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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO: contratto
di appalto tra privati REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA Sezione civile in persona della dott.ssa NI ET, in funzione di Giudice Unico, a seguito dell'udienza di discussione del 20 novembre 2025, ha pronunciato ex art.281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite -rito ordinario- n. 1628/2024 e n. 1685/2024 promosse
DA
• (C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PANCALDI ANDREA e dall'Avv. TASSINARI SILVIA entrambi del Foro di Ferrara
attore
CONTRO
• Controparte_1
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
AN NN FI del Foro di Bologna;
convenuto
OGGETTO: appalto tra privati.
CONCLUSIONI
PER ALBERGHINI ALAN:
“ L'avv. Tassinari precisa le conclusioni come segue: in via istruttoria chiede ammettersi prova per testi come capitolato dalle memoria ex art. 171 ter numero 2 del
7/3/20225 con i tesi ivi indicati, di ammettersi la rinnovazione delle operazioni peritali essendo la relazione svolta in sede di ATP carente ed errata e inutilizzabile per i motivi esposti nella memoria del 24/2/20225 del procedimento di ATP e disporsi CTU contabile per accertare i danni patiti del per la perdita del beneficio del Parte_1 bonus 110 sia per la mancata cessione dei crediti e per la mancata detrazione fiscale
1 dei costi dei lavori. Nel merito dichiarare nullo e revocare entrambi i decreti ingiuntivi di cui è causa. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento dell'impresa al contratto di appalto verbalmente intercorso e dichiarare risolto ex art. 1453 cc. il contratto per inadempimento dell'impresa. Inoltre, condannare CP_1 come legale rappresentante dell'impresa a risarcire tutti i danni come descritti
[...]
come negli atti della causa in conseguenza dell'inadempimento pari al complessivo importo 250.000,00 euro o quel diverso importo accertato in corso di causa, quindi accertare e dichiarare che l'ammontare del valore delle opere eseguite dall'impresa è inferiore ad € 253.000,00 già versati dall'opponente e condannare il geometra di restituire a favore di l'importo in esubero Controparte_1 Parte_1
come sarà accertato in esito dell'espletanda ctu. In via di estrema subordinata dichiarare la compensazione giudiziale tra il credito spettante all'opponente a titolo risarcitorio e restitutorio e il credito eventualmente riconosciuto a favore dell'impresa, con la vittoria di spese e compensi professionali anche del procedimento di accertamento tecnico preventivo. L'avv. Tassinari precisa, comunque, come da memorie ex art. 171 ter n. 1 entrambe del 14/02/2025”
MEMORIE EX ART.171 TER N.1 Nel merito, dichiarare, per i motivi esposti, nullo di nessun effetto e revocare il decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Ferrara n.
365/2024 del 05/06/2024 emesso nel procedimento di RG 1126/2024, oggetto della presente opposizione. (identica conclusione per l'altro decreto ingiuntivo)
In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare, per i motivi esposti, il grave ed inescusabile inadempimento del Geom. quale titolare e legale Controparte_1
rappresentante della Ditta Individuale Ricostruire Edilizia Civile e Industriale di
Geom. al contratto di appalto verbalmente intercorso con Controparte_1
l'opponente e conseguentemente Parte_1
- dichiarare risolto ex artt. 1453 e segg. Cod. Civ., ad ogni effetto di legge, per inadempimento del Geom. quale titolare e legale rappresentante Controparte_1 della Ditta Individuale di Geom. Controparte_1 CP_1
il contratto di appalto verbalmente intercorso tra le parti;
[...]
- condannare il Geom. , quale titolare e legale rappresentante Controparte_1 della Ditta Individuale Ricostruire Edilizia Civile e Industriale di Geom. CP_1
a risarcire ad tutti i danni, come descritti nella narrativa del
[...] Parte_1
2 presente atto, allo stesso arrecati in conseguenza dell'inadempimento della Impresa opposta, per la perdita del beneficio del Superbonus 110% e di tutte le relative agevolazioni, per i costi di eliminazione dei vizi e difetti delle opere eseguite dall'Impresa Ricostruire, per i disagi e danni sofferti causa il mancato godimento dell'abitazione oggetto dei lavori di ristrutturazione e per i costi aggiuntivi di progettazione, pari al complessivo ammontare di euro 250.000,00 od a quel diverso importo maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
- accertare e dichiarare che l'ammontare del valore e del corrispettivo delle opere edili eseguite dall'Impresa Controparte_1
è inferiore all'importo di € 253.000,00 complessivamente versato a
[...] titolo di acconto dall'opponente e conseguentemente;
- condannare il Geom. quale titolare e legale rappresentante Controparte_1 della Ditta Individuale Ricostruire Edilizia Civile e Industriale di Geom. CP_1
a restituire ad l'importo da questi già versato in supero
[...] Parte_1
rispetto all'ammontare del valore e del corrispettivo delle opere edili eseguite come sarà accertato ad esito della espletanda C.T.U nell'Accertamento Tecnico Preventivo ante causam già disposto, oltre interessi computati dalla data di ciascun pagamento sino al saldo;
In via estremamente subordinata:
- dichiarare in ogni caso la compensazione giudiziale tra il credito spettante all'opponente a titolo risarcitorio e restitutorio con il credito che sarà eventualmente riconosciuto a favore dell'Impresa Ricostruire ad esito della espletanda C.T.U. nell'Accertamento Tecnico Preventivo ante causam già disposto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, anche del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo, oltre spese generali 15%, Cassa Avv.ti ed IVA come per legge.
PER LO Controparte_1
L'avv. Legnani conclude come nelle rispettive memorie di costituzione del 10/10/2024
e il 5/12/2024 e in merito alla quantificazione delle opere si rimette alla perizia effettuata in sede di Consulenza tecnica preventiva. Chiede altresì che vengano liquidate le spese del Consulente tecnico di parte sostenute in sede di accertamento tecnico preventivo chiedendo l'autorizzazione al deposito delle fatture dell'ing. 3 oltre alle spese legali dell'ATP. Le fatture dell'ing. sono le n. Per_1 Per_1
22 del 12/9/2024 emessa dall'ing. la n. 29 del 28/11/24 dell'ing. Per_1
la n. 3 4/2/2025 dell'ing. la n. 11 del 17/6/2025 dell'ing. Per_1 Per_1
chiedendo di essere autorizzato al deposito telematico delle stesse. Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con ricorso monitorio depositato il 3 giugno 2024 Controparte_1 imprenditore individuale con ditta Controparte_1
(in seguito anche l'Impresa) ha chiesto la condanna di
[...] [...]
al pagamento della somma di €66.000,00 oltre agli interessi ex art.1284 Parte_1 quarto comma c.c. e spese di lite, in base alla fattura n.8 emessa il 9 febbraio 2024 scaduta il 9 febbraio 2024 avente ad oggetto parte del corrispettivo di lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile di via Alberelli 18-20 in Renazzo di Cento commissionati da (doc.1 allegato al monitorio). Parte_1
In data 5 giugno 2024 il Tribunale di Ferrara ha accolto la domanda, emettendo il
Decreto ingiuntivo n. 365/2024 provvisoriamente esecutivo.
Con atto di citazione notificato il 7 agosto 2024 ha proposto Parte_1 tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca1. L'opponente ha altresì proposto domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di appalto verbale intercorso con per grave inadempimento dell'imprenditore con CP_1
condanna al risarcimento di tutti i danni cagionati (perdita superbonus 110%, disagi abitativi, costi per rispristino opere mal eseguite) nella misura di €250.000 o quella diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. L'opponente ha domandato altresì la restituzione delle somme versate in eccesso rispetto al valore delle opere eseguite dall'impresa e in subordine la “compensazione giudiziale tra il credito spettante all'opponente a titolo risarcitorio e restitutorio con il credito che sarà eventualmente riconosciuto a favore dell'impresa Ricostruire ad esito dell'espletanda
CTU nell'Accertamento Tecnico preventivo ante causam già disposto”.
Con ordinanza del 25 ottobre 2024 è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.365/2024 (proc.n.rg 1628/1/2024).
§2. Con ricorso monitorio depositato il 24 maggio 2024 ha Controparte_1 chiesto la condanna di al pagamento della somma di €55.000,00 oltre Parte_1 1 La causa è stata iscritta al numero 1628/2024 del ruolo Generale degli affari contenziosi. 4 agli interessi ex art.1284 quarto comma c.c. e spese di lite, in base alla fattura n.5 emessa il 24 gennaio 2024 scaduta il 29 febbraio 2024 avente ad oggetto un acconto di parte del corrispettivo di lavori di riqualificazione energetica dell'immobile di via
Alberelli 18-20 in Renazzo di Cento commissionati da (doc.1 allegato Parte_1 al monitorio Rg. 1066/2024).
In data 31 maggio 2024 il Tribunale di Ferrara ha accolto la domanda, emettendo il
Decreto ingiuntivo n. 348/2024.
Con atto di citazione notificato il 4 settembre 2024 ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 348/2024 chiedendone la revoca e proponendo domanda riconvenzionale negli stessi termini di quelli già narrati.
Ha eccepito inoltre, in entrambe le opposizioni, la nullità di ciascun Parte_1 decreto ingiuntivo per illecita duplicazione dell'azione per effetto dell'abusivo frazionamento del credito derivante dal medesimo rapporto contrattuale. Lo CP_1 aveva infatti ottenuto dal Tribunale di Ferrara in data 31 maggio 2024 e 5 giugno 2024 due decreti ingiuntivi basati su due fatture emesse a titolo di acconto per intervento di ristrutturazione edilizia dell'immobile di via Alberelli 18-20 Renazzo. Il creditore, quindi, a distanza di pochi giorni, aveva agito nei confronti del debitore azionando due fatture derivanti dal medesimo rapporto obbligatorio, ben potendo invece agire mediante un'unica azione. La parcellizzazione del credito, privo di interesse oggettivamente valutabile ex art.100 c.p.c. ed in dispregio ai valori di solidarietà di cui all'art.2 della Costituzione, rende improcedibile ogni singolo ricorso monitorio e nullo il conseguente decreto.
Nel merito, in entrambi i procedimenti, ha dedotto Parte_1
- Di avere affidato all'architetto all'ing. ed al Persona_2 Controparte_2
termotecnico ing. la verifica di fattibilità per usufruire Controparte_3 agevolazioni ecobonus 110% e sismabonus e quindi la redazione del progetto delle opere da eseguirsi (datata 21 novembre 2022) (docc.6 e 7 allegati all'opposizione RG1628/24; per la numerazione ci si riferirà a quest'ultimo fascicolo processuale al quale è stato riunito il n. RG1685/2024)
- In base ai computi metrici estimativi (CME) elaborati in base al prezziario del secondo semestre 2022 l'importo dei lavori progettati ammontava ad
€635.287,48 oltre Iva di cui 207.400,00 Iva compresa detraibili con ecobus 5 110%, €192.000,00 IVA compresa, detraibile fiscalmente per al CP_4
110% ed €192.000,00 IVA compresa detraibile fiscalmente per ristrutturazione al 50%.
