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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Anna BONFILIO PRESIDENTE dott.ssa Silvia ORLANDO CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE ISTRUTTORE AUS. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1539/2023, trattenuta in decisione in data 19.09.2024, promossa da:
(C.F. residente in [...], Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Borgomanero (NO) via San Giovanni n. 7, presso lo studio dell'avv. Alessandro
Rossi (C.F. – pec: che la rappresenta C.F._2 Email_1
e difende in forza di procura allegata all'atto di costituzione di avvocato
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) residente in [...], Controparte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Castelletto Sopra Ticino (NO) Via XXV Aprile n. 38, presso lo studio dell'avv.
Mario Rino Orioli (C.F. – pec: che C.F._4 Email_2
lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, : Controparte_1
"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO: accogliere il proposto appello, per tutti i motivi in narrativa indicati, e per l'effetto, in riforma della sentenza N° 396/2023 resa inter partes dal Tribunale di Novara in persona della Dott.ssa Lorena Casiraghi nel procedimento R.G. N° 1598/2020, e pubblicata in data 05-06-2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano "NEL MERITO: previo accertamento in via incidentale della sussistenza dei reati di cui agli art. 612 bis e 595 c.p. commessi dal convenuto in danno dell'attrice, ed in ordine ai quali il convenuto ha patteggiato la pena con sentenza del
G. I. P. di Novara N° 69/18 del 20-03-18, condannare il Sig. al risarcimento dei danni Controparte_2
patrimoniali subiti dall'attrice ed ammontanti ad Euro 5.890, 00 per spese di alloggio oltre ai maggiori costi di trasferta per raggiungere il domicilio da liquidarsi in via equitativa oltre interessi, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali (morali e/o esistenziali) da liquidarsi in via equitativa nella misura di Euro 33.000,00 o in quella ritenuta congrua da questo Giudicante, oltre interessi e rivalutazione monetaria", disattendendo le eccezioni avversarie.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con condanna dell'appellato alla refusione delle spese liquidate in sentenza e a lui corrisposte dall'appellante, oltre interessi dal dì del pagamento sino al saldo";
per parte appellata, : Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, rigettare l'appello proposto da , confermando l'impugnata sentenza, ovvero, comunque, Controparte_1
respingere le domande dell'appellante, in quanto infondate in fatto e diritto, anche con la diversa motivazione che si riterrà giustificata dagli accertamenti di causa.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 04.08.2020, conveniva in giudizio, avanti al Controparte_1
Tribunale di Novara, il fratello, , chiedendo che il Tribunale, previo accertamento Controparte_2
incidentale della sussistenza dei reati di cui agli artt. 612 bis e 595 c.p. commessi dal convenuto in danno dell'attrice e in ordine ai quali quest'ultimo aveva patteggiato la pena con la sentenza del GIP di Novara n.
69/2018, per l'effetto, lo condannasse al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'esponente, quantificati come in atto.
A sostegno della domanda l'attrice esponeva che nell'anno 2013 si era trasferita da Castelletto Ticino a
Galatone in Puglia, al fine di occuparsi della manutenzione degli immobili di famiglia, lasciando l'Immobiliare Montinaro S.r.l. costituita con i genitori e in cui lavorava. Il figlio della , era rimasto a vivere presso i nonni materni. CP_1 Persona_1
Nel 2015 la riceveva una comunicazione dal fratello che la informava che la madre era CP_1
gravemente malata, circostanza che induceva l'attrice a tornare a Castelletto.
Durante la malattia della madre, il fratello, , si trasferiva a vivere nell'ufficio ubicato sotto Controparte_2
l'abitazione dei genitori, in Castelletto Ticino, Via Sempione n. 141, che veniva utilizzato per amministrare la società di famiglia.
Tale permanenza, che doveva essere temporanea, si protraeva nel tempo, occupando il anche CP_1
altri locali.
Secondo la ricostruzione dell'attrice, sin dal suo rientro in famiglia, il si dimostrava aggressivo CP_1
nei suoi confronti, per atteggiamenti, insulti e minacce.
Tali comportamenti peggioravano dopo che la , a seguito del decesso della madre in data CP_1
26.10.2015, si trasferiva nell'abitazione del padre, che, essendo malato e solo, aveva necessità di essere accudito e l'attrice, tramite il proprio legale, intimava al fratello di rilasciare l'immobile dove egli viveva.
A causa dei comportamenti del fratello (che oscurava e manometteva la telecamera del cortile, collocava una scala nel cortile fino al balcone dell'abitazione paterna, nonché poneva un coltello all'ingresso dell'abitazione paterna, ecc.) la , avendo paura per la propria sicurezza, si vedeva costretta ad CP_1
abbandonare il domicilio paterno, trasferendosi, per un periodo, a Bergamo, ricorrendo alla collaborazione di badanti per la cura del padre.
Ai fatti lamentati in precedenza, si aggiungeva la collocazione sulla tomba della madre di lettere, e, sotto la cassetta della posta dell'abitazione paterna, di un biglietto con la scritta “testa di cazzo la residenza (via
Sempione n. 143) me l'ha data , biglietto che, dalle telecamere di sicurezza, risultava Persona_2
apposto dal fratello.
A seguito di denuncia querela sporta dall'attrice, il veniva rinviato a giudizio per i reati Controparte_2
di stalking (art. 612 bis c.p.) e diffamazione (art. 595 c.p.).
Il procedimento penale si concludeva con il patteggiamento della pena ex art. 444 c.p. da parte del
. CP_1
Quali danni patrimoniali subiti per le condotte attribuite al fratello, l'attrice esponeva di aver sostenuto la spesa di €. 5.890,00=, per costi locativi, essendo stata costretta ad allontanarsi dall'abitazione paterna a causa della paura e per lo stress ingenerati dai comportamenti del fratello.
Quali danni non patrimoniali causati dai comportamenti del fratello, l'attrice richiedeva la somma di €.
33.000,00=, o altra veriore accertanda, facendo riferimento al criterio equitativo ex art. 1226 e 2056 c.c. dovendosi tenere conto della durata delle condotte poste in essere dal convenuto, per circa 22 mesi, dell'intensità delle stesse e del rapporto di parentela intercorrente tra le parti.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dalla domanda e sostenendo che, stante Controparte_2
l'inidoneità della sentenza penale di patteggiamento a costituire valida prova degli addebiti a lui mossi, spettava all'attrice esponente l'onere di provare i fatti costituitivi della pretesa risarcitoria, che egli, comunque, negava.
