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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 02/12/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 994/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 994/2023
Oggi 2/12/2025, alle ore 10.45, innanzi al giudice designato, dott. EL MO, sono presenti:
Per , la parte personalmente e l'avv. C. Alquati, in Parte_1 sost. dell'avv. ANTONIOLI FRANCO
Per , l'avv. M. Baroni, in sost. dell'avv. Controparte_1
LO BO
Per l'avv. M. Baroni, in sost. dell'avv. LO Controparte_2
BO
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. Le parti precisano le conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e discutono la causa. Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 2/12/2025
Il giudice
EL MO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice EL MO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 994/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Antonioli Franco, domiciliata in Cremona, via dei Tribunali n. 7, presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BO CE, domiciliata in Pinerolo, via Cesare Battisti n. 3, presso il difensore
- parte convenuta -
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BO Controparte_2 P.IVA_2
CE, domiciliata in Pinerolo, via Cesare Battisti n. 3, presso il difensore
- parte intervenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “piaccia all'Ill.mo sig. Giudice, contrariis reiectis: --previamente ammettere tutte le istanze istruttorie dedotte nelle memorie dedicate ex art. 171 ter cpc n. 2
e n. 3 che per completezza si ritrascrivono in calce --revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi in premessa poiché infondato in fatto ed in diritto -- condannare la società ora in via Controparte_1 Controparte_3 riconvenzionale a restituire all' opponente la somma di euro 5.678,50 oltre interessi di legge. Con rifusione delle spese di lite per il presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per parte convenuta: “nel merito - rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo n. 354/2023 del 4.4.2023 concesso dal Tribunale di Cremona e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti dello stesso Controparte_1 di € 25.853,94 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto, dalla data della domanda fino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento della suddetta somma in favore di
[...]
- in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi Controparte_1 domanda dell'opponente, condannarla, anche ai sensi e per gli effetti degli ex art. 2033 cc o 2041 cc, alla restituzione o pagamento a favore di della Controparte_1 somma di € 25.853,94 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
Per parte intervenuta: “in via preliminare - concedere, per i motivi sopra esposti in narrativa, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 354/2023 del 4.4.2023 concesso dal Tribunale di Cremona, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- concedersi, in subordine, il termine per l'instaurazione della procedura di mediazione;
- emettere la sentenza definitiva nei soli confronti di
[...]
quale cessionaria del credito in esame, alla luce dell'intervenuta cessione Controparte_2
e dell'intervenuta surroga della stessa nei diritti e nell'azione di Controparte_1
in virtù dell'avviso di cessione di crediti pro soluto
[...] Controparte_1
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 24-12-2024. Nel merito - rigettare ogni domanda
[...] dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo n. 354/2023 del 4.4.2023 concesso dal
Tribunale di Cremona e, in ogni caso, accertare che è Controparte_1 creditrice nei confronti dello stesso di € 25.853,94 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto, dalla data della domanda fino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento della suddetta somma in favore di - in via subordinata, nell'ipotesi di Controparte_1 accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarla, anche ai sensi e per gli effetti degli ex art. 2033 cc o 2041 cc, alla restituzione o pagamento a favore di
[...] della somma di € 25.853,94 (ovvero quella diversa somma maggiore Controparte_1
o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma. In via istruttoria - disporsi ex art. 216 c.p.c. procedura di verificazione relativamente al contratto di finanziamento n.
13629741 (doc. 3 fascicolo monitorio) e, per l'effetto, si insta, ai fini della comparazione, affinché venga acquisito l'atto di citazione in opposizione in originale, con in calce alla procura speciale la sottoscrizione della sig.ra , nonché il documento di identità. Parte_1
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accolti i capi di prova indicati da controparte, si chiede di essere ammessi a prova contraria sui medesimi testi eventualmente indicati da controparte;
- ci si oppone all'avversaria richiesta di ammettere prova per interpello del legale rappresentante della In Controparte_1 ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali
15%”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 354/2023 emesso dal Tribunale di Cremona in favore di Controparte_1
con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo capitale di euro
[...]
25.853,94, in ragione dell'omessa restituzione della somma mutuata in data 15.10.2015.