- La prima affidataria dei lavori come da comunicazione del 23 Controparte_5
gennaio 2023 prot. 3761 e 3765 (doc.10) procedeva a rilento e subentrava – in data non indicata- , con la Controparte_1 quale ultima i tecnici stilarono verbalmente un cronoprogramma, con impegno della ditta a finire tutti i lavori di riqualificazione energetica, miglioramento sismico e ristrutturazione entro il 23 dicembre 2023, dato che era esposto nel cartello di cantiere (doc.12)
- In data 27 giugno 2023, acquisiti DURC e altri documenti necessari, l'arch. comunicava al Comune di Cento il subentro dell' . Per_2 Parte_2
- Ai primi di luglio 2023 cominciarono i lavori demolizione e nel frattempo
[...]
per favorire l'esecuzione rapida dei lavori effettuava il pagamento Parte_1 di due fatture, pur senza confronto e contabilità di cantiere o stati di avanzamento lavori per un totale di €99.000 (corrispettivi corrisposti il 25 luglio 2023 (valuta di regolamento 25 luglio 2023) quanto ad €22.000 e in data
29 settembre 2023 quanto a 77.000, disposizione di pagamento del 28 settembre 2023, n doc.13 allegato all'opposizione RG 1628/2024)
- In data 24 luglio 2023, in una riunione di cantiere con i tecnici della proprietà, venivano contestati i ritardi – era stata eseguita la sola demolizione del magazzino esterno- e ammetteva che non sarebbe riuscito a finire i Pt_3
lavori “sisma bonus” nel dicembre 2023; nell'impossibilità di trovare altra ditta, la proprietà rinunciava alle opere sisma bonus, pur di ottenere l'impegno dell'impresa del completamento delle altre entro il 31 dicembre 2023 e non oltre l'aprile 2024 le opere minime di ristrutturazione e rinforzo sismico;
- In data 4 agosto 2023 i tecnici della proprietà presentavano quindi in Comune la variazione del progetto per lo stralcio delle opere sismabonus (PEC 4 agosto
2023 CILA-S in variante A CILA-S PROT.66831 del 25 novembre 2022 doc.15)
- Sulla base delle rassicurazioni di i committenti vendevano la loro CP_1
abitazione con rogito del 31 agosto 2023, con pattuizione di liberazione 6 dell'immobile al 20 dicembre 2023 nella convinzione di poter fare ingresso nella nuova abitazione per quella data.
- Nel frattempo, tra le parti si cercava di mettere per iscritto un contratto di appalto con i prezzi, ma era “evasivo e sfuggente” (mail del 12 CP_1 settembre 2023 e del 20 settembre 2023 doc.17, la bozza non è visibile)
- nelle more pagava la fattura n.53 emessa il 28 novembre 2023 Parte_1
(€33.000) la fattura n. 54 del 28 novembre 2023 per €33.000 per totali € 66.000
(doc.18)
- Il 4 dicembre 2023 vi era un incontro tra i tecnici e l'impresa al fine di ottenere il completamento di almeno il 30% dei lavori ecobonus entro il 31 dicembre
2023. I tecnici e contestavano inoltre “vizi e difetti” nonché i prezzi Parte_1 esorbitanti pretesi da il quale chiudeva ogni discussione CP_1
alterandosi.
- Alla data del 31 dicembre 2023 le opere ecobonus erano state eseguite nella misura del 13% come constatato dalla Direzione lavori con perdita quindi dell'ecobonus al 110%
- Altre fatture vennero emesse e pagate a dicembre 2023 (fattura n.85 del 27 dicembre 2023 di €16500) ed a gennaio 2024 (fattura n.4 del 24 gennaio 2024 per €55.000 che pagava confidando venissero finiti i lavori (totale Parte_1
pagato € 253.000 ossia 230.000 più iva)
- Nel mese di praticamente abbandonava il cantiere e Per_3 CP_1 ciononostante emetteva le due fatture azionate monitoriamente.
- A fine febbraio l'impresa si era limitata alla realizzazione di alcuni lavoretti quali portali, controtelai e cassematte, porte interne
- In data 24 febbraio 2024 la direzione lavori constatava vizi e difetti specificamente elencati a pag. 14 della citazione.
- La direzione lavori con pec del 1° marzo 2024 inviava contabilità e bozza di contratto da sottoscrivere, invitandola a “sottoscrivere e concordare ufficialmente costi e lavorazioni, evitando così qualsiasi tipo di fraintendimento” (doc.22 allegato alla citazione 1628/24)
- In data 25 marzo 2024 veniva inviata dalla Direzione lavori una proposta di allontanamento dal cantiere e risoluzione del contratto (doc.24) 7 - non abbandonava il cantiere e pretendeva altri 121.000 euro di cui CP_1
alle fatture azionate, e la richiesta venne contestata a mezzo legale.
- In data 24 maggio 2024 e 3 giugno 2024 depositava i ricorsi per CP_1
decreto ingiuntivo
- con ricorso 7 giugno 2024 attivava un ATP/CTP pendente avanti ad Parte_1
altro giudice del tribunale ferrarese.
§3. Si è costituito in entrambi i procedimenti. Controparte_6
Riguardo al frazionamento del credito vantato l'Impresa ha sostenuto che il credito portato da una fattura era connotato da requisiti tali da poter essere richiesta la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, mentre l'altro no, realizzandosi in tal modo un interesse del creditore ad una tutela processuale frazionata.
Nel merito l'Impresa ha rilevato che non ha mai contestato la fattura Parte_1
n.8/2024 e in data 14 febbraio 2024 si è recato presso la ed ha sottoscritto un CP_7 riconoscimento di debito circa la correttezza della fattura “abbiamo preso nota della cessione a Vostro favore dei crediti di cui alle fatture sottoelencate, nel comunicarvi la nostra accettazione vi assicuriamo che sarà provveduto di conseguenza” (doc.3 14 febbraio 2024 in riferimento alla fattura 8). Riguardo alla fattura n.5/2024 sostiene che essa non è mai stata contestata in precedenza, nemmeno quando il contratto è stato risolto.
Ha inoltre dedotto, per entrambe le cause
- L'impresa non si è mai impegnata a svolgere tutti i lavori entro il dicembre
2023 ed anzi ha sempre riferito di non poterlo fare, avendo iniziato i lavori da fine giugno 2023
- Il mancato accesso al bonus 110% non era dovuto a lentezze o inerzia dell'impresa, bensì al fatto che non vi era alcuno che comprasse il credito, fatto comune a tanti cittadini accaduto a fine anno 2023; ci fu quindi un incontro tra la committenza e i tecnici e appurato che nessuna banca o ente acquistava il credito d'imposta si era optato per il beneficio fiscale del 65% e del 50%
- La circostanza è comprovata dalle fatture n.85 del 27 dicembre 2023 (fattura per intervento di riqualificazione energetica soggetta a beneficio fiscale del
65%) e n. 87 del 29 dicembre 2023 (fattura di ristrutturazione edilizia soggetta a
8 beneficio fiscale del 50% art.16 DPR 917/1986 L449) emesse dall'impresa a fine 2023 riportanti la previsione del beneficio fiscale del 65% e del 50%. Le fatture sono state saldate a dimostrazione che non vi erano contestazioni sui tempi di esecuzione delle opere.
- Non risulta agli atti alcun sollecito da parte della committenza o D.L. a che l'impresa terminasse i lavori entro il dicembre 2023.
- Non vi era tra le parti un contratto scritto ma l'arch. inviò una mail il 26 Per_2 febbraio 2024 nella quale allegava una bozza del contratto sottoponendolo per la firma nonché un computo metrico (doc.9 convenuto) nel quale indicava che i lavori fino a quel momento svolti ammontavano ad €331.019,21. Quanto ai prezzi, nella bozza di contratto erano indicati dalla stessa i prezzi Per_2 proposti, superiori al prezziario DEI secondo semestre 2022 in ragione del maggior pregio delle lavorazioni oppure per essere state certe lavorazioni accessorie inglobate nei prezzi principali;
solo in causa la Committenza aveva Parte inteso invocare l'applicazione del prezziario
- In data 29 febbraio 2024, prosegue il convenuto opposto, la Direzione lavori arch. rappresentante della committenza inviava una nota in cui Per_2
ricapitolava le fatture già saldate per € 230.000 più iva (€253.000) e indicava le fatture emesse ancora da saldare ossia quelle oggetto del presente contenzioso effettuando così un riconoscimento di debito(doc.10 convenuto)
- In data 25 marzo 2024 a mezzo pec la committenza aveva risolto il contratto;
non essendovi alcuna responsabilità dell'impresa, tale atto è da considerarsi recesso dall'appalto (lettera avv. doc.13) CP_8
- Lamenta infine che gli era stata negata la possibilità di svolgere una CP_1
contabilità in contraddittorio con committenza e direzione lavori richiesta anche con pec del 4 giugno 2024 e quindi l'impresa ha eseguito una propria contabilità dei lavori eseguiti per €414.481,44 oltre iva €455.929,58 e l'ha inviato il 1° luglio 2024 alla Direzione lavori, spiegando perché le due contabilità, quella del 26 febbraio 2024 e quella proposta al 30 giugno 2024 si differenziassero (doc.12).
9 In punto di diritto l'Impresa sostiene che vi sia un riconoscimento di debito sulla fattura di €66.000 (quella ceduta alla banca) e quindi che siano inutili gli accertamenti svolti per ATP avviati da e conclude per il rigetto di ogni eccezione Parte_1
preliminare e dell'opposizione. Riguardo alla fattura n.5/2024 sostiene che essa non è mai stata contestata in precedenza, nemmeno quando il contratto è stato risolto.
§4. Le cause sono state riunite, depositate le memorie di cui all'art.171 ter c.p.c. all'udienza dell'8 maggio 2025.
Alla ricostruzione avversa ha replicato: Parte_1
a) L'Impresa si è obbligata a compiere i lavori descritti nelle pratiche edilizie, al valore indicato nelle stesse mediante la sottoscrizione della SCIA E CILA-S
b) Con le stesse modalità, ossia la sottoscrizione IA e IL l'Impresa si è impegnata a far acquisire al committente i benefici del superbonus 110%
c) I lavori appaltati nella loro interezza per i quali il committente avrebbe certamente beneficiato del bonus 110% se l'impresa avesse adempiuto gli impegni assunti sono quelli descritti nei progetti depositati negli uffici comunali e nei documenti ad essi allegati d) Con mail del 30 aprile 2024, inviata a mezzo legale, le fatture 5 ed 8/2024 erano state contestate in quanto arbitrariamente emesse e non corrispondenti alle lavorazioni eseguite e) Nella mail del 26 febbraio 2024 la Direzione lavori ha “ristretto” il capitolato dei lavori, vista la mancata esecuzione entro il 31 dicembre 2023 di gran parte delle opere;
detto documento (sub 9 convenuto) rappresenta un rendiconto parziale delle opere eseguite e delle opere da ultimarsi e – soprattutto- non rappresenta documento utili ai fini del calcolo dell'ammontare dei lavori affidati all'impresa al 31 dicembre 2023.
La Impresa convenuta, nelle memorie ex art.171 ter c.p.c., oltre a ribadire quanto in precedenza sostenuto, fa precipuo riferimento alla consulenza tecnica in ATP in fase di completamento mediante invio della bozza.
§5. Acquisito il procedimento per ATP e ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriori apporti istruttori, la causa è stata discussa oralmente all'udienza del 20 novembre 2025 sulle conclusioni riportate in epigrafe.
10 §6. L'opponente ha chiesto di revocare o annullare i decreti ingiuntivi in quanto, essendo i crediti vantati inerenti ad un unico rapporto contrattuale tra le parti, la parte avrebbe dovuto azionare il credito con un unico ricorso monitorio.
La domanda non è accoglibile.
