TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 5193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5193 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del dott. NC NI, quale giudice dell'appello, ha pronunciato,
all'esito della discussione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 10116/2022, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Eboli n. 365/2022, depositata in data 11.05.2022, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Pierluigi Morena ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore sito in Salerno, via Luigi Cacciatore n.55
APPELLANTE
E
(CF. ) in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello,
dall'Avv. Carla Concilio ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
dell'Avvocatura Comunale in alla piazza Aldo Moro CP_1
APPELLATO
Conclusioni: come da verbale dell'udienza di discussione e decisione del 10.12.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione, tempestivamente notificato il 28.11.2022, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Eboli n.
[...]
365/2022 che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c.
1.1. Con il primo motivo di appello deduceva:
- l'erronea ricostruzione dei fatti, posto che il giudice di primo grado non aveva adeguatamente valutato che la buca non era segnalata, era dello stesso colore dell'asfalto, era collocata in posizione insidiosa, subito sotto il marciapiede;
- l'errata interpretazione e valutazione dell'articolo 2051 c.c., in quanto in sentenza,
pur richiamando l'art. 2051 c.c., di fatto, venivano applicati i criteri dell'art. 2043 c.c.
(insidia, visibilità, prevedibilità);
- l'errata valutazione delle risultanze probatorie, giacché la testimonianza resa e le fotografie confermavano l'esistenza del dissesto e la sua pericolosità.
1.2. Deduceva, con il secondo motivo di appello, l'errata interpretazione e valutazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., in quanto, anche a voler ipotizzare una colpa dell'utente,
il giudice avrebbe dovuto applicare il concorso di colpa e ridurre proporzionalmente il risarcimento e non rigettare integralmente la domanda.
1.3. Insisteva, per tali motivi, per il riconoscimento e la liquidazione dei danni patiti come provati in primo grado e non specificamente contestati nel quantum dall'Ente.
1.4. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, reietta ogni
contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della presente domanda,
in riforma della sentenza di primo grado, per le causali di cui in narrativa così
disporre: -dichiarare il diritto dell'appellante, , al risarcimento Parte_1
danni non patrimoniali e/o esistenziali, e, per l'effetto, condannare il
[...]
, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in , P.zza Aldo Moro CP_1 CP_1
2 (Sede Municipio), al risarcimento dei danni subiti per euro 5000, o a quella minore
somma ritenuta di Giustizia, da determinarsi, se ritenuto, anche in via
equitativa ex art. 1226 c.c..; -condannare il Comune appellato al pagamento delle
spese dei due gradi di giudizio, con diritti, onorari e con attribuzione a favore del
Procuratore antistatario.”
2. Con comparsa di risposta si costituiva il contestando, nel Controparte_1
merito, l'infondatezza dell'appello e concludendo per la conferma dell'impugnata sentenza avendo il giudice di primo grado correttamente valutato gli esiti dell'istruttoria.
2.1. In particolare, sosteneva che il giudice di prime cure aveva richiamato correttamente in motivazione gli elementi acquisiti in giudizio (nello specifico, prova testimoniale e fotografie dei luoghi) che provavano la concreta percepibilità e prevedibilità della situazione di potenziale pericolo da parte del danneggiato.
2.2. Evidenziava, pertanto, l'assenza dei presupposti per la declaratoria di responsabilità dell'ente ex 2051 c.c., ed in ogni caso che il sinistro de quo si era verificato a causa della condotta negligente e colposa del danneggiato, che poteva percepire e prevedere la situazione di potenziale pericolo. Pertanto, la condotta del danneggiato interrompeva totalmente il nesso di causalità ed eccepiva l'insussistenza di alcuna responsabilità, reiterando le eccezioni svolte in primo grado.
2.3. Concludeva nei seguenti termini: “Per i motivi che precedono, si conclude
affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia dichiarare improcedibile ed inammissibile il
proposto appello, ovvero rigettare integralmente la domanda dell'appellante,
confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del
doppio grado di giudizio”.
3 3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024 e veniva rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 10.12.2025, all'esito della quale il Tribunale la tratteneva in decisione con termine di 30 giorni per il deposito della presente sentenza.