Argomentava il che, in realtà, era stata la sorella, rientrata a Castelletto Sopra Ticino dopo CP_1
alcuni anni di lontananza, ad avere un atteggiamento di ostracismo nei suoi confronti, al fine di escluderlo dalla vita dei genitori, con l'obiettivo di ottenere il controllo dell'intero patrimonio di famiglia, nonché un miglior trattamento in sede testamentaria.
Il convenuto ammetteva che vi erano state accese discussioni con la sorella, ma, sosteneva che non vi fosse stato, da parte sua, alcun atteggiamento persecutorio o minaccioso.
Ammetteva di aver lasciato sulla tomba materna le lettere con le quali i legali della sorella gli avevano intimato il rilascio dell'immobile e di aver esposto biglietti sulla cassetta della posta, al fine di sensibilizzare la sorella, in modo che si ravvedesse sul proprio comportamento;
ammetteva anche di aver modificato il campo di ripresa delle telecamere, ma solo perché queste riprendevano il suo alloggio ed egli voleva evitare che venissero controllati i suoi movimenti.
Infine adduceva che, se qualche volta aveva lasciato aperto il cancelletto o il garage, il fatto era da imputarsi alla fretta di rientrare o uscire di nuovo e che se aveva usato cunei per mantenere aperto il cancello era stato perché la chiusura era danneggiata;
che non aveva mai impedito ad alcuno di andare a fare visita al padre e che la decisione della sorella di trasferirsi a Bergamo era stata determinata da una scelta autonoma di quest'ultima, maturata, tra l'altro, dopo aver ottenuto dal padre una procura generale a gestire i suoi interessi.
La causa veniva istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'escussione di testi.
Esperita la trattazione istruttoria, all'udienza del 10.11.2022 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 396/2023, pubblicata in data 05.06.2023, il Tribunale di Novara rigettava integralmente le domande attoree, condannando al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
Il Giudice di prime cure motivava la decisione, rilevando che non esisteva un automatismo tra l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e la prova della responsabilità civile, richiamando, sul punto,
l'orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità, secondo il quale la sentenza di patteggiamento, nel giudizio civile intentato dalla persona offesa per il risarcimento dei danni, valeva come mero elemento indiziario delle condotte per le quali era stata patteggiata la pena, che dovevano, quindi, essere compiutamente provate.
Il Giudice di prime cure argomentava, quindi, in ordine al reato di stalking, che la non aveva CP_1
fornito adeguata prova, tanto sotto il profilo oggettivo, quanto sotto il profilo soggettivo, degli atti persecutori asseritamente posti in essere in suo danno dal convenuto.
La querela dell'attrice non era utilizzabile quale fonte di prova, perché atto della parte medesima, le SIT non apparivano determinanti, in quanto non contenevano la descrizione di minacce o molestie, tanto più reiterate, ma solo l'espressione di un clima di accesa conflittualità; circostanze, queste, che erano state confermate dall'esito delle prove testimoniali, dalle quali erano emersi episodi isolati, non significativi di un atteggiamento persecutorio reiterato;
il Tribunale riteneva irrilevanti, ai fini della decisione, anche i video prodotti che riprendevano il convenuto.
Infine, il Tribunale riteneva non provato neppure il reato di diffamazione nella affissione di volantini delle fotografie e nelle lettere estrapolate da facebook, atteso che non era indicato il soggetto destinatario e, quindi, non vi era un'offensività concreta, a danno della attrice.
Ritenendo errata la decisione assunta dal Tribunale di Novara, la signora proponeva Controparte_1
appello, avanti a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 21.12.2023, chiedendo la riforma della sentenza in questione.
Quali motivi di gravame, l'appellante lamentava:
1) l'errata e omessa valutazione delle risultanze istruttorie, sia documentali che testimoniali, ai fini della prova delle condotte imputate al;
CP_1
2) la violazione di legge, in relazione all'applicazione dell'art. 612 bis e 595 c.p. e l'omessa e/o carente motivazione, in ordine al ricorrere dell'elemento soggettivo del dolo;
3) l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, laddove il Tribunale appariva giustificare il comportamento del convenuto, trattandosi di episodi avvenuti "in un clima di accesa conflittualità tra i due fratelli per le questioni connesse alla successione materna”.
Nel primo motivo, per quanto riguardava la prova del reato di cui all'art. 612 bis c.p. la Controparte_1
impugnava la parte della sentenza nella quale il Giudice di prime cure aveva ritenuto che non fossero emersi “elementi significativi della sussistenza di reiterate minacce o molestie da parte del convenuto nei confronti dell'attrice, ma al più la conferma di alcuni episodi maturati in un clima di accesa conflittualità tra i due fratelli per le questioni connesse alla successione materna", sostenendo che solo "alcuni episodi" potevano ritenersi provati. Ad avviso dell'appellante, la valutazione effettuata dal Giudice di prime cure delle risultanze delle SIT e delle deposizioni testimoniali non era condivisibile, togliendo rilevanza a episodi gravi, ripetuti nel tempo.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, secondo l'appellante, le vicende accadute e descritte configuravano pienamente il reato di stalking, minacce e molestie, come ritenuto dalla Corte di legittimità con le sentenze Cass. pen., Sez. V, 10.7.2014, n. 48690; Cass. pen., 11.1.2011, n. 7601; Cass. pen., Sez. V,
12.1.2010, n. 6417, con le quali la Corte Suprema aveva statuito che anche due sole condotte di minaccia o di molestia integravano il reato di atti persecutori e che detto reato poteva dirsi configurato anche laddove tra gli atti vessatori fossero intercorsi diversi anni (Cass. Pen., Sez. V, 15.07.2020 n. 25026).
L'appellante richiamava, inoltre, il principio secondo il quale la reiterazione sussisteva anche quando le condotte apparivano "intervallate da un prolungato lasso temporale" (Cass. Pen. n. 30525/2021).
Alla luce dei canoni interpretativi della S.C. l'appellante riteneva che il Giudice di prime cure aveva errato affermando che gli episodi emersi dal materiale probatorio erano “isolati, di per sé non significativi di un comportamento persecutorio”.
Infine, l'appellante riteneva illogica e contraddittoria, la motivazione del Tribunale laddove appariva giustificare i comportamenti posti in essere da , in quanto "maturati in un clima di accesa Controparte_2
conflittualità tra i fratelli per le questioni connesse alla successione materna.".
