronea CP_2
statuizione sulle spese di lite, va accolto pur nei termini di seguito espressi: invero, consegue alla parziale riforma della sentenza una nuova regolamentazione delle spese di lite, nel doppio grado di giudizio.
Spese di lite
Alla stregua dell'esito complessivo della lite -con reciproca soccombenza rispetto alle domande svolte- si stimano sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti in entrambi i gradi di giudizio. In specie, ha visto CP_2
accogliere solo parzialmente l'appello principale, mentre l'appello incidentale è stato respinto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello parziale proposto da
[...]
nei confronti di e sull'appello incidentale proposto da CP_3 Controparte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 70/2025 del Controparte_1 CP_3
Tribunale di Busto Arsizio pubblicata il 15.1.2025, a definizione del procedimento n.
R.G. 4004/2021, così provvede:
I. accoglie parzialmente l'appello principale proposto da e, per CP_3
l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_2
e nella misura di euro 450,00 mensili per ciascun figlio, somma da Per_1 Per_2
versarsi a in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese con Controparte_1
decorrenza da marzo 2025 e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
14 - pone le spese della consulenza tecnica di ufficio svolta nel giudizio di primo grado n. R.G. 4004/2021 presso il Tribunale di Busto Arsizio, già liquidate in corso di causa, a carico di e nella misura del 50% Controparte_1 CP_3
ciascuno;
II. respinge l'appello incidentale proposto da Controparte_1
III. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite in entrambi i gradi di giudizio;
IV. conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NN RR FA RE
15
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte d'Appello di Milano
Sezione V Civile composta dai magistrati
FA RE Presidente
NN RR Consigliere rel.
Federico Botta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da:
C.F. ), rappresentato e difeso - giusta Parte_1 C.F._1
procura agli atti - dall'avv. Sandro Cannalire, presso il cui studio, sito in Legnano via
Madonnina del Grappa 23 è elettivamente domiciliato
APPELLANTE PRINCIPALE E APPELLATO INCIDENTALE contro
(C.F. ), appresentata e difesa - giusta Controparte_1 C.F._2
procura agli atti - dall'avv. Roberta Purcaro, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, sito a Trezzano Sul Naviglio, via L. Da Vinci n. 16 e presso l'indirizzo pec:
Email_1
APPELLATA PRINCIPALE E APPELLANTE INCIDENTALE con l'intervento del Procuratore Generale che ha concluso per la conferma del provvedimento impugnato avente ad
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio 1 Provvedimento impugnato: sentenza n. 70/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata il 15.1.2025
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE/ APPELLATO INCIDENTALE
“…NEL MERITO: in parziale riforma dell'impugnata sentenza e previa conferma dei capi di sentenza non impugnati:
- disporre che il sig. versi alla sig. ra , a titolo di contributo al CP_2 Controparte_1
mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 700,00 (pari ad 350,00= mensili per ogni figlio), mediante bonifico bancario alle coordinate a lui già note entro il giorno 10 di ogni mese, con adeguamento della somma in base dell'indice Istat a partire dall'anno successivo a quello di presentazione del ricorso di primo grado;
- porre le spese di CTU di primo grado a carico di entrambe le parti al 50%;
- col favore di spese e compensi di giudizio o, quanto meno, con loro integrale compensazione”
PER L'APPELLATA/ APPELLANTE INCIDENTALE
“IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare inammissibile l'appello proposto dal signor avverso la sentenza del CP_2
Tribunale di Busto Arsizio n. 70/2025, pronunciata il 14/01/2025, pubblicata il 17/01/2025 e non notificata, relativa al procedimento RG n. 4004/2021
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare l'appello proposto dal signor avverso la sentenza del Tribunale di Busto CP_2
Arsizio n. 70/2025, pronunciata il 14/01/2025, pubblicata il 17/01/2025 e non notificata, relativa al procedimento RG n. 4004/2021 in quanto infondato in fatto ed in diritto
- Conseguentemente confermare i capi 5), 8) e 9) della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.
70/2025, pronunciata il 14/01/2025, pubblicata il 17/01/2025 e non notificata, relativa al procedimento RG n. 4004/2021 nelle parti oggetto di gravame principale
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
- a parziale modifica del capo 5) della sentenza n. 70/2025 - fermo restando l'ammontare del contributo al mantenimento dei figli minori da parte del padre nella misura di complessivi € 1.200,00 mensili come stabilito dal Tribunale di Busto Arsizio nell'impugnata decisione, ed ogni altra parte del capo stesso, di voler stabilire la decorrenza dell'assegno di mantenimento, così come adeguato dal Giudice
2 di primo grado, a far data dal deposito del ricorso per divorzio (11.08.2021) anziché dal 01.01.2023 con ogni conseguente provvedimento.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi di causa.”
FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
1. e contraevano matrimonio in Nosate il 04.09.2010 e CP_2 Controparte_1
dalla loro unione nascevano i figli (il 09.07.2011) e (il 14.01.2015). Per_1 Per_2
2. I coniugi si separavano consensualmente alle seguenti condizioni, omologate con decreto del 11.12.2018: affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare, proprietaria ed assegnataria della stessa;
obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo un assegno complessivo di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
attribuzione alla madre degli assegni familiari.
3. Con ricorso depositato il 10.08.2021 adiva il Tribunale di Busto Controparte_1
Arsizio, chiedendo l'emissione della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la previsione di un regime di collocamento dei figli e frequentazione del genitore non collocatario, anche all'esito di consulenza tecnica d'ufficio sulle capacità genitoriali del coniuge;
altresì chiedeva di determinare la misura del contributo del padre al mantenimento dei figli in un importo non inferiore a € 500,00 mensili, somma concordata dalle parti in sede di separazione personale;
infine, chiedeva di confermare la ripartizione paritaria delle spese straordinarie e l'attribuzione alla madre degli assegni familiari.
4. Con comparsa depositata in data 1.10.2021 si costituiva in giudizio CP_3
aderendo alla domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo disporsi l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con domiciliazione alternata degli stessi presso entrambi i genitori, mantenimento diretto da parte dei genitori nei periodi di rispettiva permanenza e ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
3 5. Su concorde richiesta delle parti, veniva svolta CTU sull'idoneità genitoriale degli stessi;
nell'elaborato finale, depositato in data 2.6.2022, il CTU concludeva per un affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre e proponeva una regolamentazione della frequentazione padre/figli.
6. In data 03.11.2024 rassegnava le proprie conclusioni, chiedendo, in CP_3
via principale, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento alternato fra i genitori su base settimanale, con una regolamentazione dei periodi di vacanza, e disporre il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore nei periodi di relativa spettanza, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
in via subordinata, chiedeva l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente degli stessi presso la casa materna e di contribuire al loro mantenimento corrispondendo l'importo mensile complessivo di € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
7. Con note depositate in data 4.11.2024 precisava le proprie Controparte_1
conclusioni, chiedendo di confermare l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di sé secondo il calendario proposto dal CTU e già applicato dalle parti e di disporre che il signor CP_2
corrispondesse a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, a partire dalla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, la somma mensile di € 1.300,00
o, in subordine, la somma ritenuta di giustizia, comunque in misura non inferiore ad
€ 500,00 (con rivalutazione ISTAT pari ad € 587,50), importo concordato dalle parti in sede di separazione consensuale, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno unico integralmente alla madre.
8. Con la sentenza emessa il 14.1.2025 e pubblicata il 15.1.2025, in questa sede impugnata, il Tribunale di Busto Arsizio così provvedeva: “1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 04.09.2010, tra i sig.ri e CP_1
in Nosate (MI), matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Nosate CP_2
(Anno 2010, Parte II, Serie A, n. 9);
4 2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 n.
1238 e successive modifiche;
3) DISPONE l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dei minori presso la madre;
4) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola, fino alla domenica sera alle 21,30, quando il genitore avrà cura di riaccompagnare i figli presso la casa materna. Due volte durante la settimana nei giorni di lunedì e martedì nelle settimane in cui i figli trascorreranno il fine settimana con il padre e nei giorni di lunedì e giovedì, nelle settimane in cui i ragazzi trascorreranno il fine settimana con la mamma, dall'uscita da scuola e sino alle 21,30, quando il padre riaccompagnerà e presso la casa materna. Il Per_2 Per_1
calendario della frequentazione padre-figli nel corso della settimana potrà subire variazioni di giorni ed orari per accordo tra i genitori in relazione ai turni di lavoro/riposo del sig. a tal fine il sig. CP_2
continuerà a trasmettere all'inizio di ciascun mese via e-mail o whatsapp alla signora CP_2 CP_1
il calendario dei turni.
Durante le vacanze estive, e potranno trascorrere fino a 15 giorni anche non consecutivi con Per_2 Per_1
ciascuno dei genitori. I giorni saranno comunicati da ciascun genitore all'altro entro il 30 maggio di ogni anno.