L'attrice deduceva: - che “dalla lettura del contratto si evince che il finanziamento sarebbe stato richiesto e perfezionato in data 15.10.15 in attraverso un intermediario creditizio Controparte_4 per l'acquisto di una autovettura Alfa Romeo con telaio Controparte_5
ZAR94000007406928 anno 2015; il contratto vede come coobligato e garante un certo
”; Persona_1
- di non “essersi recata in data 15.10.15 a ”; CP_4
- di non “avere avuto rapporti commerciali o di altro genere con;
Controparte_5
- di non “conoscere il preteso coobligato;
Persona_1
- di non “avere acquistato, ricevuto e goduto l'autovettura menzionata con numero di telaio nel contratto di finanziamento”;
- di non “avere sottoscritto il contratto di finanziamento”;
- di essere “stata sicuramente vittima di truffa e di furto di identità”;
- che “la vicenda può essere accaduta per le seguenti ragioni: - , marito Persona_2 convivente dell'opponente, si veniva a trovare in un momento di difficoltà e nel giugno
2015 mentre era in vacanza a Venosa, paese di origine, si rivolgeva ad un amico che aveva una agenzia di finanziamenti a Potenza;
- questo amico di nome si Persona_3 dichiarava disposto a dargli un aiuto e prendeva in consegna una chiavetta Usb dove si trovavano i suoi dati personali e quelli della moglie, omettendo per suo errore di cancellare i dati personali di suoi altri colleghi di lavoro tra cui il dott. Persona_1 stimato medico dell'Ospedale Maggiore di Cremona;
dati personali che personali che teneva conservati per ragioni di lavoro;
- scaricava (a suo dire) solo Persona_4
i dati necessari per istruire il finanziamento e quindi i dati ed i documenti di Per_2
; - non sapeva più nulla e solo a dicembre 2015 si accorgeva
[...] Persona_2 che sul suo conto corrente n. 186649/1 cointestato tra lui e la moglie qui opponente era stata addebitata una rata di euro 435,50; - in quel frangente appurava Persona_2 che l'addebito riguardava un preteso finanziamento con una società a lui sconosciuta e, ricordandosi di quanto accaduto mesi prima, si rivolgeva a per Persona_3 capire se vi fosse un collegamento tra lui ed il finanziamento;
- in effetti Per_3 ammetteva che aveva acceso un finanziamento per mero errore (secondo lui) alla
[...] opponente e che quindi avrebbe subito risolto il tutto;
cosa che non avveniva e che induceva ad essere più insistente anche perché nel frattempo Persona_2 continuavano ad essere pagate le rate;
- alla fine cessava di Persona_3 rispondere al telefono”;
- che “il contratto di finanziamento è stato falsificato e non si è mai perfezionato e per mero errore (del tutto scusabile) la opponente ha senza causa ed indebitamente pagato la somma di euro 5.678,50 di cui chiede la restituzione”.
Alla stregua di quanto evidenziato, la sig.ra chiedeva Parte_1
l'accoglimento delle domande sopraccitate.
Si costituiva in giudizio la quale, argomentato Controparte_1 circa la fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata e, per l'effetto, la conferma di quanto statuito in via monitoria;
in subordine, domandava la condanna dell'opponente al pagamento della somma che risultasse essere dovuta al termine dell'istruttoria processuale.
La convenuta deduceva:
- che “parte attrice ha pagato n. 12 rate, dopodiché si è resa inadempiente nel pagamento delle successive rate”;
- che “con dichiarazione del 3.11.2016, il sig. , in qualità di socio e Persona_5 dipendente addetto alle vendite della dichiarava di aver personalmente Controparte_5 incontrato in data 15.10.2015 i sig.ri e ”; Parte_1 Persona_1
- che “veniva trasmessa da parte della in data 3.11.2016 Controparte_1 una raccomandata con cui veniva contestato a parte opponente l'insoluto su addebito preautorizzato su conto corrente relativo alla rata n. 12 con scadenza 1.11.2016. Orbene, è solo a seguito della predetta raccomandata che parte attrice, in data 22.12.2016, si apprestava a sporgere querela in merito all'asserita truffa subita”;
- che “la querela costituisce una mera dichiarazione di parte, che di per sé non prova i fatti nella stessa menzionati, i quali, infatti, risultano valorizzati dalle circostanze intervenute prima del deposito della querela stessa. In primo luogo, parte opponente rilasciava in sede di stipula contrattuale a anche i dati relativi all'IBAN del proprio conto CP_1 corrente, dal momento in cui il pagamento delle date sarebbe avvenuto tramite addebito diretto sul medesimo. Inoltre, prima della ricezione della raccomandata inviata dalla convenuta opposta, la sig.ra pagava n. 11 rate del finanziamento: le rate dalla Parte_1
n. 1 alla n. 10 venivano pagate mediante SDD “Sepa Direct Debit”, ossia tramite addebito diretto sul suo conto corrente, mentre la rata n. 11 veniva pagata direttamente con bonifico, come si evince dall'estratto conto certificato prodotto. Dalla lettura dell'estratto conto, inoltre, emerge che il pagamento della rata n. 12 è avvenuto mediante bonifico da cliente in data 1.8.2017 e quindi successivamente alla predetta denuncia del 22.12.2016”.
