TRIB
Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/11/2024, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
N. 812 /2024 R.G.A.C.C.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti rispettivamente dall'avv. BRUNELLI LINDA con ricorso depositato in data 10/04/2024, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli , nato a Cesena (FC) in [...]_1
24/07/2015 (c.f. ) e , nato a [...] C.F._3 Parte_2
(FC) in data 08/08/2017 (c.f. ). C.F._4
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo:
disporre l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i Per_1 Pt_2 genitori, che continueranno a provvedere alla loro educazione ed istruzione, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, precisandosi che al compimento di quanto costituisce ordinaria amministrazione i genitori provvederanno anche disgiuntamente.
I genitori continueranno a collaborare nell'interesse preminente dei figli, affinché sia loro garantita la bigenitorialità e, quindi, il rapporto concreto e stabile con ognuno di essi, così come quello con i nonni di ciascun ramo genitoriale, garantendo parimenti il loro diritto a frequentare i nipoti e a far mantenere loro significativi rapporti con i bambini.
Il sig. e la sig.ra si faranno carico in via diretta, per la parte di Pt_1 CP_1 propria competenza e in maniera paritetica, del mantenimento ordinario dei figli, stabilendo che nessun contributo a tale titolo sarà corrisposto vicendevolmente.
I genitori si faranno carico, altresì, nella misura pari al 50% ciascuno, delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, richiamando espressamente la previsione di cui all'art. 15 del Protocollo adottato dal Tribunale di Forlì, che si
1 allega sottoscritto dalle parti, quale parte integrante ed inscindibile del presente accordo, anche se non qui trascritto e al cui contenuto si rimanda, salvo le precisazioni espresse in questa sede (doc. n. 5 – Protocollo spese straordinarie Tribunale di Forlì).
A tal proposito, in deroga al punto 2 del summenzionato art. 15 del Protocollo del Tribunale di Forlì, i genitori prestano sin da ora il loro consenso a ripartirsi in parti uguali le spese dentistiche e oculistiche per il figlio e, allo stesso Per_1 modo, a suddividersi equamente ogni spesa inerente e necessaria al percorso terapeutico in essere per l'ADHD di cui è affetto il figlio . Perimenti i Pt_2 genitori prestano il consenso a far frequentare ai figli il post-scuola tutti i giorni in cui non hanno lezione ordinaria, suddividendo in parti uguali tra loro il relativo costo.
I genitori si impegnano ad alternarsi in maniera equa, previo accordo, nell'accompagnamento dei figli alle rispettive visite mediche e specialistiche: a tal proposito costoro provvederanno, a settimane alterne, a far frequentare a Pt_2 le sedute di neuropsicologia già programmate.
Le parti concordano che l'assegno unico sarà suddiviso tra loro in parti uguali.
Con riguardo al diritto/dovere di visita si seguirà il seguente calendario: il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli, a settimane alterne, il lunedì dall'uscita Pt_1 da scuola sino al mercoledì mattina quando li riaccompagnerà presso l'istituto scolastico, da cui saranno prelevati dalla madre, che li terrà con sé sino al venerdì mattina;
all'uscita da scuola di venerdì saranno prelevati dal padre che li terrà con sé sino al lunedì mattina, quando li accompagnerà presso l'istituto scolastico.
La settimana successiva, le giornate di competenza del padre, secondo le scadenze sopra specificate, diverranno di competenza della madre e così via.
Nei giorni di propria competenza, i genitori si faranno carico di garantire ai figli la frequenza agli impegni extrascolastici e alle attività sportive concordate.
Entrambe le parti, in ogni caso, si impegnano reciprocamente a collaborare e dare disponibilità in caso di impegni lavorativi dell'altro genitore e, in particolare, in caso di loro malattia o in caso di malattia dei bambini, considerata la difficoltà intrinseca che può derivare dalla loro gestione.
Qualora i genitori non potessero godere dei giorni di propria spettanza da trascorrere con i figli, per ragioni di lavoro o malattia, gli stessi saranno recuperati nelle settimane successive, previo accordo da determinarsi con due giorni di anticipo tra le parti, nel rispetto delle esigenze dei figli e dei loro impegni;
Festività Natalizie: per il primo anno dal deposito del presente ricorso, si applicherà il calendario ordinario, sempre con criterio di alternanza del 25 dicembre e del 31 dicembre con un genitore e con l'altro. È fatta in ogni caso salva la possibilità per i genitori, in caso di accordo, di organizzare diversamente la distribuzione del relativo periodo.
2 A partire dal secondo anno, ciascuno dei genitori trascorrerà con i figli 7 giorni consecutivi, a partire dal termine delle lezioni scolastiche, sempre con criterio di alternanza del 25 dicembre e del 31 dicembre con un genitore e con l'altro e, al genitore a cui non compete il giorno di Natale, sarà riconosciuta comunque la possibilità di trascorrere con i figli il giorno della Vigilia dalle ore 9,30 del mattino sino alle ore 22,30. Tuttavia, qualora il genitore a cui spetta il primo dei due periodi (nel caso di specie la madre) organizzi una vacanza da trascorrere con i minori, l'altro genitore rinuncia sin da ora al diritto di trascorrere il giorno della Vigilia con i figli.