Il creditore certamente avrebbe potuto agire mediante un unico ricorso monitorio ma avrebbe perso l'opportunità concreta di poter recuperare rapidamente la somma di
€66.000 derivante dalla fattura n.8 del 9 febbraio 2024. Lo aveva infatti CP_1 ceduto il credito alla e nel frangente il 14 febbraio 2024 CP_9 Parte_1
aveva dichiarato all'istituto di credito quanto segue: “abbiamo preso buona nota della cessione a Vostro favore dei crediti di cui alle fatture sottoelencate;
nel comunicarVi la nostra accettazione, vi assicuriamo che sarà provveduto di conseguenza”. In sostanza il debitore si è obbligato a versare alla quanto la Parte_1 CP_9 CP_9
avrebbe versato al creditore, con ciò riconoscendo un suo debito. Tale situazione permette al creditore di ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e quindi un pronto realizzo del credito. È stata in effetti concessa dal giudice del monitorio la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art.642 c.p.c.
In questo contesto deve ritenersi sussistente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. In un caso simile la Suprema Corte ha stabilito che “ In tema di operazioni finanziarie parzialmente coperte da cambiali, l'esercizio dell'azione causale in un separato procedimento successivamente all'esercizio dell'azione cartolare, promossa in via esecutiva, non determina un frazionamento abusivo del credito per la duplicazione di attività in ragione dell'identica vicenda sostanziale;
l'oggettivo interesse del creditore ad agire inizialmente con lo strumento giudiziario più spedito esclude, infatti, il divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale.
(Cass. Sez. 2, 06/07/2021, n. 19048).
L'esigenza non irrazionale della parte opposta di attivare due procedimenti monitori deve essere tuttavia contemperata con l'esigenza della controparte che intenda opporre i decreti di non sopportare il costo di una duplice difesa sostanzialmente identica – complice il “nuovo rito” che prevede il deposito di 4 atti prima della prima udienza- cosicché di questo si terrà conto in sede di liquidazione delle spese di lite.
La richiesta di revoca dei decreti ingiuntivi per tale motivo è quindi da rigettarsi.
11 §7. Nella controversia iscritta al n. 1628/2024 ha eccepito che il Parte_1
credito derivante dalla fattura n.8 del 9 febbraio 2024 era stato ceduto da CP_1 alla con operazione di anticipo fattura e che la cessione era stata accettata dallo CP_7
stesso Ne consegue che non era titolare del credito ingiunto. Parte_1 CP_1
Lo ha replicato che ha richiesto a Ricostruire di rientrare CP_1 CP_9
dell'importo anticipato che è stato quindi versato nuovamente alla (doc.3 CP_9 convenuto). Sul punto, quindi, può affermarsi che è oggi titolare Controparte_1 del credito ingiunto.
§8. Non vi è un contratto d'appalto scritto che definisca precisamente i rapporti tra le parti.
Il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il Parte_1 CP_1 pagamento di parte del corrispettivo dell'appalto, eccepisce l'inadempimento della ditta appaltatrice al contratto di appalto verbale tra loro stipulato, il quale avrebbe previsto un valore complessivo delle opere di ristrutturazione per oltre 635 mila euro.
Il Committente eccepisce l'inadempimento dell'appaltatore riguardo ai tempi di realizzazione dell'opera, rimasta incompiuta e riguardo ad alcuni vizi e difetti e agisce quindi per la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno ( il danno è costituito dalla perdita del superbonus 110% per non avere svolto almeno il 30% dei lavori soggetti ad agevolazione fiscale entro il 31 dicembre 2023; il disagio abitativo in quanto, non essendo stati completati i lavori, la famiglia ha dovuto abitare altrove, oltre al costo di ripristino dei vizi).
L'azione esercitata da è l'azione generale di inadempimento ex Parte_1
art.1453 c.c. come si deduce dalle conclusioni.
In tema la Corte di Cassazione precisa: In tema di appalto, nel caso in cui
l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto applicabile i termini di denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c. su un immobile da tempo realizzato, ma i cui lavori di ristrutturazione, oggetto del contratto 12 di appalto, non erano stati completati). (Cass. Sez. 2, 04/03/2025, n. 5771, Rv. 673988
- 01).
Dal canto suo l'appaltatore agisce monitoriamente per il pagamento del corrispettivo in base a due fatture rispetto alle quali può predicarsi, come è noto, che, mentre la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto. (Cass. Sez. 3, 12/07/2023, n. 19944, Rv. 668145 - 01).
Il diritto al corrispettivo dell'appalto sorge con l'esecuzione delle opere a regola d'arte, anche in caso in cui, come si dirà in seguito, il committente sia receduto dal contratto ai sensi dell'art.1671 c.c..
Ricapitolando, agendo il committente per la risoluzione del contratto di appalto- mediante domanda riconvenzionale- egli deve dare prova del contratto, dei suoi contenuti e delle scadenze convenute (Cass. Sez. U., 30/10/2001, n. 13533) mentre l'appaltatore deve provare di avere eseguito le opere a regola d'arte.
Nel caso di specie non esiste un contratto di appalto scritto che stabilisca le opere da eseguirsi dall'appaltatore, il prezzo concordato per l'esecuzione delle medesime, ed i tempi di esecuzione.
Sostiene la parte opponente che il contratto di appalto si dedurrebbe dalle “firme” apposte da su Cila e IL ossia sui documenti inviati in Comune;
l'unica CP_1 firma che si nota tra i documenti “da 42 a 52” prodotti da è apposta Parte_1 sul documento 44 e riguarda la regolarità contributiva di Ricostruire (pag.4/4 doc.44).
I documenti versati in Comune dal tecnico specializzato per notiziare la pubblica autorità dell'inizio di lavori e del tipo di lavori non sostituiscono un contratto di appalto tra e la ditta Parte_1 CP_1
L'opponente stesso sostiene che, nonostante le proposte avanzate mediante bozza
(vedi doc.9 e 10 convenuto) l'impresa non ha mai voluto firmare il contratto e a sua volta l'Impresa sottolinea che i prezzi proposti erano inferiori a quelli consoni a compensare il pregio delle opere eseguite (vedi anche conversazioni WhatsApp sub39
i vocali sub 40 e 41 pur indicati in atti, non sono prodotti agli atti). Parte_1
Quale che sia la ragione, tra le parti non esiste un contratto che preveda tempi modi e prezzi delle opere da eseguirsi. 13 In particolare, non vi è nessun patto tra le parti che prevedesse che alcune o tutte le opere dovessero eseguirsi entro il 31 dicembre 2023. La cartellonistica di cantiere non può sostituire un contratto.
Siccome la prova dei contratti non può darsi per testimoni (art.2721 c.c.) può dirsi fin da ora che a) non è dato sapere a quanto ammontasse inizialmente il valore delle opere appaltate da e b) non è stato stabilito se tutte o Parte_1 Controparte_10 alcune delle opere e quali opere dovessero eseguirsi entro il 31 dicembre 2023.
Tra le parti vi è certamente stato un accordo verbale per la ristrutturazione dell'edificio da parte dell'impresa confermato per fatti concludenti dal momento che CP_1
l'impresa ha lavorato nel cantiere. Ma quanto ai prezzi le parti si sono regolate di volta in volta mediante emissione e relativo pagamento di fatture in acconto, cercando di trovare un accordo per iscritto, a lavori già abbondantemente iniziati (febbraio 2024 doc.9 e 10 convenuto) senza tuttavia trovare un accordo. Anche sui tempi di realizzazione delle opere non vi è accordo scritto, ma solo proposte per la data del 30 aprile 2024.
In tale contesto, non può che rigettarsi la domanda di risoluzione del contratto a causa dell'inadempimento dell'appaltatore dovuto al mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2023 per l'effettuazione di lavori appaltati.
Così come la domanda conseguente di risarcimento danni per mancato conseguimento dell'ecobonus, non essendo appunto provato che la ditta si fosse impegnata a concludere i lavori (e quali lavori) entro il 31 dicembre 2023.
La parte opponente, nella propria lettera di “risoluzione del contratto” o
“allontanamento da cantiere” deduce inoltre quale “inadempimento” la mancata sottoscrizione di un contratto scritto (dco.24). Ma tale fatto, all'evidenza, non può imputarsi quale “inadempimento” ad un generico contratto verbale, bensì alla normale dialettica tra le parti.
La parte opponente deduce inoltre generici “ritardi” nell'esecuzione delle opere, ritardi imputabili all'Impresa che ne dovrebbe quindi rispondere. Non vi è prova alcuna dei ritardi dell'impresa nell'adempimento degli accordi verbali, non vi è un cronoprogramma, uno scadenziario di quali lavori eseguire e quando.
Anche per questo versante la domanda di risoluzione del contratto verbale deve essere respinta. 14 La lettera raccomandata con la quale intima l'allontanamento dal Parte_1
cantiere (doc.24 opponente) deve quindi essere interpretata come recesso del
Committente dall'appalto verbale ai sensi dell'art.1671 c.c.. Il committente ha la facoltà di recedere dal contratto, ma deve tenere indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. In questa sede l'impresa ha domandato il pagamento delle opere eseguite in €121.000 e le spese sostenute per il consulente di parte nell'accertamento tecnico preventivo promosso dal committente.
§8.
1. Osservazioni aggiuntive derivanti dalla Consulenza Tecnica Preventiva. Ctu ing. Persona_4
Anche la CTU non può non osservare che “agli atti non vi sono bozze contrattuali o scambi di offerte economiche intervenute tra le parti preliminarmente della consegna del cantiere all'Impresa parte resistente, né si dimostra la definizione del complessivo importo dei lavori occorrenti a dare compiuta esecuzione del progetto e a giustificazione dell'importo dei lavori dichiarato nell'atto di ricorso e nelle osservazioni della CTP, essere pari a “ € 635.287,48 + iva di legge”.
La Consulente giunge a concretizzare quantomeno i desiderata della committenza e le opere eseguite o non eseguite dai documenti in questo fascicolo corrispondenti ai numeri 9 e 10 delle produzioni del convenuto, documenti provenienti dalla Direzione
Lavori e risalenti a fine febbraio 2024. Oltre ovviamente avere dedotto le opere effettivamente eseguite per sottrazione tra quanto appurato de visu all'esito dei numerosi sopralluoghi e quanto concordato tra le parti essere stato svolto dalla precedente impresa ditta (vedi verbale allegato 1 alla CTU). CP_5
Come osservato dalla CTU i “serramenti, impianti, finiture interne quali pavimenti e rivestimenti etc..” sono classificate quali voci “non oggetto di appalto” (ci si riferisce al doc.9 e 10 prodotti dal convenuto). Da tale esclusione la CTU deduce che “la compiuta realizzazione dell'intervento di ristrutturazione, volta alla conclusione dei lavori nei termini essenziali per l'ottenimento dei benefici fiscali, non potesse essere unicamente determinata dalla conduzione dell'Impresa”.
§9. Mette conto precisare a questo punto come le prove orali richieste dalla parte opponente siano tutte inammissibili. A parte i capitoli 19 e 20 non contestati, le prove orali dedotte sono intrise di giudizi, soprattutto tecnici e sono quindi contrarie all'art.244 c.p.c. che prevede che solo fatti possano essere oggetto della prova (vedi 15 capitoli 1, 2, 3, 5, 6 implicante giudizi in relazione alla complessa documentazione allegata da sottoporre al teste, 7, 8, 18). I capitoli dedotti tendono, anche indirettamente, alla prova del contratto di appalto, e sono quindi contrari all'art.2721
c.c (cap.1 e 4). Generici sono i capitoli 10 e 11. Deve essere respinta quindi la richiesta della parte di ammettere le prove svolta in sede di conclusioni.
§10. Le opere concretamente svolte dall'impresa non sono state integralmente pagate.