Interveniva in giudizio cessionaria del diritto di credito Controparte_2 vantato da la quale dichiarava di “fare proprie tutte le Controparte_1 conclusioni, deduzioni, produzioni, domande, eccezioni ed istanze promosse in precedenza da in persona dei precedenti difensori”. Controparte_1
L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che:
1) dopo la celebrazione dell'udienza di prima comparizione, le parti hanno esperito il procedimento di mediazione, che si è concluso con esito negativo. Di talché la causa può essere decisa nel merito;
2) non è stata estromessa dal giudizio, poiché la sig.ra Controparte_1 non ha manifestato alcuna volontà di consentire Parte_1
l'estromissione. A ciò si aggiunga che la domanda riconvenzionale formulata dall'attrice avente ad oggetto la restituzione della somma pagata alla convenuta in assenza di una causa giustificativa non può essere rivolta nei confronti dell'intervenuta, che è subentrata solamente nel diritto di credito vantato da Controparte_1
Le domande formulate dalle parti impongono di accertare se il contratto di mutuo del 15.10.2015 sia stato stipulato dall'attrice. Nel caso in cui la sig.ra Parte_1 avesse perfezionato il negozio, l'opposizione proposta dalla medesima sarebbe
[...] infondata. Nell'ipotesi in cui il contratto fosse stato falsificato, l'opposizione proposta dalla sig.ra sarebbe fondata e la convenuta dovrebbe restituire la Parte_1 somma corrisposta dall'attrice in esecuzione di un'obbligazione inesistente.
Ritiene questo giudice che la sig.ra non abbia Parte_1 sottoscritto il negozio di mutuo posto a fondamento della pretesa monitoria.
In primo luogo, il consulente tecnico nominato ha accertato che “le firme apposte sul contratto di prestito finalizzato in data 07/10/2015, non sono Controparte_1 riconducibili alla mano della sig.ra Sig.ra Persona_6 Parte_1 non ha vergato le firme in accertamento, poiché le differenze sono per numero e qualitativamente superiori alle uguaglianze determinate dal tentativo di imitazione a mano libera effettuata da un'altra persona”. L'ausiliario del giudice ha replicato alle osservazioni del consulente di parte, offrendo una spiegazione logica e ragionevole circa la non manifesta diversità delle firme presenti nel contratto di mutuo rispetto a quelle certamente riconducibili alla mano dell'attrice.
In secondo luogo, il contratto di mutuo si pone all'interno di un'operazione economica insensata. Invero, dall'esame degli atti emerge che: a) ha ricevuto Controparte_5 direttamente dall'istituto bancario la somma di euro 22.000,00 mutuata all'attrice.
L'importo è stato trasferito al fine di pagare il prezzo di acquisto di un'autovettura; b) la sig.ra si è obbligata a restituire alla mutuante l'importo di euro Parte_1
31.391,00 mediante il pagamento di 72 rate mensili;
c) il veicolo acquistato dall'attrice al prezzo di euro 23.000,00 è stato immatricolato in data 6.11.2015 ed è stato venduto apparentemente dalla predetta in data 11.11.2015 al prezzo di euro 15.500,00 (cfr. doc. n. 4 di parte attrice e doc. n. 6 di parte convenuta). L'operazione descritta è insensata, poiché inidonea a soddisfare qualsivoglia interesse e generatrice solamente di nocumenti. Se
l'attrice avesse voluto effettuare l'operazione descritta, bisognerebbe ammettere che la stessa abbia voluto stipulare un contratto di mutuo, che impone la restituzione dell'importo mutuato maggiorato degli interessi pattuiti, per acquistare un bene del valore di euro
23.000,00, non al fine di utilizzarlo, ma allo scopo di rivenderlo immediatamente sottocosto per ottenere una perdita patrimoniale di euro 7.500,00 (euro 23.000,00 – euro 15.500,00).
In terzo luogo, alla data dell'intervenuta stipulazione del negozio di mutuo, la sig.ra viveva un periodo di convalescenza postraumatico e il marito Parte_1 dell'attrice prestava attività lavorativa (cfr. docc. nn. 11 e 12 di parte attrice). È assai improbabile che una persona infortunata, che abita nella provincia di Cremona, decida di intraprendere un viaggio fino a , in provincia di Salerno, al fine di CP_4 perfezionare un contratto, che poteva perfezionare in un luogo più vicino e accessibile.
