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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/12/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, in funzione di giudice di appello, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1298 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso giusta procura in P.IVA_1 atti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza presso i cui uffici in Potenza, Corso XVIII
Agosto n. 46 è ope legis domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._1 dall'avv. Peluso Antonio, con il quale domicilia presso il suo studio in Sanza (SA) alla via Santa
Maria della Neve n. 8
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. ) in persona del suo Presidente p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa, giusta procura in atti dagli avv.ti Maria Laura Consolazio e Alba Di Lascio dell'Avvocatura
Regionale, unitamente alle quali elegge domicilio in Salerno, alla via Abella Salernitana, n.3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 436/2018 del Giudice di Pace di Sala Consilina, depositata il 12.07.2018 (n.r.g. 1247/2016)
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
4.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato in data 26.09.2018, l'
[...]
(di seguito, per brevità, ) proponeva gravame avverso Parte_1 Parte_1 la sentenza n. 436/2018, resa l'11.07.2018 dal Giudice di Pace di Sala Consilina (SA), nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1247/2016 R.G., che in accoglimento della domanda proposta da
[...]
, aveva ritenuto l' unico responsabile per i danni riportati dall'attore il CP_1 Parte_1
23.08.2015 a causa dell'aggressione da parte di un cinghiale selvatico, condannandolo al risarcimento dei danni fisici riportati per una somma pari a euro 3.435,61.
A sostegno dell'impugnazione l'appellante formulava sostanzialmente due motivi: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2052 c.c. e dell'art. 15 della L. n. 394/1991 per avere il giudice di prime cure rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, essendo la responsabilità da attribuirsi alla 2) l'infondatezza nel merito della pretesa per mancanza di prova idonea a far sorgere CP_2 qualsiasi forma di responsabilità in capo all'Ente odierno appellante.
Tanto premesso, l' , rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale, in Parte_1 accoglimento dell'appello, riformare la sentenza gravata, e, per l'effetto:
- in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
Parte_1
- nel merito, in via principale: rigettare, in quanto inammissibile, infondata e, comunque, non provata, la domanda risarcitoria avanzata dall'appellato;
- in subordine, accertare e dichiarare il concorso di colpa del Sig. nella CP_1 determinazione del danno, con conseguente riduzione del quantum a questi dovuto. Spese vinte per entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.01.2019 si costituiva in giudizio la CP_2
la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo il rigetto
[...] dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 15.01.2019, si costituiva , il CP_1 quale chiedeva di rigettare l'appello, confermando ogni statuizione della sentenza appellata. In particolare, sosteneva che l' fosse l'unico responsabile dell'evento, non in qualità di Parte_1 proprietario dell'animale ex art. 2052 c.c., ma in quanto Ente preposto all'abbattimento selettivo di determinate popolazioni di animali selvatici in esubero nelle zone al suo interno ricadenti ai sensi dell'art. 11 comma 4 l. 394/1991.
La causa veniva istruita esclusivamente in via documentale. Dopo una serie di rinvii dovuti ad esigenze di carico del ruolo, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note illustrative.
Alla detta udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare rispetto all'esame del merito dell'appello proposto, occorre rilevare l'ammissibilità dell'impugnazione sotto il profilo della tempestività della sua proposizione.
L'atto di citazione in appello è stato notificato il 26.09.2018 e, quindi, nel rispetto del termine breve di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. decorrente dalla notifica della sentenza, avvenuta in data
30.07.2018.
Ne consegue che l'appello deve essere considerato tempestivo e quindi ammissibile.
Va inoltre precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né ancora dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
3. Con il primo motivo di appello, l' ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Sala Parte_1
Consilina nella parte in cui il giudice di primo grado non ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' e ha ritenuto quest'ultimo responsabile per i danni fisici patiti Parte_1 dall'attore a causa dell'aggressione di un cinghiale selvatico, quale proprietario dell'animale, ai sensi dell'art. 2052 c.c.. Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole dell'assenza di prova degli elementi costitutiva dell'illecito aquiliano.
