Articolo 53 della Legge 21 luglio 1967, n. 613
Articolo 52Articolo 54
Versione
18 agosto 1967
Art. 53.
Entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione, rilasciati dalla Regione siciliana nel mare territoriale adiacente al suo territorio, devono chiedere il rinnovo del rispettivo titolo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il rinnovo del titolo, previo accertamento dell'osservanza degli obblighi assunti e sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, e' accordato in conformita' alle disposizioni della presente legge con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.
Entrata in vigore il 18 agosto 1967
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