La “dichiarazione” del sig. di cui al documento n. 1 di parte Persona_5 convenuta non è sufficiente a vincere l'efficacia persuasiva delle argomentazioni sopraesposte. Inoltre, nel caso in cui il sig. avesse dichiarato che la sig.ra Persona_5
non ha sottoscritto il contratto di mutuo, la società Parte_1 CP_5
– società che ha trasmesso la proposta di mutuo a e di cui Controparte_1 il sig. è socio – sarebbe probabilmente responsabile della perdita Persona_5 patrimoniale subita dall'istituto di credito. Conseguentemente, la dichiarazione del sig.
è poco attendibile. Persona_5
Anche il fatto che la sig.ra abbia pagato plurime rate Parte_1 del contratto di mutuo è insufficiente a vincere l'efficacia persuasiva delle argomentazioni sopraesposte. L'addebito in conto corrente delle rate del contratto di mutuo può essere stato ignorato dalla correntista e, come dedotto dall'attrice nella memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c., il pagamento mediante bonifico bancario può essere stato effettuato al fine di guadagnare il tempo necessario alla soluzione bonaria della problematica insorta e non incorrere nelle conseguenze negative connesse alla segnalazione dell'inadempimento ai sistemi di informazione creditizie e alla centrale rischi della Banca d'Italia.
La comunicazione di posta elettronica del 12.10.2016 di cui al documento n. 7 di parte convenuta è irrilevante al fine del decidere, poiché l'attrice ha dichiarato di non conoscere il documento e la missiva è caratterizzata da evidente intrinseca incoerenza.
Infatti, il documento appare non genuino e frutto di assemblaggio (nella prima parte della comunicazione l'attrice scrive come se fosse l'istituto di credito;
cfr. doc. n. 7 di parte convenuta nella parte in cui si legge: “la presente per chiarire la posizione di
[...] nei riguardi del finanziamento da Lei sottoscritto il 06/11/2015. alla Controparte_1 data odierna Lei risulta inadempiente al pagamento della/e rata/e scaduta/e il 01/10/2016, per un importo insoluto complessivo di Euro 458,00, comprensivo di interessi moratori e spese di esattoria. Le intimiamo pertanto formalmente, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dal contratto stesso, sulle quali intendiamo richiamare la Sua attenzione,
a corrisponderci la somma di cui sopra, entro e non oltre 2 giorni lavorativi, mediante una delle modalità di seguito indicate: A. Bonifico bancario a favore di Controparte_1
Co
– IBAN [...] a favore di
[...] Parte_2
- Via Nizza 262/26 10121 To Vaglia Risparmi Torino C. Controparte_1
Carta di credito”).
Considerato che la sig.ra non ha sottoscritto il contratto Parte_1 di mutuo del 15.10.2015, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e
[...] deve essere condannata a restituire all'attrice la somma di 5.537,06; Controparte_1 somma corrispondente a quella pagata dalla sig.ra all'istituto Parte_1 di credito in esecuzione di un'obbligazione inesistente. La massa monetaria corrisposta dall'attrice alla convenuta emerge dall'analisi dell'estratto conto di cui al documento n. 5 del ricorso monitorio (pagamento di una rata d'importo pari a euro 452,50, pagamento di 11 rate d'importo pari a euro 435,50 e pagamento parziale di una rata (euro 294,06)). Sulla somma di euro 5.537,06 sono dovuti interessi, in assenza di specificazione, nella misura del tasso legale, dalla data di notificazione dell'atto di citazione (11.5.2023) sino al saldo.
È opportuno rilevare che, nonostante il foglio di precisazione delle conclusioni depositato dalla sig.ra contenga un evidente errore, in quanto Parte_1
è un soggetto giuridico distinto da Controparte_1 Controparte_2 dall'analisi degli atti di causa emerge chiaramente la volontà dell'interessata di ottenere dalla convenuta la restituzione dell'importo corrisposto senza giustificato motivo.
In relazione al rapporto processuale tra la sig.ra e Parte_1
le spese di lite, comprese quelle relative alla consulenza Controparte_1 tecnica esperita, seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
In relazione al rapporto processuale tra la sig.ra e Parte_1 [...]
le spese di lite sono interamente compensate tra le parti, giacché Controparte_2 [...]
è intervenuta nel processo prima dell'udienza di fissazione della Controparte_2 discussione orale della controversia e si è limitata ad aderire alle tesi sostenute dalla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 [...]