***
1. L'appello è infondato e va rigettato.
2. In via preliminare il Tribunale osserva che il Giudice di Pace ha correttamente inquadrato, sotto il profilo sostanziale, l'azione nell'alveo dell'art. 2051 c.c., come si evince dal complessivo tenore della sentenza impugnata, in ragione della prospettazione della parte attrice che riconduce la responsabilità dell'ente alla non corretta custodia del tratto di strada ove si è verificata la caduta.
2.1. In diritto va altresì premesso che è ormai consolidato e pacifico l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (da ultimo, Cass. civ., sez. III, n. 13/05/2024,
n.12988), che ammette la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. delle pubbliche amministrazioni per danni connessi alla manutenzione delle strade.
2.2. Quanto all' onere della prova in capo al danneggiato, la giurisprudenza ha ribadito che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, mentre sul custode grava la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito (Cass. civ. n.
18518/2024; Cass. civ., n. 14228/2023; Cass. sez. un. n. 20943/2022).
2.3. Nello specifico, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità, di recente, la Suprema Corte ha argomentato precisando che "la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla
condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una
4 situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale
tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione,
di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla
produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle,
imprevedibili, di un terzo" (Cass. civ., sez. III, ord. n. 8450 del 31/03/2025).
2.4. Più in generale, si ricorda che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare
“dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un
atto (del danneggiato o del terzo), che si pone esso stesso in relazione causale con
l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, co.2, c.p., come causa
esclusiva di tale evento” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 26142/2023).
2.5. L'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude dunque la responsabilità della pubblica amministrazione qualora si concretizzi in un comportamento idoneo ad interrompere del tutto il nesso eziologico (art. 1227, co.2,
c.c.) mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227,
co.1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso, valutabile dal giudice alla stregua degli elementi processuali acquisiti (cfr. Cass. civ., sez., III, 20/07/2023,
n.21675).
3. Sulla scorta di tali premesse, i motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, posto che, in sostanza, l'appellante deduce il malgoverno da parte del giudice di prime cure, dell'evidenza probatoria acquisita, costituita dalla prova documentale (fotografie agli atti) e testimoniale al fine di ricostruire lo stato dei luoghi
(le caratteristiche della buca).
4. Orbene, il Tribunale ritiene che il Giudice di prime cure abbia correttamente valutato le risultanze processuali.
5 4.1. Quanto alla produzione documentale – fotografica, sono allegate 2 fotografie che rappresentano nel dettaglio la buca (cfr. foto prodotte da parte attrice in primo grado a pag. 37). In effetti, la motivazione sul punto elaborata dal giudice di prime cure trova effettivo riscontro nelle suddette fotografie e può di certo condividersi quanto affermato in sentenza: “Ebbene, i rilievi fotografici versati in atti comprovano
effettivamente l'esistenza del dissesto del manto stradale, ma tale anomalia ex se non
appare costituire una insidia stradale, poiché difettano i caratteri della non
percepibilità ed inevitabilità. L'esame delle foto depositata da cui si desume lo stato
dei luoghi al momento del sinistro consente di affermare che il dissesto della sede
stradale era certamente visibile da parte dell'utente della strada avveduto e
prudente.”
Ciò viene altresì confermato dall'unico teste escusso, , madre Testimone_1
dell'attore, che ha dato atto di aver assistito alla caduta precisando, in particolare, che la buca era visibile in quanto di grosse dimensioni.
La teste ha così ricostruito l'accaduto: “Ricordo che la buca era visibile;
quindi, si
vedeva ed era anche grande, ma non era segnalata e si trovava subito dopo il
marciapiede”. (cfr. verbale di udienza del 06.05.2022).
4.2. Tali risultanze processuali sono state valutate correttamente dal giudice di prime cure che, a sostegno della sua motivazione, fa riferimento, da un lato, alla prova orale per la descrizione della buca e, dall'altro, alle foto in atti per evidenziare la sconnessione del luogo ampiamente percepibile.
4.3. Può solo aggiungersi che il motivo di appello relativo alla mancata valorizzazione della non segnalazione della buca non incide sulla complessiva tenuta della motivazione.