La censurava che il contesto conflittuale fosse una circostanza idonea ad escludere o ridurre la CP_1
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato, in ragione del fatto che l'art. 612 bis, al secondo comma, prevedeva, come aggravante, l'esistenza di rapporti coniugali o di pregressi rapporti affettivi tra le parti (Cass. Pen. sez. III, 11.02.2014 n. 6384).
Per quanto riguardava il reato di cui all'art. 595 c.p. l'appellante lamentava che il Giudice non avesse valorizzato la lesività dei volantini affissi sulla porta esterna di casa, elemento, questo, idoneo a integrare il reato di diffamazione, tanto più alla luce delle ammissioni rese dal nei propri atti difensivi. CP_1
L'appellante chiedeva, quindi, la riforma della sentenza anche sotto il profilo della condanna al risarcimento dei danni, dovendosi ritenere provati quelli patrimoniali dalle ricevute di pagamento del
Residence di Bergamo ove la si era trasferita per un periodo e quelli non patrimoniali da CP_1
rapportarsi alla durata della condotta e alla gravità e pluralità delle aggressioni e molestie subite, che avevano indotto nella un grave stress psicofisico, documentato da certificazione medica. CP_1
Si costituiva nel presente grado la parte appellata, , con comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta depositata in data 12.02.2024, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la conferma della sentenza di primo grado. L'appellato prendeva posizione sull'impugnazione avversaria, deducendo che il Tribunale, contrariamente a quanto censurato dall'appellante, appariva aver correttamente analizzato i fatti di causa e le circostanze emerse, attribuendo una giusta valenza probatoria alle sommarie informazioni acquisite di , Persona_1
e e alle testimonianze raccolte in istruttoria. Persona_3 CP_3
Riteneva, sempre l'appellato, che nella sentenza il Giudice di prime cure aveva illustrato in modo esaustivo le ragioni per cui tanto il reato di atti persecutori, quanto quello di diffamazione dovevano ritenersi, nella fattispecie, insussistenti e, quindi, nella condotta di non fossero ravvisabili gli elementi Controparte_2
minimi per ritenerla sanzionabile dalle norme di cui si era sostenuta la violazione.
Produceva, a completamento delle difese, anche nuovi documenti (identificati ai nn. 18, 19 e 20) perché utili alla valutazione del contesto della vicenda, dei quali chiedeva l'ammissione.
Nelle note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza depositate l'08.05.2024 parte appellante si opponeva all'ammissione dei nuovi documenti depositati dall'appellato, in quanto riferiti a cause pendenti non ancora definite introdotte in epoca successiva rispetto ai fatti di causa;
nel medesimo atto, a sua volta,
l'appellante depositava testamento olografo del padre, pubblicato il 24.02.2023.
Tali essendo le difese e le argomentazioni delle parti, all'udienza del 09.05.2024, fissata ex art. 127 ter c.p.c. per la prima comparizione, la Corte, rilevava la regolarità delle costituzioni e prendeva atto delle note scritte depositate ritualmente dalle parti;
quindi rinviata ogni questione al merito, disponeva il rinvio della causa all'udienza del 19.09.2024, indicando i termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
All'esito di tali incombenti, all'udienza del 19.09.2024 la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti delle parti, esaminata la sentenza impugnata, valutati i documenti acquisiti al processo, unitamente all'esito dell'istruttoria esperita in primo grado, osserva quanto segue.
In primo luogo deve statuirsi sull'ammissibilità delle produzioni documentali effettuate nel presente grado di giudizio tanto dall'appellante, quanto dall'appellato. Alla luce dell'art. 345, ultimo comma c.p.c. la Corte ritiene entrambe le produzioni effettuate dalle parti in sede di gravame, inammissibili e comunque irrilevanti ai fini della decisione.
Procedendo alla disamina dell'impugnazione, nel primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'errata e omessa valutazione delle risultanze istruttorie, sia documentali che testimoniali, ai fini della prova delle condotte di reato.
La Corte procede, quindi, alla rivalutazione del materiale probatorio del primo grado, rappresentato dalle SIT, dall'esito delle testimonianze e dalle foto e video allegati, anche alla luce delle contestazioni e delle ammissioni contenute negli atti delle parti, in particolare del convenuto – appellato, . Controparte_2
Negli atti di causa il consta aver negato espressamente la maggior parte dei fatti addebitategli, CP_1
mentre ha confermato, con chiarezza, di essere l'autore dei biglietti lasciati all'esterno, sulla cassetta della posta (in particolare doc. 7 e 8 di parte appellante) pur giustificando tali scritti (vedasi comparsa di costituzione del primo grado, pag. 9, dove è scritto: “… l'amarezza di vedersi trattato come intruso e di essere svillaneggiato presso parenti e conoscenti sono all'origine del biglietto lasciato sulla cassetta della posta…”).
Poiché l'azione risarcitoria proposta da è fondata sulla prospettazione di due specifici Controparte_1
fatti di reato di cui sostiene di essere rimasta vittima da parte del fratello (quelli previsti dagli artt. 612 bis e 595 c.p.c.) la Corte procede alla verifica della sussistenza degli elementi previsti dalle due fattispecie.
La testimonianza resa il 03.03.2022 da , anche a voler prescindere dalla incerta Testimone_1
attendibilità della teste, essendo socia della , dipendente della Montinaro Immobiliare e in CP_1
contenzioso con l'appellato, non appare risolutiva, riferendo, la soprattutto stati d'animo Tes_1
dell'appellante, con l'eccezione dell'episodio dei calci alla macchina dell'attrice, di incerta datazione e parimenti incerta dinamica.
Anche dall'esito delle testimonianze assunte all'udienza del 09.06.2022, non si ricavano elementi probatori esaustivi: i testi ( e ) non hanno mai assistito a nessun Testimone_2 Testimone_3
episodio diretto, ma entrambi riferiscono essenzialmente quanto loro esposto dalle parti di causa (il teste dichiara testualmente: Quello che riferisco riguarda confidenze che mi sono state fatte Tes_2
separatamente dai due fratelli); il teste riferisce un episodio nel quale il comportamento del Testimone_4
convenuto è descritto in modo ambiguo, da un lato il sarebbe stato abbastanza alterato, sia CP_1
pure non violento, dall'altro come connotato da aggressività verbale che, sempre nella ricostruzione del teste, non si sarebbe concretizzato in insulti o minacce. Del convenuto è indicato un solo atteggiamento
“a pugni chiusi” che, però a dire del teste, non si è sostanziato in atti aggressivi: non ricordo di insulti di
verso la sorella ma solo un atteggiamento a pugni chiusi e la sorella che si è irrigidita accostandosi CP_2
al muro ma lui non l'ha toccata.
