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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 4381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4381 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3974/2025
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
AV NI Presidente Michele Posio Giudice UD GH Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3974/2025 R.G., avente come oggetto:
“modifica delle condizioni di divorzio” promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio degli Avv.ti Luca Pasini ed Elisabetta Gasparella, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. , elettivamente domiciliata a Vestone (BS), Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Giulia Dau, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE pagina 1 di 5 Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 14.10.2025)
Per parte ricorrente: “In via preliminare: dichiarare l'intervenuta decadenza della Sig.ra
dalle domande proposte, con particolare riferimento alla domanda svolta in Controparte_1 via subordinata, per le ragioni tutte esposte in narrativa. In via principale e nel merito: per le ragioni tutte di cui in narrativa, revocare quanto disposto dal Tribunale Ordinario di Brescia con Decreto del 11.04.2019 nell'ambito del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio RGVG 9810/2018 con riferimento all'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia sia in relazione alla contribuzione Controparte_1 mensile che al concorso alle spese straordinarie, quantomeno a far data dal deposito del presente ricorso. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, ed oneri di legge, se dovuti”; Per parte resistente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Brescia, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, In via principale:
- rigettare la domanda di revoca di quanto disposto dal Tribunale Ordinario di Brescia con Decreto del 11.04.2019 nell'ambito del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio RGVG 9810/2018 con riferimento all'obbligo del sig. di contribuire al Parte_1 mantenimento della figlia sig.ra e di conseguenza confermare l'obbligo di Controparte_1 mantenimento in capo al ricorrente ed in favore del resistente nella misura già concordata ossia
€ 700,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia del 16 luglio 2016; In via subordinata:
- ridurre l'assegno di mantenimento come disposto dal Tribunale Ordinario di Brescia con Decreto del 11.04.2019 nell'ambito del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio RGVG 9810/2018 con riferimento all'obbligo del sig. di contribuire al Parte_1 mantenimento della figlia sig.ra nella misura ritenuta di giustizia, oltre al 50% Controparte_1 delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia del 16 luglio 2016. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso ex Tariffa Forense e parametri D.M. Giustizia 10.3.2014, n. 55 art., ed a C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.4.2025 deduceva di aver contratto matrimonio con Parte_2 dal quale era nata, il 12.6.1998, la figlia , e che il divorzio era stato Controparte_2 CP_1
pagina 2 di 5 pronunciato con sentenza del Tribunale di Brescia n. 2642/2008, modificata con decreto emesso dall'intestato Tribunale all'esito della camera di consiglio del giorno 11.4.2019, a condizioni che prevedevano a carico del padre il versamento diretto alla figlia, allora convivente con la madre, della somma di € 700,00 mensili a titolo di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente affermava che la figlia, da diversi anni, risiedeva insieme al compagno, CP_3
e ai loro figli, (nato a [...] il [...]) e
[...] Parte_3 Parte_4
(nato a [...] il [...]), e che ella, dopo aver conseguito il diploma in ragioneria,
[...] nel 2017, e interrotto gli studi universitari, aveva sempre lavorato, prima gestendo un bar, e poi come dipendente.
Egli chiedeva, quindi, la revoca del contributo al mantenimento della figlia a far data dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si costituiva tardivamente per contestare che le circostanze addotte dal padre Controparte_1 dimostrassero la sua intervenuta autosufficienza economica.
Ella, quindi, chiedeva il rigetto della domanda paterna o, in subordine, la riduzione del contributo al suo mantenimento.
All'esito della prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, celebrata il 14.10.2025 – durante la quale la resistente confermava di risiedere con il compagno dal 2022 e riferiva di aver reperito nuova attività lavorativa a tempo determinato con retribuzione di € 1.500,00 mensili – in via temporanea ed urgente, il contributo al mantenimento di veniva revocato dalla data della CP_1 domanda e, non essendo necessaria ulteriore istruttoria sul punto, essendo sufficienti i documenti già depositati e le dichiarazioni delle parti, la Giudice delegata si riservava di riferire al Collegio la causa in vista della decisione.