6 La circostanza per cui la presenza della buca non fosse segnalata è irrilevante ove si consideri che, per le sue notevoli dimensioni e per la piena visibilità del tratto (si ripete emerse dalle foto e dalla deposizione testimoniale acquisita) il pedone – attore e odierno appellante – ben avrebbe potuto e dovuto evitarla.
4.4. Alla luce delle evidenze probatorie raccolte può dunque affermarsi che il nesso causale sia stato interrotto dalla condotta gravemente imprudente del danneggiato che ben poteva rendersi conto e prestare maggiore attenzione, considerato il dissestamento generale del manto del marciapiede, le dimensioni della buca e la sua piena visibilità.
La dinamica dell'incidente evidenzia, che se, infatti, l'attore avesse tenuto un comportamento non distratto e di prudenza avrebbe evitato di finire nella buca pacificamente ben visibile per dimensioni. La buca, non essendo occulta, ma chiaramente visibile, avrebbe dovuto consigliare un atteggiamento di prudenza tale da consentirle di procedere in sicurezza.
4.5. Sul punto, la giurisprudenza, analizzando il tema della visibilità di una sconnessione stradale, ha affermato che l'ordinaria diligenza impone di prevedere il dissesto e che sia necessario effettuare il necessario bilanciamento tra prevenzione e cautela sotteso alla responsabilità per custodia: “In questa situazione concretamente
accertata il giudice di merito riconduce alla condotta poco attenta del danneggiato
l'esclusiva responsabilità dell'aver riportato conseguenze dannose da una situazione
di pericolo non grave, prevedibile, evitabile o anche affrontabile senza riportarne
danni, conformemente ai principi di diritto già espressi da questa Corte, secondo i
quali la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con
l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità
dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione
7 della strada pubblica.” (Cfr. Cass. civ. n. 12174/2016, cfr. anche Cass. civ.
n.15355/2025).
4.6. Non da ultimo, la conclusione dell'interruzione del nesso causale è corroborata dalle circostanze di tempo, atteso che il sinistro è avvenuto nel mese di marzo intorno alle 10:20, in pieno giorno e in condizioni di luogo tali da permettere al pedone di avvedersi della disconnessione.
4.7. Pertanto, le conclusioni alle quali giunge il giudice di primo grado sono altresì
conformi agli esiti dell'istruttoria oltre che alla più recente giurisprudenza di legittimità – condivisa dal Tribunale – che analizzando un caso simile, afferma il principio in forza del quale se la buca sulla strada è avvistabile ed evitabile la causa della caduta va ricercata nella colpevole inavvedutezza comportamentale del danneggiato (Cfr. Cass. civ., ord. n. 16034 del 2023). I Giudici, richiamando il precedente a sezioni unite (Cass. civ. sez. un. n. 20943 del 2022), precisano quanto segue: “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve
considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel
dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso
comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza
ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.”
5. Sulla scorta di quanto affermato, si deve dunque concludere per l'infondatezza dell'appello proposto, il che conduce in via definitiva all'integrale rigetto della domanda di riforma della sentenza di primo grado, con correlata conferma
8 dell'impugnata sentenza, anche con riferimento alle spese del giudizio di prime cure,
il cui capo non è stato oggetto di specifico motivo di appello.
6. Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, tenuto conto dell'obiettiva controvertibilità degli esiti dell'istruttoria e degli esiti di danno comunque riportati dall'attore, le stesse possono compensarsi nella misura della metà.
La restante metà segue la soccombenza con liquidazione in favore del
[...]
, in ragione del valore della causa e dei parametri prossimi ai minimi, stante CP_1
l'istruttoria svolta, essenzialmente documentale.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n.228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.115,
quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Salerno – in funzione di Giudice di Appello – disattesa ogni diversa istanza, all'esito del giudizio r.g. 10116/2022, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e conferma l'impugnata sentenza;
Parte_1
2. compensa nella misura della metà le spese del presente grado di giudizio;
condanna al pagamento della restante metà delle spese di lite Parte_1
in favore del , in persona del Sindaco p.t.; restante metà che Controparte_1
si liquida in euro 800,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
9 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo per la parte che ha proposto l'appello di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Salerno, in data 18.12.2025
Il Giudice
NC NI
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del dott. NC NI, quale giudice dell'appello, ha pronunciato,
all'esito della discussione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 10116/2022, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Eboli n. 365/2022, depositata in data 11.05.2022, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Pierluigi Morena ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore sito in Salerno, via Luigi Cacciatore n.55
APPELLANTE
E
(CF. ) in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello,
dall'Avv. Carla Concilio ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
dell'Avvocatura Comunale in alla piazza Aldo Moro CP_1
APPELLATO
Conclusioni: come da verbale dell'udienza di discussione e decisione del 10.12.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione, tempestivamente notificato il 28.11.2022, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Eboli n.
[...]
365/2022 che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c.
1.1. Con il primo motivo di appello deduceva:
- l'erronea ricostruzione dei fatti, posto che il giudice di primo grado non aveva adeguatamente valutato che la buca non era segnalata, era dello stesso colore dell'asfalto, era collocata in posizione insidiosa, subito sotto il marciapiede;
- l'errata interpretazione e valutazione dell'articolo 2051 c.c., in quanto in sentenza,
pur richiamando l'art. 2051 c.c., di fatto, venivano applicati i criteri dell'art. 2043 c.c.
(insidia, visibilità, prevedibilità);
- l'errata valutazione delle risultanze probatorie, giacché la testimonianza resa e le fotografie confermavano l'esistenza del dissesto e la sua pericolosità.
1.2. Deduceva, con il secondo motivo di appello, l'errata interpretazione e valutazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., in quanto, anche a voler ipotizzare una colpa dell'utente,
il giudice avrebbe dovuto applicare il concorso di colpa e ridurre proporzionalmente il risarcimento e non rigettare integralmente la domanda.
1.3. Insisteva, per tali motivi, per il riconoscimento e la liquidazione dei danni patiti come provati in primo grado e non specificamente contestati nel quantum dall'Ente.
1.4. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, reietta ogni
contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della presente domanda,
in riforma della sentenza di primo grado, per le causali di cui in narrativa così
disporre: -dichiarare il diritto dell'appellante, , al risarcimento Parte_1
danni non patrimoniali e/o esistenziali, e, per l'effetto, condannare il
[...]
, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in , P.zza Aldo Moro CP_1 CP_1
2 (Sede Municipio), al risarcimento dei danni subiti per euro 5000, o a quella minore
somma ritenuta di Giustizia, da determinarsi, se ritenuto, anche in via
equitativa ex art. 1226 c.c..; -condannare il Comune appellato al pagamento delle
spese dei due gradi di giudizio, con diritti, onorari e con attribuzione a favore del
Procuratore antistatario.”
2. Con comparsa di risposta si costituiva il contestando, nel Controparte_1
merito, l'infondatezza dell'appello e concludendo per la conferma dell'impugnata sentenza avendo il giudice di primo grado correttamente valutato gli esiti dell'istruttoria.
2.1. In particolare, sosteneva che il giudice di prime cure aveva richiamato correttamente in motivazione gli elementi acquisiti in giudizio (nello specifico, prova testimoniale e fotografie dei luoghi) che provavano la concreta percepibilità e prevedibilità della situazione di potenziale pericolo da parte del danneggiato.
2.2. Evidenziava, pertanto, l'assenza dei presupposti per la declaratoria di responsabilità dell'ente ex 2051 c.c., ed in ogni caso che il sinistro de quo si era verificato a causa della condotta negligente e colposa del danneggiato, che poteva percepire e prevedere la situazione di potenziale pericolo. Pertanto, la condotta del danneggiato interrompeva totalmente il nesso di causalità ed eccepiva l'insussistenza di alcuna responsabilità, reiterando le eccezioni svolte in primo grado.
2.3. Concludeva nei seguenti termini: “Per i motivi che precedono, si conclude
affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia dichiarare improcedibile ed inammissibile il
proposto appello, ovvero rigettare integralmente la domanda dell'appellante,
confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del
doppio grado di giudizio”.
3 3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024 e veniva rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 10.12.2025, all'esito della quale il Tribunale la tratteneva in decisione con termine di 30 giorni per il deposito della presente sentenza.