In via preliminare il Tribunale ritiene opportuno evidenziare che la sentenza impugnata ha accolto la domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti dell' e della CP_1 Parte_1 ritenendo sussistente la sola responsabilità del primo ai sensi dell'art. 2043 c.c. e Controparte_2 non in base all'art. 2052 c.c., pur invocato dall'attore in via alternativa rispetto alla fattispecie generale di responsabilità extracontrattuale.
A pagina 3 della sentenza si legge: “Ciò posto, si osserva che il danno provocato da fauna selvatica, non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c. inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici ma soltanto alla stregua dei principi generali dell'art. 2043 c.c. (…) purchè venga fornita la prova di tutti gli elementi costitutivi ossia la condotta dolosa o colposa, l'evento dannoso ed il rapporto causale tra condotta e danno”.
Premesso che la più recente giurisprudenza di legittimità ritiene che in caso di danno causato dal comportamento di un animale selvatico è applicabile anche la fattispecie di cui all'art. 2052 c.c. e che legittimata passiva rispetto a tale domanda è la (cfr, Cass. Sez. III Sent. n. 7969/2020 CP_2 recentemente confermata da Cass. n. 3158/2024), ciò non toglie che possa essere in astratto invocata anche la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. che ovviamente presuppone un ben più articolato onere probatorio. Ad esempio la S.C. ha affermato che “la anche in caso di delega di funzioni alle CP_2
Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni” (Cass. n.
3745/2023). Del resto, già prima del recente revirement giurisprudenziale in relazione alla configurabilità della responsabilità ex art. 2052 c.c. per i danni patiti da animali selvatici, la S.C. aveva affermato: “La responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso Provincia, , CP_2 Parte_1
Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente (come, nel caso esaminato, da parte della Regione Marche, in virtù della l.r. n. 7 del 1995, in favore delle Province). In quest'ultimo caso, l'ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente
a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni” (Cass. n. 23151/2019). Più nello specifico, con riferimento alla posizione della nostra parte appellante, la S.C. ha affermato: “In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica all'interno di un Parco nazionale (ente di diritto pubblico sottratto al controllo della
e sottoposto a quello del Ministero dell'ambiente), la legittimazione passiva rispetto CP_2 all'azione ex art. 2043 c.c. del danneggiato compete non già alla ma all'ente , al quale CP_2 Pt_1
è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla l. n. 394 del 1991, costituente "lex specialis" rispetto agli artt. 1, 9 e 19 della l. n.157 del 1992, che fissano le competenze generali della nella suddetta materia” (Cass. n. 2502/2022). CP_2
Tutto ciò premesso il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, la sentenza impugnata pur avendo invocato i principi in punto di onere della prova che governano la fattispecie di responsabilità ex art. 2043 c.c., non li ha in concreto applicati ritenendo l' responsabile ex art. 2043 c.c. per i Parte_1 danni patiti dall'attore a causa dell'aggressione di un cinghiale in base alla sola prova del fatto che
“l'attore veniva caricato da un cinghiale che improvvisamente lo aggrediva mentre si trovava nel parco a raccogliere i funghi”, aggiungendo che “tanto emerge inequivocabilmente dalla deposizione del teste dalla quale non si rilevano comportamenti colposi del viceversa Testimone_1 CP_1 di evince il nesso di causalità tra il danno e l'evento, come rilevato anche dal CTU (…)”.
La sentenza impugnata ha invero dichiarato la responsabilità dell' ai sensi dell'art. 2043 Parte_1
c.c. sulla sola prova del nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, prova che sarebbe stata sufficiente per la fattispecie di cui all'art. 2052 c.c. (in assenza, ovviamente, dalla prova liberatoria da parte del danneggiante) ma non anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. che richiede, invece, la prova della condotta colposa o dolosa dell' , prova che, nel caso di specie, non è stata Parte_1 fornita. L'attore avrebbe dovuto provare la colpa o la negligenza della per non aver Parte_1 adottato concrete misure per evitare i danni dallo stesso patiti, come, ad esempio, l'installazione di segnaletica e/o di misure protettive e tanto pur in presenza di un ampio numero di cinghiali nel territorio di riferimento.