*** Risulta pacifico che abbia iniziato ad abitare con il compagno dal 2022, ivi trasferendosi CP_1 dall'abitazione precedente, condivisa con la madre, e che da lui abbia avuto due figli:
[...]
(nato il [...]) e (nato il [...]). Pt_3 Parte_4
Altrettanto pacifico è che ella abbia terminato gli studi nel 2019 circa, quando ha interrotto l'università intrapresa dopo il conseguimento del diploma di ragioneria nel 2017, e che, da allora, abbia sempre lavorato, prima come imprenditrice nella gestione di un bar e dopo come dipendente, risultando attualmente occupata con una retribuzione di € 1.500,00 mensili.
Come già anticipato in sede di prima udienza, la scelta di di dare alla luce due figli CP_1 insieme al compagno è già di per sé espressiva dell'assunzione di tutti i doveri nascenti dal rapporto di filiazione ai sensi dell'art. 315-bis c.c., per cui il figlio ha diritto di essere mantenuto pagina 3 di 5 dai genitori, circostanza che impone a questi ultimi di mettere a frutto la capacità lavorativa posseduta e risulta incompatibile con la persistenza di uno stato di non autosufficienza economica. Tale situazione, del resto, dimostra come la resistente abbia creato una propria famiglia autonoma, con recisione di qualsiasi rapporto di dipendenza di vita da quella originaria composta dai propri genitori.
Inoltre, occorre considerare che la resistente ha un'età pienamente adulta, essendo nata il
12.6.1998, ha sempre lavorato dal 2019 ad oggi, ed è anche attualmente occupata con una retribuzione dignitosa, circostanze che dimostrano la definitiva conclusione di qualsivoglia percorso formativo e il possesso da parte di di una capacità lavorativa effettiva: avendo CP_1 ella avuto molti anni per rendersi economicamente autonoma, il fatto che eventualmente ancora non lo sia non può che essere imputabile a sua esclusiva negligenza. Peraltro, ella vive insieme al compagno, padre dei suoi figli, anch'egli occupato, come operaio, e, quindi, anche ove ella non fosse in grado di mantenere se stessa e i propri figli, dovrebbe cercare supporto nella nuova famiglia da lei costituita insieme al compagno e non certo nella famiglia originaria, con la quale ha reciso ogni rapporto, anche di residenza, non facendo più parte dello stato di famiglia paterno o materno, ma avendone costituito uno autonomo (arg. ex Cass. civ. n. 22813/2024, relativa ad una figlia maggiorenne sposata, ipotesi equiparabile, per identità di ratio, a quella della figlia che scelga di costituire una propria famiglia composta dal compagno convivente e dai loro figli: “in tema di assegno di mantenimento da riconoscere al figlio maggiorenne, dal momento che obbligo educativo e obbligo di mantenimento sono tendenzialmente tra di loro connessi, l'avere il figlio contratto matrimonio non è circostanza che può essere svalutata dal giudice del merito, essendo al contrario un importante indice di una raggiunta autonomia di vita e di scelte, la quale esclude il perdurante diritto-dovere di educare, palesando una raggiunta indipendenza verso importanti opzioni di vita, la quale, salvo casi eccezionali, da allegare e provare con onere in capo al richiedente, confligge con la pretesa di conservare, nel contempo, un diritto al mantenimento ad oltranza a carico dei genitori pure con riguardo alla nuova famiglia”).
Per tutte le ragioni sopra esposte, il contributo al mantenimento di a carico del padre deve CP_1 essere revocato a far data dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (10.4.2025), come richiesto dal ricorrente.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di pagina 4 di 5 cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, e senza riconoscimento della fase decisionale, atteso il mancato deposito di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) REVOCA il contributo al mantenimento della figlia posto a carico del padre CP_1 dal decreto del Tribunale di Brescia emesso all'esito della camera di Parte_2 consiglio del giorno 11.4.2019 nell'ambito del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio iscritto al n. R.G.V.G. 9810/2018, a decorrere dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (10.4.2025);
2) CONDANNA la resistente, a rimborsare al ricorrente, Controparte_1 le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 2.356,00 Parte_1 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 16.10.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
UD GH AV NI
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
AV NI Presidente Michele Posio Giudice UD GH Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3974/2025 R.G., avente come oggetto:
“modifica delle condizioni di divorzio” promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio degli Avv.ti Luca Pasini ed Elisabetta Gasparella, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. , elettivamente domiciliata a Vestone (BS), Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Giulia Dau, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE pagina 1 di 5 Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 14.10.2025)
Per parte ricorrente: “In via preliminare: dichiarare l'intervenuta decadenza della Sig.ra
dalle domande proposte, con particolare riferimento alla domanda svolta in Controparte_1 via subordinata, per le ragioni tutte esposte in narrativa. In via principale e nel merito: per le ragioni tutte di cui in narrativa, revocare quanto disposto dal Tribunale Ordinario di Brescia con Decreto del 11.04.2019 nell'ambito del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio RGVG 9810/2018 con riferimento all'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia sia in relazione alla contribuzione Controparte_1 mensile che al concorso alle spese straordinarie, quantomeno a far data dal deposito del presente ricorso. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, ed oneri di legge, se dovuti”; Per parte resistente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Brescia, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, In via principale:
- rigettare la domanda di revoca di quanto disposto dal Tribunale Ordinario di Brescia con Decreto del 11.04.2019 nell'ambito del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio RGVG 9810/2018 con riferimento all'obbligo del sig. di contribuire al Parte_1 mantenimento della figlia sig.ra e di conseguenza confermare l'obbligo di Controparte_1 mantenimento in capo al ricorrente ed in favore del resistente nella misura già concordata ossia
€ 700,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia del 16 luglio 2016; In via subordinata:
- ridurre l'assegno di mantenimento come disposto dal Tribunale Ordinario di Brescia con Decreto del 11.04.2019 nell'ambito del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio RGVG 9810/2018 con riferimento all'obbligo del sig. di contribuire al Parte_1 mantenimento della figlia sig.ra nella misura ritenuta di giustizia, oltre al 50% Controparte_1 delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia del 16 luglio 2016. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso ex Tariffa Forense e parametri D.M. Giustizia 10.3.2014, n. 55 art., ed a C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.4.2025 deduceva di aver contratto matrimonio con Parte_2 dal quale era nata, il 12.6.1998, la figlia , e che il divorzio era stato Controparte_2 CP_1
pagina 2 di 5 pronunciato con sentenza del Tribunale di Brescia n. 2642/2008, modificata con decreto emesso dall'intestato Tribunale all'esito della camera di consiglio del giorno 11.4.2019, a condizioni che prevedevano a carico del padre il versamento diretto alla figlia, allora convivente con la madre, della somma di € 700,00 mensili a titolo di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente affermava che la figlia, da diversi anni, risiedeva insieme al compagno, CP_3
e ai loro figli, (nato a [...] il [...]) e
[...] Parte_3 Parte_4
(nato a [...] il [...]), e che ella, dopo aver conseguito il diploma in ragioneria,
[...] nel 2017, e interrotto gli studi universitari, aveva sempre lavorato, prima gestendo un bar, e poi come dipendente.
Egli chiedeva, quindi, la revoca del contributo al mantenimento della figlia a far data dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si costituiva tardivamente per contestare che le circostanze addotte dal padre Controparte_1 dimostrassero la sua intervenuta autosufficienza economica.
Ella, quindi, chiedeva il rigetto della domanda paterna o, in subordine, la riduzione del contributo al suo mantenimento.
All'esito della prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, celebrata il 14.10.2025 – durante la quale la resistente confermava di risiedere con il compagno dal 2022 e riferiva di aver reperito nuova attività lavorativa a tempo determinato con retribuzione di € 1.500,00 mensili – in via temporanea ed urgente, il contributo al mantenimento di veniva revocato dalla data della CP_1 domanda e, non essendo necessaria ulteriore istruttoria sul punto, essendo sufficienti i documenti già depositati e le dichiarazioni delle parti, la Giudice delegata si riservava di riferire al Collegio la causa in vista della decisione.