In sede di CTP le parti hanno concordato che allorquando è subentrata l'impresa all'impresa precedente il 27 giugno 2023 i lavori svolti erano solamente Pt_3 quelli di demolizione interna ma la gestione dei materiali di risulta è avvenuta solo successivamente con la demolizione del laboratorio ed i conferimenti a discarica attribuibili all'Impresa convenuta.
L'impresa sostiene che l'arch ha svolto una proposta contrattuale il 26 Per_2 febbraio 2024, proposta non firmata dall'impresa. In tale proposta sarebbe contenuta l'ammissione che i lavori svolti dall'impresa fino a quel momento superavano il quantum già corrisposto a Pt_3
La situazione è più complessa.
Nel computo in questione l'arch. esegue una “contabilità a consuntivo dei Per_2 lavori appaltati oggetto di contratto con scadenza di esecuzione al 30 aprile 2024” interpolando un Computo metrico estimativo;
il Tecnico indica con annotazioni in colore azzurro, per gruppi di lavorazioni, le opere non realizzate, opere non oggetto di appalto, opere realizzate solo in parte, voce già comprensiva di barriera al vapore, costo già compreso nelle lavorazioni , lavorazione cambiata, e indica un totale di opere oggetto di proposta di contratto di appalto da parte del committente per
€331.019,219.
Non è indicato in tale computo, a differenza di quanto sostiene l'opposto, che tali opere sono già state eseguite per la somma di €331.019,219.
Nel corpo della mail l'arch. indica che il cantiere è da concludersi entro il 30 Per_2 aprile 2024, che il cappotto esterno è da terminare, i pluviali sono da installare,
l'isolamento del sottotetto è da terminare ed una serie di criticità ma anche di voci da quantificarsi. Puntualizza “.. vediamoci per un controllo di verifica in modo che per il
16 30 aprile 2024 i lavori siano terminati”. Anche nel documento 10, quando riassume le fatture, l'arch. indica con chiarezza che i lavori non sono stati completati. Per_2
Il convenuto opposto sostiene che in data 29 febbraio 2024 la Direzione lavori arch rappresentante della committenza inviò una nota in cui ricapitolava le fatture Per_2 già saldate per € 230.000 più iva €253.000 e indicava le fatture emesse ancora da saldare ossia quelle oggetto del presente contenzioso effettuando così un riconoscimento di debito.
La circostanza non corrisponde ai documenti depositati dallo stesso opposto (dc.9 e 10).
L'importo contrattuale indicato dalla D.l. proposto e non firmato è pari ad €331.019,22 più Iva (€364.121,14) e “precisando che i lavori oggetto dell'importo contrattuale ad oggi non sono terminati (ma non si comprende in che termini n.b.), resta un saldo a pagare di €101.019,22 più iva pari a €101.121,14 quali fatture non pagate per
€111.121,14 pertanto le due fatture emesse e non pagate n.5 e n.8 superano il saldo da pagare in base alla contabilità che ho inviato lunedì 26”. … Ad oggi non ho avuto nessun riscontro alla mail del 26 febbraio e vista l'urgenza dei committenti ad ultimare le lavorazioni in sospeso chiedo un cortese riscontro, al fine di firmare il contratto”.
Non si rinviene pertanto alcun riconoscimento di debito da parte della Direzione
Lavori, dal momento che la stessa fa riferimento ad importi totali di lavori che tuttavia non sono terminati.
Il fatto di avere accorpato i costi di alcune lavorazioni, in diminuzione quindi dei ricavi dell'impresa, ha verosimilmente impedito la firma del contratto.
Come detto, il ctu ha calcolato il quantum dei lavori eseguiti dalla in Parte_5
base a quanto appurato durante i sopralluoghi e quanto già eseguito dalla ditta precedente.
In aderenza a quanto previsto dall'art.1671 c.c. secondo il quale se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo dell'appalto né hanno stabilito il modi di determinarlo, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi, il CTU ha estratto la misura del corrispettivo dal listino Recupero Ristrutturazione manutenzione Parte edito da tipografia del Genio civile) relativo al secondo semestre 2023 specifico per lavori privati di ristrutturazione edilizia, o, in mancanza della voce indicata, dall'Elenco dei prezzi opere edili edito dalla CCIAA provinciale ovvero dai listini del produttore e tenuto conto dell'epoca di assunzione die lavori da parte dell'impresa. 17 Il corrispettivo dei lavori svolti non può essere determinato, come vorrebbe il convenuto opposto, dalle varie bozze contrattuali, perché mai firmate ed inoltre incomplete di tutte le lavorazioni effettuate concretamente.
Il complessivo dei lavori eseguiti è pari ad € 334.347,32 importo da aumentare dell'IVA (vedi pag.55 e ss. della ctu depositata il 15 aprile 2025).
Ne consegue che la somma corrisposta da ossia €230.000 senza Iva è Parte_1 inferiore all'importo da corrispondere pari ad € 334.347,32 con una differenza di €
104.347,32.
§ 11. I vizi delle opere
La CTU, che si condivide, ha evidenziato alcuni vizi riportati sia nella relazione bozza depositata il 15 gennaio 2025 che nella relazione definitiva del 15 aprile 2025 a seguito delle osservazioni delle parti. A carico dell'Impresa è posta la somma di
€15.573,43 oltre ad Iva ossia la spesa necessaria per ripristinare i vizi accertati.
Parte opposta sostiene di avere prodotto in sede seconda memoria depositata il 28 febbraio 2025 le “certificazioni”, non depositate nel procedimento di ATP, motivo per il quale la ctu, dal complessivo importo ha defalcato €15.573,43 per opere sprovviste di certificazione”. Il convenuto chiede quindi che tale somma non venga detratta dall'ammontare dovuto all'Impresa. Tra le certificazioni prodotte sub doc. 17 la relazione tecnica illustrativa e tavola grafica/progetto della linea vita (sistema anticaduta e messa in sicurezza dal rischio di caduta dall'alto) “aggiornate al 25 settembre 2024”.
La domanda non può essere accolta. L'unico vizio accertato dal CTU relativo all'assenza di certificazione è quello della “linea vita”. Il ctu ha precisato che il vizio non attiene a difetti costruttivi della linea vita, ma solo all'assenza di certificazione, per porre rimedio alla quale è stimata la somma di €509,04 e non €15573,43, somma quest'ultima che concerne il totale dei vizi, che riguardano il cappotto termico, la sostituzione di soglie e bancali, l'impermeabilizzazione dei terrazzi e la sostituzione di un vetro nel lucernaio (vedi allegato 8 alla bozza di relazione 15 gennaio 2025 e relazione finale 15 aprile 2025). La documentazione relativa alla linea vita prodotta in seconda memoria è stata prodotta al CTU dal CTP ing. il 10 ottobre 2024 e Per_1 sulla sua produzione vi è stato un contenzioso tra le parti, risolto dal giudice con ordinanza del 3 aprile 2025 nel senso dell'acquisizione del documento (vedi anche 18 verbale dell'udienza del 3 aprile 2025). Con la relazione definitiva il CTU ha confermato la sussistenza del vizio, essendo evidentemente la documentazione presentata insufficiente agli scopi certificativi previsti dalle norme tecniche.
La domanda di scomputo di tale cifra, comunque pari a 509,04 e non ad €15.573,43, non può essere accolta.
Ai sensi dell'art.1668 comma 1 del codice civile, il prezzo dovuto all'appaltatore deve essere diminuito del costo necessario ad eliminare i vizi denunciati, di talché alla parte convenuta opposta è dovuta la differenza tra €104.347,32 importo lavori eseguiti ed
€15573,43 costo per porre rimedio ai vizi riscontrati ossia la cifra di € 88.773,89 più
IVA .
Tale somma è inferiore a quella riportata dai decreti ingiuntivi che debbono pertanto essere revocati.
Ne consegue ulteriormente che è infondata la domanda di parte opponente di restituzione somme basata sull'assunto, rivelatosi infondato, di avere corrisposto alla somme in più rispetto al valore dei lavori svolti. Parte_5
La somma dovuta all'Impresa deve essere aumentata degli interessi nella misura legale dalla messa in mora del 29 marzo 2024 (doc.13 convenuto) alla data di deposito del secondo ricorso monitorio. Dalla data di deposito del secondo ricorso monitorio ossia
3 giugno 2024, sono dovuti gli interessi di cui all'art.1284 quarto comma del codice civile.
§ 12. All'opposto sono dovute le spese sostenute per la consulenza di un tecnico di parte in sede di consulenza tecnica preventiva comprovate dalle fatture n.22 del 12 settembre 2024, n.29 del 28 novembre 2024, n.3 del 4 febbraio 2025 e n.11 del 17 giugno 2025 per un totale di €9245,12 IVA compresa. Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate” (Cass. Sez. 3,
06/11/2023, n. 30854, Rv. 669454 - 01).
§13. Spese di lite. Quanto alle spese di lite, si reputa equa la compensazione delle spese di lite per un quinto, in ragione del riconoscimento della sussistenza della 19 maggior parte dei vizi delle opere puntualmente indicati dalla parte opponente. Le rimanenti spese, pari a quattro quinti, sono poste a carico di che è Parte_1 soccombente su tutte le domande proposte, eccetto, appunto, sulla porzione concernente i vizi dell'opera.
Quanto alla liquidazione delle spese, appare conforme a giustizia considerare un solo onorario per lo studio, la fase introduttiva, la fase di trattazione e la discussione. I temi trattati sono stati identici in entrambe le cause, nonostante i fascicoli siano rimasti separati, come impone il “nuovo” rito, fino all'udienza di prima comparizione.
L'esigenza della parte opposta di attivare due procedimenti monitori, considerata non irrazionale per il fatto che per una delle fatture vi era un riconoscimento di debito, viene così contemperata in questa sede con l'esigenza della controparte di non sopportare il costo di una duplice difesa sostanzialmente identica.
Si liquidano pertanto per l'intero (cinque quinti) secondo gli onorari medi per la fascia di valore da €52.001 ad €260.000 le somme di €2552,00 per studio, €1628,00 per fase introduttiva, €5670,00 per fase trattazione, €4253,00 per la fase decisionale, per un importo complessivo di €14.103,00, oltre ad €2115,45 per spese forfettarie. Sono da liquidarsi inoltre a favore di gli onorari di difesa in sede di Parte_6
consulenza tecnica preventiva, medesima fascia di valore della causa in totali
€4401,05 (€1134 studio, €992 introduttiva, €1701 istruttoria) per compensi, oltre ad
€574,05 per spese forfettarie.
p.q.m.
definitivamente decidendo revoca i decreti ingiuntivi n.348/2024 del 31 maggio 2024 e 365/2024 del 5 giugno
2024 emessi dal Tribunale di Ferrara.
Accerta e dichiara che deve corrispondere a in Parte_1 Controparte_1 relazione alle opere svolte nel cantiere di Renazzo via Alberelli 18/20 la somma di €
88.773,89 oltre interessi legali dalla messa in mora del 29 marzo 2024 alla data del 5 giugno 2024 e da quest'ultima data nella misura di cui all'art.1284 comma quarto c.c. fino al saldo effettivo, nonché il rimborso per l'apporto del consulente di parte in sede di ATP/CTP che si quantifica in €9245,12 IVA compresa, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
Respinge le domande di Parte_1
20 Compensa le spese di lite nella misura di un quinto. Condanna a Parte_1
rifondere a controparte quattro quinti delle spese di lite, anche della fase di consulenza tecnica preventiva, che liquida per l'intero (5/5) in € 20.619,50 per onorari di difesa e spese forfettarie, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Ferrara il 19 dicembre 2025
Il giudice
NI ET
21
di appalto tra privati REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA Sezione civile in persona della dott.ssa NI ET, in funzione di Giudice Unico, a seguito dell'udienza di discussione del 20 novembre 2025, ha pronunciato ex art.281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite -rito ordinario- n. 1628/2024 e n. 1685/2024 promosse
DA
• (C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PANCALDI ANDREA e dall'Avv. TASSINARI SILVIA entrambi del Foro di Ferrara
attore
CONTRO
• Controparte_1
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
AN NN FI del Foro di Bologna;
convenuto
OGGETTO: appalto tra privati.