Gli elementi emersi e concretamente provati, rilevato che le testimonianze vertono, nello specifico, sulle medesime circostanze di cui alle dichiarazioni rese dai medesimi testi nelle rispettive SIT, a parere della
Corte non appaiono sufficienti a concretizzare la sussistenza del reato di cui all'art. 612 bis c.p.
Trattandosi di un reato abituale, è necessaria una reiterazione delle condotte di minaccia o violenza, per almeno una volta quando gli episodi siano collegati da un contesto unitario. Nella fattispecie, come sopra detto, non è stata raggiunta la prova di nessun episodio concreto di violenza o minaccia del a danno della sorella, essendo gli episodi narrati o riferiti de relato dalla stessa CP_1
attrice ora appellante, o, come correttamente interpretato dal Giudice di prime cure, non sufficienti, per la genericità delle descrizioni degli accadimenti, a fornire piena prova della violenza o della minaccia.
L'episodio riportato dal figlio dell'attrice, , nel contesto endofamiliare della controversia, Persona_1
appare anch'esso di incerta attendibilità, con conseguente conferma dell'insufficienza di elementi per ritenere raggiunta la prova del reato.
Valutazione diversa deve ritenersi, invece, secondo questa Corte, per quanto riguarda il reato di diffamazione, ravvisabile nei volantini affissi sulla porta di casa e sulla cassetta della posta recanti la dicitura “testa di cazzo…”.
Il compimento di tali atti da parte è pacifico, per ammissione dello stesso appellato (di cui si è CP_1
già detto in precedenza) così come la visibilità del mezzo, confermata da più testimonianze.
L'intrinseca offensività e lesività dell'espressione usata (“testa di cazzo”) appare idonea a concretizzare la fattispecie di cui all'art. 595 c.p. (sul punto Cass. civ. 8397 del 27.04.2026) apparendo, peraltro, manifesto l'intento di ledere nei confronti di una pluralità di soggetti e in assenza della persona interessata, la reputazione della , il cui riferimento anche se nel volantino non era esplicitato il nominativo, CP_1
appare facilmente identificabile.
Per converso, l'assenza di elementi descrittivi del tempo in cui i volantini sono stati visibili, inducono la
Corte a formulare una valutazione di tenuità del fatto, atteso che, prevedibilmente, l'esposizione dei volantini si è concretizzata in un tempo limitato e il mezzo utilizzato (il volantino scritto a mano) risulta essere uno strumento a limitata offensività.
Ne consegue che per quanto riguarda l'accertamento della condotta della diffamazione, la censura alla sentenza di primo grado appare fondata, con conseguente accoglimento del primo motivo di gravame limitatamente a tale aspetto.
Essendo gli ulteriori motivi di gravame di cui sub 2 e 3, assorbiti dalle considerazioni che precedono, relative alla mancata prova di fatti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p., occorre valutare e statuire sulle conseguenze dell'accertamento del reato di diffamazione e sul diritto dell'appellante al risarcimento dei danni subiti.
I danni patrimoniali lamentati dalla appellante non appaiono riferibili alla condotta del convenuto, nei limiti in cui è risultata accertata la fattispecie della diffamazione, quindi la domanda, sotto tale profilo, non può ricevere accoglimento.
Per quanto attiene al risarcimento dei danni non patrimoniali, attesa l'insussistenza di elementi forniti dall'appellante (risultando il documento n. 19 prodotto solo in modo parziale e irrilevante ai fini che qui interessano) ma alla luce dei riscontri sulla visibilità del biglietto riportati nelle testimonianze, la Corte ne dispone la liquidazione, in via equitativa, nella misura di €. 4.000,00=, determinata sulla base dei criteri di cui alle Tabelle di Milano, per la diffamazione di tenue gravità, in ragione della tenuità del fatto e della limitatissima offensività del mezzo (volantino) avuto riguardo anche alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali è avvenuta l'affissione.
Non essendo stata dimostrata la corresponsione di somme da parte dell'appellante, in esecuzione della sentenza di primo grado non si ritiene di accogliere la domanda di refusione proposta dall'appellante.
L'accoglimento parziale del gravame, con conseguente riforma della sentenza, comporta anche la modifica della regolazione delle spese delle spese: la Corte ritiene di liquidare, a favore dell'appellante, i compensi per entrambi i gradi di giudizio, sulla base dei valori medi dello scaglione di valore dell'importo riconosciuto a titolo di danni non patrimoniali, disponendone la compensazione al 50%. in ragione dell'accertamento di un danno risarcibile nettamente inferiore rispetto al petitum originario e in considerazione della complessità delle relazioni intercorrenti tra le parti e dei reciproci contenziosi in essere.
Il prospetto riassuntivo che segue, illustra i criteri adottati nella liquidazione delle spese.
Primo grado
Valore della causa compreso tra euro 1.101,00= ed euro 5.200,00=:
fase di studio della controversia 425,00
fase introduttiva del giudizio 425,00
fase istruttoria 851,00
fase decisionale 851,00
TOTALE 2.552,00 importo pari al 50% € 1.276,00=; oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge;
Secondo grado
Valore della causa compreso tra euro 1.101,00= ed euro 5.200,00=: fase di studio della controversia 536,00 fase introduttiva del giudizio 536,00 fase decisionale 851,00
TOTALE 1.923,00 importo pari al 50% € 961,50=; oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, respinta ogni altra istanza, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando:
1) in parziale accoglimento del gravame proposto da e in riforma parziale della Controparte_1
sentenza n. 396/2023 del Tribunale di Novara, pubblicata il 05.06.2023, condanna , al Controparte_2
pagamento a favore dell'appellante dell'importo di €. 4.000,00=, oltre interessi con decorrenza dalla data della presente sentenza;
2) condanna al pagamento a favore di delle spese legali del primo Controparte_2 Controparte_1
grado di giudizio, nella misura del 50%, pari a €. 1.276,00= oltre, sull'importo dovuto, al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) condanna al pagamento a favore di delle spese legali del presente Controparte_2 Controparte_1
grado di giudizio, nella misura del 50%, pari a € 961,50= oltre, sull'importo dovuto, al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) compensa tra le parti le spese dei due gradi del giudizio nella misura del 50%.
Così deciso in Torino, il 17 ottobre 2024.
