Sentenza 5 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 24 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/03/2026, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01973/2026REG.PROV.COLL.
N. 02058/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2058 del 2025, proposto da BR TR e TR RC, in proprio e in qualità di eredi di CO RC, rappresentate e difese dall’avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant'Olcese, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Repetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 00835/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Olcese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025 il Cons. RI NO e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con istanza dell’11 gennaio 2012, la signora BR TR e il marito CO RC hanno chiesto il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un edificio residenziale unifamiliare sul terreno censito al foglio 7, mappale 1085, del N.C.T. del Comune di Sant’Olcese, provvedendo altresì al versamento della somma di € 10.112,42 a titolo di contributo di costruzione ex art. 38, l.r. Liguria n. 16/2008, prima della definizione del procedimento amministrativo.
2. – Tuttavia, con provvedimento del 12 dicembre 2012, prot. n. 12337, il Comune ha comunicato il diniego del permesso di costruire, poi impugnato con ricorso al T.a.r. (r.g.n. 1300 del 2012).
3. – Con sentenza n. 521 del 4 aprile 2014, il T.a.r. ha respinto il ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate nell’importo di € 3.000,00, oltre accessori di legge.
4. – Con sentenza n. 526 del 25 gennaio 2022, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello avverso la suddetta decisione, con relativa condanna alle spese del giudizio di secondo grado, liquidate nell’importo di € 3.000,00, oltre accessori.
5. – Conclusosi definitivamente il giudizio in ordine alla legittimità del diniego del permesso di costruire, con p.e.c. del 28 maggio 2024, le signore BR TR e TR RC, in qualità di erede di CO RC, hanno diffidato il Comune di Sant’Olcese a restituire loro, entro trenta giorni, la somma come sopra versata a titolo di contributo di costruzione, maggiorata di interessi legali.
6. – In mancanza di un positivo riscontro, hanno quindi agito in giudizio dinanzi al T.a.r. (r.g.n. 686 del 2024) proponendo sia un’azione avverso il silenzio (primo motivo di ricorso di primo grado) che un’azione di accertamento (secondo motivo di ricorso di primo grado) avente ad oggetto il diritto alla restituzione della somma indebitamente pagata, con conseguente condanna alla corresponsione dell’importo pari ad € 10.112,42, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
7. –Il Comune di Sant’Olcese si è costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto il rito speciale del silenzio non può essere attivato per tutelare una posizione di diritto soggettivo; in via subordinata, ha eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione del contributo di costruzione e, in ulteriore subordine, la compensazione con le somme dovute allo stesso Comune a titolo di rimborso delle spese di lite liquidate all’esito del giudizio amministrativo di primo e di secondo grado.
8. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha dichiarato inammissibile sia la domanda avverso il silenzio e sia la domanda di accertamento del diritto alla restituzione, mentre nel merito ha accolto l’eccezione di prescrizione.
9. – Con atto di appello, la sig.ra BR TR e la sig.ra TR RC, a titolo di erede, hanno impugnato la sentenza.
9.1. – Con una prima censura (punto A, pag. 6-8 dell’appello), avanzata con il primo motivo di appello, hanno dedotto la sussistenza di un obbligo di provvedere anche in presenza di una istanza inammissibile.
9.2. – Con una seconda censura (punto B, pag. 9-11 dell’appello), contenuta nel medesimo primo motivo di appello, hanno contestato la statuizione di inammissibilità relativa all’azione di accertamento del diritto alla restituzione del contributo di costruzione, trattandosi di una azione diversa da quella avverso il silenzio ex art. 31, comma 3, c.p.a. e rientrante in ogni caso nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
9.3. – Con il secondo motivo di appello (pag. 11-15 dell’appello), hanno contestato l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, in quanto il “diritto delle ricorrenti alla restituzione del contributo trae origine dal passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 25 gennaio 2022, n. 526 che ha confermato, con sentenza passata in giudicato, il diniego al rilascio del permesso di costruire” (pag. 12 dell’appello).
9.4. – In ogni caso, hanno dedotto la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione con riguardo alla proposizione del ricorso di primo grado in data 21 dicembre 2012 avente ad oggetto l’impugnazione del diniego del permesso di costruire e ciò varrebbe “anche per i diritti che si trovano in relazione di causalità, pure in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con la domanda principale” (Cass. civ, 9 aprile 2024, n. 9542).
10. – Con apposita memoria, si è costituita l’amministrazione che ha ribadito l’inammissibilità dell’azione avverso il silenzio in presenza di diritti soggettivi, anche in caso di giurisdizione esclusiva, oltre a riproporre l’eccezione di prescrizione in via subordinata e, in via ulteriormente subordinata, l’eccezione di compensazione con il controcredito relativo al pagamento delle spese di lite oltre accessori, pari a complessivi € 9.595,48 oltre ad € 1.903,20 a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Comune nel giudizio penale per diffamazione.
11. – Con sentenza non definitiva del 24 luglio 2025, n. 6615, questa Sezione ha respinto la prima censura avanzata con il primo motivo di appello ed ha accolto la seconda censura avanzata col medesimo primo motivo di appello, riqualificando la seconda azione proposta in primo grado come azione di accertamento, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., con conseguente conversione del rito da camerale in ordinario e fissazione dell’udienza pubblica per l’esame nel merito dei restanti profili di appello.
12. – All’udienza pubblica del 30 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
13. – Il secondo motivo di appello, con cui è stato contestato l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione del contributo di costruzione, è fondato.