la somma di euro 5.537,06, oltre interessi, nella misura del tasso legale, Parte_1 dalla data dell'11.5.2023 sino al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_1 sig.ra che si liquidano in euro 145,50 per spese esenti e in Parte_1 euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore di parte che si è dichiarato antistatario;
- compensa interamente le spese processuali tra la sig.ra e Parte_1
Controparte_2
- condanna al pagamento del compenso e delle spese del Controparte_1
CTU, come liquidati con provvedimento del 23.7.2025
Cremona, 02/12/2025
Il giudice
EL MO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 994/2023
Oggi 2/12/2025, alle ore 10.45, innanzi al giudice designato, dott. EL MO, sono presenti:
Per , la parte personalmente e l'avv. C. Alquati, in Parte_1 sost. dell'avv. ANTONIOLI FRANCO
Per , l'avv. M. Baroni, in sost. dell'avv. Controparte_1
LO BO
Per l'avv. M. Baroni, in sost. dell'avv. LO Controparte_2
BO
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. Le parti precisano le conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e discutono la causa. Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 2/12/2025
Il giudice
EL MO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice EL MO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 994/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Antonioli Franco, domiciliata in Cremona, via dei Tribunali n. 7, presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BO CE, domiciliata in Pinerolo, via Cesare Battisti n. 3, presso il difensore
- parte convenuta -
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BO Controparte_2 P.IVA_2
CE, domiciliata in Pinerolo, via Cesare Battisti n. 3, presso il difensore
- parte intervenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “piaccia all'Ill.mo sig. Giudice, contrariis reiectis: --previamente ammettere tutte le istanze istruttorie dedotte nelle memorie dedicate ex art. 171 ter cpc n. 2
e n. 3 che per completezza si ritrascrivono in calce --revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi in premessa poiché infondato in fatto ed in diritto -- condannare la società ora in via Controparte_1 Controparte_3 riconvenzionale a restituire all' opponente la somma di euro 5.678,50 oltre interessi di legge. Con rifusione delle spese di lite per il presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per parte convenuta: “nel merito - rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo n. 354/2023 del 4.4.2023 concesso dal Tribunale di Cremona e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti dello stesso Controparte_1 di € 25.853,94 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto, dalla data della domanda fino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento della suddetta somma in favore di
[...]
- in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi Controparte_1 domanda dell'opponente, condannarla, anche ai sensi e per gli effetti degli ex art. 2033 cc o 2041 cc, alla restituzione o pagamento a favore di della Controparte_1 somma di € 25.853,94 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
Per parte intervenuta: “in via preliminare - concedere, per i motivi sopra esposti in narrativa, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 354/2023 del 4.4.2023 concesso dal Tribunale di Cremona, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- concedersi, in subordine, il termine per l'instaurazione della procedura di mediazione;
- emettere la sentenza definitiva nei soli confronti di
[...]
quale cessionaria del credito in esame, alla luce dell'intervenuta cessione Controparte_2
e dell'intervenuta surroga della stessa nei diritti e nell'azione di Controparte_1
in virtù dell'avviso di cessione di crediti pro soluto
[...] Controparte_1
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 24-12-2024. Nel merito - rigettare ogni domanda
[...] dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo n. 354/2023 del 4.4.2023 concesso dal
Tribunale di Cremona e, in ogni caso, accertare che è Controparte_1 creditrice nei confronti dello stesso di € 25.853,94 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto, dalla data della domanda fino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento della suddetta somma in favore di - in via subordinata, nell'ipotesi di Controparte_1 accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarla, anche ai sensi e per gli effetti degli ex art. 2033 cc o 2041 cc, alla restituzione o pagamento a favore di
[...] della somma di € 25.853,94 (ovvero quella diversa somma maggiore Controparte_1
o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma. In via istruttoria - disporsi ex art. 216 c.p.c. procedura di verificazione relativamente al contratto di finanziamento n.
13629741 (doc. 3 fascicolo monitorio) e, per l'effetto, si insta, ai fini della comparazione, affinché venga acquisito l'atto di citazione in opposizione in originale, con in calce alla procura speciale la sottoscrizione della sig.ra , nonché il documento di identità. Parte_1
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accolti i capi di prova indicati da controparte, si chiede di essere ammessi a prova contraria sui medesimi testi eventualmente indicati da controparte;
- ci si oppone all'avversaria richiesta di ammettere prova per interpello del legale rappresentante della In Controparte_1 ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali
15%”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 354/2023 emesso dal Tribunale di Cremona in favore di Controparte_1
con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo capitale di euro
[...]
25.853,94, in ragione dell'omessa restituzione della somma mutuata in data 15.10.2015.