CONCLUSIONI
PER ALBERGHINI ALAN:
“ L'avv. Tassinari precisa le conclusioni come segue: in via istruttoria chiede ammettersi prova per testi come capitolato dalle memoria ex art. 171 ter numero 2 del
7/3/20225 con i tesi ivi indicati, di ammettersi la rinnovazione delle operazioni peritali essendo la relazione svolta in sede di ATP carente ed errata e inutilizzabile per i motivi esposti nella memoria del 24/2/20225 del procedimento di ATP e disporsi CTU contabile per accertare i danni patiti del per la perdita del beneficio del Parte_1 bonus 110 sia per la mancata cessione dei crediti e per la mancata detrazione fiscale
1 dei costi dei lavori. Nel merito dichiarare nullo e revocare entrambi i decreti ingiuntivi di cui è causa. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento dell'impresa al contratto di appalto verbalmente intercorso e dichiarare risolto ex art. 1453 cc. il contratto per inadempimento dell'impresa. Inoltre, condannare CP_1 come legale rappresentante dell'impresa a risarcire tutti i danni come descritti
[...]
come negli atti della causa in conseguenza dell'inadempimento pari al complessivo importo 250.000,00 euro o quel diverso importo accertato in corso di causa, quindi accertare e dichiarare che l'ammontare del valore delle opere eseguite dall'impresa è inferiore ad € 253.000,00 già versati dall'opponente e condannare il geometra di restituire a favore di l'importo in esubero Controparte_1 Parte_1
come sarà accertato in esito dell'espletanda ctu. In via di estrema subordinata dichiarare la compensazione giudiziale tra il credito spettante all'opponente a titolo risarcitorio e restitutorio e il credito eventualmente riconosciuto a favore dell'impresa, con la vittoria di spese e compensi professionali anche del procedimento di accertamento tecnico preventivo. L'avv. Tassinari precisa, comunque, come da memorie ex art. 171 ter n. 1 entrambe del 14/02/2025”
MEMORIE EX ART.171 TER N.1 Nel merito, dichiarare, per i motivi esposti, nullo di nessun effetto e revocare il decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Ferrara n.
365/2024 del 05/06/2024 emesso nel procedimento di RG 1126/2024, oggetto della presente opposizione. (identica conclusione per l'altro decreto ingiuntivo)
In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare, per i motivi esposti, il grave ed inescusabile inadempimento del Geom. quale titolare e legale Controparte_1
rappresentante della Ditta Individuale Ricostruire Edilizia Civile e Industriale di
Geom. al contratto di appalto verbalmente intercorso con Controparte_1
l'opponente e conseguentemente Parte_1
- dichiarare risolto ex artt. 1453 e segg. Cod. Civ., ad ogni effetto di legge, per inadempimento del Geom. quale titolare e legale rappresentante Controparte_1 della Ditta Individuale di Geom. Controparte_1 CP_1
il contratto di appalto verbalmente intercorso tra le parti;
[...]
- condannare il Geom. , quale titolare e legale rappresentante Controparte_1 della Ditta Individuale Ricostruire Edilizia Civile e Industriale di Geom. CP_1
a risarcire ad tutti i danni, come descritti nella narrativa del
[...] Parte_1
2 presente atto, allo stesso arrecati in conseguenza dell'inadempimento della Impresa opposta, per la perdita del beneficio del Superbonus 110% e di tutte le relative agevolazioni, per i costi di eliminazione dei vizi e difetti delle opere eseguite dall'Impresa Ricostruire, per i disagi e danni sofferti causa il mancato godimento dell'abitazione oggetto dei lavori di ristrutturazione e per i costi aggiuntivi di progettazione, pari al complessivo ammontare di euro 250.000,00 od a quel diverso importo maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
- accertare e dichiarare che l'ammontare del valore e del corrispettivo delle opere edili eseguite dall'Impresa Controparte_1
è inferiore all'importo di € 253.000,00 complessivamente versato a
[...] titolo di acconto dall'opponente e conseguentemente;
- condannare il Geom. quale titolare e legale rappresentante Controparte_1 della Ditta Individuale Ricostruire Edilizia Civile e Industriale di Geom. CP_1
a restituire ad l'importo da questi già versato in supero
[...] Parte_1
rispetto all'ammontare del valore e del corrispettivo delle opere edili eseguite come sarà accertato ad esito della espletanda C.T.U nell'Accertamento Tecnico Preventivo ante causam già disposto, oltre interessi computati dalla data di ciascun pagamento sino al saldo;
In via estremamente subordinata:
- dichiarare in ogni caso la compensazione giudiziale tra il credito spettante all'opponente a titolo risarcitorio e restitutorio con il credito che sarà eventualmente riconosciuto a favore dell'Impresa Ricostruire ad esito della espletanda C.T.U. nell'Accertamento Tecnico Preventivo ante causam già disposto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, anche del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo, oltre spese generali 15%, Cassa Avv.ti ed IVA come per legge.
PER LO Controparte_1
L'avv. Legnani conclude come nelle rispettive memorie di costituzione del 10/10/2024
e il 5/12/2024 e in merito alla quantificazione delle opere si rimette alla perizia effettuata in sede di Consulenza tecnica preventiva. Chiede altresì che vengano liquidate le spese del Consulente tecnico di parte sostenute in sede di accertamento tecnico preventivo chiedendo l'autorizzazione al deposito delle fatture dell'ing. 3 oltre alle spese legali dell'ATP. Le fatture dell'ing. sono le n. Per_1 Per_1
22 del 12/9/2024 emessa dall'ing. la n. 29 del 28/11/24 dell'ing. Per_1
la n. 3 4/2/2025 dell'ing. la n. 11 del 17/6/2025 dell'ing. Per_1 Per_1
chiedendo di essere autorizzato al deposito telematico delle stesse. Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con ricorso monitorio depositato il 3 giugno 2024 Controparte_1 imprenditore individuale con ditta Controparte_1
(in seguito anche l'Impresa) ha chiesto la condanna di
[...] [...]
al pagamento della somma di €66.000,00 oltre agli interessi ex art.1284 Parte_1 quarto comma c.c. e spese di lite, in base alla fattura n.8 emessa il 9 febbraio 2024 scaduta il 9 febbraio 2024 avente ad oggetto parte del corrispettivo di lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile di via Alberelli 18-20 in Renazzo di Cento commissionati da (doc.1 allegato al monitorio). Parte_1
In data 5 giugno 2024 il Tribunale di Ferrara ha accolto la domanda, emettendo il
Decreto ingiuntivo n. 365/2024 provvisoriamente esecutivo.
Con atto di citazione notificato il 7 agosto 2024 ha proposto Parte_1 tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca1. L'opponente ha altresì proposto domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di appalto verbale intercorso con per grave inadempimento dell'imprenditore con CP_1
condanna al risarcimento di tutti i danni cagionati (perdita superbonus 110%, disagi abitativi, costi per rispristino opere mal eseguite) nella misura di €250.000 o quella diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. L'opponente ha domandato altresì la restituzione delle somme versate in eccesso rispetto al valore delle opere eseguite dall'impresa e in subordine la “compensazione giudiziale tra il credito spettante all'opponente a titolo risarcitorio e restitutorio con il credito che sarà eventualmente riconosciuto a favore dell'impresa Ricostruire ad esito dell'espletanda
CTU nell'Accertamento Tecnico preventivo ante causam già disposto”.
Con ordinanza del 25 ottobre 2024 è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.365/2024 (proc.n.rg 1628/1/2024).
§2. Con ricorso monitorio depositato il 24 maggio 2024 ha Controparte_1 chiesto la condanna di al pagamento della somma di €55.000,00 oltre Parte_1 1 La causa è stata iscritta al numero 1628/2024 del ruolo Generale degli affari contenziosi. 4 agli interessi ex art.1284 quarto comma c.c. e spese di lite, in base alla fattura n.5 emessa il 24 gennaio 2024 scaduta il 29 febbraio 2024 avente ad oggetto un acconto di parte del corrispettivo di lavori di riqualificazione energetica dell'immobile di via
Alberelli 18-20 in Renazzo di Cento commissionati da (doc.1 allegato Parte_1 al monitorio Rg. 1066/2024).
In data 31 maggio 2024 il Tribunale di Ferrara ha accolto la domanda, emettendo il
Decreto ingiuntivo n. 348/2024.
Con atto di citazione notificato il 4 settembre 2024 ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 348/2024 chiedendone la revoca e proponendo domanda riconvenzionale negli stessi termini di quelli già narrati.
Ha eccepito inoltre, in entrambe le opposizioni, la nullità di ciascun Parte_1 decreto ingiuntivo per illecita duplicazione dell'azione per effetto dell'abusivo frazionamento del credito derivante dal medesimo rapporto contrattuale. Lo CP_1 aveva infatti ottenuto dal Tribunale di Ferrara in data 31 maggio 2024 e 5 giugno 2024 due decreti ingiuntivi basati su due fatture emesse a titolo di acconto per intervento di ristrutturazione edilizia dell'immobile di via Alberelli 18-20 Renazzo. Il creditore, quindi, a distanza di pochi giorni, aveva agito nei confronti del debitore azionando due fatture derivanti dal medesimo rapporto obbligatorio, ben potendo invece agire mediante un'unica azione. La parcellizzazione del credito, privo di interesse oggettivamente valutabile ex art.100 c.p.c. ed in dispregio ai valori di solidarietà di cui all'art.2 della Costituzione, rende improcedibile ogni singolo ricorso monitorio e nullo il conseguente decreto.
Nel merito, in entrambi i procedimenti, ha dedotto Parte_1
- Di avere affidato all'architetto all'ing. ed al Persona_2 Controparte_2
termotecnico ing. la verifica di fattibilità per usufruire Controparte_3 agevolazioni ecobonus 110% e sismabonus e quindi la redazione del progetto delle opere da eseguirsi (datata 21 novembre 2022) (docc.6 e 7 allegati all'opposizione RG1628/24; per la numerazione ci si riferirà a quest'ultimo fascicolo processuale al quale è stato riunito il n. RG1685/2024)
- In base ai computi metrici estimativi (CME) elaborati in base al prezziario del secondo semestre 2022 l'importo dei lavori progettati ammontava ad
€635.287,48 oltre Iva di cui 207.400,00 Iva compresa detraibili con ecobus 5 110%, €192.000,00 IVA compresa, detraibile fiscalmente per al CP_4
110% ed €192.000,00 IVA compresa detraibile fiscalmente per ristrutturazione al 50%.
- La prima affidataria dei lavori come da comunicazione del 23 Controparte_5
gennaio 2023 prot. 3761 e 3765 (doc.10) procedeva a rilento e subentrava – in data non indicata- , con la Controparte_1 quale ultima i tecnici stilarono verbalmente un cronoprogramma, con impegno della ditta a finire tutti i lavori di riqualificazione energetica, miglioramento sismico e ristrutturazione entro il 23 dicembre 2023, dato che era esposto nel cartello di cantiere (doc.12)
- In data 27 giugno 2023, acquisiti DURC e altri documenti necessari, l'arch. comunicava al Comune di Cento il subentro dell' . Per_2 Parte_2
- Ai primi di luglio 2023 cominciarono i lavori demolizione e nel frattempo
[...]
per favorire l'esecuzione rapida dei lavori effettuava il pagamento Parte_1 di due fatture, pur senza confronto e contabilità di cantiere o stati di avanzamento lavori per un totale di €99.000 (corrispettivi corrisposti il 25 luglio 2023 (valuta di regolamento 25 luglio 2023) quanto ad €22.000 e in data
29 settembre 2023 quanto a 77.000, disposizione di pagamento del 28 settembre 2023, n doc.13 allegato all'opposizione RG 1628/2024)
- In data 24 luglio 2023, in una riunione di cantiere con i tecnici della proprietà, venivano contestati i ritardi – era stata eseguita la sola demolizione del magazzino esterno- e ammetteva che non sarebbe riuscito a finire i Pt_3
lavori “sisma bonus” nel dicembre 2023; nell'impossibilità di trovare altra ditta, la proprietà rinunciava alle opere sisma bonus, pur di ottenere l'impegno dell'impresa del completamento delle altre entro il 31 dicembre 2023 e non oltre l'aprile 2024 le opere minime di ristrutturazione e rinforzo sismico;
- In data 4 agosto 2023 i tecnici della proprietà presentavano quindi in Comune la variazione del progetto per lo stralcio delle opere sismabonus (PEC 4 agosto
2023 CILA-S in variante A CILA-S PROT.66831 del 25 novembre 2022 doc.15)
- Sulla base delle rassicurazioni di i committenti vendevano la loro CP_1
abitazione con rogito del 31 agosto 2023, con pattuizione di liberazione 6 dell'immobile al 20 dicembre 2023 nella convinzione di poter fare ingresso nella nuova abitazione per quella data.
- Nel frattempo, tra le parti si cercava di mettere per iscritto un contratto di appalto con i prezzi, ma era “evasivo e sfuggente” (mail del 12 CP_1 settembre 2023 e del 20 settembre 2023 doc.17, la bozza non è visibile)
- nelle more pagava la fattura n.53 emessa il 28 novembre 2023 Parte_1
(€33.000) la fattura n. 54 del 28 novembre 2023 per €33.000 per totali € 66.000
(doc.18)
- Il 4 dicembre 2023 vi era un incontro tra i tecnici e l'impresa al fine di ottenere il completamento di almeno il 30% dei lavori ecobonus entro il 31 dicembre
2023. I tecnici e contestavano inoltre “vizi e difetti” nonché i prezzi Parte_1 esorbitanti pretesi da il quale chiudeva ogni discussione CP_1
alterandosi.
- Alla data del 31 dicembre 2023 le opere ecobonus erano state eseguite nella misura del 13% come constatato dalla Direzione lavori con perdita quindi dell'ecobonus al 110%
- Altre fatture vennero emesse e pagate a dicembre 2023 (fattura n.85 del 27 dicembre 2023 di €16500) ed a gennaio 2024 (fattura n.4 del 24 gennaio 2024 per €55.000 che pagava confidando venissero finiti i lavori (totale Parte_1
pagato € 253.000 ossia 230.000 più iva)
- Nel mese di praticamente abbandonava il cantiere e Per_3 CP_1 ciononostante emetteva le due fatture azionate monitoriamente.
- A fine febbraio l'impresa si era limitata alla realizzazione di alcuni lavoretti quali portali, controtelai e cassematte, porte interne
- In data 24 febbraio 2024 la direzione lavori constatava vizi e difetti specificamente elencati a pag. 14 della citazione.
- La direzione lavori con pec del 1° marzo 2024 inviava contabilità e bozza di contratto da sottoscrivere, invitandola a “sottoscrivere e concordare ufficialmente costi e lavorazioni, evitando così qualsiasi tipo di fraintendimento” (doc.22 allegato alla citazione 1628/24)
- In data 25 marzo 2024 veniva inviata dalla Direzione lavori una proposta di allontanamento dal cantiere e risoluzione del contratto (doc.24) 7 - non abbandonava il cantiere e pretendeva altri 121.000 euro di cui CP_1
alle fatture azionate, e la richiesta venne contestata a mezzo legale.
- In data 24 maggio 2024 e 3 giugno 2024 depositava i ricorsi per CP_1
decreto ingiuntivo
- con ricorso 7 giugno 2024 attivava un ATP/CTP pendente avanti ad Parte_1
altro giudice del tribunale ferrarese.
§3. Si è costituito in entrambi i procedimenti. Controparte_6
Riguardo al frazionamento del credito vantato l'Impresa ha sostenuto che il credito portato da una fattura era connotato da requisiti tali da poter essere richiesta la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, mentre l'altro no, realizzandosi in tal modo un interesse del creditore ad una tutela processuale frazionata.
Nel merito l'Impresa ha rilevato che non ha mai contestato la fattura Parte_1
n.8/2024 e in data 14 febbraio 2024 si è recato presso la ed ha sottoscritto un CP_7 riconoscimento di debito circa la correttezza della fattura “abbiamo preso nota della cessione a Vostro favore dei crediti di cui alle fatture sottoelencate, nel comunicarvi la nostra accettazione vi assicuriamo che sarà provveduto di conseguenza” (doc.3 14 febbraio 2024 in riferimento alla fattura 8). Riguardo alla fattura n.5/2024 sostiene che essa non è mai stata contestata in precedenza, nemmeno quando il contratto è stato risolto.
Ha inoltre dedotto, per entrambe le cause
- L'impresa non si è mai impegnata a svolgere tutti i lavori entro il dicembre
2023 ed anzi ha sempre riferito di non poterlo fare, avendo iniziato i lavori da fine giugno 2023
- Il mancato accesso al bonus 110% non era dovuto a lentezze o inerzia dell'impresa, bensì al fatto che non vi era alcuno che comprasse il credito, fatto comune a tanti cittadini accaduto a fine anno 2023; ci fu quindi un incontro tra la committenza e i tecnici e appurato che nessuna banca o ente acquistava il credito d'imposta si era optato per il beneficio fiscale del 65% e del 50%
- La circostanza è comprovata dalle fatture n.85 del 27 dicembre 2023 (fattura per intervento di riqualificazione energetica soggetta a beneficio fiscale del
65%) e n. 87 del 29 dicembre 2023 (fattura di ristrutturazione edilizia soggetta a
8 beneficio fiscale del 50% art.16 DPR 917/1986 L449) emesse dall'impresa a fine 2023 riportanti la previsione del beneficio fiscale del 65% e del 50%. Le fatture sono state saldate a dimostrazione che non vi erano contestazioni sui tempi di esecuzione delle opere.
- Non risulta agli atti alcun sollecito da parte della committenza o D.L. a che l'impresa terminasse i lavori entro il dicembre 2023.
- Non vi era tra le parti un contratto scritto ma l'arch. inviò una mail il 26 Per_2 febbraio 2024 nella quale allegava una bozza del contratto sottoponendolo per la firma nonché un computo metrico (doc.9 convenuto) nel quale indicava che i lavori fino a quel momento svolti ammontavano ad €331.019,21. Quanto ai prezzi, nella bozza di contratto erano indicati dalla stessa i prezzi Per_2 proposti, superiori al prezziario DEI secondo semestre 2022 in ragione del maggior pregio delle lavorazioni oppure per essere state certe lavorazioni accessorie inglobate nei prezzi principali;
solo in causa la Committenza aveva Parte inteso invocare l'applicazione del prezziario
- In data 29 febbraio 2024, prosegue il convenuto opposto, la Direzione lavori arch. rappresentante della committenza inviava una nota in cui Per_2
ricapitolava le fatture già saldate per € 230.000 più iva (€253.000) e indicava le fatture emesse ancora da saldare ossia quelle oggetto del presente contenzioso effettuando così un riconoscimento di debito(doc.10 convenuto)
- In data 25 marzo 2024 a mezzo pec la committenza aveva risolto il contratto;
non essendovi alcuna responsabilità dell'impresa, tale atto è da considerarsi recesso dall'appalto (lettera avv. doc.13) CP_8
- Lamenta infine che gli era stata negata la possibilità di svolgere una CP_1
contabilità in contraddittorio con committenza e direzione lavori richiesta anche con pec del 4 giugno 2024 e quindi l'impresa ha eseguito una propria contabilità dei lavori eseguiti per €414.481,44 oltre iva €455.929,58 e l'ha inviato il 1° luglio 2024 alla Direzione lavori, spiegando perché le due contabilità, quella del 26 febbraio 2024 e quella proposta al 30 giugno 2024 si differenziassero (doc.12).
9 In punto di diritto l'Impresa sostiene che vi sia un riconoscimento di debito sulla fattura di €66.000 (quella ceduta alla banca) e quindi che siano inutili gli accertamenti svolti per ATP avviati da e conclude per il rigetto di ogni eccezione Parte_1
preliminare e dell'opposizione. Riguardo alla fattura n.5/2024 sostiene che essa non è mai stata contestata in precedenza, nemmeno quando il contratto è stato risolto.
§4. Le cause sono state riunite, depositate le memorie di cui all'art.171 ter c.p.c. all'udienza dell'8 maggio 2025.
Alla ricostruzione avversa ha replicato: Parte_1
a) L'Impresa si è obbligata a compiere i lavori descritti nelle pratiche edilizie, al valore indicato nelle stesse mediante la sottoscrizione della SCIA E CILA-S
b) Con le stesse modalità, ossia la sottoscrizione IA e IL l'Impresa si è impegnata a far acquisire al committente i benefici del superbonus 110%
c) I lavori appaltati nella loro interezza per i quali il committente avrebbe certamente beneficiato del bonus 110% se l'impresa avesse adempiuto gli impegni assunti sono quelli descritti nei progetti depositati negli uffici comunali e nei documenti ad essi allegati d) Con mail del 30 aprile 2024, inviata a mezzo legale, le fatture 5 ed 8/2024 erano state contestate in quanto arbitrariamente emesse e non corrispondenti alle lavorazioni eseguite e) Nella mail del 26 febbraio 2024 la Direzione lavori ha “ristretto” il capitolato dei lavori, vista la mancata esecuzione entro il 31 dicembre 2023 di gran parte delle opere;
detto documento (sub 9 convenuto) rappresenta un rendiconto parziale delle opere eseguite e delle opere da ultimarsi e – soprattutto- non rappresenta documento utili ai fini del calcolo dell'ammontare dei lavori affidati all'impresa al 31 dicembre 2023.
La Impresa convenuta, nelle memorie ex art.171 ter c.p.c., oltre a ribadire quanto in precedenza sostenuto, fa precipuo riferimento alla consulenza tecnica in ATP in fase di completamento mediante invio della bozza.
§5. Acquisito il procedimento per ATP e ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriori apporti istruttori, la causa è stata discussa oralmente all'udienza del 20 novembre 2025 sulle conclusioni riportate in epigrafe.
10 §6. L'opponente ha chiesto di revocare o annullare i decreti ingiuntivi in quanto, essendo i crediti vantati inerenti ad un unico rapporto contrattuale tra le parti, la parte avrebbe dovuto azionare il credito con un unico ricorso monitorio.
La domanda non è accoglibile.
Il creditore certamente avrebbe potuto agire mediante un unico ricorso monitorio ma avrebbe perso l'opportunità concreta di poter recuperare rapidamente la somma di
€66.000 derivante dalla fattura n.8 del 9 febbraio 2024. Lo aveva infatti CP_1 ceduto il credito alla e nel frangente il 14 febbraio 2024 CP_9 Parte_1
aveva dichiarato all'istituto di credito quanto segue: “abbiamo preso buona nota della cessione a Vostro favore dei crediti di cui alle fatture sottoelencate;
nel comunicarVi la nostra accettazione, vi assicuriamo che sarà provveduto di conseguenza”. In sostanza il debitore si è obbligato a versare alla quanto la Parte_1 CP_9 CP_9
avrebbe versato al creditore, con ciò riconoscendo un suo debito. Tale situazione permette al creditore di ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e quindi un pronto realizzo del credito. È stata in effetti concessa dal giudice del monitorio la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art.642 c.p.c.
In questo contesto deve ritenersi sussistente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. In un caso simile la Suprema Corte ha stabilito che “ In tema di operazioni finanziarie parzialmente coperte da cambiali, l'esercizio dell'azione causale in un separato procedimento successivamente all'esercizio dell'azione cartolare, promossa in via esecutiva, non determina un frazionamento abusivo del credito per la duplicazione di attività in ragione dell'identica vicenda sostanziale;
l'oggettivo interesse del creditore ad agire inizialmente con lo strumento giudiziario più spedito esclude, infatti, il divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale.
(Cass. Sez. 2, 06/07/2021, n. 19048).
L'esigenza non irrazionale della parte opposta di attivare due procedimenti monitori deve essere tuttavia contemperata con l'esigenza della controparte che intenda opporre i decreti di non sopportare il costo di una duplice difesa sostanzialmente identica – complice il “nuovo rito” che prevede il deposito di 4 atti prima della prima udienza- cosicché di questo si terrà conto in sede di liquidazione delle spese di lite.
La richiesta di revoca dei decreti ingiuntivi per tale motivo è quindi da rigettarsi.
11 §7. Nella controversia iscritta al n. 1628/2024 ha eccepito che il Parte_1
credito derivante dalla fattura n.8 del 9 febbraio 2024 era stato ceduto da CP_1 alla con operazione di anticipo fattura e che la cessione era stata accettata dallo CP_7
stesso Ne consegue che non era titolare del credito ingiunto. Parte_1 CP_1
Lo ha replicato che ha richiesto a Ricostruire di rientrare CP_1 CP_9
dell'importo anticipato che è stato quindi versato nuovamente alla (doc.3 CP_9 convenuto). Sul punto, quindi, può affermarsi che è oggi titolare Controparte_1 del credito ingiunto.
§8. Non vi è un contratto d'appalto scritto che definisca precisamente i rapporti tra le parti.
Il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il Parte_1 CP_1 pagamento di parte del corrispettivo dell'appalto, eccepisce l'inadempimento della ditta appaltatrice al contratto di appalto verbale tra loro stipulato, il quale avrebbe previsto un valore complessivo delle opere di ristrutturazione per oltre 635 mila euro.
Il Committente eccepisce l'inadempimento dell'appaltatore riguardo ai tempi di realizzazione dell'opera, rimasta incompiuta e riguardo ad alcuni vizi e difetti e agisce quindi per la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno ( il danno è costituito dalla perdita del superbonus 110% per non avere svolto almeno il 30% dei lavori soggetti ad agevolazione fiscale entro il 31 dicembre 2023; il disagio abitativo in quanto, non essendo stati completati i lavori, la famiglia ha dovuto abitare altrove, oltre al costo di ripristino dei vizi).
L'azione esercitata da è l'azione generale di inadempimento ex Parte_1
art.1453 c.c. come si deduce dalle conclusioni.
In tema la Corte di Cassazione precisa: In tema di appalto, nel caso in cui
l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto applicabile i termini di denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c. su un immobile da tempo realizzato, ma i cui lavori di ristrutturazione, oggetto del contratto 12 di appalto, non erano stati completati). (Cass. Sez. 2, 04/03/2025, n. 5771, Rv. 673988
- 01).
Dal canto suo l'appaltatore agisce monitoriamente per il pagamento del corrispettivo in base a due fatture rispetto alle quali può predicarsi, come è noto, che, mentre la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto. (Cass. Sez. 3, 12/07/2023, n. 19944, Rv. 668145 - 01).
Il diritto al corrispettivo dell'appalto sorge con l'esecuzione delle opere a regola d'arte, anche in caso in cui, come si dirà in seguito, il committente sia receduto dal contratto ai sensi dell'art.1671 c.c..
Ricapitolando, agendo il committente per la risoluzione del contratto di appalto- mediante domanda riconvenzionale- egli deve dare prova del contratto, dei suoi contenuti e delle scadenze convenute (Cass. Sez. U., 30/10/2001, n. 13533) mentre l'appaltatore deve provare di avere eseguito le opere a regola d'arte.
Nel caso di specie non esiste un contratto di appalto scritto che stabilisca le opere da eseguirsi dall'appaltatore, il prezzo concordato per l'esecuzione delle medesime, ed i tempi di esecuzione.
Sostiene la parte opponente che il contratto di appalto si dedurrebbe dalle “firme” apposte da su Cila e IL ossia sui documenti inviati in Comune;
l'unica CP_1 firma che si nota tra i documenti “da 42 a 52” prodotti da è apposta Parte_1 sul documento 44 e riguarda la regolarità contributiva di Ricostruire (pag.4/4 doc.44).
I documenti versati in Comune dal tecnico specializzato per notiziare la pubblica autorità dell'inizio di lavori e del tipo di lavori non sostituiscono un contratto di appalto tra e la ditta Parte_1 CP_1
L'opponente stesso sostiene che, nonostante le proposte avanzate mediante bozza
(vedi doc.9 e 10 convenuto) l'impresa non ha mai voluto firmare il contratto e a sua volta l'Impresa sottolinea che i prezzi proposti erano inferiori a quelli consoni a compensare il pregio delle opere eseguite (vedi anche conversazioni WhatsApp sub39
i vocali sub 40 e 41 pur indicati in atti, non sono prodotti agli atti). Parte_1
Quale che sia la ragione, tra le parti non esiste un contratto che preveda tempi modi e prezzi delle opere da eseguirsi. 13 In particolare, non vi è nessun patto tra le parti che prevedesse che alcune o tutte le opere dovessero eseguirsi entro il 31 dicembre 2023. La cartellonistica di cantiere non può sostituire un contratto.
Siccome la prova dei contratti non può darsi per testimoni (art.2721 c.c.) può dirsi fin da ora che a) non è dato sapere a quanto ammontasse inizialmente il valore delle opere appaltate da e b) non è stato stabilito se tutte o Parte_1 Controparte_10 alcune delle opere e quali opere dovessero eseguirsi entro il 31 dicembre 2023.
Tra le parti vi è certamente stato un accordo verbale per la ristrutturazione dell'edificio da parte dell'impresa confermato per fatti concludenti dal momento che CP_1
l'impresa ha lavorato nel cantiere. Ma quanto ai prezzi le parti si sono regolate di volta in volta mediante emissione e relativo pagamento di fatture in acconto, cercando di trovare un accordo per iscritto, a lavori già abbondantemente iniziati (febbraio 2024 doc.9 e 10 convenuto) senza tuttavia trovare un accordo. Anche sui tempi di realizzazione delle opere non vi è accordo scritto, ma solo proposte per la data del 30 aprile 2024.
In tale contesto, non può che rigettarsi la domanda di risoluzione del contratto a causa dell'inadempimento dell'appaltatore dovuto al mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2023 per l'effettuazione di lavori appaltati.
Così come la domanda conseguente di risarcimento danni per mancato conseguimento dell'ecobonus, non essendo appunto provato che la ditta si fosse impegnata a concludere i lavori (e quali lavori) entro il 31 dicembre 2023.
La parte opponente, nella propria lettera di “risoluzione del contratto” o
“allontanamento da cantiere” deduce inoltre quale “inadempimento” la mancata sottoscrizione di un contratto scritto (dco.24). Ma tale fatto, all'evidenza, non può imputarsi quale “inadempimento” ad un generico contratto verbale, bensì alla normale dialettica tra le parti.
La parte opponente deduce inoltre generici “ritardi” nell'esecuzione delle opere, ritardi imputabili all'Impresa che ne dovrebbe quindi rispondere. Non vi è prova alcuna dei ritardi dell'impresa nell'adempimento degli accordi verbali, non vi è un cronoprogramma, uno scadenziario di quali lavori eseguire e quando.
Anche per questo versante la domanda di risoluzione del contratto verbale deve essere respinta. 14 La lettera raccomandata con la quale intima l'allontanamento dal Parte_1
cantiere (doc.24 opponente) deve quindi essere interpretata come recesso del
Committente dall'appalto verbale ai sensi dell'art.1671 c.c.. Il committente ha la facoltà di recedere dal contratto, ma deve tenere indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. In questa sede l'impresa ha domandato il pagamento delle opere eseguite in €121.000 e le spese sostenute per il consulente di parte nell'accertamento tecnico preventivo promosso dal committente.
§8.
1. Osservazioni aggiuntive derivanti dalla Consulenza Tecnica Preventiva. Ctu ing. Persona_4
Anche la CTU non può non osservare che “agli atti non vi sono bozze contrattuali o scambi di offerte economiche intervenute tra le parti preliminarmente della consegna del cantiere all'Impresa parte resistente, né si dimostra la definizione del complessivo importo dei lavori occorrenti a dare compiuta esecuzione del progetto e a giustificazione dell'importo dei lavori dichiarato nell'atto di ricorso e nelle osservazioni della CTP, essere pari a “ € 635.287,48 + iva di legge”.
La Consulente giunge a concretizzare quantomeno i desiderata della committenza e le opere eseguite o non eseguite dai documenti in questo fascicolo corrispondenti ai numeri 9 e 10 delle produzioni del convenuto, documenti provenienti dalla Direzione
Lavori e risalenti a fine febbraio 2024. Oltre ovviamente avere dedotto le opere effettivamente eseguite per sottrazione tra quanto appurato de visu all'esito dei numerosi sopralluoghi e quanto concordato tra le parti essere stato svolto dalla precedente impresa ditta (vedi verbale allegato 1 alla CTU). CP_5
Come osservato dalla CTU i “serramenti, impianti, finiture interne quali pavimenti e rivestimenti etc..” sono classificate quali voci “non oggetto di appalto” (ci si riferisce al doc.9 e 10 prodotti dal convenuto). Da tale esclusione la CTU deduce che “la compiuta realizzazione dell'intervento di ristrutturazione, volta alla conclusione dei lavori nei termini essenziali per l'ottenimento dei benefici fiscali, non potesse essere unicamente determinata dalla conduzione dell'Impresa”.
§9. Mette conto precisare a questo punto come le prove orali richieste dalla parte opponente siano tutte inammissibili. A parte i capitoli 19 e 20 non contestati, le prove orali dedotte sono intrise di giudizi, soprattutto tecnici e sono quindi contrarie all'art.244 c.p.c. che prevede che solo fatti possano essere oggetto della prova (vedi 15 capitoli 1, 2, 3, 5, 6 implicante giudizi in relazione alla complessa documentazione allegata da sottoporre al teste, 7, 8, 18). I capitoli dedotti tendono, anche indirettamente, alla prova del contratto di appalto, e sono quindi contrari all'art.2721
c.c (cap.1 e 4). Generici sono i capitoli 10 e 11. Deve essere respinta quindi la richiesta della parte di ammettere le prove svolta in sede di conclusioni.
§10. Le opere concretamente svolte dall'impresa non sono state integralmente pagate.