***
1. L'appello è infondato e va rigettato.
2. In via preliminare il Tribunale osserva che il Giudice di Pace ha correttamente inquadrato, sotto il profilo sostanziale, l'azione nell'alveo dell'art. 2051 c.c., come si evince dal complessivo tenore della sentenza impugnata, in ragione della prospettazione della parte attrice che riconduce la responsabilità dell'ente alla non corretta custodia del tratto di strada ove si è verificata la caduta.
2.1. In diritto va altresì premesso che è ormai consolidato e pacifico l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (da ultimo, Cass. civ., sez. III, n. 13/05/2024,
n.12988), che ammette la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. delle pubbliche amministrazioni per danni connessi alla manutenzione delle strade.
2.2. Quanto all' onere della prova in capo al danneggiato, la giurisprudenza ha ribadito che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, mentre sul custode grava la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito (Cass. civ. n.
18518/2024; Cass. civ., n. 14228/2023; Cass. sez. un. n. 20943/2022).
2.3. Nello specifico, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità, di recente, la Suprema Corte ha argomentato precisando che "la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla
condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una
4 situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale
tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione,
di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla
produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle,
imprevedibili, di un terzo" (Cass. civ., sez. III, ord. n. 8450 del 31/03/2025).
2.4. Più in generale, si ricorda che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare
“dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un
atto (del danneggiato o del terzo), che si pone esso stesso in relazione causale con
l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, co.2, c.p., come causa
esclusiva di tale evento” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 26142/2023).
2.5. L'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude dunque la responsabilità della pubblica amministrazione qualora si concretizzi in un comportamento idoneo ad interrompere del tutto il nesso eziologico (art. 1227, co.2,
c.c.) mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227,
co.1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso, valutabile dal giudice alla stregua degli elementi processuali acquisiti (cfr. Cass. civ., sez., III, 20/07/2023,
n.21675).
3. Sulla scorta di tali premesse, i motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, posto che, in sostanza, l'appellante deduce il malgoverno da parte del giudice di prime cure, dell'evidenza probatoria acquisita, costituita dalla prova documentale (fotografie agli atti) e testimoniale al fine di ricostruire lo stato dei luoghi
(le caratteristiche della buca).
4. Orbene, il Tribunale ritiene che il Giudice di prime cure abbia correttamente valutato le risultanze processuali.
5 4.1. Quanto alla produzione documentale – fotografica, sono allegate 2 fotografie che rappresentano nel dettaglio la buca (cfr. foto prodotte da parte attrice in primo grado a pag. 37). In effetti, la motivazione sul punto elaborata dal giudice di prime cure trova effettivo riscontro nelle suddette fotografie e può di certo condividersi quanto affermato in sentenza: “Ebbene, i rilievi fotografici versati in atti comprovano
effettivamente l'esistenza del dissesto del manto stradale, ma tale anomalia ex se non
appare costituire una insidia stradale, poiché difettano i caratteri della non
percepibilità ed inevitabilità. L'esame delle foto depositata da cui si desume lo stato
dei luoghi al momento del sinistro consente di affermare che il dissesto della sede
stradale era certamente visibile da parte dell'utente della strada avveduto e
prudente.”
Ciò viene altresì confermato dall'unico teste escusso, , madre Testimone_1
dell'attore, che ha dato atto di aver assistito alla caduta precisando, in particolare, che la buca era visibile in quanto di grosse dimensioni.
La teste ha così ricostruito l'accaduto: “Ricordo che la buca era visibile;
quindi, si
vedeva ed era anche grande, ma non era segnalata e si trovava subito dopo il
marciapiede”. (cfr. verbale di udienza del 06.05.2022).
4.2. Tali risultanze processuali sono state valutate correttamente dal giudice di prime cure che, a sostegno della sua motivazione, fa riferimento, da un lato, alla prova orale per la descrizione della buca e, dall'altro, alle foto in atti per evidenziare la sconnessione del luogo ampiamente percepibile.
4.3. Può solo aggiungersi che il motivo di appello relativo alla mancata valorizzazione della non segnalazione della buca non incide sulla complessiva tenuta della motivazione.