In sostanza la sentenza impugnata ha applicato l'art. 2043 c.c. senza procedere all'accertamento dei relativi presupposti e avvalendosi implicitamente della presunzione di responsabilità oggettiva che è propria della sola fattispecie di responsabilità ex art. 2052 c.c. e non anche di quella generale (2043
c.c.) che avrebbe inteso applicare.
Il Tribunale osserva che l'attore non ha, più nello specifico, indicato in base a quali norme rientrava nella competenza dell' provvedere al controllo degli animali selvatici e alla
Parte_1 predisposizione di misure di sicurezza e, poi, in concreto, non ha accertato la condotta colposa dell' che sarebbe stata causa dell'evento lesivo. Sul punto l'unico teste escusso nulla ha
Parte_1 riferito. Non vi è, inoltre, documentazione che all'uopo può essere valorizzata. La sentenza impugnata ha richiamato solo la disposizione di cui all'art. 15 (“acquisti, espropriazione e CP_3 indennizzi”) che ai commi 3-7 disciplina la procedura di indennizzo, di competenza dell' ,
Parte_1 per l'appunto, che è tuttavia normativa estranea al presente giudizio in cui l'attore ha inteso agire in via giudiziale chiedendo accertarsi, nello specifico, la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'
Parte_1
e non la liquidazione dell'indennizzo riconosciuto da tale normativa.
Tutto ciò premesso il Tribunale ritiene che l'appello vada accolto e per l'effetto la sentenza impugnata vada interamente riformata con il rigetto della domanda di risarcimento del danno di parte attrice.
Il Tribunale precisa che la domanda proposta da parte attrice in primo grado anche nei confronti della
- chiamata in causa dall'attore solo a seguito delle difese dell' - non Controparte_2 Parte_1 possa essere riesaminata in questa sede. Il giudice di prime cure ha invero esaminato e rigettato la domanda in accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla CP_2
Ne consegue che non avendo proposto appello incidentale si è sul punto formato il CP_1 giudicato. C'è di più. non solo non ha proposto appello incidentale ma non ha neanche CP_1 riproposto nel presente grado la domanda in questione manifestando implicitamente, in virtù delle difese assunte nella propria comparsa di costituzione nel presente grado, la volontà di rinunciarvi. Ed invero nel richiedere “la conferma in ogni statuizione della sentenza appellata” ha CP_1 insistito nella responsabilità esclusiva dell' (pag. 5 comparsa di costituzione e risposta: Parte_1
Cont
“Questa difesa potrebbe anche disinteressarsi sull'esclusività della colpevolezza da parte dell' ma non sarebbe corretto professionalmente, L ha la responsabilità esclusiva per Controparte_5 il fatto dannoso che si è verificato in danno dell'odierno appellato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. …) e ha diffusamente motivato sul perché la responsabilità del sinistro per cui è causa fosse esclusivamente dell' e non della alle pagine 5, 6 e 7 della comparsa di Parte_1 Controparte_2 costituzione e risposta.
In definitiva, dunque, l'appello va accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata va integralmente riformata con il rigetto della domanda di risarcimento danni proposta da . CP_1
4. Per quanto attiene le spese di lite del doppio grado di giudizio il Tribunale ritiene che in considerazione della presenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi in merito al titolo della responsabilità e al legittimazione passiva in relazione ai fatti di causa sussistano gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Corte Cost n. 77/2018) per dichiararle interamente compensate tra tutte le parti. Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico di in base al principio della CP_1 soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dall' Parte_1
e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di
[...] [...]
; CP_1
2) pone definitivamente le spese della CTU liquidate in primo grado a carico di CP_1
;
[...]
3) compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Lagonegro in data 10.12.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara