TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/04/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 13355/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/04/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13355/2024 R.G.
TRA
n. ad AVERSA (CE) il 05.06.1981 ed , n. a CASERTA Parte_1 Parte_2
(CE) il 26.08.1985 n.q. di genitori del minore n. a NAPOLI (NA) il Persona_1
21.05.2013 rappresentati e difesi dall'avv. RUSSO LUIGIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI CP_1
LUCA, VERRENGIA IDA, DE BENEDICTIS ITALA, FUMO NICOLA E CATALANO DAVIDE come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 29/10/2024, i ricorrenti in epigrafe deducevano che, a seguito di revisione, l' riconosceva il figlio minore non invalido civile;
di aver presentato avverso detto CP_1 decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare della indennità di frequenza;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, chiedevano, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento in capo al minore del diritto all'indennità di frequenza. Pt_1
L' si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni per essere pervenuto ad una diagnosi incompleta e lacunosa non avendo considerato adeguatamente il quadro patologico del minore.
Ed in particolare, gli istanti hanno contestato l'errata valutazione da parte del CTU dell'artrite idiopatica giovanile sofferta dal figlio minore.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. , ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_2
l'intero quadro morboso lamentato dal minore.
Il consulente nominato ha considerato il periziando affetto da: “artrite idiopatica giovanile poliarticolare ANA positiva in attuale assenza di segni di artrite e/o entesite in atto ed in assenza di terapia farmacologica” ma ha concluso escludendo in capo allo stesso i presupposti sanitari utili per beneficiare della prestazione invocata.
Dal tenore della perizia in atti emerge che, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, il CTU ha valutato adeguatamente il quadro morboso sofferto dal minore.
Ed infatti, il consulente nominato ha esaminato in modo esaustivo l'artrite idiopatica giovanile rilevando che: “Il minore risulta affetto da: artrite idiopatica giovanile poliarticolare ANA positiva in attuale assenza di segni di artrite e/o entesite in atto ed in assenza di terapia farmacologica.
2 Questo CTU ritiene che la condizione clinica attuale del minore , sia in Persona_1 considerazione della documentazione presentata agli atti, che dell'impressione clinica a seguito della visita di accertamento peritale, non debba considerarsi di gravità tale da interferire in maniera grave
e persistente con le attività proprie dell'età. Nello specifico la patologia reumatologica cui è affetto il minore, allo stato attuale si trova in una fase di remissione, difatti il minore non assume nessuna terapia farmacologica in merito e non vi sono segni di artrite e/o entesite (così come evidenziato nell'ultima relazione reumatologica del 05-03-2024 redatta presso l'Università Federico II di
Napoli) che possano determinare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. Pertanto il minore NON è in possesso dei requisiti sanitari per il Persona_1 riconoscimento dell'indennità di frequenza. Alla luce di queste riflessioni ritengo il minore Per_1 non invalido civile (patologia non invalidante;
minore non invalido).”
[...]
In definitiva, le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero elenco delle patologie sofferte dalla ricorrente, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Va ricordato, poi, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a
3 vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Pertanto, la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Non si riscontrano, infine, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Deve, altresì, evidenziarsi che parte ricorrente, con le note di trattazione per la presente udienza, ha chiesto di essere autorizzata al deposito di una certificazione medica (referto specialistico del
13.06.2024) che, tuttavia, risulta già esaminata dal CTU in sede di accesso peritale come emerge dalla perizia in atti. Inoltre, gli istanti non hanno specificamente dedotto in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute del minore e di incidere sulle valutazioni già rese dal C.T.U. in sede di A.T.P.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 1939/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
4 3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 16/04/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/04/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13355/2024 R.G.
TRA
n. ad AVERSA (CE) il 05.06.1981 ed , n. a CASERTA Parte_1 Parte_2
(CE) il 26.08.1985 n.q. di genitori del minore n. a NAPOLI (NA) il Persona_1
21.05.2013 rappresentati e difesi dall'avv. RUSSO LUIGIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI CP_1
LUCA, VERRENGIA IDA, DE BENEDICTIS ITALA, FUMO NICOLA E CATALANO DAVIDE come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 29/10/2024, i ricorrenti in epigrafe deducevano che, a seguito di revisione, l' riconosceva il figlio minore non invalido civile;
di aver presentato avverso detto CP_1 decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare della indennità di frequenza;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, chiedevano, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento in capo al minore del diritto all'indennità di frequenza. Pt_1
L' si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni per essere pervenuto ad una diagnosi incompleta e lacunosa non avendo considerato adeguatamente il quadro patologico del minore.
Ed in particolare, gli istanti hanno contestato l'errata valutazione da parte del CTU dell'artrite idiopatica giovanile sofferta dal figlio minore.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. , ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_2
l'intero quadro morboso lamentato dal minore.
Il consulente nominato ha considerato il periziando affetto da: “artrite idiopatica giovanile poliarticolare ANA positiva in attuale assenza di segni di artrite e/o entesite in atto ed in assenza di terapia farmacologica” ma ha concluso escludendo in capo allo stesso i presupposti sanitari utili per beneficiare della prestazione invocata.
Dal tenore della perizia in atti emerge che, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, il CTU ha valutato adeguatamente il quadro morboso sofferto dal minore.
Ed infatti, il consulente nominato ha esaminato in modo esaustivo l'artrite idiopatica giovanile rilevando che: “Il minore risulta affetto da: artrite idiopatica giovanile poliarticolare ANA positiva in attuale assenza di segni di artrite e/o entesite in atto ed in assenza di terapia farmacologica.
2 Questo CTU ritiene che la condizione clinica attuale del minore , sia in Persona_1 considerazione della documentazione presentata agli atti, che dell'impressione clinica a seguito della visita di accertamento peritale, non debba considerarsi di gravità tale da interferire in maniera grave
e persistente con le attività proprie dell'età. Nello specifico la patologia reumatologica cui è affetto il minore, allo stato attuale si trova in una fase di remissione, difatti il minore non assume nessuna terapia farmacologica in merito e non vi sono segni di artrite e/o entesite (così come evidenziato nell'ultima relazione reumatologica del 05-03-2024 redatta presso l'Università Federico II di
Napoli) che possano determinare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. Pertanto il minore NON è in possesso dei requisiti sanitari per il Persona_1 riconoscimento dell'indennità di frequenza. Alla luce di queste riflessioni ritengo il minore Per_1 non invalido civile (patologia non invalidante;
minore non invalido).”
[...]
In definitiva, le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero elenco delle patologie sofferte dalla ricorrente, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Va ricordato, poi, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a
3 vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Pertanto, la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Non si riscontrano, infine, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Deve, altresì, evidenziarsi che parte ricorrente, con le note di trattazione per la presente udienza, ha chiesto di essere autorizzata al deposito di una certificazione medica (referto specialistico del
13.06.2024) che, tuttavia, risulta già esaminata dal CTU in sede di accesso peritale come emerge dalla perizia in atti. Inoltre, gli istanti non hanno specificamente dedotto in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute del minore e di incidere sulle valutazioni già rese dal C.T.U. in sede di A.T.P.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 1939/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
4 3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 16/04/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
5