L'attrice deduceva: - che “dalla lettura del contratto si evince che il finanziamento sarebbe stato richiesto e perfezionato in data 15.10.15 in attraverso un intermediario creditizio Controparte_4 per l'acquisto di una autovettura Alfa Romeo con telaio Controparte_5
ZAR94000007406928 anno 2015; il contratto vede come coobligato e garante un certo
”; Persona_1
- di non “essersi recata in data 15.10.15 a ”; CP_4
- di non “avere avuto rapporti commerciali o di altro genere con;
Controparte_5
- di non “conoscere il preteso coobligato;
Persona_1
- di non “avere acquistato, ricevuto e goduto l'autovettura menzionata con numero di telaio nel contratto di finanziamento”;
- di non “avere sottoscritto il contratto di finanziamento”;
- di essere “stata sicuramente vittima di truffa e di furto di identità”;
- che “la vicenda può essere accaduta per le seguenti ragioni: - , marito Persona_2 convivente dell'opponente, si veniva a trovare in un momento di difficoltà e nel giugno
2015 mentre era in vacanza a Venosa, paese di origine, si rivolgeva ad un amico che aveva una agenzia di finanziamenti a Potenza;
- questo amico di nome si Persona_3 dichiarava disposto a dargli un aiuto e prendeva in consegna una chiavetta Usb dove si trovavano i suoi dati personali e quelli della moglie, omettendo per suo errore di cancellare i dati personali di suoi altri colleghi di lavoro tra cui il dott. Persona_1 stimato medico dell'Ospedale Maggiore di Cremona;
dati personali che personali che teneva conservati per ragioni di lavoro;
- scaricava (a suo dire) solo Persona_4
i dati necessari per istruire il finanziamento e quindi i dati ed i documenti di Per_2
; - non sapeva più nulla e solo a dicembre 2015 si accorgeva
[...] Persona_2 che sul suo conto corrente n. 186649/1 cointestato tra lui e la moglie qui opponente era stata addebitata una rata di euro 435,50; - in quel frangente appurava Persona_2 che l'addebito riguardava un preteso finanziamento con una società a lui sconosciuta e, ricordandosi di quanto accaduto mesi prima, si rivolgeva a per Persona_3 capire se vi fosse un collegamento tra lui ed il finanziamento;
- in effetti Per_3 ammetteva che aveva acceso un finanziamento per mero errore (secondo lui) alla
[...] opponente e che quindi avrebbe subito risolto il tutto;
cosa che non avveniva e che induceva ad essere più insistente anche perché nel frattempo Persona_2 continuavano ad essere pagate le rate;
- alla fine cessava di Persona_3 rispondere al telefono”;
- che “il contratto di finanziamento è stato falsificato e non si è mai perfezionato e per mero errore (del tutto scusabile) la opponente ha senza causa ed indebitamente pagato la somma di euro 5.678,50 di cui chiede la restituzione”.
Alla stregua di quanto evidenziato, la sig.ra chiedeva Parte_1
l'accoglimento delle domande sopraccitate.
Si costituiva in giudizio la quale, argomentato Controparte_1 circa la fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata e, per l'effetto, la conferma di quanto statuito in via monitoria;
in subordine, domandava la condanna dell'opponente al pagamento della somma che risultasse essere dovuta al termine dell'istruttoria processuale.
La convenuta deduceva:
- che “parte attrice ha pagato n. 12 rate, dopodiché si è resa inadempiente nel pagamento delle successive rate”;
- che “con dichiarazione del 3.11.2016, il sig. , in qualità di socio e Persona_5 dipendente addetto alle vendite della dichiarava di aver personalmente Controparte_5 incontrato in data 15.10.2015 i sig.ri e ”; Parte_1 Persona_1
- che “veniva trasmessa da parte della in data 3.11.2016 Controparte_1 una raccomandata con cui veniva contestato a parte opponente l'insoluto su addebito preautorizzato su conto corrente relativo alla rata n. 12 con scadenza 1.11.2016. Orbene, è solo a seguito della predetta raccomandata che parte attrice, in data 22.12.2016, si apprestava a sporgere querela in merito all'asserita truffa subita”;
- che “la querela costituisce una mera dichiarazione di parte, che di per sé non prova i fatti nella stessa menzionati, i quali, infatti, risultano valorizzati dalle circostanze intervenute prima del deposito della querela stessa. In primo luogo, parte opponente rilasciava in sede di stipula contrattuale a anche i dati relativi all'IBAN del proprio conto CP_1 corrente, dal momento in cui il pagamento delle date sarebbe avvenuto tramite addebito diretto sul medesimo. Inoltre, prima della ricezione della raccomandata inviata dalla convenuta opposta, la sig.ra pagava n. 11 rate del finanziamento: le rate dalla Parte_1
n. 1 alla n. 10 venivano pagate mediante SDD “Sepa Direct Debit”, ossia tramite addebito diretto sul suo conto corrente, mentre la rata n. 11 veniva pagata direttamente con bonifico, come si evince dall'estratto conto certificato prodotto. Dalla lettura dell'estratto conto, inoltre, emerge che il pagamento della rata n. 12 è avvenuto mediante bonifico da cliente in data 1.8.2017 e quindi successivamente alla predetta denuncia del 22.12.2016”.