In sede di CTP le parti hanno concordato che allorquando è subentrata l'impresa all'impresa precedente il 27 giugno 2023 i lavori svolti erano solamente Pt_3 quelli di demolizione interna ma la gestione dei materiali di risulta è avvenuta solo successivamente con la demolizione del laboratorio ed i conferimenti a discarica attribuibili all'Impresa convenuta.
L'impresa sostiene che l'arch ha svolto una proposta contrattuale il 26 Per_2 febbraio 2024, proposta non firmata dall'impresa. In tale proposta sarebbe contenuta l'ammissione che i lavori svolti dall'impresa fino a quel momento superavano il quantum già corrisposto a Pt_3
La situazione è più complessa.
Nel computo in questione l'arch. esegue una “contabilità a consuntivo dei Per_2 lavori appaltati oggetto di contratto con scadenza di esecuzione al 30 aprile 2024” interpolando un Computo metrico estimativo;
il Tecnico indica con annotazioni in colore azzurro, per gruppi di lavorazioni, le opere non realizzate, opere non oggetto di appalto, opere realizzate solo in parte, voce già comprensiva di barriera al vapore, costo già compreso nelle lavorazioni , lavorazione cambiata, e indica un totale di opere oggetto di proposta di contratto di appalto da parte del committente per
€331.019,219.
Non è indicato in tale computo, a differenza di quanto sostiene l'opposto, che tali opere sono già state eseguite per la somma di €331.019,219.
Nel corpo della mail l'arch. indica che il cantiere è da concludersi entro il 30 Per_2 aprile 2024, che il cappotto esterno è da terminare, i pluviali sono da installare,
l'isolamento del sottotetto è da terminare ed una serie di criticità ma anche di voci da quantificarsi. Puntualizza “.. vediamoci per un controllo di verifica in modo che per il
16 30 aprile 2024 i lavori siano terminati”. Anche nel documento 10, quando riassume le fatture, l'arch. indica con chiarezza che i lavori non sono stati completati. Per_2
Il convenuto opposto sostiene che in data 29 febbraio 2024 la Direzione lavori arch rappresentante della committenza inviò una nota in cui ricapitolava le fatture Per_2 già saldate per € 230.000 più iva €253.000 e indicava le fatture emesse ancora da saldare ossia quelle oggetto del presente contenzioso effettuando così un riconoscimento di debito.
La circostanza non corrisponde ai documenti depositati dallo stesso opposto (dc.9 e 10).
L'importo contrattuale indicato dalla D.l. proposto e non firmato è pari ad €331.019,22 più Iva (€364.121,14) e “precisando che i lavori oggetto dell'importo contrattuale ad oggi non sono terminati (ma non si comprende in che termini n.b.), resta un saldo a pagare di €101.019,22 più iva pari a €101.121,14 quali fatture non pagate per
€111.121,14 pertanto le due fatture emesse e non pagate n.5 e n.8 superano il saldo da pagare in base alla contabilità che ho inviato lunedì 26”. … Ad oggi non ho avuto nessun riscontro alla mail del 26 febbraio e vista l'urgenza dei committenti ad ultimare le lavorazioni in sospeso chiedo un cortese riscontro, al fine di firmare il contratto”.
Non si rinviene pertanto alcun riconoscimento di debito da parte della Direzione
Lavori, dal momento che la stessa fa riferimento ad importi totali di lavori che tuttavia non sono terminati.
Il fatto di avere accorpato i costi di alcune lavorazioni, in diminuzione quindi dei ricavi dell'impresa, ha verosimilmente impedito la firma del contratto.
Come detto, il ctu ha calcolato il quantum dei lavori eseguiti dalla in Parte_5
base a quanto appurato durante i sopralluoghi e quanto già eseguito dalla ditta precedente.
In aderenza a quanto previsto dall'art.1671 c.c. secondo il quale se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo dell'appalto né hanno stabilito il modi di determinarlo, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi, il CTU ha estratto la misura del corrispettivo dal listino Recupero Ristrutturazione manutenzione Parte edito da tipografia del Genio civile) relativo al secondo semestre 2023 specifico per lavori privati di ristrutturazione edilizia, o, in mancanza della voce indicata, dall'Elenco dei prezzi opere edili edito dalla CCIAA provinciale ovvero dai listini del produttore e tenuto conto dell'epoca di assunzione die lavori da parte dell'impresa. 17 Il corrispettivo dei lavori svolti non può essere determinato, come vorrebbe il convenuto opposto, dalle varie bozze contrattuali, perché mai firmate ed inoltre incomplete di tutte le lavorazioni effettuate concretamente.
Il complessivo dei lavori eseguiti è pari ad € 334.347,32 importo da aumentare dell'IVA (vedi pag.55 e ss. della ctu depositata il 15 aprile 2025).
Ne consegue che la somma corrisposta da ossia €230.000 senza Iva è Parte_1 inferiore all'importo da corrispondere pari ad € 334.347,32 con una differenza di €
104.347,32.
§ 11. I vizi delle opere
La CTU, che si condivide, ha evidenziato alcuni vizi riportati sia nella relazione bozza depositata il 15 gennaio 2025 che nella relazione definitiva del 15 aprile 2025 a seguito delle osservazioni delle parti. A carico dell'Impresa è posta la somma di
€15.573,43 oltre ad Iva ossia la spesa necessaria per ripristinare i vizi accertati.
Parte opposta sostiene di avere prodotto in sede seconda memoria depositata il 28 febbraio 2025 le “certificazioni”, non depositate nel procedimento di ATP, motivo per il quale la ctu, dal complessivo importo ha defalcato €15.573,43 per opere sprovviste di certificazione”. Il convenuto chiede quindi che tale somma non venga detratta dall'ammontare dovuto all'Impresa. Tra le certificazioni prodotte sub doc. 17 la relazione tecnica illustrativa e tavola grafica/progetto della linea vita (sistema anticaduta e messa in sicurezza dal rischio di caduta dall'alto) “aggiornate al 25 settembre 2024”.
La domanda non può essere accolta. L'unico vizio accertato dal CTU relativo all'assenza di certificazione è quello della “linea vita”. Il ctu ha precisato che il vizio non attiene a difetti costruttivi della linea vita, ma solo all'assenza di certificazione, per porre rimedio alla quale è stimata la somma di €509,04 e non €15573,43, somma quest'ultima che concerne il totale dei vizi, che riguardano il cappotto termico, la sostituzione di soglie e bancali, l'impermeabilizzazione dei terrazzi e la sostituzione di un vetro nel lucernaio (vedi allegato 8 alla bozza di relazione 15 gennaio 2025 e relazione finale 15 aprile 2025). La documentazione relativa alla linea vita prodotta in seconda memoria è stata prodotta al CTU dal CTP ing. il 10 ottobre 2024 e Per_1 sulla sua produzione vi è stato un contenzioso tra le parti, risolto dal giudice con ordinanza del 3 aprile 2025 nel senso dell'acquisizione del documento (vedi anche 18 verbale dell'udienza del 3 aprile 2025). Con la relazione definitiva il CTU ha confermato la sussistenza del vizio, essendo evidentemente la documentazione presentata insufficiente agli scopi certificativi previsti dalle norme tecniche.
La domanda di scomputo di tale cifra, comunque pari a 509,04 e non ad €15.573,43, non può essere accolta.
Ai sensi dell'art.1668 comma 1 del codice civile, il prezzo dovuto all'appaltatore deve essere diminuito del costo necessario ad eliminare i vizi denunciati, di talché alla parte convenuta opposta è dovuta la differenza tra €104.347,32 importo lavori eseguiti ed
€15573,43 costo per porre rimedio ai vizi riscontrati ossia la cifra di € 88.773,89 più
IVA .
Tale somma è inferiore a quella riportata dai decreti ingiuntivi che debbono pertanto essere revocati.
Ne consegue ulteriormente che è infondata la domanda di parte opponente di restituzione somme basata sull'assunto, rivelatosi infondato, di avere corrisposto alla somme in più rispetto al valore dei lavori svolti. Parte_5
La somma dovuta all'Impresa deve essere aumentata degli interessi nella misura legale dalla messa in mora del 29 marzo 2024 (doc.13 convenuto) alla data di deposito del secondo ricorso monitorio. Dalla data di deposito del secondo ricorso monitorio ossia
3 giugno 2024, sono dovuti gli interessi di cui all'art.1284 quarto comma del codice civile.
§ 12. All'opposto sono dovute le spese sostenute per la consulenza di un tecnico di parte in sede di consulenza tecnica preventiva comprovate dalle fatture n.22 del 12 settembre 2024, n.29 del 28 novembre 2024, n.3 del 4 febbraio 2025 e n.11 del 17 giugno 2025 per un totale di €9245,12 IVA compresa. Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate” (Cass. Sez. 3,
06/11/2023, n. 30854, Rv. 669454 - 01).
§13. Spese di lite. Quanto alle spese di lite, si reputa equa la compensazione delle spese di lite per un quinto, in ragione del riconoscimento della sussistenza della 19 maggior parte dei vizi delle opere puntualmente indicati dalla parte opponente. Le rimanenti spese, pari a quattro quinti, sono poste a carico di che è Parte_1 soccombente su tutte le domande proposte, eccetto, appunto, sulla porzione concernente i vizi dell'opera.
Quanto alla liquidazione delle spese, appare conforme a giustizia considerare un solo onorario per lo studio, la fase introduttiva, la fase di trattazione e la discussione. I temi trattati sono stati identici in entrambe le cause, nonostante i fascicoli siano rimasti separati, come impone il “nuovo” rito, fino all'udienza di prima comparizione.
L'esigenza della parte opposta di attivare due procedimenti monitori, considerata non irrazionale per il fatto che per una delle fatture vi era un riconoscimento di debito, viene così contemperata in questa sede con l'esigenza della controparte di non sopportare il costo di una duplice difesa sostanzialmente identica.
Si liquidano pertanto per l'intero (cinque quinti) secondo gli onorari medi per la fascia di valore da €52.001 ad €260.000 le somme di €2552,00 per studio, €1628,00 per fase introduttiva, €5670,00 per fase trattazione, €4253,00 per la fase decisionale, per un importo complessivo di €14.103,00, oltre ad €2115,45 per spese forfettarie. Sono da liquidarsi inoltre a favore di gli onorari di difesa in sede di Parte_6
consulenza tecnica preventiva, medesima fascia di valore della causa in totali
€4401,05 (€1134 studio, €992 introduttiva, €1701 istruttoria) per compensi, oltre ad
€574,05 per spese forfettarie.
p.q.m.
definitivamente decidendo revoca i decreti ingiuntivi n.348/2024 del 31 maggio 2024 e 365/2024 del 5 giugno
2024 emessi dal Tribunale di Ferrara.
Accerta e dichiara che deve corrispondere a in Parte_1 Controparte_1 relazione alle opere svolte nel cantiere di Renazzo via Alberelli 18/20 la somma di €
88.773,89 oltre interessi legali dalla messa in mora del 29 marzo 2024 alla data del 5 giugno 2024 e da quest'ultima data nella misura di cui all'art.1284 comma quarto c.c. fino al saldo effettivo, nonché il rimborso per l'apporto del consulente di parte in sede di ATP/CTP che si quantifica in €9245,12 IVA compresa, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
Respinge le domande di Parte_1
20 Compensa le spese di lite nella misura di un quinto. Condanna a Parte_1
rifondere a controparte quattro quinti delle spese di lite, anche della fase di consulenza tecnica preventiva, che liquida per l'intero (5/5) in € 20.619,50 per onorari di difesa e spese forfettarie, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Ferrara il 19 dicembre 2025
Il giudice
NI ET
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