IL CONSIGLIERE AUS. REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela LABANCA Dott.ssa Anna BONFILIO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Anna BONFILIO PRESIDENTE dott.ssa Silvia ORLANDO CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE ISTRUTTORE AUS. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1539/2023, trattenuta in decisione in data 19.09.2024, promossa da:
(C.F. residente in [...], Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Borgomanero (NO) via San Giovanni n. 7, presso lo studio dell'avv. Alessandro
Rossi (C.F. – pec: che la rappresenta C.F._2 Email_1
e difende in forza di procura allegata all'atto di costituzione di avvocato
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) residente in [...], Controparte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Castelletto Sopra Ticino (NO) Via XXV Aprile n. 38, presso lo studio dell'avv.
Mario Rino Orioli (C.F. – pec: che C.F._4 Email_2
lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, : Controparte_1
"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO: accogliere il proposto appello, per tutti i motivi in narrativa indicati, e per l'effetto, in riforma della sentenza N° 396/2023 resa inter partes dal Tribunale di Novara in persona della Dott.ssa Lorena Casiraghi nel procedimento R.G. N° 1598/2020, e pubblicata in data 05-06-2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano "NEL MERITO: previo accertamento in via incidentale della sussistenza dei reati di cui agli art. 612 bis e 595 c.p. commessi dal convenuto in danno dell'attrice, ed in ordine ai quali il convenuto ha patteggiato la pena con sentenza del
G. I. P. di Novara N° 69/18 del 20-03-18, condannare il Sig. al risarcimento dei danni Controparte_2
patrimoniali subiti dall'attrice ed ammontanti ad Euro 5.890, 00 per spese di alloggio oltre ai maggiori costi di trasferta per raggiungere il domicilio da liquidarsi in via equitativa oltre interessi, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali (morali e/o esistenziali) da liquidarsi in via equitativa nella misura di Euro 33.000,00 o in quella ritenuta congrua da questo Giudicante, oltre interessi e rivalutazione monetaria", disattendendo le eccezioni avversarie.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con condanna dell'appellato alla refusione delle spese liquidate in sentenza e a lui corrisposte dall'appellante, oltre interessi dal dì del pagamento sino al saldo";
per parte appellata, : Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, rigettare l'appello proposto da , confermando l'impugnata sentenza, ovvero, comunque, Controparte_1
respingere le domande dell'appellante, in quanto infondate in fatto e diritto, anche con la diversa motivazione che si riterrà giustificata dagli accertamenti di causa.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 04.08.2020, conveniva in giudizio, avanti al Controparte_1
Tribunale di Novara, il fratello, , chiedendo che il Tribunale, previo accertamento Controparte_2
incidentale della sussistenza dei reati di cui agli artt. 612 bis e 595 c.p. commessi dal convenuto in danno dell'attrice e in ordine ai quali quest'ultimo aveva patteggiato la pena con la sentenza del GIP di Novara n.
69/2018, per l'effetto, lo condannasse al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'esponente, quantificati come in atto.
A sostegno della domanda l'attrice esponeva che nell'anno 2013 si era trasferita da Castelletto Ticino a
Galatone in Puglia, al fine di occuparsi della manutenzione degli immobili di famiglia, lasciando l'Immobiliare Montinaro S.r.l. costituita con i genitori e in cui lavorava. Il figlio della , era rimasto a vivere presso i nonni materni. CP_1 Persona_1
Nel 2015 la riceveva una comunicazione dal fratello che la informava che la madre era CP_1
gravemente malata, circostanza che induceva l'attrice a tornare a Castelletto.
Durante la malattia della madre, il fratello, , si trasferiva a vivere nell'ufficio ubicato sotto Controparte_2
l'abitazione dei genitori, in Castelletto Ticino, Via Sempione n. 141, che veniva utilizzato per amministrare la società di famiglia.
Tale permanenza, che doveva essere temporanea, si protraeva nel tempo, occupando il anche CP_1
altri locali.
Secondo la ricostruzione dell'attrice, sin dal suo rientro in famiglia, il si dimostrava aggressivo CP_1
nei suoi confronti, per atteggiamenti, insulti e minacce.
Tali comportamenti peggioravano dopo che la , a seguito del decesso della madre in data CP_1
26.10.2015, si trasferiva nell'abitazione del padre, che, essendo malato e solo, aveva necessità di essere accudito e l'attrice, tramite il proprio legale, intimava al fratello di rilasciare l'immobile dove egli viveva.
A causa dei comportamenti del fratello (che oscurava e manometteva la telecamera del cortile, collocava una scala nel cortile fino al balcone dell'abitazione paterna, nonché poneva un coltello all'ingresso dell'abitazione paterna, ecc.) la , avendo paura per la propria sicurezza, si vedeva costretta ad CP_1
abbandonare il domicilio paterno, trasferendosi, per un periodo, a Bergamo, ricorrendo alla collaborazione di badanti per la cura del padre.
Ai fatti lamentati in precedenza, si aggiungeva la collocazione sulla tomba della madre di lettere, e, sotto la cassetta della posta dell'abitazione paterna, di un biglietto con la scritta “testa di cazzo la residenza (via
Sempione n. 143) me l'ha data , biglietto che, dalle telecamere di sicurezza, risultava Persona_2
apposto dal fratello.
A seguito di denuncia querela sporta dall'attrice, il veniva rinviato a giudizio per i reati Controparte_2
di stalking (art. 612 bis c.p.) e diffamazione (art. 595 c.p.).
Il procedimento penale si concludeva con il patteggiamento della pena ex art. 444 c.p. da parte del
. CP_1
Quali danni patrimoniali subiti per le condotte attribuite al fratello, l'attrice esponeva di aver sostenuto la spesa di €. 5.890,00=, per costi locativi, essendo stata costretta ad allontanarsi dall'abitazione paterna a causa della paura e per lo stress ingenerati dai comportamenti del fratello.
Quali danni non patrimoniali causati dai comportamenti del fratello, l'attrice richiedeva la somma di €.
33.000,00=, o altra veriore accertanda, facendo riferimento al criterio equitativo ex art. 1226 e 2056 c.c. dovendosi tenere conto della durata delle condotte poste in essere dal convenuto, per circa 22 mesi, dell'intensità delle stesse e del rapporto di parentela intercorrente tra le parti.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dalla domanda e sostenendo che, stante Controparte_2
l'inidoneità della sentenza penale di patteggiamento a costituire valida prova degli addebiti a lui mossi, spettava all'attrice esponente l'onere di provare i fatti costituitivi della pretesa risarcitoria, che egli, comunque, negava.