6 La circostanza per cui la presenza della buca non fosse segnalata è irrilevante ove si consideri che, per le sue notevoli dimensioni e per la piena visibilità del tratto (si ripete emerse dalle foto e dalla deposizione testimoniale acquisita) il pedone – attore e odierno appellante – ben avrebbe potuto e dovuto evitarla.
4.4. Alla luce delle evidenze probatorie raccolte può dunque affermarsi che il nesso causale sia stato interrotto dalla condotta gravemente imprudente del danneggiato che ben poteva rendersi conto e prestare maggiore attenzione, considerato il dissestamento generale del manto del marciapiede, le dimensioni della buca e la sua piena visibilità.
La dinamica dell'incidente evidenzia, che se, infatti, l'attore avesse tenuto un comportamento non distratto e di prudenza avrebbe evitato di finire nella buca pacificamente ben visibile per dimensioni. La buca, non essendo occulta, ma chiaramente visibile, avrebbe dovuto consigliare un atteggiamento di prudenza tale da consentirle di procedere in sicurezza.
4.5. Sul punto, la giurisprudenza, analizzando il tema della visibilità di una sconnessione stradale, ha affermato che l'ordinaria diligenza impone di prevedere il dissesto e che sia necessario effettuare il necessario bilanciamento tra prevenzione e cautela sotteso alla responsabilità per custodia: “In questa situazione concretamente
accertata il giudice di merito riconduce alla condotta poco attenta del danneggiato
l'esclusiva responsabilità dell'aver riportato conseguenze dannose da una situazione
di pericolo non grave, prevedibile, evitabile o anche affrontabile senza riportarne
danni, conformemente ai principi di diritto già espressi da questa Corte, secondo i
quali la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con
l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità
dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione
7 della strada pubblica.” (Cfr. Cass. civ. n. 12174/2016, cfr. anche Cass. civ.
n.15355/2025).
4.6. Non da ultimo, la conclusione dell'interruzione del nesso causale è corroborata dalle circostanze di tempo, atteso che il sinistro è avvenuto nel mese di marzo intorno alle 10:20, in pieno giorno e in condizioni di luogo tali da permettere al pedone di avvedersi della disconnessione.
4.7. Pertanto, le conclusioni alle quali giunge il giudice di primo grado sono altresì
conformi agli esiti dell'istruttoria oltre che alla più recente giurisprudenza di legittimità – condivisa dal Tribunale – che analizzando un caso simile, afferma il principio in forza del quale se la buca sulla strada è avvistabile ed evitabile la causa della caduta va ricercata nella colpevole inavvedutezza comportamentale del danneggiato (Cfr. Cass. civ., ord. n. 16034 del 2023). I Giudici, richiamando il precedente a sezioni unite (Cass. civ. sez. un. n. 20943 del 2022), precisano quanto segue: “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve
considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel
dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso
comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza
ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.”
5. Sulla scorta di quanto affermato, si deve dunque concludere per l'infondatezza dell'appello proposto, il che conduce in via definitiva all'integrale rigetto della domanda di riforma della sentenza di primo grado, con correlata conferma
8 dell'impugnata sentenza, anche con riferimento alle spese del giudizio di prime cure,
il cui capo non è stato oggetto di specifico motivo di appello.
6. Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, tenuto conto dell'obiettiva controvertibilità degli esiti dell'istruttoria e degli esiti di danno comunque riportati dall'attore, le stesse possono compensarsi nella misura della metà.
La restante metà segue la soccombenza con liquidazione in favore del
[...]
, in ragione del valore della causa e dei parametri prossimi ai minimi, stante CP_1
l'istruttoria svolta, essenzialmente documentale.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n.228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.115,
quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Salerno – in funzione di Giudice di Appello – disattesa ogni diversa istanza, all'esito del giudizio r.g. 10116/2022, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e conferma l'impugnata sentenza;
Parte_1
2. compensa nella misura della metà le spese del presente grado di giudizio;
condanna al pagamento della restante metà delle spese di lite Parte_1
in favore del , in persona del Sindaco p.t.; restante metà che Controparte_1
si liquida in euro 800,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
9 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo per la parte che ha proposto l'appello di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Salerno, in data 18.12.2025
Il Giudice
NC NI
10