Interveniva in giudizio cessionaria del diritto di credito Controparte_2 vantato da la quale dichiarava di “fare proprie tutte le Controparte_1 conclusioni, deduzioni, produzioni, domande, eccezioni ed istanze promosse in precedenza da in persona dei precedenti difensori”. Controparte_1
L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che:
1) dopo la celebrazione dell'udienza di prima comparizione, le parti hanno esperito il procedimento di mediazione, che si è concluso con esito negativo. Di talché la causa può essere decisa nel merito;
2) non è stata estromessa dal giudizio, poiché la sig.ra Controparte_1 non ha manifestato alcuna volontà di consentire Parte_1
l'estromissione. A ciò si aggiunga che la domanda riconvenzionale formulata dall'attrice avente ad oggetto la restituzione della somma pagata alla convenuta in assenza di una causa giustificativa non può essere rivolta nei confronti dell'intervenuta, che è subentrata solamente nel diritto di credito vantato da Controparte_1
Le domande formulate dalle parti impongono di accertare se il contratto di mutuo del 15.10.2015 sia stato stipulato dall'attrice. Nel caso in cui la sig.ra Parte_1 avesse perfezionato il negozio, l'opposizione proposta dalla medesima sarebbe
[...] infondata. Nell'ipotesi in cui il contratto fosse stato falsificato, l'opposizione proposta dalla sig.ra sarebbe fondata e la convenuta dovrebbe restituire la Parte_1 somma corrisposta dall'attrice in esecuzione di un'obbligazione inesistente.
Ritiene questo giudice che la sig.ra non abbia Parte_1 sottoscritto il negozio di mutuo posto a fondamento della pretesa monitoria.
In primo luogo, il consulente tecnico nominato ha accertato che “le firme apposte sul contratto di prestito finalizzato in data 07/10/2015, non sono Controparte_1 riconducibili alla mano della sig.ra Sig.ra Persona_6 Parte_1 non ha vergato le firme in accertamento, poiché le differenze sono per numero e qualitativamente superiori alle uguaglianze determinate dal tentativo di imitazione a mano libera effettuata da un'altra persona”. L'ausiliario del giudice ha replicato alle osservazioni del consulente di parte, offrendo una spiegazione logica e ragionevole circa la non manifesta diversità delle firme presenti nel contratto di mutuo rispetto a quelle certamente riconducibili alla mano dell'attrice.
In secondo luogo, il contratto di mutuo si pone all'interno di un'operazione economica insensata. Invero, dall'esame degli atti emerge che: a) ha ricevuto Controparte_5 direttamente dall'istituto bancario la somma di euro 22.000,00 mutuata all'attrice.
L'importo è stato trasferito al fine di pagare il prezzo di acquisto di un'autovettura; b) la sig.ra si è obbligata a restituire alla mutuante l'importo di euro Parte_1
31.391,00 mediante il pagamento di 72 rate mensili;
c) il veicolo acquistato dall'attrice al prezzo di euro 23.000,00 è stato immatricolato in data 6.11.2015 ed è stato venduto apparentemente dalla predetta in data 11.11.2015 al prezzo di euro 15.500,00 (cfr. doc. n. 4 di parte attrice e doc. n. 6 di parte convenuta). L'operazione descritta è insensata, poiché inidonea a soddisfare qualsivoglia interesse e generatrice solamente di nocumenti. Se
l'attrice avesse voluto effettuare l'operazione descritta, bisognerebbe ammettere che la stessa abbia voluto stipulare un contratto di mutuo, che impone la restituzione dell'importo mutuato maggiorato degli interessi pattuiti, per acquistare un bene del valore di euro
23.000,00, non al fine di utilizzarlo, ma allo scopo di rivenderlo immediatamente sottocosto per ottenere una perdita patrimoniale di euro 7.500,00 (euro 23.000,00 – euro 15.500,00).
In terzo luogo, alla data dell'intervenuta stipulazione del negozio di mutuo, la sig.ra viveva un periodo di convalescenza postraumatico e il marito Parte_1 dell'attrice prestava attività lavorativa (cfr. docc. nn. 11 e 12 di parte attrice). È assai improbabile che una persona infortunata, che abita nella provincia di Cremona, decida di intraprendere un viaggio fino a , in provincia di Salerno, al fine di CP_4 perfezionare un contratto, che poteva perfezionare in un luogo più vicino e accessibile.