Argomentava il che, in realtà, era stata la sorella, rientrata a Castelletto Sopra Ticino dopo CP_1
alcuni anni di lontananza, ad avere un atteggiamento di ostracismo nei suoi confronti, al fine di escluderlo dalla vita dei genitori, con l'obiettivo di ottenere il controllo dell'intero patrimonio di famiglia, nonché un miglior trattamento in sede testamentaria.
Il convenuto ammetteva che vi erano state accese discussioni con la sorella, ma, sosteneva che non vi fosse stato, da parte sua, alcun atteggiamento persecutorio o minaccioso.
Ammetteva di aver lasciato sulla tomba materna le lettere con le quali i legali della sorella gli avevano intimato il rilascio dell'immobile e di aver esposto biglietti sulla cassetta della posta, al fine di sensibilizzare la sorella, in modo che si ravvedesse sul proprio comportamento;
ammetteva anche di aver modificato il campo di ripresa delle telecamere, ma solo perché queste riprendevano il suo alloggio ed egli voleva evitare che venissero controllati i suoi movimenti.
Infine adduceva che, se qualche volta aveva lasciato aperto il cancelletto o il garage, il fatto era da imputarsi alla fretta di rientrare o uscire di nuovo e che se aveva usato cunei per mantenere aperto il cancello era stato perché la chiusura era danneggiata;
che non aveva mai impedito ad alcuno di andare a fare visita al padre e che la decisione della sorella di trasferirsi a Bergamo era stata determinata da una scelta autonoma di quest'ultima, maturata, tra l'altro, dopo aver ottenuto dal padre una procura generale a gestire i suoi interessi.
La causa veniva istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'escussione di testi.
Esperita la trattazione istruttoria, all'udienza del 10.11.2022 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 396/2023, pubblicata in data 05.06.2023, il Tribunale di Novara rigettava integralmente le domande attoree, condannando al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
Il Giudice di prime cure motivava la decisione, rilevando che non esisteva un automatismo tra l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e la prova della responsabilità civile, richiamando, sul punto,
l'orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità, secondo il quale la sentenza di patteggiamento, nel giudizio civile intentato dalla persona offesa per il risarcimento dei danni, valeva come mero elemento indiziario delle condotte per le quali era stata patteggiata la pena, che dovevano, quindi, essere compiutamente provate.
Il Giudice di prime cure argomentava, quindi, in ordine al reato di stalking, che la non aveva CP_1
fornito adeguata prova, tanto sotto il profilo oggettivo, quanto sotto il profilo soggettivo, degli atti persecutori asseritamente posti in essere in suo danno dal convenuto.
La querela dell'attrice non era utilizzabile quale fonte di prova, perché atto della parte medesima, le SIT non apparivano determinanti, in quanto non contenevano la descrizione di minacce o molestie, tanto più reiterate, ma solo l'espressione di un clima di accesa conflittualità; circostanze, queste, che erano state confermate dall'esito delle prove testimoniali, dalle quali erano emersi episodi isolati, non significativi di un atteggiamento persecutorio reiterato;
il Tribunale riteneva irrilevanti, ai fini della decisione, anche i video prodotti che riprendevano il convenuto.
Infine, il Tribunale riteneva non provato neppure il reato di diffamazione nella affissione di volantini delle fotografie e nelle lettere estrapolate da facebook, atteso che non era indicato il soggetto destinatario e, quindi, non vi era un'offensività concreta, a danno della attrice.
Ritenendo errata la decisione assunta dal Tribunale di Novara, la signora proponeva Controparte_1
appello, avanti a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 21.12.2023, chiedendo la riforma della sentenza in questione.
Quali motivi di gravame, l'appellante lamentava:
1) l'errata e omessa valutazione delle risultanze istruttorie, sia documentali che testimoniali, ai fini della prova delle condotte imputate al;
CP_1
2) la violazione di legge, in relazione all'applicazione dell'art. 612 bis e 595 c.p. e l'omessa e/o carente motivazione, in ordine al ricorrere dell'elemento soggettivo del dolo;
3) l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, laddove il Tribunale appariva giustificare il comportamento del convenuto, trattandosi di episodi avvenuti "in un clima di accesa conflittualità tra i due fratelli per le questioni connesse alla successione materna”.
Nel primo motivo, per quanto riguardava la prova del reato di cui all'art. 612 bis c.p. la Controparte_1
impugnava la parte della sentenza nella quale il Giudice di prime cure aveva ritenuto che non fossero emersi “elementi significativi della sussistenza di reiterate minacce o molestie da parte del convenuto nei confronti dell'attrice, ma al più la conferma di alcuni episodi maturati in un clima di accesa conflittualità tra i due fratelli per le questioni connesse alla successione materna", sostenendo che solo "alcuni episodi" potevano ritenersi provati. Ad avviso dell'appellante, la valutazione effettuata dal Giudice di prime cure delle risultanze delle SIT e delle deposizioni testimoniali non era condivisibile, togliendo rilevanza a episodi gravi, ripetuti nel tempo.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, secondo l'appellante, le vicende accadute e descritte configuravano pienamente il reato di stalking, minacce e molestie, come ritenuto dalla Corte di legittimità con le sentenze Cass. pen., Sez. V, 10.7.2014, n. 48690; Cass. pen., 11.1.2011, n. 7601; Cass. pen., Sez. V,
12.1.2010, n. 6417, con le quali la Corte Suprema aveva statuito che anche due sole condotte di minaccia o di molestia integravano il reato di atti persecutori e che detto reato poteva dirsi configurato anche laddove tra gli atti vessatori fossero intercorsi diversi anni (Cass. Pen., Sez. V, 15.07.2020 n. 25026).
L'appellante richiamava, inoltre, il principio secondo il quale la reiterazione sussisteva anche quando le condotte apparivano "intervallate da un prolungato lasso temporale" (Cass. Pen. n. 30525/2021).
Alla luce dei canoni interpretativi della S.C. l'appellante riteneva che il Giudice di prime cure aveva errato affermando che gli episodi emersi dal materiale probatorio erano “isolati, di per sé non significativi di un comportamento persecutorio”.
Infine, l'appellante riteneva illogica e contraddittoria, la motivazione del Tribunale laddove appariva giustificare i comportamenti posti in essere da , in quanto "maturati in un clima di accesa Controparte_2
conflittualità tra i fratelli per le questioni connesse alla successione materna.".