Innanzitutto, occorre premettere che nel caso di specie non vi è contestazione tra le parti in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi del diritto alla restituzione del contributo di costruzione, essendo contestata solamente la sussistenza di fatti estintivi (prescrizione) e modificativi (compensazione) del suddetto diritto di credito.
Con specifico riferimento all’eccezione di prescrizione decennale, il T.a.r. ha statuito che “ il diritto alla restituzione è sorto solo nel momento in cui si è concretizzato l’indebito, vale a dire all’atto del rigetto della domanda di permesso di costruire, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell’azione di ripetizione ” (pag. 5 della sentenza impugnata), per cui “ a fronte del rigetto dell’istanza edificatoria disposto con provvedimento del 12 dicembre 2012, il diritto era già ampiamente prescritto al momento della domanda di restituzione trasmessa con p.e.c. del 28 maggio 2024 ” (pag. 5-6 della sentenza impugnata).
Tuttavia, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, il Collegio ritiene che la prescrizione decennale del diritto alla restituzione non sia maturata in virtù della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione, con particolare riferimento alla proposizione del ricorso di primo grado in data 21 dicembre 2012 avente ad oggetto l’impugnazione del diniego del permesso di costruire.
A tal riguardo, deve essere precisato che se da un lato è vero che la domanda giudiziale non aveva ad oggetto la richiesta di restituzione del contributo, ma solamente l’annullamento del diniego del permesso di costruire, dall’altro lato è anche vero che quest’ultima domanda si trovava in un rapporto di stretta connessione con quella oggetto del presente giudizio.
Sul punto, deve essere richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “ la proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell’art. 2945 cod. civ., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente, ove l’apprezzamento della consequenzialità logico-giuridica del diritto stipite, ai fini dell’individuazione del rapporto logico-giuridico tra diritti, è rimesso al giudice di merito ” (Cass. civ, 9 aprile 2024, n. 9542).
Nel caso di specie, la domanda giudiziale di impugnazione del diniego del permesso di costruire deve essere qualificata alla stregua di un atto interruttivo della prescrizione del diritto alla restituzione del contributo di costruzione, trattandosi di un diritto strettamente connesso al rilascio del permesso di costruire che ne costituisce un presupposto logico-giuridico ai sensi dell’art. 16, comma 1, t.u. edilizia.
Pertanto, dal momento che il giudizio principale è stato definito solamente con il passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 25 gennaio 2022, n. 526, l’eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata.
14. – L’eccezione di compensazione sollevata dal Comune è fondata.
Preliminarmente, giova precisare che tale eccezione di compensazione non va qualificata come domanda riconvenzionale (con conseguente esclusione della disciplina di cui all’art. 42 c.p.a.), bensì come mera eccezione riconvenzionale (cfr. Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2024, n. 4968) dal momento che la parte resistente mira semplicemente a paralizzare l’azione chiedendo il rigetto dell’appello e non invece ad ottenere a sua volta la condanna dell’attore al pagamento di una differenza.
A tal proposito, giova altresì ribadire che la compensazione estingue i crediti per quantità corrispondenti, persistendo il credito dell’uno o dell’altro per l’«eccedenza»: se l’eccedenza è dalla parte dell’attore, vale il principio della domanda, in applicazione del comune principio che nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di danaro deve ritenersi sempre implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minore; se il credito maggiore è quello opposto in compensazione, la condanna al pagamento dell’eccedenza suppone la proposizione di domanda, tesa a ottenerne il pagamento nel medesimo giudizio (Cass. civ., sez. II, 23 giugno 2025, n. 16822).
Ciò posto, deve ritenersi che il controcredito eccepito in compensazione (€ 9.595,48), derivante dalle statuizioni giudiziali di condanna al pagamento delle spese di lite per i due gradi di giudizio (pari ad € 3.000,00, oltre accessori, per ciascun grado di giudizio, oltre interessi legali rispettivamente dal 4 aprile 2014 e dall’11 gennaio 2022, per un totale di € 4.737,75 per le spese di primo grado ed € 4.857,73 per quelle d’appello), non è stato oggetto di specifica contestazione da parte dell’appellante, né in ordine all’ an e né in ordine al quantum , essendosi limitata ad obiettare la possibilità di compensare un credito di natura diversa da quello principale.
Pertanto, trattandosi di due debiti aventi ad oggetto una somma di denaro, entrambi liquidi ed esigibili, deve dichiararsi la parziale compensazione legale tra gli stessi (art. 1243 c.c.), nei limiti della prova del relativo controcredito (€ 9.595,48).
Invece, deve escludersi la compensazione con l’ulteriore voce costituita dal rimborso delle spese sostenute dal Comune nel giudizio penale per diffamazione (quantificate in € 1.903,20), non essendovi la prova in giudizio dell’effettivo pagamento e non essendo a tal fine sufficiente la mera produzione della relativa parcella.
Infine, deve ritenersi irrilevante la contestazione sulla quantificazione degli interessi, dal momento che gli stessi vanno quantificati al momento dell’effettivo pagamento, senza rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valuta.
In conclusione, va disposta la condanna del Comune alla restituzione del contributo di costruzione, quantificato in base alla differenza tra l’importo di € 10.112,42, oltre interessi legali dalla maturazione all’effettivo soddisfo, e la somma pari ad € 9.595,48 a titolo di compensazione.
15. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di BR TR e di TR RC alla restituzione del contributo di costruzione e, per l’effetto, condanna il Comune di Sant’Olcese al pagamento della relativa somma nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Sant’Olcese al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 4.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, di IVA e di CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN RI, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
RI NO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI NO | IN RI |
IL SEGRETARIO