La “dichiarazione” del sig. di cui al documento n. 1 di parte Persona_5 convenuta non è sufficiente a vincere l'efficacia persuasiva delle argomentazioni sopraesposte. Inoltre, nel caso in cui il sig. avesse dichiarato che la sig.ra Persona_5
non ha sottoscritto il contratto di mutuo, la società Parte_1 CP_5
– società che ha trasmesso la proposta di mutuo a e di cui Controparte_1 il sig. è socio – sarebbe probabilmente responsabile della perdita Persona_5 patrimoniale subita dall'istituto di credito. Conseguentemente, la dichiarazione del sig.
è poco attendibile. Persona_5
Anche il fatto che la sig.ra abbia pagato plurime rate Parte_1 del contratto di mutuo è insufficiente a vincere l'efficacia persuasiva delle argomentazioni sopraesposte. L'addebito in conto corrente delle rate del contratto di mutuo può essere stato ignorato dalla correntista e, come dedotto dall'attrice nella memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c., il pagamento mediante bonifico bancario può essere stato effettuato al fine di guadagnare il tempo necessario alla soluzione bonaria della problematica insorta e non incorrere nelle conseguenze negative connesse alla segnalazione dell'inadempimento ai sistemi di informazione creditizie e alla centrale rischi della Banca d'Italia.
La comunicazione di posta elettronica del 12.10.2016 di cui al documento n. 7 di parte convenuta è irrilevante al fine del decidere, poiché l'attrice ha dichiarato di non conoscere il documento e la missiva è caratterizzata da evidente intrinseca incoerenza.
Infatti, il documento appare non genuino e frutto di assemblaggio (nella prima parte della comunicazione l'attrice scrive come se fosse l'istituto di credito;
cfr. doc. n. 7 di parte convenuta nella parte in cui si legge: “la presente per chiarire la posizione di
[...] nei riguardi del finanziamento da Lei sottoscritto il 06/11/2015. alla Controparte_1 data odierna Lei risulta inadempiente al pagamento della/e rata/e scaduta/e il 01/10/2016, per un importo insoluto complessivo di Euro 458,00, comprensivo di interessi moratori e spese di esattoria. Le intimiamo pertanto formalmente, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dal contratto stesso, sulle quali intendiamo richiamare la Sua attenzione,
a corrisponderci la somma di cui sopra, entro e non oltre 2 giorni lavorativi, mediante una delle modalità di seguito indicate: A. Bonifico bancario a favore di Controparte_1
Co
– IBAN [...] a favore di
[...] Parte_2
- Via Nizza 262/26 10121 To Vaglia Risparmi Torino C. Controparte_1
Carta di credito”).
Considerato che la sig.ra non ha sottoscritto il contratto Parte_1 di mutuo del 15.10.2015, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e
[...] deve essere condannata a restituire all'attrice la somma di 5.537,06; Controparte_1 somma corrispondente a quella pagata dalla sig.ra all'istituto Parte_1 di credito in esecuzione di un'obbligazione inesistente. La massa monetaria corrisposta dall'attrice alla convenuta emerge dall'analisi dell'estratto conto di cui al documento n. 5 del ricorso monitorio (pagamento di una rata d'importo pari a euro 452,50, pagamento di 11 rate d'importo pari a euro 435,50 e pagamento parziale di una rata (euro 294,06)). Sulla somma di euro 5.537,06 sono dovuti interessi, in assenza di specificazione, nella misura del tasso legale, dalla data di notificazione dell'atto di citazione (11.5.2023) sino al saldo.
È opportuno rilevare che, nonostante il foglio di precisazione delle conclusioni depositato dalla sig.ra contenga un evidente errore, in quanto Parte_1
è un soggetto giuridico distinto da Controparte_1 Controparte_2 dall'analisi degli atti di causa emerge chiaramente la volontà dell'interessata di ottenere dalla convenuta la restituzione dell'importo corrisposto senza giustificato motivo.
In relazione al rapporto processuale tra la sig.ra e Parte_1
le spese di lite, comprese quelle relative alla consulenza Controparte_1 tecnica esperita, seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
In relazione al rapporto processuale tra la sig.ra e Parte_1 [...]
le spese di lite sono interamente compensate tra le parti, giacché Controparte_2 [...]
è intervenuta nel processo prima dell'udienza di fissazione della Controparte_2 discussione orale della controversia e si è limitata ad aderire alle tesi sostenute dalla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 [...]
la somma di euro 5.537,06, oltre interessi, nella misura del tasso legale, Parte_1 dalla data dell'11.5.2023 sino al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_1 sig.ra che si liquidano in euro 145,50 per spese esenti e in Parte_1 euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore di parte che si è dichiarato antistatario;
- compensa interamente le spese processuali tra la sig.ra e Parte_1
Controparte_2
- condanna al pagamento del compenso e delle spese del Controparte_1
CTU, come liquidati con provvedimento del 23.7.2025
Cremona, 02/12/2025
Il giudice
EL MO