Festività Pasquali, altre festività e Ponti verrà seguito il calendario ordinario stabilito tra le parti e indicato nei punti che precedono, salvo diverso accordo che, con preavviso di almeno un mese, potrà prevedere la diversa distribuzione dei relativi giorni, applicando comunque il criterio dell'alternanza annuale tra il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta.
Compleanni dei bambini verranno organizzati in modo da consentire la partecipazione congiunta di entrambi i genitori e, qualora non possibile, verrà applicato il criterio dell'alternanza annuale.
Vacanze Estive: per i primi due anni dalla sottoscrizione dei presenti accordi, i bambini trascorreranno un periodo non consecutivo di due settimane con ciascun genitore, fatte salve improrogabili esigenze lavorative delle parti;
a partire dal terzo anno, i bambini trascorreranno un periodo consecutivo di quindici giorni con ciascun genitore. La comunicazione reciproca del periodo prescelto all'altro genitore dovrà intervenire entro il 30 aprile di ciascun anno, per consentire l'organizzazione delle ferie e la prenotazione di soggiorni fuori sede, tenendo in ogni caso conto della scelta imposta alla madre da parte dell'Ausl che viene effettua a gennaio di ciascun anno, così da non far coincidere i rispettivi periodi;
è fatta in ogni caso salva la possibilità per i genitori, in caso di accordo, di ampliare il relativo periodo o modificare il periodo di competenza con preavviso di almeno un mese.
I genitori, sin d'ora, autorizzano il rilascio del passaporto in favore dei minori, si impegnano l'uno nei confronti dell'altro, nel caso di vacanze e/o trasferimenti che comportino l'espatrio dei figli, a comunicare al genitore che non li accompagna la dettagliata destinazione, il periodo di permanenza e i recapiti in loco.
Recepimento del piano genitoriale che le parti allegano al presente ricorso il quale, sottoscritto in ciascun foglio, costituisce parte integrante e inscindibile dello stesso (doc. n.
6 - piano genitoriale per ciascun figlio).
Le spese legali verranno corrisposte equamente da entrambe le parti. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse.
3 L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. Spese come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 10/04/2024 e riportato in parte motiva. Spese come da accordo. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 09/11/2024
Il Presidente Massimo Di Patria
4
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti rispettivamente dall'avv. BRUNELLI LINDA con ricorso depositato in data 10/04/2024, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli , nato a Cesena (FC) in [...]_1
24/07/2015 (c.f. ) e , nato a [...] C.F._3 Parte_2
(FC) in data 08/08/2017 (c.f. ). C.F._4
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo:
disporre l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i Per_1 Pt_2 genitori, che continueranno a provvedere alla loro educazione ed istruzione, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, precisandosi che al compimento di quanto costituisce ordinaria amministrazione i genitori provvederanno anche disgiuntamente.
I genitori continueranno a collaborare nell'interesse preminente dei figli, affinché sia loro garantita la bigenitorialità e, quindi, il rapporto concreto e stabile con ognuno di essi, così come quello con i nonni di ciascun ramo genitoriale, garantendo parimenti il loro diritto a frequentare i nipoti e a far mantenere loro significativi rapporti con i bambini.
Il sig. e la sig.ra si faranno carico in via diretta, per la parte di Pt_1 CP_1 propria competenza e in maniera paritetica, del mantenimento ordinario dei figli, stabilendo che nessun contributo a tale titolo sarà corrisposto vicendevolmente.
I genitori si faranno carico, altresì, nella misura pari al 50% ciascuno, delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, richiamando espressamente la previsione di cui all'art. 15 del Protocollo adottato dal Tribunale di Forlì, che si
1 allega sottoscritto dalle parti, quale parte integrante ed inscindibile del presente accordo, anche se non qui trascritto e al cui contenuto si rimanda, salvo le precisazioni espresse in questa sede (doc. n. 5 – Protocollo spese straordinarie Tribunale di Forlì).
A tal proposito, in deroga al punto 2 del summenzionato art. 15 del Protocollo del Tribunale di Forlì, i genitori prestano sin da ora il loro consenso a ripartirsi in parti uguali le spese dentistiche e oculistiche per il figlio e, allo stesso Per_1 modo, a suddividersi equamente ogni spesa inerente e necessaria al percorso terapeutico in essere per l'ADHD di cui è affetto il figlio . Perimenti i Pt_2 genitori prestano il consenso a far frequentare ai figli il post-scuola tutti i giorni in cui non hanno lezione ordinaria, suddividendo in parti uguali tra loro il relativo costo.