Durante le vacanze scolastiche nel corso dell'anno (Natale, Epifania, Carnevale e Pasqua) e Per_2
potranno trascorrere fino a metà del periodo di vacanza con ciascun genitore. In difetto varranno le Per_1
regole ordinarie per la settimana ed il fine settimana.
e trascorreranno il 25 dicembre, il 26 dicembre, il 8 dicembre, ultimo giorno dell'anno e Per_2 Per_1
primo giorno dell'anno nuovo, Epifania, Carnevale, Pasqua e Pasquetta ecc, con il padre o con la madre secondo il principio dell'alternanza delle Feste e degli anni;
5) PONE A CARICO del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, a far data da gennaio 2023, un assegno mensile di €
600,00 per figlio, annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita. Dal deposito del ricorso a dicembre
2022 conferma il contributo nella misura stabilita all'udienza presidenziale;
6) DISPONE che le spese straordinarie, regolate come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di
Milano, siano ripartite al 50% fra i genitori;
5 7) DISPONE che la madre percepisca integralmente l'assegno unico;
8) PONE le spese di CTU definitivamente a carico del resistente nella misura di due terzi e della ricorrente nella misura di un terzo;
9) ND il resistente al pagamento delle spese di lite della ricorrente che liquida in € 98,00 per spese ed in € 6.000, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, per compensi.”
Più in dettaglio, il Tribunale quantificava l'assegno dovuto dal padre per il mantenimento dei figli nella misura di € 600,00 per ciascuno, a far data dal gennaio 2023 (momento in cui vi è prova dell'aumento del reddito del padre), rilevando la profonda differenza tra i redditi dei genitori e il miglioramento della situazione patrimoniale del sig. CP_2
rispetto al tempo della separazione, nonché la circostanza che entrambi i genitori provvedevano anche al mantenimento diretto dei figli e che le esigenze dei minori erano accresciute rispetto al tempo della separazione. Quanto alle situazioni economiche delle parti, il Tribunale rilevava, infatti, che:
- la sig.ra è assunta con contratto a tempo indeterminato e part- time, CP_1
percepisce uno stipendio netto di circa € 900/1.000 (calcolato su tredici mensilità)
e percepisce integralmente l'assegno unico per i figli pari a €400,00, non sostiene costi di locazione né mutui per l'immobile in cui vive, donatole dai genitori, e ha da poco avuto una terza figlia con un nuovo compagno;
- il sig. lavora presso percependo uno stipendio di CP_2 Controparte_4
€1.800/1.900 netti, oltre alla tredicesima mensilità, e svolge l'attività di libero professionista, dalla quale ricavava nel 2023 un reddito netto di € 31.160, nella sua ultima dichiarazione risulta un reddito netto complessivo di almeno € 52.884,00, corrispondente ad € 4.400 per tredici mensilità, vive insieme alla propria madre nell'abitazione di proprietà di quest'ultima e dai suoi estratti conto risultano alcuni esborsi per mutuo o finanziamenti, della cui esistenza e ragione il non CP_2
ha dato alcun conto in giudizio.
Le spese di lite venivano poste a carico del in ragione della sua prevalente CP_2
soccombenza e le spese di CTU venivano poste a suo carico nella misura di due terzi ed a carico della nella misura di un terzo, considerato che l'iniziale conflittualità CP_1
6 rilevata dalla CTU era imputabile ad entrambe le parti e che la CTU aveva evidenziato la necessità di un sostegno per entrambi i genitori.
9. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello parziale in data 14.03.2025 chiedendo la riforma del capo 5 (relativo al contributo al CP_3
mantenimento dei figli), del capo 8 (relativo alla ripartizione delle spese di CTU) e del capo 9 (relativo alla condanna alle spese di lite), per i seguenti motivi:
I. sul capo 5 relativo all'ingiustificabile e sproporzionato aumento del contributo nel mantenimento dei figli a carico dell'appellante: l'appellante ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 143 comma 3 e 316 c.c., i quali sanciscono l'obbligo per ogni genitore di contribuire al mantenimento dei figli in proporzione delle proprie sostanze. L'appellante evidenzia, infatti, che il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che le condizioni economiche del sig. sono migliorate a partire dal mese di gennaio 2023; pertanto, secondo CP_2
l'appellante, per verificare l'effettiva entità di tale incremento, bisognerebbe raffrontare i redditi lordi prodotti dal sig. nel 2020 (ossia quelli presi a CP_2
riferimento per l'emanazione dei provvedimenti provvisori del 7.10.2021) con quelli prodotti nel 2023: i primi ammontano a € 44.421,00 (v. dichiarazione dei redditi 2021 allegata alla comparsa di costituzione), mentre i secondi a € 66.295,00
(v. dichiarazione dei redditi 2024 allegata alla nota di deposito 2.11.2024); dal suddetto raffronto emergerebbe quindi che il reddito del sig. ha subito CP_2
un incremento pari al 33%. Secondo l'appellante, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto proporzionalmente incrementare l'assegno di mantenimento per ogni figlio del 33%, determinandone l'aumento da € 250,00 ad € 332,50 (come lo stesso aveva chiesto, offrendosi di corrispondere un assegno di CP_2
complessivi €700), mentre la previsione di un contributo pari a € 600,00 per figlio rappresenta un aumento del 120% rispetto al contributo precedentemente previsto, del tutto immotivato e sproporzionato. Peraltro, aggiunge l'appellante che non risultano particolari incrementi di spese che giustifichino la quantificazione dell'assegno imposta al per ogni figlio;
CP_2
7 II. sul capo 8 relativo all'errata ripartizione delle spese di c.t.u. nella misura di
2/3 a carico dell'appellante e di 1/3 a carico dell'appellata: a parere dell'appellante le spese della CTU dovrebbero essere ripartite al 50% tra le parti, sia perché la CTU era stata richiesta concordemente da entrambe le parti all'udienza del 7.10.2021 sia perché anche rispetto alla la CTU ha CP_1
riscontrato la necessità di interventi a sostegno della genitorialità; la statuizione sarebbe, inoltre, immotivatamente distonica rispetto alla ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori;
III. sul capo 9: errata condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite dell'appellata: da ultimo, il difensore ha rilevato l'erroneità della condanna del al pagamento integrale delle spese di lite, evidenziando, in primo CP_2
luogo, che non sarebbe ravvisabile una soccombenza in capo a quest'ultimo, posto che lo stesso non si è opposto alla corresponsione di un assegno per il mantenimento dei figli ma ha chiesto, in via principale, che ogni genitore vi provvedesse direttamente in collocamento alternato ovvero, in via subordinata, che il contributo a suo carico venisse incrementato da complessivi € 500 mensili a complessivi € 700,00 mensili, proporzionalmente al suo incremento patrimoniale;
in secondo luogo, l'appellante ha evidenziato che, in ogni caso, il Tribunale ha dichiarato la sua “prevalente soccombenza”, per cui la condanna al pagamento integrale, e non parziale, delle spese di lite sarebbe comunque ingiustificata.
10. Con comparsa depositata in data 30.5.2025 si è costituita in giudizio Controparte_1
eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito dell'appello e proponendo, a sua volta, appello incidentale.
Preliminarmente, l'appellata ha infatti dedotto l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 473 bis 30 c.p.c. (mediante rinvio ai requisiti dell'art. 342 c.p.c.), rilevando l'assenza nell'atto di appello di specifiche censure ai presupposti di fatto della motivazione, al ragionamento giuridico del giudice di primo grado o a possibili errori nell'applicazione di norme.
8 Nel merito, l'appellata ha rilevato, quanto al primo motivo di appello, che il giudice di primo grado ha rispettato il principio di proporzionalità del contributo di ciascun genitore al mantenimento dei figli, avendo correttamente valutato:
a) il reddito e le risorse economiche dei genitori, prendendo in considerazione i redditi netti (come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità) e non i redditi lordi
(richiamati dal nel proprio atto di appello) degli stessi, e, in particolare, il CP_2
progressivo aumento reddituale del sig. che, specifica l'appellata, è iniziato già CP_2
dal 2019, anno successivo alla separazione, da quando il non essendo CP_2
collocatario prevalente dei figli, ha potuto dedicare maggiore tempo al lavoro;
b) le aumentate esigenze dei figli dal tempo della separazione (2018) alla data di deposito della sentenza di divorzio (2025);
c) i compiti domestici assunti da ciascun genitore, svolti prevalentemente dalla sig.ra CP_1
d) i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, anche questi in prevalenza presso la sig.ra anche considerato che la regolamentazione proposta CP_1
dal CTU e recepita nella sentenza impugnata viene spesso modificata d'accordo tra i genitori in relazione agli impegni lavorativi del sig. nonché nel rispetto della CP_2
volontà e delle esigenze dei figli.