*** Risulta pacifico che abbia iniziato ad abitare con il compagno dal 2022, ivi trasferendosi CP_1 dall'abitazione precedente, condivisa con la madre, e che da lui abbia avuto due figli:
[...]
(nato il [...]) e (nato il [...]). Pt_3 Parte_4
Altrettanto pacifico è che ella abbia terminato gli studi nel 2019 circa, quando ha interrotto l'università intrapresa dopo il conseguimento del diploma di ragioneria nel 2017, e che, da allora, abbia sempre lavorato, prima come imprenditrice nella gestione di un bar e dopo come dipendente, risultando attualmente occupata con una retribuzione di € 1.500,00 mensili.
Come già anticipato in sede di prima udienza, la scelta di di dare alla luce due figli CP_1 insieme al compagno è già di per sé espressiva dell'assunzione di tutti i doveri nascenti dal rapporto di filiazione ai sensi dell'art. 315-bis c.c., per cui il figlio ha diritto di essere mantenuto pagina 3 di 5 dai genitori, circostanza che impone a questi ultimi di mettere a frutto la capacità lavorativa posseduta e risulta incompatibile con la persistenza di uno stato di non autosufficienza economica. Tale situazione, del resto, dimostra come la resistente abbia creato una propria famiglia autonoma, con recisione di qualsiasi rapporto di dipendenza di vita da quella originaria composta dai propri genitori.
Inoltre, occorre considerare che la resistente ha un'età pienamente adulta, essendo nata il
12.6.1998, ha sempre lavorato dal 2019 ad oggi, ed è anche attualmente occupata con una retribuzione dignitosa, circostanze che dimostrano la definitiva conclusione di qualsivoglia percorso formativo e il possesso da parte di di una capacità lavorativa effettiva: avendo CP_1 ella avuto molti anni per rendersi economicamente autonoma, il fatto che eventualmente ancora non lo sia non può che essere imputabile a sua esclusiva negligenza. Peraltro, ella vive insieme al compagno, padre dei suoi figli, anch'egli occupato, come operaio, e, quindi, anche ove ella non fosse in grado di mantenere se stessa e i propri figli, dovrebbe cercare supporto nella nuova famiglia da lei costituita insieme al compagno e non certo nella famiglia originaria, con la quale ha reciso ogni rapporto, anche di residenza, non facendo più parte dello stato di famiglia paterno o materno, ma avendone costituito uno autonomo (arg. ex Cass. civ. n. 22813/2024, relativa ad una figlia maggiorenne sposata, ipotesi equiparabile, per identità di ratio, a quella della figlia che scelga di costituire una propria famiglia composta dal compagno convivente e dai loro figli: “in tema di assegno di mantenimento da riconoscere al figlio maggiorenne, dal momento che obbligo educativo e obbligo di mantenimento sono tendenzialmente tra di loro connessi, l'avere il figlio contratto matrimonio non è circostanza che può essere svalutata dal giudice del merito, essendo al contrario un importante indice di una raggiunta autonomia di vita e di scelte, la quale esclude il perdurante diritto-dovere di educare, palesando una raggiunta indipendenza verso importanti opzioni di vita, la quale, salvo casi eccezionali, da allegare e provare con onere in capo al richiedente, confligge con la pretesa di conservare, nel contempo, un diritto al mantenimento ad oltranza a carico dei genitori pure con riguardo alla nuova famiglia”).
Per tutte le ragioni sopra esposte, il contributo al mantenimento di a carico del padre deve CP_1 essere revocato a far data dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (10.4.2025), come richiesto dal ricorrente.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di pagina 4 di 5 cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, e senza riconoscimento della fase decisionale, atteso il mancato deposito di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) REVOCA il contributo al mantenimento della figlia posto a carico del padre CP_1 dal decreto del Tribunale di Brescia emesso all'esito della camera di Parte_2 consiglio del giorno 11.4.2019 nell'ambito del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio iscritto al n. R.G.V.G. 9810/2018, a decorrere dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (10.4.2025);
2) CONDANNA la resistente, a rimborsare al ricorrente, Controparte_1 le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 2.356,00 Parte_1 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 16.10.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
UD GH AV NI
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