La censurava che il contesto conflittuale fosse una circostanza idonea ad escludere o ridurre la CP_1
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato, in ragione del fatto che l'art. 612 bis, al secondo comma, prevedeva, come aggravante, l'esistenza di rapporti coniugali o di pregressi rapporti affettivi tra le parti (Cass. Pen. sez. III, 11.02.2014 n. 6384).
Per quanto riguardava il reato di cui all'art. 595 c.p. l'appellante lamentava che il Giudice non avesse valorizzato la lesività dei volantini affissi sulla porta esterna di casa, elemento, questo, idoneo a integrare il reato di diffamazione, tanto più alla luce delle ammissioni rese dal nei propri atti difensivi. CP_1
L'appellante chiedeva, quindi, la riforma della sentenza anche sotto il profilo della condanna al risarcimento dei danni, dovendosi ritenere provati quelli patrimoniali dalle ricevute di pagamento del
Residence di Bergamo ove la si era trasferita per un periodo e quelli non patrimoniali da CP_1
rapportarsi alla durata della condotta e alla gravità e pluralità delle aggressioni e molestie subite, che avevano indotto nella un grave stress psicofisico, documentato da certificazione medica. CP_1
Si costituiva nel presente grado la parte appellata, , con comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta depositata in data 12.02.2024, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la conferma della sentenza di primo grado. L'appellato prendeva posizione sull'impugnazione avversaria, deducendo che il Tribunale, contrariamente a quanto censurato dall'appellante, appariva aver correttamente analizzato i fatti di causa e le circostanze emerse, attribuendo una giusta valenza probatoria alle sommarie informazioni acquisite di , Persona_1
e e alle testimonianze raccolte in istruttoria. Persona_3 CP_3
Riteneva, sempre l'appellato, che nella sentenza il Giudice di prime cure aveva illustrato in modo esaustivo le ragioni per cui tanto il reato di atti persecutori, quanto quello di diffamazione dovevano ritenersi, nella fattispecie, insussistenti e, quindi, nella condotta di non fossero ravvisabili gli elementi Controparte_2
minimi per ritenerla sanzionabile dalle norme di cui si era sostenuta la violazione.
Produceva, a completamento delle difese, anche nuovi documenti (identificati ai nn. 18, 19 e 20) perché utili alla valutazione del contesto della vicenda, dei quali chiedeva l'ammissione.
Nelle note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza depositate l'08.05.2024 parte appellante si opponeva all'ammissione dei nuovi documenti depositati dall'appellato, in quanto riferiti a cause pendenti non ancora definite introdotte in epoca successiva rispetto ai fatti di causa;
nel medesimo atto, a sua volta,
l'appellante depositava testamento olografo del padre, pubblicato il 24.02.2023.
Tali essendo le difese e le argomentazioni delle parti, all'udienza del 09.05.2024, fissata ex art. 127 ter c.p.c. per la prima comparizione, la Corte, rilevava la regolarità delle costituzioni e prendeva atto delle note scritte depositate ritualmente dalle parti;
quindi rinviata ogni questione al merito, disponeva il rinvio della causa all'udienza del 19.09.2024, indicando i termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
All'esito di tali incombenti, all'udienza del 19.09.2024 la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti delle parti, esaminata la sentenza impugnata, valutati i documenti acquisiti al processo, unitamente all'esito dell'istruttoria esperita in primo grado, osserva quanto segue.
In primo luogo deve statuirsi sull'ammissibilità delle produzioni documentali effettuate nel presente grado di giudizio tanto dall'appellante, quanto dall'appellato. Alla luce dell'art. 345, ultimo comma c.p.c. la Corte ritiene entrambe le produzioni effettuate dalle parti in sede di gravame, inammissibili e comunque irrilevanti ai fini della decisione.
Procedendo alla disamina dell'impugnazione, nel primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'errata e omessa valutazione delle risultanze istruttorie, sia documentali che testimoniali, ai fini della prova delle condotte di reato.
La Corte procede, quindi, alla rivalutazione del materiale probatorio del primo grado, rappresentato dalle SIT, dall'esito delle testimonianze e dalle foto e video allegati, anche alla luce delle contestazioni e delle ammissioni contenute negli atti delle parti, in particolare del convenuto – appellato, . Controparte_2
Negli atti di causa il consta aver negato espressamente la maggior parte dei fatti addebitategli, CP_1
mentre ha confermato, con chiarezza, di essere l'autore dei biglietti lasciati all'esterno, sulla cassetta della posta (in particolare doc. 7 e 8 di parte appellante) pur giustificando tali scritti (vedasi comparsa di costituzione del primo grado, pag. 9, dove è scritto: “… l'amarezza di vedersi trattato come intruso e di essere svillaneggiato presso parenti e conoscenti sono all'origine del biglietto lasciato sulla cassetta della posta…”).
Poiché l'azione risarcitoria proposta da è fondata sulla prospettazione di due specifici Controparte_1
fatti di reato di cui sostiene di essere rimasta vittima da parte del fratello (quelli previsti dagli artt. 612 bis e 595 c.p.c.) la Corte procede alla verifica della sussistenza degli elementi previsti dalle due fattispecie.
La testimonianza resa il 03.03.2022 da , anche a voler prescindere dalla incerta Testimone_1
attendibilità della teste, essendo socia della , dipendente della Montinaro Immobiliare e in CP_1
contenzioso con l'appellato, non appare risolutiva, riferendo, la soprattutto stati d'animo Tes_1
dell'appellante, con l'eccezione dell'episodio dei calci alla macchina dell'attrice, di incerta datazione e parimenti incerta dinamica.
Anche dall'esito delle testimonianze assunte all'udienza del 09.06.2022, non si ricavano elementi probatori esaustivi: i testi ( e ) non hanno mai assistito a nessun Testimone_2 Testimone_3
episodio diretto, ma entrambi riferiscono essenzialmente quanto loro esposto dalle parti di causa (il teste dichiara testualmente: Quello che riferisco riguarda confidenze che mi sono state fatte Tes_2
separatamente dai due fratelli); il teste riferisce un episodio nel quale il comportamento del Testimone_4
convenuto è descritto in modo ambiguo, da un lato il sarebbe stato abbastanza alterato, sia CP_1
pure non violento, dall'altro come connotato da aggressività verbale che, sempre nella ricostruzione del teste, non si sarebbe concretizzato in insulti o minacce. Del convenuto è indicato un solo atteggiamento
“a pugni chiusi” che, però a dire del teste, non si è sostanziato in atti aggressivi: non ricordo di insulti di
verso la sorella ma solo un atteggiamento a pugni chiusi e la sorella che si è irrigidita accostandosi CP_2
al muro ma lui non l'ha toccata.