Quanto al secondo ed al terzo motivo di appello, l'appellata ha ribadito che, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale e della Suprema Corte a SS.UU., la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. è una facoltà riservata al giudice in casi eccezionali e rimessa alla sua discrezionalità; facoltà che il Tribunale ha motivatamente ritenuto di esercitare rispetto alla ripartizione delle spese di CTU e non anche rispetto alle spese di lite.
La ha spiegato appello incidentale con cui ha inteso censurare la statuizione CP_1
contenuta al capo 5) della sentenza impugnata, nella parte in cui ha disposto la decorrenza dell'aumento del contributo del padre al mantenimento dei figli a partire da gennaio 2023 anziché dalla data del deposito del ricorso per divorzio: il difensore ha, infatti, evidenziato che la documentazione a disposizione del Tribunale dimostra un progressivo aumento del reddito del sig. a partire dall'anno 2019 (anno CP_2
9 successivo a quello della separazione) e che il Tribunale avrebbe commesso un errore nell'omettere l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi delle parti relative al periodo intercorso tra la data di deposito del ricorso e la decisione della causa, in particolare quelle degli anni 2020-2022, in cui il sig. infermiere di professione, ha CP_2
lavorato molto di più a causa dell'emergenza COVID-19, così incrementando ulteriormente i propri redditi. A parere della pertanto, non trova adeguata CP_1
giustificazione la deroga operata dal giudice di primo grado al principio generale, secondo cui l'efficacia della sentenza che modifica il contributo del genitore al mantenimento dei figli decorre dal momento della domanda (Cass. 23/06/2023 n.
18089).
11. Con note scritte ex art.127ter c.p.c. depositate in data 27 giugno 2025, le parti insistevano nelle formulate conclusioni.
12. All'odierna udienza, tenutasi in modalità cartolare ai sensi degli artt.127bis ss. c.p.c., la
Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
La decisione della Corte di Appello di Milano
La sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata, in parziale accoglimento dell'appello principale spiegato da mentre l'appello incidentale spiegato CP_2
da non merita accoglimento;
si vanno ad esporre le ragioni della Controparte_1
decisione.
Osservazioni preliminari
L'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata è CP_1
infondata.
L'appello risulta formulato nel rispetto dei canoni di specificità prescritti dal codice di rito, ossia in modo tale da consentire una chiara individuazione delle parti della sentenza e della ratio decidendi che l'appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi formulati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel merito
10 Sul primo motivo di appello principale e sull'appello incidentale
Il primo motivo di appello principale va parzialmente accolto: la Corte ridetermina il quantum del contributo al mantenimento dei figli posto a carico di da euro CP_2
600,00 a figlio (importo così determinato con la sentenza impugnata) ad euro 450,00 a figlio.
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità -da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi- in tema di determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori di età o maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, ha statuito che la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei minori e del tenore di vita da essi goduto durante la convivenza dei genitori, sicché, la Corte territoriale nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento della prole deve tenere conto anche delle esigenze attuali dei figli (cfr. Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 32466 del 22/11/2023). Chiarisce, inoltre, la Suprema Corte che la crescita dei figli comporta notoriamente un aumento delle esigenze economiche di questi ultimi e non necessita di specifica dimostrazione, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022 (Rv. 664764 – 01).
Applicando i suddetti principi al caso in esame, la Corte non può che dissentire dalle determinazioni del giudice di primo grado, posto che risulta dalla documentazione in atti, che gode dal 2023 di uno stipendio netto mensile che varia tra i € 1.800,00 e € CP_2
1.900 e che vive presso la madre. Quanto alla pur economicamente più debole CP_1
del è assegnataria della casa coniugale di sua proprietà e gode di uno stipendio CP_2
netto mensile variabile fra € 1.100, 00 e € 1.200,00.
Orbene, dalla comparazione delle rispettive situazioni patrimoniali1, reputa la Corte che l'importo di € 600,00 a figlio determinato in prime cure sia troppo elevato e debba essere 1 Controparte_5
Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto
11 d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
PF-2024
(redditi
€ 29.636,00 € 7.239,00 € 418,00 € 237,00 € 21.742,00 € 1.811,83 2023)
PF-2023
(redditi
€ 18.052,00 € 3.103,00 € 233,00 € 144,00 € 14.572,00 € 1.214,33 2022)
Nella dichiarazione PF 2022 è indicato solo il reddito complessivo: € 39.921
Buste paga allegate depositate il 15.10.2024:
2023 Stipendio netto
Settembre 1887
Ottobre 1.924
Novembre 1.836
Dicembre 1.644 + 1.379
2024 Stipendio netto
Gennaio 1.943€
Febbraio 1.889 €
Marzo 1.755 €
Aprile 1.831 €
Maggio 1.815 €
Giugno 1848 €
Luglio 2.127€
Agosto 1973€
Settembre 1841€
COGLIATI
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto
12 rimodulato al ribasso: reputa la Corte che l'importo vada rideterminato in € 450,00 a figlio (non il minore importo di € 350,00 a figlio richiesto dal . Ciò CP_2
soprattutto alla stregua dell'età dei figli ormai adolescenti (di 14 anni e 10 anni: età che comporta l'aumentare delle esigenze) e dei tempi di permanenza (prevalenti) di collocazione presso la madre. In base al principio generale, tale importo così diminuito decorre dal momento della domanda, ovverossia il mese di marzo 20252.
Appare logicamente opportuno, in quanto questione connessa, esaminare l'appello incidentale che va respinto.
Il Tribunale ha adeguatamente motivato la deroga al principio generale (secondo cui l'efficacia della sentenza che modifica il contributo del genitore al mantenimento dei figli decorre dal momento della domanda, cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 15481 del 16/10/2003, Rv. 567474 - 01) prevedendo la decorrenza del nuovo maggior importo del contributo soltanto dall'anno 2023: ciò in quanto da tale annualità è provato l'aumento del reddito del CP_2
d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile su
12 mensilità
730/2024
(redditi
€ 14.702,00 € 1.045,00 € 181,00 € 118,00 € 13.358,00 € 1.113,17 2023)
730/2023
€ 15.054,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.054,00 € 1.254,50 (redditi 2022)
730/2022
€ 14.387,00 € 848,00 € 177,00 € 115,00 € 13.247,00 € 1.103,92 (redditi 2021) 2 Quanto al periodo compreso fra la sentenza di primo grado e marzo 2025, opera quanto statuito da Sez. Un. Cass. Cassazione, 08/11/2022, n.32914 secondo cui: “Nel caso, invece, in cui si proceda sia ad una rivalutazione — sotto il profilo dell'an debeatur — con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione), sia ad una semplice rimodulazione al ribasso — sotto il profilo del quantum —, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, non opera la “condictio indebiti” e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile alla luce del principio di solidarietà post-coniugale e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica”. 13 Sul secondo motivo di appello principale
Il secondo motivo di appello principale merita accoglimento.
Invero, la consulenza tecnica psico diagnostica disposta in prime cure è stata richiesta da entrambe le parti ed svolta nell'interesse di entrambe le parti. Di talché, è giustificata la richiesta dell'appellante principale di ripartirne i relativi oneri nella misura del 50 % ciascuna, diversamente da come statuito in prime cure.
Sul terzo motivo di appello principale
Anche il terzo motivo di appello principale, con cui ha lamentato l'erronea CP_2
statuizione sulle spese di lite, va accolto pur nei termini di seguito espressi: invero, consegue alla parziale riforma della sentenza una nuova regolamentazione delle spese di lite, nel doppio grado di giudizio.
Spese di lite
Alla stregua dell'esito complessivo della lite -con reciproca soccombenza rispetto alle domande svolte- si stimano sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti in entrambi i gradi di giudizio. In specie, ha visto CP_2
accogliere solo parzialmente l'appello principale, mentre l'appello incidentale è stato respinto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello parziale proposto da
[...]
nei confronti di e sull'appello incidentale proposto da CP_3 Controparte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 70/2025 del Controparte_1 CP_3
Tribunale di Busto Arsizio pubblicata il 15.1.2025, a definizione del procedimento n.
R.G. 4004/2021, così provvede:
I. accoglie parzialmente l'appello principale proposto da e, per CP_3
l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_2
e nella misura di euro 450,00 mensili per ciascun figlio, somma da Per_1 Per_2
versarsi a in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese con Controparte_1
decorrenza da marzo 2025 e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
14 - pone le spese della consulenza tecnica di ufficio svolta nel giudizio di primo grado n. R.G. 4004/2021 presso il Tribunale di Busto Arsizio, già liquidate in corso di causa, a carico di e nella misura del 50% Controparte_1 CP_3
ciascuno;
II. respinge l'appello incidentale proposto da Controparte_1
III. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite in entrambi i gradi di giudizio;
IV. conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NN RR FA RE
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