I genitori si impegnano ad alternarsi in maniera equa, previo accordo, nell'accompagnamento dei figli alle rispettive visite mediche e specialistiche: a tal proposito costoro provvederanno, a settimane alterne, a far frequentare a Pt_2 le sedute di neuropsicologia già programmate.
Le parti concordano che l'assegno unico sarà suddiviso tra loro in parti uguali.
Con riguardo al diritto/dovere di visita si seguirà il seguente calendario: il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli, a settimane alterne, il lunedì dall'uscita Pt_1 da scuola sino al mercoledì mattina quando li riaccompagnerà presso l'istituto scolastico, da cui saranno prelevati dalla madre, che li terrà con sé sino al venerdì mattina;
all'uscita da scuola di venerdì saranno prelevati dal padre che li terrà con sé sino al lunedì mattina, quando li accompagnerà presso l'istituto scolastico.
La settimana successiva, le giornate di competenza del padre, secondo le scadenze sopra specificate, diverranno di competenza della madre e così via.
Nei giorni di propria competenza, i genitori si faranno carico di garantire ai figli la frequenza agli impegni extrascolastici e alle attività sportive concordate.
Entrambe le parti, in ogni caso, si impegnano reciprocamente a collaborare e dare disponibilità in caso di impegni lavorativi dell'altro genitore e, in particolare, in caso di loro malattia o in caso di malattia dei bambini, considerata la difficoltà intrinseca che può derivare dalla loro gestione.
Qualora i genitori non potessero godere dei giorni di propria spettanza da trascorrere con i figli, per ragioni di lavoro o malattia, gli stessi saranno recuperati nelle settimane successive, previo accordo da determinarsi con due giorni di anticipo tra le parti, nel rispetto delle esigenze dei figli e dei loro impegni;
Festività Natalizie: per il primo anno dal deposito del presente ricorso, si applicherà il calendario ordinario, sempre con criterio di alternanza del 25 dicembre e del 31 dicembre con un genitore e con l'altro. È fatta in ogni caso salva la possibilità per i genitori, in caso di accordo, di organizzare diversamente la distribuzione del relativo periodo.
2 A partire dal secondo anno, ciascuno dei genitori trascorrerà con i figli 7 giorni consecutivi, a partire dal termine delle lezioni scolastiche, sempre con criterio di alternanza del 25 dicembre e del 31 dicembre con un genitore e con l'altro e, al genitore a cui non compete il giorno di Natale, sarà riconosciuta comunque la possibilità di trascorrere con i figli il giorno della Vigilia dalle ore 9,30 del mattino sino alle ore 22,30. Tuttavia, qualora il genitore a cui spetta il primo dei due periodi (nel caso di specie la madre) organizzi una vacanza da trascorrere con i minori, l'altro genitore rinuncia sin da ora al diritto di trascorrere il giorno della Vigilia con i figli.
Festività Pasquali, altre festività e Ponti verrà seguito il calendario ordinario stabilito tra le parti e indicato nei punti che precedono, salvo diverso accordo che, con preavviso di almeno un mese, potrà prevedere la diversa distribuzione dei relativi giorni, applicando comunque il criterio dell'alternanza annuale tra il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta.
Compleanni dei bambini verranno organizzati in modo da consentire la partecipazione congiunta di entrambi i genitori e, qualora non possibile, verrà applicato il criterio dell'alternanza annuale.
Vacanze Estive: per i primi due anni dalla sottoscrizione dei presenti accordi, i bambini trascorreranno un periodo non consecutivo di due settimane con ciascun genitore, fatte salve improrogabili esigenze lavorative delle parti;
a partire dal terzo anno, i bambini trascorreranno un periodo consecutivo di quindici giorni con ciascun genitore. La comunicazione reciproca del periodo prescelto all'altro genitore dovrà intervenire entro il 30 aprile di ciascun anno, per consentire l'organizzazione delle ferie e la prenotazione di soggiorni fuori sede, tenendo in ogni caso conto della scelta imposta alla madre da parte dell'Ausl che viene effettua a gennaio di ciascun anno, così da non far coincidere i rispettivi periodi;
è fatta in ogni caso salva la possibilità per i genitori, in caso di accordo, di ampliare il relativo periodo o modificare il periodo di competenza con preavviso di almeno un mese.
I genitori, sin d'ora, autorizzano il rilascio del passaporto in favore dei minori, si impegnano l'uno nei confronti dell'altro, nel caso di vacanze e/o trasferimenti che comportino l'espatrio dei figli, a comunicare al genitore che non li accompagna la dettagliata destinazione, il periodo di permanenza e i recapiti in loco.
Recepimento del piano genitoriale che le parti allegano al presente ricorso il quale, sottoscritto in ciascun foglio, costituisce parte integrante e inscindibile dello stesso (doc. n.
6 - piano genitoriale per ciascun figlio).
Le spese legali verranno corrisposte equamente da entrambe le parti. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse.
3 L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. Spese come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 10/04/2024 e riportato in parte motiva. Spese come da accordo. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 09/11/2024
Il Presidente Massimo Di Patria
4