Gli elementi emersi e concretamente provati, rilevato che le testimonianze vertono, nello specifico, sulle medesime circostanze di cui alle dichiarazioni rese dai medesimi testi nelle rispettive SIT, a parere della
Corte non appaiono sufficienti a concretizzare la sussistenza del reato di cui all'art. 612 bis c.p.
Trattandosi di un reato abituale, è necessaria una reiterazione delle condotte di minaccia o violenza, per almeno una volta quando gli episodi siano collegati da un contesto unitario. Nella fattispecie, come sopra detto, non è stata raggiunta la prova di nessun episodio concreto di violenza o minaccia del a danno della sorella, essendo gli episodi narrati o riferiti de relato dalla stessa CP_1
attrice ora appellante, o, come correttamente interpretato dal Giudice di prime cure, non sufficienti, per la genericità delle descrizioni degli accadimenti, a fornire piena prova della violenza o della minaccia.
L'episodio riportato dal figlio dell'attrice, , nel contesto endofamiliare della controversia, Persona_1
appare anch'esso di incerta attendibilità, con conseguente conferma dell'insufficienza di elementi per ritenere raggiunta la prova del reato.
Valutazione diversa deve ritenersi, invece, secondo questa Corte, per quanto riguarda il reato di diffamazione, ravvisabile nei volantini affissi sulla porta di casa e sulla cassetta della posta recanti la dicitura “testa di cazzo…”.
Il compimento di tali atti da parte è pacifico, per ammissione dello stesso appellato (di cui si è CP_1
già detto in precedenza) così come la visibilità del mezzo, confermata da più testimonianze.
L'intrinseca offensività e lesività dell'espressione usata (“testa di cazzo”) appare idonea a concretizzare la fattispecie di cui all'art. 595 c.p. (sul punto Cass. civ. 8397 del 27.04.2026) apparendo, peraltro, manifesto l'intento di ledere nei confronti di una pluralità di soggetti e in assenza della persona interessata, la reputazione della , il cui riferimento anche se nel volantino non era esplicitato il nominativo, CP_1
appare facilmente identificabile.
Per converso, l'assenza di elementi descrittivi del tempo in cui i volantini sono stati visibili, inducono la
Corte a formulare una valutazione di tenuità del fatto, atteso che, prevedibilmente, l'esposizione dei volantini si è concretizzata in un tempo limitato e il mezzo utilizzato (il volantino scritto a mano) risulta essere uno strumento a limitata offensività.
Ne consegue che per quanto riguarda l'accertamento della condotta della diffamazione, la censura alla sentenza di primo grado appare fondata, con conseguente accoglimento del primo motivo di gravame limitatamente a tale aspetto.
Essendo gli ulteriori motivi di gravame di cui sub 2 e 3, assorbiti dalle considerazioni che precedono, relative alla mancata prova di fatti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p., occorre valutare e statuire sulle conseguenze dell'accertamento del reato di diffamazione e sul diritto dell'appellante al risarcimento dei danni subiti.
I danni patrimoniali lamentati dalla appellante non appaiono riferibili alla condotta del convenuto, nei limiti in cui è risultata accertata la fattispecie della diffamazione, quindi la domanda, sotto tale profilo, non può ricevere accoglimento.
Per quanto attiene al risarcimento dei danni non patrimoniali, attesa l'insussistenza di elementi forniti dall'appellante (risultando il documento n. 19 prodotto solo in modo parziale e irrilevante ai fini che qui interessano) ma alla luce dei riscontri sulla visibilità del biglietto riportati nelle testimonianze, la Corte ne dispone la liquidazione, in via equitativa, nella misura di €. 4.000,00=, determinata sulla base dei criteri di cui alle Tabelle di Milano, per la diffamazione di tenue gravità, in ragione della tenuità del fatto e della limitatissima offensività del mezzo (volantino) avuto riguardo anche alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali è avvenuta l'affissione.
Non essendo stata dimostrata la corresponsione di somme da parte dell'appellante, in esecuzione della sentenza di primo grado non si ritiene di accogliere la domanda di refusione proposta dall'appellante.
L'accoglimento parziale del gravame, con conseguente riforma della sentenza, comporta anche la modifica della regolazione delle spese delle spese: la Corte ritiene di liquidare, a favore dell'appellante, i compensi per entrambi i gradi di giudizio, sulla base dei valori medi dello scaglione di valore dell'importo riconosciuto a titolo di danni non patrimoniali, disponendone la compensazione al 50%. in ragione dell'accertamento di un danno risarcibile nettamente inferiore rispetto al petitum originario e in considerazione della complessità delle relazioni intercorrenti tra le parti e dei reciproci contenziosi in essere.
Il prospetto riassuntivo che segue, illustra i criteri adottati nella liquidazione delle spese.
Primo grado
Valore della causa compreso tra euro 1.101,00= ed euro 5.200,00=:
fase di studio della controversia 425,00
fase introduttiva del giudizio 425,00
fase istruttoria 851,00
fase decisionale 851,00
TOTALE 2.552,00 importo pari al 50% € 1.276,00=; oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge;
Secondo grado
Valore della causa compreso tra euro 1.101,00= ed euro 5.200,00=: fase di studio della controversia 536,00 fase introduttiva del giudizio 536,00 fase decisionale 851,00
TOTALE 1.923,00 importo pari al 50% € 961,50=; oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, respinta ogni altra istanza, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando:
1) in parziale accoglimento del gravame proposto da e in riforma parziale della Controparte_1
sentenza n. 396/2023 del Tribunale di Novara, pubblicata il 05.06.2023, condanna , al Controparte_2
pagamento a favore dell'appellante dell'importo di €. 4.000,00=, oltre interessi con decorrenza dalla data della presente sentenza;
2) condanna al pagamento a favore di delle spese legali del primo Controparte_2 Controparte_1
grado di giudizio, nella misura del 50%, pari a €. 1.276,00= oltre, sull'importo dovuto, al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) condanna al pagamento a favore di delle spese legali del presente Controparte_2 Controparte_1
grado di giudizio, nella misura del 50%, pari a € 961,50= oltre, sull'importo dovuto, al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) compensa tra le parti le spese dei due gradi del giudizio nella misura del 50%.
Così deciso in Torino, il 17 ottobre 2024.
IL CONSIGLIERE AUS. REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela LABANCA Dott.ssa Anna BONFILIO